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18 febbraio Palermos

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(1)

GAZZETTA UF F

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° Roma

-

Venerdi, 18 febbraio 1927

-

ANNo V Numero 40

Abaonamnenet.

Anno Sem. Trliò, In Roma, ela presso l'Amministrazione che a

domicilioed in tutto ilRegno (Parte IeII) L. 100 00

,40 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . 200 180 TO In Roma, sia presso l'Amministrizione che a

domicilioed in tuttgyil Regno (sota Parte 1) 90 40 26 111'estero (Paesi dell'Unione postale) , , , , m 180 80 SO

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21 pressa dei supplementi ordinari e straordinari 6 Essato in ra•

gione di cent. 8 mer agal..pa

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We'r

11 presso degli annunsi da inserire nella eGassetta Wmoistea

veggansi 1e norme riportate nella testata della parte seconda.

La aGassetta WRcialese tutte le altre pubblicazioni dello Stato sonoikvenditapresso laLibreria dello StatoalMinistero delle inaaso e

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tantesettat P. Afilia Russo. - Campobasso: (*).- Cárrarat Libreria Baint. -Casertát Ditta F. Croce e Figlio.-Catania• G. Giannotta; Soetsto Edis.

Internasionale.-Catansaro: V. Scaglione. - Chieti: 2. Picetyillt. - Como: U. Naski e 0. - Cosenza: (*). - Cremona: Liliteria Soverogno. - Uuneos G. Salomene.-Ferraras Lunghini eBianchirti.-FirensesArmando Rossini.- PidmetLibrevia Dante Alighieri. di 0. Dolcetti. - Foggia: G. Pilone.

- Forits G. Archetti. - Genova: Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Znternasfonale. -

Girgenþi

(*). -- Gros•

setos F.Bignorelli.- Itaperia:8. Benedusit G. Cavilottiegglio. -Lecces Libreria PrateUs 8 acciante. - Livorno: 8. Uel orte e C. Iucca:S.Belforte

e0.- Maceratat Lib¥erta EditriceP. M.Ricci. - Mantovas aristo Mondovi -'Músinas G.

Ërfacipato;

V. Ferrara. - Mlano:

Libriria

Fratelli Treves, da Gallertog Bo.cietð,Editrico Internasionaler Ditta Antonfo Vallardi. - Algd*Bat0, g. Ifacenti e nipots. - Napolis Libreria Internassonale Rarasta- rrese 8; Majolo e gelio. - Novara: B. Guaglio. - Padovas d, Oraght. - Palermos 0. Fiorensa. - Parma: D. Viannini. - Pavia: Succ, Bruni Hare! - Perarias Simonellt. - Pesaros 0. Semprucci. - Placensas V. Porta. -¿Pisa: Libreria Bemporad delle Libreria italiano,riuntte. - Polas B, Be ide, - Potensas (•). - Ravenna: B. Lavagna e F, - Reggio Calabria: 8. Irangelo. -ReggioEmilia: L. Bonvicini. - Roma: Anonimalibra•

ria ital.; Stampersa Reale; Maglione e Strtni: L4breria 3fantegasta di Paolo Cronsonese; d. Bignorent; 8. Bonaccorsi. - Rovigo: G. 3farin. - Salernos P. Bohfarone,-Sansevero (Foggia): Venditta Luigt.-Sassarit O.T.edda. L 8tenas Libratio San Bernardino. - Siracusa: G. Greco. - tšondrio:.V Sa- ruechf. - Spezias â. Zacutti.-Tarantor Fratelli Filippi, - Seramas t. d'ignasio. - Torfno: P. Casanova e C.; Società Editrice Internasfonste: Li•

breria FrateHi Treves dell'd. L. I. - Trapani: C. Banci. - Sirentos A1, Disertori. -dreviso: Longo e Zoppelli.- Trieste: L. Cappelli. - Udine: P.

Miami e 0, •- Venezia: L. Cappelling Libreria Sormani (pfð Fuga). - Verona: 2, Cabianca. - Vicenzar G. Galla. - Zara: B, de Rehðnfeld. - Tri•

poli:Libreria Fichera. - Bengasit Francesco liusso. - Asmaras d. A. a7. Ofeero. - &ll'estero presso gli ufBei viaggi e turismo dell'E. N. 1. T.,

a Parigi anche pressola Libreria italiana, Rae du 4 septembre. - (*) Provvisoriamente prebso l'Intendenza di finanza. - N.B. Le pubblicazioni del- l'Istituto Geogranco Militare sono in vendita anche presso gli UŒci postaU del Regno.

ÒIiB22ONE

E REDAZIONE PREASO IT. MINTSTERO DELLA GIUSTIZIA B DEGLI AFFABI D1 CULTO - UFFICIO PUBBLIC&¾IONE DjilLTÆ LEGGI

SOMMAlt10

Presidenza del

Consiglio

del 31inistri:

II

Fiera

campionaria

in-

ternazionale

di Padova . . . . , , . , , . .

Pag.

762

LEGGI E

DECRET1

353.- REGIO

DEORETO-LEGGE

21

gennaio 1927,

n. 127.

Autorizzazione di spesa por esecuzione. di lavori e con.

cessione di sussidi in

dipendenza

dei danni

prodotti

dalle

alluvioni del 1926 nella Valle

Padana,

nelle Tre Venezie

e nella

provincia

di Forli. . . . . . . .. .

Pag.

762

354. -

REGIO DEORETO-LEGGE

6 febbraio

1927,

n. 131.

Provvedimenti per la

reggenza

delle

preture prive

di titolare . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

163 355, -

REGIO DECRETO-LEGGE

27

gennaio 1927,

n. 130.

Abrogazione

nel territori

annessi

al

Regno

di alcune

disposizioni

in

niateria

di libri

'fondiari,

e modiscazioni alla

vigente

tar1Ra notarile . . . . . . . .

Pag.

764

356, -

REGIO DEORETO-LEGGE

10

febbraio 1927,

n. 133.

Proroga

del termine

stabilito

dall'art. 1 del

R.

decreto-

legge

10

gennaio 1926,

n.

14,

per la sistemazione dello señI notarill nel territori annessi al

Regno.

.

Pag.

765

357, - REGIO

DECRETO-LEGGE

10

febbraio 1927,

n. 132.

Proroga

del terminé di validità delle liste del

giurati.

Pag.

765

358. - REGIO

D,ECRETO

23

gennaio 1927,

n. 134.

Autorizzazione al comune di Cismon acambiare la pro•

pria

denominazione in

quella

di «Cismon del Gr a ».

--- P 765

359, - RELAZIONE e R. DEORETO 10 febbraio 1927, n. 135.

29•

prelevazione

dal fohdo di riserva per le spese im..

previste

dell'esercizio finanziario

192g27

. . .

Pag.

"/60

360, -

RELAZIONE

e R.

DECRETÓ

10

febbraio 1927,

n. 136.

30•

prelevazione

dal fondo di riserva per le spese im•

previste

dell'esercizio Snanziario 1926-27 . . .

Pag.

166 361. -

REGIO DECRETO-LEGGE

10 febbraio 1927, n. 146.

Variazioni di stanziamento nello stato di

previsione

dell'entrata e della sposa dei diversi Ministeri per l'eser.

cizio Snantiario

1926=27,

nonchó ai bilanci

speciali

per

' l'esercizio

medesimo,

e

disposizioni

varie

¿di

natura finan.

ziaria...Pag.767

362, --

REGIO

DECRETO 30 dicembre 1926, n. 2414.

Imposizione

di zone di servitù militare attorno al dc•

posito esplosivi

«31ichele Vitali » in

Rubbiano (Parma).

Pag.

772

363. --

REGIO

DEORETO-LEGGE 12

dicembre

1926, n. 2438.

Approvazione

-della convenzione

agginntiva

a

qucila

concernente

l'impianto

e l'esercizio della linea aerea commerciale Torino-Trieste . . . . a. . .

Pag.

??3 384. -

REGIO

DECRETO 30

dicembre 1926,

n. 2437.

Parziale

accoglimento

del ricorso del comune di

Capo.

sole por rettinca di confini in confronto di altri Comuni.

Pag.

774

REGIO

DECRETO

27

gennaio

1927.

Nomina

di

agenti

di cambio presso la Borsa valori di

Napoli.

Pag.

774

REGIO DECRETO

27

gennaio

1927.

Riconferma

di

agente

di cambio presso la Borsa valori di Ali.

lano...,...Pag.774

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927.

<Costituzione della Commissione di cui all'art. 11 del

regola.

mento

IS Ingilo 1926,

n.

1369,

sul diritto di autore . .

Pag.

775 REGIO DECRETO 3 febbraio 1927.

Ricò¾ferma

di

agente

di cambio presso la Borsa valori di To.

rino...===s·==s...Pag.175

(2)

762 18-n-1927

-

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA'

-N. 40

DECRETO MINISTERIALE 28

gennaio

1927.

Nomina di

agente

dicambioinsoprannumeropresso la Borsa valori di Milano , . . . ,. . . . . . . . s. . .

Pag.

175

DEORETO

MINISTERIALE

a febbraio 1927.

Nomina di

agente

di cambioin soprannumero presso la Borsa valori di

Torino,.

, ,. . . . .. . . .. .,, . . .

Pag.

776

DEORETO PREFETTIZIO 12

gennaio

1927.

Nomina del Commissario straordinarioperla

provvisoria

am·

ministrazione della

provincia

di Bolzano. .. . . , ,

Pag.

776 DISPOSIZIONI E

COMUNICATI

Ministero dei lavori

pubblici: Approvazione

del nuovo statuto del Consorzio idraulico Vallioe Meolo

(Treviso)

.

Pag.

176

Ministero delle codmnicazioni:

Apertura

di ricevitorie

telegra- fiche...;.,...Pag.776

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite.

Pag.

776 IN FOGLIO DI

SUPPLEMENTO

STEAORDINARIO Ministero delle finanze: Bollettino delle

obbligazioni

a per cento

delle strade ferrate del Monferrato estratte il 29

gennaio

1927.

PRESIDENZA

DEL

CONSIGLIO

DEI MINISTRI.

' IX Fiera

campionaria internazionale,

in Padova.

Con decreto 3 febbraio 1927 - anno V, di S. E. il Capo del Go- verno, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1927, registro 2 Finanze,

foglio

303, l'Ente autonomo Fiera

campionaria

di Padova

è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n..2740, convertito nella legge 17

aprile

1925, n. 473,la IX Fiera campionaria internazionale che avrà luogo a Padova dal 5 al 20 giugno

'lA7.

LEGGI E DECRETI

Numero di

pubblicazione

353.

REGIO DEORETO-LEGGE 27

gennaio 1927,

n. 127.

Autorizzazione di spesa per esecuzione di lavori e conces- sione di sussidi in

dipendenza

dei danni

prodotti

dalle alluvioni del 1926 nella Valle

Padana,

nelle Tre Venezie

é

nella

provincia

di Forlì.

VITTORIO EMANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della

legge

31

gennaio 1926,

n. 100 ;

Ritenuta la necessità

urgente

ed assoluta di adottare straordinarie

provvidenze

in

dipendenza

dei danni verifi- catisi nella Valle Padana e nelle Tre Venesie ed in pro- vincia di

Forlì,

in

seguito

alle alluvioni dell'anno

1926;

Udito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del Nostro

Ministro Segretario

di Stato

per i lavori

pubblici,

di concerto con

iluello

per le

finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la

complessiva

spesa di L.

17,000,000,

così

ripartita:

a,) L.

6,000,000

per l'esecuzione a cura e spese dello

Stato

dei lavori strettamente

indilazionabili

di

ripristino

di opere stradali

appartenenti

a Comuni e Consorzi com

presi

nel territorio delle Valli

delPIdria,

dell'Isonzo e del

Vipacco, danneggiate

dalle alluvioni deH'autunno

1926;

b)

L.

3,000,000

per la concessione di sussidi in misura

non

superiore

al 54) per cento della spesa, a

privati proprie-

tari per la ricostruzione e la

riparazione

dei

fabl>ricati

rum rali distrutti o

danneggiati

in conseguenza delle rotte des

gli argini, prÿvocate dalIq piene

delPanno 1926 nella 'Valle Padana e nelle Tre

Venemie;

c)

L.

2,000,000

per la doncessione di sussidi nella misu,

ra massima delPS0 per

cento,

a Comuni e

Consorzi,

per Pe4 secuzione delle opere definitive di

riparazione stradale,

che

risultassero necessarie oltre

quelle

di cui alla

precedente

lettera

a);

d)

L.

1,600,000

per concessione di

sussidi, nella misura massima

del 50 per cento della spesa, a favore della città di Trieste per

urgenti riparazioni

ad opere

stradali, ideauliche

e ad

acquedotti, danneggiati

dal

nubifragio

del settembre

1926;

e)

L.

4,400,000

per

provvedere:

1° alla concessione a favore delPA

mministrazione pro<

vinciale di Forlì e dei Comuni e dei

Couporzi della

Provin«

cia medesima di sussidi ·nella spesa per la

'ricostrùzione

o

la

riparazione

delle opere stradali ed

idrauliche

di compes tenza

degli

enti

medesimi, distrutte

o

danneggiate

dalle als

luvioni dell'autunno 1920. Detti sussidi saranno fissati nella misura del 50 per cento della spesa per

l'Amministrazione provinciale

e per 11 comune di Forlì e nella misura

dell'80

per cento per

gli

altri Comuni e per i

Consorzi;

2° alla

corresponsione

della

quota

acarico dello Stato nella spesa per la

riparazione

dei danni

prodotti 4alle

als

luvioni dell'autunno 1926 alla strada di 1= classe del

Savio.

Anche tale

quota

è determinata nella misura

delPSO

per cento della spesa necessaria.

Art. 2.

La suddetta somma di L. 17 000 000 sarà

inscritta

nella

parte

straordinaria del bilancio del Ministero dei

lavori pubblici:

a)

per L.

0,000,000

in

aggiunta

a

quella

autorizzata per lavori a cura diretta dello Stato in

dipendenza

di

alluvioni, piene

e frane nell'Italia

Settentrionale;

b)

per L.

6,G00,000

in

aggiunta

a

quella

autorizzata per la concessione di sussidi per opere

dipendenti

da

alluvioni, piene

e frane nell'Italia

Settentrionale;

c)

per L.

4,400,000

in

agginnta

a

quella

autorizzata per la

concessione

di sussidi per opere

dipendenti

da

alluvioni, piene

e frane nell'Italia Centrale.

La suddetta somma di L.

1T,000,000

sarà

prelevata

dal fondo di riserva di cui alPart.

2,

2° comma, del R. decreto-

legge

11 novembre

1924,

n. 1932.

Art. 3.

Le domande per la concessione di sussidi di cui alla let.

tera

b)

del

precedente

art. I devono essere

presentate dai proprietari

interessati entro tre mesi dallä

pubblicazione

del

presente

decreto e devono contenere tutte le necessarle indicazioni

sull'identità,

condizione

economica,

stato di fa-

miglia

e domicilio del richiedente.

Le domande devono essere corredate dai

seguenti

docu- menti:

a)

dimostrazione da

parte

del richiedente del possesso

legittimo

dello stabile distrutto o

danneggiato.

E' in facoltà del richiedente di fornire tale dimostrazione

con le norme stabilite dalPatrt. 102 della

legge

10

giugno

1888,

n. 5447

(serie 36),

o a tenore del Codice

civile;

b) perizia

descrittiva dello stabile

danneggiato

o di-

strutto,

dalla

quale

risulti la destinazione e il valore ap-

prossimativo

di esso;

c)

perizia

della spesa strettamente necessaria

pei'

la ri.

parazione

straordinaria o per la ricostruzione dello

stabile,

esclusa

ogni

opera di abbellimento o di

ampliamento.

(3)

IM7 --

GAZZES'TA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA --- N. 40

768

Qualora

il

sussidio

sia

richiesto

per

lavori già eseguiti,

la

perizia

deve

indicare

la spesa sostenuta per la ricostru- zioneo per le

riparazioni compiute,

escluse

quelle riferibili

ad

ampliamento,

edeve contenere

altresì

la

descrizione delle condizioni dell'edificio riparato

o

ricostruito,

nei

riguardi

della stabilità.

Art. 4.

Per i

danni

il cui ammontare non

superi

le L.

10,000,

i

richiedenti il

aussidio

possono

presentare,

a dimostrazione del possesso

legittimo degli stabili,

o una

dichiarazione giu-

rata,

resa alla

Pretura,

di due

proprietari

del

luogo, che

attestino la notoria

appartenenza de1Pimipobile

al

richie-

dente il

sussidio,

ovvero un certificato rilasciato per scienza

propria

e sotto la sua

personale responsabilità

dal capo

del-

l'Amministrazioge

comunale.

Art. 5.

L'istruttoria

sulle

domande

e la

concessione

dei

sussidi

è demandata ai

Prefetti

delle

Provincie,

i

quali

vi provve- deranno

discrezionalmente,

sentiti

gli ingegneri capi degli

utlici del Genio civile e del

Catasto,

e tenendo

presenti

le

condizioni economiche

e di

famiglia

dei richiedenti.

Il Ministro

proponente

è

autorizzato

alla

presentazione

del relativo disegno

di

legge.

Ordiniamo

che il

presente decreto,

munito del

sigillo dello Stato,

sia inserto nella

raccolta ufficiale delle leggi

e

dei decreti

del

Regno d'Italia, mandando

o

chiunque opetti di

osservarlo

e di farlo osservare,

Dato a

Roma, addi

27

gennaio 1921

- Anno

y,

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - GIURIATI - OLPIs Visto, il Guardastgitti: Rocco.

Registfalo alla Corte Œeiconti, addi 16 febbraio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 257,

foglio

127. - FERRETTI.

Numero di

pubblicazione

354.

REGIO

DEORETO-LEGGE

e febbraio

1927,

n. 131.

Provvedimenti per la

reggenza

delle

preture prive

di titolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE

D'ITALIA

Art. 6.

Gli accertamenti e le

valutazioni

dei

danni, eventualmen-

te fatti

dagli

nifici del

Genio civile d'accordo

con

gli utlici

del

Catasto, potranno

tener

luogo

dei documenti di cui alle

lettere'b)'e c) del precedente

art. 3.

Art. 7.

Al

pagamento

dei sussidi di cui alla lettera

b)

delPart. 1

si

provvederà

dai

Prefetti delle Provincie,

a

lavori

ultimati

od

anche

a rate

proporzionali,

in base a

certificati degli

uf-

fici del

Genio civile competenti,

attestanti la

regolarità

e

l'ammontare

dei

lavori eseguiti.

Il

Ministero dei

lavori

pubblici anticiperà

ai

Prefetti

le

somme occorrenti per

tali pagamenti,

entro il limite mas- simo

complessivo

di spesa di L.

3,000,000

di cui al detto art.

1,

lettera

b).

Art. 8.

Tutti gli

atti

relativi

alla

concessione

dei sussidi di cui alla lettera

b) del

citato art. 1 sono esenti da

ogni

tassa di

bollo,

di

registro, ipotecaria,

sulle

concessioni governative,

e dai diritti

catastali.

Art. 9.

Le

domande

per la

concessione dei sussidi di

cui alle let- tere

o), d), c)

n.

1, delPart.

1 dovranno essere

presentate

entro sei

mesi dalla pubblicazione

del

presente

decretoe do-

vranno essere

documentate

e istruite

ai

sensi del

regola

mento

approvato

con R. decreto 23 ottobre

1904,

n. 625.

Art. 10.

Le opere di cui alle Iettere

a), c), 4)

ed

e)

delPart. 1 del

presente

decreto sono dichiarate di

pubblica

utilità.

Visto Part. 3 della

legge

31

gennaio 1926,

n.

140

; Jticonosciuta la necessità e

l'urgenaa

di

provvedere alla

reggenza delle

preture prive

di

titolare;

Sentito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del

Nostro Guardasigilli, Ministro Segre-

tario

di Stato per la

giustizia

e

gli affari

di

culto, di

con-

certo

col Ministro

pet le finanze;

Abbiamo decretato e

decretiamo:

Art. 1.

Fino alla

pubblicazione delle

nuove

leggi

sulPordinamen- to

giudiziario,

da emanarsi in virtù

della legge

24 dicembre

1925,

n.

2260,

i

vicepretori

mandamentali possono, su loro

domanda,

essere

destinati,

fuori

delle proprie sedi,

a

regge-

rele

preture prive

di

titolare.

Possono

anche,

in numero non

superiore

a

settanta,

es-

sere destinati ai

posti assegnati

dalla

pianta organica

ad

uditori

vicepretori,

ai sensi

delPultima parte

delPart. 23 del R. decreto 30 dicembre

1923,

n. 2786.

Art. 2.

Le destinazioni indicate

nelParticolo precedente hanno

carattere di

incarico temporaneo

e possono in

ogni tempo

essere revocate.

Art. 3.

I

vicepretori che,

a

giudizio

insindacabile del

Ministro, abbiano

lodevolmente

esercitate

le

funzioni

di cui al

pre-

sente decreto per una durata non inferiore a 6

mesi,

avrane no titolo di

preferenza, nelPeventualità

di concorsi per tito-

li, alPammissione

in

magistratura

alle

condizioni

che ver-

ranno stabilite dai nuovi

ordinamenti,

e

sempre

che

possie·

dano

gli

altri

requisiti prescritti

dai

relativi bandi.

In

questo

caso, 11 servizio

prestato

durante

Pincarico

sa-

riscattabile agli effetti

del trattamento di

quiescenza.

Art. 11. Art. 4.

Il

presente

decreto avrà effetto dal

giorno

della sua

pub-

Ai

vicepretori mandamentali destinati

fuori delle

propriè

blienzione

nella Gazzctta

Ufficiale del Regno

e sarà pre-

sedi

a

reggere

le

preture prive

di

titolard

è

corrisposta, per

sentato al

Parlamento per

la

conversione

in

legge. In

durata

effettiva delPincarico speciale,

una

indennità

Inen.

(4)

764

18 n

1927

--

GAZZETTA UFFICIAI

E DEL

REGNO D'ITALI£

--N. 40

sile non

superiore

a L.

1500,

esclusa

ogni

altra indennità di carattere

pontinuativo,

o

temporaneo,

sia pure a

titolo

di

caroviveri

o di missione.

Art. 5.

Durante

l'incarico

i

vicepretori di

cui alPart. 1

del

pre- sente decreto sono

soggetti

alle norme dettate dalPordina- mento

giudiziario pei magistrati

di

carriera,

per

quanto

concerne le

incompatibilità

e

la disciplina.

Art.

6.

'Alla spesa

neëessaria;

per l'attuaziõne delle

disposizioni

contenute nei

precedenti

articoli sarà

provveduto

con i fon-

di iscritti al

capitolo del personale della magistratura.

Art. 7.

Con

decreto

Reale,

di concerto col Ministro per le finan- ze,

potranno

essere emanate le norme occorrenti per la ese-

buzione

del

presente

decreto.

Art.

8.

Il

presente

decreto entra in

vigore

il

giorno della

sua

pubblicazione

nella

Gazzetta Ufficiale

del

Regno

e sarà pre- sentato al Parlamento per la

conversione

in

legge,

autoriz-

zandosi il

Ministro proponente

alla

presentazione

del rela-

tivo

disegno

di

legge.

Ordiniamo

che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella

raccolta

ufâciale delle

leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

Roma,

addì 6 febbraio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI -- ROCCO -

VOLPI.

(Visto, il

Guardasigillt:

Rocco.

Registrato

alla Corte dei conti, addi 16

febbraio

1927 - Anno V Atti del Governo,

registro

257,

foglio

132. - FERETTI.

Numera di

pubblicazione

355.

REGIO DECRETO-LEGGE 27

gennaio 1927,

n. 130.

Abrogazione

nel territori annessi al

Regno

di alcune

dispo·

sizioni in materia di libri

fondlari,

e modificazioni alla

vigente

tariffa notarile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Viste le

leggi

26 settembre

1920,

n.

1322,

19 dicembre

1920,

n.

1778,

e 31

gennaio 1926,

n. 100 ;

Visto l'art. 3 del Nostro

decreto

30 dicembre

1923,

n.

2778;

Ritenuta la

urgente

e

assoluta

necessità di

abrogare

le

disposizioni

appresso indicate e di

apportare modificazioni alla vigente

tarifa

notarile;

Viste le

disposizioni

contenute

negli

articoli

X, XI,

XII e

XIII della

legge

17 marzo

1897,

Bollettino

leggi impero

nu

mero

77,

che

riguardano

i «

legalizzatori

e in afari dei libri fondiari e

l'assunzione gratuita

di documeno da

parte

delle autorità

giudiziarie

della

provincia

di Trenm.

Vista la

legge

5

giugno 1890,

B.l.i. n. 109, in

.igore

nei ter

ritori annessi,

melusa la

provincia

del

Carnaro,

e

relativa

ai documenti

privati

in

afari

dei libri

fondiari, che nog

superano

l'importo

di L. 200 ; Sentito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla proposta

del Nostro

Guardasigilli, Ministro Segrew

tario di Stato per la

giustizia

e

gli affari

di

pylto, di

con.

certo col

Ministro

per le

finanze;

Abbiamo decretato e

decretiamo:

'Art.

1.

Nei

territõri

annessi al

Regno

cön le

leggi

26

setteinbre 1920,

n.

1322,

e 19 dicembre

1920,

n.

1778,

sono

abrogate

le

disposizioni degli

articoli

X, XI,

XII e XIII

della legge 17;

marzo

1897,

B.l.i. n.

77,

nonchè la

legge

5

giugno 1890, B.l.f.

n. 109.

Art. 2.

Per i doëumenti

privati

occorre

ägli efetti dellä

ii

ãrchis

viazione» che le

sottoscrizioni delle persone che limitano,

aggravano,

cancellano

o trasferiscono un

diritto

reale

siano

autenticate da

notaio.

FÄrt. 34

Nei

territori

indicati al

precedente

art.

1, per Pautenti-

cazione delle firme

apposte agli

atti e

documenti da servire agli

effetti delle iscrizioni nei libri

fondiari

o

delParchivias zione,

sono dovuti

gli onorari seguenti:

Se il valore è indeterminabile o non eccede

le L. 500,

L. 8

se

eccede

le L. 500 ma non le L. 1000 . a a , » 5

se eccede le » 1000 ma non le » 2500 . , , , » 10

se eccede le » 2500 ma non le » 5000 . . . » » 20 'Al

disopra

di L. 5000 è

dovuto,

oltre i

precedenti onorari,

L. 1.50 per

ogni

1000 lire in

piii.

Per le somme

maggiori di

L.

200,000 gli

onorari sono interamente

stabiliti in

base alla;

vigente

tariffa

notarile,

ridotti della metà.

Nelle cifre

precedenti

è compresa anche la

quinta parte,

da devolversi alla Cassa nazionale del

notariato.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la

giustizia potranno

emä,

narsi

ulteriori

norme per l'esecuzione del

presente decreto.

Art. 5.

E'

abrogata ogni disposizione

contraria al

presente

des

creto,

che entrerà in

vigore

dal

giorno

della sua

pubblica-

zione nella Gazzetta

Ufficiale

del

Regno

e sarà

presentato al

Parlamento per la conversione in

legge.

Il

Ministro proponente

è autorizzato

alla presentazione

del

relativo disegno

di

legge.

Ordiniamo che il

presente decreto, munito del sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella raccolta

ufficiale

delle

leggi

e

dei

de-

creti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osa

servarlo e di farlo osservare.

Dato a

Roma,

addì 27

gennaio

1927 - Anno

V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - ROCCO -

VOLPI.

sisto, il Guardasigillf: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addt 16 feðbraio 1927 Anno V Atti det Governo,

registro

257,

foglio

131. - FERETTI,

(5)

18-n-1927 --

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

--

N.

40

765

Numero di

pubblicazione

356.

REGIO

DECRETO-LEGGE 10 febbraio

1927,

n. 133.

.

Proroga

del termine stabilito dall'art. I del

R. decreto·1egge

10

gennaio 1926,

n.

14,

per la sistemazione delle sedi notarili nel territori annessi al

Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIOR PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto Part.

3,

n.

2,

della

legge

31

gennaio 1926,

n. 100 ;

Ritenuta

la necessità assoluta e

l'urgenza

di prorogare il termine stabilito dall'art. 1 del Nostro

decreto-legge

10 gen-

maio 1920,

n.

14,

,convertito .nella-

legge

24

maggio 1926,

n.

898,

per la

dispensa

dal servizio dei notari in esercizio nei territori annessi al

Regno,

i

quali

per insufficiente co- noscenza della

lingua

italiana o per altri motivi non siano

ritenuti

in

condizione

di

Iioter esplicare

le funzioni del loro

ufficio;

* * ·

Sentito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla proposta

del Nostro

Guardasigilli, Ministro Segre-

tario di Stato per la

giustizia

e

gli

affari di

culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il

termine preveduto dallfart.

1 del Nostro

decreto-legge

10

gennaio 1920, ii. 14, convertito

nella

legge

24

maggio 1926,

n.

898,

è

prorogato

al 15

luglio

1927.

Il Nostro

Guardasigilli,

Ministro

anzidetto,

è incaricato

delPesecuzione

del

presente decreto,

che avrà

eflicacia

dal

31

dicembre

1926 e sarà

presentato

al Parlamento per la

conversione

in

legge.

Il Ministro

prbpónehte'

è'

aûtoi'izžato alla presentazione

del relativo disegno

di

legge.

Ordiniamo che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella

raccolta uinciale

delle

leggi

e dei

decreti

del

Regno d'Italia,.

mandando a

chiunque spetti

di

onservñrlo

e di farlo osservare.

Dato a

Roma,

addl 10 febbraio

1927

- Anno V VITTORIO

EMANUELE.

MUSSOLINI

- Rocco.

Visto, il Guardasigillt: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addt 16 febbraio 1927 - Anno y Atti del Governo, registro 257, foglio 134. - FERRETTI.

Numero di

pubblicazione

857.

REGIO DEORETO-LEGGE

10 febbraio

1927,

n. 132.

Proroga

del termine di validità delle liste del

giurati.

VITTORIO EMANUELE

III

PER GRAEIA DI DIOE PER

VOLONTÂ

DELLA NAEIONS RE

D'ITALIA

Vista

la

legge

8

giugno 1874,

n. 1937

(serie seconda),

con-

cernente

l'ordinamento dei giurati

ed i

giudizi davanti

la

Corte di

assise;

Vista

la

legge

19 dicembre

1886,

n. 4183

(serid terza)

;

Visto

il R. decreto 22

gennaio 1922,

n.

85;

Visti

la legge

4 febbraio

1926,

n.

237,

il R.

decreto-legge 9 Inaggio 1920,

n.

818,

convertito nella

legge

del 25

giugno ,1920,

n.

1226,

ed il R. decreto 3 settembre

1926,

n.

1910, riguardante l'istituzione

dei

podestà

e

delle Consulte muni-

cipali;

Visto

il R.

decreto-legge

7 ottobre

1926,

n.

1769, relativo

alle norme per la formazione delle liste dei

giurati

nel ters

ritorio del

Governatorato

di Roma ed in

quello

dei

Comuni

retti da

podestà;

Visto l'art.

3,

n.

2,

della

legge

31

gennaio 1926,

n. 100 ; Ritenuta la necessità

urgente

ed assoluta di

provvedere

per il corrente anno 1927 alla proroga del

termine

di

validità

delle liste dei

giurati

in

vigore

nell'anno

1926;

Udito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del Nostro Ministro

Segretario

di Stato per la

giustizia

e

gli

affari di

culto;

Abbiamo

decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora

alla data di

pubblicazione

del

presente decreto

le nuove liste dei

giurati

non siano

formate,

o non possano ancora

servire,

continueranno ad essere valide fino a tutto il mese di

dicembre

1927 le liste attualmente in

vigore.

Art. 2.

Il

presente

decreto entrerà in

vigore

il

giorno

della sua

pubblicazione

nella Gazzetta

Ufficiale

del

Regno,

e sarà pre- sentato al

Parlamento

per la conversione in

legge.

Il Mini-

stro

proponente

è autorizzato alla

presentazione

del

relativo disegno

di

legge.

Ordiniamo che il

presente decreto,

munito del

sigillo dello Stato,

sia inserto nella

raccolta ufRciale

delle

leggi

e

dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

Roma,

addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI --

ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi 16 febbraio 1927 Anno V Atti del Governo, registro 257,

foglio

133. - FERREITI.

Numero di

pubblicazione

358.

REGIO

DECRETO

23

gennaio 1927,

n. 134.

Autorizzazione al comune di Cismon a cambiare la

propria denominazione

in

quella

di «Cismon del

Grappa

»,

VITTORIO

EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sullä

proposta

del

Capo

del

Governo,

Primo Ministro Se-

gretario

di

Stato

e Ministro

Segretario

di Stato per

gli

af-

fari

delPinterno;

Vista

la

domanda

in data 13 settembre

1926,

con.cui

il podestà

di

Cismon,

in esecuzione della

propria deliberazione

18

agosto 1926,

chiede che la denominazione del Com·une

sia

modificata in « Cismon del

Grappa

»;

Visto

il parere favorevole espresso

dalla Commissione

Reale per la

straordinaria amministrazione della provincia

di

Vicenza,

con i

poteri

del

Consiglio provinciale,

in adu-

nanza 16 settembre stesso anno;

Vista la

lettera

21 dicembre

1926,

n.

352083,

con la

quale

11 Ministero

delle comunicazioni (Direzione generale delle poste

e

dei telegrafi) dichiara che nulla

osta

alla chiesta modificazione di denominazione;

Abbiamo decretato

e

deci•etiamo:

(6)

766

18-a-1927 --- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIE --N. 40

I

Il comune di

Qismon, ,in provincia di Vicenza,

è

autoris-

kato'a

modificare la propria denominazione in

«

Oismon del

Grappa

».

Ordiniamo

che il

presente decreto, munito

del

sigillo

dello

Stato, sià

inserto

nella raccolta uinciale delle leggi'

e dei

decreti

del

Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti di

osservarlo

e di

farlo

osservare.

Dato a

Roma,

addì 23

gennaio 1927

- Anno V

VITTORIO EMANUELE.

$ÍUSSOLINI.

Visto, il

Guardasigilli:

Rocco

Registrato

alla Corte dei conti, addi 16

febbraio

1927 - Anno V

Atti del Governo,

registro

257,

foglio

196. - FERRETTI.

Numero di

pubblicazione

889.

RELAZIONE e

REGIO

DECRETO 10febbraio

1927,

n. 135.

296

prelevazione

dal fondo di riserva per le spese

impreviste

dell'esercizio finanziario 1926.27.

Relazione

di S. E. il Ministro

Segretario

di Stato per le ß

manze,

a

S.

M.

il Re,

in udienza

del 10 febbraio 1937,

sul

decreto che autorizza

una 20'

þrelevazione dal

fondo

di

ri-

serva per le spese

impreviste

delPesercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Negli

stati di

previsione

dei Ministeri

dell'istruzione,

delle comu- nicazioni e dell'economia nazionale, per l'esercizio corrente, sono da iscrivere, per alcune urgenti necessità sopravvenute, le seguenti

somme:

Ministero dell'istruzione:

L. 26,000, per contributo dello Stato nelle spese per l'orezione, in Milano, di un monumento al Santo di Assisi;

3rtnistero deuo comunica:font:

L.

30,00Ò,

per spese relative a miss10ni nell'interesse dell'Ammi- nistrazione della marina mercantile:

Ministero dell'economia nazionale:

L. 50,000,per contributo dello Stato nellespesedi organizzazione di una Esposizione nazionale di frutticoltura in Massalombarda,

e del

Congresso

nazionale di frutticoltura la Lugo:

L. 50,000, pet restituzione, a favore iÏëlla massa dei creditori, di cauzione già

prestata

dalla fallita Società imprese minerario ita- liane, concessionaria per la ricerca di

lignite,

in Sardegna.

Potendosi

provvedere

a tall occorrenze con prelevamento dal fondo di riserva per le spese

impreviste,

mi onoro di rassegnare all'Augusta sanzione della Maesta Vostra H relativo decreto.

VITTOltIO

EMANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER

VOWNTÀ

DELTA NAZIONE RE

D'ITALIA

Visto l'art.

42

delle disposizioni sulPamministrazione

del

patrimonio

e

sulla contabilità generale

dello

Stato,

appro-

yate

e 1 R. decreto

18 novembre 1923,

u. 2440;

Visto che sul fondo di riserm per

le

spese

impreviste, inscritfo

in

L. 30,000,000

nello stato di

previsione

della spe-

sa

del Ministero delle Ananze, per ,l'esercizio finanziario

1926-27,

in

conseguenza delle prelevazioni già

autorizzate in L.

11,767,922.15, rimane disponibile

la somma di lire

18

282þ77.85

Sulla proposta del

Nostro Ministro

Segretario

di Stato

per le finanze;

Abbiamo

decretatoe decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le

spese impreviste,-inscritto al capitolo

n. 841

dello

stato

di previsione della spesa del Mini-

stero

delle finanze, per Pesercizio Buanziarlo 1920-27, ò autos

rizzata una 29°

prelevazione

nella somma di

L. 155,000,

dd

assegnare,

ripartitamente,

ai

seguenti capitoli degli

stati

di

previsione

dei

Ministeri

sotto indicati per

Pesercizio

fi, nanziario

medesimo.

Ministero

dclVistruzione:

Cap.

n. 171-VIII

(di

nuova

istituzione).

-

«Contributo

dello

Stato alle spese per

l'erezio-

ne in

Milano

di un monumentoa San

Francesco

di Assisi » . . . . . .. . . L.

25,000

Ministero dello comunicazioni:

Cap.

n. 7. -

Ispezioni

e

missioni ne1Pinte-

resse dei vari

servizi delPAmministrazione

een·

trale . . . . . . . . . . »

30,000

Ministero dell'economia nazionale:

Cap.

187-ter

(di

nuova

istituzione).

- «

Con-

tributo a carico dello Stato

nelle

spese di

orga-

nizzazione della

Esposizione nazionale

di frat-

ticoltura in Massalombarda e del

Congresso

na-

zionale

di frutticoltura in

Lugo

» . . . · · »

50,000 Cap.

n. 222-ter

(di

nuova

istituzione).

-«Ile-

stituzione,

a favore dellamassa

creditoria, della

canzione

già prestata

dalla

fallita Società

im- prese minerarie

italiane

per la

concessione

di

ricerche

di

lignite

in alcune

località

del comu-

ne di Seui

(Cagliari)

» . , , , . , , , , »

50,000

L.

155,000

Questo

decreto sarà

presentato

al

Parlamento per la

sua convalidazione. Il

Ministro proponente

è

nutorizzato

alla

presentazione

del

relativo disegno

di

legge.

Ordiniamo che il

presente decreto, mutiito

del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella

raccolta ufficiale delle leggi

e del de-

creti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spotti

dios-

servarlo e di farlo osservare.

Dato a

Roma,

addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ÑOLPI.

Visto, il Guardasigilli: flocco.

Registratoalla Corte dei conti, addt 17 febbraio 1927 Anno V Atti del Governo, registro 257, foglio 137. --- FERtlETTI.

Numero di

pubblicazione

360.

RELAZIONE e REGIO DEORETO 10

febbraio 1427,

n. 136.

30

prelevazione

dal fondo di riserva por le spese

impreviste

dell'esercizio finanziario 1926•27.

Relazione di S. E- il Ministro

Segretario di Stato

per le 11- nanze, a S. M. il

Re,

in udienza del 10

febbraio 1927,

sul decreto che autorizza una 30.

prelevazione dal toxido di

ris

serva per le spese

impreviste de1Pesernizio finanziario

1926-27.

MAESTA',

Per Pesecuzione di alcuni lavori di riattamento'e di arrega- mento della sala adibita alle adunanze del

Consiglio

del

Ministri,

e locall annessivi, à

prevista

la spesa

complessiva

di L $50,000.

Riferimenti

Documenti correlati

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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti

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