• Non ci sono risultati.

COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) LONGOBUCCO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LUCARELLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BO) MARINARO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 19/10/2017

FATTO Parte ricorrente espone quanto segue:

in data 20.9.2011 stipulava il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per un montante di 20.160,00 euro, da restituire mediante n. 120 rate mensili di 168,00 euro ciascuna;

tra le condizioni economiche applicate al finanziamento figuravano: A) commissioni bancarie: 1.257,99 euro; B) commissioni intermediario del credito: 558,43 euro; F) commissioni bancarie per gestione pratica: 322,56 euro; G) commissioni intermediario del credito per gestione pratica: euro 683,42; H) commissioni bancaria per gestione interna rischio creditizio: euro 1.209,60; M) premio per copertura assicurativa rischio vita: 137,08 euro;

nel mese di ottobre 2015, scaduta la 49a rata, estingueva anticipatamente il contratto, vedendosi riconosciuti 599,95 euro a titolo di “rimborso commissioni gestione pratica” e 715,68 euro a titolo di “rimborso commissioni per gestione interna rischio creditizio” (per un totale di euro 1.315,63);

in data 8.7.2016 esperiva infruttuosamente reclamo per complessivi 1.491,82 euro (di cui euro 1.155,82 per oneri e spese non maturate ed euro 336,00 a titolo di n. 2 quote insolute), oltre ad interessi e spese legali, a fronte del quale gli intermediari,

(2)

con note dell’11.10.2016 e del 21.10.2016, ritenevano di non dover rimborsare alcunché.

L’intermediario A) resiste al ricorso e conferma che:

il contratto di finanziamento è stato sottoscritto in data 20.9.2011;

alla scadenza della 49a rata il finanziamento è stato estinto in via anticipata, corrispondendo la somma di euro 9.635,41 come da conto di estinzione anticipata prodotto dal ricorrente.

In punto di diritto l’intermediario eccepisce, tra l’altro:

• in ordine alla trasparenza del contratto, che:

i costi e le condizioni applicate al contratto erano stati dettagliatamente indicati nel contratto;

la Sezione 3.1. del Modulo Secci, rubricata “Costi connessi”, è specificamente dedicata all’enucleazione di tutte le spese applicate al finanziamento, debitamente suddivise tra costi fissi (up front) e costi a maturazione nel tempo (recurring);

l’articolo del contratto rubricato “Estinzione anticipata del finanziamento”, con riferimento ai costi a maturazione nel tempo individuati nella sezione 3.1. del Modulo Secci, indica espressamente a quanto ammonta l’importo pro rata riconosciuto e rimborsato in caso di estinzione anticipata del finanziamento;

con riferimento ai ristori indicati sul conteggio estintivo prodotto dal ricorrente, l’intermediario, in ottemperanza all’art. 125-sexies TUB, ha provveduto al rimborso degli oneri recurring;

ai fini della determinazione dell’importo oggetto di ristoro, l’intermediario applica il criterio pro rata temporis, come risulta dalla seguente tabella:

nessun ulteriore rimborso commissionale è dunque dovuto alla ricorrente, avendo l’intermediario già puntualmente proceduto all’effettuazione integrale dei ristori a tale titolo dovuti;

• in merito alla richiesta di rimborso del premio assicurativo per la quota parte non goduta:

- l’intermediario A ha provveduto, in data 19.1.2016, all’invio dell’assegno di traenza n. 200579588, per un importo di euro 31,92, presso il domicilio della ricorrente.

Tale assegno non è stato incassato e la raccomandata non è andata a buon fine, risultando il destinatario trasferito;

- provvederà quindi ad inviare un nuovo assegno, di pari importo, presso lo studio del legale incaricato dalla ricorrente;

- ad ogni modo tale importo “è stato determinato dalla compagnia assicuratrice secondo criteri di calcolo adottati dalla medesima e noti al cliente poiché indicati nel fascicolo informativo, consegnato in sede contrattuale ai sensi dell’art. 6.4 del contratto n. 174675”;

• in ordine al riconoscimento delle spese legali la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente deve essere infine rigettata sulla base delle giurisprudenza costante dell’ABF.

L’intermediario B, in sede di controdeduzioni, resiste al ricorso ed afferma di non avere ulteriori considerazioni da aggiungere, oltre a quelle già fornite dall’intermediario A).

(3)

DIRITTO

1. - Il tema della estinzione anticipata della cessione del quinto è stato approfondito nel tempo dai Collegi ABF e, in particolare, dalla decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento.

2. – Anche a seguito di tale decisione, gli intermediari hanno modificato la contrattualistica successiva. Ciò ha indotto i Collegi territoriali a chiedere al Collegio di Coordinamento di verificare se le nuove tipologie contrattuali fossero conformi alla normativa vigente e fossero in armonia con l’orientamento giurisprudenziale.

3. – Sulla tipologia contrattuale all’origine della presente controversia è, dunque, intervenuta la decisione n. 10017/2016 del Collegio di Coordinamento.

La citata decisione ha espresso i seguenti princìpi generali: (a) l’art. 125-sexies t.u.b. è una norma imperativa che esplicita un criterio di competenza economica non derogabile;

(b) di conseguenza, “il ricorso all’autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante – attraverso la negoziazione di un criterio di rimborso alternativo a quello pro rata temporis – il rimborso di costi versati dal cliente e dovuti per attività o prestazioni non erogate per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento”; (c) fermo restando quanto precede, nonché la ribadita esigenza di una chiara distinzione tra costi up front e costi recurring, l’autonomia negoziale delle parti può esplicarsi nella individuazione del criterio di maturazione dei costi definiti come recurring, nel senso che tale maturazione può “avere uno sviluppo non strettamente lineare o proporzionale”; (d) quando ciò avviene, anche il rimborso dovuto al soggetto finanziato in caso di estinzione anticipata può – coerentemente – seguire il criterio adottato per la maturazione dei costi recurring, ossia può risultare “non strettamente lineare o proporzionale (come normalmente avviene)”;(e) in conclusione, dunque, “le parti sono libere di determinare i futuri costi recurring e la loro distribuzione nel corso del tempo, ma non la quota di quei costi oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la cui determinazione è, in ogni caso, regolata dal principio di competenza economica, da intendersi quale criterio legale di rimborso ex art. 125-sexies TUB”.

4. - La domanda avanzata dal ricorrente ha ad oggetto la quota parte non maturata delle voci di cui alle lett. A), B), F), G), H) ed M), oltre al rimborso di n. 2 quote insolute.

5. – Con riferimento al contratto de quo, il Collegio di coordinamento ha rilevato che le condizioni di liceità delle clausole contrattuali di predeterminazione della quota di commissioni e oneri rimborsabili in caso di estinzione anticipata (indicate nel presente contratto alle voci sub F, G, H ed M, e fatta eccezione invece per quelle fisse sub A

“Spese di istruttoria”), possono ritenersi sussistenti, trattandosi di clausole che effettivamente operano una distinzione tra costi up front e recurring, individuati, quest’ultimi, quali costi “soggetti a maturazione nel tempo”, con una descrizione corrispondente e compatibile con la dichiarata natura recurring, e quindi idonea a consentire al cliente di comprendere quali siano le attività svolte e se le stesse abbiano carattere esclusivamente preliminare o continuativo (così già il Coll. Coord., dec. n.

6167/2014).

Risulta in definitiva lecito il criterio posto dal contratto di finanziamento per il rimborso delle commissioni in caso di estinzione anticipata relativamente alle lett. F, G ed H, del contratto. Le voci di cui alle lett. A e B sono invece da ritenersi up front e, quindi, non rimborsabili (secondo quanto indicato dal Coll. Coord., dec. n. 10017/2016; v. anche Coll.

Bologna, dec. n. 3990/2017; dec. n. 8068/2017; tale valutazione ha trovato conferma nella Conferenza dei Collegi ABF del 15 maggio 2017).

(4)

6. - Con riguardo agli oneri assicurativi, la decisione n. 10003/2016 ribadisce quanto affermato dalla precedente pronuncia n. 6167/2014 con riguardo alla legittimazione passiva dell ’intermediario rispetto alla pretesa restitutoria, alla nullità delle clausole che escludano il rimborso di tali oneri per il caso di estinzione anticipata, nonché alla vigenza – in tale ultimo caso – del criterio pro rata temporis secondo un costante sviluppo proporzionale come criterio residuale in quanto l’art. 22, comma 15-quater, D.L. n.

179/2012, convertito con legge n. 221/2012), ha introdotto “limitatamente al cd. premio puro”, un correttivo al criterio pro rata temporis (nella sua applicazione strettamente proporzionale) «in funzione (…) del capitale assicurato residuo” contemplando la possibilità, e con ciò sancendo la legittimità, di “un criterio di rimborso del premio assicurativo che, pur sempre conforme al principio della competenza economica impiegato per la definizione della quota di rimborso delle commissioni e degli oneri accessori, risulta declinato secondo le specificità proprie del prodotto assicurativo”.

Ancor più di recente il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 10929/16 del 15.12.2016 ribadisce che «È pacifica la legittimazione dell’intermediario ad essere convenuto dal cliente per ottenere la restituzione non solo delle commissioni bancarie e finanziarie non godute, ma anche degli oneri assicurativi […]» (per quanto concerne il rapporto di solidarietà/garanzia che sussiste tra impresa assicuratrice ed intermediario, v.

dec. n. 3346/2017 Coll. Napoli, pronunciata nei confronti del medesimo intermediario).

Con specifico riguardo al caso di specie si rileva che l’intermediario, in sede di controdeduzioni, ha affermato di aver provveduto all’inoltro alla ricorrente di un assegno di euro 31,92, calcolando il relativo importo secondo i criteri di indicati nel contratto di assicurazione. La relativa raccomandata, come ammesso dallo stesso intermediario, non è però andata a buon fine e l’assegno non è stato incassato, risultando il destinatario trasferito.

L’intermediario, sempre con le controdeduzioni, ha quindi affermato che avrebbe provveduto alla trasmissione di un nuovo assegno presso l’indirizzo corretto, assegno del quale però non sussiste prova in atti.

L’intermediario ha comunque provveduto ad allegare uno stralcio del contratto di assicurazione, dal quale si desume il criterio di calcolo da adottare ai fini del rimborso del premio assicurativo. Si rileva al riguardo che il contratto di finanziamento rinvia ai criteri ed alle modalità previsti dalle condizioni di polizza per la determinazione degli oneri assicurativi retrocedibili in ipotesi di estinzione anticipata, per cui non vi è certezza del fatto che il cliente fosse stato pienamente edotto ex ante dell’esistenza di un criterio di calcolo alternativo al pro rata temporis da applicare in caso di rimborso del premio non goduto.

Pertanto, nel caso di specie, per quanto concerne gli oneri assicurativi, non emerge la pattuizione di un criterio di rimborso alternativo al pro rata temporis e, quindi, deve essere applicato il metodo proporzionale (sul punto, dec. n. 10035/16 del Collegio di Coordinamento).

7. - In linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura recurring delle riportate voci di costo e tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione e durante il presente procedimento in conformità alle previsioni contrattuali, deve concludersi per l’accoglimento delle richieste del ricorrente nella misura riportata nella seguente tabella:

(5)

rate pagate 49 rate residue 71 pro rata

Commissioni bancarie (lett.A) 1.257,99 744,31 up front

Commissioni intermediario del credito (lett. B) 558,43 330,40 up front

Commissioni bancarie per gestione pratica (lett. F) 322,56 190,85

Commissioni intermediario credito per gestione pratica (G) 683,42 404,36

Commissioni gestione interna rischio creditizio (lett. H) 1.209,60 715,68 715,68 0,00

Oneri assicurativi rischio vita (lett. N) 137,08 81,11 81,11

* 81,11 (*)

Totale

Rimborsi già effettuati Residuo Oneri sostenuti

Importi Metodo previsto dal contratto

599,95 -4,75

L’importo come sopra calcolato non coincide con quanto richiesto a ricorrente, il quale ha ritenuto recurring tutte le voci di costo indicate.

8. – Sulla somma da restituire sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale dal reclamo al saldo come richiesti in quanto il rimborso delle somme sopra determinate deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria (Coll. Coordinamento, dec. n. 5304/2013).

9. –- La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, alla luce delle indicazioni del Collegio di Coordinamento (dec. n. 3498/2012 e dec.

n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario (A) e l’intermediario (B) tenuti in solido al pagamento a favore della parte ricorrente dell’importo complessivo di euro 81,11 (ottantuno/11), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che gli intermediari (A) e (B) corrispondano in solido alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Riferimenti

Documenti correlati

Costituirebbe un indice di colpa grave della ricorrente, a dire del resistente, il breve lasso di tempo intercorso tra l’emissione del duplicato della SIM da parte del

Nel contratto di specie il TAEG viene indicato nella misura del 13,92%; parte ricorrente sostiene che tale misura non corrisponde al TAEG effettivo, che afferma essere pari al

carta di credito di cui il ricorrente era titolare, dal momento che ciascuna transazione è stata effettuata mediante l’inserimento dell’OTP, del codice numerico monouso, che

Qualora il prestatore di servizi di pagamento abbia adottato un sistema di autenticazione forte del cliente, si ricade nelle fattispecie regolate dai commi terzo e quarto dell’art.

5 del DM, apponendo sul modulo cartaceo della precedente serie “P”, due timbri: (i) sul fronte del titolo, il timbro recante la lettera di appartenenza della “serie Q/P” e (ii)

 corrisponde al vero che il compromesso sia stato firmato a novembre 2018 e quindi prima della concessione del credito ma la sottoscrizione del contratto non deve apparire

Ciò premesso, in base a quanto affermato e versato in atti dall’intermediario risulta che il cliente in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale aveva ottenuto, nel mese di

In data 9.04.2019 la ricorrente sporgeva reclamo all’intermediario (cfr. 3), dando atto di aver sporto denuncia/querela in merito alla truffa informatica subita e rinnovando la