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La differenza tra Trafficking e Smuggling

Capitolo II La tratta degli esseri uman

2.3 La differenza tra Trafficking e Smuggling

Dopo aver analizzato la definizione di tratta, ripresa dal Protocollo Palermo, risulta utile fare una distinzione di due termini inglesi che in italiano spesso diventano sinonimi: Trafficking e Smuggling. Mentre la tratta di persone viene identificata con il termine trafficking, quando parliamo di traffico o contrabbando di migranti ci riferiamo a smuggling. Questa differenza viene sottolineata anche dalla volontà dalla Convenzione delle Nazioni Unite, cui hanno voluto dedicare specificatamente un protocollo a sé per il fenomeno del traffico di migranti via terra, mare e aria59.

La principale distinzione tra queste due figure riguarda la presenza o l’assenza degli elementi dell’inganno, della coercizione o dell’abuso di potere nella relazione tra il trafficante e la vittima. Nel primo caso si parlerà di trafficking quindi di tratta mentre nel secondo caso di smuggling ovvero sia contrabbando di migranti. Altre differenze importanti da sottolineare risaltano nel fine, in quanto lo scopo della tratta degli esseri umani è lo sfruttamento lavorativo o sessuale mentre nel caso dello smuggling non vi è un fine preciso in questo senso, solo di carattere economico, l’obiettivo si compie nel momento del superamento della frontiera. Sempre per questo motivo le persone coinvolte sono collaborative e alle

59

Cfr. Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 55/25, annex II, in U.N. Official Records of the General Assembly, 55th sess., Suppl. n. 49 at 60. UN Doc.A/55/49 – Vol 1, 2001.

volte complici con i trafficanti, invece nel trafficking le persone sono delle vittime, in quanto non si realizza uno scambio di benefici.

Per tali ragioni, lo smuggling si configura più che come un reato contro l’individuo, un reato contro lo Stato.

Nella pratica la distinzione tra le due figure non è sempre così chiara e così identificabile. Molte volte succede che le persone interessate a compiere una tratta clandestina non posseggano il compenso sufficiente richiesto dai trafficanti per poter sostenere il viaggio, e giusto allora che la distinzione tra le due figure diventa sempre più labile. I migranti si trasformano in vittime in quanto una volta giunti a destinazione vengono costretti ad esempio a prostituirsi per poter ripagare il trafficante. In questo ipotetico sviluppo si può ben notare come le due fattispecie si intrecciano e mutano, diventa così necessario focalizzarsi sul consenso della persona che risulta essere l’elemento di distinzione, di rottura tra trafficking e smuggling. Il problema però nasce nel momento in cui il consenso deve essere espresso: se prima della partenza o al momento d’arrivo. Ulteriori difficoltà si incontrano nell’analisi del consenso, se sia stato espresso spontaneamente o sotto coercizione. Proprio questa difficoltà ha fatto sì che entrambi questi fenomeni venissero ricompresi nella medesima fattispecie del traffico di esseri umani. Con l’aumentare del fenomeno, nei primi anni novanta, però si è reso necessario ricondurre le due fattispecie separatamente attribuendo alle stesse definizioni ben precise. A livello internazionale possiamo trovare le definizioni di questi due fenomeni nei Protocolli Palermo già menzionati in precedenza.

Nel Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria si sostanzia nel procurare l’ingresso illegale in uno Stato, di una persona che non abbia la nazionalità di quello Stato o che non abbia titolo di risiedere in via permanente, con lo scopo di ottenere direttamente o indirettamente vantaggi finanziari o economi. Per ingresso illegale si intende il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l’ingresso legale nello Stato d’accoglienza, esso avviene con un documento di viaggio o di identità fraudolento, che è stato contraffatto o modificato, oppure rilasciato o ottenuto in modo irregolare oppure utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare. Mentre l’art. 4 del Protocollo di Palermo relativo alla tratta di persone, ne delimita chiaramente l’ambito di applicazione ai fenomeni di tratta nei quali sia coinvolta un’organizzazione internazionale criminale e che rivestano carattere transnazionale. La circostanza che l’attraversamento della frontiera sia avvenuto o meno in modo irregolare è del tutto irrilevante.

A livello europeo, invece, la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla lotta alla tratta degli esseri umani e lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile del 2000 riporta che la Commissione è dell’opinione che la scelta di adottare due distinti protocolli delle Nazioni Unite, uno sulla tratta degli esseri umani e un altro sul traffico di migranti, mette in evidenza la complessità delle diverse forme di traffico illegale di persone poste in atto da organizzazioni criminali internazionali. Difatti il traffico di migranti è configurabile come un reato contro lo Stato e molte volte si rileva un interesse reciproco del trafficante e della persona oggetto del traffico, mentre si ha una configurazione di reato contro la persona nella tratta degli esseri umani che

presuppone il fine di sfruttamento. La definizione di tratta contenuta nel Protocollo di Palermo è ripresa sia dalla

Convenzione del Consiglio d’Europa sull’azione contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005, che dalla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea il 5 aprile 2011 riprendono la definizione di tratta contenuta nel Protocollo di Palermo, ma le stesse trovano applicazione anche nei casi di tratta puramente interna o anche senza il coinvolgimento di organizzazioni criminali.

2.4 La tratta delle bianche e lo sfruttamento della