GAZZETTA UF F
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno 68° Roma
-Venerdi, 18 febbraio 1927
-ANNo V Numero 40
Abaonamnenet.
Anno Sem. Trliò, In Roma, ela presso l'Amministrazione che a
domicilioed in tutto ilRegno (Parte IeII) L. 100 00
,40 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . • 200 180 TO In Roma, sia presso l'Amministrizione che a
domicilioed in tuttgyil Regno (sota Parte 1) • 90 40 26 111'estero (Paesi dell'Unione postale) , , , , m 180 80 SO
! 011 abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.
G11.abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straor.
dinari sonofuori abbonamento.
Il presso divendita di ogni pantata, anche my ta, dellaaGaz•
zetta URoiales (Parte:E e žz complessivamentsy Hasato in lire WNA nel Regno, in lire' DWE*all'Estero.
21 pressa dei supplementi ordinari e straordinari 6 Essato in ra•
gione di cent. 8 mer agal..pa
Gli abbonamenG sŒfanno presso l'Amministrazione della «Øsssetta WMe ciala» KRinistero delle Finanze (Telefono 91-86) - ovvero presso lo librerie concessionarie indicato nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domen.
dati,per corrispondenza deve essere versato negli Utilci postali a favore del conto corrente N. 1/26t0 del Provveditorato generale dello Stato, a normadella circolare Ngiugno 1924.
We'r
11 presso degli annunsi da inserire nella eGassetta Wmoisteaveggansi 1e norme riportate nella testata della parte seconda.
La aGassetta WRcialese tutte le altre pubblicazioni dello Stato sonoikvenditapresso laLibreria dello StatoalMinistero delle inaaso e
presad le sognenti Librerie depositario: Alessadrias A. Bogi. - Anconal G. Fogela.- Aquila: F. donelli.- Arezzo: A. Pellegrint. - Ascoli Picenos f*). - Avellino: C. Leprino. - Bari:.Fratelli Favia, -Bellanos8.Benetta. - Benevento: B. Tomaselli. - Bergatoo: Librerie 1:sternostonale latituto Italiano arti Graf.che dell'd. L. 1. - Bolognat L. Gappelli. - Bolzano: L. Trepistui. - Brescia: B. Castoldi. - Dagliari: 18. Carta-Baspi. - Cal•
tantesettat P. Afilia Russo. - Campobasso: (*).- Cárrarat Libreria Baint. -Casertát Ditta F. Croce e Figlio.-Catania• G. Giannotta; Soetsto Edis.
Internasionale.-Catansaro: V. Scaglione. - Chieti: 2. Picetyillt. - Como: U. Naski e 0. - Cosenza: (*). - Cremona: Liliteria Soverogno. - Uuneos G. Salomene.-Ferraras Lunghini eBianchirti.-FirensesArmando Rossini.- PidmetLibrevia • Dante Alighieri. di 0. Dolcetti. - Foggia: G. Pilone.
- Forits G. Archetti. - Genova: Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Znternasfonale. -
Girgenþi
(*). -- Gros•setos F.Bignorelli.- Itaperia:8. Benedusit G. Cavilottiegglio. -Lecces Libreria PrateUs 8 acciante. - Livorno: 8. Uel orte e C. Iucca:S.Belforte
e0.- Maceratat Lib¥erta EditriceP. M.Ricci. - Mantovas aristo Mondovi -'Músinas G.
Ërfacipato;
V. Ferrara. - Mlano:Libriria
Fratelli Treves, da Gallertog Bo.cietð,Editrico Internasionaler Ditta Antonfo Vallardi. - Algd*Bat0, g. Ifacenti e nipots. - Napolis Libreria Internassonale Rarasta- rrese 8; Majolo e gelio. - Novara: B. Guaglio. - Padovas d, Oraght. - Palermos 0. Fiorensa. - Parma: D. Viannini. - Pavia: Succ, Bruni Hare! - Perarias Simonellt. - Pesaros 0. Semprucci. - Placensas V. Porta. -¿Pisa: Libreria Bemporad delle Libreria italiano,riuntte. - Polas B, Be ide, - Potensas (•). - Ravenna: B. Lavagna e F, - Reggio Calabria: 8. Irangelo. -ReggioEmilia: L. Bonvicini. - Roma: Anonimalibra•ria ital.; Stampersa Reale; Maglione e Strtni: L4breria 3fantegasta di Paolo Cronsonese; d. Bignorent; 8. Bonaccorsi. - Rovigo: G. 3farin. - Salernos P. Bohfarone,-Sansevero (Foggia): Venditta Luigt.-Sassarit O.T.edda. L 8tenas Libratio San Bernardino. - Siracusa: G. Greco. - tšondrio:.V Sa- ruechf. - Spezias â. Zacutti.-Tarantor Fratelli Filippi, - Seramas t. d'ignasio. - Torfno: P. Casanova e C.; Società Editrice Internasfonste: Li•
breria FrateHi Treves dell'd. L. I. - Trapani: C. Banci. - Sirentos A1, Disertori. -dreviso: Longo e Zoppelli.- Trieste: L. Cappelli. - Udine: P.
Miami e 0, •- Venezia: L. Cappelling Libreria Sormani (pfð Fuga). - Verona: 2, Cabianca. - Vicenzar G. Galla. - Zara: B, de Rehðnfeld. - Tri•
poli:Libreria Fichera. - Bengasit Francesco liusso. - Asmaras d. A. a7. Ofeero. - &ll'estero presso gli ufBei viaggi e turismo dell'E. N. 1. T.,
a Parigi anche pressola Libreria italiana, Rae du 4 septembre. - (*) Provvisoriamente prebso l'Intendenza di finanza. - N.B. Le pubblicazioni del- l'Istituto Geogranco Militare sono in vendita anche presso gli UŒci postaU del Regno.
ÒIiB22ONE
E REDAZIONE PREASO IT. MINTSTERO DELLA GIUSTIZIA B DEGLI AFFABI D1 CULTO - UFFICIO PUBBLIC&¾IONE DjilLTÆ LEGGISOMMAlt10
Presidenza del
Consiglio
del 31inistri:II
Fieracampionaria
in-ternazionale
di Padova . . . . , , . , , . .Pag.
762LEGGI E
DECRET1
353.- REGIO
DEORETO-LEGGE
21gennaio 1927,
n. 127.Autorizzazione di spesa por esecuzione. di lavori e con.
cessione di sussidi in
dipendenza
dei danniprodotti
dallealluvioni del 1926 nella Valle
Padana,
nelle Tre Veneziee nella
provincia
di Forli. . . . . . . .. .Pag.
762354. -
REGIO DEORETO-LEGGE
6 febbraio1927,
n. 131.Provvedimenti per la
reggenza
dellepreture prive
di titolare . . . . . . . . . . . . . . .Pag.
163 355, -REGIO DECRETO-LEGGE
27gennaio 1927,
n. 130.Abrogazione
nel territoriannessi
alRegno
di alcunedisposizioni
inniateria
di libri'fondiari,
e modiscazioni allavigente
tar1Ra notarile . . . . . . . .Pag.
764356, -
REGIO DEORETO-LEGGE
10febbraio 1927,
n. 133.Proroga
del terminestabilito
dall'art. 1 delR.
decreto-legge
10gennaio 1926,
n.14,
per la sistemazione dello señI notarill nel territori annessi alRegno.
.Pag.
765357, - REGIO
DECRETO-LEGGE
10febbraio 1927,
n. 132.Proroga
del terminé di validità delle liste delgiurati.
Pag.
765358. - REGIO
D,ECRETO
23gennaio 1927,
n. 134.Autorizzazione al comune di Cismon acambiare la pro•
pria
denominazione inquella
di «Cismon del Gr a ».--- P 765
359, - RELAZIONE e R. DEORETO 10 febbraio 1927, n. 135.
29•
prelevazione
dal fohdo di riserva per le spese im..previste
dell'esercizio finanziario192g27
. . .Pag.
"/60360, -
RELAZIONE
e R.DECRETÓ
10febbraio 1927,
n. 136.30•
prelevazione
dal fondo di riserva per le spese im•previste
dell'esercizio Snanziario 1926-27 . . .Pag.
166 361. -REGIO DECRETO-LEGGE
10 febbraio 1927, n. 146.Variazioni di stanziamento nello stato di
previsione
dell'entrata e della sposa dei diversi Ministeri per l'eser.
cizio Snantiario
1926=27,
nonchó ai bilancispeciali
per' l'esercizio
medesimo,
edisposizioni
varie¿di
natura finan.ziaria...Pag.767
362, --REGIO
DECRETO 30 dicembre 1926, n. 2414.Imposizione
di zone di servitù militare attorno al dc•posito esplosivi
«31ichele Vitali » inRubbiano (Parma).
Pag.
772363. --
REGIO
DEORETO-LEGGE 12dicembre
1926, n. 2438.Approvazione
-della convenzioneagginntiva
aqucila
concernente
l'impianto
e l'esercizio della linea aerea commerciale Torino-Trieste . . . . a. . .Pag.
??3 384. -REGIO
DECRETO 30dicembre 1926,
n. 2437.Parziale
accoglimento
del ricorso del comune diCapo.
sole por rettinca di confini in confronto di altri Comuni.
Pag.
774REGIO
DECRETO
27gennaio
1927.Nomina
diagenti
di cambio presso la Borsa valori diNapoli.
Pag.
774REGIO DECRETO
27gennaio
1927.Riconferma
diagente
di cambio presso la Borsa valori di Ali.lano...,...Pag.774
REGIO DECRETO 3 febbraio 1927.<Costituzione della Commissione di cui all'art. 11 del
regola.
mento
IS Ingilo 1926,
n.1369,
sul diritto di autore . .Pag.
775 REGIO DECRETO 3 febbraio 1927.Ricò¾ferma
diagente
di cambio presso la Borsa valori di To.rino...===s·==s...Pag.175
762 18-n-1927
-GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA'
-N. 40DECRETO MINISTERIALE 28
gennaio
1927.Nomina di
agente
dicambioinsoprannumeropresso la Borsa valori di Milano , . . . ,. . . . . . . . s. . .Pag.
175DEORETO
MINISTERIALE
a febbraio 1927.Nomina di
agente
di cambioin soprannumero presso la Borsa valori diTorino,.
, ,. . . . .. . . .. .,, . . .Pag.
776DEORETO PREFETTIZIO 12
gennaio
1927.Nomina del Commissario straordinarioperla
provvisoria
am·ministrazione della
provincia
di Bolzano. .. . . , ,Pag.
776 DISPOSIZIONI ECOMUNICATI
Ministero dei lavori
pubblici: Approvazione
del nuovo statuto del Consorzio idraulico Vallioe Meolo(Treviso)
.Pag.
176Ministero delle codmnicazioni:
Apertura
di ricevitorietelegra- fiche...;.,...Pag.776
Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite.Pag.
776 IN FOGLIO DISUPPLEMENTO
STEAORDINARIO Ministero delle finanze: Bollettino delleobbligazioni
a per centodelle strade ferrate del Monferrato estratte il 29
gennaio
1927.
PRESIDENZA
DELCONSIGLIO
DEI MINISTRI.' IX Fiera
campionaria internazionale,
in Padova.Con decreto 3 febbraio 1927 - anno V, di S. E. il Capo del Go- verno, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1927, registro 2 Finanze,
foglio
303, l'Ente autonomo Fieracampionaria
di Padovaè stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n..2740, convertito nella legge 17
aprile
1925, n. 473,la IX Fiera campionaria internazionale che avrà luogo a Padova dal 5 al 20 giugno'lA7.
LEGGI E DECRETI
Numero di
pubblicazione
353.REGIO DEORETO-LEGGE 27
gennaio 1927,
n. 127.Autorizzazione di spesa per esecuzione di lavori e conces- sione di sussidi in
dipendenza
dei danniprodotti
dalle alluvioni del 1926 nella VallePadana,
nelle Tre Venezieé
nellaprovincia
di Forlì.
VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 della
legge
31gennaio 1926,
n. 100 ;Ritenuta la necessità
urgente
ed assoluta di adottare straordinarieprovvidenze
indipendenza
dei danni verifi- catisi nella Valle Padana e nelle Tre Venesie ed in pro- vincia diForlì,
inseguito
alle alluvioni dell'anno1926;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del NostroMinistro Segretario
di Statoper i lavori
pubblici,
di concerto coniluello
per lefinanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' autorizzata la
complessiva
spesa di L.17,000,000,
cosìripartita:
a,) L.
6,000,000
per l'esecuzione a cura e spese delloStato
dei lavori strettamenteindilazionabili
diripristino
di opere stradali
appartenenti
a Comuni e Consorzi compresi
nel territorio delle VallidelPIdria,
dell'Isonzo e delVipacco, danneggiate
dalle alluvioni deH'autunno1926;
b)
L.3,000,000
per la concessione di sussidi in misuranon
superiore
al 54) per cento della spesa, aprivati proprie-
tari per la ricostruzione e la
riparazione
deifabl>ricati
rum rali distrutti odanneggiati
in conseguenza delle rotte desgli argini, prÿvocate dalIq piene
delPanno 1926 nella 'Valle Padana e nelle TreVenemie;
c)
L.2,000,000
per la doncessione di sussidi nella misu,ra massima delPS0 per
cento,
a Comuni eConsorzi,
per Pe4 secuzione delle opere definitive diriparazione stradale,
cherisultassero necessarie oltre
quelle
di cui allaprecedente
lettera
a);
d)
L.1,600,000
per concessione disussidi, nella misura massima
del 50 per cento della spesa, a favore della città di Trieste perurgenti riparazioni
ad operestradali, ideauliche
e ad
acquedotti, danneggiati
dalnubifragio
del settembre1926;
e)
L.4,400,000
perprovvedere:
1° alla concessione a favore delPA
mministrazione pro<
vinciale di Forlì e dei Comuni e dei
Couporzi della
Provin«cia medesima di sussidi ·nella spesa per la
'ricostrùzione
ola
riparazione
delle opere stradali edidrauliche
di compes tenzadegli
entimedesimi, distrutte
odanneggiate
dalle alsluvioni dell'autunno 1920. Detti sussidi saranno fissati nella misura del 50 per cento della spesa per
l'Amministrazione provinciale
e per 11 comune di Forlì e nella misuradell'80
per cento pergli
altri Comuni e per iConsorzi;
2° alla
corresponsione
dellaquota
acarico dello Stato nella spesa per lariparazione
dei danniprodotti 4alle
alsluvioni dell'autunno 1926 alla strada di 1= classe del
Savio.
Anche tale
quota
è determinata nella misuradelPSO
per cento della spesa necessaria.Art. 2.
La suddetta somma di L. 17 000 000 sarà
inscritta
nellaparte
straordinaria del bilancio del Ministero deilavori pubblici:
a)
per L.0,000,000
inaggiunta
aquella
autorizzata per lavori a cura diretta dello Stato indipendenza
dialluvioni, piene
e frane nell'ItaliaSettentrionale;
b)
per L.6,G00,000
inaggiunta
aquella
autorizzata per la concessione di sussidi per operedipendenti
daalluvioni, piene
e frane nell'ItaliaSettentrionale;
c)
per L.4,400,000
inagginnta
aquella
autorizzata per laconcessione
di sussidi per operedipendenti
daalluvioni, piene
e frane nell'Italia Centrale.La suddetta somma di L.
1T,000,000
saràprelevata
dal fondo di riserva di cui alPart.2,
2° comma, del R. decreto-legge
11 novembre1924,
n. 1932.Art. 3.
Le domande per la concessione di sussidi di cui alla let.
tera
b)
delprecedente
art. I devono esserepresentate dai proprietari
interessati entro tre mesi dalläpubblicazione
del
presente
decreto e devono contenere tutte le necessarle indicazionisull'identità,
condizioneeconomica,
stato di fa-miglia
e domicilio del richiedente.Le domande devono essere corredate dai
seguenti
docu- menti:a)
dimostrazione daparte
del richiedente del possessolegittimo
dello stabile distrutto odanneggiato.
E' in facoltà del richiedente di fornire tale dimostrazione
con le norme stabilite dalPatrt. 102 della
legge
10giugno
1888,
n. 5447(serie 36),
o a tenore del Codicecivile;
b) perizia
descrittiva dello stabiledanneggiato
o di-strutto,
dallaquale
risulti la destinazione e il valore ap-prossimativo
di esso;c)
perizia
della spesa strettamente necessariapei'
la ri.parazione
straordinaria o per la ricostruzione dellostabile,
esclusa
ogni
opera di abbellimento o diampliamento.
IM7 --
GAZZES'TA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA --- N. 40768
Qualora
ilsussidio
siarichiesto
perlavori già eseguiti,
la
perizia
deveindicare
la spesa sostenuta per la ricostru- zioneo per leriparazioni compiute,
esclusequelle riferibili
ad
ampliamento,
edeve contenerealtresì
ladescrizione delle condizioni dell'edificio riparato
oricostruito,
neiriguardi
della stabilità.
Art. 4.
Per i
danni
il cui ammontare nonsuperi
le L.10,000,
irichiedenti il
aussidio
possonopresentare,
a dimostrazione del possessolegittimo degli stabili,
o unadichiarazione giu-
rata,
resa allaPretura,
di dueproprietari
delluogo, che
attestino la notoria
appartenenza de1Pimipobile
alrichie-
dente il
sussidio,
ovvero un certificato rilasciato per scienzapropria
e sotto la suapersonale responsabilità
dal capodel-
l'Amministrazioge
comunale.Art. 5.
L'istruttoria
sulledomande
e laconcessione
deisussidi
è demandata aiPrefetti
delleProvincie,
iquali
vi provve- derannodiscrezionalmente,
sentitigli ingegneri capi degli
utlici del Genio civile e del
Catasto,
e tenendopresenti
lecondizioni economiche
e difamiglia
dei richiedenti.Il Ministro
proponente
èautorizzato
allapresentazione
del relativo disegno
dilegge.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo dello Stato,
sia inserto nellaraccolta ufficiale delle leggi
edei decreti
delRegno d'Italia, mandando
ochiunque opetti di
osservarlo
e di farlo osservare,Dato a
Roma, addi
27gennaio 1921
- Annoy,
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - GIURIATI - OLPIs Visto, il Guardastgitti: Rocco.
Registfalo alla Corte Œeiconti, addi 16 febbraio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 257,
foglio
127. - FERRETTI.Numero di
pubblicazione
354.REGIO
DEORETO-LEGGE
e febbraio1927,
n. 131.Provvedimenti per la
reggenza
dellepreture prive
di titolare.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA
Art. 6.Gli accertamenti e le
valutazioni
deidanni, eventualmen-
te fatti
dagli
nifici delGenio civile d'accordo
congli utlici
del
Catasto, potranno
tenerluogo
dei documenti di cui allelettere'b)'e c) del precedente
art. 3.Art. 7.
Al
pagamento
dei sussidi di cui alla letterab)
delPart. 1si
provvederà
daiPrefetti delle Provincie,
alavori
ultimatiod
anche
a rateproporzionali,
in base acertificati degli
uf-fici del
Genio civile competenti,
attestanti laregolarità
el'ammontare
deilavori eseguiti.
Il
Ministero dei
lavoripubblici anticiperà
aiPrefetti
lesomme occorrenti per
tali pagamenti,
entro il limite mas- simocomplessivo
di spesa di L.3,000,000
di cui al detto art.1,
letterab).
Art. 8.
Tutti gli
attirelativi
allaconcessione
dei sussidi di cui alla letterab) del
citato art. 1 sono esenti daogni
tassa dibollo,
diregistro, ipotecaria,
sulleconcessioni governative,
e dai diritti
catastali.
Art. 9.
Le
domande
per laconcessione dei sussidi di
cui alle let- tereo), d), c)
n.1, delPart.
1 dovranno esserepresentate
entro sei
mesi dalla pubblicazione
delpresente
decretoe do-vranno essere
documentate
e istruiteai
sensi delregola
mento
approvato
con R. decreto 23 ottobre1904,
n. 625.Art. 10.
Le opere di cui alle Iettere
a), c), 4)
ede)
delPart. 1 delpresente
decreto sono dichiarate dipubblica
utilità.Visto Part. 3 della
legge
31gennaio 1926,
n.140
; Jticonosciuta la necessità el'urgenaa
diprovvedere alla
reggenza delle
preture prive
dititolare;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
delNostro Guardasigilli, Ministro Segre-
tario
di Stato per lagiustizia
egli affari
diculto, di
con-certo
col Ministropet le finanze;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Art. 1.
Fino alla
pubblicazione delle
nuoveleggi
sulPordinamen- togiudiziario,
da emanarsi in virtùdella legge
24 dicembre1925,
n.2260,
ivicepretori
mandamentali possono, su lorodomanda,
esseredestinati,
fuoridelle proprie sedi,
aregge-
rele
preture prive
dititolare.
Possono
anche,
in numero nonsuperiore
asettanta,
es-sere destinati ai
posti assegnati
dallapianta organica
aduditori
vicepretori,
ai sensidelPultima parte
delPart. 23 del R. decreto 30 dicembre1923,
n. 2786.Art. 2.
Le destinazioni indicate
nelParticolo precedente hanno
carattere di
incarico temporaneo
e possono inogni tempo
essere revocate.
Art. 3.
I
vicepretori che,
agiudizio
insindacabile delMinistro, abbiano
lodevolmenteesercitate
lefunzioni
di cui alpre-
sente decreto per una durata non inferiore a 6mesi,
avrane no titolo dipreferenza, nelPeventualità
di concorsi per tito-li, alPammissione
inmagistratura
allecondizioni
che ver-ranno stabilite dai nuovi
ordinamenti,
esempre
chepossie·
dano
gli
altrirequisiti prescritti
dairelativi bandi.
In
questo
caso, 11 servizioprestato
durantePincarico
sa-rà
riscattabile agli effetti
del trattamento diquiescenza.
Art. 11. Art. 4.
Il
presente
decreto avrà effetto dalgiorno
della suapub-
Aivicepretori mandamentali destinati
fuori dellepropriè
blienzione
nella GazzcttaUfficiale del Regno
e sarà pre-sedi
areggere
lepreture prive
dititolard
ècorrisposta, per
sentato alParlamento per
laconversione
inlegge. In
durataeffettiva delPincarico speciale,
unaindennità
Inen.764
18 n1927
--GAZZETTA UFFICIAI
E DELREGNO D'ITALI£
--N. 40sile non
superiore
a L.1500,
esclusaogni
altra indennità di caratterepontinuativo,
otemporaneo,
sia pure atitolo
dicaroviveri
o di missione.Art. 5.
Durante
l'incarico
ivicepretori di
cui alPart. 1del
pre- sente decreto sonosoggetti
alle norme dettate dalPordina- mentogiudiziario pei magistrati
dicarriera,
perquanto
concerne le
incompatibilità
ela disciplina.
Art.
6.'Alla spesa
neëessaria;
per l'attuaziõne delledisposizioni
contenute nei
precedenti
articoli saràprovveduto
con i fon-di iscritti al
capitolo del personale della magistratura.
Art. 7.
Con
decretoReale,
di concerto col Ministro per le finan- ze,potranno
essere emanate le norme occorrenti per la ese-buzione
delpresente
decreto.Art.
8.Il
presente
decreto entra invigore
ilgiorno della
suapubblicazione
nellaGazzetta Ufficiale
delRegno
e sarà pre- sentato al Parlamento per laconversione
inlegge,
autoriz-zandosi il
Ministro proponente
allapresentazione
del rela-tivo
disegno
dilegge.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nellaraccolta
ufâciale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 6 febbraio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE.MUSSOLINI -- ROCCO -
VOLPI.
(Visto, il
Guardasigillt:
Rocco.Registrato
alla Corte dei conti, addi 16febbraio
1927 - Anno V Atti del Governo,registro
257,foglio
132. - FERETTI.Numera di
pubblicazione
355.REGIO DECRETO-LEGGE 27
gennaio 1927,
n. 130.Abrogazione
nel territori annessi alRegno
di alcunedispo·
sizioni in materia di libri
fondlari,
e modificazioni allavigente
tariffa notarile.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Viste le
leggi
26 settembre1920,
n.1322,
19 dicembre1920,
n.
1778,
e 31gennaio 1926,
n. 100 ;Visto l'art. 3 del Nostro
decreto
30 dicembre1923,
n.2778;
Ritenuta la
urgente
eassoluta
necessità diabrogare
ledisposizioni
appresso indicate e diapportare modificazioni alla vigente
tarifanotarile;
Viste le
disposizioni
contenutenegli
articoliX, XI,
XII eXIII della
legge
17 marzo1897,
Bollettinoleggi impero
numero
77,
cheriguardano
i «legalizzatori
e in afari dei libri fondiari el'assunzione gratuita
di documeno daparte
delle autoritàgiudiziarie
dellaprovincia
di Trenm.Vista la
legge
5giugno 1890,
B.l.i. n. 109, in.igore
nei territori annessi,
melusa laprovincia
delCarnaro,
erelativa
ai documenti
privati
inafari
dei librifondiari, che nog
superano
l'importo
di L. 200 ; Sentito ilConsiglio
deiMinistri;
Sulla proposta
del NostroGuardasigilli, Ministro Segrew
tario di Stato per la
giustizia
egli affari
dipylto, di
con.certo col
Ministro
per lefinanze;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
'Art.
1.
Nei
territõri
annessi alRegno
cön leleggi
26setteinbre 1920,
n.1322,
e 19 dicembre1920,
n.1778,
sonoabrogate
ledisposizioni degli
articoliX, XI,
XII e XIIIdella legge 17;
marzo
1897,
B.l.i. n.77,
nonchè lalegge
5giugno 1890, B.l.f.
n. 109.
Art. 2.
Per i doëumenti
privati
occorreägli efetti dellä
iiãrchis
viazione» che lesottoscrizioni delle persone che limitano,
aggravano,
cancellano
o trasferiscono undiritto
realesiano
autenticate danotaio.
FÄrt. 34
Nei
territori
indicati alprecedente
art.1, per Pautenti-
cazione delle firmeapposte agli
atti edocumenti da servire agli
effetti delle iscrizioni nei librifondiari
odelParchivias zione,
sono dovutigli onorari seguenti:
Se il valore è indeterminabile o non eccede
le L. 500,
L. 8se
eccede
le L. 500 ma non le L. 1000 . a a , » 5se eccede le » 1000 ma non le » 2500 . , , , » 10
se eccede le » 2500 ma non le » 5000 . . . » » 20 'Al
disopra
di L. 5000 èdovuto,
oltre iprecedenti onorari,
L. 1.50 per
ogni
1000 lire inpiii.
Per le sommemaggiori di
L.
200,000 gli
onorari sono interamentestabiliti in
base alla;vigente
tariffanotarile,
ridotti della metà.Nelle cifre
precedenti
è compresa anche laquinta parte,
da devolversi alla Cassa nazionale del
notariato.
Art. 4.
Con decreto del Ministro per la
giustizia potranno
emä,narsi
ulteriori
norme per l'esecuzione delpresente decreto.
Art. 5.
E'
abrogata ogni disposizione
contraria alpresente
descreto,
che entrerà invigore
dalgiorno
della suapubblica-
zione nella Gazzetta
Ufficiale
delRegno
e saràpresentato al
Parlamento per la conversione in
legge.
Il
Ministro proponente
è autorizzatoalla presentazione
del
relativo disegno
dilegge.
Ordiniamo che il
presente decreto, munito del sigillo
delloStato,
sia inserto nella raccoltaufficiale
delleleggi
edei
de-creti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osaservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 27gennaio
1927 - AnnoV.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - ROCCO -
VOLPI.
sisto, il Guardasigillf: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addt 16 feðbraio 1927 Anno V Atti det Governo,
registro
257,foglio
131. - FERETTI,18-n-1927 --
GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA
--N.
40765
Numero di
pubblicazione
356.REGIO
DECRETO-LEGGE 10 febbraio1927,
n. 133..
Proroga
del termine stabilito dall'art. I delR. decreto·1egge
10gennaio 1926,
n.14,
per la sistemazione delle sedi notarili nel territori annessi alRegno.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIOR PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto Part.
3,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1926,
n. 100 ;Ritenuta
la necessità assoluta el'urgenza
di prorogare il termine stabilito dall'art. 1 del Nostrodecreto-legge
10 gen-maio 1920,
n.14,
,convertito .nella-legge
24maggio 1926,
n.
898,
per ladispensa
dal servizio dei notari in esercizio nei territori annessi alRegno,
iquali
per insufficiente co- noscenza dellalingua
italiana o per altri motivi non sianoritenuti
incondizione
diIioter esplicare
le funzioni del loroufficio;
* * ·Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla proposta
del NostroGuardasigilli, Ministro Segre-
tario di Stato per la
giustizia
egli
affari diculto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il
termine preveduto dallfart.
1 del Nostrodecreto-legge
10
gennaio 1920, ii. 14, convertito
nellalegge
24maggio 1926,
n.
898,
èprorogato
al 15luglio
1927.Il Nostro
Guardasigilli,
Ministroanzidetto,
è incaricatodelPesecuzione
delpresente decreto,
che avràeflicacia
dal31
dicembre
1926 e saràpresentato
al Parlamento per laconversione
inlegge.
Il Ministro
prbpónehte'
è'aûtoi'izžato alla presentazione
del relativo disegno
dilegge.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nellaraccolta uinciale
delleleggi
e deidecreti
delRegno d'Italia,.
mandando achiunque spetti
dionservñrlo
e di farlo osservare.Dato a
Roma,
addl 10 febbraio1927
- Anno V VITTORIOEMANUELE.
MUSSOLINI
- Rocco.Visto, il Guardasigillt: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addt 16 febbraio 1927 - Anno y Atti del Governo, registro 257, foglio 134. - FERRETTI.
Numero di
pubblicazione
857.REGIO DEORETO-LEGGE
10 febbraio1927,
n. 132.Proroga
del termine di validità delle liste delgiurati.
VITTORIO EMANUELE
III
PER GRAEIA DI DIOE PER
VOLONTÂ
DELLA NAEIONS RED'ITALIA
Vista
lalegge
8giugno 1874,
n. 1937(serie seconda),
con-cernente
l'ordinamento dei giurati
ed igiudizi davanti
laCorte di
assise;
Vista
lalegge
19 dicembre1886,
n. 4183(serid terza)
;Visto
il R. decreto 22gennaio 1922,
n.85;
Visti
la legge
4 febbraio1926,
n.237,
il R.decreto-legge 9 Inaggio 1920,
n.818,
convertito nellalegge
del 25giugno ,1920,
n.1226,
ed il R. decreto 3 settembre1926,
n.1910, riguardante l'istituzione
deipodestà
edelle Consulte muni-
cipali;
Visto
il R.decreto-legge
7 ottobre1926,
n.1769, relativo
alle norme per la formazione delle liste dei
giurati
nel tersritorio del
Governatorato
di Roma ed inquello
deiComuni
retti da
podestà;
Visto l'art.
3,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1926,
n. 100 ; Ritenuta la necessitàurgente
ed assoluta diprovvedere
per il corrente anno 1927 alla proroga deltermine
divalidità
delle liste deigiurati
invigore
nell'anno1926;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Stato per lagiustizia
egli
affari diculto;
Abbiamo
decretato e decretiamo:Art. 1.
Qualora
alla data dipubblicazione
delpresente decreto
le nuove liste dei
giurati
non sianoformate,
o non possano ancoraservire,
continueranno ad essere valide fino a tutto il mese didicembre
1927 le liste attualmente invigore.
Art. 2.
Il
presente
decreto entrerà invigore
ilgiorno
della suapubblicazione
nella GazzettaUfficiale
delRegno,
e sarà pre- sentato alParlamento
per la conversione inlegge.
Il Mini-stro
proponente
è autorizzato allapresentazione
delrelativo disegno
dilegge.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo dello Stato,
sia inserto nellaraccolta ufRciale
delleleggi
edei
decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 10 febbraio 1927 - Anno VVITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI --
ROCCO.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 16 febbraio 1927 Anno V Atti del Governo, registro 257,
foglio
133. - FERREITI.Numero di
pubblicazione
358.REGIO
DECRETO
23gennaio 1927,
n. 134.Autorizzazione al comune di Cismon a cambiare la
propria denominazione
inquella
di «Cismon delGrappa
»,VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Sullä
proposta
delCapo
delGoverno,
Primo Ministro Se-gretario
diStato
e MinistroSegretario
di Stato pergli
af-fari
delPinterno;
Vista
ladomanda
in data 13 settembre1926,
con.cuiil podestà
diCismon,
in esecuzione dellapropria deliberazione
18agosto 1926,
chiede che la denominazione del Com·unesia
modificata in « Cismon delGrappa
»;Visto
il parere favorevole espressodalla Commissione
Reale per lastraordinaria amministrazione della provincia
di
Vicenza,
con ipoteri
delConsiglio provinciale,
in adu-nanza 16 settembre stesso anno;
Vista la
lettera
21 dicembre1926,
n.352083,
con laquale
11 Ministero
delle comunicazioni (Direzione generale delle poste
edei telegrafi) dichiara che nulla
ostaalla chiesta modificazione di denominazione;
Abbiamo decretato
edeci•etiamo:
766
18-a-1927 --- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIE --N. 40I
Il comune di
Qismon, ,in provincia di Vicenza,
èautoris-
kato'a
modificare la propria denominazione in
«Oismon del
Grappa
».Ordiniamo
che ilpresente decreto, munito
delsigillo
delloStato, sià
insertonella raccolta uinciale delle leggi'
e deidecreti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
osservarlo
e difarlo
osservare.Dato a
Roma,
addì 23gennaio 1927
- Anno VVITTORIO EMANUELE.
$ÍUSSOLINI.
Visto, il
Guardasigilli:
RoccoRegistrato
alla Corte dei conti, addi 16febbraio
1927 - Anno VAtti del Governo,
registro
257,foglio
196. - FERRETTI.Numero di
pubblicazione
889.RELAZIONE e
REGIO
DECRETO 10febbraio1927,
n. 135.296
prelevazione
dal fondo di riserva per le speseimpreviste
dell'esercizio finanziario 1926.27.
Relazione
di S. E. il MinistroSegretario
di Stato per le ßmanze,
aS.
M.il Re,
in udienzadel 10 febbraio 1937,
suldecreto che autorizza
una 20'þrelevazione dal
fondodi
ri-serva per le spese
impreviste
delPesercizio finanziario 1926-27.MAESTA',
Negli
stati diprevisione
dei Ministeridell'istruzione,
delle comu- nicazioni e dell'economia nazionale, per l'esercizio corrente, sono da iscrivere, per alcune urgenti necessità sopravvenute, le seguentisomme:
Ministero dell'istruzione:
L. 26,000, per contributo dello Stato nelle spese per l'orezione, in Milano, di un monumento al Santo di Assisi;
3rtnistero deuo comunica:font:
L.
30,00Ò,
per spese relative a miss10ni nell'interesse dell'Ammi- nistrazione della marina mercantile:Ministero dell'economia nazionale:
L. 50,000,per contributo dello Stato nellespesedi organizzazione di una Esposizione nazionale di frutticoltura in Massalombarda,
e del
Congresso
nazionale di frutticoltura la Lugo:L. 50,000, pet restituzione, a favore iÏëlla massa dei creditori, di cauzione già
prestata
dalla fallita Società imprese minerario ita- liane, concessionaria per la ricerca dilignite,
in Sardegna.Potendosi
provvedere
a tall occorrenze con prelevamento dal fondo di riserva per le speseimpreviste,
mi onoro di rassegnare all'Augusta sanzione della Maesta Vostra H relativo decreto.VITTOltIO
EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER
VOWNTÀ
DELTA NAZIONE RED'ITALIA
Visto l'art.
42delle disposizioni sulPamministrazione
delpatrimonio
esulla contabilità generale
delloStato,
appro-yate
e 1 R. decreto18 novembre 1923,
u. 2440;Visto che sul fondo di riserm per
le
speseimpreviste, inscritfo
inL. 30,000,000
nello stato diprevisione
della spe-sa
del Ministero delle Ananze, per ,l'esercizio finanziario
1926-27,
inconseguenza delle prelevazioni già
autorizzate in L.11,767,922.15, rimane disponibile
la somma di lire18
282þ77.85
Sulla proposta del
Nostro MinistroSegretario
di Statoper le finanze;
Abbiamo
decretatoe decretiamo:Articolo unico.
Dal fondo di riserva per le
spese impreviste,-inscritto al capitolo
n. 841dello
statodi previsione della spesa del Mini-
sterodelle finanze, per Pesercizio Buanziarlo 1920-27, ò autos
rizzata una 29°
prelevazione
nella somma diL. 155,000,
ddassegnare,
ripartitamente,
aiseguenti capitoli degli
statidi
previsione
deiMinisteri
sotto indicati perPesercizio
fi, nanziariomedesimo.
Ministero
dclVistruzione:
Cap.
n. 171-VIII(di
nuovaistituzione).
-«Contributo
dello
Stato alle spese perl'erezio-
ne in
Milano
di un monumentoa SanFrancesco
di Assisi » . . . . . .. . . L.
25,000
Ministero dello comunicazioni:
Cap.
n. 7. -Ispezioni
emissioni ne1Pinte-
resse dei vari
servizi delPAmministrazione
een·trale . . . . . . . . . . »
30,000
Ministero dell'economia nazionale:
Cap.
187-ter(di
nuovaistituzione).
- «Con-
tributo a carico dello Stato
nelle
spese diorga-
nizzazione dellaEsposizione nazionale
di frat-ticoltura in Massalombarda e del
Congresso
na-zionale
di frutticoltura inLugo
» . . . · · »50,000 Cap.
n. 222-ter(di
nuovaistituzione).
-«Ile-stituzione,
a favore dellamassacreditoria, della
canzione
già prestata
dallafallita Società
im- prese minerarieitaliane
per laconcessione
diricerche
dilignite
in alcunelocalità
del comu-ne di Seui
(Cagliari)
» . , , , . , , , , »50,000
L.
155,000
Questo
decreto saràpresentato
alParlamento per la
sua convalidazione. IlMinistro proponente
ènutorizzato
allapresentazione
delrelativo disegno
dilegge.
Ordiniamo che il
presente decreto, mutiito
delsigillo
delloStato,
sia inserto nellaraccolta ufficiale delle leggi
e del de-creti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spotti
dios-servarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 10 febbraio 1927 - Anno VVITTORIO EMANUELE.
ÑOLPI.
Visto, il Guardasigilli: flocco.
Registratoalla Corte dei conti, addt 17 febbraio 1927 Anno V Atti del Governo, registro 257, foglio 137. --- FERtlETTI.
Numero di
pubblicazione
360.RELAZIONE e REGIO DEORETO 10
febbraio 1427,
n. 136.30
prelevazione
dal fondo di riserva por le speseimpreviste
dell'esercizio finanziario 1926•27.Relazione di S. E- il Ministro
Segretario di Stato
per le 11- nanze, a S. M. ilRe,
in udienza del 10febbraio 1927,
sul decreto che autorizza una 30.prelevazione dal toxido di
risserva per le spese
impreviste de1Pesernizio finanziario
1926-27.MAESTA',
Per Pesecuzione di alcuni lavori di riattamento'e di arrega- mento della sala adibita alle adunanze del
Consiglio
delMinistri,
e locall annessivi, à