GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno 70° Ron
-Giovedl, 28
marzo1929
-ANNO VII Numero 73
Abbonalaxnenti.
Anno Sem. Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L. 100 60 40 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . » 200 120 TO In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (solä Parte I). » 70 40 28 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . • 120 80 50 Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore te- nuto conto delle scorte esistenti.
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li I i- - I i i
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freschi Lorenso. - Brindisi: Carlucct Luigi. - Caltanissetta: P. Milia Russa. - Caserta: F. Croce e Figli. - Catania: Libretta Editrice Gian- notta Nicolò, via Lincoln, 271-275; Societð Editrice internastonale, via Vittorio Emanuele. 135. - Catanzaro: Scaglione Vito. - Chieti: P. Picet- Tilli. - Como: Nani e 0. - Cosenza: Intendenza di IEnansa (Servizio vendita). - Cremona: Librevia Sonsogno E. - Ouneo: Libreria Editrice ßalomens Giuseppe. Via Roma, 68. - Enna: G. B. Buscemi. - Ferrarar G. Lunghint e F. Bianchini, piazza Pace, 31. - Firenze: Rossins Ar•
mando, piazza Unita Italiana, 9: Ditta Bemporad e Figlio, via del Proconsole, 7. - Flume: Libr. Pop. «Minervan, via Galilei,6. - Frostnone: Grossi prof. Giuseppe. - Foggia: Pilone Michele. - For11: Archetti G., Corso Vitt Em., 12. - Genova: Líbr.Fratelli Trevesdell'A. L. I., Boc. Editt. Intern., via Petrarca, 22-24-t. - Grosseto: Signorelli F. - Gorizia: Paternolli G., Corso Giuseppe Verdi. 37. - Imperia: S. Beneduai; Cavillotti G. - Livornor 8. Belforte e C. - Lucca: 8 Belforte e C. - Macerata: P. M. Ricci. - Mantova: U. Mondovi, Corso Vittorio Emanuele, 64. - Messinar Ferrara Vincenso, viale San Martino. 45¡ 0. Principato; D'Anna Giacomo. - Milano: Libreria Fratelli Treves dell'anonima Libraria Italiana. Galleria Vittorio Emanuele on. 64. 66, 68: Boeteto Editrice internastonale, via Boochetto. 8; A. Vallardi, via Stelvio, 2; Luigi de Giacomo Pirola, via Arci- vescovado n. 1: Libreria Italia, via Durini n. 1. - Modena: G. T. Vincenst a nipote, Portico del Collegio. - Napoli: Paravia & Treves, via
' Guglielmo S. Felice, 49: Raffaele Maiolo e Figlio. via T. ('aravita. 30; A. Vallardi, viaStelvio n. 2. - Novara: R Guaglio, Corso Umberto I. 26;
st. Geo0r. De doostini - Nuoro: Afargaroli G. - Padova: A. Draght, via Cavour. 9. - Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele. 335.
- Parmat Libreria Fiaccadori, via al Duomo, 20-21; Società Edstrice Internazionale, via del Duomo. 20-26. - Pavia: Bitmi & Harellt. - Perugia:
Natale Simonelli. - Pesaro: Rodopa Gannari. - Piacenza: E'ditore V. Porta, via Cavour, n. 10-12. - Pisa: Minerva (già Bemporad) Riunite Sot- toborpo. - Pistoia: A. Pacinotti. - Pola: Schmidt, piazza Foro. 17. - Potenza: Ditta Raffaele Marchesiello. - Ravenna: E. Lavagna O Figli.
- Reggio Calabria: R. D'Angelo. - Reggio Emiliar Luigi Bontricini, via Felice Cavallotti. - Rieti: A. Tomasetti. - Roma: Fratelli Treves del.
l'A.L.J., Galleria Piassa Colonna; J. Signorelli, via degli Orfani, 88; Maglione, via Due Macelli. 88: Mantegazza degli E'redi Cremonest, via 4 No- Vembre, 145; Stamperia fleale. vicolo del Moretto, 6: A. Vallardt. Corso Vittorio Emanuele; Libreria Littorio. Corso Umberto, 330: istituto Geo- grafico De Agostini, via della Stamperia. 64-65: Libreria Sciense e Lettere del dott. G. Bardi. piazza Madama, 19-20. - Rovigo: 0. Marin. Via Cavour. 48. - Sansevero: Luigi Venditti, piazza Municipio, 9. - Bassaris G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele, 14. - Savona: Pietro Lodola -
Siena: Libreria 8. Bernardino, viaCavour, 42. - Siracusa: C. Greco. - Sondrio: B. Zaruccht, via Dante, 9. - Spezia: A. Zacutti, via Felice Ca.
Tallotti. 3 - Taranto: Fratelli Filippi, via Archita - Teramo: L. D'Ignazio. - Terni: Stabilimento Alterocca. - Torino: Editrice F. Casanova
& C., piazza Garignano; Soc. Edity. Intern., via Garibaldi, 20; Fratelli Treves dell'A.L.1, via 8 Teresa. 6: Libretta S. Lattes & 0.. Via Garibaldi, 3.
- Trapani: Giuseppe Banci, Corso Vittorio Emanuele, 82. - Trento: Edit. Marcelin Diserfora, via S. Pietro. 6. - Treviso: Latego & Zoppelli.
- Trieste: Licinfo Cappelli. Corso Vittorio Emanuele 12; Trevea & Zanichellt. Corso Vittorio Emanuele, 27. -- Tripoll: Libreria Minerva di Cocopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. - Udine: Alfonso Benedetti, via, Paolo Sarpi, 41. - Varese: Maj & Malnati. - Venezia: Um.
borto Rormant, via Vittorio Emanuele. 3844 - Vercelli: Bernardo Carnale. - Verona: Ilemtgio Cahianca, via Mazzini. 42. - Vicenza: Oforanni Galla.
Via ('esare Battisti. - Viterbo: Fratelli Bufetti - Zara: 8 De Rennfeld. piazza Plebiscito.
CONf'ERRIONARI SPEf'IAL1. - Torino: Rosemberp & Rellier, via Maria Vittoria.18. - Milano: Casa Editrice Ulrico Boepit, Galleria de Cristoforts.
CON('ERSIONARI ALL'ESTERO. - Ufflet Viaogfo e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. - Buenos Ayres: Italianissima Libreria Male, via Lavalle. 485. - Lugano: Alivedo Arnold. Rue Luvini Perreghini. - Parigi: Societð Anonima Libreria italiana. Eue du 4 September. 24.
00NCERSTONARI GENERALI D'INGROSSO. - Messaggerte ftattaner Bologna, via Milazzo, tt; Firenze, Cantodel Nellt, 10; Genova. Yta degli Ar•
ohi P Monum: Milano: Napoli, via Mezzocannone 7: Roma. via del Pozzetto. 118; Torino. via del Mille, 24.
Veggans!
Iomodificazioni apportate all'ultimo
commadelle
normeInserito nella testata del
«Fogilo delle insorzioni
».SOMMARIO
Presidenza del
Consiglio
dei Ministri: Nomina di Accademici d'Italia . . . . . . . . . . . . . . , .Pag.
1290Numero di LEGGI E DECRETI
puhhlicazione
955.- REGIO DECRETO 18 febbrai'o 1929, n. 289.
Riunione
dei comuni di AlbisolaSuperiore
e di Ellera in un unico Comune con denominazione ecapoluogo
«Albisola
Superiore
» . . « , . . .Pag.
1290 956. - REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 292.R1unione dei comuni di
Cologna=Gavazzo,
Pran Tenno e Ville del Monte in un unico Comune conde
minazione e
capoluogo
«Tenno » . . , , ,Pag.
957. - REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 304.
Aggregazione
del comune di Piavon aquello
diOderzo.
Pag.
1291958.- REGIO DECRETO 18 febbraio 1929 a. 303.
Riunione
dei comuni diFrignano Maggiore
eFrignano
Piccolo e di
parte
del comune di San Marcellino nel•l'unico comune di
Frignano; aggregazione
a Trentola della rimanenteparte
di San Marcellino e della frazione Ducenta del comune di Lusciano eDucenta;
edaggre- gazione
ad Aversa dei comuni di Carinaro eGricignano
di Aversa e della frazione Lusciano del comune di Lu•
sciano e Ducenta . , ,
Pag.
1291959, - REGIO DECRETO 18 febbraio
1929,
n. 305.Delimitazione dei confini fra i comuni di Amalfi e
Ra.
ve11o ...
Pag.1292
1290
28-m-1929(VII)
- GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 73060. - REGIO DECRETO 28 febbraio 1929, n. 306.
Riunione
dei comuni di CollerettoParella, Loranzè, Parella, Quagliuzzo
e Strambinello in un unico Comune denominato «Pedanea» con sede delcapoluogo
Parella.Pag.
1292 961. - REGIO DECRETO 28 febbraio 1929, n. 313.Autorizzazione al comune di
Quart
a modificare la pro-pria
denominazione in «Quarto
Praetoria» .Pag.
1292 962. - REGIO DECRETO 28 febbraio 1929, n. 314.Aggregazione
del comune di Gavazzana e diparte
delcomune di
Sardigliano
al comune di CassanoSpinola.
Pag.
1293 963. - REGIO DECRETO 24gennaio
1929, n. 327.Modificazioni al
regolamento
26gennaio 1905,
n.65,
perla esecuzione delle
leggi
sul riordinamentodell'imposta fondiaria,
nellaparte
relativa alla costituzione delle Commissioni censuarie comunali . . . . .Pag.
1293 964. - REGIO DECRETO 15 marzo1928,
n. 3493.Approvazione
della Convenzione tra il Governo ita=liano ed 11 Governo di San Marino in materia di
caccia,
firmata in Roma il 16
luglio
1926 . . . . .Pag.
1294 965.- REGIO DECRETO 9 dicembre1928,
n. 3491.Contributo scolastico del comune di
Magliolo.
Pag.
1295 966.- REGIO DECRETO 29 novembre1928,
n. 3492.Contributo scolastico del comune di
Godega
Sant'Ur- bano . . . . . . . . . , , . , , , ,Pag.
1295 REGIO DECRETO 14 febbraio 1929.Scioglimento
delConsiglio
di amministrazione dell'Ente na.zionale per le
piccole
industrie e nomina del commissario.Pag.
1295 DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 marzo 1929.Autorizzazione
all'Opera
nazionale Balilla adacquistare
un immobile diproprietà dell'Opera pia
« Educandato La Purità»in Catania . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
129õ DECRETO MINISTERIALE 22gennaio
1929.Estensione della concessione
speciale
XVIIIpel trasporto
dei cani da corsa sulle Ferrovie dello Stato. . . .Pag.
1296Orestano Francesco.
Stringher
Bonaldo.Tittoni Tommaso.
Volpe Gioacchino.
Per la classe delle scienze
fisic1te,
matematiche enaAerali:
Bottazzi
Filippo.
Dainelli Giotto.
Fermi Enrico.
Parrasano Nicola.
Pirotta
Pietro Romualdo.Severi Francesco.
Vallauri Gian Carlo.
Per la classc delle lcttere:
Beltramelli Antonio.
Di Giacomo
Salvatore.
Formiehi Carlo.
Marinetti
Filippo Tommaso.
Panzini
Alfredo.Pirandello Luigi.
Romagnoli
Ettore.Trombetti Alfredo.
Per la classe
delle
arti:Brasini
Armando.Canonica
Pietro.Giordano Umberto.
Mancini Antonio.
Mascagni
Pietro.Piacentini
Marcello.Sartorio Giulio
Aristide.
Wildt Adolfo.
(893)
I
DECR dETz oneRdEFcE Zmi
nella forma italiana . . .Pag.
1299LEGG I E DECRET I
CONCORSI
Numero di
pubblicazione
955.Ministero dell'interno: Concorso
pel
conferimento di 11posti
nelgrado
12° del ruolto di gruppo Cdegli
Archivi di Stato ad REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 289.agenti
subalterni diruolo,
mvalidi diguerra
. .Pag.
1302Riunione
dei comuni di AlbisolaSuperiore
e di Ellera inun unico Comune con denominazione e
capoluogo
«Albisola Su·DISPOSIZIONI E
COMUNICATI periore
».Ministee dhelled' naaenzea
ione . . . . . . . . . .Pag.
1303 VITTORIOEMANUELE
IIIMedia dei cambi e delle rendite . , , . . . .
Pag.
1304 PER ORAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Smarrimento di ricevuta . . . a . , , . . .Pag.
1304 RE D'ITALIAPRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nomina di Accademici
d'Italia.
Sua Maestà il
Re,
con decreti del 18 marzo1929-VII,
suproposta
di S. E. ilCapo
delGoverno, Primo
Ministro Se-gretario
diStato,
si ècompiaciuto nominare
Accademici¢'Italia
:kg
la classe dclle science morali cstoriche:
Bonfante Pietro.
Coppola
Francesco.Luzio
Alessandro.
In virtù dei
poteri conferiti
al Governo col R. decreto,legge
17 marzo1927,
n.383,
convertito nellalegge
7giu-
gno
1928,
n.1382;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno,
Primo Ministro Sésgretario
diStato,
31inistroSegretario
di Stato pergli
af-fari dell'interno:
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Albisola
Superiore
e di Ellera sono riunitiin unico Comune con
denominazione
ecapoluogo
« AlbisolaSuperiore
».Le condizioni di tale
riunione,
ni sensi edagli
effetti del- l'art. 118 dellalegge comunale
eprovinciale,
testo unico& inhbraio 1015, n.
118,
saranno determinate dalprefetto
lšavann,
sentita la Giuntaprovinciale amministrativa.
28-trr-1929 (VII)
-GAZZETTA UFFIC: ALE
DEL REGNOD'ITALIA
- N. 731291
Ordiniamo
cheil presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nellaraccolta
ufficiale delleleggi
e deidecreti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarlo
e di farlo osservare.Dato a Roma addì 18
febbraio
1929 - Anno VIILVITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 15 marzo 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 282,
logliO
104. - FERZLNumero di
pubblicazione
956.REGIO DECRETO 18 febbraio
1929,
n. 292.Riunione
dei comuni diCologna=Gavazzo, Pranzo,
Tenno eVille
del Monte in un unico Comune con denominazione e capo.luogo
«Tenno ».VITTORIO
EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLANAZIONE RE
D'ITALIA
In virtù dei
poteri
conferiti al Governo col R. decreto.legge
17 marzo1927,
n.383, convertito
nellalegge
7giu-
gno
1928,
n. 1382;Sulla proposta
delCapo
delGoverno,
PrimoMinistro
Se-gretario
diStato,
MinistroSegretario
di Stato pergli
af-fari
dell'interno;
Abbiamo
decretato edecretiamo:
I comuni di
Cologna-Gavazzo, Pranzo,
Tenno eVille
del Monte sonoriuniti
in unico Comune con denominazione ecapoluogo
« Tenno».Le
condizioni
di taleriunione,
aisensi
edagli
effetti del.l'art.
118 dellalegge
comunale eprovinciale,
testo unico 4febbraio 1915,
n.148,
sarannodeterminate
dalprefetto
diTrento,
sentita laGiunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
siainser.to
nella raccoltaufficiale
delleleggi
e deidecreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarlo
e difarlo
. osservare.Dato a
Roma,
addì 18febbraio
1929 -Anno
VIILVITTORIO EMANUELE.
MUSSOUNI.
Visto, it
Guardasigtitt:
Rocco.Itegistrato
alla Corte dei conti, addt 15 marzo 1929 - Anno VII Atti del Governo,registro
282,foglio
107.- FERZI.Numero di
pubblicazione
957.REGIO
DECRETO 11 febbraio1929,
n. 304.Aggregazione
del comune di Piavon aquello
'diOderzo.
VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA
In virtù dei
poteri conferiti
al Governo col R. decreto.legge
17 marzo1927,
n.383,
convertito nellalegge
7giu-
gno
1928,
n.1382;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno, Primo Ministro
Seegretario
diStato,
MinistroSegretario
di Stato pergli
af-fari
dell'interno;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Il comune di
Piavon è,aggregato
aquello
di Oderzo.Le condizioni di tale
aggregazione,
ai sensi edagli
effettidell'art.
118 dellalegge
comunale eprovinciale,
testo unico 4febbraio 1915,
n.148,
saranno determinate dalprefetto
diTreviso, sentita
la Giuntaprovinciale amministrativa.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
siainserto
nellaraccolta ulliciale
delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarlo
e di farlo osservare.Dato a
Roma,
addì 11febbraio
1929 -Anno
VIIVITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI,
Visto, ilGuardasigilli:
Rocco.11egistrato
alla Corte dei cortti, addi 20 marzo 1929 - Anno VII Atti delGoverrto,
registro 282, foglio 117. -- SInovICE.Numero di
pubblicazione
958.REGIO DECRETO 18 febbraio
1929,
n. 303.Riunione del comuni di
Frignano Maggiore
eFrignano
Pic•colo e di
parte
del comune di SanMarcellino
nell'unico comune diFrignano
;aggregazione
a Trentola della rimanenteparte
di San Marcellino e della frazione Ducenta del comune di Luscianoe
Ducenta;
edaggregazione
ad Aversa dei comuni di Carinaroe
Gricignano
di Aversa e della frazione Lusciano del comune di Lusciano e Ducenta.VITTORIO
EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
In virtit dei
poteri
conferiti al Governo col R.decreto- legge
17 marzo1927,
n.383,
convertito nellalegge
7gius
gno
1928,
n.1882;
Sulla proposta
delCapo
delGoverno,
PrimoMinistro
Sesgretario
diStato,
MinistroSegretario
di Stato pergli af-
fari dell'interno;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Art.
1.
I comuni di
Frignano Maggiore
eFrignano Piccolo
e laparte
di territorio del comune di SanMarcellino,
contras-segnata
con la lettera A e delimitata nellapianta planime- trica,
vistatadall'ingegnere
capodell'ufficio
del Genio cia vile di Caserta indata
13aprile 1928,
sono riuniti in unico Comune denominato «Frignano
», con la sedemunicipale
aiFrignano Maggiore.
Il rimanente territorio del comune di San
Marcellino
non- chè lafrazione
Ducenta del comune diLusciano
e Du-centa, contrassegnata
con la lettera Bedelimitata
nellapianta anzidetta,
sonoaggregati
al comune diTrentola.
I comuni di
Carinaro, Gricignano
di Aversa e lafrazione
Lusciano del comune di Lusciano eDucenta,
contrasse-gnata
con la lettera Cedelimitata
nellapianta già richias
mata,
sonoaggregati
al comune diAverga.
1292 28-m-1929 ÏVII)
-GAZZETTA UFF10 :ALE DEL REGNO D'ITALIA
-N.
73Art. 2. Numero di
pubblicazione
960.La
pianta planimetrica richiamata
nelprecedentë
arti. REGIO DECRETO 28 febbraio1929,
n. 306.colo, vidimata,
d'ordineNostro, dal Ministro proponente, Riunione
dei comuni di CollerettoParella, Loranzè, Parella, Quagliuzzo
e Strambinello in un umco Comune denominato «Pe.farà parte integrante
delpresente
decreto' danea » con sede delcapoluogo
Parella.'Art. 3.
All'Alto Commúsario
diNapoli,
sentita laGiunta pto- Vinciale amministrativa,
èdemandato di determinare,
aisensi
edagli effetti dell'art.
118 dellalegge comunale
eprovinciale,
testo unico 4febbraio 1915,
n.148,
le condi-zioni
della unione dei Comuniindicati
all'art. 1 e di prov- vedere altrest alregolamento
deirapporti patrimoniali
efinanziari fra
i comuni diFrignano,
Trentola ed Aversa indipendenza della variazione
dicircoscrizione disposta
colcitato
art. 1.Ordiniamo
cheil presente decreto, munito
delsigillo
delloStato,
siainserto nella raccolta ufficia\e del.le leggi
e deidecreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarlo
e di farlo osservare.Dato a
Roma,
addì 18febbraio
1929 - Anno VII:VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
çVisto, il
Guardasigilli:
Rocco.Registrato alla Corte dei conti, addl 20 mar:0 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 282, foglio 116. - SInovicH.
:VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIOE PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA
In virtil dei
poteri
conferitial
Governocol
R. decreto,legge
17 marzo1927,
n.383,
convertito nellalegge
7gius
gno
1928,
n.1382;
Sulla proposta
delCapo
delGoverno,
Primo Ministro Se,gretario
diStato, Ministro Segretario
di Stato pergli
af-fari
dell'interno;
Abbiamo
decretato edecretiamo:
I comuni
diColleretto Parella, Loranzè, Parella, Qua- gliuzzo
eStrambinello
sonoriuniti
in unico Comune deno- minato « Pedanea» con sede delcapoluogo Parella.
Le condizioni di tale
unione,
aisensi
edagli
effetti del, l'art. 118 dellalegge
comunale eprovinciale,
testo unico 4 febbraio1915,
n.118,
saranno determinate dalprefetto
di
Aosta,
sentita la Giuntaprovinciale amministrativa.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficialedelle leggi
e deidecreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.Numero di
pubblicazione
959. Dato aRoma,
addì 28 febbraio1929
- Anno VIIREGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 305.
Delimitazione dei conûni fra i comuni di Amalfi e
Ravello. tVITTORIO EMANUELE.
VITTORIO EMANUELE
III MUSSOLINI.PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÃ DELLA NAZIONE Visto, il
Guardasigilli:
Rocco.RE D'ITALIA Registrato alla Corte dei conti, addi 20 marzo 1929 - Anno vn Atti del Governo,
registro
282, foglio 119. - Sinovica.Visto il R. decreto 4
febbraio 1929,
n.156,
concernentel'ampliamento territoriale
deicomuni
di Amalfie diRavello;
In
virtil
deipoteri conferiti
al Governo col R. decreto-legge
17 marzo1927,
n.383,
convertito nellalegge
7giu-
gno
1928,
n.1382;
Sulla proposta
delCapo del Governo,
PrimoMinistro
Se-gretario
diStato, Ministro Segretario
di Stato pergli
af-fari
dell'interno;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Numero di
pubblicazione
961.REGIO DECRETO 28 febbraio
1929,
n. 313.Autorizzazione al comune d1
Quart
a modificare lapropria
denominazione in «
Quarto
Praetoria».VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Il confine
tra i comuni di Amalfi e diRavello
è stabilito inconformità della pianta topografica
vistatadall'ingegnere dirigente dell'ufficio
delGenio
civile e dal capo sezione delpatasto
di Salerno.Tale
pianta, vidimata,
d'ordineNostro,
dal Ministro pro-ponente,
faràparte integrante
delpresente
decreto.Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nellaraccolta ufficiale
delleleggi
e deidecreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo
e di farlo osservare.Dato a
Roma,
addì 18febbraio
1929 - AnnoVÏI LVITTORIO EMANUELE.
RE D'ITALIA
Veduta l'istanza 9
gennaio
1929 con cui ilcommissario prefettizio
per latemporanea
amministrazione del comune diQuart,
in esecuzione dellapropria
deliberazione 28 no-sembre
1928,
chiedel'autorizzazione
a modificare la deno- minazione del Comune inquella
di «Quarto Praetoria
»;Veduto il parere favorevole espresso dal
commissario straordinario
perl'amministrazione della provincia
di Ao-sta con
deliberazione
in data 14gennaio 1929,
adottatacoi poteri
delConsiglio provinciale;
Sulla proposta
delCapo
delGoverno,
Primo Ministro Se-gretario
diStato,
MinistroSegretario di
Stato pergli affari
dell'interno;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Mussoum. Il comune di
Quart,
inprovincia
diAosta,
è autorizzato Visto, il Gtiardasigilli: Rocco.Registrato alla corte dei conti, addi 20 marzo 1929 - inno Vit a modificare la
propria denominazione
in «Quarto
PraesAtti det Governo,
reUistro
282, foUl¿0 118. - Sinorien, toria ».28-111-1929 (VII)
-GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA
- N. 731293
Ordiniamo
cheil presente decreto, munito del sigillo dello Numero
dipubblicazione
963.Stato, sia inserto
nellaraccolta ufficiale
delleleggi
e dei REGIO DECRETO 24gennaio 1929,
n. 327.decreti
del Regno d'Italia, mandando
achinnque spetti
di Alodificazioni alregolamento
26gennaio 1905,
n.65,
per laosservarlo
e di farlo osservare. esecuzione delleleggi
sul riordinamentodell'imposta fondiaria,
nella
parte
relativa alla costituzione delle Commissioni cen•Datoa
Roma,
addì 28febbraio
1929 - Anno VII suarie comunali.VITTORIO EMANUELE.
MussofINI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato
alla Corte dei conti, addt 21 marzo 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 282,foglio
128. - SIROVICH.Numero di
pubblicazione
962.REGIO DECRETO
28 febbraio1929,
n. 314.Aggregazione
del comune di Gavazzana e diparte
del co.mune di
Sardigliano
al comune di CassanoSpinola.
VITTORIO EMANUELE
IIIPER.GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA
In virtù dei
poteri
conferiti al Governo col R. decreto-legge
17 marzo1927,
n.383,
convertito nellalegge
7giu-
gno
1928,
n.1382;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno,
Primo Ministro Se-gretario
diStato, Ministro Segretario
di Stato pergli
af-fari dell'interno;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Art.
1.
'Al
comune di CassanoSpinola
èaggregato
il cömune diGavazzana, nonchè
la zona di territoriodel
comune di Sar-digliano comprendente
lesorgenti delle
acquesolfuree
edelimitata
in conformità dellapianta planimetrica vistata in data
16novembre
1928dalPingegnere
capo del Genio ci-vile
diAlessandria.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro,
dalMinistro
pro.ponente,
faràparte integrante
delpresente decreto.
'Art. 2.
'Al prefetto
diAlessandria,
sentita laGiunta provinciale amministrativa,
ò demandato dideterminare,
ai sensi edagli effetti dell'art.
118 dellalegge
comunale eprovinciale,
testo
unico
4 febbraio1915,
n.148,
le condizionidell'aggre- gazione
a CassanoSpinola
del comune diGavazzana,
non- chè diprovvedere
alregolamento
deirapporti patrimoniali
e
finanziari
fra il comune di Cassanospinola
equello
diSardigliano
indipendenza
dellavariazione
dicircoscrizione
disposta
colprecedente articolo.
Ordiniamo che
ilpresente decreto,
munito delsigillo dello Stato,
sia inserto nellaraccolta uniciale
delleleggi
e deidecreti
del Regno d'Italia,
mandando achilinque spetti
diosservarlo
e di farlo osservare.Dato
aRoma,
addì 28febbraio 1929
- Anno VIIeVITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
,Visto, il
Guardasigilli:
Rocco.Ilegistrato
alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1929 - Anno VII Atti del Gpverno, registro 282, foglio 129. - Sinovica.VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀDELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Visto l'art.
1,
n.1,
dellalegge
31gennaio 1926,
n.100;
Vista la
legge
21giugno 1928,
n.1773,
che modifica l'art. 23 dellalegge 1°,marzo 1886,
u.3682;
Visto il
regolamento
per la esecuzionedelle leggi
sulrior- dinamento
dellaimposta fondiaria, approvato
conR. decreto26
gennaio 1905,
n.05;
Sentito il parere del
Consiglio
di Stato in adunanza gesnerale;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla proposta
delCapo
delGoverno,
Primo Ministro Se-gretario
diStato,
MinistroSegretario
di Stato pergli affari dell'interno, di
concerto col Ministro per le finanze ;Abbiamo
decretato
edecretiamo:
Articolo unico.
L'art. 9 del
regolamento
26gennaio 1905,
n.65,
èsop-
presso.Agli
articoli8, 10, 11, 12, 13,
14 e 16 di dettoregolamentö
sono sostituiti i
seguenti:
« Art. 8. - Nel comunedi Roma i
componenti
laCommis- sione
censuaria comunale sono fissati nel numero dicinque
effettivi
e duesupplenti.
«
Negli
altriComuni
le Commissioni censuarie si compon- gono di tre o dicinque
membri effettivi e di duesupplenti,
e
la determinazione
del numero didetti componenti
è attri-buita
alprefetto, sentito l'intendente di finanza
».« Art.
10.
-Fra
imaggiori contribuenti, indicati
nel-l'art.
23 dellalegge
1° marzo1886,
n.3682, modificato
conl'art.
1 dellalegge
21giugno 1928,
n.1773,
non sonodacom-prendersi
ilGovernatore
di Roma e ipodestà.
« I contribuenti che
figurano intestati cumulativamente
per lo stessotitolo
neiregistri
del catasto sonoconsiderati
come un
contribuente unico
e devono farsirappresentare
daunsolo
delgato. 81 considerano patimenti
come un solo con-tribuente gli
enti moraliche,
sebbene sianodistintamente
intestati in
catasto,
sonorappresentati
da una stessa ammi-nistrazione
».« Art. 11. --- Per
l'adempimento
diquanto
èdisposto dai precedenti articoli
il Governatore di Roma e ipodestà
for-mano entro un mese dall'invito che ne ricevono dal
prefetto
l'elenco
deimaggiori
contribuentiall'imposta fondiaria,
re-golata
dallalegge
lo marzo1886,
n.3682,
comprese ledonne
nel numerodeterminato
dall'art. 1 dellalegge 21 giugno
1928,
n. 1773.« Il detto
elenco
vienepubblicato
e tenuto affissoall'albé
delComune
per 15giorni consecutivi, durante
iquali
è am-messo reclamo
alla Giunta provinciale amministrativa che
devedecidere
entro i successivi 30giorni.
« Nel caso di
ritardo
daparte
dellaGiunta provinciale amministrativa decide
ilprefetto.
«
Queste decisioni
sonoinappellabili
n.« Art. 12. -- Trascorso il termine di cui al secondo comma
dell'articolo precedente,
se non vi sonoreclami,
o decisi i re-clami,
ilGovernatore
ed ipodestà,
entro iquindici giorni
1294 28-m-1929 (VII)
-GAZZETTA UFFIC
ALE DELREGNO D'ITAIÆA 3.
23successivi,
con avviso daconsegnarsi
almeno settegiorni prima
diquello
indicato per laseduta,
adunano imaggiori
contribuenti per la nomina dei
componenti
laCommissione
ad essiattribuita.
« La seduta è
legale quando
il numerodegli intervenuti
non sia minore della metà del numero dei
maggiori contri-
buenti.
« Ove la
prima
adunanza non riescalegale
per mancanza i numero, il Governatore di Roma e ipodestà
ne convocano una secondapel
settimo giorno successivo.«
Questa
seconda adunanza èlegale qualunque
sia il nu-inero
degli
intervenuti e di ciò sarà fatta espressa menzionenegli
avvisi diprima
e di seconda convocazione ».« Art. 13. - I
maggiori
contribuenti possonofarsi
rappre- sentare anche consemplice delegazione
stesa sulla lettera di convocazione con la firma autenticata dal Governatore di Iloma o dalpodestà.
« Tale
delegazione
nonpuò
essere fatta a chi hagià
votoper
dirittoproprio
e nessunopuò
assumerepiù
di una dele-gazione.
« Nessuno
può
averepiil
di un voto.« Chi avendo
già
voto per dirittoproprio ha, inoltre,
larappresentanza
di alcuno deimaggiori contribuenti,
devedelegarla
».« Art. 14. -- Il Governatore di Roma ed i
podesta pubbli-
cano i nomi
degli eletti,
notificanoagli
stessi la loro nominae li convocano entroun mese per
l'elezione
delpresidente,
fa-cendo espressa menzione delle
disposizioni
contenutenegli
articoli 30 e 31 ».
« Art. 1G. - L'elenco dei
maggiori
contribuenti di cui al- l'art. 11 viene riveduto e corretto nel mese digennaio
diogni
anno dal Governatore di Roma o dalpodestà.
« Il detto elenco così rettificato viene
pubblicato
e tenutoaffisso per i
primi quindici giorni
di febbraio all'albo del Co-mune per
gli
eventuali reclami alla Giuntaprovinciale
am-ministrativa a norma
dell'art.
11».Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
siainserto
nella raccolta ufliciale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 24gennaio
1929 - Anno VIIVITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI -- ÀÍOSCONI.
Tisto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 22 marzo 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 282, foglio 136. - FERZI.
Numero di
pubblicazione
964.REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 3493.
Approvazione
della Convenzione tra 11 Governo italiano ed il Governo di San Marino in materia dicaccia,
firmata in lloma il 16luglio
1926.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del
Regno;
Udito il
Consiglio
dei31inistri;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno,
Primo Alinistro Se-gretario
di Stato e 3IinistroSegretario
di Stato pergli
af-fari esteri e per
l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
'd.rticolo unico.
Piena ed
intera
esecuzione è dataalla Convenzione
tra il Governo italiano ed il Governo di San Marino inmateria di
caccia,
firmata in Roma il 16luglio 1926.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 15 marzo 1928 - Anno VI,VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il Guûrdasigilli: R0cco.
Ilefistrato alla Corte dei conl¡, addi 22 marzo 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 282, foglio 160. -- FERZI.
Convenzione tra il Governo italiano e il Governo di San Marino in materia di caccia.
Il Governo di S. 31. il Re d'Italia e il Governo della Re-
pubblica di
SanMarino,
animati dal desiderio di evitaregli
inconvenienti che possono
derivare,
tanto ai cittadini same marinesiquanto
aquelli italiani, specie
dei Comuni limistrofi,
colpenetrare cacciando,
anche perinavvertenza,
in ter-ritorio
rispettivamente
italiano e sammarinese e coll'incor<rere così nella
possibilità
di essere dichiarati in contravven-zione,
ancorchè muniti dellapatente
di caccia e licenza diporto
d'armi rilasciata dallacompetente
autorità delrispet-
tivo
Stato,
hanno di comune accordo convenutoquanto
aps presso:Articolo unico.
I cittadini della
Repubblica
di San Marino munitidella;
patente
diporto
d'armalunga
dafuoco,
che serve ancheper
uso di
caccia,
rilasciata dall'Autorità delproprio Stato,
non incorrono in sanzione alcuna
qualora
esercitino la cacs cia entro il territorio delleprovincie
di Forlì e diPesaro, purchè
si uniformino alle norme ividisciplinanti l'esercizio
venatorio.Similmente,
i cittadini delRegno d'Italia,
residenti nelleprovincie
di Pesaro eForll,
muniti della licenza diporto
d'arma
lunga
dafuoco,
che serve anche per uso dicaccia,
non mcorrono m sanzioue alcuna
qualora
caccino nel terri- torio dellaRepubblica
di SanMarino, purchè
siattengano
alle
speciali disposizioni
cheregolano
ivi l'esercizio venas torio.Pari trattamento viene
fatto,
entro i detti limiti territo,riali,
per l'esercizio dellauccellagione.
A tal fine l'Autorità di San Marinoe
quelle
dipubblica
sixcurezza delle due anzidette Provincie
italiane
si dovranno comunicarereciprocamente
l'elencodelle
persone muniterispettivamente
di licenza diporto
d'armi da caccia o di au-cuplo.
La
presente Convenzione
sarà ratificata dalleparti
con-traenti, previa approvazione
daparte
deicompetenti organi
dei due Stati.
Essa entrerA in