COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI Presidente
(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari
(BO) CAPILLI Membro di designazione rappresentativa
dei clienti
Relatore MARCO MARTINO
Seduta del 29/09/2020
FATTO
Parte ricorrente, di fatto facendo rinvio al reclamo, riferisce che:
- intenzionata a chiedere un prestito di 80.000,00 euro per l’acquisto del 50% di un’abitazione, effettuava delle ricerche online e, attraverso un sito specializzato, apprendeva che le condizioni offerte dalla banca resistente erano tra le migliori sul mercato;
- pertanto prendeva contatti con una filiale dell’intermediario, alla quale veniva precisato che la pratica si sarebbe dovuta concludere entro il 31.3.2019, ricevendo dalla stessa rassicurazioni che ci sarebbero voluti circa 50 giorni per l’erogazione della somma richiesta;
- in data 21.1.2019 veniva quindi formalizzata la richiesta di mutuo e in quell’occasione veniva consegnata da parte della banca la check list della documentazione necessaria ai fini del perfezionamento della pratica;
- tra il 22 ed il 23.1.2019 veniva consegnata via e-mail tutta la documentazione, tanto che la filiale comunicava, in riscontro, gli estremi identificativi della richiesta del mutuo;
- in data 28.1.2019 la banca avanzava un’ulteriore richiesta di produrre nuova documentazione, tra cui la certificazione del saldo delle disponibilità liquide della ricorrente e del compagno; dette richieste venivano, in ogni caso, prontamente
evase dalla ricorrente e dal suo compagno;
- inoltre, a seguito di specifica richiesta della banca, veniva versata la somma di 280,00 euro per l’effettuazione della perizia ed il compagno della ricorrente sottoscriveva l’autorizzazione all’accensione dell’ipoteca sull’immobile da acquistare;
- solo in data 25.2.2019 la filiale contattava nuovamente la ricorrente, chiedendo l’esibizione dello stato di famiglia della ricorrente e richiedente il credito;
l’adempimento veniva evaso nella stessa giornata;
- seguiva quindi un periodo di silenzio da parte della banca che, in data 22.3.2019, attraverso una telefonata della filiale comunicava il diniego della concessione del credito e tutto questo a pochi giorni dalla stipula dell’atto di acquisto, impedendo di fatto di rivolgersi ad altro finanziatore;
- nonostante successivi tentativi di contatto, la banca non ha mai fornito una risposta esauriente in ordine alle motivazioni sottostanti al diniego;
- rivelatasi inefficace anche la fase del reclamo, la parte agisce ora per l’accertamento della negligenza osservata dall’intermediario nella fase delle trattative, non avendo informato la parte delle condizioni e dei requisiti necessari ai fini dell’ottenimento del credito, nonché per il risarcimento del danno, quantificato in 18.450,00 euro.
Parte resistente chiede il rigetto del ricorso in quanto osserva che:
in data 21.1.2019 parte ricorrente chiedeva l’erogazione di un mutuo per 80.000,00 euro ai fini dell’acquisto del 50% della proprietà di un immobile, la cui restante quota di proprietà sarebbe stata acquistata dal compagno della ricorrente, il quale aveva già sottoscritto due mesi prima un contratto preliminare di compravendita impegnandosi a versare il prezzo, fissato in 140.000,00 euro, entro la data del 31.3.2019;
non si può quindi non rilevare come i clienti abbiano assunto un impegno contrattuale prima ancora di essere certi dell’erogazione del prestito;
in ogni caso, la richiesta di mutuo veniva formalizzata in data 21.1.2019, data in cui la banca consegnava la check list dei documenti necessari al fine di condurre l’istruttoria; tra questi, venivano richiesti la documentazione attestante la liquidità personale da immettere nell’operazione, l’estratto conto periodico, di fatto, non prodotto, ed il certificato di famiglia, esibito solo in data 25.2.2019, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso;
in data 22.3.2019, a meno di un mese dalla consegna della documentazione, l’organo deliberante della banca ha deciso di non concedere il prestito richiesto e la circostanza veniva tempestivamente comunicata alla ricorrente;
da tutto quanto esposto deriva che le contestazioni della parte ricorrente non possono trovare accoglimento in quanto le trattative si sono svolte in un arco temporale ragionevole (circa 60 giorni dalla formalizzazione della richiesta) in coerenza con le previsioni di cui al documento “Informazioni Generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori”, che la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto in data 21.1.2019;
la pretesa risarcitoria non può accogliersi anche perché non risulta allegata documentazione idonea a dimostrare, anche solo in via presuntiva, l’esistenza
di un danno causalmente connesso al comportamento tenuto dalla banca e ciò in spregio dei principi generali richiamati dalle pronunce dell’ABF (decisioni n.
1142/12 e n. 2455/11);
in relazione ai costi della perizia, la banca, con raccomandata regolarmente ricevuta in data 8.5.2019, si rendeva disponibile a rimborsarne il valore, ma la missiva è rimasta senza riscontro da parte della ricorrente.
Parte ricorrente, nelle repliche, insiste nelle conclusioni di cui al ricorso, specificando che:
corrisponde al vero che il compromesso sia stato firmato a novembre 2018 e quindi prima della concessione del credito ma la sottoscrizione del contratto non deve apparire come improvvida in quanto si fondava sulla certezza che il compagno della ricorrente avrebbe comunque goduto della liquidità necessaria per l’acquisto, come effettivamente poi avvenuto; la ricorrente avrebbe voluto però il proprio contributo all’acquisto dell’abitazione della coppia, anche per poter fruire dei benefici fiscali connessi all’accensione di un prestito per l’acquisto della prima casa;
la ricorrente deliberava di rivolgersi all’odierna resistente perché siti specializzati indicavano che le offerte della banca erano migliori rispetto a quelle della concorrenza, pure contattata; l’esperienza si è però rivelata negativa sino a giungere al diniego finale, dopo aver subito ritardi e lentezze e venendo nel contempo rassicurata del buon esito della domanda;
il diniego di credito rasenta l’arbitrarietà, non apparendo chiaro il motivo sostanziale del diniego; infatti, nel corso delle trattative veniva esplicitato che l’unico problema sarebbero stati i tempi ristretti e non certo il merito creditizio:
del resto, la ricorrente era indirizzata verso una rata di 340,00 euro a fronte di un reddito annuo di poco inferiore ai 25.000,00 euro, mentre il compagno dispone di un reddito di 50.000,00 euro lordi oltre ad un consistente patrimonio.
quanto alla quantificazione del danno, la stessa viene così esplicitata: a) 11.700,00 euro derivano da mancati risparmi fiscali; b) 6.500,00 euro pari al 5% dei fondi disinvestiti ai fini dell’acquisto dell’immobile; c) 280,00 euro pari al costo della perizia.
DIRITTO
Nel presente procedimento parte ricorrente agisce nei confronti dell’intermediario per vederne accertata la responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. con la conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (“psicologico”) quantificato in 18.450,00 euro.
Parte ricorrente imputa alla banca di non aver condotto la trattativa precontrattuale nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza per non aver chiarito “sin dall’inizio … tutti i requisiti e le condizioni che la stessa richiede per consentire l’erogazione” del mutuo, la cui erogazione, all’esito dell’istruttoria, è stata poi effettivamente denegata dalla banca.
Parte ricorrente imputa inoltre alla banca di non aver svolto “una valutazione attenta sul mutuo. Ma una valutazione pregiudiziale, totalmente arbitraria, oltretutto comunicata solo all’ultimo momento, quando non era più possibile rivolgersi ad un altro istituto di credito”
(così, nelle repliche).
Orbene, è pacifico tra le parti che la richiesta di erogazione di un mutuo ipotecario per
l’importo di 80.000,00 euro sia stata formalizzata in data 21.1.2019.
Chiariscono ambo le parti che in quella sede veniva consegnata la check list della documentazione necessaria ai fini dell’esperimento dell’istruttoria. Si specifica che nessuna delle parti produce la check list in questione ma l’intermediario neppure contesta il contenuto della stessa come ricostruito dalla parte ricorrente in sede di reclamo.
Parte ricorrente afferma di aver consegnato tutta la documentazione nella data del 22.1.2019, tanto che nella data del 23.1.2019 l’addetto all’istruttoria della pratica comunicava gli estremi identificativi della stessa.
Seguiva quindi lo scambio di alcune mail interlocutorie tra le parti, di cui riferisce la ricorrente. In particolare, in data 28.1.2019 veniva richiesta dalla banca ulteriore documentazione.
In risposta alla mail di cui sopra e ad una successiva telefonata con la filiale, il compagno della ricorrente inviava e-mail, dalla quale pare evincersi che la banca abbia esteso le proprie richieste anche alla valutazione del reddito e del patrimonio del congiunto della ricorrente.
Segue quindi l’invio di documentazione attestante la liquidità del compagno della ricorrente e della stessa ricorrente, come si evince dalla narrativa del reclamo.
A seguito di specifica richiesta della banca, nella successiva data del 31.1.2019 veniva versata la somma di 280,00 euro per l’effettuazione della perizia ed il compagno della ricorrente sottoscriveva l’autorizzazione all’accensione dell’ipoteca sull’immobile da acquistare.
La documentazione pare essere stata, infine, integralmente esibita alla data del 25.2.2019, quando la ricorrente produceva il certificato di stato di famiglia (come dalla stessa ammessa in sede di ricorso).
A fronte dell’esibizione documentale di cui sopra, l’organo deliberante della banca decideva per il diniego di erogazione del mutuo; la notizia veniva trasmessa per le vie brevi nella giornata del 22.3.2019, cui seguiva, in data 27.3.2019 un’email dell’addetto che aveva curato l’istruttoria, il cui contenuto viene riprodotto nel reclamo dalla parte ricorrente.
Il diniego del credito viene succintamente motivato in relazione alla “autonomia patrimoniale e reddituale” del compagno della ricorrente, al quale, infatti, è rivolta la comunicazione. Vi è inoltre una indicazione di disponibilità a valutare la situazione reddituale e patrimoniale del compagno della ricorrente al fine di concedere a quest’ultimo il credito richiesto.
Questa lettura è avvalorata dal fatto per cui vi è un richiamo alla circostanza per cui lo screenshot del saldo del conto corrente non appariva sufficiente, mentre sarebbe stato necessario esibire l’intero estratto conto trimestrale; orbene, simile screenshot è riferibile al saldo del conto corrente del compagno della ricorrente, la quale invece riferisce di aver esibito l’intero estratto conto trimestrale. Si aggiunga che l’intermediario, con riscontro al reclamo del 23.4.2019, si rendeva nuovamente disponibile a valutare l’autonomia reddituale del compagno della ricorrente.
Alle comunicazioni informali di diniego della concessione del credito seguiva un’ulteriore comunicazione del 6.5.2019 proveniente dalla direzione generale con cui si notificava il diniego della concessione del credito, rifacendosi sostanzialmente a motivazioni attinenti ad una valutazione negativa del merito creditizio, invece, della ricorrente.
Parte resistente afferma, per contro, di aver agito correttamente, evidenziando che:
a) la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria veniva indicata già in data 21.1.2019 in conformità alla check list cui fa riferimento la stessa ricorrente;
b) che lo stato di famiglia – richiesto alla data del 21.1.2019 - veniva prodotto solo in data 25.2.2019 e che, per quanto riguarda la documentazione attestante la liquidità personale da immettere nell’operazione, veniva accettato uno screenshot del saldo del conto corrente del compagno della ricorrente, senza indicazione, tra l’altro, del rapporto contrattuale;
c) che, in ogni caso, sono stati osservati i termini massimi previsti in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, come risulta da documento
“Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori”, che la ricorrente ha dichiarato, con propria sottoscrizione, di aver ricevuto.
Quanto all’osservazione di cui al punto b), la circostanza è confermata anche dalla ricorrente ed è pacifico quindi che lo stato di famiglia sia stato prodotto solo in data 25.2.2019.
Quanto all’osservazione di cui al punto c), occorre precisare che la documentazione volta a comprovare l’ammontare della liquidità personale non risulta dalla check list consegnata alla ricorrente. Si precisa peraltro che copia della check list non è prodotta da nessuna delle parti del presente procedimento; tuttavia, una ricerca sul sito internet dell’intermediario ha permesso di ritrarre indicazioni generali contenute nel documento
“Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori”. Il documento è sostanzialmente conforme alla ricostruzione operata dalla ricorrente. Tuttavia, occorre precisare che lo stesso documento chiarisce che “Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni o altri documenti specifici che potranno essere richiesti dalla filiale”.
Quanto all’affermazione di cui al punto a), si ribadisce che il documento informativo cui fa riferimento l’intermediario non è prodotto in atti da nessuna delle parti. Parte resistente si limita ad esibire copia del documento in cui la ricorrente sottoscrive la dichiarazione di avvenuta ricezione della informativa precontrattuale.
Nel sito internet dell’intermediario è possibile reperire il documento “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori”, aggiornato al 26.6.2020, di cui si riporta uno stralcio nella parte in cui si specifica che la durata dell’istruttoria è di “60 giorni dal momento del ricevimento di tutta la documentazione completa”.
Si precisa, infine, che l’intermediario pone in luce come l’acquisto dell’immobile, cui era finalizzata la concessione del credito, era stato preceduto, nel mese di novembre 2018, dalla sottoscrizione da parte del compagno della ricorrente del contratto preliminare di compravendita, con l’impegno a stipulare il definitivo e a versare il prezzo, fissato in 140.000,00 euro, entro la data del 31.3.2019.
Al riguardo, rileva dunque l’intermediario come i clienti abbiano assunto un impegno contrattuale prima ancora di essere certi dell’erogazione del prestito, dimostrando un contegno poco diligente ed accorto.
In sede di repliche, la ricorrente contesta la ricostruzione operata dall’intermediario, evidenziando come la circostanza di aver sottoscritto il preliminare prima della certezza della concessione del credito non deve ricondursi ad una scelta improvvida della ricorrente e del suo compagno in quanto vi era la certezza che il compagno della ricorrente avrebbe comunque goduto della liquidità necessaria per l’acquisto, come effettivamente poi avvenuto.
Orbene, tanto compendiato, in relazione alla contestata mancata diligenza della banca, si rappresenta che, come affermato dall’Arbitro, il comportamento della banca, in tutte le fasi della sua operatività nei rapporti con i clienti, deve essere ispirato a correttezza (art. 1175 c.c.), oltre che all’osservanza della diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.).
Il Collegio di coordinamento ha fornito delle indicazioni di carattere generale sulla correttezza e buona fede da osservarsi nell’attività di concessione del credito da parte delle banche. Si veda, in particolare Collegio di coordinamento, decisione n. 6182/13 (“Per vagliare la legittimità di tale posizione, sembra preliminarmente opportuno evidenziare che, in coerenza con quanto costantemente affermato da questo Arbitro (cfr., ad es., Collegio ABF di Milano, nn. 1934, 2109 e 2683/2011), non può considerarsi esistente, alla luce dell’attuale disciplina generale della materia, un diritto del cliente alla concessione del credito, data l’indubbia autonomia decisionale da riconoscersi all’intermediario in ordine alla relativa erogazione sulla base di proprie valutazioni. Non può, quindi, l’Arbitro sostituirsi all’intermediario nella valutazione della convenienza di un’operazione creditizia, in quanto demandata alla discrezionalità di quest’ultimo. Con ciò risultando, allora, sicuramente da escludere che possa essere, in questa sede, non solo ordinato agli intermediari convenuti il pure richiesto “rilascio immediato ... con il massimo credito associato” dello strumento in discussione, trattandosi di misura di tipo costitutivo sicuramente esulante dai poteri di questo Collegio (cfr., ad es., di recente, Collegio ABF di Napoli, n. 2626/2013), ma anche accolta la domanda stessa, pur interpretata (ed esaminata) come volta al mero accertamento del corrispondente diritto nei confronti dell’intermediario.
D’altro canto, del pari indubitabile è che anche nell’esercizio dell’attività creditizia “la discrezionalità tecnica di cui indiscutibilmente gli intermediari dispongono ... non può che svolgersi all’interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l’ordinamento loro richiede, il che rende certamente sindacabile, limitatamente a tali profili, la condotta degli stessi nello svolgimento di tale attività” (Collegio ABF di Roma, n. 2625/2012).
E, al riguardo, non può non considerarsi altamente significativo come proprio il richiamo alla “correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” sia stato attualmente assunto a sottotitolo delle disposizioni della Banca d’Italia sulla “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, così, evidentemente, instaurandosi – in un’ottica ormai espressamente emergente dallo stesso dettato legislativo, con la più recente formulazione del comma 1 dell’art. 127 del d.lgs. n. 385/1993 (nella logica del quale, come si sottolinea nell’Ordinanza di rimessione, “la tutela del cliente rappresenta ora un obiettivo diretto delle norme che regolano i suoi rapporti con l’intermediario e non più soltanto un mezzo per promuovere la stabilità, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario”) – una stretta correlazione tra il perseguimento dell’obiettivo della “trasparenza” e la necessaria
“correttezza” nello svolgimento del rapporto creditizio. Prospettiva, questa, del resto, chiaramente insita in quella stessa nuova intitolazione (“Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”) del titolo VI del TUB, a seguito della novellazione operata col d.lgs. n. 141/2010, sulla cui base si è senz’altro ritenuto di potere riassumere la conseguente promozione di uno spirito di collaborazione attiva dell’intermediario nei confronti del cliente – quale risultante sancita proprio in tema di “obblighi precontrattuali”
dell’intermediario alla luce dell’art. 124 e, in particolare, del relativo comma 5, con la sua allusione al dovere di fornire sempre al consumatore “chiarimenti adeguati” – nel concetto di una sua doverosa “assistenza al consumatore” (par. 4.2.2.2 delle dianzi richiamate disposizioni della Banca d’Italia).”
Rispetto alle indicazioni di massima fornite dal Collegio di coordinamento, occorre precisare che il quadro normativo si è andato arricchendo, nella materia che ci occupa, con l’adeguamento del nostro ordinamento alla direttiva 2014/17/UE (c.d. “Mortgage Credit Directive”) a mezzo del D.lgs. 72/2016 che, ai fini che qui interessano, ha introdotto gli artt.
120-septies e 120-novies che così dispongono:
Art. 120-septies Principi generali.
1. Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capo:
a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;
b) basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.
Art. 120-novies
Obblighi precontrattuali.
1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche:
a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse devono essere fornite;
b) l'avvertimento che il credito non può essere accordato se la valutazione del merito creditizio non può essere effettuata a causa della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione;
c) se verrà consultata una banca dati, in conformità dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) se del caso, la possibilità di ricevere servizi di consulenza.
2. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato». Il modulo è consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità all'articolo 120-undecies, comma 1, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia fornire al consumatore sono riportate in un documento distinto.
3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato,
valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata. Durante il periodo di riflessione, l'offerta è vincolante per il finanziatore e il consumatore può accettare l'offerta in qualunque momento.
4. Quando al consumatore è proposta un'offerta vincolante per il finanziatore, l'offerta e' fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; essa è accompagnata dalla consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» se:
a) il modulo non è stato fornito in precedenza al consumatore; o
b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» precedentemente fornito.
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.
6. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5;
c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'articolo 67- novies del Codice del consumo;
d) l'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell'accordo previsto dall'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3.”
Orbene, nel foglio contenente le informazioni generali, in aggiunta alla descrizione delle caratteristiche dei contratti di credito e delle condizioni economiche, i finanziatori devono indicare, ai sensi del comma 1 dell’art. 120-novies, le informazioni ed i documenti che il consumatore dovrà fornire ai fini della verifica del merito creditizio ed il termine entro il quale il cliente deve fornire tali informazioni e documentazione.
Alla normativa primaria qui sopra brevemente richiamata ha dato esecuzione la Banca d’Italia con le previsioni di cui alla Sezione VI-bis delle disposizioni in materia di
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.
In particolare, l’obbligo di informativa precontrattuale è regolato dal § 5.2.1, ove si precisa che i finanziatori devono indicare “le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai fini della valutazione del merito di credito … e il termine entro il quale esse devono essere fornite” (lett. m).
Detto obbligo è assolto dal finanziatore mediante la messa a disposizione di un foglio contenente le informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori, redatto in conformità al modello previsto nell’allegato 3, che di seguito si riproduce nella parte in cui si occupa delle “Informazioni e documenti per la verifica del merito di credito”:
Come si può notare, il modello standard indicato dalla Banca d’Italia impone che la descrizione delle informazioni e dei documenti sia tendenzialmente esaustiva e non possa essere integrata successivamente dal finanziatore.
Venendo al caso di specie, parte ricorrente, infatti, imputa alla banca resistente di aver chiesto documentazione ulteriore rispetto a quella inizialmente sollecitata e, nello specifico, lamenta che la banca abbia richiesto di comprovare la liquidità da immettere nell’operazione. Suppone infatti la ricorrente che l’esame della detta documentazione, pur non prevista inizialmente, abbia condotto infine all’esito negativo della richiesta di concessione del credito.
Il Collegio ABF di Napoli ha affermato, in un caso che presenta indubbie analogie con il presente, che sussiste la responsabilità precontrattuale della banca la quale, all’esito di una lunga istruttoria, neghi al richiedente la concessione di un mutuo adducendo la mancanza di una condizione, richiesta all’uopo da un regolamento interno, che non sia stata rappresentata al cliente al tempo della presentazione della domanda per la concessione del finanziamento.
Ciò in quanto, la tardiva indicazione della circostanza ostativa alla concessione deve ritenersi contraria al principio di buona fede nello svolgimento delle trattative e comporta, di conseguenza, la responsabilità precontrattuale della banca, che è quindi tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal cliente (Collegio di Napoli, decisione del 14.3.2018)
Non può infine non assumere rilievo, ai fini della valutazione del contegno dell’intermediario, la discrasia emersa, dall’analisi della documentazione prodotta, tra le ragioni addotte in due distinti momenti, a fondamento del diniego, concernenti in un caso il merito creditizio della ricorrente e nell’altro, il suo compagno.
Il Collegio di coordinamento (decisione n. 6182/2013) ha peraltro posto in luce che “la specificità dell’indicazione delle motivazioni di esclusione del cliente dal credito si presenta, allora, come profilo imprescindibile della doverosa funzione che le risposte dell’intermediario sono destinate ad assumere ai fini dell’orientamento del cliente stesso nei suoi rapporti di credito presenti e futuri. Conseguentemente, è da ritenere indiscutibile l’attuale sussistenza di un diritto del cliente a ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni dell’eventuale diniego di credito”.
Tutto quanto sopra precisato, ritiene il Collegio che, fermo il rispetto della discrezionalità nell’erogazione del credito e nella valutazione del merito creditizio, sussista una responsabilità precontrattuale dell’intermediario nei confronti di Parte ricorrente, in ragione
del contegno osservato in relazione al dispiegarsi della pratica e al fondamento addotto del diniego del finanziamento.
Parte ricorrente formula tuttavia una richiesta di risarcimento del danno in conseguenza dell’accertando contegno illegittimo della banca nella conduzione delle trattative, per Euro 18.450,00, nella quale rientrano alcune voci di danno non risarcibili.
Nella responsabilità precontrattuale il danno risarcibile è il c.d. interesse contrattuale negativo, a non essere coinvolto in trattative inutili: nel risarcirlo; occorre in altri termini mettere la parte che è rimasta vittima del contegno sleale in una posizione equivalente a quella in cui si sarebbe trovata se non avesse iniziato la trattativa inutilmente coltivata.
Il danno commisurato all’interesse negativo è, dunque, il danno da affidamento sulla conclusione ovvero il pregiudizio che il soggetto subisce per aver confidato nella futura conclusione del contratto: esso comprende le spese inutilmente sostenute (danno emergente) e le favorevoli occasioni perdute nel corso della trattativa (lucro cessante).
Spese inutilmente sostenute durante la trattativa inutile sono, ad es. quelle concernenti viaggi, redazione di progetti, consulenze, assistenza legale, atto pubblico, imposte, altre spese di approntamento. La perdita di favorevoli occasioni contrattuali riguarda le alternative di affari che la parte non ha coltivato “a causa” dell’inutile trattativa.
Nell’ambito della responsabilità precontrattuale per mancata conclusione del contratto non è, invece, risarcibile la lesione del cd. interesse positivo. Per interesse positivo s’intende l’interesse della parte ad ottenere l’esecuzione del contratto (interesse all’adempimento della prestazione) ovvero ad essere messa nella stessa posizione in cui si sarebbe trovata se il contratto fosse stato (validamente) concluso. Il danno commisurato all’interesse positivo comprende il “valore di mercato” della prestazione non eseguita (danno emergente) e i “mancati vantaggi o profitti ulteriori” che sarebbero derivati dall’esecuzione del contratto (lucro cessante), ad es. inserendo la prestazione non conseguita nella propria organizzazione imprenditoriale. Entrambe le voci di danno non sono risarcibili in sede precontrattuale, poiché non essendo stato il contratto concluso non vi è stata lesione dei diritti che dallo stesso sarebbero sorti.
Venendo al caso di specie, parte ricorrente così suddivide le voci di danno:
a) quanto all’importo di 11.700,00 euro, esso sarebbe pari ai mancati risparmi fiscali derivante dalla detrazione degli interessi passivi del mutuo non concesso per l’acquisto della prima casa,
b) quanto all’importo di 6.500,00 euro, esso sarebbe pari al 5% dei fondi disinvestiti per far fronte all’acquisto dell’abitazione;
c) quanto all’ulteriore importo di 280,00 euro, esso corrisponde alle spese sostenute per la redazione della perizia sull’immobile da acquistare e su cui sarebbe stata iscritta ipoteca.
Quanto alla voce di danno di cui alla lettera a), non si ha evidenza delle modalità di calcolo attraverso le quali la ricorrente sia giunta a quantificare il mancato risparmio fiscale in 11.700,00 euro.
Si fa altresì notare che parte ricorrente non dimostra che, nel caso concreto, sussistevano tutti i requisiti previsti dalla normativa fiscale ai fini della detrazione degli interessi passivi, che, in ogni caso, avrebbero garantito, un risparmio annuo massimo di 760,00 euro (pari al 19% di 4.000,00 euro, importo massimo degli interessi passivi di cui è possibile la detrazione).
La voce di danno non è dunque risarcibile.
Quanto alla voce di danno di cui alla lettera b), si osserva che in atti non vi è evidenza alcuna dello smobilizzo di investimenti al fine di poter acquistare l’immobile da adibire ad abitazione propria e del compagno. Peraltro, dalla narrativa della ricorrente si comprende come detti investimenti facessero capo non alla sua persona ma a quella del compagno, che non è parte del presente giudizio. Anche detta voce, pertanto, non appare risarcibile.
Quanto alla voce di danno di cui alla lettera c), si precisa che l’intermediario si è detto disponibile al rimborso integrale del costo, ma l’offerta di rimborso non sarebbe stata accettata dalla ricorrente. Al riguardo, l’intermediario produce evidenza dell’invio e della ricezione della relativa raccomandata.
Si rappresenta che parte ricorrente nel reclamo, cui fa sostanzialmente rinvio in sede di ricorso, e nelle repliche fa un cenno anche alla sussistenza di danni psicologici e più in generale non patrimoniali,
Si tratta di danni, quelli non patrimoniali, che non possono dirsi risarcibili alla stregua dell’art. 2059 c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte; e si deve, al riguardo, precisare che la dimostrazione di un danno, patrimoniale o non, è comunque assoggettata all’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., qui non assolto (cfr.
Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017; Collegio di Bologna, decisione n.
23613/19 del 25.10.2019: “si osserva in ogni caso che, stando ai precedenti dei Collegi ABF, fedelmente ispirati alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un., n.
26972/2008), questo Collegio ribadisce che il pregiudizio alla persona può essere considerato risarcibile solamente in presenza di tre presupposti: a) che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell’interesse leso sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia di minima tollerabilità; c) che il danno non sia futile, ossia che non consista in meri disagi o fastidi”.
In conclusione, il collegio ritiene che, in parziale accoglimento del ricorso presentato, parte resistente debba rifondere a parte ricorrente il costo della perizia pari a Euro 280,00.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto a corrispondere la somma di 280,00 euro (duecentottanta/00) in favore della parte ricorrente.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1