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Gazzetta ufficiale. 63 o anno Comunicazioni e informazioni 28 settembre 2020

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(1)

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 319/01 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9900 — ZF China/Wolong/Wolong ZF Automotive Electric Motors JV) (1). . . 1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 319/02 Tassi di cambio dell'euro — 25 settembre 2020. . . 2

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2020/C 319/03 Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9959 - Advent/Aareal/Aareon), Caso ammissibile alla procedura semplificata (1). . . 3 2020/C 319/04 Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9937 — BC Partners/Sofima/IMA), Caso ammissibile alla

procedura semplificata (1). . . 5 2020/C 319/05 Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9963 — Iliad S.A./Play Communications S.A.) (1). . . 6

IT

C 319 Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

63o anno

Comunicazioni e informazioni

28 settembre 2020 Edizione

in lingua italiana

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(2)

Commissione europea

2020/C 319/06 Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. . . 7 2020/C 319/07 Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a),

del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. . . 15

(3)

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9900 — ZF China/Wolong/Wolong ZF Automotive Electric Motors JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 319/01)

Il 21 settembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9900. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(4)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (1) 25 settembre 2020

(2020/C 319/02)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,1634

JPY yen giapponesi 122,74

DKK corone danesi 7,4465

GBP sterline inglesi 0,91343

SEK corone svedesi 10,6285

CHF franchi svizzeri 1,0798

ISK corone islandesi 161,80

NOK corone norvegesi 11,1445

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 27,107

HUF fiorini ungheresi 363,16

PLN zloty polacchi 4,5557

RON leu rumeni 4,8753

TRY lire turche 8,8709

AUD dollari australiani 1,6548

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,5560

HKD dollari di Hong Kong 9,0165

NZD dollari neozelandesi 1,7756

SGD dollari di Singapore 1,6022

KRW won sudcoreani 1 367,57

ZAR rand sudafricani 19,9000

CNY renminbi Yuan cinese 7,9451

HRK kuna croata 7,5490

IDR rupia indonesiana 17 299,76

MYR ringgit malese 4,8485

PHP peso filippino 56,431

RUB rublo russo 90,4050

THB baht thailandese 36,781

BRL real brasiliano 6,4560

MXN peso messicano 26,0006

INR rupia indiana 85,7175

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

(5)

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9959 - Advent/Aareal/Aareon) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 319/03)

1. In data 18 settembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Advent International Corporation («Advent International», USA),

— Aareal Bank AG («Aareal Bank», Germania),

— Aareon AG («Aareon», Germania), controllata da Aareal Bank.

Advent International e Aareal Bank acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Aareon.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Advent International: investitore di private equity attivo in diversi settori tra cui l'industria, il commercio al dettaglio, i media, le comunicazioni, le tecnologie dell'informazione, Internet, l'assistenza sanitaria e i prodotti farmaceutici;

— Aareal Bank: fornitore di finanziamenti, prodotti software e soluzioni digitali per il mercato immobiliare e le attività connesse,

— Aareon: fornitore di soluzioni software e servizi ausiliari (consulenza, formazione e servizi di centri dati) per le associazioni edilizie.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9959 - Advent / Aareal / Aareon

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

(6)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo di posta elettronica: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax: +32 229-64301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni

1049 BRUXELLES/BRUSSEL BELGIQUE/BELGIË

(7)

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9937 — BC Partners/Sofima/IMA) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 319/04)

1. In data 18 settembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Alva S.p.A., Amca S.r.l., Ipercubo S.r.l., Lefa S.r.l., Mefa S.r.l., 4emme S.r.l., P.M. Investments S.r.l., Cofiva S.A. e Fariniundici S.p.A. (collettivamente «Sofima Holdings», Italia),

— BC Partners LLP («BC Partners», Regno Unito),

— Industria Macchine Automatiche S.p.A. («IMA», Italia), controllata da «Sofima Holdings».

BC Partners e Sofima Holdings acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di IMA.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Sofima Holdings: attività di holding di IMA, attività immobiliari e partecipazioni minoritarie non di controllo in imprese a scopo di investimento;

— BC Partner: impresa di private equity che fornisce servizi di consulenza in materia di investimenti;

— IMA: sviluppo e fabbricazione di macchine e attrezzature per il confezionamento automatico delle merci.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9937 — BC Partners/Sofima/IMA

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

(8)

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9963 — Iliad S.A./Play Communications S.A.)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 319/05)

1. In data 21 settembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Iliad S.A. («Iliad», Francia), controllata in ultima istanza dal cittadino francese Xavier Niel,

— Play Communications S.A. («Play Communications», Lussemburgo).

Iliad acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Play Communications.

La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 21 settembre 2020.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Iliad: fornitore di servizi di comunicazione fissa e mobile, servizi fissi interni e servizi televisivi in Francia e di servizi di comunicazione mobile in Italia. Altre imprese controllate da Xavier Niel operano in particolare nei seguenti settori:

telecomunicazioni, media, tecnologie, start-up e beni immobili. Nel settore delle telecomunicazioni, il gruppo Xavier Niel opera principalmente in Irlanda, a Malta e a Cipro;

— Play Communications: holding di P4, che ha sede in Polonia e opera principalmente nella fornitura al dettaglio di servizi di telefonia mobile e fissa e di servizi di accesso a internet in postazione fissa in Polonia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9963 — Iliad S.A./Play Communications S.A.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(9)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento

delegato (UE) 2019/33 della Commissione (2020/C 319/06)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«CÔTES CATALANES»

PGI-FR-A1135-AM01 Data di comunicazione: 2.7.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA 1. Zona di prossimità immediata

La zona di prossimità immediata descritta nel capitolo I, punto 4, del disciplinare dell’IGP «Côtes Catalanes» è stata riportata sotto forma di elenco di comuni conformemente al codice geografico ufficiale dell’anno 2019, che è il riferimento nazionale. Questo aggiornamento non modifica tuttavia il perimetro della zona in questione.

Questo elenco di comuni è stato aggiornato per la zona di prossimità immediata alla voce «Condizioni supplementari»

del documento unico.

2. Tipo di vitigni

L’elenco delle varietà selezionate per la produzione dei vini dell’IGP «Côtes Catalanes», di cui al capitolo I, punto 5, del disciplinare, è completato con le cinque varietà di seguito elencate: Cabernet blanc B, Cabernet cortis N, Muscaris B, Soreli B e Souvignier gris RS.

Si tratta di varietà dette resistenti alla siccità e alle malattie crittogamiche e, oltre a corrispondere a quelle utilizzate per la produzione dell’IGP, consentono un minore utilizzo di prodotti fitosanitari senza modificare le caratteristiche dei vini dell’IGP.

Queste varietà sono state aggiunte all’elenco delle varietà riportate al punto «Varietà principale/i di uve da vino» del presente documento unico.

DOCUMENTO UNICO 1. Nome del prodotto

Côtes Catalanes

2. Tipo di indicazione geografica IGP - Indicazione geografica protetta 3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

(1) GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.

(10)

4. Descrizione del vino (dei vini) IGP «Côtes Catalanes»

L’indicazione geografica protetta «Côtes Catalanes» è riservata ai vini fermi rossi, rosati e bianchi.

I valori (minimo o massimo) del titolo alcolometrico volumico totale, nonché dei tenori di acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa dell’Unione.

I vini rossi possono presentare colori più o meno intensi a seconda del profilo ricercato ed esprimono con potenza ed eleganza, sia sul piano olfattivo che su quello gustativo, il loro carattere mediterraneo, spesso accompagnato da una certa freschezza e da note speziate di frutti rossi e gariga. La struttura varia in funzione del grado di maturazione e dei profili di elaborazione.

I vini rosati si distinguono per un’ampia gamma di colori, che va dal grigio più chiaro al rosato più intenso, in base ai vitigni utilizzati. A seconda delle tecniche di vinificazione utilizzate, i vini rosati possono essere molto aromatici, leggeri e morbidi oppure, quando provengono da colline a bassa resa, possono avere una struttura robusta che li rende un piacevole compagno a tavola.

Quanto ai vini bianchi, il loro colore va dal giallo-verde più pallido al giallo dorato.

La loro posizione in altitudine o in pianura determina la mineralità, la grassezza e la potenza aromatica di questi vini.

Combinano sostanza e persistenza al palato, all’insegna della freschezza e della mineralità.

Caratteristiche analitiche generali Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 10,5 Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

IGP «Côtes Catalanes» che beneficia della menzione «rancio»

L’indicazione geografica protetta «Côtes Catalanes» può essere integrata dalla menzione «rancio» per i vini fermi che, in base alle condizioni di affinamento, hanno acquisito il cosiddetto gusto «rancio».

Le uve destinate alla produzione di vini a indicazione geografica protetta «Côtes Catalanes», seguita dalla menzione

«rancio», devono avere un tenore zuccherino minimo di 238 g/l.

I vini a indicazione geografica protetta «Côtes Catalanes», seguita dalla menzione «rancio», presentano un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) di 12 g/l.

Per gli altri criteri analitici, i vini devono essere conformi alle norme europee.

I vini classificati «rancio» sono prodotti esclusivamente a partire dai vitigni Carignan B, Carignan N, Cinsaut N, Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Macabeu B, Tourbat B, Mourvèdre N, Muscat à petits grains B e Muscat d’Alexandrie B. Hanno un colore ambrato scuro, talvolta color mallo di noce, con alcuni riflessi verdastri, risultato di un lungo affinamento in condizioni di ossidazione. Gli aromi, potenti e sempre persistenti, evocano la noce e alcune spezie come i semi di fieno greco (Trigonella foenum-graecum).

Caratteristiche analitiche generali Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 14 Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) 24,48 Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi

per litro)

(11)

5. Pratiche di vinificazione a. Pratiche enologiche specifiche

I GP «Cô tes Cat alanes»

Pratica enologica specifica

Quando sono sottoposti ad affinamento in ambiente ossidativo, con o senza velo di lieviti, i vini (ad eccezione di quelli che possono fregiarsi della menzione «rancio») a indicazione geografica protetta «Côtes Catalanes» sono affinati almeno fino al 1° marzo dell’anno successivo a quello della raccolta e possono essere immessi in commercio a partire da tale data.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

I GP «Cô tes Ca tala nes» c om pletata dalla menz ione «ranci o»

Pratica enologica specifica

I vini a indicazione geografica protetta «Côtes Catalanes», corredata della menzione «rancio», sono sottoposti ad affinamento in ambiente ossidativo almeno fino al 31 agosto del 5° anno successivo all’anno della raccolta e possono essere immessi in commercio a partire dal 1° settembre del 5° anno successivo a quello della raccolta.

Tuttavia, in caso di utilizzo di un solo contenitore, ogni anno, una volta trascorsi cinque anni di affinamento, può essere prelevato in un’unica soluzione solo un quantitativo inferiore o uguale a un quinto del suo contenuto al momento del prelievo.

Quando invece viene utilizzato un contenitore per più vendemmie, la commercializzazione dei vini a indicazione geografica protetta «Côtes Catalanes - rancio» può riguardare solo un quinto del quantitativo di vino e non può avvenire prima di sei mesi dall’ultima aggiunta di vino.

I vini che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Côtes Catalanes», completata dalla menzione «rancio» in rosso e in bianco, possono essere assemblati dopo l’affinamento.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

b. Rese massime

90 ettolitri per ettaro 6. Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione e l’elaborazione dei vini per la produzione di vini a indicazione geografica protetta

«Côtes Catalanes» hanno luogo nel dipartimento dei Pirenei orientali.

7. Varietà principale/i di uve da vino Alicante Henri Bouschet N

Alphonse Lavallée N Altesse B

Alvarinho - Albariño Aramon N

Arinarnoa N

Arvine B - Petite Arvine

Bourboulenc B - Doucillon blanc Cabernet blanc B

Cabernet cortis N Cabernet franc N Cabernet Sauvignon N Caladoc N

Carignan N

(12)

Carignan blanc B Carmenère N Chardonnay B Chasan B Chenanson N Chenin B

Cinsaut N - Cinsault Clairette B

Clairette rose Rs Colombard B Cot N - Malbec Counoise N Egiodola N

Fer N - Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc Gewurztraminer Rs

Grenache N Grenache blanc B Grenache gris G Gros Manseng B Listan B - Palomino Lledoner pelut N Macabeu B - Macabeo Marsanne B

Marselan N Mauzac B Merlot N Mondeuse N

Morrastel N - Minustellu, Graciano Mourvèdre N - Monastrell Muscadelle B

Muscaris B

Muscat d’Alexandrie B - Muscat, Moscato Muscat de Hambourg N - Muscat, Moscato Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato Muscat à petits grains rouges Rg - Muscat, Moscato Nielluccio N - Nielluciu

Négrette N Parrellada B Petit Manseng B Petit Verdot N Pinot blanc B Pinot gris G Pinot noir N

(13)

Piquepoul blanc B Piquepoul gris G Piquepoul noir N Portan N

Poulsard N - Ploussard Raffiat de Moncade B Ribol N

Riesling B

Rivairenc N - Aspiran noir Roussanne B

Sauvignon B - Sauvignon blanc Sauvignon gris G - Fié gris Savagnin blanc B

Savagnin rose Rs Sciaccarello N Semillon B Soreli B

Souvignier gris Rs Sylvaner B Syrah N - Shiraz Tannat N Tempranillo N Terret blanc B Terret gris G Terret noir N Tourbat B Ugni blanc B Verdelho B

Vermentino B - Rolle Villard blanc B Villard noir N Viognier B

8. Descrizione del legame/dei legami

«Specificità della zona geografica»

I vigneti sorgono all’interno di un vasto anfiteatro aperto ad est, verso il mar Mediterraneo, e delimitato da una serie di alti rilievi:

— a ovest, il massiccio del Canigou (Pic du Canigou - 2 780 m)

— a sud, il massiccio dell’Albères (Roc de France - 1 450 m)

— a nord, il massiccio delle Corbières (monte Tauch – 878 m)

È in questo paesaggio fatto di colline, a volte a forte pendenza, di valli e terrazze di deposito, che si estendono, quasi in monocoltura, i vigneti dell’indicazione geografica protetta «Côtes Catalanes».

I vigneti sono attraversati da ovest a est da tre fiumi di breve corso e da fiumi spesso prosciugati, che nel corso dei secoli hanno trasportato elementi strappati alle formazioni montuose andando a formare numerose terrazze.

(14)

Sono rappresentate tutte le ere geologiche, dando origine a suoli variegati derivanti da formazioni su roccia madre, da trasporto o da depositi lacustri e marini. I terreni selezionati per la coltivazione della vite hanno la caratteristica comune di essere poco profondi, molto secchi, poveri di sostanze organiche e sempre molto sassosi e ben drenati.

Per rispondere a una diversificazione della produzione, in alcuni terreni pianeggianti, più ricchi e facili da lavorare, sono stati piantati vitigni nuovi per la regione.

Delimitati a ovest dalla curva di livello a quota 300 metri o dall’isoterma dei 13 °C, questi vigneti beneficiano di oltre 2 500 ore di sole l’anno e di una pluviometria tra 500 e 650 millimetri, spesso a carattere temporalesco e distribuita soprattutto in primavera e in autunno.

Sul clima puramente mediterraneo influisce l’azione termoregolatrice del mare che attenua la calura estiva e mantiene una leggera frescura notturna. Tuttavia il clima del Rossiglione è caratterizzato soprattutto dalla frequenza (1 giorno su 3) e violenza della Tramontana, vento da nord-ovest molto freddo d’inverno, dopo il passaggio sulle cime innevate dei Pirenei.

«Specificità del prodotto»

Il Rossiglione si è aperto contemporaneamente alla coltivazione della vite e alla civiltà mediterranea.

In questo clima caldo e ventoso sono stati prodotti fin dall’inizio della nostra era vini particolari ottenuti da uve naturalmente molto dolci.

Poco a poco la produzione si è orientata verso i vini dolci naturali che fanno la ricchezza del Rossiglione. Da questo uso i viticoltori hanno appreso la nozione di affinamento in ambiente ossidativo, competenza unica e specifica.

Se la produzione è tradizionalmente orientata verso i vini dolci naturali, nel Rossiglione non è mai mancata la produzione di vini fermi. Fino al XIX secolo il consumo era piuttosto locale, ma grazie a una gradazione naturalmente elevata che consente una buona resistenza durante il trasporto, le vendite si sono sviluppate al di fuori del Rossiglione, permettendo ai produttori di prendere consapevolezza della qualità e della specificità dei vini fermi del dipartimento.

La pratica dell’affinamento in ambiente ossidativo ha portato alla produzione di vini «rancio» come autentica espressione della cultura catalana. Alla metà del XVIII secolo Saint-Simon si riferiva al «rancio» come a un vino spagnolo invecchiato, mentre alla fine del XIX secolo, Paul Oliver, riprendendo i vini dell’antica «œuvre du vin de messe» dell’abate Rous a Banyuls, presenta con orgoglio un «rancio dolce» nella sua gamma di prodotti.

Grazie a questa diversità e a questa forte identità, l’indicazione geografica protetta «Côtes Catalanes» è stata riconosciuta con decreto del 16 novembre 1981 e la sua zona geografica è stata modificata il 1° settembre 2003 con il gruppo delle IGP «Coteaux de Fenouillèdes», «Vals d’Agly» e «Côtes Catalanes», frutto della volontà dei viticoltori di unire le forze per produrre un vino di forte identità catalana.

La produzione è pari a circa 150 000 hl, declinata in vini rossi (55 %), rosati (30 %), bianchi (15 %), ai quali si aggiunge una produzione tradizionale, specifica e riservata di vino «rancio», vino sottoposto ad affinamento ossidativo e con caratteristiche distintive di rancio.

I vini rossi combinano più spesso vitigni tradizionali mediterranei (Carignan N, Grenache, Syrah N); in pianura si trovano anche vitigni del sud-ovest come Merlot N o Cabernet Sauvignon N. Coniugano potenza ed eleganza, il tutto temperato da una freschezza che porta equilibrio in questi vini solari a gradazione naturalmente elevata.

Le varietà locali a bacca bianca (Grenache B, Grenache G, Macabeu B, Tourbat B, Moscati) si alternano a varietà più recenti come Chardonnay B, Marsanne B, Roussanne B o Vermentino B. La loro posizione in altitudine o in pianura determina la mineralità, la grassezza e la potenza aromatica di questi vini. Sono vini esuberanti sia nell’aroma che nella personalità, che combinano sostanza e persistenza al palato, all’insegna della freschezza e della mineralità.

I vini rosati sono generalmente aromatici e di un’ampia gamma di colori. La produzione nella pianura del Rossiglione si esprime attraverso vini molto aromatici, leggeri e morbidi. Quando provengono dalle zone collinari, il loro colore è più intenso e hanno una struttura che li rende un piacevole compagno a tavola.

I vini «rancio» sono prodotti solo con vitigni tradizionali del Rossiglione e affinati almeno cinque anni.

(15)

Il gusto «rancio» è quello che caratterizza alcuni vini dopo un lungo affinamento, solitamente in grandi fusti o in vecchie botti. Inizialmente bianchi o rossi, questi vini assumono con il tempo lo stesso colore ambrato scuro, talvolta color mallo di noci, con qualche riflesso verdastro. Gli aromi, potenti e sempre persistenti, evocano la noce e alcune spezie come i semi di fieno greco (Trigonella foenum-graecum).

«Legame causale tra specificità della zona geografica e specificità del prodotto»

In terra catalana i vini secchi sono stati a lungo ricercati per il loro colore, la loro concentrazione e l’elevata gradazione alcolica che permettevano ai commercianti, attraverso l’assemblaggio, di riequilibrare altri prodotti di livello insufficiente. Il clima caldo e secco e la mancanza di una geologia idonea alla progettazione di cantine sotterranee non hanno consentito la conservazione di questi vini secchi, spingendo un tempo i viticoltori a commercializzare immediatamente la loro produzione. L’arrivo, negli ultimi quarant’anni, di moderne tecnologie e, in particolare, il controllo delle temperature fredde hanno permesso di riconsiderare questa produzione che oggi apporta una significativa complementarietà alle altre produzioni vinicole del dipartimento.

In questa zona, che è la più calda di Francia, tutti i vitigni arrivano ogni anno a piena maturazione contribuendo a definire una forte identità mediterranea per tutti i vini prodotti.

Se l’indicazione geografica protetta «Côtes Catalanes» ha acquisito prestigio e notorietà grazie ai vitigni tradizionali come Carignan N, Grenache B, G e N e Macabeu B, i vitigni non tradizionali della Catalogna settentrionale (vari Cabernet, Merlot, Chardonnay tra i più importanti) si sono sviluppati nelle zone più fertili e talvolta irrigabili, permettendo la produzione di un vino fruttato e morbido con rese più elevate.

In un contesto vitivinicolo in cui la nozione di identità è fondamentale, i viticoltori del Rossiglione hanno la fortuna di poter produrre vini dalla forte notorietà culturale quali i vini «rancio»: autentico sapore vitivinicolo catalano, forte di un’antica tradizione.

La possibilità di produrre vini d’eccellenza e di forte identità e l’orgoglio dei viticoltori di appartenere al territorio catalano - terra di rugby, vino e tradizioni, ponte tra la Francia e la Spagna, la cui durezza non ha eguali se non nel carattere degli uomini che la lavorano - sono le condizioni per la produzione di un vino di qualità.

Nel territorio catalano si è sviluppato da molti anni un turismo diversificato, che va dal mare alla montagna, e che permette ai visitatori di scoprire la ricchezza di questo dipartimento. L’IGP «Côtes Catalanes» è proprio uno degli ambasciatori di questo territorio.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti) Quadro normativo:

legislazione nazionale Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione:

l’indicazione geografica protetta «Côtes Catalanes» può essere completata con le seguenti diciture:

— le menzioni «primeur» o «nouveau» (vino novello);

— il nome di uno o più vitigni;

— la menzione «rancio» secondo le condizioni previste dal disciplinare.

L’indicazione geografica protetta «Côtes Catalanes» può essere integrata con il nome dell’unità geografica più piccola dei

«Pirenei orientali», nel rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare.

Il logo IGP dell’Unione europea è riportato in etichetta quando la menzione «Indicazione geografica protetta» è sostituita dall’espressione tradizionale «Vin de pays».

Zona di prossimità immediata Quadro normativo:

legislazione nazionale Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

(16)

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Côtes Catalanes» è costituita dai territori dei seguenti comuni:

— dipartimento dell’Ariège:

Aigues-Juntes, L’Aiguillon, Albiès, Alliat, Allières, Alzen, Appy, Arabaux, Arignac, Arnave, Artigues, Ascou, Aston, Auzat, Axiat, Ax-les-Thermes, La Bastide-de-Sérou, Baulou, Bédeilhac-et-Aynat, Bélesta, Bénac, Bénaix, Bestiac, Bompas, Le Bosc, Bouan, Brassac, Burret, Les Cabannes, Cadarcet, Capoulet-et-Junac, Carcanières, Carla-de-Roquefort, Caussou, Caychax, Cazenave-Serres-et-Allens, Celles, Château-Verdun, Cos, Dreuilhe, Durban-sur-Arize, Ferrières-sur- Ariège, Foix, Fougax-et-Barrineuf, Freychenet, Ganac, Garanou, Génat, Gestiès, Gourbit, L’Herm, L’Hospitalet-près- l’Andorre, Ignaux, Ilhat, Illier-et-Laramade, Lapège, Larbont, Larcat, Larnat, Lassur, Lavelanet, Lercoul, Lesparrou, Leychert, Lieurac, Lordat, Loubières, Luzenac, Mercus-Garrabet, Mérens-les-Vals, Miglos, Mijanès, Montagagne, Montaillou, Montels, Montferrier, Montgaillard, Montoulieu, Montségur, Montseron, Nalzen, Nescus, Niaux, Orgeix, Orlu, Ornolac-Ussat-les-Bains, Orus, Pech, Péreille, Perles-et-Castelet, Le Pla, Prades, Pradières, Prayols, Le Puch, Quérigut, Quié, Rabat-les-Trois-Seigneurs, Raissac, Roquefixade, Roquefort-les-Cascades, Rouze, Saint-Jean-d’Aigues- Vives, Saint-Jean-de-Verges, Saint-Martin-de-Caralp, Saint-Paul-de-Jarrat, Saint-Pierre-de-Rivière, Saurat, Sautel, Savignac-les-Ormeaux, Senconac, Sentenac-de-Sérou, Serres-sur-Arget, Siguer, Aulos-Sinsat, Sorgeat, Soula, Surba, Suzan, Tarascon-sur-Ariège, Tignac, Unac, Urs, Ussat, Vaychis, Vèbre, Verdun, Vernajoul, Vernaux, Val-de-Sos, Villeneuve-d’Olmes.

— dipartimento dell’Aude:

Ajac, Alaigne, Albas, Alet-les-Bains, Antugnac, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arques, Artigues, Aunat, Axat, Bages, Belcaire, Belcastel-et-Buc, Belfort-sur-Rebenty, Bellegarde-du-Razès, Belvèze-du-Razès, Belvianes-et-Cavirac, Belvis, Bessède-de-Sault, La Bezole, Bizanet, Bize-Minervois, Bouriège, Bourigeole, Le Bousquet, Boutenac, Brézilhac, Brugairolles, Bugarach, Cailhau, Cailhavel, Cailla, Cambieure, Campagna-de-Sault, Campagne-sur-Aude, Camplong- d’Aude, Camps-sur-l’Agly, Camurac, Canet, Cascastel-des-Corbières, Cassaignes, Castelnau-d’Aude, Castelreng, Val de Lambronne, Caunette-sur-Lauquet, Caves, Cépie, Chalabre, Le Clat, Clermont-sur-Lauquet, Comus, Conilhac-Corbières, Corbières, Coudons, Couiza, Counozouls, Cournanel, Coursan, Courtauly, La Courtète, Coustaussa, Coustouge, Cruscades, Cubières-sur-Cinoble, Cucugnan, Cuxac-d’Aude, La Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval, Donazac, Duilhac- sous-Peyrepertuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Escouloubre, Escueillens-et-Saint-Just-de- Bélengard, Espéraza, Espezel, Val-du-Faby, Fabrezan, La Fajolle, Fenouillet-du-Razès, Ferrals-les-Corbières, Ferran, Festes-et-Saint-André, Feuilla, Fitou, Fleury, Fontanès-de-Sault, Fontcouverte, Fontjoncouse, Fourtou, Fraissé-des- Corbières, Gaja-et-Villedieu, Galinagues, Gardie, Gincla, Ginestas, Ginoles, Gramazie, Granès, Greffeil, Gruissan, Homps, Hounoux, Jonquières, Joucou, Ladern-sur-Lauquet, La Palme, Lasserre-de-Prouille, Lauraguel, Leucate, Lézignan-Corbières, Lignairolles, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, Luc-sur-Orbieu, Magrie, Mailhac, Maisons, Malras, Malviès, Marcorignan, Marsa, Mazerolles-du-Razès, Mazuby, Mérial, Mirepeisset, Missègre, Montazels, Montbrun-des- Corbières, Montfort-sur-Boulzane, Montgaillard, Montgradail, Monthaut, Montjardin, Montredon-des-Corbières, Montséret, Moussan, Narbonne, Nébias, Névian, Niort-de-Sault, Port-la-Nouvelle, Ornaisons, Ouveillan, Padern, Paraza, Pauligne, Paziols, Peyrefitte-du-Razès, Peyriac-de-Mer, Peyrolles, Pieusse, Pomas, Pomy, Portel-des-Corbières, Pouzols- Minervois, Puilaurens, Puivert, Quillan, Quintillan, Quirbajou, Raissac-d’Aude, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Rivel, Rodome, Roquefeuil, Roquefort-de-Sault, Roquefort-des-Corbières, Roquetaillade-et-Conilhac, Roubia, Rouffiac- des-Corbières, Routier, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Benoît, Sainte-Colombe-sur-Guette, Sainte-Colombe-sur- l’Hers, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Ferriol, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Julia-de- Bec, Saint-Just-et-le-Bézu, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin- de-Villereglan, Saint-Martin-Lys, Saint-Nazaire-d’Aude, Saint-Polycarpe, Sainte-Valière, Sallèles-d’Aude, Salles-d’Aude, Salvezines, Seignalens, La Serpent, Serres, Sigean, Sonnac-sur-l’Hers, Sougraigne, Terroles, Thézan-des-Corbières, Tourouzelle, Tourreilles, Treilles, Tréziers, Tuchan, Valmigère, Ventenac-en-Minervois, Véraza, Verzeille, Villardebelle, Villar-Saint-Anselme, Villarzel-du-Razès, Villebazy, Villedaigne, Villefloure, Villefort, Villelongue-d’Aude, Villeneuve- les-Corbières, Villesèque-des-Corbières, Vinassan.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5e5bb316-d3a0-4505-a928-4c5624575423

(17)

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di

qualità dei prodotti agricoli e alimentari (2020/C 319/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

"ÚJFEHÉRTÓI MEGGY"

N. UE: PGI-HU-02411 – 15.2.2018 DOP ( ) IGP (X)

1. Nome

"Újfehértói meggy"

2. Stato membro o Paese terzo Ungheria

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare 3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.6: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Sono ammessi a beneficiare dell'indicazione geografica protetta "Újfehértói meggy" i frutti destinati al consumo fresco e alla trasformazione delle seguenti varietà di Prunus cerasus L selezionate presso la stazione di ricerca di Újfehértó:

Újfehértói fürtös, Kántorjánosi 3, Debreceni bőtermő, Éva e Petri.

I prodotti dell'IGP "Újfehértói meggy" presentano le seguenti caratteristiche qualitative:

— buccia: sempre lucida, di colore da rosso scuro a rosso bordeaux,

— polpa: soda, con succo mediamente scuro, ad eccezione della varietà Debreceni bőtermő,

— gusto: senza amaro, armonicamente acidulo; le varietà Kántorjánosi 3 ed Éva sono leggermente più acide,

— tenore zuccherino: almeno 14 °Brix,

— rapporto zucchero/acidità: 8-20,

— acidità totale: 0,6-1,5 %,

— diametro minimo del frutto: 19 mm.

I frutti destinati a essere consumati freschi sono raccolti in una fase di maturazione compresa tra l'80 e il 90 %. La raccolta dei frutti destinati alla trasformazione avviene a piena maturazione (tutti i frutti nella chioma dell'albero si staccano facilmente dal peduncolo).

Al momento dell'immissione in commercio, i frutti destinati al consumo fresco devono presentare le seguenti caratteristiche: essere integri e non danneggiati, asciutti, puliti, privi di qualsiasi sostanza estranea visibile, sani, senza segni di marciume, privi di prodotti fitosanitari e senza parassiti. Nei frutti venduti per la trasformazione, la presenza del peduncolo non è obbligatoria.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(18)

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione della "Újfehértói meggy" devono essere effettuate esclusivamente nella zona geografica delimitata di cui al punto 4.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato Il peso di ogni confezione deve essere compreso tra un minimo di 250 g e un massimo di 10 kg e i materiali ammessi sono il legno, il cartone, la plastica e il film polimerico traspirante. Il prodotto può essere venduto sfuso per la trasformazione industriale oppure direttamente al consumatore. Il confezionamento è effettuato in modo da garantire la presenza delle condizioni necessarie a mantenere le proprietà e l'integrità dei frutti.

È consentito ricorrere a tecniche di frigoconservazione, a condizione che la temperatura delle celle frigorifere non sia inferiore a 2 °C e che la loro umidità relativa non superi l'80 %. Per preservare la freschezza della "Újfehértói meggy", il tempo massimo di frigoconservazione dei frutti è di tre settimane.

Al fine di garantire la freschezza e l'integrità dei frutti e per evitare qualsiasi deterioramento della qualità, la "Újfehértói meggy" deve essere confezionata e presentata per la commercializzazione esclusivamente nella zona geografica delimitata di cui al punto 4, in quanto le ripetute manipolazioni e il trasporto possono danneggiare la buccia provocando la formazione di muffe e compromettendo, di conseguenza, la commercializzazione del prodotto.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

4. Delimitazione concisa della zona geografica

L'indicazione geografica può essere utilizzata esclusivamente per le amarene provenienti dalle seguenti località (coltivate in tali località) appartenenti alla provincia di Szabolcs-Szatmár-Bereg:

Érpatak, Geszteréd, Kálmánháza, Nagykálló, Nyíregyháza-Bálinbokor, Nyíregyháza-Butyka, Nyíregyháza- Császárszállás, Nyíregyháza-Lászlótanya, Nyíregyháza-Újsortanya, Újfehértó.

5. Legame con la zona geografica

Il legame tra la "Újfehértói meggy" e la zona geografica si basa sulla qualità, i cui principali elementi sono illustrati di seguito.

Fattori naturali

La zona geografica si trova nella parte centrale della regione di Nyírség, nella provincia di Szabolcs-Szatmár-Bereg. È in questa zona che si erge come un'enclave orografica a 20-50 m sopra il livello della pianura alluvionale della regione del Tibisco che si coltivano le amarene.

Nella parte centrale della regione di Nyírség le precipitazioni annue sono comprese tra 570 e 590 mm ma in alcuni punti possono oscillare tra 550 e 600 mm. Durante il periodo vegetativo le precipitazioni sono di circa 420 mm, con livelli di 65-78 mm a giugno, il che favorisce la crescita della "Újfehértói meggy". Le temperature medie annue variano tra i 9,3 e i 9,9 °C. Gli ultimi giorni di gelo si registrano alla fine della seconda decade di aprile. Il mese più caldo è luglio (20,2-20,7 °C), ma queste temperature restano inferiori di 1 o 2 °C a quelle del resto della grande pianura ungherese (Alföld). Nella zona geografica la calura estiva è più moderata rispetto ad altre zone della grande pianura, essendo qui significativo il raffreddamento notturno, anche d'estate. La primavera ha inizio più tardi che nelle zone circostanti, tanto che solitamente la fioritura delle amarene sfugge alle gelate primaverili. Durante il periodo vegetativo della "Újfehértói meggy", la zona geografica presenta forti escursioni termiche tra il giorno e la notte. La vera stagione calda inizia dopo la metà di luglio, ma a quel punto le amarene sono già state raccolte. La durata di soleggiamento annuo è compresa tra 1 950 e 2 030 ore, con 760-800 ore nella stagione estiva.

Nella regione di Nyírség le precipitazioni annue sono comprese tra 550 e 600 mm; in particolare, il periodo vegetativo delle amarene presenta una pluviometria più elevata e coincide generalmente con le precipitazioni massime di fine primavera e inizio estate.

Il tipo di suolo predominante nella zona geografica delimitata è essenzialmente quello sabbioso, con presenza di humus sulle rocce arenose. Questo tipo di suolo si distingue per un livello di humus superiore all'1 % e uno strato arabile di 40 cm. Presenta una buona capacità di ritenzione idrica e di permeabilità, è leggero e non si asciuga facilmente e ha nutrienti sufficienti per ottenere buone rese; le rese elevate sono peraltro garantite dall'aumento delle riserve di azoto del suolo. Oltre al tipo di suolo suindicato, si trovano parcelle più o meno grandi di suolo forestale ocra con un contenuto di humus tra l'1 e l'1,5 %. Anche le proprietà del suolo in termini di gestione dell'acqua costituiscono un elemento favorevole, in quanto la moderata permeabilità va di pari passo con una buona capacità di

(19)

ritenzione idrica. Ulteriori fattori positivi sono rappresentati dalla leggerezza del suolo e dalle sue proprietà di gestione dei nutrienti. Le caratteristiche della zona geografica delimitata sono perfettamente idonee alle esigenze di produzione della "Újfehértói meggy". Non è un caso che la produzione di amarene sia iniziata qui nella seconda metà del XVII secolo, che la varietà di amarene "Újfehértói fürtös" sia originaria di questa zona e che qui si raccolga la maggior parte delle amarene della provincia di Szabolcs‐Szatmár-Bereg.

Fattori umani

Selez io ne va r i etale

Durante la prima metà del XX secolo, le varietà locali altamente produttive di amarene, conosciute dalla popolazione locale come "Fehértói csüngős Pándy" o "Fehértói fürtös Pándy", erano già diffuse a Újfehértó e dintorni. Durante i lavori di selezione delle varietà, iniziati negli anni Sessanta presso la stazione di ricerca di Újfehértó sotto la direzione del dott. Ferenc Pethő, sono stati raccolti a Újfehértó e dintorni cloni di individui con peduncolo facilmente staccabile, autofertili, con frutti di buona qualità e altamente produttivi. Tra questi, il clone di amarena con le migliori caratteristiche, testato utilizzando il segnale sperimentale P2, è stato selezionato e classificato come varietà riconosciuta ufficialmente a titolo provvisorio come "Újfehértói fürtös" nel 1970. La selezione varietale è stata estesa anche ai comuni limitrofi della regione. Anche le varietà raccolte qui sono state testate a Újfehértó e anche le migliori di queste sono state riconosciute ufficialmente (Debreceni bőtermő, Kántorjánosi 3, Petri, Éva).

Mo dali tà d i c olt ivaz ione specif ica

Le varietà appartenenti allo stesso gruppo della "Újfehértói meggy" crescono con una chioma cadente con tendenza a diventare spoglia, che necessita quindi di una regolare potatura annuale. Per garantirne un'esposizione uniforme alla luce, la chioma viene potata e sagomata cercando di mantenere una forma conica o conoidale.

Durante la spollonatura della chioma, i germogli verticali vengono rimossi lasciando speroni da 1 o 2 cm sui rami laterali partendo dall'asse centrale e senza speroni per i germogli rivolti verso il basso. Dopo la spollonatura i getti dei rami laterali presentano una struttura a "spina di pesce". Questa tecnica di potatura si applica in modo analogo agli alberi in età di frutticazione. La forma conica è utilizzata anche per i rami laterali delle chiome aperte che sono oggetto di raccolta meccanica.

Specificità

La "Újfehértói meggy" si distingue per l'assenza di amaro, la buccia di colore bordeaux o rosso scuro, la polpa colorata (tranne per la varietà Debreceni bőtermő) e il sapore gradevolmente acidulo (per i frutti delle varietà Újfehértói fürtős, Debreceni bőtermő e Petri) o leggermente acido (per i frutti delle varietà Kántorjánosi 3 ed Éva).

Queste caratteristiche sono legate alle condizioni climatiche e pedologiche della zona geografica e alle conoscenze umane associate a Újfehértó (selezione varietale e particolare modalità di coltivazione).

Legame con la zona geografica

L'alto livello di soleggiamento della zona geografica (tra 950 e 1030 ore di sole) favorisce lo sviluppo del colore bordeaux o rosso scuro, caratteristico del frutto della "Újfehértói meggy".

Esiste un rapporto di regressione lineare tra le forti escursioni termiche tra il giorno e la notte e il tenore zuccherino dei frutti. Di conseguenza, nella zona geografica, per effetto della differenza tra le temperature diurne e notturne durante il periodo vegetativo, il tenore zuccherino della "Újfehértói meggy" è elevato (almeno 14 °Brix), dando luogo a un gusto piacevolmente acidulo o leggermente acido.

Grazie all'effetto congiunto dell'elevata piovosità nella zona geografica durante il periodo vegetativo e della buona capacità di ritenzione idrica del suolo sabbioso di media densità e a humus sottile, i frutti presentano una bassa acidità (acidità totale compresa tra lo 0,6 e l'1,5 %) che a sua volta contribuisce al gusto piacevolmente acidulo o leggermente acido della "Újfehértói meggy".

La potatura a forma conica della chioma, utilizzata nel metodo di coltivazione specifico della "Újfehértói meggy", garantisce una buona illuminazione durante il processo di maturazione dei frutti e anche questo concorre al colore bordeaux o rosso scuro del frutto e al suo sapore acidulo o leggermente acido.

La prima varietà selezionata nella stazione di ricerca di Újfehértó è stata la "Újfehértói fürtös", il cui frutto è diventato noto in Ungheria e all'estero con il nome di "Újfehértói". Anche le altre varianti selezionate (Debreceni bőtermő, Petri, Kántorjánosi 3 ed Éva) sono legate alla regione di Újfehértó, motivo per cui anche i loro frutti sono conosciuti con il nome generico di "Újfehértói meggy".

(20)

Per promuovere la "Újfehértói meggy", dal 2008 si tiene ogni anno a Újfehértó un festival in cui, nei vari concorsi di cucina e pasticceria, si preparano piatti, pasticcini e dolci di pasta sfoglia a base di amarene utilizzando la "Újfehértói meggy".

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento) https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok

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Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea

2985 Lussemburgo

LUSSEMBURGO

IT

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