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Mercoledì. La Rassegna Stampa è consultabile nel sito:

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Academic year: 2022

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La Rassegna Stampa è consultabile

Mercoledì

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valori rispetto a dicembre (-85,7%)

di M.Fr.

Oice: a gennaio +11,1% in numero e -1,2% in valore su gennaio 2020. Sempre alta la percentuale di evidenza pubblica sotto la "soglia fiduciaria" dei 75mila euro

A gennaio 2021, dopo i numeri record di dicembre, il mercato pubblico della progettazione è tornato a livelli "ordinari", registrando 271 bandi, -35,8% rispetto a dicembre, ma tuttavia in crescita dell'11,1% rispetto a gennaio 2020. In termini di valore, i bandi pubblicati a gennaio 2021 sommano 47,6 milioni di euro, facendo registrare un crollo dell'85,7% sui valori di dicembre 2020 e una flessione tendenziale pari a -1,2% rispetto a gennaio 2020. I numeri si leggono nell'ultimo bollettino dell'Osservatorio Oice/Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura. Nel primo mese dell'anno è stato pubblicato uno solo bando per accordi quadro per progettazione, del valore di 3 milioni di euro. «Anche in questo mese - commenta l'Oice - si vede come le stazioni appaltanti continuino a pubblicare manifestazioni di interesse anche sotto il 75mila rinunciando all'affidamento diretto, pur legittimato dal decreto semplificazioni, a beneficio di una maggiore evidenza pubblica: sono stati infatti ben 117, il 43,2% del totale, gli avvisi sotto la soglia dei 75mila euro, anche se ovviamente è limitato il loro valore (4,5 milioni di euro, appena il 9,48% del totale)».

«L'annus horribilis, sotto il profilo sanitario, non lo è stato per la domanda pubblica di ingegneria e architettura - riconosce il presidente dell'Oice Gabriele Scicolone - che ha visto una crescita impetuosa di mercato, +500 bandi e +900 milioni di euro sul 2019. Abbiamo di fronte a noi la sfida del 2021: sconfiggere il Covid e avviare una forte ripresa dell'economia, impegni sui quali è nato il Governo Draghi». Scicolone chiede che «si avvii al più presto il "Cantiere del Progetto":

affidamenti rapidi ma in trasparenza, ricercando le migliori expertise sul mercato per progetti esecutivi di qualità e innovativi». Anche l'Oice come già ha fatto l'Ance nelle scorse settimane

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proroga almeno al 2025 significherebbe veramente dare una forte spinta al Pil nazionale da qui ai prossimi anni».

Se si allarga il campo all'intero settore dei servizi di ingegneria e architettura si scopre che nel mese di gennaio è proseguita la tendenza alla crescita del valore mandato in gara, con 494 bandi pubblicati per un valore di 186,6 milioni, pari a un calo dello 0,2% in numero e una crescita del 22,1% in valore su gennaio 2020. Rispetto invece a dicembre 2020, sono in forte calo sia il numero dei bandi (-26,8%) sia il valore a base d'asta (-57,9%). I numeri risentono di due bandi - per 80,7 milioni di euro in totale e 9 lotti ciascuno - che hanno rappresentato oltre il 43% del totale del mercato. Si tratta degli avvisi di Aspi per le indagini geognostiche e le prove di laboratorio sui materiali. Gli accordi quadro sono stati 18 per 16,8 milioni di euro.

Anche a gennaio l'Oice continua a rilevare elevati ribassi nei valori di aggiudicazione, con valori sopra il 40%, sia pure «con una lieve tendenza al ribasso, dal -42,8% delle gare pubblicate nel 2016 al -41,7% del 2020». Infine, il bollettino evidenzia una tendenza alla crescita nel numero delle gare aggiudicate a gennaio 2021 rispetto a gennaio 2020: 156 contro 93. Continua la pubblicazione degli appalti integrati: a gennaio ne sono stati pubblicati 40 (29 settori ordinari e 11 settori speciali), per un valore di 254,1 milioni di euro di lavori e un importo dei servizi stimato in 6,3 milioni.

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immobiliare è «funzionalmente indipendente»

di Massimo Frontera

L'Agenzia delle Entrate indica gli impianti che determinano l'indipendenza (oltre l'accesso all'abitazione)

Ai fini della fruizione del Superbonus, fermi restando tutti gli altri requisiti, l'unità immobiliare può considerarsi "funzionalmente indipendente" quando dispone in via esclusiva e dedicata di almeno tre impianti tecnici tra acqua, luce, gas e climatizzazione invernale. L'indipendenza funzionale è assicurata anche se l'impianto fognario è allacciato ad altre unità immobiliari. Inoltre non rileva se l'impianto del gas sia allacciato alla rete oppure se viene alimentato da un serbatoio.

Lo precisa l'Agenzia delle Entrate con due risposte a interpello pubblicate oggi martedì 16 febbraio.

Indipendenza degli impianti

In un caso (interpello n. 115) il contribuente precisava che l'unità immobiliare da lui acquistata, e sulla quale era intenzionato ad avviare interventi di efficientamento energetico, condivide con un'altra unità immobiliare il solo scarico di fogna nera. In un altro caso (interpello n.116), il contribuente precisava di essere comproprietario di un'abitazione allacciata con un serbatoio esclusivo di gas, con un impianto esclusivo di riscaldamento e acqua sanitaria, con un impianto esclusivo di luce elettrica e, infine con un «impianto idrico dotato di un contatore unico (di fatto un'unica utenza comune) posto a circa 1 km dall'edificio condominiale in prossimità del quale, in corrispondenza della diramazione ad ogni singola unità, vi è un contatore esclusivo di ripartizione e contabilizzazione». Quanto all'impianto idrico-fognario, «gli impianti di deiezione e depurazione dei reflui civili sono esclusivi, ma solo finché non convogliati verso un depuratore comune». Preliminarmente, l'Agenzia ricorda che per essere considerata funzionalmente indipendente, l'unità immobiliare deve essere dotata «di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra «impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale». In tutti i casi prospettati le Entrate confermano la possibilità di fruizione del superbonus.

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proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione; all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile». «Nel caso di una "villetta a schiera", pertanto - precisa l'Agenzia - si ha "accesso autonomo dall'esterno" qualora, ad esempio: la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto; il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari».

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lavori salvo che non coadiuvi il direttore

di Corrado Mancini

Diversamente se le mansioni siano affidate a un direttore operativo che coadiuva il direttore dei lavori

La funzione di coordinatore per l'esecuzione secondo il Dlgs 81/2008, per il fatto di essere ricompresa tra quelle obbligatoriamente deputate ai componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, non rientra implicitamente tra le funzioni incentivabili in base all'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016, e pertanto non può essere di per sé remunerata, salvo, che le mansioni siano affidate a un direttore operativo che coadiuva il direttore dei lavori (articolo 101, comma 2, del Dlgs 50/2016). Questo è il parere espresso dalla Corte dei conti sezione regionale per l'Emilia Romagna con la deliberazione n. 7/2021.

La Corte rispondendo a un'amministrazione provinciale che ha chiesto se la funzione di coordinatore per l'esecuzione secondo il Dlgs 81/2008, per il fatto di rientrare tra quelle obbligatoriamente deputate ai componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, rientri implicitamente tra quelle incentivabili in base all'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016, osserva, come di per sé, non si possa ritenere remunerabile questa funzione in quanto l'intenzione del legislatore è quella operare una distinzione tra le attività elencate al comma 1 dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016, tra le quali è presente l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da quelle indicate al comma 2 del medesimo articolo, dove, invece, questa attività non è indicata.

In effetti l'indennità stabilita dall'articolo 113, comma 2, in coerenza con il criterio previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge delega 28 gennaio 2016 n. 11, ha lo scopo di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e nell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, attraverso l'incentivo ai dipendenti pubblici affidatari di specifici incaricati tassativamente previsti e consistenti nella predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, nella direzione dei lavori e nei collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi.

L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza contabile è quello di ritenere che l'elencazione fatta dal legislatore all'articolo 113, comma 2 è da considerarsi tassativa, essendo

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realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

Pertanto conclude la Corte il coordinatore per l'esecuzione in base al Dlgs 81/2008, di per sé non è remunerabile secondo l'articolo 113, comma 2, ma, è da ritenersi che nel caso in cui, come prescritto dall'articolo 101, comma 3, lettera d), il direttore dei lavori, sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza, svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il compenso incentivante sia ammissibile ai sensi dell'articolo 113, comma 2 per la funzione di direzione dei lavori e remunererà tutte le attività svolte dal direttore dei lavori, compreso il coordinamento per l'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi in cui, invece, il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori e le stesse siano affidate ad un direttore operativo che lo coadiuva ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Dlgs 50/2016 si rientrerà nel caso previsto dall'articolo 113, comma 3, che inserisce tra i potenziali beneficiari dell'incentivo per funzioni tecniche anche i collaboratori dei soggetti che svolgono le funzioni indicate al comma 2.

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«bellezza» non «l'identità» dei luoghi

di Pietro Verna

Il Tar Lazio boccia la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area «Dal Bullicame e Riello alle Masse di San Sisto» per difetto di motivazione

Il solo valore identitario non è sufficiente per assoggettare un immobile o un'area al vincolo di tutela previsto dal codeice dei Beni culturali , essendo richiesto, come requisito indefettibile, la bellezza naturale dei luoghi da tutelare.

Lo impone l'art. 138 del Codice («La proposta di vincolo è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati») e dall'art. 9 del Rd 3 giugno 1940, n. 1357 secondo cui , nella scelta se assoggettare o meno a vincolo l'immobile o l'area, si deve tener presente che «[la] nota essenziale d'un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, [e] che sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico».

In questi termini il Tar Lazio (sentenza 27 gennaio 2021, n.1080) ha accolto il ricorso proposto contro la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Dal Bullicame e Riello alle Masse di San Sistonella parte in cui include i terreni di proprietà dell'Università degli Studi della Tuscia destinati ad Orto botanico e all'Azienda Agraria Didattico-Sperimentale nell'ambito del vincolo paesaggistico.

L'Ateneo aveva impugnato il decreto per difetto di motivazione e eccesso di potere.

Ad avviso dell'Università, il provvedimento si era limitato a dare per presupposto ciò che avrebbe dovuto dimostrare non tenendo conto che il vincolo di "Paesaggio Agrario di Rilevante Valore"

avrebbe precluso le attività dell'Azienda agraria sidattico-sperimentale, tra cui l' «aratura in profondità» e la realizzazione di opere già programmate (un centro enologico sperimentale, un impianto di pannelli fotovoltaici, l' allestimento di strutture metalliche di raccolta e studio delle precipitazioni, la creazione di pendenze per studiare fenomeni di deflusso ed erosione mediante simulazioni di pioggia etc. ). Argomentazioni che hanno colto nel segno. Il Tar ha annullato il decreto per difetto di motivazione, confermando l'orientamento giurisprudenziale maggioritario

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2 dell'art. 131 del Codice, in "aspetti e caratteri" non generici ma tali da rappresentare in modo

"materiale e visibile" […] l'identità nazionale in quanto espressione "di valori culturali" e non di indifferenziate caratteristiche che non attingano la soglia di tali valori » (Consiglio di Stato, Sez.

VI, sentenza 30 dicembre 2011, n. 7005);

- nell'apporre il vincolo ad un fondo, che annoveri nel proprio ambito beni culturali, riveste un ruolo determinante la relazione integrativa del provvedimento, dalla quale debbono risultare i presupposti del vincolo, ossia «i pregi storico artistici» e «il rapporto di necessaria complementarietà tra i beni culturali ed il contesto ambientale» ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 20 settembre 2005, n. 4867 e (Tar Lazio Roma, sentenza 23 gennaio 1997, n. 233).

Il che non è avvenuto nel caso di specie: la relazione illustrativa del decreto ministeriale non ha evidenziato alcun aspetto di particolare interesse relativo a siti ricadenti nella proprietà dell'Ateneo, né ha considerato «le conseguenze discendenti dall'aggravamento del regime di vincolo, che comporta il sacrificio di importanti interessi pubblici la cui cura rientra tra i compiti istituzionali dell'Università, che avrebbero meritato di essere attentamente ponderati».

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choc sui porti per il Recovery plan

di El. & E.

Paita: «Grandi potenzialità economiche imprigionate dalle pastoie burocratiche»

«Le grandi potenzialità economiche del nostro sistema portuale sono ancora imprigionate da pastoie burocratiche o procedure complicate. Per liberare i porti italiani da questo gravame serve, dunque, un robusto intervento di semplificazione, che accompagni gli investimenti del Recovery Fund, liberando energie e potenzialità: serve insomma un Piano Shock portuale».

È la presidente della commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita, la prima firmataria della proposta di legge di Italia Viva. «Le nostre idee - spiega Paita - sono contenute in una proposta che vuole essere il contributo offerto da Italia Viva al governo Draghi, la base di un dialogo con il ministro Giovannini che porti a individuare le soluzioni necessarie allo sblocco del settore».

La proposta di legge interviene anzitutto sulla programmazione delle aree portuali, mirando a superare le tensioni esistenti con la pianificazione territoriale degli enti locali. La Pdl definisce, infatti, in modo più adeguato il documento di pianificazione strategica di sistema (Dpss), semplificandone le procedure di approvazione senza ledere la possibilità di esprimere pareri da parte degli enti locali. «Al fine di eliminare altri rischi di sovrapposizioni - dice Paita - si interviene anche sul Piano Regolatore Portuale, che diventa l'unico strumento di pianificazione per le aree dedicate ad attività portuali». Altre semplificazioni sono introdotte anche nelle procedure d'appalto rendendo facoltativa per le Autorità di Sistema Portuale l'istituzione del collegio consultivo tecnico.

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