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14 dell'11 marzo 1982 Oggetto: Norme di carattere operativo per il computo della retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione della rendita

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 14 dell'11 marzo 1982

Oggetto: Norme di carattere operativo per il computo della retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione della rendita. Nuova edizione dei modd. 29-I e 29/bis-I.

Il programma di iniziative che questa Direzione generale si era riservata di assumere con la circolare n. 9/1980 prevedeva, tra l'altro, l'emanazione del manuale contenente norme operative per il computo della retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione della rendita.

Tale "manuale", comprensivo di alcuni esempi pratici e delle disposizioni di legge di più frequente consultazione nella specifica materia, è stato realizzato come quelli precedentemente emanati, in allegato alle circolari nn. 49 e 50 del 1978 e n. 45/44 T.U. del 1980, a fogli mobili per consentire eventuali integrazioni o variazioni in dipendenza di modifiche contrattuali o legislative.

Esso, che si colloca nel contesto di una serie di strumenti di lavoro approntati in relazione alle esigenze dei singoli operatori dell'Ufficio infortuni, detta, in sostituzione ed abrogazione delle precedenti disposizioni sullo stesso argomento, istruzioni di carattere eminentemente pratico suggerite anche dall'esame delle varie realtà locali, volte a snellire le procedure nel rispetto di criteri di calcolo uniformi a livello nazionale.

Ovviamente le scelte di fondo cui si è potranno non sempre coincidere esattamente con la prassi fin qui seguita dalle singole Unità operative ma si ritiene che esse, pur nella diversità delle situazioni retributive e nella varietà delle voci salariali esistenti in sede di contrattazione non solo collettiva ma anche aziendale, rispondano alla esigenza di ricostruire con la massima possibile facilita la retribuzione annua nel pieno rispetto dei principi indicati dall'articolo 12 della legge n. 153/1969.

CRITERI DI CALCOLO E NUOVA EDIZIONE DEI MODD. 29-I e 29/bis-I

Si è ritenuto opportuno ed utile raggruppare le voci salariali in precise categorie cui far corrispondere i diversi criteri di computo, distinguendo i compensi di carattere continuativo da quelli di natura straordinaria o eccezionale: questi ultimi, pur restando fermo il dovuto accredito alla retribuzione annua, sono stati esclusi dalla ricostruzione della retribuzione media oraria, giornaliera o mensile (vedi punto B4 del "manuale").

Di conseguenza sono stati modificati i modd. 29-I e 29/bis-I affinché le indicazioni negli stessi contenute risultino in linea con i criteri di cui sopra.

Si descrivono le innovazioni di maggior rilievo:

- si è conferita particolare evidenza al tipo di retribuzione "oraria", "fissa mensile" o "mensilizzata" in modo da guidare immediatamente sia il compilatore che l'operatore negli adempimenti successivi;

- la compilazione dei moduli, per quanto riguarda gli elementi retributivi, è stata limitata alla prima facciata portando il numero delle fincature orizzontali a 20 nella presunzione che ben difficilmente la seconda facciata venga utilizzata. D'altra parte, in caso di necessità, il datore di lavoro potrà sempre servirsi di un ulteriore modulo;

- l'intestazione delle singole colonne è stata mantenuta il più possibile aderente alle istruzioni contenute nel "manuale" e così pure le avvertenze riportate sul retro che dovrebbero costituire una vera e propria guida per il compilatore. Onde conferire la massima evidenza a tali avvertenze, si è avuto cura di collocarle prima della sottoscrizione della dichiarazione da parte del datore di lavoro;

- sul retro del mod. 29-I si è riservato uno spazio per i precedenti lavorativi desunti dal libretto di lavoro, nell'ipotesi che l'assicurato abbia prestato la propria attività da meno di un anno presso la ditta dichiarante. Ciò potrà essere di utilità nell'accelerare la istruttoria della pratica senza tuttavia eliminare in assoluto la necessita di ulteriori accertamenti presso l'assicurato stesso, restando a tal fine sempre valido il mod. 28-I.

Tanto più efficace sarà la modifica dei moduli quanto più sarà pubblicizzata a livello periferico attraverso la sensibilizzazione delle rappresentanze dei datori di lavoro.

Il dirigente dell'Unità operativa cui è affidato il compito della gestione delle rendite vorrà a tal fine promuovere incontri con le parti interessate.

Si raccomanda la massima capillarità nella distribuzione del "manuale" in relazione alle necessita degli addetti allo specifico settore.

All.: "manuale" e facsimile dei modd. 29-I e 29/bis-I.

Allegato alla circolare n. 14 dell' 11-3-1982

norme di carattere operativo per il computo della retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione della rendita.

I.N.A.I.L.

SOMMARIO

A

RETRIBUZIONE ANNUA: DISPOSIZIONI GENERALI

A1

Nozione di retribuzione.

A2

Base retributiva per la liquidazione delle rendite nel settore industriale: retribuzione effettiva; retribuzione convenzionale; termini per la rettifica della base retributiva.

A3

Base retributiva per la liquidazione delle rendite nel settore agricolo.

B

CRITERI DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA.

B1

Criteri generali

B2

Sistemi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva: retribuzione oraria; retribuzione fissa mensile o mensilizzata; sistemi retributivi misti.

B3

Compensi per lavoro straordinario o comunque prestato oltre il lavoro ordinario.

B4

Altri compensi diversi dal salario ordinario; compensi corrisposti in via continuativa collegati o meno all'effettiva presenza; compensi non corrisposti in via continuativa; compensi non riferiti a corrispondenti ore lavorative (ferie, festività e gratifica natalizia; compensi sostitutivi della retribuzione)

(2)

B5

Retribuzione convenzionale; cumulo con la retribuzione effettiva.

B6

Retribuzione di ragguaglio.

C ESEMPI PRATICI

D DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

A

RETRIBUZIONE ANNUA

DISPOSIZIONI GENERALI

A NOZIONE DI RETRIBUZIONE

A1

NOZIONE DI RETRIBUZIONE

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative (art. 12 della legge n. 153 del 30.4.1969) per retribuzione utile ai fini contributivi e risarcitivi deve intendersi "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta in dipendenza del rapporto di lavoro".

La norma indica, altresì, le voci salariali che sono escluse dal computo della retribuzione stessa, conferendo all'elencazione carattere tassativo.

E' opportuno individuare in via preliminare gli elementi essenziali che concorrono alla determinazione della retribuzione:

a) retribuzione (o paga) base spettante per contratto ad una determinata qualifica di lavoratore comprensiva degli scatti di anzianità e degli assegni di scala mobile o di contingenza;

b) compensi per lavoro straordinario o comunque prestato oltre il lavoro ordinario;

c) elementi integrativi della retribuzione base che spettano al lavoratore a titolo di compenso in costanza del rapporto di lavoro:

1) emolumenti aventi carattere continuativo collegati o meno all'effettiva presenza (premio di produzione, indennità di mensa, ecc.);

2) compensi aggiuntivi corrisposti non in via continuativa bensì in occasione di particolari turni o condizioni di lavoro (indennità di località disagiata, indennità di trasporto, indennità di vestiario, di mancia, ecc. se non corrisposte in misura fissa);

3) compensi non riferiti a corrispondenti ore lavorative (ferie, festività e gratifica natalizia, compensi sostitutivi della retribuzione).

I compensi riportati al punto c1) assumono carattere costante nel corso del rapporto di lavoro e devono quindi concorrere alla ricostruzione della retribuzione media oraria, giornaliera o mensile, dalla quale sono invece esclusi i compensi previsti ai punti c2) e c3) il cui accredito alla retribuzione annua va effettuato secondo i criteri indicati nella parte B.

A BASE RETRIBUTIVA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RENDITE NEL SETTORE INDUSTRIALE

A2 RETRIBUZIONE EFFETTIVA

L'art. 116 del Testo Unico stabilisce che, ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, sia assunta la retribuzione effettiva corrisposta all'assicurato nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell'evento dannoso (infortunio o malattia professionale).

In ogni caso l'importo assunto come base retributiva annua per la liquidazione della rendita non può essere ne inferiore ne superiore ai limiti retributivi minimo e massimo fissati per ogni triennio con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 116 citato.

Ai fini della rivalutazione dei limiti in parola, si tiene conto allo scadere di ciascun triennio delle variazioni (in misura superiore al 10%) della retribuzione media giornaliera assunta nel precedente esercizio per il calcolo indennità per inabilita temporanea assoluta.

La legge dispone, in conseguenza, la riliquidazione triennale delle rendite in godimento.

A2

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE

L'art. 118 del Testo Unico prevede che per determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera possono essere stabilite d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni sindacali o dell'Istituto assicuratore retribuzioni convenzionali da assumere a base per il calcolo delle indennità.

In tale ipotesi la rendita è liquidata sulla retribuzione convenzionale sempre nei limiti previsti dall'art.

116 ed è soggetta a riliquidazione triennale in relazione alla variazione di detta retribuzione intervenuta nel triennio.

TERMINI PER LA RETTIFICA DELLA BASE RETRIBUTIVA

L'art. 120 del Testo Unico stabilisce che l'Istituto deve corrispondere all'assicurato le prestazioni economiche calcolate sulla retribuzione dallo stesso effettivamente percepita ove questa risulti superiore a quella registrata sul libro paga (1° comma) ovvero sulla retribuzione dovuta per legge eventualmente accertata in sede giudiziale.

Tenuto presente che l'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ha fatto venire meno il carattere di perentorietà del termine di cui all'art. 104 Testo Unico, entro il quale l'assicurato doveva proporre opposizione al provvedimento di liquidazione delle prestazioni, ne deriva che l'azione per conseguire la rettifica della retribuzione presa a base per il calcolo delle prestazioni stesse, è soggetta al termine di prescrizione triennale stabilito dall'art. 112 del Testo Unico.

Tale termine, nel caso previsto dal 1° comma dell'art. 120 citato, decorrerà dalla data di comunicazione all'interessato della retribuzione effettiva presa a base per il calcolo delle prestazioni e più precisamente, dalla data del mod. 47-I o 66-I; ovvero del mod. 170-I/mecc. o 171-I/mecc., per i casi per i quali il mod. 47-I o 66-I non contenga gli elementi salariali effettivi ma indichi solo la costituzione della rendita stessa sul minimale o massimale di legge.

Per contro, nell'eventualità prevista dal II° comma del ripetuto art. 120, il termine in parola decorrerà dalla data dell'accertamento giudiziale (cioè dalla data della sentenza passata in giudicato); se l'accertamento avviene in sede extragiudiziale, la decorrenza si stabilirà caso per caso.

BASE RETRIBUTIVA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RENDITE NEL SETTORE AGRICOLO

A3

Ai sensi dell'art. 234 del Testo Unico le rendite per inabilità permanente ed ai superstiti sono liquidate sulla base della retribuzione annua convenzionale stabilita allo scadere di ciascun triennio con decreto interministeriale, tenuto conto delle variazioni dell'indice salariale "in misura superiore al 10%" intervenute nel triennio precedente.

Tale retribuzione, ai sensi del Decreto ministeriale del 29 luglio 1977, vale anche per la liquidazione delle rendite in favore di persone addette ad attività previste dall'art. 209 del Testo Unico.

(3)

La norma prevede, ovviamente, la riliquidazione triennale delle rendite in godimento.

B

CRITERI DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

B1

CRITERI GENERALI

Come già precisato, la normativa in vigore prevede che la retribuzione da assumere a base per la liquidazione della rendita, sia riferita agli emolumenti percepiti dall'assicurato nei 12 mesi precedenti l'evento dannoso.

Il periodo di osservazione notevolmente più ampio rispetto a quello previsto per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea assoluta impone di adottare per il computo della retribuzione in parola criteri parzialmente diversi da quelli stabiliti con il manuale allegato alla circolare n. 49/1978.

Nel corso dell'anno viene infatti in rilievo integralmente la capacità di guadagno del lavoratore assicurato, che, per indennità di temporanea, deve invece essere ricostruita in via potenziale attraverso l'esame dei dati salariali relativi ad un periodo di quindici giorni.

Va quindi ancora ribadito che non è possibile alcuna esatta correlazione fra l'estratto paga quindicinale (mod. 4/I) e quello annuale (mod. 29/I), e che il raffronto fra i rispettivi elementi retributivi è in linea di massima superfluo.

Tale raffronto potrà peraltro rendersi utile nell'ipotesi in cui dall'esame del mod. 29/I emergano dubbi circa la regolarità della relativa compilazione.

Le presenti norme operative sono dettate dalla precisa esigenza di disciplinare in modo uniforme l'ipotesi di cui al II° comma dell'art. 116.

Nel caso, invece, ricorra l'applicazione del I° comma del citato art. 116, per avere l'assicurato prestato la propria attività in modo continuativo e presso lo stesso datore di lavoro nel periodo considerato, il ricorso alle norme in questione sarà limitato ai principi generali ivi contenuti (v. es.C1).

B2

SISTEMI RETRIBUTIVI FISSATI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Come già precisato nel manuale operativo per la liquidazione della indennità di temporanea, la previsione normativa di cui all'art. 116 T.U. è chiaramente riferita all'ipotesi di retribuzione oraria.

Considerato, peraltro, che allo stato buona parte dei contratti collettivi di lavoro ha introdotto altri sistemi retributivi, occorre applicare la norma secondo le odierne realtà salariali.

Attualmente le forme di retribuzione più ricorrenti sono riconducibili alle seguenti:

- retribuzione oraria;

- retribuzione fissa mensile;

- retribuzione mensilizzata.

Mentre non si ritengono necessarie particolari precisazioni per i primi due tipi di retribuzione, è utile chiarire che per retribuzione mensilizzata si intende quella stabilita in misura mensile equiparata a 173, a 174 o a 175 ore di lavoro (mensili) a seconda dei contratti. Tale retribuzione è soggetta alla detrazione da parte del datore di lavoro degli importi corrispondenti a ore non lavorate (permessi, scioperi, malattie, ecc.) e l'importo orario è pari a 1/173 o a 1/174 o a 1/175 della retribuzione mensilizzata lorda; invece, ai fini che qui interessano ed a vantaggio di una più snella procedura di calcolo, la retribuzione in parola - come già previsto dal manuale allegato alla circolare n. 49/1978 - è sempre considerata nella misura lorda contrattuale (da indicare a colonna 7 dei moduli 29/I e 29/bis-I) ed assimilata a tutti gli effetti alla retribuzione fissa mensile.

RETRIBUZIONE ORARIA

B2

Per i lavoratori retribuiti ad ore, dovendo per legge essere considerata la retribuzione annua "uguale a 300 volte la retribuzione media giornaliera", occorre determinare quest'ultima secondo il seguente rapporto:

guadagno medio orario x durata oraria settimanale --- 6

il guadagno medio orario è a sua volta dato dal rapporto:

importo complessivo della retribuzione percepita per lavoro ordinario (ivi compresi i compensi corrisposti in via continuativa si cui a colonna 11 ed eventualmente colonna 14 dei moduli 29 ---

n. ore di lavoro ordinario

Atteso che la gran parte dei contratti collettivi prevede una durata settimanale pari a 40 ore, e peraltro possibile risalire dal guadagno medio orario alla retribuzione annua moltiplicando il relativo importo per 2.000 (40 ore x 50 settimane).

Lo stesso procedimento può essere seguito rapportando detto guadagno all'eventuale diverso numero di ore stabilito in sede di contrattazione.

Nell'ipotesi che l'assicurato abbia prestato nell'anno la propria attività osservando durate orarie settimanali diverse (v. es. C4), si rivela utile adottare l'accorgimento di ridurre il guadagno medio complessivo al guadagno medio settimanale mediante il procedimento di seguito descritto:

1) si individua relativamente a ciascun periodo il numero delle settimane lavorate attraverso il rapporto:

n. ore lavorate --- durata oraria settimanale

2) si sommano le settimane lavorate nei diversi periodi ottenendo il numero delle settimane lavorate nell'anno;

3) si divide il guadagno complessivo dell'anno (ovviamente per lavoro ordinario e per eventuali ulteriori compensi corrisposti in via continuativa) per il numero delle settimane di cui al punto 2) ottenendo così il guadagno medio settimanale.

A questo punto la retribuzione annua è data dal guadagno medio settimanale per 50 settimane.

RETRIBUZIONE MENSILE O MENSILIZZATA

Fermo restando che le modalità di calcolo sono identiche per la retribuzione mensile e per quella mensilizzata (da assumere nell'importo lordo contrattuale), la ricostruzione della retribuzione annua deve prendere l'avvio dal guadagno medio mensile ottenuto dividendo il totale degli emolumenti percepiti nell'anno per lavoro ordinario (colonna 6 dei moduli 29-I e 29/bis-I) ovvero delle retribuzioni mensilizzate indicate a colonna 7 dei moduli stessi e degli eventuali compensi corrisposti in via continuativa (colonna 11 ed eventualmente colonna 14) per il numero dei mesi lavorati nell'anno medesimo.

L'importo così determinato va moltiplicato per 12.

(4)

Potendo tuttavia verificarsi l'ipotesi che attività risulti prestata per frazioni di mese, si renderà necessario calcolare la retribuzione media giornaliera,

importo complessivo degli emolumenti percepiti nell'anno (ivi compresi i compensi corrisposti in via continuativa di cui a colonna 11 ed eventualmente colonna 14) ---

n. giorni lavorati

con l'avvertenza che ai fini del conteggio dei giorni lavorati il mese va considerato sempre di 25 giorni (300:12) e perciò il periodo frazionato dovrà essere calcolato secondo la seguente proporzione: numero giorni periodo frazionato : 30 = x : 25 da ciò deriva la frazione:

numero giorni periodo frazionato x 25 --- 30

tranne nel caso di retribuzione mensilizzata in cui il periodo frazionato risulti già depurato dei giorni non lavorati.

E' evidente che la retribuzione media giornaliera va rapportata a 300.

SISTEMI RETRIBUTIVI MISTI

Mentre nessuna particolare procedura deve essere dettata quando l'assicurato abbia prestato la propria attività presso più aziende con identico sistema retributivo, vanno precisate le modalità da seguire nell'ipotesi in cui lo stesso abbia nell'anno percepito retribuzione oraria e retribuzione mensile o mensilizzata (v. es. CS.)

In tal caso per determinare la retribuzione media giornaliera da rapportare a 300 e necessario calcolare il numero dei giorni lavorati nei diversi periodi con il seguente sistema:

1) per i periodi retribuiti ad ore, il numero delle ore lavorate va diviso per la durata oraria giornaliera individuata con il seguente rapporto:

durata oraria settimanale --- 6

2) per i periodi retribuiti in misura fissa mensile o mensilizzata il numero delle presenze giornaliere si otterrà facilmente considerando il mese composto di 25 giorni.

L'eventuale frazione di mese andrà calcolata secondo le modalità descritte in precedenza.

Infine, si divide l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nell'intero periodo per la somma delle presenze giornaliere sub 1) e sub 2).

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO O COMUNQUE PRESTATO OLTRE IL LAVORO ORDINARIO

Gli emolumenti erogati a titolo di lavoro straordinario vanno accreditati una volta determinata la retribuzione annua sia per i lavoratori a retribuzione fissa mensile e a retribuzione mensilizzata, sia nell'ipotesi di assicurati retribuiti a ore.

Ciò in quanto, la prestazione di lavoro straordinario deve essere assunta nella sua entità effettiva e riferita esclusivamente al periodo per il quale è stata concretamente svolta, il che non avverrebbe ove costituisse un accredito fisso della retribuzione media giornaliera. Nè troverebbe giustificazione l'applicazione di un criterio analogo a quello stabilito con il manuale allegato alla circolare n. 49/1978, essendo l'ampiezza del periodo considerato sufficientemente dimostrativa della capacità di guadagno dell'assicurato.

Le indicate modalità di calcolo devono essere applicate per tutti i compensi corrisposti per lavoro prestato oltre l'ordinario (in giorni festivi, di ferie, nelle giornate di domenica o di sabato nell'ipotesi di settimana corta).

ALTRI COMPENSI DIVERSI DAL SALARIO ORDINARIO

Al punto A1, nel precisare la nozione di retribuzione e nell'analizzare gli elementi essenziali della stessa, si è fatto cenno agli emolumenti di tipo integrativo dovuti all'assicurato in costanza del rapporto di lavoro.

Tali emolumenti possono ricondursi a tre categorie:

1) compensi corrisposti in via continuativa collegati o meno alla effettiva presenza;

2) compensi corrisposti non in via continuativa ma in occasione di particolari turni o condizioni di lavoro;

3) compensi non riferiti a corrispondenti ore lavorative (ferie, festività e gratifica natalizia; compensi sostitutivi della retribuzione).

COMPENSI CORRISPOSTI IN VIA CONTINUATIVA COLLEGATI O MENO ALLA EFFETTIVA PRESENZA

Si tratta, come si è già chiarito, di emolumenti che, per loro stessa natura, costituiscono parte integrante della retribuzione ordinaria e devono quindi concorrere a determinare la base su cui effettuare tutti gli accrediti successivi.

In merito al computo dei compensi in discorso, nessun particolare problema sussiste, ovviamente, allorché il lavoratore abbia prestato nel corso dell'anno la propria attività continuativamente in quanto, in tale caso la retribuzione è assunta nella sua globalità (v. es. C1).

Qualora invece risultino interruzioni nella prestazione lavorativa o comunque il periodo di rilevazione sia incompleto, l'ammontare di detti compensi sarà parimenti sommato alla retribuzione per lavoro ordinario, quindi rapportato, a seconda delle ipotesi al numero delle ore, giorni o mesi lavorati nell'anno concorrendo cosi a determinare rispettivamente la retribuzione media oraria, giornaliera o mensile (v. es. C6).

Per il caso di periodi a retribuzione non omogenea, vale quanto innanzi precisato al punto B2 "sistemi retributivi misti".

A titolo puramente esemplificativo, stante l'impossibilita di una elencazione completa che dovrebbe necessariamente scaturire dalla disamina di tutta la contrattazione collettiva esistente, si indicano le voci più ricorrenti che fanno parte della categoria di compensi in trattazione.

Sono quasi sempre da annoverare in tale categoria il premio di produzione e indennità di mensa e talvolta, se hanno carattere forfettario, anche altre particolari indennità quali quelle di mancia, di rappresentanza, di trasporto, ecc.

Naturalmente il carattere continuativo dei compensi in argomento, risulterà dal relativo inserimento a colonna 11 dei modelli 29-I e 29/bis-I.

Per i compensi in natura, qualora il datore di lavoro ometta di specificare a colonna 14 dei moduli in parola il particolare carattere degli stessi (continuativo o occasionale), si dovrà fare ricorso alla consultazione della contrattazione collettiva in vigore.

Nel dubbio, e, comunque, opportuno che tali compensi siano assimilati a quelli non a carattere continuativo.

COMPENSI NON CORRISPOSTI IN VIA CONTINUATIVA

Si tratta di elementi retributivi corrisposti in via occasionale, per cui non appare giustificato sotto il profilo logico e giuridico considerarli nella ricostruzione della retribuzione media oraria, giornaliera o mensile e quindi attribuirli anche a periodi di mancata attività lavorativa.

E' pertanto equo tenerne conto alla stregua dei compensi per lavoro straordinario, sommandoli, nell'importo concretamente corrisposto, alla retribuzione annua base dopo gli accrediti in misura percentuale di seguito previsti (v. es. C6).

COMPENSI NON RIFERITI A CORRISPONDENTI ORE LAVORATIVE (FERIE, FESTIVITA' E GRATIFICA NATALIZIA; COMPENSI SOSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE)

Va confermata (v. manuale allegato alla circolare n. 49/1978) la ripartizione di tali compensi nei seguenti due gruppi:

(5)

a) compensi per ferie, festività e gratifica natalizia da considerare parte integrante della retribuzione, predeterminabili in base alla normativa contrattuale ed a formazione progressiva;

b) compensi dovuti in alternativa al salario in caso di assenza dal lavoro (es. integrativi o sostitutivi di prestazioni previdenziali, congedi straordinari retribuiti, permessi sindacali retribuiti, ecc.), sostitutivi della retribuzione, non quantificabili in via presuntiva, collegati a particolari situazioni di fatto.

FERIE, FESTIVITA' E GRATIFICA NATALIZIA

Per i compensi per ferie, non va operata in alcun caso la maggiorazione percentuale in quanto essi sono già automaticamente compresi nel calcolo della retribuzione annua sia nell'ipotesi di periodo incompleto per cui si debba ragguagliare il guadagno medio orario, giornaliero o mensile rispettivamente a 2.000 ore, a 300 giorni o 12 mesi, sia in presenza di periodo completo in cui si procede al semplice cumulo dei totali retributivi ivi compreso quello della colonna 10 dei moduli 29-I e 29/bis-I.

Ovviamente, nel caso in cui siano riportati in detti moduli compensi relativi a ferie non godute, questi dovranno essere accreditati dopo la determinazione della retribuzione annua alla stregua del compenso per lavoro straordinario.

Gli emolumenti corrisposti a titolo di festività non possono invece considerarsi compresi nella ricostruzione della retribuzione annua riferita a 300 giorni o 2.000 ore (durata dell'anno 365 gg. meno 52 domeniche meno 10 festività uguale 303 gg. arrotondato a 300 gg.) e sono pertanto da accreditare alla stessa con la maggiorazione percentuale pari al 3,33% già prevista per la liquidazione della indennità di temporanea. Fa eccezione l'ipotesi in cui la retribuzione annua sia stata determinata non risalendo al guadagno medio orario o giornaliero bensì ragguagliando a 12 mesi la retribuzione fissa mensile o mensilizzata, in quanto i compensi per festività sono già compresi nel relativo calcolo.

Per le festività soppresse ai sensi della legge n. 54 del 5 marzo 1977, va precisato che gli aumenti retributivi dovuti attività lavorativa prestata devono essere regolarmente considerati nella ricostruzione della retribuzione annua in quanto gli importi relativi vanno compresi a colonna 6 dei moduli 29-I e 29/bis-I e le corrispondenti ore a colonna 4.

Qualora invece, i giorni relativi alle ex festività siano stati tramutati in giornate di ferie, non se ne dovrà tener conto atteso che tali emolumenti sono ininfluenti ai fini della determinazione della retribuzione annua, come innanzi precisato.

Per quanto concerne infine le festività cadenti di domenica o nel giorno di riposo o comunque non godute, i relativi compensi, che risulteranno inclusi tra quelli per lavoro straordinario a colonna 8 dei moduli citati, sono da computarsi alla stregua di questi ultimi emolumenti, come già precisato al punto B3.

Per la gratifica natalizia, vale la maggiorazione percentuale dell'8,33 prevista dal manuale allegato alla circolare n. 49/1978.

Il criterio seguito per detta gratifica è valido anche per le eventuali ulteriori mensilità aggiuntive stabilite dalla normativa contrattuale. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso di specificare la relativa incidenza, e tali emolumenti risultino indicati in misura inferiore o superiore a quella relativa alla gratifica natalizia, l'incidenza stessa verrà determinata secondo la seguente proporzione:

14a o 15a mensilità gratifica natalizia o 13a mensilità = x : 8,33.

Come è noto, per il settore edile e previsto dalla contrattazione nazionale un accantonamento presso la rispettiva Cassa che, secondo il vigente contratto nazionale di lavoro, è fissato nella misura del 23% per maggiorazioni relative a ferie, gratifica natalizia, permessi retribuiti e festività soppresse.

Al riguardo va tuttavia precisato che, al fine di non determinare situazioni sperequative rispetto agli altri settori dell'industria, l'accredito percentuale di cui sopra deve essere decurtato della maggiorazione per ferie e, contestualmente, aumentato del compenso per festività, pertanto l'accredito stesso dovrà essere calcolato nella misura del 17,83%

(23% - 8,50% per ferie + 3,33% per festività). Va fatta naturalmente salva l'ipotesi in cui una diversa percentualizzazione sia prevista da accordi locali.

Analoghi criteri devono essere seguiti nei confronti di altre categorie di lavoratori per le quali la normativa contrattuale preveda ugualmente percentualizzazioni particolari per i compensi indicati.

Tutti gli accrediti percentuali innanzi descritti sono da applicare alla retribuzione annua per lavoro ordinario comprensiva dei soli compensi erogati in via continuativa.

Alla retribuzione cosi determinata vanno infine aggiunti i compensi erogati a titolo di lavoro straordinario, in via occasionale, ecc.

COMPENSI SOSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE

Cosi come stabilito per la liquidazione della indennità di temporanea, i compensi sostitutivi della retribuzione (che possono essere indicati a colonna 16 dei moduli 29-I e 29/bis- I), data la loro peculiarità, non debbono essere compresi nel computo della retribuzione annua, onde evitare alterazioni del trattamento salariale.

A tale fine gli operatori possono scegliere il sistema di computo più facilmente realizzabile:

a) escludere i compensi e le eventuali corrispondenti ore o giornate;

b) tenere conto dei compensi stessi attribuendovi, però, le corrispondenti ore o giornate fittizie.

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE: CUMULO CON LA RETRIBUZIONE EFFETTIVA

Nessun particolare criterio di computo deve essere suggerito per l'ipotesi in cui sia prevista ai fini della liquidazione della rendita una retribuzione convenzionale, salvo l'ovvia avvertenza che, ove la misura stabilita dal relativo provvedimento legislativo sia mensile o giornaliera, il relativo importo va moltiplicato per 12 o per 300.

Nel caso di cumulo fra retribuzione convenzionale e retribuzione effettiva, si confermano le istruzioni di cui al punto B4 del manuale allegato alla circolare n. 49/1978, che per facilitare l'operatore sono qui ripetute con i necessari adattamenti.

Non sussistono incertezze allorché le attività contemporanee o successive risultino svolte durante l'intero periodo considerato (12 mesi).

Deve per contro essere esaminata l'eventualità in cui le attività stesse abbiano carattere discontinuo. Infatti in tal caso - ai sensi del combinato disposto dagli artt. 116 e 118 del Testo Unico - la retribuzione convenzionale deve essere assunta limitatamente al periodo per il quale la stessa è accreditata ai fini assicurativi sia che si tratti di attività contemporanee sia che si tratti di attività successive.

Al riguardo occorre tuttavia distinguere le seguenti ipotesi:

a) attività contemporanee (v. es. C 7)

- si determina la retribuzione convenzionale limitatamente al periodo di pertinenza;

- si ricostruisce la retribuzione effettiva sulla base del guadagno medio orario, giornaliero o mensile, ragguagliato all'intero anno;

- si procede quindi al cumulo delle due risultanti;

b) attività successive (v. es. C 8)

- si calcola la retribuzione convenzionale limitatamente al periodo di pertinenza;

- si ricostruisce la retribuzione effettiva sulla base del guadagno medio orario, giornaliero o mensile, ragguagliato al periodo non coperto dalla retribuzione convenzionale;

- si procede quindi al cumulo delle due risultanti.

RETRIBUZIONE D RAGGUAGLIO

Tale retribuzione è disciplinata in via generale dall'art. 30 del Testo Unico, il quale dispone che, nei casi in cui i lavoratori non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle di salari medi o convenzionali, la retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e della stessa località.

Alla cosiddetta retribuzione di ragguaglio fanno inoltre specificamente riferimento l'art. 119 e l'art. 147 del Testo Unico rispettivamente per gli apprendisti e per i silicotici.

(6)

Agli effetti della determinazione della retribuzione in parola si deve tener conto del salario ordinario previsto dalla corrispondente contrattazione collettiva, aumentato delle maggiorazioni per gratifica natalizia e per festività, nonché per qualsiasi altro titolo attribuito in via normale ai lavoratori dalla contrattazione stessa, con esclusione dei soli compensi di natura occasionale o eccezionale.

C

ESEMPI PRATICI

D

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153

Art. 12

Gli articoli 1 e 2 del decreto legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del Testo Unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50% del loro ammontare;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 6O% del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche direttamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

L'articolo 74 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.797 abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50% dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata e presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate".

D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124

Art. 30

Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per la determinazione della retribuzione.

Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o in altre prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale.

Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.

Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e della stessa località.

Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione annua da assumersi a base della determinazione della rendita di inabilita o della rendita ai superstiti è fissata, avuto riguardo a classi d'ETA' ed alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta retribuzione vale anche ai fini contributivi.

D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124

Art. 116

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.

Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.

In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni triennio a partire dal 1°luglio 1965, non oltre i tre mesi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione indennità per inabilita temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.

Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al dieci per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato.

La variazione inferiore al dieci per cento, intervenuta nel triennio, si computa con quelle verificatesi nei trienni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.

Le rendite in corso di godimento alla data di inizio del triennio, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso.

Per il triennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire seicentottantacinquemila e, nel minimale, di lire trecentosettantamila.

D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124

(7)

Art. 118

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione delle indennità, fermo rimanendo il disposto del terzo comma dell'art. 116.

Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell'art. 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun triennio, semprechè sia intervenuta una variazione non inferiore al dieci per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento, si applica il disposto del settimo comma dell'articolo 116.

La variazione inferiore al dieci per cento intervenuta nel triennio si computa con quelle verificatesi nei trienni successivi per la riliquidazione delle rendite.

D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124

Art. 119

Se l'infortunato è apprendista, o comunque minore degli anni diciotto, ha diritto alle cure secondo il disposto dell'art. 86 e le prestazioni in denaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate:

a) l'indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva secondo le norme dell'art. 117;

b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di ETA' superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di ETA superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

Nei casi in cui le predette persone non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate in base a tabelle di salari stabiliti a norma dell'articolo 118 o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori di opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.

Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'art. 116.

Omissis

D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124

Art. 120

Se la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato è superiore a quella risultante dalle registrazioni prescritte dall'articolo 20, l'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo la retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'art. 50.

L'Istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere indennità supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle norme vigenti, che la retribuzione presa a base della liquidazione e inferiore a quella dovuta secondo legge, salvo, anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall'art. 50.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti dall'art. 118.

D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124

Art. 147

Ferme le altre disposizioni dell'art. 116, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, e quella percepita dal lavoratore, sia in denaro, sia in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è stato adibito alle lavorazioni di cui all'art. 140.

Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette, durante il periodo di disoccupazione o di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base la retribuzione percepita, sia in denaro sia in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.

Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, è il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se, però, tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione.

D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124

Art. 234

Le rendite per inabilità permanente e per morte e le misure delle indennità da inabilità temporanea restano fissate, per il triennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965, sulla base dei salari convenzionali previsti dall'art. 215.

Esse sono revisionate ogni triennio in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni triennio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una variazione dell'indice salariale di almeno il dieci per cento nel corso del triennio, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il Tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto e la nuova misura indennità per inabilità temporanea.

Omissis

D.M. 29 LUGLIO 1977

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1975 che stabilisce, ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, tabelle di retribuzioni medie convenzionali per i lavoratori previsti dall'art. 205 del citato Testo Unico infortunatisi nelle attività indicate dal successivo art. 209;

Visto l'art. 1 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, in base al quale indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura è commisurata alla retribuzione media giornaliera, determinata per singole provincie con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488;

Considerato che la retribuzione dei lavoratori predetti è pari, in media, a quella più elevata dei salari fissi, come sopra determinata;

Ritenuta la necessità di adeguare le retribuzioni stabilite con il citato decreto ministeriale 14 agosto 1975;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta

A decorrere dal 30 giugno 1977, per le persone previste dall'art. 205 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, infortunatesi nelle attività previste dall'art. 209 dello stesso Testo Unico, si applicano:

(8)

ai fini della liquidazione della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, la retribuzione media giornaliera più elevata determinata per singole province, per i salariati fissi, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488;

per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, la retribuzione convenzionale annua stabilita ogni triennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ai sensi dell'art. 234 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

D.M. 3 LUGLIO 1980

Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 234 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;

Visto l'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1979 è risultato pari a 233,4 rispetto alla base 1975 uguagliata a 100;

Considerato che rispetto all'indice accertato per l'anno 1976 è intervenuta una variazione dell'86,57 per cento in misura quindi non inferiore al dieci per cento

Decreta:

Art. 1

A norma dell'art. 234 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata per il triennio 1° luglio 1980 - 30 giugno 1983 nella misura d L.6.672.000.

Art. 2

A norma del citato art. 234, indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in relazione ai casi di infortunio avvenuti fino al 31 dicembre 1976, è fissata per il triennio 1°

luglio 1980 - 30 giugno 1983 per i lavoratori di ETA superiore a sedici anni nella misura d L. 12.590 e per i lavoratori di ETA' non superiore a sedici anni nella misura di L.7.150.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i 90 giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal 91° giorno rispettivamente a L. 16.130 e a L.

9.390.

D.M. 3 LUGLIO 1980

Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 116 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno 1979 e definiti nel medesimo esercizio;

Considerato che è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera assunta a base per la determinazione del massimale e del minimale stabiliti con decreto ministeriale 28 luglio 1977;

Decreta:

Art. 1

A norma dell'art. 116 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il triennio 1° luglio 1980 - 30 giugno 1983 nella misura di L.20.565, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua i quali di conseguenza sono stabiliti nella misura di L. 8.020.000 e di L. 4.319.000.

Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito rispettivamente in L. 11.549.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 9.785.000 per i primi ufficiali d coperta e d macchina e in L.8.903.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma del citato art. 116 i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1976 e precedenti 1,7640

anno 1977 1,4050

anno 1978 1,2030

anno 1979 e oltre 1,0000

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