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COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) DI STASO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) PASQUARIELLO Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore FEDERICA PASQUARIELLO

Seduta del 14/09/2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere titolare del conto corrente n. ***239 acceso con la convenuta e precisa che:

- in data 3.10.2020 richiedeva il trasferimento di altro conto corrente, unitamente alla giacenza esistente, da una banca terza verso la resistente, ma tale richiesta rimaneva inevasa;

- la richiesta veniva effettuata a mezzo pec utilizzando il modulo dell’ABI e in conformità all’art. 126-quinquiesdecies TUB;

- in data 08/10/2020 la banca chiedeva di reiterare la richiesta chiamando il call center (con registrazione telefonica);

- poiché la domanda di portabilità rimaneva inevasa, in data 06/12/2020 presentava reclamo-diffida nei confronti della Banca resistente, segnalando la vicenda a Banca d'Italia;

- in data 03/02/2021, l’intermediario riscontrava il reclamo, sostenendo che la richiesta notificata a mezzo pec non risultava conforme alla modulistica resa disponibile alla clientela;

- la banca non aveva mai fornito alcun modulo, neppure nel riscontro al reclamo del 03 febbraio 2021, inoltre non aveva menzionato la richiesta effettuata tramite call center, nonostante ne risulti la tracciabilità, anche attraverso il numero pratica fornito dagli operatori del servizio clienti;

(2)

- l’art. 126-quinquiesdecies co. 2 prevede come forma di autorizzazione per il servizio di trasferimento la forma scritta, ovvero quella prevista dall'art. 117 co. 1 e 2 TUB, e non può dirsi che non sia conforme a legge la richiesta effettuata a mezzo pec con firma elettronica digitale;

- la banca è tenuta a ottemperare alla richiesta di trasferimento del conto presentata in data 03/10/2020, e a corrispondere la penale stabilita dalla normativa per il ritardo;

- il ricorso, insieme alla iniziale richiesta di portabilità del conto, è stato contestualmente inoltrato alla AGCM per i rilievi di competenza.

- quindi chiede il trasferimento verso la resistente di altro conto corrente acceso con una banca terza, unitamente al saldo attivo; la condanna della resistente alla corresponsione della penale prevista dall’art. 126 septiesdecies TUB per non aver ottemperato alla richiesta di portabilità entro i 12 giorni lavorativi previsti.

L’intermediario contesta ed eccepisce che:

- il modulo necessario a procedere con la portabilità dei servizi di pagamento viene reso disponibile al cliente quando questi avanza la richiesta contattando il call center o recandosi presso la filiale;

- nel caso in cui il cliente contatti il call center, si provvede a fissare un appuntamento telefonico con un operatore, che invia al cliente un modulo precompilato, da ritrasmettere datato e controfirmato;

- nel caso specifico, la richiesta di portabilità veniva avanzata tramite un modulo, non aggiornato, reperito dal cliente in rete e non tramite modulistica ufficiale della banca;

- in data 8 ottobre 2020, quindi, la Banca scriveva al cliente chiedendo di mettersi in contatto con il call center, e in tale occasione l’addetto spiegava al cliente che la sua richiesta non era stata accolta perchè inoltrata con modulistica non conforme, e lo inseriva tra i contatti da richiamare;

- il numero **047 al quale fa cenno il ricorrente nel ricorso, è il riferimento che indica la chiamata da fare al cliente per assisterlo nella compilazione del modulo, ma non è un numero che identifica la pratica, che risulta aperta nel momento in cui il cliente trasmette il modulo debitamente firmato e compilato;

- a causa di un disguido, il cliente tuttavia non veniva contattato dall’operatore;

- il cliente deve quindi avviare una nuova pratica di portabilità contattando il servizio clienti;

- quanto alla penale, la stessa non può essere corrisposta in quanto la procedura di portabilità non risulta mai avviata.

Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente replica e precisa che la richiesta di portabilità è stata effettuata in conformità al comma 2, art. 126-quinquiesdecie T.U.B., che richiede unicamente la forma scritta e non un modulo specifico; Il modulo “non aggiornato” e/o “non riconducibile alla banca resistente” non implica che la richiesta effettuata con altro modulo, peraltro redatto da enti ufficiali di autorità bancarie, non sia pienamente “valido ed efficace” da un punto di vista legale;

L’operatore del call center non ha spiegato le ragioni per cui la richiesta di ottobre 2020

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non era stata accolta bensì, come risulta dalla registrazione telefonica, ha chiesto di fornire le stesse informazioni richieste nel modulo di portabilità del conto, facendo credere che, dopo la conversazione telefonica, l’istanza di portabilità fosse stata accolta.

DIRITTO

La controversia riguarda la richiesta di portabilità del conto corrente acceso presso un intermediario terzo, richiesta che il ricorrente ha formulato via pec il 3.10.2020, utilizzando un modello Abi scaricato dal web.

Dall’esame di tale modulo risulta in effetti che il ricorrente non abbia richiesto la chiusura del conto corrente originario ma (unicamente) la portabilità dei seguenti servizi:

- trasferimento degli addebiti diretti ricorrenti;

- reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul “conto originario”;

- trasferimento saldo positivo disponibile.

Il Collegio rileva che, mentre il ricorrente sostiene che la richiesta presentata a mezzo modulistica ABI sia comunque valida, al contrario l’intermediario ritiene che il mancato utilizzo della modulistica ufficiale della banca non abbia mai consentito di avviare la procedura di trasferimento.

Il Collegio, a fronte della complessa ricostruzione dei fatti e della corrispondenza intercorsa tra le parti, ritiene che ai fini della risoluzione della questione sottopostagli occorra valutare se nel caso di specie l’intermediario abbia violato gli obblighi previsti dalla disciplina che regola la portabilità dei conti di pagamento

Infatti, nel lamentare un ritardo/inadempimento valutabile ai sensi della disciplina sul trasferimento dei conti di pagamento, il ricorrente invoca la normativa in tema di trasferimento dei “servizi di pagamento” relativi ad un conto di pagamento ai sensi del Decreto Legislativo del 15 marzo 2017 n. 37, che ha dato attuazione in Italia alla Direttiva 2014/92/UE (cd. Direttiva PAD, Payment Account Directive).

Il trasferimento dei servizi di pagamento tra conti di pagamento risulta regolato dagli artt.

126 quinquiesdecies e ss. del T.U.B. i quali prevedono specifici obblighi (art. 126 quinquiesdecies commi 5 e 7, T.U.B.), in capo ai prestatori dei servizi di pagamento, e conseguenze in caso di inadempimento (art. 126 septiesdecies T.U.B.).

L’art. 126 septiesdecies T.U.B. stabilisce che, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, spetti, in via automatica, una penale pari ad euro 40 (importo peraltro maggiorato per ogni giorno di ritardo).

Anche a volere ritenere ascrivibile all’intermediario un qualche inadempimento ex art. 126 quinquiesdecies TUB, occorrerà valutare l’applicabilità o meno della penale di cui all’art.

126 septiesdecies T.U.B.

Al riguardo il Collegio ritiene che sulla base di quanto riferito da entrambe le parti, il trasferimento in contestazione avrebbe ad oggetto un conto corrente bancario, cheperaltro non è stato versato in atti.

Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 26297 del 2019, ha ritenuto tale normativa non applicabile in caso di trasferimento di un conto corrente bancario, stante le ontologiche differenze tra questo e il conto di pagamento:

«[…] Titolare di un conto corrente bancario e di un deposito titoli in amministrazione la

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cliente, esperita con esito negativo la fase del reclamo, rappresenta di aver formulato, per il tramite di altra banca, una richiesta c.d. di portabilità del conto, esercitando contestualmente il diritto di recesso dal contratto di conto corrente e dal contratto di deposito titoli, con accredito del saldo e trasferimento dei titoli. Lamenta il ritardo con cui la predetta operazione è stata effettuata dal resistente e chiede l’applicazione della penale prevista dall’art. 126-septiesdecies, co. 2, T.u.b.

[…] Non omettendo certo di considerare che il motivo di ricorso ha a oggetto il ritenuto ingiustificato ritardo nel trasferimento tanto del contratto di conto corrente bancario quanto di quello di deposito titoli in amministrazione (per definizione estraneo alla disciplina di riferimento), dirimente ai fini della questione sollevata dal Collegio remittente è la differenza tra conto di pagamento e conto corrente bancario. Il primo, acceso presso i prestatori di servizi di pagamento (tra i quali figurano gli Istituti di pagamento di cui al Titolo V – ter del Tub), è definito dal n. 14 ex art. 4 della direttiva 2007/64/Ce (c.d.

Payment Service Directive, nota con l’acronimo PSD) come “un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento”. Presenta perciò, in relazione ai profili soggettivi del tenutario del conto (che può non essere una banca), da un lato, le caratteristiche strutturali del conto corrente ordinario ex art. 1823 segg. cod. civ.; dall’altro, in relazione ai profili oggettivi, quelle del conto corrente bancario in quanto, diversamente dal conto corrente ordinario, i crediti reciproci del correntista non sono (nel conto di pagamento) “inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del contro” ma disponibili, al pari di quanto accade appunto nel conto corrente bancario (art. 1852 cod. civ.). E tuttavia, mentre il conto corrente bancario non è riservato al solo servizio di pagamento ma anche alla gestione del risparmio (come, nella norma dell’art. 1852 cod. civ., testimonia il collegamento con altre operazioni “creditizie”

quali il contratto di deposito e l’apertura di credito), la ricezione di fondi connessa alla prestazione di servizi di pagamento non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico, essendo vietata agli Istituti di pagamento la raccolta bancaria [“Gli Istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più dei servizi di pagamento elencati nell’allegato, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento; i fondi che gli Istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2006/48/Ce né moneta elettronica ai sensi dell’art. 1, par. 3, della direttiva 2000/46/Ce” (art. 16, par. 2, direttiva 2007/64, cit.) V. inoltre art. 11, co. 2 Tub, (“La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche”) e art. 11, co. 2 – ter, Tub, (“Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento” )].

3. In relazione a quanto sopra esposto, il Collegio enuncia il seguente principio di diritto:

“Le diversità strutturali e disciplinari tra conto corrente bancario e conto di pagamento escludono l’applicabilità al primo della penale di diritto privato per il ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento di cui all’art. 126 – septiesdecies del Testo unico bancario”.

4. A ciò segue l’infondatezza della domanda principale oltre che di quelle accessorie di danno (peraltro formulate solo in sede di replica), non essendo stata fornita alcuna prova dei lamentati pregiudizi».

Quindi il Collegio, coerentemente con i principi di diritto espressi dalla pronuncia appena richiamata, ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento.

(5)

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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