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La schiavitù del terzo millennio

Capitolo II La tratta degli esseri uman

2.2 La schiavitù del terzo millennio

La tratta degli esseri umani è un fenomeno con origini remote. Per molto tempo il commercio di esseri umani è stato considerato un negozio lecito, fino al ventesimo secolo, quando esplose con forza e prese campo la disciplina dei Diritti Umani. Nonostante ciò questo fenomeno ha continuato a proliferare in modo illegale fino ai giorni nostri, assumendo nuove formule e nuove manifestazioni. Tanto da prendere il nome di “schiavitù del terzo millennio”54. I flussi migratori continuano e si espandono verso i paesi più sviluppati sempre più alimentati dal desiderio di migrare di persone svantaggiate, povere o che magari subiscono discriminazioni nei propri Paesi di origine. Inquadrare il fenomeno non è semplice, perché si tratta di un processo dinamico che include aspetti relazionati con la politica

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Secondo K. BALES, La nueva esclavitud en la economia global. Siglo

Veintiuno de España Editores. Madrid. 2000, p. 4 la schiavitù è un mercato fiorente e il numero di schiavi aumenta. La gente si arricchisce utilizzando schiavi. E quando, non hanno già più bisogno, li lasciano per strada. Questa è la nuova schiavitù, che si basa nei grandi benefici e le vite economiche. Non si tratta di possedere una persona nel senso tradizionale dell’antica schiavitù, ma di controllarla per completo. Le persone si trasformano in strumenti usa e getta.

migratoria, la violazione dei diritti umani, la lotta contro la criminalità organizzata ecc. La definizione internazionale di tratta di esseri umani deriva dal Protocollo sulla repressione della tratta di esseri umani, specialmente donne e bambini, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000. Con ciò viene identificato il fenomeno di tratta di persone come il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi.

Questa definizione lasciò aperta una controversia molto dibattuta in tema di consenso della volontà tra chi difende la posizione di abolizione e illegalità della prostituzione e chi appoggia la regolarizzazione e la sua legalizzazione. Una distinzione tra prostituzione forzata e volontaria. Alla fine si optò per una definizione dove non si considerava rilevante il consenso della vittima in presenza del suddetto fenomeno55. Il

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Art. 3 b) «il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato» Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la

consenso della vittima è da reputarsi inesistente in virtù del comportamento coercitivo, dell’abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità della vittima o dell’utilizzo di un mezzo fraudolento ed ingannatori da parte dell’autore della tratta. Si può dedurre quindi che la questione della tratta di esseri umani può essere suddivisa in tre elementi principali: lo sviluppo di una azione, l’utilizzo di determinati mezzi e la finalità dello sfruttamento. Una disposizione ancora più restrittiva è stata prevista nel caso si verifichi la tratta di minori56. Pertanto in presenza di vittime che non abbiano ancora raggiunto gli anni diciotto non occorre l’utilizzo di nessun mezzo sopra elencato per rientrare nella fattispecie. Quindi si possono analizzare due peculiari elementi del caso particolare della tratta di minori: l’azione e la finalità inseguita57.

Analizzando più nel dettaglio questi elementi, possiamo vedere partendo dal primo: l’azione, che può avvenire sia con un singolo atto elencato nella definizione oppure come più spesso avviene come una catena di atti (reclutamento, trasporto successivamente trasferimento e così via). Nell’analisi del caso in questione si evidenziano due aspetti importanti, l’aspetto

criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini. New York, 2000.

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Art 3 c) «il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati tratta di persone anche se non comportano l’utilizzo dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo» Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini. New York, 2000

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Cfr. J. LÓPEZ RODRÍGUEZ, Conceptualización jurídica de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, Aranzadi, 2016, pp. 36-43.

economico che assume la tratta e lo spostamento geografico. In questo meccanismo si ha la realizzazione di un potere sulla vittima che diventa un oggetto rientrante in questo mercato illegale di persone. Per quanto riguarda il mezzo, si possono suddividere in due categorie: una prima di carattere coercitivo (la minaccia, l’uso della forza, il rapimento ecc.) e una seconda di carattere abusivo (abuso di potere, abuso di una situazione di vulnerabilità, concessione o ricezione di pagamenti, benefici ecc.). Trattasi comunque di una lista aperta. L’altro elemento rilevato è la finalità, che sfocia nello sfruttamento della persona. Questo sfruttamento può specificarsi in diverse manifestazioni, dalla più comune quella sessuale a quelle ammesse dalla Direttiva 2011/36/UE come i matrimoni forzati.

Ricapitolando, la tratta di esseri umani si presenta come un crimine per lo più transnazionale58 dalle svariate sfaccettature e storicamente risulta essere uno dei primi a sollecitare la Comunità Europea ed internazionale ad attivarsi verso una comune azione di contrasto come vedremo nei prossimi paragrafi.

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Legge 16/03/2006 n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" definisce il reato transnazionale: «Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.».