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TAGETE 2‐2002
IL DANNO ESISTENZIALE NON È UN'ARABA FENICE
Avv. Carlo Petrone
Uno degli argomenti che ci impegna maggiormente in questi ultimi tempi è rappresentato dalla individuazione del danno esistenziale.
Nel recentissimo volume del dott. Marco Rossetti, vero e proprio
"corpus iuris" sul danno e sul risarcimento, la figura del danno esistenziale scompare, forse per effetto di antiche suggestioni giustinianee, come conseguenza della ben nota espressione "resecatis superfluis".
Eppure la lunga marcia del danno esistenziale verso un riconoscimento ed una legittimazione nel sistema si palesa ormai inarrestabile. Non è più un'araba fenice e sta conducendo, con successo, la sua significativa guerra di indipendenza anche dal danno biologico.
E' più che evidente che il percorso è ancora accidentato sia per il dibattito, ampio e stimolante, fra giuristi e medici legali, sia perchè molti giuristi manifestano correttamente prudenza ermeneutica, sia perchè l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale procede, conseguentemente, in modo non spedito.
La sedimentazione dei concetti e la razionalizzazione di problematiche che attengono alla politica del diritto, ai modelli di sviluppo dell'uomo ed al suo interagire con il contesto e con il diritto, non rendono certamente sbrigativo il "regolamento di confini" nell'ambito delle diverse figure di danno.
E' pur vero, però, che ormai si sta sviluppando una attenta analisi del danno che si manifesta ‐ad esempio‐ con la prospettazione in una sorta di struttura a cerchi concentrici che, dal fatto, si irradia in proiezioni sempre più ampie e complesse.
La produzione della giurisprudenza , che coinvolge sia la giustizia minore, sia la Corte di Cassazione, riconosce già al danno esistenziale una legittimazione in fieri che ricorda, sotto molti aspetti, l'opera svolta, de iure condendo, dagli operatori del diritto per il danno biologico, al cospetto di tanti increduli osservanti di una regola che, nel tempo, ha superato la natura monolitica del concetto di danno, pur nella varietà delle situazioni da interpretare.
Non è un caso ‐quindi‐ che l'affinamento degli studi in materia di vittimologia ed il riconoscimento di maggiori ambiti di tutela della persona offesa, inducono ad individuare un margine ulteriore, rispetto al
Avvocato, Consigliere Associazione Nazionale Forense ‐ Taranto
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TAGETE 2‐2002
danno biologico (quanto meno nell'eccezione ormai disciplinata anche legislativamente), proprio attraverso il danno esistenziale.
Esso risponde al raggiungimento di una ulteriore soglia di
"personalizzazione" del danno alla persona.
La stessa varietà di casi che ormai si prospettano in sede giudiziaria induce a reclamare, tuttavia, una esigenza di chiarezza per far si che i dati, magari ancora impalpabili, abbiano una sistemazione in un quadro organico del risarcimento del danno.
Dr Carlo Petrone. Avvocato.Napoli