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RETE DEI PRESIDENTI DELLE CORTI SUPREME DELL’UNIONE EUROPEA Bollettino n. 8 Gennaio 2009

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RETE DEI PRESIDENTI DELLE CORTI SUPREME DELL’UNIONE EUROPEA

Bollettino n. 8 Gennaio 2009

Editoriale

In questa edizione del Bollettino della Rete abbiamo deciso di sottolineare l’importanza della cooperazione con le altre associazioni europee dei magistrati come è sempre stato nelle intenzioni della nostra Rete. E’ questo il caso dell’Associazione dei Consigli di Stato e delle Giurisdizioni Amministrative Supreme dell’Unione Europea. Il gruppo di lavoro sui procedimenti pregiudiziali creato da questa Associazione ha accolto tre componenti della nostra Rete che hanno collaborato alla redazione della relazione le cui conclusioni sono riportate nel presente bollettino.

Osserviamo con soddisfazione che il Presidente della Corte di Giustizia Europea, con riferimento alla relazione predisposta dal gruppo di lavoro, ha invitato i presidenti delle corti supreme, amministrative e costituzionali ad un simposio su “Riflessioni sul procedimento pregiudiziale” che si terrà il 30 e 31 marzo 2009. E’ anche previsto che sia dato accesso al Portale Comune della Giurisprudenza ai componenti dell’Associazione dei Consigli di Stato nel 2009 e che la giurisprudenza dei Consigli di Stato e delle Giurisdizioni Amministrative Supreme venga inclusa nel Portale stesso. Il Consiglio di Amministrazione, appena eletto a Lubiana lo scorso giugno, si è riunito anche a Parigi nell’autunno 2008 presso la Corte di cassazione su cortese invito del Primo Presidente Lamanda. Si è discusso della promozione dell’utilizzo del Portale che occupa una posizione centrale nelle iniziative della Rete fin dalla sua creazione. Il Segretariato ha presentato le attività relative al Portale in occasione dell’ultimo incontro tenutosi a Bruxelles lo scorso dicembre del gruppo di lavoro sul trattamento dei dati giuridici del Consiglio Europeo che ha sempre seguito da vicino i nostri sforzi in questo settore e che ringraziamo per la collaborazione.

Le iniziative della Rete

Il Segretario Generale ha presentato le iniziative della Rete durante la settima riunione dei componenti della Rete Giudiziaria Europea in Materia Civile e Commerciale che si è tenuta a Parigi il 4 dicembre 2008. Oltre alle iniziative delle Reti Giudiziarie Europee sono stati tenuti dibattiti sugli sviluppi nella legislazione comunitaria relativamente al diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali e non contrattuali, al riconoscimento reciproco ed all’esecuzione nell’ambito

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dell’«acquis» della giustizia civile, nonché sugli accordi internazionali nel settore civile e commerciale.

Il Forum europeo sulla Giustizia

La Commissione ha istituito un Forum sulla Giustizia per consentire la discussione diretta con le parti sulla politica dell’Unione Europea in materia di giustizia; il Forum è stato lanciato il 30 marzo 2008 con la partecipazione della Rete. Una prima riunione del sotto-gruppo per il diritto penale del Forum sulla Giustizia si è tenuta il 10 luglio 2008 per affrontare l’argomento del riconoscimento reciproco in materia penale. La questione della formazione dei magistrati è stata discussa durante la terza riunione del Forum l’11 novembre. Le comunicazioni indirizzate al Forum sulla Giustizia possono essere inoltrate al seguente indirizzo:

JLS-justiceforum@ec.europa.eu

Le questioni pregiudiziali

Il gruppo di lavoro che si è costituito su iniziativa del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi ad opera dell’Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti Supreme Amministrative dell’Unione Europea, a cui hanno preso parte il Presidente Koskelo (Corte Suprema della Finlandia), il Presidente Verougstraete (Corte di cassazione del Belgio) ed il Giudice Campos (Corte Suprema della Spagna), ha pubblicato ora la sua relazione che è stata inviata alla Corte Europea di Giustizia, alla Commissione, al Consiglio ed al Parlamento Europeo sia dall’Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti Supreme Amministrative dell’Unione Europea che dalla Rete dei Presidenti. Le conclusioni della relazione sono le seguenti:

MODIFICA DEL QUADRO FORMALE DELLA PROCEDURA PREGIUDIZIALE

A Modifica del Trattato CE

Poiché il gruppo di lavoro è del parere che non sia possibile adottare modifiche al Trattato nel prossimo futuro, esso si limita a consigliare le istituzioni comunitarie a studiare le seguenti proposte per una loro possibile futura attuazione qualora vi fossero ulteriori ritardi nella trattazione di rinvii pregiudiziali:

- Introdurre un sistema di filtro ispirato ai sistemi nazionali in vigore;

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- Riconoscere alla Corte di Giustizia il diritto di provvedere al proprio Regolamento; e

- Introdurre un sistema di parere consultivo di carattere generale su richiesta dei giudici nazionali, ispirato ai sistemi nazionali in vigore.

B Modifica dello Statuto della Corte di Giustizia

- Per vari motivi il gruppo di lavoro non ritiene opportuno per il momento applicare la Sezione 225(3) del Trattato CE, vale a dire trasferire (categorie di) rinvii pregiudiziali dalla Corte di Giustizia alla Corte di Prima Istanza.

- La maggior parte dei componenti del gruppo di lavoro non concorda sull’introduzione della possibilità di ridurre le prescrizioni di cui all’articolo 23 dello Statuto, salvo la deroga prevista con riferimento ai rinvii urgenti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

- Il gruppo di lavoro suggerisce di includere nell’articolo 20 dello Statuto il criterio dell’importanza delle questioni di diritto per lo sviluppo del diritto comunitario sollevate tramite una questione pregiudiziale.

C Modifica del Regolamento della Corte

- Il gruppo di lavoro ritiene che la procedura della “luce verde” dovrebbe essere incoraggiata come

“best practice” presso i giudici nazionali, ma che essa non dovrebbe diventare un obbligo per i giudici. Inoltre, sebbene la Corte di Giustizia concordi con le risposte proposte, questa dovrebbe comunque inserire tali risposte nei suoi provvedimenti fornendo così a questi ultimi la forza richiesta ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE.

- La maggior parte dei componenti del gruppo di lavoro raccomanda di includere alcuni elementi degli articoli 104a, terzo comma, e 104b, secondo comma, del Regolamento - per la procedura accelerata e per quella urgente per i rinvii per le questioni pregiudiziali relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia - anche nell’articolo 104 del Regolamento stesso; una decisione di tale portata potrebbe eventualmente essere adottata dopo la valutazione del nuovo meccanismo ad opera della Corte di Giustizia al termine di un periodo di tre anni.

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- La maggior parte dei componenti del gruppo di lavoro ritiene che l’ambito di applicazione dell’articolo 104, 3 (2) del Regolamento dovrebbe essere ampliato per ricomprendere anche quelle fattispecie meno rilevanti ai fini dell’unitarietà, della coerenza e dello sviluppo del diritto comunitario.

- La maggior parte dei componenti del gruppo di lavoro non ha inteso accogliere la possibilità di attribuire alla Corte la facoltà di decidere se un procedimento debba avere o meno un dibattimento orale (articoli 44a e 104, quarto comma)

COSA POSSONO FARE I GIUDICI NAZIONALI?

Il gruppo di lavoro è stato concorde nel ritenere che i giudici nazionali – in quanto giudici europei – dovrebbero fare quanto necessario per garantire che il procedimento pregiudiziale operi nel modo più efficiente ed efficace possibile. A tal proposito il gruppo di lavoro ha elaborato i seguenti suggerimenti.

A Valutare la necessità del rinvio per una questione pregiudiziale

- Il gruppo di lavoro raccomanda ai giudici nazionali di seguire la “Nota informativa sui rinvii nei procedimenti pregiudiziali ad opera dei giudici nazionali”, fornita dalla Corte al gruppo stesso e di consultare la guida sui rinvii per le questioni pregiudiziali sul sito web dell’Associazione.

- A parere del gruppo di lavoro è necessario che i giudici in generale abbiano una buona conoscenza del diritto dell’Unione Europea e siano sistematicamente aggiornati sugli sviluppi in tale settore del diritto.

- Il gruppo di lavoro ritiene che i giudici e le istituzioni nazionali che provvedono alla formazione, ai corsi di riqualificazione ed alla formazione continua per i magistrati dovrebbero considerare una priorità l’innalzamento del livello di conoscenza del diritto dell’Unione Europea da parte di tutti i giudici. Dovrebbe essere garantita una disponibilità sufficiente di formazione sul diritto dell’UE che sia adeguata alle necessità di magistrati. Inoltre, potrebbe essere necessario dover garantire competenze speciali in relazione al diritto dell’UE, soprattutto nei casi in cui si pongono particolari problemi.

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- Il gruppo di lavoro evidenzia che i criteri del caso CILFIT devono essere valutati ed applicati “in modo razionale e ragionevole”, in altri termini “con buon senso”, ricordando che è nell’interesse delle parti, dei giudici nazionali e della Corte di Giustizia, cercare di evitare l’appesantimento della procedura pregiudiziale con questioni che sono meno importanti in relazione all’unitarietà, alla coerenza ed allo sviluppo del diritto dell’UE. Come osservazione particolare, dato l’aumento del numero delle lingue di lavoro nell’ambito dell’UE dalla sentenza del caso CILFIT, il presupposto originario della comparazione del testo di tutte le versioni linguistiche non è più realistico o fattibile.

- In relazione alla necessità per i magistrati di applicare i criteri del caso CILFIT “con buon senso”

il gruppo di lavoro ritiene che spetti ai giudici nazionali stessi valutare inizialmente se la questione sottoposta al loro vaglio debba essere inviata alla Corte a titolo pregiudiziale. Valutare ed interpretare con buon senso significa per un giudice nazionale che meno un problema è importante, ancor più il giudice deve convincersi di essere in grado di porvi rimedio nell’immediatezza basandosi soltanto sulle proprie conoscenze e sulla propria comprensione del diritto dell’UE, poiché la Corte non dovrebbe essere coinvolta in questioni minori o in problemi che il giudice nazionale potrebbe risolvere da solo in modo soddisfacente ed accettabile.

PUBBLICAZIONE DI TUTTI I RINVII PREGIUDIZIALI

Il gruppo di lavoro raccomanda la seguente buona prassi:

a) le corti supreme nazionali dovrebbero pubblicare immediatamente il testo completo di tutti i rinvii pregiudiziali e degli altri documenti allegati, a livello nazionale;

b) le corti supreme nazionali dovrebbero cooperare per pubblicare, al più presto, tutte le questioni pregiudiziali e gli altri documenti allegati, a livello internazionale; e

c) il gruppo di lavoro invita l’Associazione a provvedere affinché le istituzioni che aderiscono alla Rete dei Presidenti delle Corti Supreme possano inserire le stesse informazioni su JURIFAST il quale, essendo un canale aperto, è accessibile anche ai membri della Rete.

Esso raccomanda alle istituzioni aderenti alla Rete di pubblicare i loro testi su JURIFAST.

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ALTRE QUESTIONI

- La maggior parte dei componenti del gruppo di lavoro ritiene che nei procedimenti cautelari di regola nessuna questione preliminare dovrebbe essere sottoposta alla Corte di Giustizia.

- Il gruppo di lavoro ritiene che qualora il diritto nazionale preveda la possibilità di impugnare la decisione di rinviare, il giudice nazionale debba comunicare alla Corte di Giustizia l’avvenuta impugnazione e richiedere di norma che il caso sia rinviato, salvo che l’impugnazione sia stata presentata manifestamente al fine di ritardare il procedimento ovvero sia temeraria e provocatoria.

B Misure da adottare ad opera dei giudici nazionali per velocizzare la trattazione dei casi sia a livello nazionale che presso la Corte

Il gruppo di lavoro raccomanda ai giudici nazionali di adottare la seguente buona prassi:

- il giudice nazionale dovrebbe occuparsi del caso nel modo più completo possibile prima di formulare le questioni pregiudiziali. Dovrebbe cercare di risolvere tutte le questioni di fatto e di diritto sollevate nel procedimento così da lasciare alla Corte di Giustizia soltanto il compito di decidere in merito alla questione pregiudiziale.

- il gruppo di lavoro ritiene consigliabile che il giudice nazionale si consulti con le parti sui testi oggetto del rinvio. L’influenza esercitata dalle parti, tuttavia, non dovrebbe mai essere preponderante in quanto il giudice nazionale dovrebbe sempre essere responsabile del rinvio.

- i rinvii effettuati dovrebbero essere il più possibile chiari e brevi;

- qualora penda un considerevole numero di casi innanzi al giudice nazionale la cui soluzione dipende dalla riposta della Corte di Giustizia, la Corte dovrebbe esserne informata;

- il giudice che dispone il rinvio dovrebbe, ove possibile e consentito dalla legge nazionale, cercare di formulare una risposta ragionata non definitiva a vantaggio della Corte di Giustizia, fornire al riguardo tutti i chiarimenti e le indicazioni utili alla Corte e raggruppare il più possibile le varie questioni.

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MISURE ADOTTABILI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Il gruppo di lavoro raccomanda

- che il testo completo dei rinvii sia pubblicato in tutte le lingue dell’UE sul sito web della Corte di Giustizia il più presto possibile facilitando i collegamenti con i sistemi elettronici nazionali esistenti per i magistrati degli Stati membri ed i sistemi informatici nazionali e JURIFAST;

- che si prenda in considerazione la possibilità per la Corte di decidere di sospendere il caso stesso non appena essa venga a conoscenza del fatto che è stata impugnata la decisione di rinviarlo, ad esempio quando il cancelliere della Corte ha trasmesso una comunicazione al giudice del rinvio dichiarando che la Corte sospenderà la trattazione del caso;

- che il contatto tra i giudici nazionali e la Corte sia incoraggiato, anche ricorrendo a metodi informali come il telefono, per sapere, ad esempio, se una questione pregiudiziale su un certo argomento penda effettivamente davanti alla Corte.

La maggior parte dei componenti del gruppo di lavoro raccomanda alla Corte di cogliere l’occasione per chiarire la propria posizione riguardo al caso CILFIT in una sentenza, ricordando che dal caso CILFIT in poi il numero degli Stati membri e delle lingue è aumentato.

La Direzione Generale per la concorrenza

La Commissione ha chiesto alla Rete osservazioni in merito alla proposta di comunicazione su

“l’esecuzione degli aiuti di stato ad opera del giudice nazionale”. La Commissione desidera offrire una guida dettagliata sul ruolo dei giudici nazionali nel settore degli aiuti statali così come definito dai giudici comunitari. La comunicazione sostituirà quella in vigore del 1995 della Commissione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione. Le Corti Supreme di Belgio e Bulgaria hanno trasmesso le loro osservazioni.

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Nomine

Il giudice Marie-Paule Engel è stata nominata Presidente della Corte Suprema del Lussemburgo il primo ottobre 2008 al posto del Presidente Marc Schlungs.

Il 29 settembre 2008 il giudice Carlos Divar Blanco è succeduto al Presidente Francisco Jose Hernando Santiago nell’incarico di Presidente della Corte Suprema di Spagna.

Riferimenti

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