• Non ci sono risultati.

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) SIRGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PORTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) CARATELLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(RM) MOSCO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 25/02/2022

FATTO

Il ricorrente espone di aver concluso con la banca convenuta un contratto di fideiussione in favore della società correntista, di cui era socio, a garanzia delle obbligazioni assunte in relazione al credito concesso all’azienda sotto forma di apertura di credito gestita in conto corrente; a seguito della cessione della propria quota di partecipazione alla legale rappresentante e amministratrice (socio superstite) della società, il medesimo riferisce di aver notificato alla controparte il recesso dal negozio fideiussorio in data 29 ottobre 2014.

Successivamente la banca ha ceduto i crediti vantati verso la correntista ad un soggetto terzo che - per il tramite di una società di recupero - in forza della originaria fideiussione ha intimato il pagamento dei saldi rivenienti dai rapporti di conto corrente inter partes, nel frattempo appostati a sofferenza. Ciò posto, rimasto senza esito il reclamo con il quale il ricorrente ha dedotto l’infondatezza della pretesa della banca convenuta, con l’atto introduttivo del presente procedimento il medesimo ha chiesto all’Arbitro, previo accertamento della validità ed efficacia del recesso dal contratto di fideiussione formalmente comunicato alla banca in data 29 ottobre 2014, di essere liberato dalla richiesta di pagamento indebitamente azionata dalla medesima nei suoi confronti per il tramite dei preposti incaricati al recupero del credito.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita la banca resistente sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.

(2)

Sotto il primo profilo la resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di preventivo reclamo.

Nel merito, la banca ha dedotto l’infondatezza della domanda rilevando che il ricorrente, quale socio della correntista (sino al mese di settembre 2014), ha rilasciato (in solido con l’altro socio, legale rappresentante) una garanzia fideiussoria in favore dell’azienda, per l’importo di € 30.000,00. Il 23 settembre 2014 il ricorrente ha ceduto le proprie quote societarie alla legale rappresentante – così divenuta socia unica – per cui in data 29 ottobre 2014 il medesimo ha comunicato il recesso dal negozio fideiussorio. La banca soggiunge che, lo stesso giorno, la socia superstite avrebbe chiesto la concessione di un’agevolazione finanziaria mediante anticipo fatture, per l’importo di € 20.000,00, “con utilizzo del fido già accordato e garantito dalla fideiussione cointestata”. La resistente ha evidenziato altresì: che con nota del 14 gennaio 2015 avrebbe comunicato al ricorrente e alla società le modifiche contrattuali apportate alle “garanzie” e, in particolare, la sostituzione della “fideiussione cointestata […] con la fideiussione intestata” alla socia superstite, come detto “divenuta unica esponente della società”; di aver modificato “le linee di fido, estinguendo il fido di cassa mediante rientro in 3 rate mensili e riproponendo una nuova linea di fido per anticipo fatture, analoga a quella in essere e da estinguere, garantita dalla nuova fideiussione da acquisire a nome del” socio unico; di aver inviato al ricorrente, in data 20 gennaio 2015, formale “conferma della presa in carico della revoca della fideiussione”, sottolineando che costui “sarebbe rimasto impegnato nei confronti della banca per le obbligazioni del debitore esistenti alla data di conoscenza del recesso e di ogni altra obbligazione” sorta “successivamente, in dipendenza dei rapporti garantiti esistenti alla predetta data”; di aver inviato, in data 20 febbraio 2015, una missiva indirizzata alla società e ai garanti recante l’evidenza dei saldi dei rapporti in essere,

“compreso l’anticipo di euro 20.000 non rientrato, concesso in data 30.10.2014”, al contempo sollecitando gli stessi al pagamento della debitoria pendente e al perfezionamento delle variazioni pattizie richieste.

Ciò nonostante il ricorrente non ha ripianato il debito garantito “relativo allo scoperto di conto corrente e alla linea anticipi su fatture”; sicché, tenuto conto del deterioramento della situazione debitoria e in assenza di fattivo riscontro dei clienti, anche per “formalizzare la sostituzione della fideiussione sulle nuove linee di fido”, la banca afferma di aver costituito in mora la società e i garanti, in ragione della “vecchia” fideiussione cointestata al ricorrente, da ritenersi ancora valida ed efficace.

Da ultimo, la banca ha riferito che in data 23 dicembre 2019 la posizione della società, classificata a sofferenza a far data dal 28 novembre 2018, è stata ceduta ad una società terza nell’ambito di una cessione di crediti in blocco, di cui è stata data pubblica notizia nella G.U. 16.01.2020, parte seconda, n. 7. Il credito è stato ulteriormente ceduto ad altra società che, in data 10 febbraio 2021, sempre per il tramite di una società di recupero, avrebbe notificato la cessione al ricorrente e intimato il pagamento del debito oggetto di contestazione. Per le ragioni innanzi esposte la convenuta ha chiesto all’Arbitro di dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, di pronunciarsi per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

In via preliminare, si rigetta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per mancanza di preventivo reclamo.

Il rilievo è contraddetto dalla documentazione agli atti del procedimento, tra cui consta la lettera di reclamo trasmesso alla banca convenuta a mezzo raccomandata a/r del 3

(3)

maggio 2021, corredata della ricevuta di spedizione, mediante la quale il ricorrente ha esposto le proprie doglianze che trovano riscontro nel successivo ricorso. Né può attribuirsi una qualche rilevanza alla circostanza che il ricorrente non abbia altresì allegato la ricevuta di ritorno della raccomandata. In proposito è stato infatti chiarito come la lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza, ex art. 1335 c.c., dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto (cfr. Cass. civile sez. I, 19/08/2016, n. 17204). Sotto tale ultimo profilo, nella fattispecie la resistente si è limitata ad affermare la mancata ricezione del reclamo, senza fornire una qualche allegazione a supporto dell’eccezione sollevata.

Nel merito, il ricorrente ha sostenuto di aver documentato il proprio recesso dalla garanzia fideiussoria prestata in favore della società correntista (di cui è stato socio sino al 23 settembre 2014), notificato mediante raccomandata a mani consegnata alla resistente in data 29 ottobre 2014, e che ciononostante la banca convenuta avrebbe azionato un saldo debitore di data successiva, derivante dai rapporti di conto corrente intestati alla predetta società, per complessivi € 42.765,24, di cui € 22,692,92 quale saldo passivo riveniente dal conto corrente principale ed € 20.072,32 in relazione al conto anticipi.

Il Collegio è chiamato dunque ad accertare, in primo luogo, la validità del recesso dal contratto di fideiussione sottoscritto a garanzia dell’esposizione debitoria in capo alla società correntista e, in secondo luogo, gli effetti giuridici che dall’esercizio dello stesso sono scaturiti nella sfera del ricorrente, il quale ha dedotto – quale conseguenza – l’insussistenza della pretesa azionata dalla resistente per il tramite del soggetto preposto al recupero.

In relazione al primo aspetto, dalla documentazione agli atti del procedimento risulta, inter alia, che in data 23 settembre 2014 il ricorrente ha ceduto la propria quota societaria alla legale rappresentante della società, così divenuta socia unica, e che il 29 ottobre 2014 ha notificato il recesso dalla fideiussione personale - a suo tempo rilasciata in favore della correntista - alla banca convenuta, che ne ha confermato la ricezione.

Di conseguenza, dal momento in cui la resistente ha ricevuto la comunicazione di recesso dichiarando di averne preso atto, la fideiussione ha smesso di produrre i suoi effetti (cfr.

ABF Roma, Dec. n. 7290 del 05.04.2018). Ne deriva che il ricorrente ha validamente esercitato il recesso, divenuto efficace dal 29 ottobre 2014.

Appurato ciò, quanto al secondo aspetto oggetto di domanda, occorre precisare che il recesso dal contratto di fideiussione opera soltanto pro futuro, con la conseguenza che il fideiussore non può più essere chiamato a garantire le nuove obbligazioni assunte dal debitore principale dopo la data del recesso, rispondendo solo di quelle sorte precedentemente. In proposito, la giurisprudenza è costante nell’affermare che il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l’effetto di circoscrivere l’obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L’obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito dell’accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che peraltro, ai fini della determinazione dell’ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell’accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, e ciò stante l’unitarietà e l’inscindibilità del rapporto tra

(4)

banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell’obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall’art. 1941, comma 1, c.c., per cui la fideiussione non può eccedere l’ammontare dell’obbligazione garantita (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2012, n. 9848).

Sotto altro profilo, ai fini della decisione giova inoltre rammentare che l’intermediario è gravato da un particolare onere di monitoraggio della situazione finanziaria del debitore, non potendo egli, nell'accordare la fideiussione, limitarsi a fare affidamento esclusivamente sul patrimonio del garante, a fronte della manifesta incapienza del patrimonio dell’obbligato principale (arg. ex art. 1956 c.c.); è stato infatti affermato che:

“l’istituto di credito, ancorché garantito da fideiussione, ha il dovere di comportarsi nei confronti del debitore principale secondo i criteri di una sana gestione del credito e che si ha un comportamento contrario alla buona fede (oggettiva) - sanzionato con l'inefficacia della garanzia fideiussoria - se, nonostante la prevedibile inadempienza del debitore, il creditore decide di procedere all'operazione fidando soltanto nella responsabilità del fideiussore” (Cass. civ., 1.7.1998, n. 6414).

Nel caso che occupa, la banca non ha documentato il saldo dei rapporti di conto corrente detenuti dalla società correntista al tempo del recesso sebbene, come detto, tale circostanza produca l’effetto di cristallizzare l’obbligazione di garanzia al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace (cfr. Corte appello Milano, 17/03/1998); sicché la pretesa di ottenere il soddisfacimento del credito dal ricorrente, in forza di un obbligo solidale derivante dalla sua qualità di ex socio/garante della società correntista, così come allegato dalla convenuta nelle proprie difese, si palesa infondata nell’an e nel quantum nella misura in cui, alla stregua dei principi innanzi richiamati, il fideiussore non può essere chiamato a rispondere anche degli effetti obbligatori delle nuove operazioni che vengano eventualmente poste in essere dal debitore garantito, dopo la data in cui il recesso acquista efficacia nei confronti del creditore (cfr. Cass., Sez. I, 7/4/1998, n. 3575); ciò non vale però a liberare tout court il garante per i debiti antecedentemente contratti – come invocato dal ricorrente – restando egli tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla suddetta data di recesso e in tale misura cristallizzato, al quale va raffrontato il limite massimo della garanzia (ABF Milano, Dec. n. 2773/2019; Cass., Sez. I, 7.4.1998, n. 3575, cit.).

Ne deriva che la fideiussione prestata dal ricorrente deve intendersi limitata al saldo contabile dei rapporti in essere alla data del 29 ottobre 2014, con la precisazione che in esso non potrà ricomprendersi il credito derivante dall’operazione di anticipo sulla fattura n. 37 emessa il 31/10/2014, per l’importo di € 20.000,00, in quanto facilitazione finanziaria concessa alla società correntista in data 3 novembre 2014, dunque – contrariamente a quanto sostenuto dalla banca – in epoca successiva al recesso.

Pertanto, negli anzidetti termini e nei citati limiti, la domanda si palesa parzialmente meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta che la fideiussione deve intendersi limitata al saldo esistente alla data del 29 ottobre 2014. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

(5)

IL PRESIDENTE

firma 1

Riferimenti

Documenti correlati

Nel contratto di specie il TAEG viene indicato nella misura del 13,92%; parte ricorrente sostiene che tale misura non corrisponde al TAEG effettivo, che afferma essere pari al

carta di credito di cui il ricorrente era titolare, dal momento che ciascuna transazione è stata effettuata mediante l’inserimento dell’OTP, del codice numerico monouso, che

Qualora il prestatore di servizi di pagamento abbia adottato un sistema di autenticazione forte del cliente, si ricade nelle fattispecie regolate dai commi terzo e quarto dell’art.

5 del DM, apponendo sul modulo cartaceo della precedente serie “P”, due timbri: (i) sul fronte del titolo, il timbro recante la lettera di appartenenza della “serie Q/P” e (ii)

 corrisponde al vero che il compromesso sia stato firmato a novembre 2018 e quindi prima della concessione del credito ma la sottoscrizione del contratto non deve apparire

Ciò premesso, in base a quanto affermato e versato in atti dall’intermediario risulta che il cliente in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale aveva ottenuto, nel mese di

Per quanto concerne il Preventivo del Mutuo del 24.06.2020, relativo alla richiesta di finanziamento di euro 520.800 della durata di 30 anni, il punto 4 – Tasso di Interesse e

Quest’ultimo è infatti volto a definire “ogni obbligazione assunta (…) [dal ricorrente] in relazione alla posizione debitoria” derivante dalla risoluzione del Contratto e