• Non ci sono risultati.

RETE DEI PRESIDENTI DELLE CORTI SUPREME DELL’UNIONE EUROPEA Bollettino n. 4 Dicembre 2007

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "RETE DEI PRESIDENTI DELLE CORTI SUPREME DELL’UNIONE EUROPEA Bollettino n. 4 Dicembre 2007"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

RETE DEI PRESIDENTI DELLE CORTI SUPREME DELL’UNIONE EUROPEA

Bollettino n. 4 Dicembre 2007

Editoriale

Le istituzioni europee hanno sostenuto la nostra Rete mettendoci a disposizione una sovvenzione annua nell’ambito del Programma per la Giustizia Civile che già nel 2008 ci offrirà la possibilità di beneficiare di un finanziamento di € 250.000 per le nostre attività. Esso ci sarà utile per sviluppare il Portale Comune della Giurisprudenza che già include, alla fine di quest’anno, le banche dati di 16 Corti Supreme europee. Il successo del Portale dipende ovviamente dal gradimento dei suoi futuri utilizzatori e desidero invitare i giudici delle nostre Corti ed i loro uffici studi a consultare l’attuale versione del Portale (www.network-presidents.eu/rpcsjue; www.reseau- presidents.eu/rpcsjue) ed a riferire le loro considerazioni al gruppo di lavoro incaricato di svilupparlo (thomas.chanussot@rpcsjue.org).

Scambi di magistrati tra le Corti Supreme

Nel 2007 la Rete ha organizzato, con il sostegno finanziario della Commissione Europea messo a disposizione dalla Rete Europea per la Formazione Giudiziaria, ventidue stage per diciassette corti supreme (Germania, Belgio, Bulgaria, Spagna, Estonia, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Romania) i cui giudici hanno, quindi, potuto recarsi per un periodo di quindici giorni presso le corti supreme tedesca, inglese, austriaca, belga, scozzese, francese, italiana e dell’Irlanda del Nord. La rete si occuperà di organizzare quest’anno tre stage presso le giurisdizioni amministrative supreme che non sono membri della rete. Organizzati a partire dal 2005, questi scambi tra le corti supreme, che mirano a sviluppare la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie, prevedono per il prossimo anno una ventina di stage.

(2)

Nomine

Vasileis Nikopoulos è stato nominato Presidente della Corte Suprema greca (Areios Pagos) quale successore del Presidente Kedikoglou.

Lazar Georgiev Gruev è il nuovo Presidente della Corte Suprema bulgara. Succede al Presidente Grigorov.

Il Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona, siglato il 13 dicembre 2007, ridefinisce il trattato istitutivo della Comunità Europea che diventa il “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”.

Alcune importanti modifiche istituzionali

1 – I poteri del Parlamento europeo sono rafforzati da due punti di vista:

esso è posto nella posizione di co-legislatore assieme al Consiglio nella maggior parte dei settori ed elegge il Presidente della Commissione su proposta del Consiglio europeo.

2 – Il Consiglio europeo diventa un’istituzione a sé. Elegge il suo Presidente a maggioranza qualificata per un mandato di trenta mesi rinnovabile una sola volta.

3 – Nel Consiglio dell’Unione Europea è stato modificato il metodo di calcolo della maggioranza qualificata nonché l’attuale sistema di rotazione della presidenza: gruppi prestabiliti di tre Stati Membri garantiscono la presidenza del Consiglio per 18 mesi.

4 – Il numero dei commissari sarà ridotto a partire dal 2014. Soltanto due terzi degli Stati Membri sarà rappresentato nello stesso momento in Commissione a meno che il Consiglio all’unanimità decida altrimenti.

5 – Il Consiglio europeo, a maggioranza qualificata, nomina, di concerto con il Presidente della Commissione, l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica in Materia di Sicurezza.

Un rafforzamento del sistema giudiziario

1 – La Corte europea di Giustizia è stata ribattezzata Corte di Giustizia dell’Unione Europea e comprende 3 livelli: la Corte di Giustizia, il Tribunale ed i Tribunali specializzati. Attualmente

(3)

esiste soltanto un tribunale speciale, il Tribunale per il Pubblico Impiego Europeo. La creazione di nuovi tribunali specializzati potrà essere decisa dal Consiglio a maggioranza qualificata ed a seguito della procedura di codecisione assieme al Parlamento europeo. Un comitato consultivo istituito in base al Trattato esprimerà un parere sui candidati al ruolo di Giudice e di Avvocato Generale prima che i governi procedano alle nomine.

2 – Lo Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea potrà essere modificato applicando la stessa procedura. Tuttavia, sarà necessario raggiungere l’unanimità in caso di modifica del regime linguistico; eventuali modifiche dello status dei giudici e degli avvocati generali richiederanno una revisione del Trattato.

3 – E’ stata ampliata la possibilità per i privati cittadini di rivolgersi alla Corte di Giustizia.

L’evoluzione più significativa riguarda la portata della giurisdizione della Corte che ora copre il settore della Giustizia e degli Affari Interni.

Il settore della Giustizia e degli Affari Interni

1- Il settore della Giustizia e degli Affari Interni è stato ribattezzato “Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia”. Il principale cambiamento riguarda l’abolizione del requisito dell’unanimità: la maggioranza qualificata in seno al Consiglio dei Ministri è ora la regola. Soltanto alcuni settori restano soggetti all’unanimità, come quello del diritto di famiglia, le misure relative all’istituzione ed ai poteri di un Pubblico Ministero europeo e la cooperazione operativa tra la polizia ed la procura.

2- Il Trattato introduce la procedura della codecisione tra il Parlamento ed il Consiglio prevedendo la maggioranza qualificata nella maggior parte dei settori della Giustizia e degli Affari Interni per i quali attualmente si richiede una semplice consultazione con il Parlamento. Il potere di iniziare la procedura legislativa è attribuito ad un quarto degli Stati Membri e, quindi, non appartiene più in via esclusiva alla Commissione.

3 – Sono stati introdotti i “freni di emergenza”. Uno Stato Membro può rivolgersi al Consiglio europeo se ritiene che il dibattito relativo al riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziali o alla definizione di reato abbia minato un principio fondamentale del proprio ordinamento penale.

4 – Il Trattato permette all’Unione di creare una Procura Europea con funzioni investigative, di accusa e di rinvio a giudizio dei complici e degli autori di reati contro gli interessi dell’Unione. E’

consentito un ampliamento di questi poteri con riferimento a tutti i reati gravi di natura transfrontaliera.

(4)

5 – Sono state chiarite le modalità relative alle clausole di non partecipazione (opt-out) accordate al Regno Unito ed all’Irlanda. Ad esempio, a titolo compensativo per la perdita del loro potere di veto ad entrambi gli Stati è stato permesso di non aderire alle modifiche relative all’aggiornamento.

La Carta dei Diritti Fondamentali diventa giuridicamente vincolante

6 – La Carta dei Diritti Fondamentali proclamata il 12 dicembre 2000 a Strasburgo “avrà lo stesso valore legale dei trattati”. La Carta non è allegata al Trattato di Lisbona e dovrà, quindi, essere proclamata dal Parlamento europeo nel corso di una seduta solenne. Essa si applica alle istituzioni europee ed agli Stati Membri quando questi attuano il diritto dell’Unione Europea. La Carta non è giuridicamente vincolante per il Regno Unito e la Polonia.

7 – La tutela dei diritti fondamentali all’interno dell’Unione va oltre quella offerta dalla Carta. Il Trattato effettivamente sancisce il principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in base al quale: “I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea sulla Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati Membri, costituiranno i principi generali del diritto dell’Unione”.

8 – Inoltre, una disposizione del Trattato consente all’Unione di aderire alla Convenzione europea sulla Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali. L’adesione sarà decisa all’unanimità in seno al Consiglio e ratificata poi da ogni Stato Membro.

I nuovi componenti del Comitato del Foro Europeo dei Giudici per l’Ambiente

La Conferenza Annuale del Foro Europeo dei Giudici per l’Ambiente si è tenuta presso la Corte Europea di Giustizia in Lussemburgo dal 3 al 4 dicembre 2007. L’Assemblea Generale ha approvato le proposte del Comitato relative alle nuove nomine, tra cui quelle di cinque giudici delle Corti Supreme. Il Comitato del Foro per il 2008 sarà composto da:

Presidente – Luc LAVRYSEN (Belgio),

Vice Presidente – Lord Robert REED (Regno Unito), Vice Presidente – Amedeo POSTIGLIONE (Italia), Vice Presidente – Ulf BJALLAS (Svezia),

Segretario Generale – Françoise NESI (Francia), Tesoriere – Péter DARAK (Ungheria),

Revisore – Corina Mihaela JIJIE (Romania)

(5)

Diritto della concorrenza

La Commissione ha invitato la Rete a partecipare il 6 novembre ad una riunione riguardante l’efficacia delle azioni risarcitorie relative al diritto della concorrenza. I giudici Arminio De Oliveira E Sa, Marques Bernardo, De Andrade Bettencourt De Faria (Corte Suprema del Portogallo), Kirchhoff (Corte Suprema federale tedesca), Matray (Corte di cassazione del Belgio), Riffault-Silk (Corte di cassazione francese), Panzani (Corte suprema di cassazione italiana), McLaughlin (Corte Suprema irlandese), Lord Pumfrey (Corte Suprema di Inghilterra e Galles) hanno, quindi, partecipato alla riunione assieme ad alcuni rappresentanti dell’Associazione dei Magistrati per il Diritto della Concorrenza e della Rete Europea dei Consigli della Magistratura.

Il dibattito ha riguardato in particolar modo il documento preparatorio per il Libro Bianco della Commissione relativo alle modalità finalizzate a rafforzare le azioni risarcitorie per danni causati dal diritto della concorrenza che dovrebbe essere pubblicato il prossimo febbraio dalla Commissione stessa. Sono state discusse le seguenti questioni: l’accesso alla prova e le difficoltà riscontrate dalle vittime delle violazioni del diritto della concorrenza nel soddisfare gli elevati requisiti stabiliti per la prova e relativi alle azioni legali in materia di diritto della concorrenza, l’effetto vincolante (cosa decisa o cosa giudicata) delle decisioni adottate dalle autorità competenti in materia di concorrenza nell’ambito delle azioni per danni proposte dalle vittime al fine di semplificare in maniera considerevole i procedimenti davanti ai giudici civili e commerciali, l’eventuale risarcimento per le vittime delle violazioni che hanno recuperato le perdite aumentando il prezzo dei loro prodotti o servizi, l’interesse ad agire delle vittime indirette ed i meccanismi delle azioni collettive, congiunte o con rappresentanza, ed in ultimo le spese di giustizia a carico di coloro che avanzano pretese risarcitorie, le cui dimensioni potrebbero disincentivare la proposizione di tali azioni.

Gruppo di lavoro sulle questioni pregiudiziali

La Rete è stata invitata dall’Associazione dei Consigli di Stato e delle Supreme Giurisdizioni Amministrative dell’Unione Europea a partecipare ad un Gruppo di Lavoro sulla riforma della procedura relativa ai rinvii pregiudiziali. Costituito su iniziativa del Presidente del Consiglio di Stato olandese, questo Gruppo di Lavoro intende formulare suggerimenti pratici alle autorità europee per ridurre i tempi necessari alla Corte di Giustizia per trattare i rinvii pregiudiziali

(6)

poiché la durata media di tali procedimenti è attualmente di 19,8 mesi secondo la Relazione Annuale 2006 della Corte di Giustizia. Il gruppo di Lavoro si occupa anche della riduzione del numero delle cause depositate presso la suddetta Corte.

I Presidenti Koskelo (Corte Suprema della Finlandia) e Verougstraete (Corte di cassazione belga) partecipano a questo gruppo la cui prima riunione si è tenuta a L’Aia il 4 dicembre scorso.

Nel corso della riunione i partecipanti hanno convenuto che il procedimento deve essere migliorato (entro certi limiti), ovvero reso più celere ed efficace, sia a livello della Corte di Giustizia che a livello nazionale. I suggerimenti principali che sono stati adottati saranno precisati ed inseriti in una relazione attesa per fine febbraio che conterrà raccomandazioni riguardanti sia la Corte di Giustizia che le giurisdizioni nazionali.

Riferimenti

Documenti correlati

In Danimarca, Malta e Norvegia tale obbligo non si applica ad altri membri della magistratura che non siano giudici. Invece altri membri della magistratura, che non svolgono funzioni

In numerosi Paesi essi possono essere ascoltati nel corso dell’udienza e devono ottemperare all’invito a comparire che viene disposto dal giudice (Austria, Lituania,

I. La gestione finanziaria delle Corti Supreme dell’Unione Europea. 1) Da dove proviene il budget a disposizione della Corte?. Trattandosi di fondi pubblici, la sua attribuzione

Il Consiglio della Magistratura, invece, oppure i magistrati della Corte Suprema eleggono i Presidenti delle Corti e tra questi due approcci vi sono alcuni sistemi che prendono

Assai più numerosi sono quei Paesi nei quali le decisioni sono adottate da organi pubblici esterni alle corti supreme e che decidono per tutti gli uffici giudiziari: il Ministro

Il 30 ed il 31 marzo 2009 un simposio organizzato su invito della Corte europea di Giustizia ha riunito nel Lussemburgo i Presidenti delle Corti supreme e costituzionali degli

- Il gruppo di lavoro raccomanda ai giudici nazionali di seguire la “Nota informativa sui rinvii nei procedimenti pregiudiziali ad opera dei giudici nazionali”, fornita dalla Corte

Per effettuare ricerche tramite il Portale è possibile utilizzare una qualunque delle lingue ufficiali dell’Unione Europea (la lingua può essere modificata tramite i links