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IL DANNO ESISTENZIALE NON È UN'ARABA FENICE

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Academic year: 2022

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TAGETE 2‐2002 

IL DANNO ESISTENZIALE NON È UN'ARABA FENICE   

Avv. Carlo Petrone 

 

Uno  degli  argomenti  che  ci  impegna  maggiormente  in  questi  ultimi tempi è rappresentato dalla individuazione del danno esistenziale. 

Nel recentissimo volume del dott. Marco Rossetti, vero  e proprio 

"corpus iuris" sul danno e sul risarcimento, la figura del danno esistenziale  scompare,  forse  per  effetto  di  antiche  suggestioni  giustinianee,  come  conseguenza della ben nota espressione "resecatis superfluis". 

      Eppure  la  lunga  marcia  del  danno  esistenziale  verso  un  riconoscimento  ed  una  legittimazione  nel  sistema  si  palesa  ormai  inarrestabile. Non è più un'araba fenice e sta conducendo, con successo,  la sua significativa guerra di indipendenza anche dal danno biologico. 

E' più che  evidente che il percorso è ancora accidentato sia  per il  dibattito, ampio e stimolante, fra giuristi e medici legali, sia perchè molti  giuristi  manifestano  correttamente  prudenza  ermeneutica,  sia  perchè  l'elaborazione  dottrinaria  e  giurisprudenziale  procede,  conseguentemente, in modo non spedito. 

La  sedimentazione  dei  concetti  e  la  razionalizzazione  di  problematiche  che  attengono  alla  politica  del  diritto,  ai  modelli  di  sviluppo dell'uomo ed al suo interagire con il contesto e con il diritto, non  rendono  certamente  sbrigativo  il  "regolamento  di  confini"  nell'ambito  delle diverse figure di danno. 

E' pur vero, però, che ormai si sta sviluppando una attenta analisi  del  danno  che  si  manifesta  ‐ad  esempio‐  con  la  prospettazione  in  una  sorta di struttura a cerchi concentrici che, dal fatto, si irradia in proiezioni  sempre più ampie e complesse. 

La produzione della giurisprudenza , che coinvolge sia la giustizia  minore, sia la Corte di Cassazione, riconosce già al danno esistenziale una  legittimazione  in  fieri  che  ricorda,  sotto  molti  aspetti,  l'opera  svolta,  de  iure  condendo,  dagli  operatori  del  diritto  per  il  danno  biologico,  al  cospetto  di  tanti  increduli  osservanti  di  una  regola  che,  nel  tempo,  ha  superato  la  natura  monolitica  del  concetto  di  danno,  pur  nella  varietà  delle situazioni da interpretare. 

Non è un caso ‐quindi‐ che l'affinamento degli studi in materia di  vittimologia  ed  il  riconoscimento  di  maggiori  ambiti  di  tutela  della  persona offesa, inducono ad individuare un margine ulteriore, rispetto al 

 Avvocato, Consigliere Associazione Nazionale Forense ‐ Taranto 

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TAGETE 2‐2002 

danno  biologico  (quanto  meno  nell'eccezione  ormai  disciplinata  anche  legislativamente), proprio attraverso il danno esistenziale. 

Esso  risponde  al  raggiungimento  di  una  ulteriore  soglia  di 

"personalizzazione" del danno alla persona. 

La  stessa  varietà  di  casi  che  ormai  si  prospettano  in  sede  giudiziaria induce a reclamare, tuttavia, una esigenza di chiarezza per far  si  che  i  dati,  magari  ancora  impalpabili,  abbiano  una  sistemazione  in  un  quadro organico del risarcimento del danno. 

   

Dr Carlo Petrone. Avvocato.Napoli 

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