1 Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Sede: Via Renzini n° 70 – 00128 – Roma - Distretto XX – Cod. Mecc. RMPC21000P – Cod Fisc. 97084590583 Tel. 06 121127400 -06 5070516 Fax 06 67666329 E-mail: [email protected] [email protected]
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
Il giorno 19 novembre alle ore 13.30 nell’Ufficio di Presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo del Liceo “Plauto” – Roma
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.
L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente scolastico Prof. Ssa Laura Virli __________________________
PARTE SINDACALE
RSU Chesi Elisabetta ____________________________
Marrone Elena _____________________________
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI
Fabrizio Canedda SNALS Confsal _________________________
CISL scuola ______________________________
LICEO CLASSICO e SCIENZE UMANE
PLAUTO
2 Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Sede: Via Renzini n° 70 – 00128 – Roma - Distretto XX – Cod. Mecc. RMPC21000P – Cod Fisc. 97084590583 Tel. 06 121127400 -06 5070516 Fax 06 67666329 E-mail: [email protected] [email protected]
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO VERBALE DI STIPULA
Il giorno alle ore nell’Ufficio di Presidenza viene del Liceo “Plauto” – Roma
VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data
ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti, agli atti della scuola il 4 giugno 2014 VIENE STIPULATO
il presente Contratto collettivo integrativo del Liceo “Plauto” – Roma
TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
RAPPRESENTATA DAL Dirigente Prof. Ssa Laura Virli
E LA PARTE SINDACALE COSTITUITA DA:
RSU Chesi Elisabetta ____________________________
Marrone Elena _____________________________
SINDACATI
SCUOLA TERRITORIALI
CISL scuola ______________________________
Fabrizio Canedda SNALS Confsal _________________________
LICEO CLASSICO e SCIENZE UMANE
PLAUTO
3
INDICE
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata Art. 2 – Interpretazione autentica
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI Art.3 - Competenze degli OO.CC.
Art. 4 – Obiettivi e strumenti
Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente
Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa
Art.7 - Informazione preventiva, successiva e esame congiunto CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 8– Attività sindacale e Referendum Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti
Art. 11– Contingente di personale in attuazione L. n. 146/90 così come modificata e integrata dalla L. n.83/200 TITOLO TERZO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 12 – Finalizzazione delle risorse economiche
Art. 13 - Conferimento degli incarichi e verifica dell’attività svolta CAPO II– UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINALIZZATE Art. 14 – Risorse di attività finalizzate
Art. 15 – Funzioni strumentali
Art. 16 – Posizioni economiche ed Incarichi specifici
Art. 17 – Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti per brevi periodi Art. 18– CSS (Centri Scolastici Sportivi)
Art. 19 – Corsi di recupero Art. 20- Indennità DSGA
CAPO III – UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE GENERALI Art. 21 – Risorse generali
Art. 22 – Criteri per la suddivisione delle risorse generali Art. 23 –Criteri generali di attribuzione dei compensi accessori
Art. 24a - Criteri specifici di attribuzione dei compensi accessori personale docente Art. 24b - Criteri specifici di attribuzione dei compensi accessori personale ATA Art. 25- Stanziamenti risorse generali
TITOLO QUARTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 26- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Art. 27 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) Art. 28 - Le figure sensibili
TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 29 – Clausola di salvaguardia finanziaria
4 TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA a T.I. E T.D del Liceo “Plauto”
– Roma
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2014-15 dalla data di stipula 3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto
nell’arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratti integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art.3 - Competenze degli OO.CC.
1.Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza
Art. 4 – Obiettivi e strumenti
1.Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti 3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: Contrattazione integrativa;
Informazione preventiva; Informazione successiva; Interpretazione autentica come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.
5. La RSU, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, ha titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati, nei casi e con le limitazioni previste dalla L. n. 15/05 (Modifiche ed integrazioni alla L. n. 241/90) e dal D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy).
Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente scolastico. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
5 2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente scolastico
le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente scolastico indice la prima riunione per l’apertura della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. Per le successive convocazioni, si procede con calendarizzazione di massima da concordare preventivamente con la RSU e le OO:SS..
4. La richiesta di incontro da parte della RSU, effettuata in forma scritta, con l’indicazione dei motivi o delle materie va soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati
5. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.
Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dai contratti e dalle norme di legge 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai
fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
.
Art.7 - Informazione preventiva, successiva e esame congiunto
1.Sono oggetto di informazione preventiva e successiva quelle previste dai contratti e dalle norme di legge
2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS firmatarie in appositi incontri l'informazione preventiva almeno cinque giorni prima delle relative scadenze, fornendo anche l'eventuale documentazione.
3. Ricevuta l'informazione preventiva, limitatamente alle materie che attengono al rapporto di lavoro, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno facoltà, entro due giorni, di chiedere un esame congiunto; la parte datoriale convocherà un tavolo entro cinque giorni lavorativi; la discussione si chiuderà entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi con l’eventuale sottoscrizione, se si raggiungerà accordo, di un verbale di intesa, cui le parti accetteranno di conformarsi e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative.
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 8 – Attività sindacale e referendum
1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. dispongono di una bacheca sindacale situata nell’atrio dell’Istituto, e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. La RSU comunica con il personale attraverso comunicazioni affisse in bacheca sindacale.
3. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale la biblioteca concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
5. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
6. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il supporto materiale ed organizzativo.
6 Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. La durata di ogni assemblea d'Istituto non può essere inferiore ad un'ora di lezione, né superiore a due ore di lezione.
5. Qualora sia richiesta la sede, il Dirigente Scolastico mette a disposizione per l’ora fissata per l’assemblea un idoneo locale della Scuola predisposto con un numero sufficiente di sedie e un tavolo per i relatori.
6. Il Dirigente Scolastico deve motivare per iscritto l’eventuale diniego dell’assemblea.
7. Qualsiasi convocazione di assemblea sindacale, interna all’Istituto o territoriale, inoltrata dalle R.S.U. o dalle OO.SS firmatarie del CCNL deve essere portata a immediata conoscenza di tutto il personale Docente e ATA mediante circolare interna da pubblicare all'albo dell'Istituto entro il giorno stesso o al massimo il giorno successivo della comunicazione. Copia delle convocazioni di assemblee interne o territoriali esterne deve essere consegnata in copia alle R.S.U. per l’affissione all'albo sindacale
8. L’adesione da parte dei lavoratori interessati e in servizio nell’orario di assemblea, va espressa, tramite apposito modulo, entro i 2 giorni antecedenti (ore 12) al giorno fissato per l’assemblea, per gli adempimenti di competenza dell’Amministrazione. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo in casi particolari dal Dirigente scolastico
9. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. Le dichiarazioni devono essere conservate agli atti della Scuola per il computo delle 10 ore individuali per anno scolastico. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee è irrevocabile dopo la data di comunicazione del preavviso alle famiglie.
10. Le assemblee sindacali possono essere svolte anche al di fuori dell’orario di servizio. In tal caso le ore di partecipazione all’assemblea non incidono sul monte ore annuo disponibile.
11. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
12. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
13. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e in caso di assemblea a cui aderisce la totalità del personale A.T.A. dovrà essere garantita la presenza di
• 1 assistente amministrativo
• un collaboratore scolastico per i piani superiori
• un collaboratore scolastico in portineria, per il centralino e la sorveglianza dell’ingresso La quota di lavoratori potrà essere diversamente concordata in caso di altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale oppure in caso di complete sospensione delle attività didattiche.
Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono all'assemblea che potranno essere spostati di settore, accordata la disponibilità del lavoratore, per sovrintendere agli spazi degli aderenti all’assemblea.
14. L’individuazione di tali unità deve essere effettuata dal DSGA tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. Tali nominativi dovranno pervenire al Dirigente scolastico almeno il giorno precedente l’assemblea e i nominativi dovranno essere comunicati alla RSU e con relativa affissione all’Albo sindacale 15. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, il Dirigente Scolastico sospenderà
le attività didattiche delle classi degli aderenti all'assemblea avvertendo le famiglie degli studenti interessati, tramite circolare interna da far trascrivere, a cura dei docenti, sul diario degli stessi
7 studenti per la firma, per presa visione, da parte degli esercenti la patria potestà. La verifica di tale firma dovrà essere effettuata dal docente della prima ora di lezione. Tali docenti dovranno comunicare al collaboratore vicario i nominativi degli studenti che non hanno l’avviso di uscita anticipata firmato dall’esercente la patria potestà. Il Dirigente Scolastico all’occorrenza potrà disporre gli eventuali adattamenti di orario del personale che presta servizio.
Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente scolastico, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo in casi particolari dal Dirigente scolastico
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente scolastico.
Art. 11- Contingente di personale in attuazione L.n. 146/90 così come modificata e integrata dalla L. n.83/2000
1. Per garantire l’effettuazione, in caso di sciopero, degli scrutini e degli esami finali si concorda la presenza di n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico
2. Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero. L’individuazione di tali unità deve essere effettuata dal DSGA tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. Il Dirigente scolastico comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.
8 TITOLO TERZO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 12 – Finalizzazione delle risorse economiche
1.Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del compenso accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
Art. 13 - Conferimento degli incarichi e verifica dell’attività svolta
1. Il Dirigente scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
2. Le ore effettuate per lo svolgimento di attività non previste e non oggetto di specifico incarico da parte del Dirigente scolastico non saranno retribuite.
3. La liquidazione dei compensi avverrà a consuntivo dopo verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati. Le attività dei progetti, per i quali è previsto un compenso a carico del FIS, saranno monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale, così come previsto dall’attuale normativa, in base agli obiettivi attesi resi espliciti preventivamente nelle schede progetto, sia attraverso la rendicontazione (con specifica modulistica) e la documentazione al Dirigente scolastico delle attività effettivamente svolte.
CAPO II – UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINALIZZATE Art. 14 – Risorse per Attività finalizzate
1.I fondi finalizzati a specifiche attività per il presente anno scolastico sono pari a:
TIPOLOGIA € LD
Stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa 2.314,10 Stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 1530,72
C.S.S. 1.423,75
Ore eccedenti docenti 1819,74
FONDI IDEI (attività di recupero) Nota luglio 2014 2315,22 (LS)
Quota spettante al DSGA quale parte variabile dell’Indennità di Direzione a carico del FIS in base all’art. 3 Seq. ATA del 25/7/2008 e modifiche
2.460,00
Art. 15- Funzioni strumentali
1. I fondi per le Funzioni strumentali , pari a € 2.314,10 LD , deliberate dal Collegio dei docenti, secondo l’art.
33 del CCNL, saranno suddivisi in modo da corrispondere un compenso forfetario proporzionale al carico di lavoro che si evince dal progetto presentato:
compenso forfetario
1. Orientamento in uscita (1 u) 525
2.POF (1 u) 650
3. Supporto ai docenti per il registro elettronico e alle ICT (1 u) 525
4. Prevenzione del disagio (2 u) 614,1
TOTALE IMPEGNATO 2.314,10
9 2. Ai docenti che ricoprono Funzioni strumentali non è attribuito compenso per il coordinamento dell’area assegnata, né per la partecipazione alle riunioni di analisi e valutazione del POF, mentre è attribuito il compenso per incarichi ricoperti in aree diverse da quelle assegnate in qualità di funzioni strumentali.
3. Se le risorse su citate non saranno utilizzate nell’anno di riferimento poiché le funzioni non sono state attivate o svolte parzialmente, saranno utilizzate per lo stesso fine l’anno scolastico successivo.
Art. 16- Posizioni economiche ed Incarichi specifici
1. I dipendenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva per l'attribuzione della seconda posizione economica sono individuati quali titolari per lo svolgimento delle ulteriori mansioni di cui al comma 3 dell'art. 7 CCNL 7/12/05, che consistono:
Assistenti tecnici 1 avente diritto
1 u Coordinamento delle attività dei laboratori- Aggiornamento software e assistenza rete uffici
2.I dipendenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva per l'attribuzione della prima posizione economica sono individuati quali titolari per lo svolgimento delle ulteriori mansioni di cui al comma 3 dell'art. 7 CCNL 7/12/05, che consistono:
Assistenti amministrativi 1aventi diritto
1 u Collaborazione diretta con il DS e il DSGA
Collaboratori scolastici
7 aventi diritto
2 u Interventi di Primo Soccorso -Relazioni con il pubblico, con la segreteria, con la presidenza
2 u Interventi di Primo Soccorso -Attività inerenti alla piccola manutenzione
2 u Assistenza alunni diversamente abili
3. La presenza di personale in servizio avente titolo alle posizioni economiche non copre interamente le esigenze di servizio della scuola. Pertanto, tenuto conto delle indicazioni del DSGA, si stabilisce il numero e la natura degli Incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
4. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
• comprovata professionalità specifica
• disponibilità degli interessati
• anzianità di servizio
Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici pari a 1530,72 € LD sono destinate a corrispondere un compenso così fissato:
Assistenti amministrativi € LD
1 u: Supporto DS e DSGA attività istruttoria bandi esperti e contratti acquisti, fornitura servizi 300
1 u: Coordinamento Area Didattica- alunni 300
1 u: Supporto Invalsi 300
Assistenti tecnici
1 u: -Coordinamento delle attività del laboratorio di chimica - Richiesta acquisti e collaudo strumentazioni
300 Collaboratori scolastici
1 u: Assistenza alunni diversamente abili 165,36
1 u: Assistenza alunni diversamente abili 165,36
Totale 1530,72
5. Se le risorse su citate non saranno completamente utilizzate nell’anno di riferimento, saranno riaccreditate per lo stesso fine l’anno scolastico successivo.
10 Art. 17- CSS (Centri Scolastici Sportivi)
1.I fondi per i CSS, pari a € 1.423,75 LD e retribuiti come ore eccedenti, registrate su apposito registro individuale, saranno utilizzati per attività di gruppo sportivo secondo specifico progetto inserito nel POF, e distribuiti tra i docenti di educazione fisica coinvolti.
2. Se le risorse su citate non saranno completamente utilizzate nell’anno di riferimento, saranno riaccreditate per lo stesso fine l’anno scolastico successivo.
Art. 18- Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti per brevi periodi
1.I fondi per le Ore eccedenti docenti, pari a € 1819,74 LD saranno assegnate secondo criteri stabiliti dal DS di cui è stata effettuata informazione preventiva.
2. Se le risorse su citate non saranno completamente utilizzate nell’anno di riferimento, saranno riaccreditate per lo stesso fine l’anno scolastico successivo.
Art. 19 – Corsi di recupero
1.I Fondi assegnati con Nota di luglio 2014 sono pari a € 2315,22 LS. Tali fondi sono utilizzati per la retribuzione delle seguenti attività:
TIPOLOGIA € LS n. h
Corsi di recupero estivi alunni con debito formativo
art. 88 lett. c 1 h 66,35 € 2315,22 34,89
A tali fondi si aggiungo € 3.300 LD prelevati dal FIS con cui è possibile retribuire 66 h (1 h 50 €).
Sarà possibile effettuare n. 100 h di corsi di recupero estivi. 66 di queste ore possono essere svolte solo da docenti interni. Solo 44 h saranno svolte da docenti esterni.
2. Se le risorse su citate non saranno completamente utilizzate nell’anno di riferimento, saranno riaccreditate per lo stesso fine l’anno scolastico successivo.
Art. 20 – Quota spettante al DSGA quale parte variabile dell’Indennità di Direzione a carico del FIS 1. La quota spettante al DSGA quale parte variabile dell’Indennità di Direzione a carico del FIS corrisponde a € 2.460 LD.
CAPO III – UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE GENERALI
Art. 21 – Risorse generali
1. Le risorse generali del FIS disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:.
TIPOLOGIA € LD
Fondo dell'Istituzione scolastica 14-15 31202,98
Economie MOF 2013-14 5504,33
Totale 36.707,31 Meno Indennità DSGA (art. 20) € 2460 3424731 Meno Indennità 1 ° Collaboratore DS € 3500 30747,31
Meno FONDO IDEI € 11.000
19747,31
11 2. Le economie che si verranno a determinare per questo a.s., se non utilizzati, entreranno a far parte
della dotazione dell’anno successivo nella quota docenti o ATA a seconda della provenienza.
3. Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, se d’accordo e i revisori dei conti non hanno ancora dato il parere di compatibilità finanziaria e di legittimità, è possibile riaprire la contrattazione per procedere ad un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del POF o del piano delle attività.
Art. 22 – Criteri per la suddivisione delle risorse generali del Fondo dell’istituzione scolastica 1. Le risorse generali del MOF sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2.L’organico di diritto e di fatto per l’a.s. 2014-15 sono così comparabili:
O.D. O.F. % O.D. % O.F.
n. Docenti 40 48 73,6 77,4
n. ATA 14 14 26,4 22,6
54 62 100 100
3.Le risorse generali vengono suddivise tra il personale docente e ATA secondo la seguente percentuale:
Totale € 19.747,31
FIS Doc 73% 14.415,54
FIS Ata 27% 5331,77
Art. 23 –Criteri generali di attribuzione dei compensi accessori
1. Per l’attribuzione dei compensi accessori per il personale si tiene conto dei seguenti criteri generali:
a. dell’organigramma di istituto, della macroprogettazione, della tipologia di attività di recupero deliberate, secondo le disposizioni vigenti in materia, dal Collegio dei docenti ed inserite nel POF 2014/15 (commissioni, referenti, responsabili laboratorio, coordinatori di classe e di dipartimento, ecc)
b. delle indicazioni contenute nel Piano delle attività formulato dal DSGA e adottato con specifica Determinazione dal DS (tenuto comunque conto di quanto emerso dall’assemblea di inizio anno del personale ATA), sulla base delle direttive del DS, per una efficace organizzazione del servizio scolastico che consenta la puntuale realizzazione del POF e garantisca le necessarie relazioni con l’utenza
c. delle” priorità di istituto” deliberate dal CdI nella seduta di settembre 2014 cioè esigenze che occorre soddisfare, sia attraverso il POF stesso che attraverso la contrattazione di istituto;
d. di quanto necessario attuare per disposizione di legge
e. dei carichi di lavoro aggiuntivi derivante dall’attuazione dell’Autonomia scolastica e dai tagli agli organici.
12 Art. 24a - Criteri specifici di attribuzione dei compensi accessori personale docente
1. Per l’attribuzione dei compensi accessori al personale DOCENTE si tiene conto dei seguenti criteri specifici:
a. Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico si attribuisce un compenso forfetario massimo connesso all’impegno orario richiesto, alle responsabilità e alle funzioni delegate come si evince da lettera di incarico). I Collaboratori del Dirigente Scolastico potranno avere compiti aggiuntivi solo se di natura diversa da quelli espressamente indicati nella lettera d’incarico.
b. La tipologia dei compensi per il personale docente è la seguente:
per le seguenti attività il compenso è orario (secondo le tabelle del CCNL) e l’attività svolta si dovrà evincere da appositi registri:
- Attività aggiuntive d’insegnamento volte all’arricchimento e all’integrazione dell’offerta formativa (€ 35/h)
- Attività volte allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi: Corsi di recupero (numero massimo retribuibile di ore di ogni sportello è pari a 6/8 h) vengono retribuiti con il compenso orario di 50 € stabilito nella tabella 5 del CCNL vigente; i corsi di approfondimento/potenziamento (numero massimo retribuibile di ore di ogni corso è pari a 6 h) vengono retribuiti con il compenso orario di 35 € stabilito nella tabella 5 del CCNL vigente.
Le ore delle attività di recupero-potenziamento/sportelli non effettuate saranno così trattate:
docente assente, nessuna retribuzione
docente presente ed assenza di alunni ai corsi/attività, ma la retribuzione sarà corrispondente al 40 % della retribuzione spettante
per le seguenti attività il compenso è forfetario:
- Coordinamento e partecipazione a iniziative progettuali, progettazione di interventi formativi, produzione di materiali per attività progettuali della scuola, , non a quanto richiesto nelle schede compilate, protocollate agli atti dell’istituto, ma decurtato come deciso dal tavolo della contrattazione tenuto conto del taglio di risorse assegnate dal MIUR
- Partecipazione a commissioni di lavoro
- Coordinamento di Classe e di Dipartimento; il compenso sarà assegnato in modo forfetario secondo tre importi diversi a seconda della tipologia della classe coordinata
- Coordinamento di Dipartimento; il compenso sarà assegnato in modo forfetario secondo due importi diversi a seconda del n. di docenti facenti parte del dipartimento (uguale o maggiore a 4; minore di 4)
Art. 24 b - Criteri specifici di attribuzione dei compensi accessori personale ATA
1.Per l’attribuzione dei compensi accessori al personale ATA si tiene conto dei seguenti criteri specifici:
- della flessibilità orario necessaria attuata dai collaboratori scolastici e determinata da una diversa organizzazione dell’apertura della scuola in seguito ai tagli degli organici
- dell’individuazione (nel piano dei servizi) di attività di intensificazione nettamente distinte dalle funzioni obbligatorie attribuite al personale ATA delineate dal CCNL
- del carico di lavoro di intensificazione rispetto alla attività ordinaria
- che per tutte le attività di intensificazione il compenso è forfetario e percentualizzato in base al n. di assenze; in particolare la sostituzione del collega assente per tutti i profili prevede un budget definito che sarà diviso tra coloro che si sono resi disponibili ed hanno effettuato il servizio
13 - che le sole prestazioni del personale ATA rese oltre all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, sono remunerate con recuperi compensativi, concesse dal Dirigente scolastico, compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola
- della tipologia di incarico aggiuntivo assegnato al personale ATA titolare di posizione economica (v. art. 16)
- delle ulteriori necessarie attività aggiuntive alla realizzazione del P.O.F assegnate sotto forma di incarichi specifici (v. art. 16)
- che il C.S. scolastico assegnatario di alloggio con conseguente affidamento di custodia svolge in modo ordinario alcune mansioni aggiuntive.
Art. 25– Stanziamenti
1.Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 12, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto e del Collegio dei Docenti (in merito al POF) di cui all’art. 88 del CCNL, il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività come da allegata Tabella Docenti.
2. Con lo stesso fine di quanto precisato al comma 2 il fondo d’istituto destinato al personale ATA è ripartito, come segue, tra le aree di attività come da allegata Tabella ATA.
14 TITOLO QUARTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 26 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
3. Al RLS è assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente alle sedi dell’Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
Art. 27 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
2. Al RSPP, esterno all’istituto, compete un compenso per il quale si attingerà a fondi su specifico progetto del Programma annuale assegnati dal MIUR
Art. 28 - Le figure sensibili 1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure sensibili competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 29 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Qualora cause impreviste, parere espresso non favorevole da parte dei Revisori dei Conti sulla compatibilità finanziaria tra le risorse utilizzate ed il fondo impegnato dalla contrattazione, ecc, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all’art. 21, comma 2.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs.
165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
Roma, 19-11-2014
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA Chesi Elisabetta Marrone Elena Il DS Laura Virli
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI Fabrizio Canedda CISL Scuola SNALS Confsal