COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari
(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa
dei clienti
Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI
Seduta del 02/07/2019
FATTO
Parte ricorrente, anche a mezzo della documentazione allegata, riferisce di avere sottoscritto in data 7.3.2012 un contratto di finanziamento con l’intermediario resistente, per 8.472,00 euro da restituire mediante 84 rate mensili di 155,30 euro.
Tra le condizioni economiche del finanziamento figuravano: a) TAN 13,250%; b) TAEG 15,290%. Secondo la ricorrente, il TAEG indicato nel contratto non sarebbe stato calcolato correttamente, non tenendo conto del costo delle connesse polizze a protezione del credito (conteggiando le quali, il TAEG ammonterebbe al 16,312%, diversamente da quanto indicato in reclamo, per mero errore di digitazione, nel 16,306%).
La ricorrente esperiva reclamo in data 5.11.2018, non ricevendo alcun riscontro da parte dell’intermediario.
Su queste premesse, la ricorrente chiede “accertarsi e dichiararsi il diritto del[la] ricorrente ad ottenere la retrocessione integrale del premio assicurativo e di ricalcolare il tasso d’interesse ai sensi dell’art. 117 co. 6 e 7 a) T.U.B., e per l’effetto disporre che [l’intermediario resistente] corrisponda in favore del[la] ricorrente la somma di 3.264,86 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre le spese del ricorso”.
L’intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, contestando gli argomenti e la domanda della parte ricorrente, della quale ha chiesto il rigetto.
DIRITTO
Dato che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 7.3.2012, la normativa applicabile al caso di specie è quella recata dal d.m. del 3.2.2011, attuativo della Direttiva CE n. 2008/48. Vengono, altresì, in rilievo ai fini del calcolo del TAEG le “Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia” del 9.2.2011 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 16.2.2011), le quali, al § 4.2.4 rubricato “Tasso annuo effettivo globale” definiscono il TAEG e prevedono che il costo di una polizza assicurativa va inserito nel calcolo del TAEG se la polizza è connessa al contratto di finanziamento e se è obbligatoria per ottenere il credito ovvero per ottenerlo alle condizioni offerte.
Con la decisione n. 10617/2017 (dal contenuto identico ad altre due decisioni in pari data, la n. 10620/2017 e la n. 10621/2017), il Collegio di Coordinamento ABF, esaminando i profili giuridici sottesi alla questione nella sua globalità, ha chiarito in quali circostanze ed a quali condizioni una polizza assicurativa collegata ad un contratto di finanziamento possa essere considerata obbligatoria, enunciando il seguente principio di diritto: “premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:
- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.
Considerata la rilevanza delle questioni affrontate e la portata degli elementi di novità sopra delineati anche in tema di distribuzione dell’onere probatorio in capo alle parti, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto opportuno rinviare ai Collegi remittenti la decisione nel merito, “anche al fine di concedere eventualmente all’intermediario resistente un
TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua, e deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate.
Il valore del TAEG del finanziamento ricalcolato dall’Arbitro (15,27%), se si escludono i costi delle polizze assicurative in quanto “facoltative” (392,00 euro), coincide sostanzialmente con quello indicato dall’intermediario in contratto (15,29%):
Aggiungendo nel computo, come fa la ricorrente, il costo delle polizze CPI (392,00 euro), il valore del TAEG, ricalcolato dall’Arbitro, risulta pari al 17,17%, difforme rispetto al dato contrattuale ma anche rispetto al dato ricalcolato dalla parte ricorrente (16,312%):
calcolo TEG calcolo TAEG
incluso incluso
incluso incluso
incluso incluso
obbligatoria incluso incluso
€ 392,00facoltativa non incluso non incluso
incluso incluso
incluso incluso
non incluso incluso
€ 3,00 incluso incluso
incluso incluso
incluso incluso
mensili
calcolata in automatico
non prevista
altre spese 1 15,27%
15,27%
scadenza ultimo pagamento 10/03/2019 84
scadenza primo pagamento netto finanziato
€ 8.000,00
commissioni bancarie/costo di raccolta commissione di intermediazione
costo mediatore/agente
€ 8.000,00
altre spese 2 costo polizza assicurativa
€ 80,00 spese istruttoria netto finanziato
capitale ceduto
€ 13.041,92 lordo finanziato
€ 8.472,00
data erogazione 17/03/2012 data stipula contratto 07/03/2012 TEG
TAEG
n. rate
€ 155,28
spese di incasso rate
13,3%
maxi rata finale € 0,00
importo rata € 155,30
tasso annuo nominale
10/04/2012
La decisione della domanda proposta dalla ricorrente dipende dalla valutazione circa il carattere obbligatorio o facoltativo delle polizze sottoscritte: solo nel primo caso il relativo costo dovrebbe essere incluso nel calcolo del TAEG effettivo, mentre dovrebbe rimanere escluso nel caso in cui se ne accerti il carattere facoltativo.
La parte ricorrente ha allegato copia dei moduli di adesione alle polizze di assicurazione
“vita” e “danni”; dalla relativa analisi, si desumono i tre indici presuntivi di obbligatorietà indicati dal Collegio di Coordinamento: 1) le polizze hanno funzione di copertura del credito; 2) la decorrenza e l’estinzione delle polizze risultano strettamente legati alla durata del finanziamento, potendosi ravvisare quella “connessione genetica e funzionale”
richiesta dal Collegio di Coordinamento; 3) l’indennizzo è parametrato al debito residuo, come risulta dalla nota illustrativa sintetica delle polizze collettive in questione.
Secondo i dettami espressi dal Collegio di Coordinamento, l’intermediario, per superare gli elementi di presunzione di obbligatorietà, è tenuto a fornire in via alternativa, per dimostrarne invece la facoltatività, uno dei seguenti elementi di prova di segno contrario:
1) avere proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; 2) avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; 3) avere concesso al cliente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.
L’intermediario ha depositato copia di due contratti comparativi, conclusi con altri clienti
calcolo TEG calcolo TAEG
incluso incluso
incluso incluso
incluso incluso
€ 392,00obbligatoria incluso incluso
facoltativa non incluso non incluso
incluso incluso
incluso incluso
non incluso incluso
€ 3,00 incluso incluso
incluso incluso
incluso incluso
mensili
calcolata in automatico
non prevista
altre spese 1 17,17%
17,17%
scadenza ultimo pagamento 10/03/2019 84
scadenza primo pagamento netto finanziato
€ 8.000,00
commissioni bancarie/costo di raccolta commissione di intermediazione
costo mediatore/agente
€ 8.000,00
altre spese 2 costo polizza assicurativa
€ 80,00 spese istruttoria netto finanziato
capitale ceduto
€ 13.041,92 lordo finanziato
€ 8.472,00
data erogazione 17/03/2012 data stipula contratto 07/03/2012 TEG
TAEG
n. rate
€ 155,28
spese di incasso rate
13,3%
maxi rata finale € 0,00
importo rata € 155,30
tasso annuo nominale
10/04/2012
Analizzata la documentazione prodotta dall’intermediario, e ritenuto preliminarmente che l’intermediario resistente abbia fornito un numero sufficiente di contratti comparativi, comparando le principali condizioni dei contratti dallo stesso allegati, si evince che: a) in tutti i contratti comparativi i TAN risultano raffrontabili al benchmark, presentando scostamenti entro i 50 bp; b) la durata di tutti i contratti comparativi risulta raffrontabile al benchmark; c) l’importo richiesto risulta raffrontabile; d) la data di stipula risulta comparabile; e) in nessuno dei contratti comparativi è presente il coobbligato, come nel caso della parte ricorrente.
Sulla base di tali evidenze si evince che i contratti comparativi prodotti dall’intermediario presentano condizioni economiche pressoché simili a quelle del contratto sottoscritto dal ricorrente, tenendo conto del fatto che “la verifica degli “scostamenti” non deve essere atomistica, ma implica una verifica globale, ossia non bisogna considerare separatamente i singoli parametri, ma occorre valutarne l’impatto complessivo (ad esempio: un parametro in eccesso può essere compensato da altro in difetto; il raggiungimento dei valori limite per tutti i parametri induce a ritenere la sostanziale difformità del contratto prodotto a comparazione)” (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 16291/2018).
Pertanto, sussistono elementi atti a far ritenere che i clienti dei contratti comparativi hanno stipulato contratti con condizioni “simili”, senza differenziazione per quanto concerne la stipula o meno delle polizze assicurative a protezione del credito.
Ne consegue che l’intermediario ha sufficientemente dimostrato di “avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio”, come richiesto dal Collegio di Coordinamento e può quindi conclusivamente riconoscersi la natura facoltativa della polizza assicurativa a protezione del credito sottoscritta dal ricorrente.
Alla luce di tutto ciò si ritiene che l’accertata qualificazione non obbligatoria della polizza CPI deve trovare riconoscimento, con la conseguenza che la domanda del ricorrente non è suscettibile di accoglimento.
PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
N. CONTRATTO TAN TAEG DURATA DATA DI
STIPULA IMPORTO
FINANZIATO IMPORTO RATA ASSICURAZIONE COOBBLIGATI
2741342 (ricorrente) 13,25% 15,29% 84 07/03/2012 8.080,00 155,30 si no
contratto 1 (2758081) 13,50% 15,31% 84 15/03/2012 7.175,00 132,50 no no
contratto 2 (2768215) 13,50% 16,11% 84 28/03/2012 9.225,00 170,35 no no
firma 1