Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 61 del 3 dicembre 1992
Oggetto: Convenzione INAIL-ACLI per l'esazione della quota associativa, decorrenza 1° luglio 1992.
Il Comitato esecutivo, nella seduta del 2 aprile 1992, ha approvato la convenzione INAIL-ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), sottoscritta il 20 maggio 1992 ai sensi dell'articolo 1-undecies della legge n. 641 del 21 ottobre 1978 (all. n. 1).
La Convenzione fissa la disciplina per la riscossione dei contributi annuali associativi mediante ritenute sui ratei delle prestazioni economiche a carattere continuativo erogate dall'INAIL, sulla base delle deleghe degli iscritti.
ACQUISIZIONE DELLA DELEGA
Le ACLI si fanno carico, in conformità alle norme concordate, di acquisire la delega in duplice esemplare, secondo il fac-simile allegato alla convenzione:
- dai titolari di rendita per inabilità permanente liquidati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- dai titolari di rendita a superstiti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- dalle vedove e dagli orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 e successive modificazioni;
- dagli infortunati indennizzati in capitale (in base al T.U. 31 gennaio 1904, n. 51 e al D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), titolari di assegno continuativo mensile ai sensi degli articoli 124 e 235 del citato D.P.R. n. 1124/1965.
Le ACLI provvedono a trasmettere copia della delega acquisita alle Sedi INAIL competenti per territorio entro l'ultimo giorno di ogni mese.
DIGITAZIONE DELLE DELEGHE: MODALITA' OPERATIVE
Le Unità operative debbono segnalare tempestivamente a questa Direzione generale, Servizio per la Gestione e manutenzione del sistema informativo e delle eleborazioni centrali, le deleghe pervenute, secondo la seguente procedura in atto:
1) Delega su rendita diretta
In presenza di delega ACLI su rendita diretta:
- impegnare il campo "COD/DEC.A.N.M.I.L. della mappa "Basi di calcolo e sospensioni" con il codice "L" e la decorrenza in mese ed anno.
2) Delega su rendita a superstiti
In presenza di delega ACLI su rendita a superstiti:
- impegnare il campo "COD/DEC.A.N.M.I.L." della mappa "Basi di calcolo nucleo" con il codice "L" e la decorrenza in mese ed anno.
3) Revoca della delega
Per revocare la delega resta in vigore l'attuale codice "R" e la decorrenza in mese ed anno.
4) Deleghe multiple
Nell'ipotesi che pervenga una delega per un titolare di prestazione INAIL per il quale già risulta
memorizzata la delega a favore di altra associazione, si deve digitare il nuovo codice e la nuova decorrenza in mese ed anno sulla precedente. E' da considerarsi infatti valida soltanto l'ultima delega pervenuta in ordine cronologico.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno semprechè le ACLI non provvedano, almeno due mesi prima della scadenza, a comunicare la revoca da parte dell'associato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Sede INAIL che gestisce la prestazione, indicando la data di cessazione della ritenuta.
Le ACLI in materia di contributi associativi riscossi dall'INAIL e non dovuti dall'iscritto o dai suoi aventi causa, anche in relazione alle revoche di delega, procedono direttamente a loro carico alla restituzione.
DECORRENZA DELLA RITENUTA
La Convenzione, ai sensi dell'articolo 6, decorre formalmente dal 1° luglio 1992.
Tuttavia, sul piano dell'applicazione concreta della normativa, le operazioni di contabilizzazione, per esigenze tecniche inerenti la procedura meccanizzata per il pagamento delle rendite, sono attivate dal mese di ottobre 1992.
Pertanto, in base agli accordi intercorsi con le ACLI, la ritenuta sui ratei della rendita o dell'assegno continuativo mensile viene effettuata con decorrenza ottobre 1992 in riferimento a tutte le deleghe - indipendentemente dalla data di sottoscrizione - pervenute alle Sedi INAIL a partire dal luglio 1992.