S T U D I O L E G A L E N A P P I - N A R D O I A N N I
Via Taro 25 – 00199 ROMA tel. e fax 0685356373 - 0685304927
e-mail: [email protected] [email protected] A V V . F R A N C E S C A N A P P I A V V . R A F F A E L E N A R D O I A N N I A V V . G I O R G I A L O R E T I D O T T . R O C C O S O F I Roma 26 aprile 2006
Spett.le Federazione Nazionale IPASVI
Sede
Oggetto : Nota in merito alla applicabilità della Finanziaria 2006 alla Federazione IPASVI e ai Collegi provinciali
Mi è stato chiesto di redigere una nota in merito alla applicabilità alla Federazione Nazionale e ai Collegi IPASVI della Finanziaria 2006 tenuto conto anche del parere espresso dal prof. Avv. Carlo Bottari su richiesta della Federazione IPASVI e dal parere espresso dal prof. avv. Fabio Francario su richiesta del CUP.
Il tema è relativo alla inclusione ovvero alla esclusione della Federazione e dei Collegi provinciali IPASVI dal novero delle Pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme della legge finanziaria 2006 individuate come le amministrazioni elencate nel D.Lgs n. 165 del 2001.
L’esame dei citati pareri e le considerazioni normative che di seguito si riassumo portano ad escludere la Federazione e i Collegi provinciali dal novero della amministrazioni pubbliche soggette alle disposizioni contenuto negli articoli 1 comma 9 e comma 56 della legge 23.12.2005 n. 266 (cd. Legge finanziaria per il 2006).
Dalle carte emerge, infatti che Ordini e Collegi sono enti il cui substrato associativo preesiste al riconoscimento pubblico dell’ente che rimane esponenziale della sua categoria, tali soggetti , espressione delle antiche corporazioni non derivano dallo Stato, non rappresentano interessi dello Stato ma curano interessi collettivi.
tale presupposto non sussista, l’ente possa ritenersi non soggetto alle limitazioni di spesa disposte dalla finanziaria. Pertanto la mancata espressa previsione degli enti professionali tra i soggetti elencati dal citato decreto legislativo assumerebbe il significato di escluderne la riconducibilità nell’elencazione
Già le leggi finanziarie 2003, 2004 e 2005 hanno differenziato gli Ordini e Collegi professionali e i relativi Consigli e Federazioni Nazionali dalla amministrazioni pubbliche di cui al citato decreto Legislativo escludendoli espressamente dall’applicabilità della disciplina in materia di organici ed assunzioni prevista per le altre amministrazioni pubbliche ( art. 34 comma 10 legge n. 289/02 , art. 3 comma 58 legge 350/03 e art. 1 comma 101 legge 311/04). Inoltre, la particolare natura della Federazione e dei Collegi provinciali, quali enti esponenziali di una categoria professionale, con un ordinamento normativo speciale ( D.Lgs C.P.S. n. 233 del 1946) e organi eletti da tutti gli iscritti, fanno propendere per la non assogettabilità di tali soggetti alla norma finanziaria in questione .
Ancora, a sostegno della non applicabilità della normativa ad Ordini e Collegi deve essere considerata la circostanza che la conduzione della attività istituzionale della Federazione dei Collegi provinciali non ha ricadute sulla finanza pubblica in quanto i rispettivi bilanci vengono alimentati esclusivamente dalle quote di iscrizione versate dagli infermieri .
Inoltre, la Ragioneria Generale dello Stato con parere prot. n. 0065249 del 13 maggio 2005 ha ritenuto che “ gli Ordini e i Collegi professionali e le relative Federazioni e i Consigli Nazionali non sono compresi nell’elenco dettagliato della Amministrazioni pubbliche , quali individuate ai sensi della normativa contabile europea, rilevate dall’ISTAT per la elaborazione dei Conti della amministrazioni pubbliche ai fini della verifica del rispetto dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht” ; a seguito di tale parere Ordini collegi e federazioni nazionali sono stati esclusi dal campo di applicazione dell’art. 1 comma 5 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) nella parte che prevedeva che la spesa complessiva della amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato non dovesse superare il 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno.
E ancora tutte le circolari della Ragioneria Generale dello Stato emanate nel 2005 e 2006 non contemplano gli Ordini e i Collegi professionali tra le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica e tra quelle tenute ad osservare le disposizioni della legge finanziaria 2006.
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1 , comma 5 , della legge finanziaria 2005 ; la circolare n. 7 del 10/2/2006 che rinvia alla circolare n. 5 del 11/2/2005 la quale non inserisce Ordini e Collegi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche destinatarie delle misure restrittive della finanziaria 2005. Occorre ancora ricordare la circolare n. 15 del 16/3/2006 concernente le rilevazioni previste ad titolo V del D.Lgs n. 165 del 2001 che dispone esplicitamente che Ordini, Collegi e Federazioni Nazionali non sono tenuti all’invio degli allegati concernenti le spese di personale ai bilanci di previsione e il consuntivo di spesa.
Inoltre, appare opportuno ricordare che agli Ordini professionali non si applicano le norme di “Finanza Pubblica” e la legge n. 468 del 1978 , come successivamente modificata, infatti i DPCM applicativi di tale legge che individuano gli enti e gli organismi pubblici , anche di natura economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e soggetti alla norma de quo non ricomprendono mai Ordini, Collegi e Federazioni nazionali.
Infine appare opportuno rilevare che anche in sede parlamentare la Commissione affari parlamentari del Senato aveva approvato un emendamento volto ad escludere gli Ordini e i Collegi professionali dal campo di applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica contenute nella finanziaria 2006 , la norma è stata poi ripresa dal maxiemendamento presentato dal Governo sul decreto legge “milleproroghe” ed espunto perché nello stesso articolo si faceva riferimento anche alle Camere di Commercio che invece gravano sulla finanza dello Stato.
Nella speranza di aver rappresentato un quadro chiaro della normativa che giustifichi la esclusione della Federazione Nazionale e dei Collegi professionali dal campo di applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica contenute nella finanziaria 2006.
Resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo i migliori saluti.