• Non ci sono risultati.

Proposta di legge n. 23/C del deputato Labriola concernente

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Proposta di legge n. 23/C del deputato Labriola concernente "

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

/ +- -6

9 .

RISOLUZIONI DI iMASSIhL4 E VAR

/;3 -

Proposta di legge n. 23/C del deputato Labriola concernente

a

Modifici$), +

dell'art. 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla composizione ed'

,

-

;

il sistema elettorale per il Consiglio Superiore della Magistratura

m.

(Parere approvato dal Cor~siglio ilella seduta de11'8 geriiiaio).

La proposta di legge n. 23jC del deputato Labriola sostitutiva dell'art. 22, 1"

e 2" comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, prevede che l'elezione dei compo.

nenli del Consiglio Superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avvenga a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dell'as- semblea (art. 1) e che per gli scrutini successivi ,a1 secondo sia sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti (art. 2); mediante un'aggiunta all'art. 22 della legge n. 195 prevede, altresi, chc il Parlan~ento con propria norma regolamentare provvedera a tutelare le minoranze (art. 3).

Nella relazione illustrativa del progetto di legge si osserva che l'attuale disci- plina vigente per l'elezione dei componenti del Consi& Superiore, prescrivendo quorum diversi dalla maggioranza assoluta e con cio aggravando il quorum stesso con l'elevarlo, negli scrutini successivi, ai tre quinti dei componenti il Parlamento e ai tre quinti dei presenti, contrasterebbe con il disposto dell'art. 64, 3* comma, della Costituzione; in base a tale norma, infatti, le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non e presente la ,maggio.

ranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti salvo che la Costituzione non preveda una maggioranza diversa.

Le deliberazioni cui si riferisce tale norma costituzionale si identificherebbero in ogni manifestazione di volonta delle Camere e del Parlamento diretta a porre in essere un atto tipico delle attribiizioiii conferite dall'ordinamento.

Ncll'ambito delle stesse deliberazioni e, conseguentemente, nella sfera di a p plicazione dell'art. 64 dclla Costituzione resterebbero quindi anche quelle fatti- specie przviste dalla Costituzione e disciplinate con leggi ordinarie nelle quali il Parlamento pone in essere atti di preposizione per il cui effetto il Parlamento stesso partecipa alla formazione di organi costituzionali o di rilevanza costi- tuzionale.

Ii proponente rilcva, infinc, che la finalita rlclla presenza delle minoranze negli organi la cui coniposizione i: devoluta, in parte o in tutto, a l Parlamento, p ~ o essere assicurato in modo diverso dall'elevazione del quorum, e cioe isti- tuendo una normativa liinitatrice dcl numero delle votazioni concesse al singolo votante.

Osserva il Consiglio che nell'ordinamento sono presenti due principi apparen- temente contraddittori che devono essere contemperati: quello maggioritario, che rcoola le dcliberazioni politiche dell'asscmblea, e quello della tutela delle mino.

rxnze che garantisce i procedimenti elettivi. Non sussiste, quindi, il contrasto tra l'attuale sistema di elezione prcvisto per i componenti del Consiglio Superiore dalla lesge n. 195 del 1958 e il principio dei quorum maggioritari, che l'art. 64, 3" comma, della Costituzione stabilisce (con la sola eccezione di masgioranze q x c i ~ l i prescritte dalla Costituzione). Trattandosi, infatti, di proceclimento elettivo

i i i cui vanno tutelate le minoranze, potrebbero applicarsi quorum speciali pre-

scritti anche da leggi ordinarie ed in tal senso il procedimento si sottrarrebbe i>;ii.zi:iliiiente alla sfera di applicabilita dcll'art. 64 della Costituzione, che solo 11cr le deliberazioni politiche non permettcicbbe eccezioni a i quorum maggioritari

sc non nel caso di maggioranze spcciali previste da norme costituzionali (nelle

(1ii;ili non e certo da annoverare la legge n. 195 del 1958).

l h . 1 resto, l'attuale regolamento della Camera proprio in materia di procedi.

inciiii clcttivi (art. 56 n. 2), pur Fissando il principio che devono intendersi eletti i inrididati che a primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti, f a salvo quanti> disposto da norme speciali, senza quindi richiedere, per le diverse, eventuali rc::olaiiientazioni previste da tali norme, ,alcuna specifica caratterizzazione costi.

tuzionale.

(2)

Riferimenti

Documenti correlati

‘soggetti designati dalle Università marchigiane’; ciò in considerazione della natura giuridica dell’ERDIS, che è ente strumentale della Regione Marche ed ‘opera

L’articolo 2 stabilisce, ai fini della valutazione degli effetti della presente legge, che la Giunta regionale presenti ogni 3 anni alla competente Commissione

La presente modifica dell'articolo 21 della legge statutaria 1/2005 prevede, al comma 1 dell'articolo 1, la sostituzione delle parole “al Parlamento” con le

Con l'intervento normativo in esame la Regione intende destinare una quota dei canoni riscossi dai titolari di concessioni di aree appartenenti al demanio idrico,

Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione Marche..

La proposta di legge, muovendo dalla volontà di rispondere alle mutate esigenze sociali, introduce una volontà di tutelare i giovani, in particolare riservando una

La novella legislativa in esame ha introdotto nella normativa di settore la possibilità per i soggetti iscritti all’AIRE ( Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di un

la proposta di legge in esame è diretta ad istituire e rendere operante, a livello regionale, la Rete delle dimore, ville, parchi e giardini di valore storico e culturale