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Corte di Appello di Potenza

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Academic year: 2022

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Corte di Appello di Potenza

Rosa Patrizia Sinisi

Presidente della Corte

RELAZIONE PER L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2022

ASSEMBLEA GENERALE

POTENZA, 22 gennaio 2022

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IN COPERTINA:

Teatro Francesco Stabile - Potenza Foto: Archivio Apt Basilicata

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Sommario

INTRODUZIONE 7

PARTE PRIMA 1. REALIZZAZIONE ED EFFETTI DELLE RIFORME PIÙ RECENTI... 14

1.2 Processo civile dell’emergenza... 14

1.3 Processo penale dell’emergenza... 16

1.4 Codice Rosso... 16

1.5 Magistratura onoraria... 19

1.6 Giudici ausiliari corti di appello... 23

1.7 PNRR - ufficio per il processo... 24

2. NOTIZIE SULLA SITUAZIONE CARCERARIA NEL DISTRETTO... 25

2.1 Edilizia Penitenziaria... ... 25

2.2 COVID 19: aspetti sanitari ... 25

2.3 COVID 19: attività trattamentali... 26

2.4 COVID 19: rivolte del marzo 2020 ... 29

2.5 Informatizzazione... 30

2.6 Polizia Penitenziaria ... 31

2.7 Personale area trattamentale ... 32

2.8 Detenuti stranieri ... 33

2.9 Detenuti tossicodipendenti - alcooldipendenti ... 34

2.10 Sovraffollamento ... 35

2.11 Lavoro inframurario ... 38

2.12 Istituto Penale Minorile di Potenza ... 39

3. APPLICAZIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA PENA ... 40

3.1 COVID 19: organizzazione giudiziaria settore sorveglianza... 43

3.2 Uffici di esecuzione penale esterna (UDEPE e ULEPE) ... 45

PARTE SECONDA 4. L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO ... 53

4.1 Magistratura Giudicante... ... 53

4.1.1 Corte di Appello di Potenza ... 65

4.1.1.1 Corte di Appello – sezione civile ... 67

4.1.1.2 Corte di Appello – sezione lavoro ... 72

4.1.1.3 Corte di Appello – sezione penale ... 79

4.1.2 Tribunale di Potenza ... 82

4.1.2.1 Tribunale di Potenza - sezione civile ... 84

4.1.2.2 Tribunale di Potenza - sezione penale ... 92

4.1.3 Tribunale di Lagonegro ... 107

4.1.3.1 Tribunale di Lagonegro- sezione civile ... 109

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4.1.3.2 Tribunale di Lagonegro- sezione penale ... 116

4.1.4 Tribunale di Matera ... 122

4.1.4.1 Tribunale di Matera – settore civile ... 124

4.1.4.2 Tribunale di Matera – settore penale ... 131

4.1.5 Tribunale per i Minorenni di Potenza ... 135

4.1.5.1 Tribunale per i Minorenni di Potenza - settore civile ... 135

4.1.5.2 Tribunale per i Minorenni di Potenza – settore penale ... 142

4.1.6 Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di Potenza ... 144

4.1.7 Uffici del Giudice di Pace e Uffici di Prossimità ... 146

4.1.7.1 Uffici del Giudice di Pace- Circondario di Potenza ... 149

4.1.7.1.1 Giudice di Pace di Bella... 151

4.1.7.1.2 Giudice di Pace di Calvello ... 152

4.1.7.1.3 Giudice di Pace di Melfi ... 152

4.1.7.1.4 Giudice di Pace di Pescopagano ... 154

4.1.7.1.5 Giudice di Pace di Potenza ... 155

4.1.7.1.6 Giudice di Pace di Venosa ... 157

4.1.7.1.7 Giudice di Pace di Vietri di Potenza...158

4.1.7.1.8 Giudice di Pace di Viggiano ... 159

4.1.7.2 Uffici del Giudice di Pace – Circondario di Lagonegro ... 160

4.1.7.2.1 Giudice di Pace di Chiaromonte ... 161

4.1.7.2.2.Giudice di Pace di Lagonegro ... 162

4.1.7.2.3 Giudice di Pace di Polla ... 163

4.1.7.2.4.Giudice di Pace di Sala Consilina ... 164

4.1.7.2.5.Giudice di Pace di Sant’Arcangelo ... 165

4.1.7.3 Uffici del Giudice di Pace – Circondario di Matera ... 166

4.1.7.3.1 Giudice di Pace di Matera ... 166

4.1.7.3.2 Giudice di Pace di Pisticci ... 168

4.1.7.3.3 Giudice di Pace di Irsina e Tricarico ... 168

5. MAGISTATURA REQUIRENTE ... 169

6. RICADUTE DELL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 SUGLI UFFICI REQUIRENTI... 171

7. ATTIVITA’ EXTRAGIUDIZIARIA ... 172

7.1 Consiglio Giudiziario ... 172

7.2 Struttura territoriale di Potenza della Scuola Superiore della Magistratura... 177

8. PERSONALE E UFFICI AMMINISTRATIVI NEL DISTRETTO DI POTENZA. 178 8.1 Piante organiche (uffici giudicanti e requirenti) ... 178

8.2 UNEP di Potenza ... 181

8.3 Ufficio di formazione del Personale Distrettuale... ... 182

8.4 Ufficio Esami Abilitazione Professione Forense... 183

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8.6 Ufficio del Consegnatario... 185

9. STATO DELLE RISORSE MATERIALI E DEGLI STRUMENTI INFORMATICI 186 9.1 Ufficio Contratti. Spese di funzionamento... 186

9.2 Conferenza Permanente. Edilizia giudiziaria... 190

9.3 CISIA... ... 191

9.4 UDI di Potenza... ... 193

9.5 Livello di attuazione del processo civile telematico ... 199

PARTE TERZA ALLEGATI ... 204

PARTE QUARTA RUGGERO LEONCAVALLO – BIOGRAFIA ... 308

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INTRODUZIONE

Con impegno sempre crescente presiedo per la sesta volta l’Assemblea Generale della Corte di Appello di Potenza per l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario 2021-22 Siamo ancora in situazione di emergenza sanitaria che ci impone di mantenere norme comportamentali di prevenzione. Per tale motivo, anche quest’anno, nonostante la campagna vaccinale in atto dal gennaio 2021, la cerimonia si svolge con modalità semplificata, ma non per questo meno importante per tutto il distretto.

Ringrazio il rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura dr. Arturo Avolio e della Ministra della Giustizia, l’Avvocato Distrettuale dello Stato, le Autorità civili, religiose e militari, le Forze dell’Ordine e la Polizia Giudiziaria, i Giornalisti oggi presenti.

La partecipazione in tempi di emergenza sanitaria non è espressione di un dovere istituzionale, ma testimonianza di una presenza solidale e confermativa dell’attenzione dello Stato per l’impegno giurisdizionale, che sta diventato sempre più complesso e importante per il futuro del Paese.

Saluto il Procuratore Generale della Repubblica per lo stimolante lavoro in sinergia che ha consentito l’adozione di una serie di misure coordinate in tempi di pandemia e, ancor prima dell’ approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la maturazione di un diverso e produttivo approccio all’organizzazione del processo nell’attuale quadro normativo e di risorse date.

Desidero rivolgere un rispettoso saluto al Presidente della Repubblica, Sergio Matterella, anche nella sua veste di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, per l’esempio vivente, nell’arco del suo settennato, del rispetto del principio della separazione dei poteri e del rifiuto di iniziative presidenziali in base a valutazioni discrezionali.

Ringrazio i Capi degli Uffici, i Presidenti di sezione, i Colleghi e tutti gli Avvocati dell’ intero distretto, qui rappresentati dai Presidenti dei loro Consigli dell’Ordine, perché senza il loro apporto dialettico e leale non si può rendere Giustizia.

Un particolare pensiero rivolgo al Presidente del Tribunale di Matera, dr. Giorgio Pica e al Presidente del Tribunale di Potenza, dr. Catello Marano, che nei mesi di novembre e dicembre 2021 si sono congedati dalla Magistratura. A loro va il nostro grazie per tutta l’attività svolta con capacità e determinazione. Hanno saputo guidare con professionalità i loro Tribunali nel periodo della prima e seconda ondata pandemica, dimostrando senso di responsabilità, oltre che spirito di servizio anche nell’aderire al coordinamento distrettuale richiesto delle linee guida, nel sottoscrivere protocolli d’intesa con il Foro e nelle prassi amministrative interne.

Parimenti un sentito grazie va rivolto al Dirigente Amministrativo della Corte di Appello, dr. Cosimo Epifani, anch’egli congedatosi dal servizio a fine anno il 29.12.2021, dopo aver dato prova di professionalità e di dedizione totalizzante alla sua funzione dirigenziale, che devono essere esempio per tutti noi. E’ stato mio “compagno di viaggio”

fin dall’ottobre 2016 sempre disponibile al confronto e “ormeggio sicuro” in questa navigazione perigliosa nei marosi del distretto. Pur venendo meno la sua guida esperta, ci ha donato un patrimonio di provvedimenti organizzativi e di relazioni costruttive con gli Uffici ministeriali, gli Enti territoriali e l’Avvocatura.

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Un ringraziamento va al personale amministrativo in servizio che ha compreso l’importanza del servizio-giustizia reso alla collettività e, in particolare, a coloro che si sono congedati dopo anni di onorevole servizio, anteponendo l’interesse dell’Ufficio alle esigenze personali e familiari.

Esprimo apprezzamento per competenza ai componenti del Consiglio Giudiziario (sezione ordinaria e sezione autonoma), che si arricchisce delle professionalità dei componenti laici, e al personale amministrativo del Consiglio Giudiziario e della Segreteria della Presidenza.

Sono riconoscente al Direttore Regionale dell’INPS, dr. Roberto Bafundi, che ha provveduto, in base ad una convenzione a costo zero per il Ministero della Giustizia, alla progettazione e alla esecuzione della manutenzione straordinaria interna ed esterna dei locali destinati ad ambulatorio medico, divenuti inagibili, dotandoli di dispositivi di areazione forzata nella sala di aspetto e di sanificatori d’aria negli studi medici, così da consentire la ripresa delle attività di consulenza medico-legale in loco a vantaggio degli utenti.

Rivolgo un pensiero particolarmente grato alla Regione Carabinieri Forestale

“Basilicata” che ha donato l’ALBERO di FALCONE nel corso di una cerimonia a carattere nazionale in video-collegamento con l’aula bunker di Palermo, tenutasi il 20 novembre 2021 presso la Corte di Appello con la partecipazione attiva degli scolari dell’Istituto comprensivo “La Vista” di Potenza, proprio in occasione del 160° anniversario della Corte di Appello di Potenza istituita con R.D. 20 novembre 1861.

Ringrazio gli addetti al servizio vigilanza interna al palazzo di Giustizia di Potenza che continuano a svolgere l’importante funzione di filtro degli accessi, onerandosi con spirito altruistico del controllo dell’uso dei dispositivi di protezione individuale e dei c.d. green- pass, nonchè della raccolta delle dichiarazioni di autocertificazione.

Rivolgo infine il mio più cordiale saluto a tutti coloro che seguono la cerimonia da remoto, mediante la piattaforma informatica .

In sede di bilancio annuale sull’andamento della Giustizia si può affermare che tutti gli Uffici del distretto hanno dimostrato immediatamente “resilienza”, pur colpiti fino ai giorni nostri da ripetuti contagi esogeni e hanno retto per tutto il 2020-21 all’impatto del COVID 19 che, oltre alle mutazioni del virus, ha portato profonde trasformazioni nel settore Giustizia.

In un sistema processuale e sostanziale sconvolto dalla normativa dell’emergenza, le carenze delle infrastrutture e dell’organizzazione giudiziaria appaiono più gravi. Tuttavia la normativa alluvionale ha fatto emergere realtà positive, imponendoci flessibilità nell’adeguare ogni giorno la risposta giudiziaria alle esigenze improvvisamente mutate e facendoci acquisire competenze informatiche prima neanche immaginate.

Ora il 2022 è l’anno della “ripresa” che richiede a Magistratura, Avvocatura e Personale amministrativo un maggiore comune impegno, caratterizzato da una forte volontà di agire con senso di solidarietà, superando l’interesse del particolare, per perseguire l’interesse generale anche nella definizione dei singoli procedimenti civili e penali.

Non siamo meri spettatori che assistono in platea, ma siamo tutti attori principali

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riorganizzazione del sistema Giustizia.

Di qui la suggestiva immagine di copertina del teatro comunale di Potenza, completamente vuoto in platea e nei palchi. Non si vedono gli artisti perchè sono tutti sul palcoscenico, studiano e provano la medesima partitura musicale prima che il pubblico acceda numeroso.

E’ questo il momento in cui tutti dobbiamo “ripartire”, dobbiamo celebrare processi con una professionalità più matura rispetto a quella formatasi prima del lockdown e soprattutto con lungimiranza conciliativa per definire le controversie, dismettere l’italica litigiosità e l’inclinazione al panpenalismo.

L’attuazione degli ambiziosi obiettivi imposti al settore giustizia dal Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), chiamato anche Recovery Plan, non è semplicemente un piano di finanziamento economico che riguarda il Governo e un affare organizzativo che riguarda solo il Ministero della Giustizia e i Capi degli Uffici. È una “sfida decisiva“ per il Paese, nessuno escluso, che misura “la nostra credibilità” come di recente sottolineato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.

Richiede a tutti noi operatori del diritto una rinascita culturale e giuridica, lasciandoci alle spalle ogni scetticismo. Lo stesso scetticismo che manifestò Vincenzo Leoncavallo

1,Presidente del Tribunale di Potenza dal 1873 e padre del compositore Ruggero Leoncavallo2, il quale osteggiava l’inclinazione musicale del figlio, indicandogli come via maestra lo studio del diritto e mai immaginando che da un processo penale per omicidio potesse scaturire il libretto di un’opera lirica neo-verista famosa come “Pagliacci”, scritta e musicata da Ruggero Leoncavallo3.

Il riferimento non è solo d’interesse meramente storico, ma culturale, perchè è prova di quanto sia radicato il preconcetto di supremazia delle scienze giuridiche, che ha portato all’isolamento del diritto dalla società, alla difficoltà dei giuristi di cogliere i fenomeni sociali per disciplinarli, all’allontanamento della giustizia dai cittadini, ostacolando questi ultimi nella comprensione delle sentenze.

1 Vincenzo Leoncavallo, nato a Bari, l’ 11 Apr 1822, di Domenico Leoncavallo e Gelsomina Ma- stropasqua. Sposò Virginia Constanza D’Auria, deceduta il 1873, da cui ebbe 4 figli (Leone Do- menico Raphaele Graciane Leoncavallo 1855 – 1919, Potito Leone Domenico Leoncavallo 1853 – 1853, Ruggiero Giacomo Maria Giuseppe Emmanuele Raffaele Domenico Vincenzo Francesco Donato Leoncavallo 1857 – 1919, Irene Leoncavallo 1859 – 1859).

E’ stato magistrato del Regno di Napoli a Sanza e ottenne il trasferimento per motivi di salute della moglie a Castellabate, ove nacque la piccola Irene morta nello stesso giorno. Il 29 novem- bre 1860 venne trasferito ad Eboli e anni dopo in provincia di Cosenza, a Montalto Uffugo, dove ha svolto le funzioni di Pretore.

Rimasto vedovo, venne trasferito nel 1873 a Potenza ove ha presieduto il Tribunale e ha sposato Giulietta Filomena Gertrude Polosa (1837 – 1900).

E’ deceduto il 3 febbraio 1888 in Potenza, ove è stato sepolto.

2 Ruggero Leoncavallo, nato a Napoli il 23 aprile 1857 , compositore , di Vincenzo e Virginia Costanza D’Auria (cfr. Biografia - parte quarta).

3 La sera del 4 marzo 1865 in Montaldo Uffugo , Gaetano Scavello, domestico della famiglia Leoncavallo, fu mortalmente accoltellato dai fratelli Luigi e Giovanni D’Alessandro all’uscita del teatro, dove si erano recati per assistere a una rappresentazione teatrale. La vittima prima di morire riferì i nomi dei suoi assassini che furono condannati

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Il diritto rappresenta nell`immaginario collettivo il mondo delle regole, delle prescrizioni e delle sanzioni. Lo stesso studio del diritto diviene sempre più soltanto insegnamento di leggi, più o meno coordinate tra loro, al più esame e analisi delle sentenze di merito o di legittimità emesse dalle autorità giurisdizionali nazionali e comunitarie, interpretate per dirimere le concrete fattispecie oggetto di studio o di approfondimento.

Da questa semplificazione non vanno esenti magistrati e avvocati che, a fronte di una società sempre più complessa ed ipertecnicizzata, perdono di vista il diritto e il suo aspetto culturale, riducendo lo studio all’esame dell’ultimo decreto legge approvato dal Parlamento, delle modifiche della legge di conversione e dell’ultima direttiva europea.

Nella modernità la dimensione normativa è stata confinata in una sfera distinta dagli altri saperi e molti giuristi manifestano perplessità culturali a che il diritto sia permeato da economia e statistica.

Non vi sembri eccentrico, ma il diritto, pur con le indubitabili differenze, ha molto da apprendere anche dalla musica, quale forma culturale che si fonda sulle relazioni strutturali tra i suoni come parti di un insieme. Allo stesso modo nel civil law il diritto è dominato dall’idea di ordine, in quanto confluisce nel concetto più rigido e ristretto di ordinamento, che rappresenta il rapporto tra norme positivamente vigenti, organizzato secondo un criterio di gerarchia.

Il timore degli operatori rispetto al predominio dell’economia e della statistica sul diritto è rappresentato principalmente dalla “standardizzazione” di cui, invece, si è giovata molto la musica .

La standardizzazione è uno dei punti cardinali dello sviluppo industriale, basato sulla produzione seriale, e dell’economia moderna, crescentemente globalizzata che richiede l’abbattimento degli ostacoli tecnici, che si presentano ogni qual volta manchi una autentica e generalizzata standardizzazione delle norme tecniche relative ad un determinato settore produttivo.

La standardizzazione può essere considerata non solo come elemento facilitatore del fenomeno produttivo seriale di beni o servizi aventi caratteristiche identiche, ma anche come vero e proprio presupposto per lo sviluppo in dimensioni internazionale di economie di scala. In questo ambito emerge un’importante legame tra standardizzazione e “razionalizzazione”, che affonda le sue radici nel pensiero economico di matrice taylorista-fordista. Il termine razionalizzazione è usato con riferimento ai processi industriali per designare l’insieme delle misure tecniche-organizzative, mirate all’aumento della produttività come fenomeno eminentemente economico.

Invero il profilo della standardizzazione - razionalizzazione è assai rilevante in una prospettiva sia giuridica, sia musicale.

Sembra un paradosso perché la musica è una forma d’arte libera, immateriale, che fa presa sull’emotività, ma non lo è.

Il diritto condivide con la musica la struttura tripartita dei rapporti tra legislatore (compositore), giudici e avvocati (musicisti), utenti (pubblico).

La musica occidentale si caratterizza per l’assunzione progressiva di un ritmo regolare.

Si pensi alle note: lunga, breve, minima, semiminima, croma, biscroma.

Le esigenze di scrittura musicale e di memorizzazione delle strutture musicali polifoniche hanno portato alla codificazione del profilo ritmico, si pensi all’ opera di Guido

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Quanto all’elemento sonoro si deve osservare come il processo di standardizzazione ha riguardato in modo significativo ognuno dei tre elementi descrittori delle caratteristiche del suono: altezza, intensità e timbro.

Certamente l’aspetto più evidente è l’altezza del suono, cioè la frequenza della vibrazione sonora che producono le diverse note musicali. Si pensi al diapason ossia un’altezza convenzionalmente unica della quarta ottava del pianoforte, assunta a base di tutte le altre note della scala musicale, tanto che nel 1885 in un Congresso internazionale tenutosi a Vienna si discusse e approvò la frequenza in dimensione europea del diapason (436Hz). Essa venne modificata nel 1939 nell’attuale misura 440 Hz, nel 1953 divenne standard internazionale e 1975 standard ISO 16.

I processi di standardizzazione hanno interessato anche i profili dell’ intensità e del timbro del suono, operando una progressiva omologazione costruttiva degli strumenti musicali.

Si pensi poi all’organizzazione dei suoni di diversa frequenza e dei rapporti funzionali nella espressione musicale ovvero il tema delle scale musicali e dei rapporti tra le note che le compongono. Si pensi alla c.d. scala pitagorica che si basava sull’individuazione del rapporto numerico di 2/1 per l’intervallo di ottava e di 3/5 per quello di quinta, che ebbe il pregio pratico di consentire un’agevole individuazione delle frequenze dei vari suoni che compongono l’ottava.

Non a caso l’affresco del soffitto del teatro comunale di Potenza4 intitolato al musicista Francesco Stabile rappresenta l’Apoteosi di Pitagora, dipinto di Luigi De Luise su un soggetto progettato da Vincenzo Marinelli (nativo di San Martino d’Agri), che per il suo

4 Il Teatro comunale di Potenza, dedicato al musicista lucano Francesco Stabile, è stato co- struito in piccolo sul modello del teatro San Carlo di Napoli, il più antico teatro d’Europa e per tale motivo i potentini lo chiamavano San Carlino. Prima della costruzione l’attività teatrale si svolgeva nelle chiese o nella Taverna Visconti a Portasalza . Quando Potenza nel 1806 divenne per volontà di Napoleone capoluogo di Provincia della Basilicata esisteva un locale di modeste dimensioni utilizzato per le rappresentazioni teatrali, ricavato all’interno della chiesa sconsacra- ta della Congregazione dei Morti. L’avanzato stato di degrado della fabbrica indusse nel 1823 l’amministrazione comunale ad adattare alla funzione di teatro la piccola chiesa di S. Nicola. Nel 1822 il sovraintendente della provincia di Basilicata De Nigris sollecitò al Ministero degli Interni gli stanziamenti per il progetto del teatro dell’ ing. Nicola Scodes, che non fu ritenuto idoneo dall’i- spettore generale Giuliano De Fazio. Dopo un lungo periodo di stasi, nel 1838 il nuovo intendente Eduardo Winspeare affidò all’ingegnere Gaetano De Giorgio l’incarico per la progettazione del teatro. L’approvazione definitiva fu data nel luglio 1857, ma l’appaltatore Francesco De Rosa fu costretto a sospendere i lavori a causa del sisma del 16 dicembre di quell’anno, particolarmente disastroso nella città di Potenza. Un tentativo di ripresa si ebbe solo nel 1860, ma per l’ennesima revisione del progetto a firma degli ingegneri Banchieri e Tucci si concretizzò a partire dal 1865, sotto la direzione dell’ing. Emmanuele Bruno. Al progetto definitivo parteciparono rinomati archi- tetti come Errico Alvino (milanese di nascita e trapiantato a Napoli) e Giuseppe Pisanti (suo allie- vo nato a Ruoti). Il 26 gennaio 1881, anche se incompleto nei particolari, venne inaugurato con la partecipazione del Re d’Italia Umberto I°, della regina Margherita e del duca Amedeo d’Aosta che assistettero alla Traviata, rappresentata dalla compagnia del Teatro San Carlo di Napoli.

Memorabile fu serata di gala, in cui i biglietti andarono a ruba nonostante i prezzi carissimi (lire 200, per i palchi, e 25 per platea). Nel 1886 iniziò la programmazione teatrale regolare. Nel 1910 il teatro fu chiuso per deterioramento delle strutture e degli arredi, nel 1971 per ristrutturazione e nel 1980 per il sisma del 23 novembre. Nonostante i vari restauri il palcoscenico, costruito in abete, mantiene la pedana centrale in pioppo, una delle poche rimaste nei teatri italiani. Gli stucchi e le decorazioni sono di Luigi Cangiano, la scenografia è di due artisti milanesi: Corazza e Masi.

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prestigio venne scelto dal re Ottone I di Baviera per realizzare ventotto dipinti per la sala da ballo del palazzo reale di Atene.

Nel tempo furono introdotti standard musicali più complessi come il c.d. “temperamento equabile”, che attua l’idea che le note che compongono la scala di ottava debbano essere ottenute applicando una proporzione matematica unica a tutti i semitoni, in modo che ogni semitono si uguale all’altro. L’espressione più alta di questo temperamento, che conquistò il panorama musicale europeo, è il Clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, che presenta in ognuno dei due libri 24 preludi e fughe in tutte le tonalità.

In sintesi la scelta della musica occidentale di semplificare e standardizzare il materiale musicale ne ha supportato lo sviluppo e la fruizione nella sua dimensione estetica e ha contribuito in modo decisivo alla costruzione del bello musicale. La forma musicale è coessenziale all’arte ed è proprio la natura sfuggente della musica a rendere l’elemento formale particolarmente importante e qualificante.

La musica è eterea, sfugge alla percezione visiva e ciò spiega sia l’importanza della forma in cui la musica trova la sua identità, sia il significato del processo di standardizzazione degli elementi compositivi sino a definire la struttura di interi brani (ballata, minuetto, rondò, romanza, fuga, sonata).

In musica si è giunti perfino alla standardizzazione dell’ organico esecutivo. Si pensi al quartetto composto da violino primo, violino secondo, viola e violoncello con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio timbrico tra diversi strumenti e alla standardizzazione dell’articolazione in movimenti secondo lo schema dell’alternanza tra movimento vivace, lento, minuetto o scherzo e finale più vivace. La standardizzazione musicale quindi ha aspetti positivi attinenti allo sviluppo del linguaggio musicale stesso e dunque funzionali all’estetica e alla espressione artistica.

Oggi invece privilegiamo un’ accezione deteriore del termine di standardizzazione in quanto si associa con il concetto di “massificazione” della musica c.d. leggera, intendendo riferirsi alla musica asservita ad un consumo massificante quale portato dell’industria culturale di massa che riguarda non tanto i prodotti musicali, quanto il pubblico destinato a usufruirne accerchiato da “merci” musicali globalizzate. Invero la critica in ambito musicale è alla “globalizzazione” e non alla standardizzazione.

Anche in ambito giuridico privilegiamo l’accezione negativa della standardizzazione da cui, per primi molti magistrati, temono di essere travolti in tempi di PNRR, che impone dall’esterno obiettivi ambiziosi in termini di riduzione dell’arretrato e di durata del processo.

E’ un tema in ambito giuridico di grande rilievo nel dibattito contemporaneo.

Vero è che l’obiettivo della standardizzazione nel diritto è profondamente collegato ad una visione economica di efficienza, che soprattutto in ambito internazionale esercita un influsso prevalente. Si pensi alla centralità dell’International Organization for Standardization (ISO) che ha un ruolo fondamentale nell’eliminazione su base volontaria di barriere nazionali, discendenti da norme tecniche unilaterali, spesso di stampo protezionistico in tempi di crisi economica.

Dovremmo avere, però, come punto di riferimento le virtù della standardizzazione sonora e musicale, come fonte preziosa di spunti operativi in relazione alla dimensione giuridica per operare in termini positivi mediante la standardizzazione sia a livello di

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“Muovendo verso l’ambito giuridico, si può osservare come, in analogia con l’ambito musicale la buona standardizzazione sarà quella che, pur espressione di un alto tasso di conoscenza tecnica sia servente rispetto all’applicazione dei precetti giuridici e del loro bilanciamento. L’aspetto tecnico di questa prospettiva non potrebbe essere legittimamente sostitutivo del valore normativo e delle dinamiche di bilanciamento che sono proprie della dimensione giuridica, né portatore, in senso totalizzante, della logica intrinsecamente politica dell’efficienza e della circolazione a danno dei valori ambientali, sociali e culturali concorrenti”5.

In questo senso servente la standardizzazione può portare al consolidamento dei principi generali di diritto e alla buona amministrazione della giustizia.

Bisogna pensare alle norme in termini di “insiemi”, alle loro unioni, intersezioni, inclusioni sia all’interno del testo, sia rispetto alla realtà fenomenica per disciplinare razionalmente una materia caratterizzata da pluralità di fonti, soggetti, interessi e processi normativi. Si deve anche razionalizzare la coesistenza di svariati riti che rendono il diritto interno disfunzionale ed eliminare tutte gli istituti che sono dissonanti rispetto all’insieme.

Anche noi Magistrati ed Avvocati, quali interpreti del diritto vivente, dobbiamo razionalizzare il nostro lavoro, procedendo ad una riduzione della varietà e della complessità che sia funzionale alla soluzione di casi sottoposti al nostro esame e che devono essere pensati con logica d’insieme sia sul piano della programmazione e della standardizzazione organizzativa, sia sul piano dell’interpretazione e della definizione, individuando ciò che accomuna i procedimenti, ciò che è mediabile in ambito civile o patteggiabile in ambito penale, al di fuori della logica dell’unicità, dell’individuazione sempre e comunque di elementi di eccezionalità, nei cui interstizi è più difficile applicare meccanismi di trasparenza.

Tutto ciò non comprime gli spazi interpretativi così come la standardizzazione non comprime quelli del musicista-esecutore.

Potenza, 22 gennaio 2022

Dott. Rosa Patrizia Sinisi Presidente della Corte di Appello

5 Alberto Oddenino “Standardizzazione, musica e diritto internazionale economico” pagg. 269- 297, in L’ARMONIA NEL DIRITTO CONTRIBUTI A UNA RIFLESSIONE SU DIRITTO E MUSICA a cura di Giorgio Resta, Collana L’Unità del Diritto, Roma TrE Press, 2020

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PARTE PRIMA

1. REALIZZAZIONE ED EFFETTI DELLE RIFORME PIU’ RECENTI

Non v’è dubbio che l’anno giudiziario 2020-21, come il precedente, è stato dominato dalla necessità di interpretare e adeguarsi sul piano organizzativo alla normativa emergenziale conseguente alla pandemia da COVID 19, che ha creato un groviglio inestricabile di norme decretate con urgenza, convalidate in parte con modificazioni, ritirate o abrogate, prorogate a singhiozzo. Le lacune normative in relazione a inedite tipologie processuali (udienza a trattazione scritta, udienza da remoto), come ad esempio l’indicazione di termini “congrui” e “compatibili” con l’emergenza sanitaria, sono state colmate dai Presidenti delle Corti di Appello e dai Procuratori Generali attraverso la

“delega in bianco” e l’adozione di linee guida vincolanti per gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti del distretto.

1.2 Processo civile dell’emergenza

Nell’ arco dell’a.g. 2020-21 ne abbiamo viste di tutti i colori: non solo quelli cangianti dal giallo, all’arancione, al rosso, al rosso scuro delle varie regioni italiane, ma anche per l’evoluzione del processo civile in tempi di pandemia da COVID 19.

Si sono succeduti quattro distinti testi normativi con nomi fantasiosi ed evocativi, finalizzati a regolare i medesimi istituti, agganciati al termine dello stato di emergenza sanitaria di volta in volta prorogato in limine dello scadere: art. 2 d.l. 8 marzo 2020 n.

11, art. 83 d.l. 18 marzo 2020 n. 18, art. 221 d.l. 19 maggio 2020 n. 34 e art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 .

A ciò si aggiungano le plurime norme modificative, contenute nelle rispettive leggi di conversione, con intricati rinvii normativi in occasione delle proroghe con frequenza quasi trimestrale, il che ha reso non programmabile l’attività giudiziale dal marzo 2020.

L’ art. 7, co.1 d.l. 105/2021 che ha prorogato le disposizioni processuali civili, oltre che penali, così prevede:

“Le disposizioni di cui all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.

176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021”.

È stato individuato un termine fisso, senza ancorare la proroga al termine dello stato di emergenza sanitaria. A differenza del precedente d.l. di proroga, non viene direttamente novellato l’art. 23, co. 1, d.l. n. 137/2020 (contenente il termine ultimo per l’applicazione dei commi da 2 a 9 ter del medesimo art. 23 nonché delle disposizioni di cui all’art. 221 d.l. n. 34/2020), ma è lo stesso d.l. a indicare il termine di protrazione

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Soltanto con l’ art. 16 del D.L. 30 dicembre 2021 n.228 la disposizione precedente in materia civile è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022, nelle more delle riforme che saranno apportate in attuazione della Legge 26 novembre 2021 n. 206 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9.12.2021 di “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata.”

In ogni caso gli effetti sono analoghi a quelli dei decreti legge precedenti:

- obbligo del deposito telematico di tutti gli atti (anche quelli introduttivi) e documenti, per come previsto dall’art. 221, co. 3, d.l. n. 34/2020;

- celebrazione a porte chiuse che il giudice può disporre per le udienze pubbliche, per come previsto dall’art. 23, co. 3, d.l. n. 137/2020;

- pagamento telematico obbligatorio del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria negli uffici in cui è attivo il processo telematico;

- trattazione scritta che può essere disposta per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, per come previsto dall’art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 (tale modalità di trattazione può essere adottata anche per le udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente, come ammesso dall’art.23, co.6, d.l. n.137/2020);

- collegamento da remoto che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, come previsto dall’art. 221, co. 7, d.l. n. 34/2020 (in questi casi, il giudice può essere collegato anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario a norma dell’art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020);

- giuramento telematico del c.t.u., con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell’udienza all’uopo fissata), per come previsto dall’art. 221, co. 8, d.l. n. 34/2020;

- possibilità per i colleghi giudicanti di assumere le deliberazioni in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto, per come previsto dall’art. 23, co. 9, d.l.

n. 137/2020;

- decisione in camera di consiglio sui ricorsi proposti davanti alla Corte di Cassazione per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale (art. 23, co. 8 bis, d.l. n. 137/2020). Sono esclusi i procedimenti per i quali l’udienza di trattazione sia fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 (deroga espressamente stabilita dal comma 2 dell’art. 7 d.l. n. 105/2021);

- deposito telematico degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, per come previsto dall’art. 221, co.5, d.l. n.34/2020, e pagamenti telematici di spese di giustizia e depositi telematici di atti e documenti nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione;

- possibilità del cancelliere di rilasciare copia esecutiva telematica delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475 c.p.c., previa istanza telematica dell’interessato, per come previsto dall’art. 23, co. 9 bis, d.l. n. 137/2020.

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1.3 Processo penale dell’emergenza

In relazione ai procedimenti penali sono state prorogate le norme di cui al Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, che dispongono:

- collegamenti da remoto per il pubblico ministero e la polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari;

- partecipazione da remoto a qualsiasi udienza per le persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate;

- partecipazione del giudice da remoto all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario;

- trattazione scritta via pec e decisione in camera di consiglio per i ricorsi in Cassazione penale ex artt. 127 e 614 c.p.p.;

- deliberazioni collegiali in Camera di Consiglio da remoto nei procedimenti civili e penali, salve le eccezioni già previste;

- depositi telematici penali tramite il PDP o via pec, a seconda del tipo di atto (via PDP memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’art. 415-bis c. 3 o altri atti indicati con D.M.; via pec atti, documenti e istanze comunque denominati diversi dai precedenti ed ogni impugnazione);

- disposizioni emergenziali per decisione in trattazione scritta dei giudizi penali di appello (camera di consiglio senza P.M e difensori, conclusioni e comunicazioni per via telematica, richiesta telematica di discussione orale);

Quest’ultima disciplina è particolarmente gravosa per il personale di cancelleria perché impone oneri di comunicazione delle conclusioni scritte del P.G. ai difensori degli imputati e delle parti civili, i quali possono chiedere la trattazione orale in presenza e detta istanza va comunicata al P.G. e alle altre parti.

Da ultimo l’art. 16 del D.L. 30 dicembre 2021 n.228 ha prorogato le norme relative al processo cartolare e le altre disposizioni processuali penali emergenziali nelle more delle riforme che saranno apportate in attuazione della L. 27 settembre 2021 n.134 (G.U. 4.10.2021) di “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

Circa gli effetti delle più recenti riforme in materia processual-penalistica, si precisa che nell’ambito del distretto, allo stato, non si sono verificate situazioni richiedenti l’applicazione della nuova normativa in tema di legittima difesa e della L. n. 2/2019

“c.d. spazzacorrotti”.

Con riferimento alla riforma delle intercettazioni telefoniche sono state emanate disposizioni di attuazione delle linee guida precedentemente emanate, che sono state, poi, trasfuse nel nuovo piano organizzativo degli uffici requirenti.

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La riforma che ha avuto la maggiore incidenza nell’ambito del distretto è quella del c.d. codice rosso.

La legge 19 Luglio 2019 n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) pubblicata su G.U. 25.7.2019 in vigore dal giorno 9.8.2019 tra l’altro prevede che “….quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa…”.

Il legislatore ha enucleato una serie di fattispecie di reato che per la loro natura, per i beni che aggrediscono (la salute e l’integrità fisica delle persone), per la loro recrudescenza, destano un vasto e giustificato allarme sociale. In relazione a queste fattispecie ha imposto una trattazione giustamente accelerata in sede di indagini.

Si è ritenuto che tale accelerazione non dovesse riguardare il solo eventuale esame della parte offesa, ma anche una serie di adempimenti ulteriori, per così dire strumentali, finalizzati a garantire l’effettiva immediatezza dell’intervento giudiziario.

Per tale ragione, già nel precedente anno giudiziario, sono state adottate disposizioni organizzative dai Procuratori della Repubblica del distretto per i procedimenti a

“trattazione immediata” riferite sia agli organi requirenti, sia alle forze dell’ordine.

“Moduli operativi accelerati” per creare una sinergia di azioni, attraverso la quale dare una risposta tempestiva e determinata in ordine al contrasto ai delitti contro le c.d “fasce deboli” e la “violenza di genere”.

In particolare il Procuratore della Repubblica di Potenza ha previsto (in aggiunta alle prescrizioni di cui alla legge 69/’19) che nelle indicate ipotesi di reato la polizia giudiziaria debba trasmettere la notizia di reato per posta elettronica certificata immediatamente. Contestualmente la Procura della Repubblica, attraverso la creazione di una corsia privilegiata, deve registrare immediatamente la notizia di reato, con assegnazione in tempo reale al p.m. incaricato delle indagini, che dovrà - al massimo entro 48 ore - provvedere a dare le direttive alla polizia giudiziaria ovvero prendere i primi provvedimenti urgenti. Rimane fermo l’obbligo, previsto dalla legge 69/’19, del Pubblico Ministero di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo il provvedimento motivato di ritardata escussione.

Per quanto chiara nella sua formulazione, la normativa ha richiesto alcune precisazioni in sede applicativa, non essendo prevista dalla legge 69/2019 alcuna modifica dell’art.

370 c.p.p. in tema di atti d’indagine diretti ed atti delegati, laddove è previsto l’obbligo di assunzione d’informazioni nel termine di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato in capo al Pubblico Ministero. Si è ritenuto che tale obbligo possa ritenersi assolto anche attraverso la delega dell’atto di assunzione d’informazioni da parte del P.M. alla Polizia

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Giudiziaria nei casi meno gravi. Invece in caso di reati più gravi (violenze sessuali, atti persecutori commessi con violenza fisica o con modalità di particolare gravità, violenze o minacce su minori o persone in condizioni di minorata difesa ovvero a cui hanno assistito minori o persone in condizioni di minorata difesa) il P.M deve procedere alla escussione personalmente e, ove necessario, con l’ausilio di un consulente tecnico, salvo i casi di assoluta impossibilità che devono essere immediatamente segnalati, anche oralmente, al Procuratore delle Repubblica o al magistrato coordinatore della sezione fasce deboli.

A tale proposito il Procuratore della Repubblica di Potenza ha disposto che, in caso di denuncia o querela in forma orale, la notizia di reato debba contenere specifiche indicazioni sulla vicenda, che dovranno essere approfonditi dalla polizia giudiziaria in sede di assunzione d’informazioni; è assolutamente vietato ai P.M. formulare una delega generica, ferma restando in capo alla P.G. delegata la possibilità di approfondire ulteriori temi che nel corso dell’assunzione d’informazioni dovessero apparire rilevanti.

Il codice rosso ha imposto la riorganizzazione delle segreterie delle Procure, affinchè rimangano sempre attive anche nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi e nei periodi feriali per inoltrare immediatamente la delega per l’assunzione d’informazioni alla P.G con un termine stringente per l’adempimento, ovviamente compatibile con la scadenza dei tre giorni dal momento della iscrizione della notizia di reato.

La legge 69/2019 prevede anche che l’obbligo di assumere informazioni da denuncianti e parti offese nei tre giorni possa essere derogato, nel caso in cui sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.

Sono state impartite dal Procuratore della Repubblica specificazioni di queste

“esigenze” che devono essere “imprescindibili”, con modalità interne di verifica della sussistenza (ad esempio svolgimento di un servizio d’intercettazione che potrebbe essere pregiudicato dalle assunzioni d’informazioni, minore-parte offesa ancora sotto la sorveglianza del soggetto indagato ovvero uno stato di stress emotivo determinato dal reato subito, sicchè non possa utilmente essere escusso).

Tanto accennato sulla portata innovativa della legge 69/’19, alla luce dei primi mesi di esperienza si può affermare che l’impatto sulla struttura operativa delle Procure è stato molto rilevante. Non vi è dubbio che molte energie ad ogni livello (Polizia Giudiziaria, Personale Amministrativo e Magistrati) siano state assorbite dagli adempimenti necessari ai sensi della nuova normativa, ma si deve esprimere una valutazione positiva sulla riforma per la sua deterrenza. Inoltre essa ha avuto un effetto moltiplicatore dell’impegno di tutti gli operatori del settore, generando prassi e protocolli investigativi più avanzati rispetto a quelli precedenti, nonchè per la capacità di sensibilizzare anche i magistrati requirenti e giudicanti sulla gravità delle condotte connotate da violenza di genere o commesse in ambito domestico.

Non si sono verificate situazioni richiedenti l’applicazione della nuova normativa in tema di legittima difesa e della L. n. 3/2019 e di “ c.d. spazzacorrotti”, mentre l’introduzione del c.d. “codice rosso” ha portato a numerose iscrizioni al mod. 21: n. 31 procedimenti per violazione dell’art. 387 bis c.p., mentre nessuno per i reati di cui agli artt. 558 bis e 583 quinquies c.p..

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2020-21 sono raddoppiati e nella maggior parte dei casi hanno richiesto l’adozione di una misura cautelare personale, custodiale.

E’ stata anche applicata una misura di prevenzione personale nei confronti di soggetto denunciato più volte dalla moglie per i reati di cui all’art. 612 bis c.p., in quanto riconosciuto come persona pericolosa con decreto ex art 1 lett. c) D. Lgs 159/2011, avverso il quale pende appello.

Si rappresenta che le violazioni delle prescrizioni delle misure non custodiali, oggetto della nuova imputazione di cui all’art. 387 bis c.p., sono state valutate ai fini dell’aggravamento della misura in atto, di fatto determinando l’applicazione di misure cautelari detentive (sopravvenuti n. 13 procedimenti ed evasi n. 11).

1.5 Magistratura onoraria

Come è noto, la riforma introdotta con D.Lgs 2017 n.116 delinea una figura nuova:

il giudice onorario di pace (GOP), unificando – non solo lessicalmente – le funzioni del giudice onorario di tribunale (GOT) e di giudice di pace (GdP), che in passato avevano una triplice destinazione (art.9):

a) ufficio per il processo;

b) ufficio del giudice di pace;

c) tribunale, come assegnatario della trattazione di procedimenti civili e penali monocratici e collegiali.

Con riferimento alla utilizzazione nei tribunali, gravati da costanti e gravi carenze di organico dei magistrati togati, è utile ricordare la Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019, approvata dal C.S.M. il 25.1.2017, che all’art.187, oltre alle ipotesi di supplenza, prevede che può essere loro assegnato un ruolo autonomo “in caso di significative vacanze nell’organico dell’ufficio o in tutti i casi in cui per circostanze oggettive non si possa far fronte alla domanda di giustizia con i soli giudici togati”.

Il presidente del tribunale, quale titolare della gestione organizzativa dell’ufficio, viene di molto limitato nell’utilizzazione del g.o. in tribunale dalla previsione normativa di casi tassativi, eccezionali e contingenti: significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001, n. 89.

E’ evidente la marginalità dell’impiego del g.o. in funzione vicaria all’interno del tribunale, condizionando l’assegnazione dei giudici onorari di pace per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, alla sussistenza di una delle ipotesi alternative che presuppongono la criticità della scopertura dell’organico. Invece l’ufficio per il processo è indicato come sede di prima utilizzazione del g.o. in funzione di collaborazione.

La nuova normativa è distante rispetto alla realtà operativa quotidiana e rischia di cancellare del tutto l’apporto necessario dei giudici onorari all’interno dei tribunali.

Vi sono limitazioni di tipo quantitativo (art. 11 co.5 D.Lgs 2017 n. 116) che qualitativo (art. 11 co.6 D. Lgs 2017 n. 116), per cui nei giudizi monocratici non possono essere

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assegnati ai giudici onorari i procedimenti in materia di lavoro e previdenza, in materia di famiglia, ex artt. 615 co.2 e 617 c.p.c..

Il ricorso ai giudici onorari è da intendersi, quindi, come “extrema ratio” non solo per l’affidamento di un ruolo monocratico, ma anche per l’utilizzazione nei collegi, laddove l’art.12 del decreto mutua gli stessi criteri selettivi previsti dall’art.11 per l’assegnazione dei procedimenti monocratici, con alcune modifiche.

Se difatti la peculiarità degli affari di trattazione collegiale ha indotto il legislatore delegato a consentire la permanenza del giudice onorario nel collegio sino alla definizione del procedimento (e quindi in deroga al limite triennale previsto per la trattazione di affari monocratici), d’altro canto l’art. 12 contiene ulteriori demarcazioni per entrambi i settori della giurisdizione.

In ambito civile il g.o. non può comporre i collegi delle sezioni specializzate (tra cui non rientra la materia della famiglia, che non può considerarsi sezione specializzata in senso tecnico, giusta delibera del C.S.M. n. 530/VV/2017 del 6.12.2017 infra sub §6), mentre nel settore penale al g.o. non è consentito procedere per i reati indicati nell’art.

407 co.2 lett.a) c.p.p.. Pertanto, nel settore civile le materie precluse ai giudici onorari coincidono con la previsione dell’ art. 188 co.1 della Circolare sulle tabelle 2017-20 del C.S.M.; nel settore penale il limite normativo posto alla competenza dei g.o. nei procedimenti con rito direttissimo ex art.11 co.6 lett. b n. 4 del d.lgs.vo e in materia di riesame (art. 184 co.1 lett.b circ. tabelle CSM) è stato esteso fino a ricomprendere un ampio catalogo di fattispecie di reato di cui all’art. 407 co. 2 lett. A) c.p.p..

Nei nuovi procedimenti per gravi ipotesi criminose non è più consentito integrare il collegio giudicante con i g.o.t. nei frequenti casi di scoperture di organico, creando non poche difficoltà organizzative per via della “coperta troppo corta”. Risulta così inibita la possibilità di sopperire alle carenze di organico mediante l’integrazione di giudici onorari nei collegi penali in virtù di una disposizione che metterà a dura prova la capacità organizzativa dei capi degli uffici, specie negli uffici meridionali più afflitti sia dai vuoti di organico, che da processi per gravi ipotesi criminose.

Va rimarcato che la “assegnazione” diretta ai g.o.t. di affari civili e penali è limitata ai soli “procedimenti pendenti” al termine di scadenza previsto per il provvedimento di assegnazione del g.o. da parte del presidente del tribunale (artt.11 co.7 e 12 co.1 D.Lvo 2017 n.116), proprio per l’eccezionalità dell’assegnazione di procedimenti ai giudici onorari in tribunale.

Quanto alla destinazione dei GOP in supplenza presso il tribunale, è un istituto di normazione secondaria, a cui si fa ricorso per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato (ad es. malattia, puerperio, ecc.). In questa ipotesi l’utilizzazione del GOP è ammessa anche per comporre il collegio ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 116/2017.

Il citato decreto disciplina la materia nonostante l’assenza di uno specifico criterio di delega, perché come riportato nella relazione illustrativa è “…conforme allo spirito complessivo della legge delega in quanto la destinazione in supplenza rappresenta, storicamente, la prassi di ordinario utilizzo della magistratura onoraria, che trova conforto, sul piano normativo, nell’articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario”.

Trattasi di situazioni di emergenza, ma anche in questi casi non si possono superare

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giudice onorario di pace non può essere destinato in supplenza per ragioni ostative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell’organico dei giudici professionali.

(…) in tal modo superando, sul punto, la nozione estesa di “impedimento”, elaborata in sede consiliare, da ravvisarsi in tutte quelle situazioni non strettamente riconducibili ad impegni processuali coincidenti con una certa udienza, ma in cui doveva comunque considerarsi il complessivo impegno lavorativo del giudice professionale in un determinato arco temporale, e quindi la trattazione di un certo numero di processi particolarmente impegnativi per complessità o numero delle parti in concomitanza dell’ordinario carico di lavoro”.

Pertanto non è nel ricorso alla supplenza che potranno trovare risposta le esigenze degli uffici, atteso che i giudici professionali non potranno essere sostituiti da quelli onorari per ragioni relative al complessivo carico di lavoro, come esplicitato nella relazione illustrativa.

A ciò si aggiunga la necessità di limitare l’impegno dei GOP a non più di due giorni settimanali, per assicurarne la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività remunerative. Ne consegue l’impossibilità di gravarlo di un carico di lavoro superiore ad un terzo del numero medio nazionale dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale.

La limitazione dell’impegno dei giudici onorari, come prevista dall’art. 1, co.3 D. L.vo 2017 n.116, non può assolutamente costituire un antecedente logico della riduzione dell’utilizzazione dei giudici onorari. Certamente non si giustifica a fronte delle notorie emergenze dei tribunali più volte ricordate, al contrario determinando ulteriori criticità.

Non viene specificato difatti se si tratti di due “udienze”, elidendo in tal caso la necessaria fase preparatoria e di stesura dei provvedimenti definitori. Se la limitazione a 2 giorni alla settimana deve essere intesa come un’unica udienza ed un impegno d’ufficio, questa interpretazione letterale aggrava l’inadeguatezza della disciplina in vigore alle concrete necessità di gestione dei ruoli, specie per quanto riguarda l’impegno dei giudici onorari nei procedimenti monocratici.

La perdurante necessità di utilizzazione dei giudici onorari nei tribunali ha ben poco a che fare con l’incremento della competenza del giudice di pace, quanto piuttosto con la mancata copertura dell’organico dei magistrati, che nel distretto di Potenza presenta attualmente una elevata percentuale di vacanze.

La devoluzione di nuove attribuzioni all’ufficio del giudice di pace prevista dagli artt. 27 e 33, co.3 D.L.vo 2017 n.116 a far data dal 30.10.2021 – limitata al solo settore civile – e la “futura” riduzione delle sopravvenienze, non risolve le costanti necessità di coprire i ripetuti vuoti che si creano nei tribunali.

Innumerevoli, quindi, sono le difficoltà organizzative poste dalla normativa del 2017, che si riverberano nell’esercizio della giurisdizione. Pertanto il C.S.M. ha cercato di attenuare gli effetti negativi dell’articolata e complessa serie di griglie normative, diretta a limitare l’utilizzazione “vicaria” del g.o., tramite cui molti Tribunali, come quelli del distretto di Potenza, ove è elevato il turn-over di giudici togati, riescono a

“sopravvivere”. Il C.S.M., in sede di relazione illustrativa della recente Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019 ha ragionevolmente ricavato dalla legge delega delle indicazioni del tutto favorevoli ad un ampliamento dell’utilizzazione dei giudici onorari. Infatti dal criterio della delega

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di cui all’art.1, co.1, lett. b) c.p.p. ha ricavato “…un evidente favor del legislatore verso l’implementazione dell’utilizzo dei giudici onorari consentendone, salve alcune eccezioni, non solo l’applicazione per la trattazione di procedimenti civili e penali del tribunale ordinario, ma anche l’impiego quali componenti di collegi giudicanti civili e penali”.

Tutte le tabelle organizzative del distretto si sono uniformate a questa indicazione del C.S.M. e hanno attenuato sul piano della pratica attuazione le rigorose limitazioni nell’utilizzazione dei giudici onorari in tribunale.

Alla carenza “strutturale” dell’organico – che attualmente si cerca di colmare con reiterati concorsi di accesso alla magistratura, rallentati a causa della pandemia da COVID 19 – si sommano le contingenti situazioni di difficoltà operative derivanti dalla mobilità orizzontale e verticale dei magistrati e dalla destinazione fuori ruolo. Sono tutte circostanze che postulano il prevalente ricorso ai giudici onorari per non paralizzare la giurisdizione nel circondario e che non possono essere in alcun modo fronteggiante dal conferimento di nuove competenze all’ufficio del giudice di pace.

L’attivazione dell’ Ufficio per il processo (UPP), funzionale all’incremento qualitativo e quantitativo del servizio giustizia, non ha alcuna incidenza sulle problematiche delineate in precedenza.

Risulta del tutto evidente in definitiva come la marginalizzazione dell’utilizzo dei giudici onorari nei ruoli giudiziari dei Tribunali ad ipotesi di eccezionale gravità, si traduce in un apporto di ben modesta utilità concreta e difficilmente in grado di fronteggiare la situazione emergenziale che ne legittima un impegno ben più ampio, non potendosi più “congelare” i ruoli.

Si coglie l’occasione di questa relazione per richiedere che in sede d’inaugurazione dell’anno giudiziario il Primo Presidente della S. Corte voglia autorevolmente chiedere una riforma dell’attuale disciplina dei GOP.

Quanto al regime transitorio l’art. 30 D.L.vo 2017 n.116 prevede, oltre alla possibilità di assegnare gli ex GOT all’ Ufficio per il Processo (art. 30, co.1, lett. a) fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, l’utilizzazione dei GOP, già in servizio come GOT, per la trattazione di “nuovi” procedimenti civili e penali di competenza del tribunale (art. 30 co.1 lett.b). Si tratta di una previsione significativa, intesa a salvaguardare l’assetto preesistente dei tribunali, perchè praticabile in esplicita deroga rispetto alle stringenti condizioni di cui all’art. 11. Tuttavia si registra la difficoltà di coordinare il dato normativo: l’art. 30 co.1 lett. b) circoscrive l’ambito delle attribuzioni del giudice onorario alla trattazione dei soli “nuovi” procedimenti, utilizzando obbligatoriamente i criteri di assegnazione degli affari previsti dall’art. 11, co.7, che, invece, fa riferimento ai soli procedimenti “pendenti”.

Ai sensi dell’art. 30 co. 5 D. L.vo 2017 n. 116 i GOP (già GOT) possono continuare a comporre i collegi - tranne che per le materie indicate dall’art. 12 - sino alla definizione dei procedimenti anche ove non sussista lo “stato di necessità” di cui al menzionato art. 11, ma risulta immediatamente operativa l’inibizione alla loro utilizzazione per i reati di cui all’art. 407 co.2 lett. a) c.p.p. Per tali casi la destinazione collegiale dei g.o.p. è consentita ex art. 30 co.6 D.L.vo 2017 n.116 solo laddove sia stata esercitata l’azione penale alla data del 15.7.2017.

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nel tempo, cui prevedibilmente conseguiranno non pochi problemi organizzativi, solitamente connessi all’attività di collegi predisposti ad hoc.

La rilevanza del disposto normativo e i suoi riflessi sull’assetto organizzativo dei Tribunali risultano evidenti, specie ove si consideri che la riforma della magistratura onoraria è intervenuta successivamente alla data di deposito delle tabelle per il triennio 2017/2019. Donde l’intervento del C.S.M. che in data 6.12.2017 a seguito di quesito formulato da un presidente di tribunale, con delibera n.530/VV/2017, ha precisato che, ai sensi dell’art. 30.1 lett.b) D.L.vo 2017 n.116, debbano essere intesi come nuovi procedimenti …”sia le cause iscritte a ruolo dopo il 15 agosto 2017 sia quelle iscritte prima di tale data ma alla stessa data non ancora assegnate al magistrato onorario”, intendendo la novità del procedimento in chiave soggettiva ed estensiva, ossia come procedimenti “nuovi” per il magistrato onorario cui sono assegnati, anche se già pendenti nell’ufficio.

Può quindi ritenersi che anche in regime transitorio fino al 15.8.2021 l’utilizzazione dei GOP per attività giurisdizionali sia sostanzialmente limitata, per via delle nuove preclusioni di cui all’art. 11 co.6 D. Lvo 2017 n.116, fermo restando che la citata delibera del C.S.M. ha precisato che “…. non vi sono limiti quantitativi all’assegnazione di siffatti “nuovi procedimenti”, con il risultato che, sempre e solo nel suddetto primo quadriennio, sarà possibile, nel rispetto della normativa secondaria fino ad ora esistente (le “deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura” cui si riferisce la lettera b del comma 1 dell’art. 30), assegnare ai giudici onorari anche un intero ruolo, pur non ricorrendo le ipotesi di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 116/2017”. Restano ferme le preclusioni delle materie che devono essere interpretate anche alla luce della “Prima risoluzione sulla nuova disciplina della magistratura onoraria” del C.S.M in data 28.2.2018 tesa, per quanto possibile, ad ampliare l’utilizzo anche in materia di famiglia.

1.6 Giudici ausiliari corti di appello

La Corte Costituzionale con sentenza 25 gennaio 2021 n. 41 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57).

La Consulta ha affermato che l’articolo 106 della Costituzione, secondo cui è possibile la nomina di magistrati onorari “per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”, permette solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado. Quindi, nei Tribunali e non già nelle Corti (d’appello o di cassazione). Pertanto, l’istituzione dei giudici onorari ausiliari, destinati in base alla legge a svolgere stabilmente e soltanto funzioni collegiali presso le Corti d’appello nelle controversie civili, deve ritenersi in aperto contrasto con l’articolo 106 della Costituzione. Le Corti d’appello, tuttavia, potranno continuare ad avvalersi

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legittimamente dei Giudici Ausiliari per ridurre l’arretrato fino a quando si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali.

È stato indicato il termine previsto dall’articolo 32, primo periodo, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, di riforma generale della magistratura onoraria, ossia quello del 31 ottobre 2025. Fino ad allora, la “temporanea tollerabilità costituzionale” dell’attuale assetto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d’appello dell’apporto dei Giudici Ausiliari. Nel frattempo la normativa in materia di PNRR- giustizia prevede la costituzione dell’Ufficio per il Processo, di cui fanno parte a pieno titolo i Giudici Ausiliari, e pone la data del 30.6.2026 come termine finale per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di riduzione dell’arretrato e del disposition time. Urge pertanto anche sotto questo profilo una riforma organica della magistratura onoraria e dei Giudici Ausiliari che hanno uno statuto differente rispetto ai GOP.

1.7 PNRR - ufficio per il processo

Ufficio per il Processo (d’ora in poi UPP) è un progetto di miglioramento del servizio giustizia che, prendendo spunto da esperienze di nuovi moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare il PNRR nel settore giustizia vuoi con riferimento agli obiettivi di riduzione dell’arretrato, vuoi con riferimento processi di innovazione negli uffici giudiziari. L’UPP, infatti, è citato dall’art. 16-octies del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che prevede l’istituzione dell’Ufficio per il processo, presso le Corti di appello ed i Tribunali ordinari.

L’UPP è un intervento straordinario finanziato dall’ Unione Europea e costituisce una delle misure contenute nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Il D.M. 26.7.2021 pubblicato su B.U. 31.8.2021 n.14 determina il contingente complessivo destinato al distretto di Potenza nel numero di 126 funzionari addetti all’UPP in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, del diploma di (laurea in economia e commercio o in scienze politiche) o titoli equipollenti, di cui n. 26 destinati alla Corte di Appello, n. 50 al Tribunale di Potenza, n. 28 al Tribunale di Lagonegro, n. 21 al Tribunale di Matera. Detti funzionari verranno assunti full time (36 ore settimanali) con contratto a tempo determinato per anni 2 e mesi 7. E’ in corso la progettazione nelle varie sedi per redigere la proposta.

L’art. 12 co. 3 D.L. 9.6.2021 n. 90 convertito con modificazioni con L. 6.8.2021 n.113 dispone “All’esito dell’assegnazione degli addetti all’ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo dell’ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l’

utilizzo, all’interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all’ attivita’ giudiziaria”.

Ora bisogna realizzare un UPP non più sperimentale e limitato ai Giudici ausiliari solo per la sezione civile e ai tirocinanti in rapporto duale con il magistrato affidatario, ma un vero e proprio apparato organizzativo basato su una virtuosa sinergia per il processo, destinandovi un numero predefinito di giudici ausiliari in proporzione con

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un altrettanto predefinito numero di giudici togati, in base alle pendenze ultratriennali, includendo i tirocinanti, con indicazione degli obiettivi, delle modalità organizzative del lavoro, dell’assegnazione dei compiti.

2. NOTIZIE SULLA SITUAZIONE CARCERARIA NEL DISTRETTO 2.1 Edilizia Penitenziaria

Nessuna novità circa il numero delle strutture carcerarie: nel distretto di Potenza ci sono l’Istituto Penale per Minorenni (IPM), n. 1 residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza in provincia di Matera (REMS), n. 3 case circondariali (Potenza, Matera, Melfi).

E’ del tutto privo di istituti di pena il circondario di Lagonegro che comprende parte della provincia di Salerno (Vallo del Diano).

Il PNRR non prevede progetti e finanziamenti per l’edilizia penitenziaria nel distretto di Potenza.

Anche gli ultimi due governi, presieduti da Giuseppe Conte e Mario Draghi, per motivi di economicità non hanno previsto la ristrutturazione della casa circondariale di Sala Consilina (SA) chiusa nel 2015, potendo accogliere meno di 50 detenuti, sebbene sia una esigenza molto sentita dall’amministrazione comunale, dall’avvocatura e dalla magistratura del circondario di Lagonegro. Questa scelta costituisce motivo di criticità, perchè non consente la prossimità del luogo detentivo al luogo di residenza del ristretto e complica la gestione dei processi, soprattutto in fase di convalida dell’arresto.

2.2 COVID 19: aspetti sanitari

Nella casa circondariale di Potenza non si sono registrate particolari problematiche di carattere sanitario della popolazione ristretta. Ciò anche con riferimento all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, significando che tutti i detenuti presenti, così come tutto il personale operante in Istituto, sono stati sottoposti a tampone nasofaringeo, con esito negativo. Va segnalato che presso l’Istituto è stata allestita dalla Protezione Civile una tensostruttura destinata alla effettuazione del triage di ingresso, in caso di nuovi arrivi dall’esterno e/o da altri Istituti. Il triage viene effettuato a cura del personale sanitario dell’Istituto. Altresì è assicurata la presenza giornaliera nelle fasce orarie mattina/

pomeriggio di due operatori (O.S.S.) dell’ASP-PZ per la rilevazione della temperatura corporea e della saturazione dell’ossigeno a tutte le persone che a qualsiasi titolo accedono alla struttura (dipendenti e non, visitatori, avvocati, fornitori, familiari dei detenuti, ecc…). E’ garantita la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e di igienizzanti, secondo le disposizioni delle Autorità Sanitarie, tanto per gli operatori che per la popolazione detenuta, oltre alla costante sanificazione e pulizia degli ambienti.

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