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COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) DI STASO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 20/10/2020

FATTO

La ricorrente, anche attraverso la documentazione acclusa al ricorso, deduce:

- di essere titolare di un conto deposito acceso presso l’intermediario resistente;

- che in data 7.10.2019 le sono stati addebitati 149,30 euro a titolo di imposta di bollo per il periodo intercorrente tra l’1.1.2019 e il 30.9.2019;

- che tale imposta non è dovuta poiché il 31.12.2019 le somme presenti sul conto deposito, non vincolate, erano pari a zero; pertanto l’imposta di bollo dello 0,2%, secondo i termini di legge, doveva essere pari a zero, alla luce della rendicontazione annuale;

- che in data 31.3.2020 le è stato addebitato l’importo di 47,80 euro a titolo di imposta di bollo relativa al primo trimestre 2020, anch’essa non dovuta;

- che la modifica unilaterale di tale circostanza è avvenuta solo con comunicazione del 25.2.2020, attraverso una forma inefficace;

- che l’art. 118 del T.U.B. prevede che le variazioni contrattuali devono essere comunicate alla parte con comunicazione apposita e con facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione, procedura non avvenuta nel caso di specie;

(2)

- che, in ogni caso, anche qualora si volesse ritenere idonea tale forma, la stessa potrebbe avere efficacia solo a partire dal 25.4.2020;

- di avere inviato due pec di diffida all’intermediario resistente, ricevute in data 5.4.2020, in relazione alle quali ha ricevuto riscontro negativo;

- che la banca non ha esibito alcun documento attestante la comunicazione di cambio di condizione contrattualmente scelta e sottoscritta nel 2015;

- che nel contratto originariamente sottoscritto la periodicità della rendicontazione è annuale (mentre quella di liquidazione di interessi è trimestrale);

- che la periodicità dell’estratto conto è fondamentale per il calcolo dell’imposta di bollo del 0,2%;

- che il cambio di tale periodicità ha comportato un addebito maggiorato dell’imposta di bollo dello 0,2%, che in caso contrario non avrebbe avuto luogo;

- che l’imposta di bollo non si applica sulla giacenza media capitale ma sulla consistenza del capitale presente ad una certa data, che nel caso di specie, essendo al 31.12.2019 pari a zero il valore del capitale depositato, doveva comportare un’imposta di bollo pari a zero;

- che la modifica della rendicontazione, anche se effettuata nella propria area riservata, deve essere disponibile su supporto durevole visionabile in qualsiasi momento, cosa che non è mai avvenuta poiché è assente sia nella sezione messaggi sia in quella documenti ed è invece presente solo con la comunicazione del 25.2.2020;

- che l’imposta di bollo non è applicata su una giacenza media annuale ma sul valore del capitale depositato ad una certa data;

- che, nel caso di errore sul quantum, il sostituto ne rimane responsabile;

- di non avere mai richiesto la variazione della periodicità di invio dell’estratto conto.

Su queste premesse, la ricorrente chiede “che le venga subito riaccreditato l’addebito effettuato di 149,30 euro (del periodo 1.1.2019 a 30.9.2019 di 149,30 euro) addebitati retroattivamente il 7.10.2019 a titolo di imposta di bollo non dovuta e irregolarmente assolta” e “la restituzione della imposta di bollo assolta per il primo trimestre 2020 di 47,80 euro addebitata il 31.3.2020”.

L’intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per incompetenza ratione materiae dell’Arbitro, vertendo la controversia sulla esatta interpretazione ed applicazione della normativa tributaria in relazione al rapporto intercorrente tra banca e cliente, materia che esula dalla competenza dell’ABF;

- nel merito, che la domanda è in ogni caso infondata poiché l’imposta di bollo è dovuta all’erario e non vi è alcuna ragione logica e giuridica per cui la banca la debba restituire alla ricorrente;

- che l’imposta risulta comunque dovuta a prescindere dalla periodicità del relativo versamento;

- di avere, in questo contesto, agito nella qualità di sostituto d’imposta, prelevando l’importo e versandolo allo Stato in luogo del cliente;

- che la diversa periodicità non incide sulla consistenza complessiva dell’imposta stessa,

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rimanendo invariato il saldo complessivo annuale;

- che il saldo della ricorrente peraltro risultava in data 30.9.2019 in attivo per un importo di 99.796,41 euro;

- che, in subordine, la rendicontazione trimestrale (con corrispettiva periodicità dell’addebito d’imposta) è stata liberamente scelta dalla cliente all’interno della sua area riservata;

- che la possibilità di passaggio alla rendicontazione trimestrale è stata implementata dalla banca proprio in ottica di rafforzamento della trasparenza nei rapporti con la clientela, senza l’applicazione di oneri economici aggiuntivi.

DIRITTO

L’intermediario resistente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia, in relazione alla circostanza che il ricorso avrebbe ad oggetto l’addebito dell’imposta di bollo, richiamando, al riguardo, la pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF n. 4142/2015.

A ben vedere, tuttavia, nel caso di specie la ricorrente lamenta, più in generale, l’illegittimità degli addebiti effettuati sulla base di una sopravvenuta modifica contrattuale non conforme alle prescrizioni dell’art. 118 T.U.B.

Sul punto può più esattamente essere richiamato il principio enunciato di recente dal Collegio ABF di Bari in un caso simile a quello in esame, con la decisione n. 5577/2020: “Il cliente lamenta la modificazione della periodicità di rendicontazione del proprio conto deposito, da annuale a trimestrale, applicatagli, a suo dire, senza consenso. Contesta il conseguente addebito trimestrale, anziché annuale, dell’imposta di bollo, dovendo quest’ultima essere rapportata al periodo rendicontato. Preliminarmente, il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall’intermediario. È infatti evidente che la doglianza della parte ricorrente non attiene all’applicazione delle norme in materia tributaria, bensì – più esattamente – alle modalità con cui l’intermediario ha gestito la variazione delle condizioni contrattuali; in questi termini, la controversia ricade appieno nella competenza decisionale dell’Arbitro, trattandosi di contratto di deposito bancario vincolato (cfr., in termini, Collegio ABF di Roma, decisione n. 24118/2018)”.

In forza di quanto sopra osservato, l’eccezione preliminare va disattesa.

Nel merito della doglianza riferita alla modifica unilaterale del contratto, ovvero della diversa periodicità della rendicontazione e quindi di addebito dell’imposta di bollo, avvenuta senza il consenso della ricorrente e senza apposita comunicazione, si osserva quanto segue.

L’imposta di bollo sui conti deposito è proporzionale al deposito ed è pari allo 0,20%

calcolato sulle giacenze alla data di produzione dell’estratto conto. La cornice normativa è data dall’art. 8 co. 13 del d.l. n. 16/2012 nonché dai chiarimenti successivi forniti dal d.m.

del 24.5.2012 e dalla circolare n. 48/E dell’Agenzia delle Entrate del 21.12.2012. Come chiarito dal citato d.m., “ai fini della determinazione dell’imposta da parte dell’ente gestore, si tiene conto del valore dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e dal

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rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma (art. 3 co. 3). L’importo minimo dell’imposta da corrispondere su base annua è di euro 34,20 … Nel caso di rendiconti periodici ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso dell’anno, le dette misure minime e massime sono ragguagliate al periodo rendicontato e sono applicate in considerazione dell’ammontare complessivo dei prodotti finanziari del cliente presso il medesimo ente gestore (art. 3 co. 4)”.

La ricorrente ha prodotto: a) il contratto di conto deposito sottoscritto nel 2015, in cui risulta indicata come “annuale” la periodicità di invio dell’estratto conto; b) il documento di sintesi del 31.12.2018, che indica ancora la periodicità di invio dell’estratto conto come annuale.

La supposta modifica della periodicità della rendicontazione, con effetto sull’addebito dell’imposta di bollo, dovrebbe essere decorsa dal settembre 2019. L’estratto conto al 30.9.2019 indica un “saldo finale al 30.9.2019” di 99.996,41 euro; l’estratto conto al 31.12.2019 indica un “saldo finale al 30.12.2019” di 0,00 euro; l’estratto conto al 31.3.2020 (nel quale si riscontra l’addebito di 46,35 euro a titolo di ritenuta fiscale sugli interessi creditori e non anche l’importo di 47,80 euro a titolo di imposta di bollo lamentato dalla ricorrente) indica un “saldo finale al 31.3.2020” di 98.000,00 euro.

La ricorrente ha prodotto il “Documento di sintesi n. 5 del 31.12.2019”, che reca indicazione dell’invio trimestrale dell’estratto conto a decorrere (retroattivamente) dal 26.9.2019. Tale comunicazione, secondo l’esposizione della ricorrente, è stata resa disponibile sull’area riservata telematica il 25.2.2020.

L’intermediario resistente non ha prodotto la comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, ma esclusivamente una schermata web con evidenza dell’accettazione, da parte della cliente, della comunicazione di intervenuta modifica della periodicità (da trimestrale ad annuale) della rendicontazione. Più in dettaglio, la banca sostiene che la cliente avrebbe richiesto la predetta modifica nella propria area personale.

A ben vedere, la schermata prodotta indica che la modifica è stata comunicata con una nota avente ad oggetto “Comunicazione importante”, ma non vi è modo di incrociare gli estremi di tale “comunicazione” con le note presenti agli atti e con l’elenco dei documenti online resi disponibili nell’area riservata, come fornito dalla ricorrente.

Difetta quindi la prova, di cui era onerato l’intermediario, dell’invio – tempestivo, valido ed efficace – della comunicazione di modifica unilaterale della condizione contrattuale in esame, in violazione quindi del comma 2 dell’art. 118 T.U.B., ai sensi del quale “qualunque modifica unilaterale delle condizioni del contratto bancario deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:

“Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente”, nonché del comma 3 della medesima norma, in forza del quale “[l]e variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo, sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente”.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 197,10 (centonovantasette/10).

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Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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