GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno LXIV Roma
-Venerdi, 2ß ottobre 1923 Numero 252
Abbonsarnent1•
Anno Sem. Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazion che a
domicilio ed in tutto il Regno (Parte IeII) L. 100 60 40 All'estoco (Paosi dell'Unione postale) » 200 120 70 In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilioed in tutto il Regno (solaParteI) • TO 40 25
Insex•=s ont.
Anguazi eindiziari . . . . . . . . . L. 2.00
g
per ogni linea di colonna eAltri avvisi . . . . . . . . .
. . , .
• 3.00 , spazio di linea.
Le pagne destinate per le inserzioni, agli etTettidel computo delle lineee degli spazi d; linen,si cc.asiderano sempro divise in duo colonne verticali.
Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su carta da bollo da Lire Bl78 edaccompagnatidaundepositor>reventico in ragione di lire CENTOVENTI (L.190)
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gine o frazioni - Ogni foglio dele inserzioni, di opagine, cent. 30 - Arretrato -All'importo da ciascun vaglia yrostale ordinarioe telegraficosi aggitengasempre la
cent. 40. tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELTaA GIUSTIVJA E DEGL1 AFFARI DI CULTO -
UFFICÌO
PUBBLICAZIONE DELLE LEGGISOMM A R 10
LEGGI E
DECRETI
REGIODEORETO
27 settembre 1923, n. 2187.Modificazioni
edaggiunte
al R. decreto 8 febbraio1923,
n.
327,
relativo alla tariffaspeciale
per ipacchi postali
conte,nenti
libri, spediti
da case editrici e da case librarie.Pag.
6534 REGIODECRETO
27 settembre 1923, n. 2188.Maggiore protezione degli emigranti
nella trasmissione di denaro dadepositarsi
nelle casse dirisparmio postali
italiane.Pag.
6535REGIO DEORETO
24 settembre 1923, n. 2196.Cessazione di S. E. il vice
ammiraglio Diego
Simonetti dalla caricadi governatore
militare e civile dell'isola di Corfù e isole adiacenti . . . , -, .. . . . . , , . , ,
Pag.
6õ35REGIO
DECRETO
27 settembre 1923, n. 2200.Motlincazione
alregolamento
per l'esercizio e lasorveglian-
za delle caldaie a vapore e dei
recipienti
di vapore,approvato
con R. decreto 7
novembre,
1920, n. 1691 . . . . .Pag.
6535 REGIODECRETO
27 settembre 1923, n. 2201.Proroga
al 30 settembre 1924 per la revisione delle tabelle delpersonale assistente,
tecnico e subalterno universitario.----
Pag.
6586REGIO
DEORETO
27 settembre 1923, n. 2203.Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio diun ulteriore
prolungamento
della tramvia Salerno-Valle diPompei.
Pag.
6536 REGIODECRETO-LEGGE
24 settembre 1923, n. 2212.Indennità di carica al comandante
superiore
del corpoReale equipaggi
. , . . . . . ., ,, , . . . .
Pag.
0537 REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 2215.Spese
permaggiori
armamenti navali determinatedagli
av.Venimenti internazionali. . . . . . . . . . .
Pag.
6537 REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2216.Indennità da
corrispondersi
alpersonale
addetto a Commis=sioni o a Conferenze internazionali che si riuniscano nel
Regno.
---
Pag.
6538REGIO DEORETO 10 settembre 1923, n. 2199.
Ammissione alla verificazione
prima
pompe automisuratrici della benzina deitipi
«Gilbert e Barker» e «Bergomi
» nonchè misuratori volumetricitipo
«Bergomi
». . . . . .Pag.
6538 REGIO DEORETO 27 settembre 1923, n. 2218.Estensione
agli insegnanti
medigrandi
invalidi esuperde.
carati al valore del diritto alle sedi di
primaria importanza,
ed al½ vedove del militari morti inguerra
delledisposizioni
con-cc:nenti 11 diritto alla nomina in ruolo nelle scuole medie rico=
,nosciuto al militari ex combattenti .
Pag.
6540REGIO
DECRETO 7ottobre,
1923, n. 2236.Modificazione al
regolamento
per ilriposo
festivo nelle aziende deigiornali.
. . . . ,Pag.
6540REGIO DECRETO
24 settembre 1923, n. 2133.Erezione in Ente morale della «Fondazione tenente
gene-
raleFrancesco Vicino=Pallavicino
» , . . . . . .Pag.
6541!REGIO
DEORETO 15 settembre1923,
n. 2154.Modificazione dello statuto
organico
della cassa dirisparmio
diGuardiagrele
. . . . . . , , , . . . , ,Pag.
65411REGIO DECRETO
24 settembre1§23,
n. ž155.Approvazione
del nuovo statutoorganico
della cassa di rl.sparmio
di CalabriaCiteriore
. . . . . . . . .Pag.
65411 ILEGIO DECRETO 24settämbre
1923, n. 2156.Modificazione dello statuto
organico
della cassa dirisparmlo
diLugo
....Pag,6541
REGIO
DECRETO
22luglio
1923, n. 2162.Aumento dei
posti
di ruolo delpersonale
delle scuole mediee normali
governative
. . . . . . . . , , , .Pag.
6541'RELAZIONI
e REGI DECRETI:Scioglimento
deiConsigli
comunali di Morolo(Itöma)
e di Monte San Giuliano(Trapani)
. . . . . . . .Pag.
65411ILELAZIONE
e REGIO DECRETO 4 ottobre 1923.cioglimento
delConsiglio provinciale
di Messina.--
Pag.
654dDECRETO
MINISTERIALE
16 ottobre 1923.Chiusura de11e borse di commercio dal
giorno
31 ottobre al 4 novembreprossimo
venturo . . . . . . . , ,Pag.
6543DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Miqistero degli
affari esteri: Uffici consolari aKlagenfurt
e Vil-lacco. . . . . . . . . .
Pag.
6543311aistero delle finanze: Estrazione dei
premi assegnati
ai buoni del tesoro novennali 5%
. . . . . , . , ,Pag.
6543Ministero
dell'economia nazionale:Comuni fillosserati . . . , , , .
Pag.
6543Corso medio dei cambi e media dei consolidati
negoziati
acontanti . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
6543 Ministero dell'industriae del commercio: Elenco n. 7 delle opereriservate ai termini
della legge
sui diritti d'autore.Fag.
6õ446534
20-1-1923 -- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'lTALLA --N. 252LEGGI E DECRETI
REGIO DSCRETO
27 setternbre 1923, n. 2187.Modificazioni ed
aggiunte
al R. decreto 8 febbraio1923,
n.327,
rela- tivoalla tariffaspeciale
per ipacchi postall
contenentilibri, spediti
da case editriel eda case librarie.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virh'i della
delegazione
deipoteri
conferiti al Governo con lalegge
del 3 dicembre1922,
n.1601;
Visto il testo unico delle
leggi-sul
serviziopostale appro-
Tato con R. decreto 24 dicembre1899,
n.501;
Visto il
regolamento generale
sul serviziopostale
appro- VatoconR. decreto 10febbraio 1901,
n.120;
Visto il decreto
Luogotenenziale
12 settembre1915,
nu-mero
1439,
cheeleva
aKg.
10 il limite di peso deipacchi
po-stali;
Visto il decreto
Luogotenanziale
21aprile 1918,
n. 629che
modifica il limite massimo delle diriensioni deipacch•
postali;
Visto il R. decreto 11 marzo
1920,
n.310,
che riduce a2 Kg.
il limite massimo di peso dellestampe
nonperiodiche
; Visto il R. decreto 25gennaio 1921,
n.44,
che eleva a .50centesimi
il diritto fisso diraccomandazione,
e alire 15 Pin-dennizzo
in caso di smarrimento operdita
totale del con-tenuto di
oggetti raccomandati;
Visto il R. decreto 31
agosto 1921,
n.1269, relativo alla sistemazione amministrativa
delle nuove provincie ;Visto il R. decreto 23 novembre
1921,
n.1821, che
elevala tarifa
dellestampe
nonperiodiche
a L. 0.10 perogni
f>0
grammi
ofrazione;
Visto il R. dec'reto 8 febbraio
1923,
n.327,
che istituisce la tariffaspeciale
deipacchi postali
contenenti librispediti
da case editrici o da case
librarie;
Visto
il R. decreto 15luglio 1923,
n.1690,
che stabilisce che ipacchi postali,
di éuial precedente decreto,
debbanoc'ontenere esclusivamente libri e determina le
penalità
a ca-tico dei contravventori;
Visto il R. decreto 15
luglio 1923,
n.1660,
che modifica le tarife dellestampe periodiche;
Inteso il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Statoper le
poste
ed itelegrafi,
di concerto conquello
delle fi-nanze;
Abbiamo
dec'retato e decretiamo:gno e nelle Colonie è di centesimi
7½ ogni
50grammi
o fra-zione. Il peso di detti
pieghi
nonpuò encedere
il limite digrammi
500.Sono estese alle
spedizioni
di cui sopra ledisposizioni
delR. decreto 15
luglio 1923,
n. 1690.Art. 3.
Il diritto fisso di raccomandazione dei
pieghi
di cui al-l'articolo
precedente
è ridotto a centesimi 25.L'indennizzo
dovuto almittente,
in caso di smarrimento.del piego,
o diperdita
totale delcontenuto,
ò fissato in L.7,50.
Art. 4.
Per i
pieghi
di cui all art. 2 che nonsieno spediti
in rac-comandazione, l'Amministrazione
ha facoltà dirilasciare
al- le case mittenti una dichiarazione dispedizione
mediantoapposizione
del bollo a data delPulliciopostale
di accetta-zione,
su una distinta deipieghi presentata
dalle casemede-
sime.
Per ottenere tale dichiarazione le case mittenti
corrispon-
deranno all'Amministrazione
postale
un diritto fissodi cen.tesimi
cinque
per ogm piego descrittosulla
distinta. Tale diritto sarà convertito in francobolli daapplicarsi
sulla di- stinta stessa e da annullare col bollo a data delPufficio po.stale di accettazione.
I
pieghi impostati
con la dichiarazione di cui sopra, a- vranno, perquanto riguarda
la circolazione nel servizio po.stale,
lo stesso trattamento deipieghi
distampe spediti
invia ordinaria anclie nei
riguardi
dellaresponsabilità
del.PAmministrazione
postale.
Art. 5.
Sono assimilati alle
stampe periodiclie,
di cui alPart. T1 delRegolamento generale
intorno al serviziopostale
appro- vato con R. decreto 10 febbraio1901,
n.120, gli
annunzi re-lativi a
qualsiasi pubblicazione,
editoriale elibraria,
anchese riferiscansi ad una sola
pubblicazione, purchè
escano nonmeno di una volta per semestre e siano
spediti
direttamente da case editoriali olibrarie
a mezzo di conto corrente.A detti annunzi sarà
applicata
la tariffa deicataloghi,
li-stini o bollettini di c:ommercio di cui alParticolo
unico,
let-tera
d)
del R. decreto 15luglio 1923,
n. 1000.Art. 6.
Art. 1. Il
presente
decreto andrà invigore
col Pgennaio
1921.Ilarticolo
unico
del R. decreto 8 febbraio1923,
n.327,
ò Ordiniamo che ilpresente decreto,
munito delsigillo
dellosostituito dal
seguente: Stato,
sia inserto nella rac'colta ufficiale delleleggi
e dei Per ipacchi postali
contenentilibri, spediti
da case edi decreti delRegno tFItalia,
inandalido achiunque spetti
ditrict o da case
librarie,
e diretti ne1Pinterno delRegno
e osservarlo e di farlo osservare.nelle
Colonie,
è istituita laseguente
tariffa:Fino a 1
Kg.
. . . . . . L.1,50
1)aio aRacconigi.
addl 27 settembre 1923.da oltre 1
Kg.
e fino a 2Kg.
»2,50
da oltre 2
Kg.
e ,fino a 3Kg.
y 3,00 VITTORIO EMANUELE.da oltre 3-
Kg.
e fino a 5Kg.
»-l,50
da oltre 5
Kg.
e fino a 10Kg.
»7,50
MussouNI - COLONNA WCD.gÒ
- DE' STEFANI.
Art. 2.
Visto, il Guardusigilli: OVIGLIO.
La tassa dei
pieghi,
contenenti librispediti
sottofascia da ne as una corte dei coun, ada) e ottelse imi caseeditrici
o da caselibrarie
e diretti nell'interno del Re- Ata act ascerno, registro m, luglio iss. - Giusw.20-x-1923
-Gþ¾ETTW UFFICIÁ:LE IŒI; REGNO D'ITALI£
--- N.25ž Ö$$$
REGIO DEORETO 27 settembre 1923, n. 2188•
decreti
delRegn6 d'Italia,
mandandö alchinnque spetti di
Maggiore protezione degli emigranti
nella trasmissione di denaro da osservarlo e di farloosservare.depositarsi
nelle casse dirisparmio postali
italiane.---- Dato a
Racconigi,
addì 27 settembre 1923.VITTORIO
EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PERVOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della
delegaaione
deipoteri conferiti
al Governocon la
legge
n. 1601del
3 dicembre1922;
Viste le
leggi
27maggio 1875,
u.2779,
8luglio 1897,
nu-mero
252;
3luglio 1902,
n.280,
esuccessive
modificazioni nonchè ilregolamento
per Pesecuzione delleleggi
stesse ap-provato
con R.decreto
11giugno 1003,
n.391,
esuccessive odificazioni;
Inteso il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta del
NostroMinistro Segretario di Stato. për
le
poste
e per itelegrafi,
di concerto conquello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Il
Ministro
delleposte
e deitelegrafi
èautorizzata
ad ain-dare
con norme e condizioni stabilite d'intesa colMinistro
dellefinanze,
l'incarico e la facoltà di ricevere denaro de- stinato aversamenti
presso le Cassepostali
dirisparmio
inItalia ad uno o
più
Enti bancariitaliani
cheabbiano
sedenegli
Stati Unitid'America,
e vengano indicati dal Ministro delle finanze.Gli Enti bancari suddetti
rimangono delegati,
anche amezzo di
proprie filiali,
ad emetterelibretti postali
ed a ri-cevere, dai correntisti
delle Cassepostali
dirisparmio,
li-bretti già in
corso; descrivere suilibretti
stessile
sommeversate;
consegnare o restituire ilibretti agli interessati;
provvedere
allanotificazione
deidepositi
ed alla immediatatraamissione
del denaro alle Cassepostali
dirisparmio
inItalia.
FArt. 2.
L'iscrizione sul
libretto
daparte
di unodegli
Enti bancaripredetti costituisce
titolo valido per Pintestatario del li- bretto.Ai soli
eftetti della
decorrenzadegli interessi,
la sommada accreditare viene
registrata
sul libretto con una data po-steriore,
diquindici gå
rai algiorno
delYeKettuato versa-mento, reputandosi
tale tempo necessarioperchè
il danaropervenga efettivamente alle Casse
postali
dirisparmio
inItalia.
Art. 3.
Il
Ministro
delleposte
e<Íei telegrafi
èincaricato
didare,
di concerto col
Ministrö
dellefinanze,
con decreto Ministe-riale, let istruzioni
necessarie perregolare
taleservizio,
ed èautorizzato
pure ad emanare con decretoReale proposto
diconcerto col Ministro delle
finanze,
iprovvedimenti
chësa-Tanao
ritenuti oppörtuni
peragevolare
iprelevamenti
dalleCasse
postali
dirisparmio italiane,
daparte
deidepositanti
residati alPestero.
Art. 4,
S'intende abrogata ogni disposizione contraria
alpresente
decreto.
Ordiniamo che.il presente, decreto,
munito delsigillo
delloStato, sia inserto nelle raccolta ufficiale delle leggi
edei
VITTORIO
EMANUELE.MUSSOLINI -
ÛOLONNA
DICESARÒ
-··DE' STEFANI.
Visto, ilGuardasigilli: OVIGLIO.
Registruto alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, reUistro 217, foglio 188. - GRANATA.
REGIO DECRETO 24 settembre
1923,
n. 2190.Cessazione di S. E. 11 vice
ammiraglio Diego
Simonetti dalla carica digovernatore
militare e civile dell'isola di Cortise isole adiacenti.VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PEC TOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIX
Viato il R.
decreto
2 settembre1923,
n.1974;
Udito
ilConsiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro Ministro dellamarina,
di cono certo col Presidente delConsigilo
deiMinistri,
Ministro perl'interno
e Ministro ad inferim pergli
affariesteri,
e con il Ministro della guerra, dellefinanze,
dellaginatizia
edegli affari
diculto;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Articolo unico.
S. E. il vice
ammiraglio Diego
Simonetti cessa dalla carica digovernatore
militare e civiledell'isola
diCorfit
e delleadiacenti
isele diFano, Marlera, Samothraki,
Paxo e Anti.paxos.
Il
presente
deereto havigore dal
27 settembre 1923.Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigille
delloStato,
sia inserto nella raccoltaufneiale
delleleggi
e dei de-creti del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
di on-servarlo e di farlo osservare.
Dato a
Racconigi,
addì 24settembre
1923.VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - THAON DI REVEL -- A. DIAE
- DE' STEFAND- ÛVIGLIO.
.Visto, il
Guardasigilli:
OVIGLIO.Registrato
allo Corte dei conti, adda ß3 ottobre 1923.Atti del
Governo, registro
217,joglio
196. - GRANATA.REGIO DECRETO 27 settembre
1923,
n. 2200.Modificazione al
regolamente
per l'esercizio e laserveglianza
dellecaldale a vapon e dei
recipienti
di vapore,approvato
con R. decreto"/ novembre
1920,
n. 1691.VITTORÌO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PElfVOLONTÂ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Visti
gli
articoli27, 28,
29 e 138 de11alegge
23dicem-
bre
1888,.
n. 5888decies,
sullapubblica sicurezza;
Vista il
regolamento
perl'eseroisio.
eper
lasorveglianza
delle caldaie a vapore e dei
recipienti
di vapore,approvato
con R. decreto in
data
7 novembre192û,
n.1691¡
683Ò 20-x-1923
--GAMETTA UPPIO1ALI DËL ËÉGNO b'ITALIA
--N.
252Sentito
il parere delConsiglio
diStato;
Udito
ilConsiglio del Ministri;
Sulla proposta
del ATostroMinistro Segretario
di Stato perlieconomia nazionale,
di concerto col Nostro MinistroSegre-
tario di
Stato
perl'interno,
Presidente delConsiglio
deiMinistri;
Abbiamo
decretato e decretiamo:Articolo
mico.Al secondo
comma dell'art. 78del regolamento
per l'eser- cizio e per lasorveglianza
delle caldaiea vapore e dei re-cipienti
di vapore,approvato
con R. decreto del 7 novem-bre 1920,
n.1691,
èsostituito quanto
segue:« Per il conferimento del certincato di
primo grado
il ti-rocinio
deve esseredurato
incomplesso
almeno 300giornate
di
lavoro eRëttive,
trascorse al servizio di almenoquattro diversi þipi
dicaldaie
su ognuno deiquali
si deve provare di averedompinto
m tirocinio minimo di 50giornate
dilavoro
egettivo.
«
Be
ilcertincato di idoneità
si domanda per la condottadi locomobili, destinate
ad usoagricolo,
è sufficiente averecompiuto
sulle dette locomobili un tirocinio efettivo di 60giorni.
«Per tutti
gli aspiranti
ai certificati di secondogrado
sirichiede
untirocinio
minimo di 150giorni
di servizio eget-tivo, dedicato
alprincipale tipo
di caldaia per cui si do- mandal'abilitazione alla condotta,
salvo l'aumento di 50giorni
per ciascun altrotipo
dicaldaie,
a cui si riferisce la domanda di abilitazione..,« Quando
un certificato siagià
stato rilasciato per uno opiù tipi
dicaldaia,
e il titolare domanda inseguito
di esten- darlo ad uno opiù
altritipi, egli dovrà
averecompiuto
untirocinio
effettivo
di almeno 50giorni
perogni tipo
di cal-daid
a cui dovrebbe estendersi ildetto
certilìcato ».Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccoltaufficiale
delleleggi
e deidecreti
del
Regno d'Italia,
mandandoachiunque spetti
di osservarloedi
farlo
osservare.Dato a
Racconigi, addl
27 settembre 1923.VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI -- CORBINO.
Visto, il
Guardasigtilf
: Ovieuo.Registrato
alla Corte dei conti, addi 23 oggobre 1923.ti del
Governo, registro
217,foglio
200. --- GaasATA.REGIO DEORETO 27 settembre 1923, n. 2201.
Proroga
al 30 settembre 1924 per la revisione delle tabelle del perso- naleassistente,
tecnico e subalterno universitario.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
In
virÉÌL
delladelegazione
deipoteri
conferita al Governocon
la lagge
3 dicembre1922,
n.1601;
Visto l'art.
32 dellalegge
19luglio 1909,
n. 496(art.
127 testo unico delleleggi
sull'istruzionesuperiore approvato
conR. decreto 9
agosto 1910,
n.795);
Visto
il decretolegge
21agosto 1922,
n.1361;
Visto il R. decreto 7
dicembre 1922,
n.1594;
Uditp
ilConsiglio
deiMinistri;
ßulla
proposta
del Kostro MinistroSegretario
diStato
per lapubblica istruzione
di concerto conquello
per lefinanze;
Abbiamo decretato
e decretiamo:Art. 1.
L'efficacia
delledisposizioni
contenute nel R.decreto-legge
51
agosto 1922,
n.1361,
concernente la proroga del termine fissato dall'art. 32 dellalegge
19luglio 1909,
n. 496(art.
127del testo unico delle
leggi
sull'istruzionesuperiore approvato
con R. decreto 9
agosto 1910,
n.795)
per la revisione delle tabelle delpersonale assistente,
tecnico e subalterno univer-sitario,
èprorogata
fino al 30 settembre1924,
salvo perquanto
concerne la facoltà di
coprire
iposti
dipersonale
in sopran-numero
che,
perqualsiasi ragione,
si siano rest o si rendano vacanti. Alla sostituzione di talepersonale
sipotrà
provve- dere soltanto mediante conferimento ditemporanei
incarichi per la durata dell'anno scolastico 1923-24. Alpersonale
inca-ricato come sopra sarà
corrisposta
una retribuzione mensileragguagliata
allostipendios inerente
alposto scoperto,
ivicompreso
l'assegno temporaneo
mensile di cui allalegge
13
agosto 1921,
n. 1080.2
a1‡resìprorogata
fino• al 30 settembre 1921 l'ellicaciadell'art.
14 del R.decreto
«7 dicembre1922,
n. 1594.Art. 2.
Con decreto del
Ministro>
per le finanze saràprovveduto
alle variazioni da introdu¤si nello stato di
previsione della
spesa del Ministero dellapubblica
istruzione pergli
esercizi1923-24 e 1924-25 in
dipendenza
delpresente
decreto.Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccoltaufficiale
delleleggi
e dei de-creti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di os-servarlo e di farlo osservare.
Dato a
Racconigi,
addì 27 settembre1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSONNIs--
DE' STEFANI - GENTILE.Visto, il Guardasigilli: Oviarlo.
Registrato
alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.Atti del
Governo, registro
217,.foglio
20L - GRANATA.REGIO DECRETO 27 settembro 1923, n. 2203.
Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un ulteriore
prolun-
gamentodella tramvfa Salerno-Valle diPompel.
VITTORIO
EMENUELE
IIIPER GRAZIA DI;DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 21 novembre
1907,
n. DLXXXIII(parte supplementare),
colquale
si autorizzava la Società anonima delle tramvie elettriche dellaprovincia
diSalerno
a costruire ed esercitare 'la linea
tramviaria,
a trazione elet- trica eda scartamentorigotto,
da Salerno aValle diPompei;
Visto l'altro Nostro decreto 26 febbraio
1911,
n.284,
colquale
la Societàpredetta
fu autorizzata a costruire ed eserci- tare un tronco di linea traanviaria nell'abitato di Valle diPompei,
inprolungamente della
tramvinsuaccennata;
20-x-1928
-GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIX
--N. 25265¶
Vista la
domanda
in data 30novembre 1922,
conlaquale
la
Società
medesima chiede diessere autorizzata a costruire edesercitare
un ulterioreprolungamento
della tramvia fino alpiazzale della
stazione della ferrovia circumvesuviana: eciò,
inderoga
all'art. 2 deldisciplinare
12 novembre1907, approvato
colprimo
dei Nostri connatidecreti
;Ritenuto
che,
neiriguardi
della concorrenza, tanto la Dire-zione, generate delle
ferrovie dello Stato(lettera
19gennaio 1923,
n.1282) quanto
la Società per la ferrovia circumvesu- viana(convenzione
27 marzo1923)
hannodichiarato
di nonfare
opposizioni
al chiestoprolungamento
; e che anche il Consorziodegli
entiproprietari
della sede stradale ha espres-so il suo consenso al
riguardo
;Visto il testo unico delle
leggi riguardante
la concessioneall'industria privata
delleferrovie,
tramvie edautomobili, approvato
con Nostro decreto 9maggio 1912, n.1447,
nonchè ilregolamento approvato
pure con Nostro decreto 11giugno 1900,
n. 306 ;Udito il
Consiglio superiore
dei lavoripubblici;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Stato per ilavori pubblici;
Abbiamo decretatose decretiamo:
Art. 1.
In
deroga
all'art. 2 celdisciplinare
12novembre 1907,
ap-provato
col Nostro decreto 21 novembre1907,
n.DLXXXIII (parte supplementare),
la Società anonima per le tramvie elettriche dellaprovincia
di Salerno è autorizzataa costruire ed esercitare un ulterioreprolungamento
della tratavia Saler- no-Valle diPompei,
nell'abitato diYalle,
fino araggiungere
il
piazzale
della stazione della ferroviacircumvesuviana,
se- condo ilprogetto presentato
dalla Società stessa eportante
il bollo 10 marzo 1923 dell'ufficio delregistro
diPagani,
nonchè sotto l'osservanza delle norme contenute nel voto 30
luglio 1923,
n.2406,
delConsigno superiore dei
lavoripub- blici.
'Art. 2.
La
presente
concessione è subordinata all'osservanza delleleggi
eregolamento sopracitati,
deldisciplinare
12 novem-bre 1907 au accennato
(in quanto
non sia altrimentidisposto
col
pžesente decreto),
e dellespeciali prescrizioni
di sicurezza che saranno riconosciute necessarie all'atto della visitadi
collaudo.Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
edei de-
creti
del Regno d'Italia,
mandando achinnque spetti
di osser-varlo e di farlo osservare.
Dato a
Racconigi,
audì 27 settembre 1923.VITTORIO EMANUELE.
CARNAzzA.
.Visto, R
Guardasigiut:
OVIGLIO.Registrato
paaCopte
dei conti, «Me 23 ottobre 1923.Atti del
Governo, registro
217,,foglio
203. -- GRANATA.REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre
1923,
n. 2212.Indennità di carica al
¶ornandante superiore
del corpo Realeequi- paW1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R.
decreto-legge
25 febbraio1923,
n.557,
che sta-bilisce le
indénnità
di carica pergli
ufficiali destinati al co-mando
superiore
del corpo Realeequipaggi;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro Ministro per lamarina,
di cou- certo colMinistro
per lefinanze;
Abbiamo
decretato
e decretiamo:Art. 1.
Nell'art. 1 del R.
decreto-legge
25febbraio 1923,
n.557, è aggiunto
fra il 1 comma e il 2° comma, ilseguente:
«Se
l'ufficiale ammiraglio
comandantesuperiore
del corpo Realeequipaggi
siapiù
anziano di uncontrammiraglio
co-mandante militare
marittimo, gli spetta
l'indennità di carica nella misura stabilita dallevigenti disposizioni
per i con.trammiragli comandanti
militarimarittimi
».Art.
2.L'indennità di carica nella misura stabilita per i contram-
miragli
comandanti militari marittiminonpuò
essere concessa per alcunaragione
ad altcontrammiragli
eccetto cheaquelli
rivestiti della carica di comandante
superiore
del corpoReale equipaggi
nei casiprevisti
dall'art. 1 delpresente
decreto.Il
presente
decreto avràvigore
dal 10 ottobre 1923 e saràpresentato
al Parlamento per essere convertito inlegge.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo dello Stato,
siainserto
nella raccoltaufficiale
delleleggi
e dei de·creti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di os-servarlo e di farlo osservare.
Dato a
Racconigi,
addì 24 settembre 1923.VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI -- THAON DI ËEVEL -- ÛE' STEF.4NI.
Visto, il Guardasigilli: OViouo.
Registrato
alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1023.Atti del
Governo, registro
217,foglio
212. - GRANATA.REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 2215.
Spese
permaggiori
armamenti navali determinatedagli
avvenimenti Internazionali.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER
VOLO,NTÀ
DELLA NAZIONERE D'ITALIA Vista la
legge
17giugno 1923,
n.1263;
Sentito il
Consiglio
dei Ministri:Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Statoper
lefinapze
di concerto col Ministro per lamarina;
Abbiamo
decretato e decretiamoNello stato di
previsione
della spesa del Ministerodella
marina per l'eserciziofinanz¡ario
1923-24 è istituito ilcapi-
Oggg
20-x-1923
---GAZZETTK UFFICIALE
DELREGNO D'ITALTE
--N.252
tolo n. 131-bis «
Spese
permaggiori
armamenti navali(com- petenze
di.bordo e spese eventualidi
campagna,viveri,
ve-stiario, combustibili
e materiali diconsumo)
determinatedagli
avvenimenti internazionali » conl'assegnazione
di lire28,000,000.
Il
presente
decreto saràpresentato
al Parlamento per es- sere convertito inlegge
ed andrà invigore
ilgiorno
stessodella
suapubblicazione
nellaGazzetta Uf)iciale
delRegno.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei de-crebi del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
di os-servarlo e di farlo osservare.
Dato a
Racconigi, addì
27 settembre 1923.VITTORIO
EMANUELE.MUSSOI,INI- DE' BTEPkNI - DI
REVEL.
Art.
4,
Il
presente
decreto avrà effetto dal 16 del mesesuccessivo alla data della suapubblicazione
nella GazzettaUfficiale d,el Regno.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo dello Stato,
sia inserto nella raccoltaufficiale
delleleggi
e dei de-creti del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
di os- servarlo e di farlo osservare.Dato a
Racconigi,
addì 27 settembre 1923.VITTORIO EMANUELE.
MUßSOLINI
-DE'
STrrANI.Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registra¢o
alla Corte dei conti, add4 23 o¢tobre 1923.Atti del Governo,
registro
217,foglio
210.- GEANÆTA.Visto, ti Guardesigitti: Ovrouo.
REGIO
DECRETO 10 settembre 1923, n. 2199.Registrato
alla Corte deiconti, conriserva,
addì 23 ottobre 1923. Ammissione alia verificazioneprima
pompe automisuratrici At¢(delGoverno, registro
217,foglio
21ô. - Gnama*ex. della benzina deitipi
«Gilbert-e Barker»e «Bergomi
» nonchèmisuratori volumetrici
tipo
«Bergómi
».REGIO DECRETO 27 settembre 1923,n. 2216. VITTORIO EMANUELE III
Indennità da
corrispondersi
alpersonale
addetto a Commissionio aCon-Terenze internazionali che si ruminanna nel
Regna.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONERE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III
PERGRA2IADI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONIO
BE D'ITALIA
Visto
il R.decreto
22 marzo1923,
n.750, riguardante
iltrattamento economico al
personale
addetto a Commissioni o aConferenze internazionali
che si riuniscano nelRegno;
Vista la legge
3 dicembre1922,
n.1001;
Udito
11Consiglio
deiMinistri;
Sulla proposta del
Nostro MinistroSegretario
di Stato per lenuanre, di
concerto col Presidente delConsiglio
dei Mi-nistri,
Ministro ad interim pergli affari esteri;
Abhin.mn decretato
.e decretiamo:Art. L
L'art. 2
del
R.decreto
22 marzo1923,
n.750,
è sostituitodal seguente:
Äl personale
che eventualmente risiedesse nello stessoluogo
in cui
avvengono
leriunioni,
le indennitàpreviste
nel pre-cedente
articolo saranno ridotte allametà,
se riferibili ad estranei allapubblica
Amministrazione e a un terzopei
fun-zionari dello Stato eccetto che
pei personali d'ordine
e di serviziopei quali
le diatie vengono ridotterispettivamente
a L. 20 e L. 10.
Wrt.
2.Tutte le
indennità, previste
dal cennato decreto 22 marzo1923,
sarannocorrisposte
permetà, quando
trattisi di fun- Vionari aiquali
siano conservati per intero assegno o inden- nità inerenti al servizio che eventualmenteprestassero
al-l'estero.
Art.
3.Ai fini della
corresponsione
delleindennitã,
ilsegre‡ario generale
dellaConferenza, quando esiste,
òequiparato
ai de-legati ed agli esperti.
Visto il testo unico delle
leggi
suipesi
e sullemisure,
ap-provato
con R. decreto 23agosto 1890,
n. 7088(serie 36)
;Visto il
regolamento
per la fabbricazionemetrica,
appro-Yato con R. decreto 12
giugno 1902,
n.226;
Visto il
regolamento sul
serviziometrico, approvato
conR. decreto 31
gennaio 1909,
n.242;
Vista la domanda della Società italo-americana
pel
pe.trolio,
del 23 marzo1923,
tendente ad ottenerePammissione,
per
gli
usi delcommercio,
di pompe automisuratrici dellabenzina, tipi
Gilbert eBarker, per
il rifornimento direttäagli autoveicoli;
Vista la domanda della
Società
anonimaBergomi,
del 21aprile 1923,
tendente ad ottenere laammissione,
pergli
usidel
commercio,
di pompeanaloghe
alleprecedenti,
deltipo Bergomi
e di unmisuratore
volumetrico(a
discooscillante)
per la determinazione di
grandi quantità
dibenzina;
Sul conforme parere della Commissione
superiëre
metricae del
saggio delle
monete e dei metallipreziosi;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Stato per l'economianazionale;
Abbiamo
dedretato edecretiamo:
Art. 1.
Poepc tipi
Gilbert eBarker.
Sono aamnesse alle verincazioni
prima
eperiodica,
ed allerispettive legalizzazioni,
pompe a mano,tipi
Gilbert e Bar-ker, automisuratrici
dellabenzina, pel
rifornimento diretto diquesta agli
autoveicoli. Esse hanno lacapacità
utile di5 o 20 litri con
suddivisioni;
sono collocate inposti fissi,
anche
alPaperto,
sopragrandi
serbatoigeneralmente
sot-terrati,
daiquali aspirano
la benzina. Sonoprotette
com.pletamente
da unrobusto involucro metallico consportelli
a
chiave
ed hanno leseguenti
caratteristiche costruttive:a)
Il moto verticale dello stantuffo è comandato da una manovella rotativaaccoppiata,
con trasmissionidentate,
al-lo stelo dello stantnffo e a nn contatore totalizzatore a tam-
burelle, graduato
inlitri;
26-1-1923 --
GAZ2]ETTX T1FF1CIALE
DEL REGNO D'ITALIK--- N.252 6539
I
b)
la c'orsa totale ascendente dellä stantuffo(cilindrata completa)
fa erogarebenzina,
dal tubo flessibile di raccordocon
gli autoveicoli,
inquantità eguale
allacapacità
utile del lapämpa;
e la valvola dello stantnifoconsente la discesa diquesto
nel cilindropel
moto invertito dellamanovella,
du-rante il
quale
èperò impedito
il moto invertito del conta-tore;
o)
le suddivisioniprocedenti
dal basso in alto per li- tri.1, 2,
3 e 4nella
pompa da 5litri,
e per litri1, 5,
10 e 15 nella pompa da 20litri,
sono indicate su fermi a rotazione muniti di viteregolatrice
della loroaltezza,
calettati sualbero verticale fisso
parallelo
alla dentieramobile,
laquale
è solidalecon lo stelo dello stantaño in corsa, ed haun na- sello d'arresto che batte sui fermi
opportunamente ruotati,
per
interrompere
la corsa totale dello stantuffo medesimo sulla suddivisione desiderata ;d)
una viteregolatrice
dellareciproca, giusta posizione
della dentiera e dello stelo ed una vite di
pressione
rendono solidaliquesti
dueorgani;
c) valvole
ditenuta, poste
nellecondotture,
tra il serba- toio di benzina che alimería la pompa ed il cilindro di que-sta,
e valvola didrenaggio posta
all'innesto del tubo flessi- biled'erogazione,
servono,rispettivamente,
a mantenereinalterata la
quantità
di henzina ascesa dal serbatoio alla pompa inogni
cilindrata ed a favorire lo scolocompleto
del-la
benzina
dal tubo flessibiled'erogazione;
f)
il contatoretotalizzatore,
atamburelle, indica
laqua.ntità
di benzina misurata nella manovra della pompa,funzionante
asportelli aperti;
g)
la pompa da 5 litripuò
avere, oltre il contatore tota-lizantore,
un indicatore ausiliario aripetizione
per 10 capa- cità della pompastessa, segnate consecutiyamente
su qua- drante frontalegraduato
di 5 in 5 litri.Questo indicatore, quiando
viè,
dev'esserecollegato
alle trasmissioni della ma-noveIla;
e le sue indicazioni debbono coincidere conquelle risultanti
dal contatoretotalizzatore,
senzaanticipazioni
noc'ive de1Puno
sulPaltro;
h)
unatarga metallica,
fissata esternamento allapompa, conterrà,
a caratteri chiari edindelebili,
le avvertenze alpubblico
per l'usopratico
della pompamedesima.
Art.
2.Pompc tipo Borgomi,
Sono pure ainmesse alle
verificazioni prima
eperiodica, eil
alle
rispettive legalizzazioni,
pompe a mano,tipo Bergomi, automisuratrici
della benzina per il rifornimento diretto diquesta agli autoveicoli,
aventi lacapacità
utile di 5litri,
con
suddivisioni
per1, 2,
3 e 4 litri.Queste
pompe hanno moltaanalogia
diforma,
dipartico- Ïarità
costruttivee di funzionamento conquelle
dieguale
ca-pacità, descritte
nell'articoloI,
conqueste
varianti:1. Funzionano in
posti
fissi ma nonall'aperto, perchò
non hanno involucro metallico di
protezione;
2.
Hanno
il condotto diderivazione
della benzinaposto
Interalmente al
cilindro,
con valvola a molla e manubrio ad eccentrico daimprigionare
conlucclietto;
3. Invece dei fermi
ruotanti,
per ottenere l'arresto dello stantuffo incorrispondenza
dellesuddivisioni,
vi è unindice scórrevole
a corsoio suguida verticale,
con pernocilindrico
e bottone a molla,
penetranti
in fori della dentiera corri-spondenti
alle suddivisioniniedesime,
per modo che la nume- raz1one progressiva diqueste procede
dalPalto inbasso;
4.
Non esiste Pindicatore ausiliario
aquadrante, gradua-
to
di 5
in 5litri,
per serie di cilindratecomplete consecutive;
5.
Alla valvolti
didrenaggio
èsostituita, presso
l'attacco del tubolleasibile
unachlagtta, p1:eceduta
da 1iltro.Anche
in
questo tipo
di pompe, il contatore totenzzatore a tambu- relle èl'organo
indicatore dellaquantità
di benzina misu.rata nella manovra della pompa.
Questa
dovràportare
latarga
di cuialla
letterah)
dell'articolo 1precedente.
Art. 3.
Misuratore
volumetrico, tipä Bergomi.
Per la misura della benzina in
grande quantità,
sono umamessi alla verificazione
prima
eperiodica,
ed allerispettive legalizzazioni,
misuratori volumetricia disco metallico oscil-lante, tipo Bergomi, trasportabili,
aventi le caratteristiche che seguono:1. Diametro delle bocche d'afflusso e di
erogazione
dellabenzina,
mm.19;
2.
Erogazione
oraria dLregolare funzionamento,
compre«sa soltanto fra 1000 e 1800
litri; questi
limiti devono essereimpressi
indelebilmente sulmisuratore;
3. Contatore
totalizzatore,
atamburelle, graduato
in 11- -tri. Esso èl'organo
indicante laquantità
di benzinaerogata
dal
misuratore;
4. Oltre al contatore
totalizzatore,
vipuò
essere unqua-drante, collegato
alle trasmissioni del contatorestesso,
grasduato
chiaramente
in 100litri,
con lancetta di ritorno a zero, perverificare,
con l'osservazione di un minuto o frazionese
l'erogazione oraria
sopra stabilita simantenga
entro i li.miti
fissati, quando,
nei travasamenti varia la:pressione¥
della benzina da misurare.
Il
quadrante può
esseredisposto
verticalmenteod orizzon.
talmente : ma
quando
viè,
le sueindicazionidebbono
coin.cidere esattamente coa
quelle
del contatoretotalizzatore.
Può esservi alttes1 nun
viffregolatrice
per correggere l'c- rogazione oraria; ma essa una foltaregolata,
devepotersi
rendere inamovibile ;
5. Un
pendolino,
od altro organoidoneo,
fissatoall'in-
volucrometallico,
deve indicare laposizione
normale di fun- zionamento delmisuratore,
laquale deve
sempre essere conservata nell'usopratico
;6. Viti
opportunamente disposte
e da rendersiinamo- vibili, debbono
assicuraro laperfetta giunzione delle parti
di cui è
composto
l'involucro metallicoesterno,
cheprotegge
tutti
gli organi
delmisuratore.
•Art. 4.
.Tolleranze relative
all'esattezza.
In ambedue le verificazioni
(prima
eperiodica) delle pompe
e del misuratore indicati
negli articoli precedenti, eseguite
con le norme di cui all'articolo 6
seguente,
sonoconsentite, rispettivamente,
tolleransed'esattezza,
tanto inpiù,
tanto in meno fino aiseguenti
limitimassimi
:per la pompa
tipo
Gilbert e Barker da litri 5 mL 30a » » » » » » » 20 » 100
» » » »
Bergomi
da litri 5 ml. 30.Le tolleranze per le suddivisioni
de119
pompo sonoeguali
a
quelle
ammesse per larispettiva capacità
massima dellapompa alla
quale
si riferiscono.Per la somma delle
capacità
misurate a cilindrate conse-cutive,
fino araggiungere
un ettolitroalmeno,
latolleranza
è consentita fino al 0.3
°/o,
tanto inpiù, quanto
in meno.Per il misuratore
volumetrico tipo Rergomi, destinato
amisurare benzina in
grande quantità,
la tolleranza di esat- tezza èconsentita
fino all'I°a, tanto
inpiù, quanto in
meno.