• Non ci sono risultati.

SURROGAZIONE, REGRESSO INAIL E DANNO CIVILISTICO di Giorgio F. Losco

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "SURROGAZIONE, REGRESSO INAIL E DANNO CIVILISTICO di Giorgio F. Losco"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

SURROGAZIONE, REGRESSO INAIL E DANNO CIVILISTICO di

Giorgio F. Losco*

Come noto il diritto alla salute come situazione soggettiva rilevante nei rapporti tra privati ha prodotto, nell'ambito della disciplina specifica delle Assicurazioni Infortuni sul lavoro, effetti dirompenti per le pronuncia interpretative della Corte Costituzionale. Si è alterato in certo qual modo il delicato rapporto di compromesso tra lavoratore, datore di lavoro e assicuratore sociale che era il fondamento della disciplina assicurativa antinfortunistica e delle malattie professionali in specie sotto il profilo dell'esonero di responsabilità del datore di lavoro.

Il sistema indennitario contemplato nel T.U. 30.6. 1965 n. 1124 operava, nel rapporto con la normativa risarcirai civilistica in un meccanismo privo di problemi da

“sovrapposizione” degli interessi risarcitori o surrogativi facenti capo rispettivamente all'infortunato e all'assicuratore. Il riconoscimento giurisprudenziale del danno alla salute inteso come danno biologico risarcibile e l'ingabbiamento del cosiddetto danno patrimoniale e del cosiddetto danno morale in altre figure autonome di pregiudizi risarcibili, se pur (anche se non senza sforzo ermeneutico) sono state ritenute compatibili con l'impianto codicistico disciplinante il sistema del risarcimento del danno da fatto illecito (titolo IX° del libro IV° del c.c.), non sono altrettanto sussumibili nel corpo della normativa delle Assicurazioni Infortuni sul lavoro. Tutto ciò crea, quindi, non facili problemi di applicazione per l'interprete operatore della liquidazione del danno inteso sia come rivalsa1 regresso dell'Assicuratore Sociale, sia come risarcimento residuale (o primario, come vedremo) dell'infortunato2. Per orientarci occorre una breve rappresentazione della situazione giuridica venutasi a creare in materia. Chiave di volta è il riconoscimento del danno alla salute come diritto primario ed assoluto da cui scaturirebbe l'obbligo riparatorio in caso di violazione di questo diritto (Corte Cost. sent.

n.87 e 88 del I979).

La norma del codice civile cui fare riferimento sarebbe l'art. 2043, mentre l'art.2059 atterrebbe al solo danno cosiddetto morale (v.sent. n° 184 del 1986 della Corte Cost.).

* Avvocato

1art. 1916 cc.

2art. 10 e II. d.P.R. 30.6.1965 n. II24

(2)

Ciò che, per i fini di questa nota in tema di infortunio sul lavoro, ci pare dover evidenziare è la problematica attinente alla patrimonialità, o meno, del danno biologico (la sentenza della Consulta non pare prendere una decisiva posizione sul dilemma: in quanto, premesso che l'art.2043 cc. si riferisce al danno patrimoniale, ne estende la possibilità di sua applicazione anche al danno biologico tramite un'interpretazione in via

"analogica" o viceversa, pare considerare il danno biologico come danno patrimoniale, che l'art.2043 tutela in via diretta. Le più recenti sentenze della S.C. di Cassazione a loro volta propendono, con applicazione analogica dell'articolo 2043 cc. a qualificare il danno biologico come danno non patrimoniale la cui quantificazione non potrà che essere effettuata con criteri equitativi (Cass.18.2-93 n. 2008 ).

Il danno alla salute, così impostato, viene a porsi, quindi, nell'ambito della disciplina responsabilitaria collegata con gli infortuni sul lavoro (art.10 ss.T.T. 30.6.1965 n. 1124 ) in modo dirompente essendo mutato il sistema risarcitorio civilistico cui quello infortunistico era subordinato. I tentativi di “logicizzare”' il sistema, così alterato, tramite interpretazioni della Corte Costituzionale, non è però soddisfacente.

Le sentenze n.87 del 1991 e 485 e 356 del 1991 sono esplicite nel ritenere che : riconosciuta al danno biologico la tutela giuridica (come diritto primario costituzionalmente garantito ) dall'ordinamento civilistico sulla responsabilità civile, ma non quello assicurativo infortuni, non si potrà più riconoscere, in tale ambito, a pena di incostituzionalità nessun esonero di responsabilità per il datore di lavoro per quanto da questi dovuto al danneggiato a titolo di risarcimento di danno biologico. Analogamente e con maggior rilievo per i fini di questa nota, si è inciso sul diritto di rivalsa e regresso laddove si è fatta cadere la norma (art.10, 6° e 7° c. del Testo Unico, che consentiva al danneggiato di ottenere il risarcimento del danno solo per la parte eccedente l'erogazione INAIL e la norma (art.119 10 e 20 C* , stesso T.U.) che consentiva il regresso INAIL entro i limiti dell'indennità pagata (senza distinzione tra danni coperti o meno dall'assicurazione infortuni).

Questa lettura abrogante è stata ritenuta necessaria dalla Corte per consentire al danneggiato di ottenere direttamente dal responsabile ed indipendentemente dalla erogazione INAIL il danno biologico, e poi, secondo la interpretazione più recente (v.Corte Cost. n.37/94 e S.C.Cass.n.7377 del 20.6.93 e seguenti )anche il danno morale.

Alla luce di queste premesse tre sono i punti che è opportuno focalizzare per decidere se, a chi, e cosa il datore di lavoro o il responsabile civile o l'assicuratore di responsabilità

(3)

civile degli stessi, debbano pagare in caso di illecito commesso in violazione di norme sugli infortuni sul lavoro che costituisca reato procedibile d'ufficio (art.10 T.U. ) ovvero ex art.1916 cc

a) quello relativo alla natura dell'erogazione INAIL

b) quello relativo alla patrimonialità o meno del danno alla persona

c) quello relativo al principio indennitario ed a quello della restitutio ad integrum (e non oltre).

Il danneggiato dovrà ottenere la totalità del danno risarcibile e non oltre ed il danneggiante non dovrà essere tenuto per somme superiori (principio indennitario) Analogamente si è proceduto alla lettura costituzionale della rivalsa ex art.1916 cc. ciò premesso se il danneggiato ha diritto ad essere liquidato direttamente della quasi totalità del danno alla persona (danno biologico e danno morale ) ed inoltre ad essere liquidato dall'INAIL in base alla tutela del T.U. , non si potrà pretendere che il danneggiate si accolli il ristoro di entrambi i risarcimenti (quello diretto al leso e quello in regresso o surroga dell'Ente Assicurativo ).

Si è cercato allora di "sezionare" il danno persona nei suoi profili costitutivi distinguendo:

a) il danno morale

b) il danno patrimoniale quale riduzione effettiva o presunta della capacità lavorativa c) il danno alla integrità psicofisica o danno biologico;

cercando poi, di capire quale di questi profili fosse “coperto” dalla tutela indennitaria INAIL quindi apprensibile in rivalsa o regresso (giusti gli attuali orientamenti giurisprudenziali ) nei confronti del responsabile civile ( e non, quindi, risarcibile dallo stesso responsabile civile al danneggiato leso).

L'operazione sì è rivelata ardua se non impossibile data l'unitarietà, sotto il profilo ontologico, del danno alla persona si è, comunque, voluto verificare cosa liquidi l'INAIL quando indennizza la “ridotta attitudine al lavoro”(art. 74 T.U.I.L.).

Il problema ha origine dal fatto che la Corte Costituzionale e la recente giurisprudenza anche di legittimità hanno escluso che tale indennizzo sia copertura del cosiddetto danno morale (pectinia doloris o Schmerzensgeld della dottrina tedesca) e sia copertura del danno biologico3, specificando poi (sent. Corte Cost. n.485/9I ) che vi sarebbe nel danno

3Sui cui, perciò, l’Inail non avrebbe diritto alcuno di rivalsa conf. Tribunale Torino II. 12.1993 in Resp.

Civ. e Prev. 1994 p. 778 - S.C.Cass.Sez.Lav. n. 8054 del 4.10.1994 in Mass.F.It.1994 col. 761

(4)

biologico una componente attinente alla integrità psicofisica connessa con la sfera lavorativa dell'individuo ed aprendo così, la strada ad una interpretazione che vorrebbe ravvisare nell'indennizzo INAIL la copertura di tale componente. Meno limpido è stato il delineare, dal punto di vista pratico, quanta parte del danno biologico sarebbe afferente la sfera lavorativa e quanta no (anche per l'inaccettabilità in sede medico-legale di uno scorporo del danno biologico in distinte componenti : lavoro, divertimenti, sport, vita sessuale, affettiva, culturale, etc). Alcuni giudici (Trib. Milano e Pret. Lavoro Milano) hanno individuato in 1/3 la sfera lavorativa facente parte dell'integrità psicofisica , altri (C.App.Genova) nella metà .

Peraltro se questa "ridotta attitudine al lavoro" è invece di contenuto meramente patrimoniale riducendosi alla potenzialità di produrre reddito non ha a che fare col danno biologico.

L’equivoco di fondo ci pare, possa rinvenirsi nel voler distinguere il danno alla integrità psicofisica mentre in esso sono contenuti gli altri tipi di danno perché non ne sono altro che sue “manifestazioni”.

Il danno morale o da sofferenza psichica è solo una forma in cui si manifesta il danno alla integrità psicofisica generale ( v.sent.Corte Cost. n.372,194 sul cosiddetto danno biologico da morte) e così il danno alla vita di relazione.

Quello estetico, sessuale ed il danno alla capacità a produrre reddito. Per i giudici costituzionali questi ultimi danni se riscontrabili o riscontrati in sede peritale sono risarcibili indipendentemente dall'esistenza di un pregiudizio patrimoniale effettivo (che, se provato, andrà a sua volta, risarcito autonomamente).

Dovrebbero rimanere quindi, due soli profili di danno alla persona :

a) quello biologico -nell'ampia accezione di alterazione psicofisica, di sofferenza e di ridotta potenzialità produttiva maggior usura, etc.- da valutarsi in via equitativa ed in cui è irrilevante il profilo patrimoniale (conf.S.C.Cass. 13.1.1993 n.357)

b) quello di perdita patrimoniale effettiva da provarsi rigidamente e da liquidarsi come vero e proprio lucro cessante.

Le altre accezioni già usate in precedenza (invalidità generica, specifica, danno alla vita di relazione, attitudine al lavoro etc.) non possono, così essere più riprese ed applicate in questo nuovo contesto interpretativo (come proposto dalla Consulta), se non con grosse problematiche e contraddizioni Del resto la scienza medico legale oltre

(5)

cinquant’anni fa4aveva inquadrato nel danno da invalidità generica il complesso della lesione psicofisica generale comprensiva del danno biologico e, nel danno da invalidità specifica quello attinente alla ridotta potenzialità produttiva nella attività del leso.

D’altronde se l’attitudine al lavoro liquidata dall’INAIL è componente del danno biologico e tale danno secondo il dettato della Corte Costituzionale, non può essere liquidato che al danneggiato leso, ne conseguirà che all’INAIL non potrà spettare alcun diritto di rivalsa o regresso nei confronti del responsabile o datore di lavoro per tale voce.5

Si pone però la contraddizione della loclupetazione del danneggiato stesso che si vede liquidato dal responsabile con le regole della responsabilità civile codicistica - il danno biologico) , e dall’INAIL -con le regole del T.U. Inf. sul Lavoro - un indennizzo che, comunque afferendo all’integrità psicofisica (ancorché più fisica che psichica, stante il tipo di tabelle valutative dello stesso T.U.,-verosimilmente anche superate dalle moderne tecniche di lavoro.) è nient’altro che un altro danno biologico. Cioè lo stesso danno civilistico già dovutogli dal responsabile !!

Per ovviare a questa situazione ormai divenuta anomala, non resta che l'intervento del legislatore, come da più parti ribadito.

In tale attesa l'operatore liquidativo (giudice o assicuratore di responsabilità civile dell'autore o responsabile dell'illecito) non potrà che cercare di conciliare i principi su indicati e cioè:

- il principio indennitario e del risarcimento inteso (solo) come reintegrazione nello

“status quo ante"

- corretta qualificazione del danno liquidato dall’INAIL - natura del danno alla persona (biologico e patrimoniale)

- valenza costituzionale del danno alla salute per il cittadino leso.

Allora se non si intende condividere la rigida posizione espressa dal Tribunale di Torino, che nulla concede all’INAIL, per entrare nell'ordine di idee che, pur sempre, l'INAIL risarcisce al danneggiato un danno alla persona che costui non può ripetere due volte, si può venire nella determinazione di liquidare al danneggiato ed all'INAIL (in

4v. CAZZANIGA Le basi medico legali per la stima del danno alla persona....Milano, 1928 e A .FRANCHINI, La valutazione medico legale del danno biologico ....in Resp.Civ. e Prev. 1959 pag.

19 e ss.

5Diversamente ove si riconosca che l’Inail liquidi anche un “quid” di danno non patrimoniale (in senso lato) non gli si potrà contestare il diritto a ripeterlo

(6)

rivalsa o regresso) il 50% (ciascuno) del danno biologico, come computabile civilisticamente ( ed

a rigore fare altrettanto per il danno morale - che quale componente del danno alla persona - lato sensu- dovrebbe per lo stesso principio indennitario e reintegrativo essere compreso in questa bipartizione delle voci di danno alla persona6.

Del resto la stessa Corte Costituzionale nella sent. 319 del 1989 (sull'art. 28 della L.990/69 ass.obbl.veic.nat.) e nelle successive ha ribadito l'incostituzionalità dell'art.

1916 cc. “solo ove la rivalsa aggredisca il danno biologico che non forma oggetto di copertura assicurativa”, ciò vuol dire, a conferma, che quel “quid”, del danno alla persona7 che è indennizzata dall’INAIL non può non essere oggetto di rivalsa (e regresso).

La ripartizione paritaria (sempre ovviamente in caso di sufficienza del massimale -ex Sent.C.Cost.n.319/89) Può trovare fondamento nella normativa sulla tipologia del credito nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile (art. 2767 cc.) che contempla il privilegio del debito risarcitorio a favore del danneggiato e dell'assicuratore sociale -entrambi creditori dello stesso debito (-risarcitorio-)del responsabile civile assicurato con polizza RC., e del concorso di creditori egualmente privilegiati (art.2782 cc.) L'assicuratore di R.C. dovrebbe, allora, dividere la liquidazione del danno biologico (e per noi anche del danno morale, per i motivi già indicati), tra danneggiato e assicuratore sociale “in proporzione del rispettivo” credito (art.2782 cit.), ma essendo tale credito unico ed unitario (che sia danno diretto o a seguito di surroga e però sempre lo stesso danno cioè il danno a persona civilistico), non potrà che essere diviso paritariamente. A nulla poi rileva il fatto che la liquidazione ad.es. INAIL, poiché formulata con criteri di calcolo diversi dal danno civilistico sia o minore del danno civilistico ; quello che rileva è il contenuto sostanziale del danno (cioè il danno alla persona) e non i parametri di calcolo (necessariamente diversi anche per le specifiche finalità dell'Ente sociale), per cui l'Assicuratore sociale non potrà ad es. per aver pagato un indennità maggiore del danno civilistico, pretendere una diversa proporzione (maggiore per se e minore per il danneggiato) di risarcimento del danno civilistico alla persona. Il danno da valutare - e quindi da ripartire - è come detto il solo danno

6Salvo il caso in cui il massimale dell’Assicuratore risulti insufficiente, perché allora nel concorso fra creditori (danneggiato - INAIL) dovrà prevalere il primo per la prevalenza nella tutela del d.biologico ex. art. 32 costituzione ( come da sent. 319/89 C.Co.t. ull’art. 28 L. 990/69)

7non strettamente patrimoniale

(7)

civilistico alla persona ed esso andrà quindi valutato, per poter essere addossato ad un responsabile civile, solo con criteri e parametri civilistici e non con quelli sociale e/o pubblicistici dell'Ente Assicuratore sociale. Non saranno ammissibili quindi, diverse proporzioni da quella paritaria (fermo ovviamente il limite per l'assicuratore sociale rappresentato dall'ammontare della indennità erogata).

Laddove invece si accedesse alla teoria della tripartizione del danno alla persona inteso come danno biologico, danno morale danno patrimoniale, il danno morale non facente parte del danno biologico e non essendo liquidato dall'INAIL non spetterebbe che interamente al danneggiato e, su di esso l'INAIL non avrebbe alcun diritto di rivalsa (conf. il recente orientamento della Corte Cost.) In questo contesto (di tripartizione del danno alla persona) ed ove si ritenga che il danno biologico non possa essere ripartito (v.sent.Trib.Torino sopra cit.,) e che esso spetti per l'intero suo ammontare al danneggiato, nulla potrà andare all'INAIL che azioni in rivalsa o regresso per la prevalenza della tutela costituzionale del leso rispetto a quella - per diritto speciale - dell'INAIL. Il sistema è così ribaltato e sarebbe allora l'INAIL a erogare al leso più di quanto a questi spetti per diritto risarcitorio privatistico.

Resta da considerare il profilo del danno patrimoniale. Ove vi sia un’effettiva perdita patrimoniale ( per gli aventi diritto in caso di morte o per il leso a causa di lesioni che comportino una modifica peggiorativa o la perdita della retribuzione), l'erogazione INAIL è diretta proprio a sovvenire tale pregiudizio economico e quindi lo stesso Ente avrà diritto di rivalsa e regresso e così, dal danno civilistico del leso o degli aventi diritto, andrà defalcato l’indennizzo INAIL.

Ove non vi sia un'effettiva perdita patrimoniale, ma solo una ipotetica possibilità di perdita di guadagno, ancorché riferita ad una invalidità specifica, si potrebbe ritenere che anch’essa rientri nel cosiddetto danno biologico e quindi sia gestibile come sopra si è cercato di indicare risarcimento al danneggiato totalmente o paritariamente con l'INAIL ove anche tale ipotetica possibilità di pregiudizi fosse ritenuta danno patrimoniale (ancorché non sostanziantesi in una effettiva perdita - e ciò, riteniamo, sia una vera e propria contraddizione-) non sussisterebbero remore di ordine costituzionale al risarcimento a favore del danneggiato sono però per la parte eccedente la indennità INAIL e, per quest'ultima, ammissibile, quindi la rivalsa o il regresso nei confronti del responsabile. Per la liquidazione INAIL della inabilità temporanea non sorgono problemi trattandosi di danno chiaramente patrimoniale e quindi suscettibile di rivalsa o regresso

(8)

per il principio indennitario. Nulla avrebbe a che fare con questa voce di risarcimento il cosiddetto danno biologico da inabilità temporanea, sempre che tale categoria di danno possa considerarsi effettivamente esistente e non debba invece (come rettamente indicato in diverse pronuncia dei giudici di merito) essere inglobata nella liquidazione della invalidità permanente biologica quale sua componente strutturale.

Riferimenti

Documenti correlati

Sulla liquidazione delle “micropermanenti” in particolare, ancora la Cassazione, con ripetute pronunce, ha ribadito che i postumi permanenti di piccola entità

“per danno biologico deve intendersi la menomazione dell'integrità psico-fisica in sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta

Il Tribunale romano, reiterando le critiche articolate dalla dottrina, censura, innanzitutto, la risarcibilità del danno esistenziale, in quanto questa si giustificherebbe in

Muovendo da questi indefettibili presupposti la risposta alla domanda odierna viene da sola ed è non meno categorica che chiara: il danno biologico non può mai

Al di là delle aree estreme del danno, in cui in pratica il danno biologico non corrisponde o corrisponde pienamente alla perdita pressoché definitiva e totale

32 della Costituzione in relazione al danno biologico ma anche con gli articoli 3 e 24 della stessa Costituzione in relazione al danno patrimoniale; tale contrasto

“ “ Non sono assicurabili, indipendentemente Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di. dalla concreta valutazione dello stato di salute,

16) Poiché il danno biologico, come danno alla salute, in sé, ha una portata più ampia di quello alla vita di relazione, che si risolve nella impossibilità o difficoltà di mantenere