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1 OGGETTO: Pratica num. 14/PO/2020. Parere sullo schema di decreto ministeriale per la determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati

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OGGETTO: Pratica num. 14/PO/2020. Parere sullo schema di decreto ministeriale per la determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento in attuazione dell’articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come modificata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(delibera 8 settembre 2021)

"1. Premessa.

Come noto, l’articolo 1, comma 379 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recante

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ha aumentato il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, individuato dalla tabella 2 allegata al medesimo provvedimento, di complessive 600 unità prevedendo, altresì, che le piante organiche degli uffici giudiziari fossero rideterminate mediante l’adozione, sentito il Consiglio superiore della magistratura, di uno o più decreti del Ministro della giustizia.

In attuazione della norma innanzi citata e in conformità dei contingenti fissati dalla predetta tabella 2 per le diverse funzioni del personale magistratuale, è stato dapprima emanato il decreto ministeriale 17 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2019, e, successivamente, il decreto ministeriale 14 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2020.

Con il decreto del 17 aprile 2019 sono state ampliate le piante organiche della Corte di cassazione e della Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, rispettivamente in ragione di 4 posti di presidente di sezione e 48 posti di consigliere e di 1 posto di avvocato generale e 17 posti di sostituto procuratore generale.

Con il decreto ministeriale 14 settembre 2020 sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari di merito in attuazione dell’articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripartendo tra le diverse sedi giudiziarie un contingente complessivo di 422 unità.

In tale vasto intervento si colloca anche l’articolo 1, comma 432 della legge del 30 legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), che ha sostituito il Capo II della legge 13 febbraio 2001, n. 48, istituendo, in luogo della figura del magistrato distrettuale, le piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in situazioni critiche di rendimento.

In relazione a tale nuovo istituto il Consiglio, con delibera del 12 dicembre 2019, ha reso ampio ed articolato parere, con il quale ha espresso condivisione in ordine alla finalità di introdurre un nuovo strumento ordinamentale per affrontare le situazioni contingenti di grave difficoltà di determinati uffici, superando le evidenti criticità emerse con l’istituto del magistrato distrettuale, sia mediante la previsione di un più congruo contingente destinato alla pianta organica flessibile distrettuale sia mediante l’ampliamento dei casi che consentono il ricorso al magistrato delle piante organiche flessibili distrettuali sia mediante la previsione di appositi meccanismi incentivanti, consistenti in benefici non patrimoniali ai fini dei successivi tramutamenti.

Con tale parere il Consiglio ha altresì evidenziato alcune specifiche criticità ed ha inoltre rappresentato l’opportunità di introdurre anche misure di carattere economico per assicurare l’effettiva copertura di tutte le piante organiche flessibili distrettuali, sulla falsariga di quanto previsto per le sedi disagiate, previo opportuno coordinamento con la legge 4 maggio 1998, n. 133.

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Ebbene giova rilevare che con successivi e condivisibili interventi normativi (rispettivamente, con la legge 28 febbraio 2020, n. 8 e con la legge 30 dicembre 2020, n. 178) è stata:

- da un lato, soppressa la previsione di cui al novellato art. 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 limitatamente alla necessità del parere “favorevole” del Ministro della giustizia sul provvedimento consiliare di assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici per fare fronte alle condizioni critiche di rendimento (prevedendosi, a seguito della modifica, che l’assegnazione sia disposta con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con il parere del Ministro della giustizia) 1;

- dall’altro lato, introdotta al novellato art. 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 la previsione di appositi benefici economici per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale, prevedendosi segnatamente l’attribuzione, per il periodo di effettivo servizio e per la durata massima di ventiquattro mesi, di un incentivo economico parametrato all’indennità mensile di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridotta del 50 per cento.

Venendo quindi ai profili di diretto rilievo in questa sede, è noto che, in attuazione dell’articolo 4 della citata legge 13 febbraio 2001, n. 48, come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro della giustizia è chiamato, con decreto, ad individuare il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali e, con le medesime modalità, a provvedere alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto, distinguendo i magistrati addetti cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti 2.

Il decreto del Ministro previsto dal comma 4 deve essere adottato “sentito il Consiglio superiore della magistratura”.

In data 2 novembre 2020 è pervenuta al Consiglio superiore della magistratura una nota del Ministro della giustizia contenente lo schema di decreto ministeriale per la determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento.

Nella proposta del Ministro della giustizia si individua la dotazione nazionale delle piante organiche flessibili, determinata in complessive 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti.

Sul punto nella Relazione tecnica ministeriale sul progetto di determinazione delle piante organiche flessibili si evidenzia che l’astratta disponibilità di risorse per la formazione delle piante organiche flessibili consta di un massimo di 184 unità, di cui 54 recuperabili dai pregressi organici dei magistrati distrettuali e 130 dalla residua disponibilità della dotazione nazionale (in particolare:

108 unità accantonate con il decreto ministeriale del 14 settembre 2020 dal complessivo

1Sul punto era stato evidenziato nel parere che, se è senz’altro doverosa un’interlocuzione finalizzata a consentire al Ministro di verificare se la concreta situazione dell’ufficio destinatario delle assegnazioni sia riconducibile alle tipologie di criticità astrattamente individuate nel decreto (tenuto conto delle relative competenze in materia di piante organiche), la previsione di poteri più incisivi, idonei a tradursi in un vero e proprio potere di veto, poteva risultare distonica in un settore – quello concernente l’organizzazione degli uffici giudiziari – di stretta competenza dell’Organo di governo autonomo.

Si rimanda all’articolato parere reso con riferimento alle ulteriori questioni potenzialmente critiche, relative in particolare all’opportunità di predefinire con normazione primaria gli indici generali in base ai quali determinare le piante organiche distrettuali e soprattutto i parametri in base ai quali individuare le situazioni di criticità di rendimento, alla concreta applicazione delle previsioni sul magistrato della pianta organica flessibile che venga a trovarsi in sovrannumero, al concreto impatto del beneficio della c.d. prelazione assoluta.

2Inoltre, in attuazione dell’articolo 5 della medesima legge, il Ministro della giustizia, con decreto e sempre sentito il Consiglio superiore della magistratura, deve individuare le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all’assegnazione e la relativa durata minima nonché i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio specificamente indicati ovvero per l’assegnazione agli uffici che versino nelle suddette condizioni critiche di rendimento.

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contingente di 530 posti disponibili per le funzioni di merito e 22 unità non assegnate agli uffici nella previgente dotazione).

Viene altresì chiarito che la pressoché integrale destinazione delle risorse disponibili alla formazione delle piante organiche flessibili si impone al fine di individuare un contingente complessivo nazionale idoneo a perseguire efficacemente gli obiettivi ed a produrre quindi un impatto reale sugli uffici giudiziari, pur risultando necessario costituire una riserva mediante l’accantonamento di 8 unità da utilizzarsi per fronteggiare anche eventuali emergenze future, quali, ad esempio, novità normative.

Nella proposta si individuano altresì i contingenti assegnati ai singoli distretti (indicati nella tabella B allo schema di decreto) “in continuità e coerenza con l’analisi condotta per la determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di merito” e tenuto conto che:

a) le funzioni attribuite alle piante organiche flessibili distrettuali assorbono integralmente quelle rimesse alla figura del magistrato distrettuale e che, pertanto, le relative dotazioni, individuate dalla tabella B allegata al citato decreto ministeriale 14 settembre 2020, possono essere utilmente recuperate a parziale compensazione del fabbisogno complessivo di risorse necessario per le predette finalità, in linea con la previsione di cui all’art. 1, comma 434, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) vanno considerate le risultanze dell’analisi condotta dal Tavolo di lavoro ministeriale anche in merito ai fabbisogni complessivi ed a quelli specifici dei singoli distretti, riportate nella Relazione tecnica trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;

c) per la determinazione della dotazione nazionale e dei contingenti numerici da destinare ai singoli distretti occorre tener conto di una combinazione di indicatori eterogenei, “riservando carattere prevalente agli indicatori connessi all’assetto dimensionale dei distretti e carattere integrativo e sussidiario agli indicatori connessi ad aspetti specifici che caratterizzano le diverse realtà territoriali” 3.

2. I lavori nell’ambito del Comitato paritetico ed il metodo condiviso.

Al fine di declinare in concreto il principio di leale collaborazione, il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministero della giustizia si sono dotati di un luogo di confronto stabile, attraverso il “Comitato paritetico CSM - Ministero della Giustizia per l’individuazione di soluzioni condivise in ordine alle questioni in materia di organizzazione giudiziaria”, costituito sin dal maggio 2011.

Conformemente a quanto già avvenuto, anche di recente, per la revisione delle piante organiche fisse, anche con riferimento alle piante organiche flessibili il Ministero della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura, ferme le rispettive attribuzioni, hanno preliminarmente condiviso, nell’ambito del Comitato paritetico, un metodo di lavoro che ha comportato: il confronto preventivo sugli aspetti maggiormente problematici dell’intervento, la condivisione dei dati e delle informazioni nella disponibilità delle due istituzioni, nonché dei criteri metodologici atti ad orientarne la realizzazione.

Il Comitato paritetico ha effettuato, quindi, varie riunioni in ordine al progetto di determinazione delle piante organiche flessibili, cominciate in data 9 luglio 2019 e proseguite anche successivamente all’invio della proposta da parte del Ministro.

In tali riunioni è stata innanzi tutto discussa e condivisa la scelta metodologica di utilizzare, come base del lavoro di analisi, i dati relativi alle iscrizioni, alle pendenze ed all’arretrato riferiti al triennio 2016-2018 e, dunque, i dati utilizzati per la distribuzione delle unità aggiuntive sulle piante organiche fisse.

Tanto allo scopo di realizzare, se non una proporzionalità diretta e rigida tra contingente fisso e flessibile, una coerenza sistematica e funzionale dei due interventi sugli organici dei distretti.

Inoltre, il Comitato si è confrontato in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti numerici da destinare ai singoli distretti: tra i diversi fattori astrattamente suscettibili di

3 Cfr. la premessa dello schema di decreto ministeriale oggetto del parere.

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considerazione, sono stati individuati quelli ritenuti più rilevanti in considerazione delle finalità proprie della piante organiche flessibili e delle possibili esigenze sottese alla destinazione dei magistrati inseriti in tali piante, che sono essenzialmente due 4:

- la sostituzione di altri magistrati nei seguenti casi di assenza dall’ufficio: a) aspettativa per malattia o per altra causa; b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; c) tramutamento ai sensi dell’articolo 192 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all’esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare; e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

- la necessità di far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

Al fine di garantire tali obiettivi sono state individuate due tipologie di indicatori:

- tre indicatori “portanti” strettamente connessi all’assetto dimensionale dei singoli distretti (il numero di uffici giudiziari 5, il numero di magistrati 6 e le vacanze medie rilevate nel triennio 2016-18 7);

- tre indicatori “integrativi” volti, invece, a valorizzare le specifiche criticità dei diversi distretti, onde garantire il perseguimento anche della seconda finalità delle piante organiche flessibili (il turn over 8, l’arretrato civile 9 e le pendenze finali 10).

Come evidenziato nella Relazione tecnica ministeriale sul progetto di determinazione delle piante organiche flessibili, i primi due indicatori portanti rispondono all’esigenza di dotare i distretti di un contingente di risorse adeguato a gestire le scoperture del distretto (in quanto, verosimilmente, il numero di assenze da colmare risente del numero di magistrati inseriti nella pianta fissa del distretto), nonché, a livello più generale, a garantire una adeguata proporzione tra la dimensione della pianta fissa e di quella flessibile. Il dato delle vacanze (terzo indicatore portante) risponde, invece, all’esigenza di valorizzare il fabbisogno aggiuntivo di risorse dei distretti che incontrano maggiori difficoltà nella copertura dei posti previsti in organico, per effetto di fattori legati alle condizioni di contesto (geografico, socio-economico e lavorativo) in cui operano.

Quanto agli indicatori integrativi, con il tasso di turn over si è dato rilievo alle evidenti problematiche organizzative e gestionali che incontrano i distretti, e gli uffici, caratterizzati da avvicendamenti frequenti di magistrati. Con gli altri due indicatori si sono, invece, volute individuare le situazioni di maggiore sofferenza legate all’esistenza di uno “stock” di procedimenti che si fatica a smaltire con le risorse ordinarie. Ciò che rileva, dunque, non è il numero delle sopravvenienze (che, in ipotesi, un ufficio, con le risorse date, è in grado di evadere in tempi ragionevoli senza avvalersi del contingente di pianta organica flessibile), ma il numero di procedimenti ultratriennali (per i tribunali) ed ultrabiennali (per le corti di appello) che gli uffici hanno in carico e che costituiscono una sorta di “zavorra” di difficile eliminazione.

In ordine al peso assunto dai diversi indicatori, occorre evidenziare che quelli “portanti”

sono stati assunti come prioritari nella determinazione della distribuzione distrettuale, ottenuta

4 Cfr. il novellato articolo 5 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

5 L’indicatore misura il numero complessivo di uffici giudiziari presenti nel distretto, tenendo conto sia delle magistrature ordinarie (corte d’appello, tribunali ordinari e relative procure) che di quelle con competenze speciali (tribunale e procura per i minorenni, uffici di sorveglianza).

6 L’indicatore misura il numero complessivo di magistrati in organico nel distretto, al netto di quelli distrettuali.

7 L’indicatore misura le vacanze giuridiche medie rilevate nel triennio 2016-2018 in ciascun distretto.

8 L’indicatore, elaborato dall’ufficio statistico del Consiglio superiore della magistratura a livello di singolo ufficio, misura il numero di “uscite”’ avvenute nel quinquennio 2014-18 in rapporto all’organico complessivo.

9 L’indicatore misura l’incidenza percentuale dell’arretrato sulle pendenze totali al 31 dicembre 2018.

10 Il dato delle pendenze è stato valorizzato solo per i tribunali ordinari, le corti di appello e le procure ordinarie.

L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di procedimenti pendenti (civili e penali) al 31 dicembre 2018 e la media dei procedimenti iscritti nel triennio 2016-18.

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assegnando a ogni distretto (prioritariamente appunto) un numero di unità flessibili proporzionale alla sua dimensione.

Gli indicatori “integrativi” costituiscono invece dei correttivi alla distribuzione che scaturirebbe dall’applicazione dei soli indicatori portanti e, valorizzando la presenza nel distretto di sedi connotate da condizioni di criticità, hanno lo scopo di affinare la precedente distribuzione onde renderla maggiormente rispondente alle diverse finalità della pianta organica flessibile.

3. La metodologia seguita dal Ministero

Per valutare il fabbisogno di risorse flessibili di ciascun distretto, il Ministero della giustizia ha seguito un diverso approccio a seconda della tipologia di indicatore: mentre per gli indicatori

“portanti” ha fatto riferimento al dato distrettuale (ottenuto come somma del dato dei singoli uffici presenti nel distretto), per gli indicatori “integrativi” ha optato per un criterio che valorizza il numero di sedi caratterizzate da una significativa criticità all’interno di ciascun distretto.

In particolare per ciascun indicatore “integrativo” tale condizione è stata individuata come quella degli uffici che, collocandosi sopra una data soglia, si trovano ad essere nella situazione peggiore su base nazionale.

Nel dettaglio, è stata dapprima calcolata, per ognuno dei tre indicatori correttivi (turn over, pendenze finali e arretrato civile), una “soglia critica” corrispondente al valore dell’indicatore al di sopra del quale si colloca solo il 25% degli uffici a livello nazionale (segnatamente le soglie critiche individuate dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi organizzativa del Ministero sono le seguenti: 57,7 per turn over; 31% per percentuale di arretrato civile al 31.12.2018; 1,33 per pendenti al 31.12.2018 sulla media degli iscritti nel triennio 2016-2018 11).

Una volta indivuate le predette soglie di criticità, per ogni distretto è stato calcolato il numero di sedi che presentano valori superiori alla “soglia critica” in relazione a ciascun indicatore integrativo.

L’esito di tale analisi è sintetizzato in due tabelle riporate alle pagine 23 e 24 della Relazione di accompagnamento allo schema di decreto, nelle quali, con riferimento a ciascun distretto, sono riportati in ordine decrescente i valori degli indicatori portanti e il numero di uffici che, per ciascun distretto, superano la soglia critica in relazione a ciascuno dei tre indicatori integrativi.

Nella distribuzione dei posti ai singoli distretti si è, poi, attribuita, come detto, particolare rilevanza agli indicatori portanti rispetto a quelli integrativi, guardando al contesto territoriale anche alla luce del quadro emerso in sede di analisi delle piante organiche fisse.

In concreto, come rappresentato nell’ambito delle riunioni del Comitato paritetico, è stato attribuito un peso di circa il 70% agli indicatori portanti e di circa il 30% agli indicatori integrativi.

Deve comunque precisarsi che, per garantire il funzionamento delle piante organiche flessibili, il Ministero ha previsto di assegnare per ciascun distretto un contingente non inferiore a 2 unità, di cui una destinata alla magistratura giudicante e l’altra destinata a quella requirente.

Con riferimento alla distribuzione tra magistrati con funzioni giudicanti e magistrati con funzioni requirenti, la distribuzione operata dal Ministero ha visto la prevalenza di magistrati con funzioni giudicanti (122) rispetto ai requirenti (54).

La Relazione di accompagnamento alla proposta ministeriale chiarisce che tale dato si spiega anzitutto poichè tra i giudicanti sono compresi gli uffici di sorveglianza che, oltre ad essere numerosi (58), sono stati, negli ultimi anni, interessati da molteplici modifiche normative che hanno inciso sugli aspetti organizzativi. Inoltre, è stato evidenziato che il mutamento della persona fisica del giudice incide sull’organizzazione del lavoro in misura maggiore rispetto a quanto accade negli uffici di procura, sicchè si è voluto garantire nella massima misura possibile la continuità nell’esercizio delle funzioni da parte del medesimo magistrato persona fisica. Ancora, la proporzione tra magistrati assegnati alla pianta organica flessibile con funzioni giudicanti e

11Ciò significa che, a livello nazionale, il 25% degli uffici considerati ha un turn over superiore a 57,7, un’incidenza dell’arretrato civile superiore al 31%, un rapporto pendenti su media iscritti 2016-2018 superiore ad 1,33.

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magistrati con funzioni requirenti, di evidente prevalenza dei giudicanti rispetto ai requirenti (con rapporto di 2,2), si presenta tendenzialmente in linea con quella che caratterizza la pianta organica fissa (composta da 7.301 magistrati giudicanti e 2.456 magistrati requirenti, con un rapporto in termini assoluti di 2,9).

4. L’attività istruttoria e le valutazioni del Consiglio sulla proposta avanzata dal Ministro

4.1. Al fine di esprimere il presente parere sono stati coinvolti l’Ufficio statistico del C.S.M. e la Struttura tecnica per l’organizzazione, che hanno offerto un apporto decisivo, fornendo, analizzando ed elaborando i dati rilevanti.

Occorre premettere che, in relazione agli indicatori portanti, emerge:

- che il numero di uffici presenti in ciascun distretto varia dagli 11 di Caltanissetta, Campobasso, Messina, Potenza, Reggio Calabria e Salerno, ai 29 di Torino;

- che il numero di magistrati varia dai 67 del distretto di Campobasso ai 1.138 di Napoli;

- che le vacanze medie riscontrate nel triennio 2016-18, rilevate in valore assoluto e quindi proporzionali alla dimensione degli uffici e al numero di magistrati, variano dalle 8 di Campobasso alle 119 di Napoli.

Analizzando, invece, gli indicatori integrativi, emerge che nel 46% dei distretti (12) vi sono dalle 6 alle 10 situazioni critiche, nel 27% dei distretti (7) vi sono dalle 11 alle 15 situazioni critiche. Il distretto con maggiori criticità è quello di Catanzaro in cui si contano 23 indicatori sopra la soglia critica.

L’Ufficio statistico ha, quindi, proceduto ad alcune simulazioni di supporto all’analisi, ottenendo una ripartizione di unità non molto dissimile da quella della proposta ministeriale.

Tali differenze minime confermano che la distribuzione proposta è stata generata conferendo peso prioritario a indicatori di tipo dimensionale (il numero di uffici e il numero di magistrati di ogni distretto).

In particolare l’Ufficio statistico ha specificato la simulazione, prevedendo l’assegnazione del 70% delle unità riservate agli uffici giudicanti e requirenti sulla base dell’applicazione dei soli criteri portanti e del restante 30% sulla base dei soli indicatori integrativi, ovvero sommando il numero di uffici in ogni distretto con almeno un valore degli indicatori integrativi superiore alla

“soglia critica”.

Secondo tale simulazione ed avuto riguardo al numero complessivo di unità assegnate nei singoli distretti:

- in 13 distretti sui 26 totali sono stati ottenuti risultati coincidenti con la proposta ministeriale 12; - si registrano minime differenze (di 1 sola unità in più o in meno) nei distretti di Bari (meno un

requirente), Bologna (meno un giudicante), Brescia (meno un giudicante), Campobasso (più un requirente), Messina (più un giudicante), Palermo (più un giudicante), Trento (più un giudicante), Reggio Calabria (meno un giudicante), L’Aquila (più un giudicante);

- differenze di 2 unità si registrano nei distretti di Ancona (meno due giudicanti), Cagliari (più due giudicanti) e Catanzaro (più un giudicante e più un requirente);

- differenze di 3 unità si registrano nel distretto di Venezia (meno tre giudicanti).

Tali differenze sono illustrate dalla tabella che segue.

Distretto Giud.

Integrativi Uff. Stat.

Giud.

Portanti Uff. Stat.

Requirenti Integrativi Uff. Stat.

Requirenti Portanti Uff. Stat.

Totale Uff.

Stat.

Proposta Giudicanti Requirenti

ANCONA 0 2 1 1 4 6 4 2

BARI 2 3 0 1 6 7 5 2

12 In tre distretti, fermo il numero complessivo di unità assegnato dal Ministero, la simulazione dell’ufficio statistico porterebbe ad una diversa distribuzione interna tra giudicanti e requirenti (distretti di Caltanissetta, Genova, Roma).

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BOLOGNA 1 4 1 2 8 9 6 3

BRESCIA 0 3 1 1 5 6 4 2

CAGLIARI 3 3 1 1 8 6 4 2

CALTANISSET

TA 2 1 1 1 5 5 4 1

CAMPOBASSO 1 1 1 1 4 3 2 1

CATANIA 2 3 1 1 7 7 5 2

CATANZARO 3 3 2 2 10 8 5 3

FIRENZE 2 5 1 2 10 10 7 3

GENOVA 1 3 0 1 5 5 3 2

L'AQUILA 2 3 1 1 7 6 4 2

LECCE 1 3 0 1 5 5 4 1

MESSINA 2 2 1 1 6 5 3 2

MILANO 1 7 1 3 12 12 8 4

NAPOLI 1 8 1 3 13 13 9 4

PALERMO 1 4 1 1 7 6 4 2

PERUGIA 1 2 0 1 4 4 3 1

POTENZA 2 2 0 1 5 5 4 1

REGGIO

CALABRIA 1 2 1 1 5 6 4 2

ROMA 2 8 1 2 13 13 9 4

SALERNO 2 2 0 1 5 5 4 1

TORINO 1 5 2 1 9 9 6 3

TRENTO 0 2 0 1 3 2 1 1

TRIESTE 0 2 0 1 3 3 2 1

VENEZIA 1 4 0 2 7 10 8 2

TOTALE 35 87 19 35 176 176 122 54

Come emerso nel corso del riunioni del Comitato paritetico le differenze riscontrate sono per lo più ascrivibili ad un diversa modalità di computo del numero di unità assegnate in base agli indicatori integrativi.

In particolare, nella proposta del Ministero non viene assegnata ai distretti più di un’unità per ognuno dei tre indicatori (turn over, pendenze su iscritti e arretrato civile), senza distinguere tra giudicanti e requirenti. Così, se, ad esempio, in un distretto vi è un dato numero di sedi con turn over sopra soglia ed un dato numero di sedi con arretrato elevato si assegnano due unità (una per ciascun indicatore integrativo); se in altro distretto vi è il doppio di sedi con turn over critico rispetto all’esempio precedente e nessuna sede con arretrato elevato (o viceversa) si assegna una sola unità per effetto del limite introdotto (una unità al massimo per ogni indicatore integrativo);

inoltre se le sedi con elevato turn over sono presenti sia tra gli uffici giudicanti che tra quelli requirenti, il Ministero ha assegnato comunque una sola unità in base agli indicatori integrativi in quanto il suesposto criterio è stato applicato per l’intero distretto e solo dopo si è provveduto a ripartire le unità tra giudicanti e requirenti.

Di contro la simulazione operata dall’Ufficio statistico, fermo il peso percentuale complessivo degli indicatori integrativi nel rapporto con gli indicatori portanti, è stata effettuata senza prevedere limiti alle unità assegnabili in base agli indicatori integrativi: tale simulazione ha quindi portato ad attribuire due unità sia laddove in un distretto vi siano un dato numero di sedi con

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turn over sopra soglia ed un dato numero di sedi con arretrato elevato sia laddove in un distretto vi siano il doppio delle sedi con turn over critico (rispetto all’esempio precedente) e nessuna sede con arretrato elevato.

L’Ufficio statistico ha altresì effettuato un’ulteriore simulazione con soglie critiche fissate al 30% e non al 25%, tenuto conto della fisiologica variabilità della situazione dei singoli uffici rispetto alle soglie critiche degli indicatori integrativi (soprattutto nel caso di sedi con indicatori prossimi al superamento della soglia critica).

Tanto al fine di poter meglio valutare comparativamente la situazione dei diversi distretti, atteso che, in uno scenario a risorse date e limitate, a parità di unità assegnate a due diversi distretti può apprezzarsi la diversa entità delle criticità in un distretto con molte sedi prossime al superamento delle soglie critiche rispetto ad un distretto privo di sedi prossime al superamento di tali soglie.

Infine l’Ufficio statistico ha fornito il proprio contributo nell’esaminare, unitamente alla Struttura tecnica per l’organizzazione, eventuali discrasie dei dati segnalate dai Consigli giudiziari rispetto a quelli utilizzati dal Ministero, nonché nell’analizzare i dati relativi alle situazioni di particolare criticità evidenziate, sempre dai Consigli giudiziari, con particolare riferimento all’andamento di pendenze, sopravvenienze ed arretrato c.d. patologico.

4.2. Sotto altro versante, il Consiglio superiore ha raccolto il contributo dei Consigli giudiziari, cui va espresso pieno apprezzamento in ragione del rilevante lavoro svolto, che ha fornito un importante apporto conoscitivo e di analisi, imprescindibile al fine di esprimere un parere in ordine alla proposta ministeriale di redistribuzione delle risorse flessibili.

In proposito occorre premettere che la Settima Commissione del Consiglio, già in occasione dei lavori che hanno portato a formulare il parere sulla rideterminazione della pianta organica fissa degli uffici di merito (con delibera del 30 luglio 2020), ha avviato un’interlocuzione con i Consigli giudiziari al fine di raccogliere dati e valutazioni anche in ordine alla pianta organica flessibile, chiedendo agli organismi di governo autonomo distrettuali “se sussistessero nel distretto consistenti pendenze ultratriennali (per i Tribunali) e ultrabiennali (per Corti d’appello), ovvero un arretrato c.d. patologico, ed in quali settori; nonché le ragioni della formazione di detto arretrato (es.

eccessivo turn over, prolungata scopertura di posti vacanti, sottodimensionamento della pianta organica, emergenze specifiche di un settore che abbiano imposto uno squilibrio prolungato nella distribuzione interna delle risorse, o altro)”.

Gli esiti di tale interlocuzione sono stati riportati nella delibera adottata dal Consiglio superiore il 30 luglio 2020 (avente ad oggetto il parere in ordine alla rideterminazione delle piante organiche fisse degli uffici di merito, cui è seguito il decreto ministeriale del 14 settembre 2020), ed il Ministero della giustizia ha dato atto di averne tenuto conto nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto sulle piante organiche flessibili.

Una volta pervenuta la proposta trasmessa dal Ministro della Giustizia con nota del 2 novembre 2020, concernente in particolare la determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali, la Settima Commissione ha invitato i Consigli Giudiziari ad esprimere un sintetico e più specifico parere con riferimento alla concreta individuazione del contingente di pianta organica flessibile assegnato, avvalendosi dell’ausilio delle Commissioni Flussi e sentiti i dirigenti degli uffici del distretto, in ordine ai seguenti profili:

a) eventuali discrasie tra i dati utilizzati dal Ministero della giustizia per l’elaborazione della proposta e quelli risultanti in sede locale;

b) adeguatezza o meno della proposta di determinazione della pianta organica flessibile alle esigenze del distretto, tenendo conto in particolare: della intervenuta rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari di merito; di eventuali criticità emerse nel far fronte alle esigenze di sostituzione per le ipotesi di assenza previste dall’art. 5 della legge 13 febbraio 2001, n. 48; dell’eventuale sussistenza nel distretto di consistenti situazioni di arretrato c.d.

patologico; di eventuali improvvisi e significativi aumenti delle iscrizioni e delle pendenze; di

(9)

eventuali eventi imprevisti ed eccezionali ovvero di altre situazioni critiche di rendimento che abbiano imposto uno squilibrio significativo e prolungato nella distribuzione interna delle risorse.

4.3. L’esame delle analisi svolte dalle strutture consiliari e dei pareri trasmessi dai Consigli giudiziari porta a svolgere le seguenti considerazioni di ordine generale.

In primo luogo è necessario chiarire che la valutazione che il Consiglio deve esprimere non può, naturalmente, prescindere dalla consistenza complessiva della pianta organica flessibile a livello nazionale e quindi va effettuata secondo modalità che tengano conto, anche in termini comparativi, del numero massimo di magistrati che possono essere destinati alle posizioni in esame.

Nella Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali del personale di magistratura viene infatti specificato che residua un accantonamento necessario di sole 8 unità disponibili e che pertanto, all’esito del parere del Consiglio, potranno operarsi interventi compensativi sia tra i distretti sia tra le dotazioni requirenti e giudicanti nell’ambito del medesimo distretto.

Ebbene in questa sede può certamente condividersi l’opportunità di accantonare una riserva di unità per eventuali emergenze future e, peraltro, anche per dimensionare cautelativamente il contingente della pianta organica flessibile onde verificarne, nell’attività di costante monitoraggio che dovrà essere attuata, l’effettiva copertura.

Di contro nella valutazione dei Consigli giudiziari emerge, del tutto fisiologicamente, la misura dell’organico flessibile ritenuta adeguata a soddisfare le esigenze del distretto, esprimendo una quantificazione in termini assoluti, appunto nell’ottica delle esigenze del singolo distretto.

Pertanto, occorre precisare che ove le valutazioni effettuate in relazione ai singoli distretti non coincidono con le richieste del Consiglio giudiziario interessato o, addirittura, divergono, per difetto, rispetto alla proposta ministeriale, il Consiglio superiore non ha inteso in alcun modo disconoscere le necessità rappresentate in sede locale, dovendo, piuttosto, tener conto, da un lato, della circostanza che allo stato il numero complessivo dei magistrati destinati alle piante organiche flessibili a livello nazionale non può essere accresciuto e, dall’altro, delle esigenze di tutti i distretti.

Deve peraltro considerarsi, sempre in un’ottica valutativa che tenga conto delle esigenze di tutti i distretti, che può condividersi la scelta, esplicitata nella proposta, di attribuire almeno due unità (una giudicante ed una requirente) a ciascun distretto.

Ed infatti, posto che nella pianta organica flessibile sono riassorbiti i posti di magistrato distrettuale, in ogni distretto, anche se caratterizzato da minori condizioni di criticità, devono poter essere assicurate risorse quanto meno per fare fronte alle esigenze di sostituzione per le assenze.

Evidentemente però di tale ragionevole “vincolo” deve tenersi conto nella valutazione dei contingenti assegnati ai singoli distretti.

Inoltre, con particolare riguardo ai distretti di maggiori dimensioni, l’esistenza di un limite massimo del contingente distribuibile a livello nazionale rende necessario temperare l’applicazione di criteri meramente quantitativi di proporzionalità numerica tra la pianta organica fissa e quella flessibile.

In base ad una scelta metodologica condivisa la distribuzione proposta è stata infatti già generata conferendo peso nettamente prioritario ad indicatori di tipo dimensionale (il numero di uffici e il numero di magistrati di ogni distretto), sicché l’ulteriore accentuazione di criteri di rigida proporzionalità dimensionale a favore dei distretti di maggiori dimensioni determinerebbe l’eccessivo sacrificio dei distretti di minori dimensioni, anche laddove caratterizzati da condizioni di criticità particolarmente significative quali quelle evidenziate dagli indicatori “integrativi”.

Sotto altro profilo, va osservato che numerosi Consigli giudiziari hanno ritenuto non congrua (per difetto) la proposta ministeriale e, in particolare, hanno fondato la richiesta di un maggior numero di magistrati in pianta organica flessibile sulla base dell’applicazione di criteri tra loro differenti, ma tendenzialmente collegati alle sopravvenienze ed al carico di lavoro gravante mediamente su ciascun magistrato inserito nella pianta organica fissa, pianta organica in molti casi

(10)

ritenuta sottodimensionata anche a seguito del recente incremento operato con il decreto ministeriale del 14 settembre 2020.

Tali criteri non possono tuttavia essere recepiti in questa sede in quanto differenti da quelli condivisi, all’esito di un’approfondita analisi, con il Ministero della giustizia al fine di dimensionare la pianta organica flessibile in misura congrua rispetto alle diverse finalità cui la stessa è preposta rispetto alla pianta organica fissa.

Occorre infatti sottolineare che la novità legislativa è finalizzata ad introdurre anche una vera e propria task force per far fronte alle condizioni critiche di rendimento, sicché la stessa non può essere quantificata secondo criteri finalizzati a compensare eventuali sottodimensionamenti della pianta organica fissa rispetto all’andamento fisiologico delle sopravvenienze.

Le due piante organiche dunque, come anche sottolineato nella Relazione tecnica, rispondono “a logiche diverse e complementari l’una all’altra”, atteso che se la pianta organica fissa mira dotare gli uffici di organici adeguati a far fronte ai carichi di lavoro che prevedibilmente dovranno sostenere, la pianta organica flessibile distrettuale risponde all’esigenza di far fronte a contingenti e precise condizioni di sofferenza, consentendo di gestire eventuali picchi di domanda evitando che si traducano in accumulo di arretrato.

Tanto premesso in linea generale, la Settima Commissione, avvalendosi dell’ausilio dell’Ufficio statistico e della STO, ha esaminato le richieste di modifica della proposta distributiva provenienti dai distretti, utilizzando tutti i dati in suo possesso ed avuto riguardo alla necessità di rendere un parere quanto più completo e congruente possibile.

Sono state dunque predisposte delle schede di analisi per ciascun distretto che contengono:

la proposta del Ministero, una sintesi del parere reso dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, i risultati delle simulazioni effettuate dall’Ufficio statistico (ossia quella svolta sulla base del percorso metodologico seguito dal Ministero con riguardo al peso degli indicatori portanti ed integrativi e quella svolta sulla base del medesimo percorso ma ipotizzando le soglie critiche al 30% in via meramente cautelativa), la valutazione degli elementi acquisiti e ritenuti rilevanti per la determinazione del contingente di pianta organica flessibile.

Al riguardo occorre precisare che, a differenza della pianta organica fissa (dimensionata, sulla base di diversi criteri, al fine di far fronte all’ordinaria domanda di giustizia), la pianta organica flessibile risponde alle due distinte finalità della sostituzione di magistrati assenti e dell’assegnazione agli uffici in situazioni critiche di rendimento (a loro volta determinate dal superamento di soglie critiche che possono essere concentrate su uno o sull’altro indicatore a seconda del distretto).

Vengono dunque in comparazione esigenze non univocamente riconducibili ad un unico comune denominatore di analisi delle situazioni dei diversi distretti.

In tale quadro deve sicuramente confermarsi il percorso condiviso di individuazione dei diversi indicatori e di attribuzione di un rilievo ponderale significativamente maggiore agli indicatori portanti.

Ciò posto e venendo quindi ad affinare la valutazione della proposta distributiva, si ritiene opportuno temperare le risultanze della simulazione meramente quantitativa operata dall’Ufficio statistico 13 ove le unità apparentemente in eccesso rispetto alla proposta ministeriale non siano superiori ad una.

Ed infatti, premesso che l’analisi del Consiglio deve trovare il suo supporto nelle analisi quantitative senza tuttavia esaurirsi nelle stesse, una simile minima differenza può risultare priva di rilievo laddove si considerino, dal punto di vista qualitativo, gli elementi conoscitivi forniti dai singoli Consigli giudiziari ed in possesso del Consiglio, nonché laddove si valuti la possibilità di ricondurre la lieve discrasia alla suesposta diversa metodologia di computo adottata dal Ministero (il che, a ben vedere, può risultare ampiamente fisiologico in relazione ad un istituto radicalmente

13 Ossia della simulazione effettuata con soglie critiche fissate al 25% come nella proposta ministeriale.

(11)

innovativo che andrà costantemente monitorato “sul campo” e che sarà, in ogni caso, soggetto a revisione biennale 14).

Nei limitati casi in cui invece la simulazione dell’Ufficio statistico ha fatto emergere discrasie in eccesso superiori alla singola unità si ritiene opportuno, a risorse date e tenuto conto delle esigenze di tutti i distretti, valutare la possibile riduzione del contingente assegnato al distretto, onde non sacrificare eccessivamente il rilievo degli indicatori integrativi rispetto a quello - già significativamente preponderante - degli indicatori portanti.

Per altro verso, allo scopo di esaminare le numerose richieste di assegnazione di unità aggiuntive (supportate, in sette distretti, dalla simulazione dell’Ufficio statistico), gli elementi conoscitivi offerti dal Consiglio giudiziario sono stati valutati anche avuto riguardo alla percentuale di procedimenti civili ultratriennali di primo grado e ultrabiennali di secondo grado sul totale dei procedimenti pendenti nel distretto al 31 dicembre 2020, in rapporto alla media nazionale 15.

In un quadro di risorse date e di parametri sostanzialmente condivisi (con conseguente ridotto numero di unità potenzialmente suscettibili di una diversa distribuzione), tale elemento può costituire un utile indicatore valutativo, soprattutto ove si consideri che emergono divergenze anche molto significative nei diversi distretti rispetto alla media nazionale (in cui la percentuale di arretrato risulta pari al 28% delle pendenze civili complessive al 31 dicembre 2020), passandosi da dati inferiori al 20% nei distretti di Trento, Genova, Milano, Torino e Trieste a dati superiori al 35%

nei distretti di Potenza, Messina, Salerno, Catanzaro, Catania e Cagliari.

Ebbene, se è vero che il peso del c.d. arretrato patologico è stato considerato con riguardo al singolo ufficio negli indicatori integrativi, può tuttavia valutarsi la maggiore criticità presente nei distretti in cui, anche tenuto conto del complessivo dato distrettuale, la percentuale dei procedimenti ultratriennali di primo grado e ultrabiennali di secondo grado risulti significativamente superiore alla media nazionale, in particolare nel caso di distretti per i quali già la simulazione dell’Ufficio statistico giustificherebbe l’assegnazione di unità aggiuntive.

Peraltro sul punto merita di essere sottolineato che, come noto, successivamente all’introduzione della pianta organica flessibile l’emergenza pandemica ha mutato lo scenario nel quale anche il nuovo istituto è chiamato ad operare e, in particolare, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati individuati ambiziosi ed impegnativi obiettivi a breve e medio termine di abbattimento dell’arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti civili e penali 16.

Nelle schede di analisi si è dato inoltre conto degli esiti della ulteriore simulazione cautelativamente effettuata con soglie critiche al 30% per una più attenta comparazione delle richieste di distretti che, a fronte dello stesso o di analogo numero di unità assegnate, presentano ovvero non presentano diverse sedi prossime al superamento delle soglie critiche.

Infine è stata fornita un’indicazione in ordine all’esito delle pubblicazioni nel distretto dei posti di magistrato distrettuale, eventualmente anche come sede disagiata ai sensi della legge 4 maggio 1998, n. 133 17.

14 Come noto, ai sensi dell’art. 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali è soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

15 Per l’elaborazione sono stati utilizzati i dati dei monitoraggi trimestrali civili (Sicid e Siecic) pubblicati dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero su https://webstat.giustizia.it/.

16 In particolare, sono stati individuati distinti obiettivi di abbattimento dell’arretrato civile in primo ed in secondo grado (al 2024 ed al 2026), nonché distinti obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili e penali. In tale mutato contesto particolarmente funzionale risulta la possibilità di avvalersi anche della pianta organica flessibile come task force nei distretti che presentano le situazioni maggiormente critiche al riguardo. Inoltre con il recente decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) è stato chiarito, all’art. 17, che il personale addetto all’ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell’arretrato, così confermandosi la centralità di tale obiettivo strategico nell’attuale scenario.

17Sono state esaminate le pubblicazioni a far data dal 2015 e le relative risultanze sono state indicate nelle singole schede di analisi solo in caso di avvenuta pubblicazione di posti nel distretto.

(12)

Trattasi infatti di elemento che può, cautelativamente, essere tenuto in considerazione al fine di ponderare l’assegnazione di unità aggiuntive rispetto alla proposta al fine di individuare un contingente di posti che, auspicabilmente, risulteranno destinati ad effettiva copertura, non potendosi peraltro ovviare ad eventuali difficoltà di copertura integrale delle piante organiche flessibili disponendo l’assegnazione nei relativi posti dei magistrati di prima nomina 18.

Quindi, alla luce dei dati sintetizzati, è stato fornito per ogni distretto un parere dettagliato sulla distribuzione delle risorse della pianta organica flessibile, distinguendo tra funzioni giudicanti e requirenti.

Il parere espresso dal Consiglio, riferito a ciascun distretto, è consistito a seconda dei casi:

a) in una condivisione della proposta di distribuzione del Ministero corredata delle ragioni per cui, a risorse date, non appare condivisibile la richiesta di assegnazione di ulteriori unità;

b) nella richiesta di valutare l’assegnazione di unità aggiuntive oltre a quelle attribuite, corredata delle ragioni per cui appare condivisibile la richiesta in tal senso formulata dal Consiglio Giudiziario;

c) nella rappresentazione delle ragioni che potrebbero portare a riconsiderare, in taluni casi, stanti le risorse date, l’attribuzione oggetto della proposta.

All’esito della valutazione effettuata alla luce di tutti gli indicatori sopra indicati, riportata nel dettaglio in ciascuna delle schede di analisi per distretto, il Consiglio chiede al Ministero della giustizia di valutare una parziale diversa distribuzione del medesimo numero di unità complessive e, segnatamente, la diversa distribuzione di 6 unità, come indicato nelle singole schede di analisi allegate alla delibera e nel prospetto di sintesi che segue (nel quale sono evidenziati con colore giallo i distretti in relazione ai quali si propone di valutare l’attribuzione di un diverso numero di unità complessive).

Distretto Proposta

del Ministro

Giudicanti Requirenti Valutazione del C.S.M.

Giudicanti Requirenti

È utile sottolineare che in tutti i distretti in cui sono intervenute pubblicazioni di posti di magistrato distrettuale non si è mai registrata la piena copertura di tutti i posti messi pubblicati nei diversi concorsi, con ciò evidenziandosi oggettive difficoltà di copertura effettiva dei relativi organici.

In alcuni distretti tale difficoltà è stata registrata anche nel caso in cui la pubblicazione è stata effettuata come sede disagiata, con i conseguenti incentivi.

Sebbene la normativa in materia di pianta organica flessibile preveda, come sopra esaminato, alcuni istituti finalizzati a superare il sostanziale fallimento della figura del magistrato distrettuale, l’andamento delle pubblicazioni dei posti di magistrato distrettuale può costituire un elemento valutabile al fine non di ridurre, ma di evitare il pericolo di un sovradimensionamento della pianta organica flessibile distrettuale, anche tenuto conto dell’attuale contingenza in cui, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente difficoltà di espletamento delle procedure concorsuali, si registrano consistenti scoperture negli organici della pianta organica fissa (al 31 agosto 2021 le scoperture si attestano attorno al 27% in Corte di cassazione, al 30% in Procura generale presso la Corte di cassazione e al 13,7% negli uffici di merito, considerando anche le funzioni distrettuali).

18 Sul punto nel parere reso dal Consiglio con delibera del 12 dicembre 2019 è stato evidenziato che, se anche il novellato art. 4 non contiene indicazioni relative ai magistrati che possono far parte delle piante organiche flessibili, la possibile destinazione dei MOT presenta criticità sia per la necessità di predisporre un piano di tirocinio mirato coerente con le funzioni che essi dovranno in concreto svolgere nella sede di destinazione, sia per l’impossibilità di assegnarli a determinate funzioni, quali quelle di giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare, nonché di giudice di appello.

A ciò si aggiunga quanto di recente previsto con la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione delle tabelle per gli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 in ordine alle particolari cautele da apprestare nell’assegnazione dei ruoli ai MOT (cfr. l’art. 124, a mente del quale nella formazione dei ruoli dei magistrati ordinari assegnati all’esito del tirocinio deve escludersi di regola – e comunque limitarsi per il primo anno dall’immissione in possesso – l’assegnazione di cause ultratriennali).

Deve peraltro evidenziarsi che anche la circolare in materia di “supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”

(di cui alla delibera del 20 giugno 2018), prevede alcuni limiti circa la possibilità di ricorrere ai magistrati di prima nomina in situazioni di criticità degli uffici.

(13)

ANCONA 6 4 2 5 3 (- 1) 2

BARI 7 5 2 7 5 2

BOLOGNA 9 6 3 9 6 3

BRESCIA 6 4 2 6 4 2

CAGLIARI 6 4 2 7 5 (+1) 2

CALTANISSETT

A 5 4 1 5 4 1

CAMPOBASSO 3 2 1 3 2 1

CATANIA 7 5 2 7 5 2

CATANZARO 8 5 3 9 6 (+ 1) 3

FIRENZE 10 7 3 10 7 3

GENOVA 5 3 2 5 3 2

L'AQUILA 6 4 2 6 4 2

LECCE 5 4 1 5 4 1

MESSINA 5 3 2 6 4 (+1) 2

MILANO 12 8 4 12 8 4

NAPOLI 13 9 4 13 9 4

PALERMO 6 4 2 6 4 2

PERUGIA 4 3 1 4 3 1

POTENZA 5 4 1 5 4 1

REGGIO

CALABRIA 6 4 2 6 4 2

ROMA 13 9 4 13 9 4

SALERNO 5 4 1 5 4 1

TORINO 9 6 3 9 6 3

TRENTO 2 1 1 2 1 1

TRIESTE 3 2 1 3 2 1

VENEZIA 10 8 2 9 7 (- 2) 2

TOTALE 176 122 54 176 122 54

Tanto premesso, il Consiglio Superiore della Magistratura delibera

di esprimere, ai sensi dell’art 10, comma 2 della legge n. 195 del 1958, il richiesto parere nei termini sopra riportati in ordine allo schema di decreto ministeriale per la determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento."

(14)

SCHEDE ALLEGATE

DISTRETTO DI ANCONA

PROPOSTA DEL MINISTERO

Il distretto di Ancona – con un numero di uffici non particolarmente elevato (18), una pianta organica distrettuale di grandezza medio-bassa (194) e un basso numero di vacanze medie nel triennio (18,5) – fa registrare un tasso di turn-over generalmente basso ad eccezione di due uffici di Procura (Fermo e Macerata). Quanto all’arretrato civile e alle pendenze, la situazione si profila critica presso la Corte di Appello, nonché – come del resto evidenziato già nella relazione integrativa al DM 14 settembre 2020 – seppur in misura inferiore presso i Tribunali di Fermo, Macerata ed Urbino, dovendosi evidenziare che gli ultimi due uffici non hanno beneficiato di alcun incremento di pianta, a differenza della Corte di Appello che ha visto la propria pianta incrementata di 6 unità.

Per completezza si rappresenta che il distretto di Ancona con il recente intervento del 14 settembre 2020 ha beneficiato di un incremento della pianta organica fissa di 11 unità.

In ragione di quanto sopra, la pianta organica flessibile del distretto di Ancona è stata determinata in complessive 6 unità di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a quelle requirenti.

SINTESI DEL PARERE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Premesso che non sono state evidenziate discrasie tra i dati utilizzati dal Ministero per l’elaborazione della proposta di modifica e quelli risultanti in sede locale, il Consiglio giudiziario ha reso il proprio parere in ordine alla adeguatezza della proposta di modifica della pianta organica flessibile a rispondere alle esigenze del distretto.

Occorre premettere che con D.M. 14.9.2020 la pianta organica degli uffici del distretto è stata incrementata di 11 unità complessive, distribuite come indicato nella tabella di seguito riportata.

(15)

Distretto Tipo ufficio Sede PO attuale

Precedenti interventi

Proposta Ministeriale

Parere CSM

Valutazione definitiva Ministero

Nuova PO

ANCONA Corte d'Appello Ancona 23 1 4 6 6 29

ANCONA Procura Generale Ancona 4 0 1 1 1 5

ANCONA Tribunale Ancona 31 2 2 2 2 33

ANCONA Tribunale Fermo 13 0 1 1 1 14

ANCONA Tribunale Macerata 22 0 1 0 0 22

ANCONA Tribunale Urbino 6 0 1 0 0 6

ANCONA Procura della Repubblica Ancona 12 1 1 1 1 13

ANCONA Procura della Repubblica Ascoli Piceno 5 0 0 1 0 5

116 4 11 12 11 127

ANCONA Totale

Tale rideterminazione ha recepito, in parte, il parere del C.S.M. con cui era stata rappresentata l’opportunità di valutare l’assegnazione di complessive 12 unità, distribuite negli uffici indicati nella tabella che precede.

Tanto premesso il Consiglio giudiziario, con specifico riferimento alla pianta flessibile, ha ritenuto la proposta ministeriale di determinazione della pianta organica flessibile inadeguata rispetto alle esigenze del distretto.

In particolare ha evidenziato:

 che il distretto di Ancona sconta già in pianta organica il mancato aumento, richiesto nel precedente parere del Consiglio giudiziario, di 8 magistrati (7 per la Corte e 1 per il Tribunale) e che per risolvere i problemi strutturali di Macerata e Urbino occorrerebbe impegnare 3 unità per un tempo da uno a due anni;

 che soprattutto nel primo biennio di applicazione della pianta flessibile, 4 magistrati in pianta flessibile non sarebbero adeguati tenuto conto delle esigenze dei Tribunali di Macerata, Urbino e Ancona (avendo quest’ultimo ufficio problemi di arretrato patologico e di incremento delle sopravvenienze nel settore della protezione internazionale), nonché alle esigenze alla Corte di Appello la cui pianta organica, per la Commissione flussi, sarebbe inferiore di 7 unità rispetto ai parametri utilizzati per l’adeguamento delle piante organiche;

 che sono state segnalate criticità nel far fronte alle esigenze di sostituzione dovute alla presenza effettiva in organico di magistrati distrettuali in numero non idoneo a far fronte alle richieste di sostituzione;

 che in particolare la Corte di Appello ha indicato come nel biennio 2019-2020 l’unico magistrato distrettuale sia stato assegnato senza soluzione di continuità al Tribunale di Ascoli Piceno al fine di sostituire 3 magistrati assenti per maternità; le richieste di sostituzioni per maternità dei Tribunali di Ancona, Macerata e Fermo e del Tribunale di Sorveglianza pervenute all’ufficio di Presidenza nello stesso periodo non sono state accolte per l’impegno del magistrato distrettuale nell’ufficio di Ascoli Piceno; il Procuratore Generale ha sottolineato come negli ultimi due anni ci siano stati concomitanti casi di sostituzione per varie ipotesi di assenza che lo hanno costretto ben due volte a revocare le assegnazioni già disposte.

 che il dato più preoccupante è rappresentato dall’arretrato patologico della Corte di Appello di Ancona nel settore civile; altre situazioni critiche riguardano il Tribunale di Ancona in particolare per quanto concerne il settore delle procedure fallimentari, delle esecuzioni immobiliari e quello della Protezione internazionale. Il Tribunale di Fermo presenta situazioni critiche nel contenzioso ordinario in cui c’è un numero importante di procedimenti ultra triennali e nel settore delle procedure esecutive; nei Tribunali di Macerata e Urbino si ha un preoccupante aumento di pendenze nel settore penale; nel Tribunale di Ascoli Piceno l’arretrato patologico si concentra nel settore delle procedure fallimentari ed esecutive;

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