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Academic year: 2022

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La Rassegna Stampa è consultabile nel sito: www.ancesicilia.it

Del

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14 gennaio 2020 Servizio a pag. 7

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14 gennaio 2020 Servizio a pag. 8

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14 gennaio 2020 PA Servizio a pag. 10-14

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14 gennaio 2020 PA Servizio a pag. 24

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14 gennaio 2020 PA Servizio a pag. 15

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14 gennaio 2020 TP Servizio a pag. 19

(8)

14 gennaio 2020 CT Servizio a pag. IX

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14 gennaio 2020 Servizio a pag. 4

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14 gennaio 2020 Servizio a pag. 4

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14 gennaio 2020 Servizio a pag. ----

Anas, ancora 7 miliardi di contenzioso con le imprese

Mauro Salerno

Il piano straordinario per la risoluzione delle controversie ha finora fruttato la soluzione di partite per 4,3 miliardi. In media riconosciuto il 10% della richiesta dei costruttori

Ammonta ancora a sette miliardi il contenzioso tra Anas e i costruttori oggetto di un piano straordinario di risoluzione delle controversie che la Spa delle strade sta portando avanti dal 2017. Da allora, in base all'ultimo aggiornamento, l'Anas è riuscita a condurre in porto la conclusione di accordi per un controvalore di 4,3 miliardi. Un dato non trascurabile, ma che comunque dà la misura di quanto sia problematico definire le posizioni aperte, anche a causa di procedure che, fin dall'inizio, la stessa società ha bollato come farraginose.

Non è un caso allora che il decreto Milleproroghe - che da questa settimana comincia a entrare nel vivo in Parlamento, con lo svolgimento delle audizioni - si è occupato della questione, allungando di tre anni la durata del programma che, in teoria, avrebbe dovuto concludersi a fine 2019.

Grazie al Milleproroghe (Dl 162/2019) la società guidata da Massimo Simonini potrà allungare fino al 2022 il periodo di vigenza del piano. Come detto, restano da definire controversie per 7 miliardi.

Il decreto, andato in Gazzetta il 30 dicembre, offre un'altra stampella alla riuscita del piano, autorizzando la definizione delle controversie con i general contractor da cui, per stessa ammissione dell'azienda, arrivano la stragrande maggioranza di riserve e richieste di risarcimento. La norma non fa altro che dare copertura normativa a operazioni su cui l'Anas ha già lavorato seguendo tutte le procedure del caso, inclusa la richiesta di autorizzazione all'Anac. Il testo precedente faceva però riferimento solo alle

"imprese", così qualcuno si era fatto venire il dubbio che le procedure con i general contractor non potessero essere incluse nel piano. La copertura offerta dal decreto Milleproroghe serve a spazzare via ogni dubbio.

Non cambia invece la dotazione finanziaria del programma che poteva contare fin dall'inizio su una dote di 800 milioni. Bisognerà se alla fine queste risorse basteranno.

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14 gennaio 2020 Servizio a pag. ----

Prevenzione incendi, in arrivo la

semplificazione per le sedi di esercizi commerciali e Pmi

Mariagrazia Barletta

In preparazione una regola tecnica verticale (che sostituirà il Dm 10 marzo 1998) sui luoghi di lavoro considerati a basso rischio di incendio

Norme molto più semplici per le piccole imprese e per gli esercizi commerciali, ossia per i luoghi di lavoro ritenuti a basso rischio di incendio. Inoltre, misure di prevenzione, di protezione e gestionali derivanti principalmente dalla valutazione del rischio incendi e raramente imposte da prescrizioni normative. Un'ulteriore rivoluzione è in preparazione nel campo della prevenzione incendi. I Vigili del Fuoco stanno riscrivendo nuovamente la normativa contenente i criteri per la valutazione del rischio incendi e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, destinata a soppiantare il vecchio Dm 10 marzo 1998. Le novità di impatto sono molteplici e vanno inquadrate nell'ambito delle innovazioni che, negli ultimi mesi, hanno rafforzato la normativa del cosiddetto "Codice di prevenzione incendi" (Dm 3 agosto 2015). La normativa per i luoghi di lavoro a basso rischio, inoltre, non solo sta prendendo forma aderendo ai metodi più moderni del Codice - come il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, aveva anticipato nell'intervista concessa ad Edilizia e Territorio lo scorso ottobre -, ma c'è di più: sarà parte integrante del Dm 3 agosto 2015.

Vi sarà inclusa infatti come nuova Regola tecnica verticale (Rtv). Questa andrà a regolare i luoghi di lavoro, come detto a basso rischio di incendio, e non rientranti tra le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Significa, dunque, che l'ingresso nel testo del 2015 della Rtv sui luoghi di lavoro comporterà un considerevole ampliamento del campo di applicazione del Codice.

Ormai la strada è segnata e con decisione: si vira verso l'utilizzo ampio del "Codice di prevenzione incendi", già diventato, lo scorso 20 ottobre, cogente per le attività cosiddette «soggette e non normate» (ossia per ben 42 delle 80 elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011), seppure con qualche limitazione per le modifiche e gli ampliamenti delle attività esistenti. Più nel dettaglio, la nuova Rtv andrà a definire alcuni parametri che individueranno i luoghi di lavoro classificabili a basso rischio. È molto probabile che rientrino in questa categoria i luoghi di lavoro con affollamento complessivo non superiore a 50 occupanti, che rispettino al contempo alcuni limiti che la norma individuerà relativamente al carico di incendio specifico, alla superficie dell'attività, alla quota dei piani, alla detenzione di sostanze o miscele pericolose.

L'obiettivo è regolare queste attività più "semplici" con una normativa più "snella"

rispetto a quella contenuta nel Dm 10 marzo 1998, dando maggior forza alle risultanze della valutazione del rischio. Se per le piccole attività la normativa è destinata dunque ad essere semplificata parecchio, diverso è il caso di quei luoghi di lavoro che non rientrano nei canoni che la Rtv andrà a definire per delineare il perimetro dei luoghi di

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lavoro classificabili a basso rischio. Si persegue il concetto di proporzionalità dell'azione tecnica rispetto ai rischi.

Per le attività, infatti, che non sono incluse in quel perimetro, e al contempo non rientrano nei limiti di assoggettabilità ai controlli dei Vigili del fuoco definiti dal Dpr 151 del 2011 (allegato I), si andrà ad applicare l'intera Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice. Almeno questo è l'orientamento che - secondo i bene informati - sta guidando la definizione della nuova normativa. Risulterà a questo punto forse già palese che il nuovo orientamento, assunto con la direzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da parte di Fabio Dattilo (a partire dal primo dicembre 2018), ha comportato l'abbandono della bozza di Dm, licenziata a novembre 2018 in sede di Comitato tecnico scientifico di prevenzione incendi (Ccts), con la quale erano già stati rielaborati i criteri per la valutazione del rischio antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. L'iter che porterà le nuove norme verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è comunque ancora lungo. Salvo imprevisti, la bozza, dopo ulteriori riflessioni e limature, sarà presentata ai membri del Ccts, organo tecnico consultivo e propositivo istituito nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. I membri del Ccts, tra cui siedono i rappresentanti delle professioni tecniche, potranno avanzare proposte di modifica.

Queste possono essere recepite, dopodiché, occorrerà almeno un'altra riunione del Ccts affinché la bozza possa essere licenziata definitivamente. Inoltre la norma, ovviamente, va concordata con il ministero del Lavoro. Prima dell'approdo in Gazzetta ufficiale c'è, poi, un altro importante passaggio: il provvedimento va notificato alla Commissione Ue, che con gli Stati membri verifica che dalle nuove norme non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci. Il tempo di "sosta" a Bruxelles è di tre mesi ma può raddoppiare (è raro) nel caso dovessero emergere osservazioni. La riscrittura del Dm 10 marzo 1998 – va ricordato – è stata prevista dal Dlgs 81 del 2008 che l'affida a un decreto interministeriale, firmato dal Viminale e dal ministero del Lavoro (il Dm 10 marzo 1998 fa ancora riferimento al Dlgs 626 del 1994). Più bozze sono state elaborate nel corso degli anni per aggiornare il decreto del 1998, poi puntualmente dimenticate e riscritte. Mai si è andati oltre la presentazione e l'approvazione dei testi in Ccts. Questa volta, però, data la decisione con cui si sta portando avanti un concreto cambiamento, è lecito pensare che possano esserci maggiori chance di successo.

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Progettazione, rallenta il mercato nel 2019: i bandi perdono il 6,5% e i

valori il 7%

Al. Le.

Oice: gli appalti integrati sono stati 210 per 3.305,7 milioni: rispetto al 2018 +45,8% per il numero e +25,8% per il valore

Nonostante il buon andamento di dicembre, è negativo il bilancio complessivo del mercato dei bandi di sola progettazione nel 2019. In totale, secondo i dati dell'osservatorio Oice/Informatel, sono stati pubblicati 2.971 appalti, per un valore di 574 milioni. Rispetto al 2018 si registrano cali del 6,5% nel numero e del 7% in valore.

Da rilevare la relativa tenuta dei bandi sopra soglia Ue che si mantengono a +10,7% in quantità e cedono solo il 3,6% in valore, mentre le gare sotto soglia arrivano a -11,1% e -13,7 per cento. A dicembre – in netta ripresa rispetto a novembre – le gare di progettazione sono state 368 per 64 milioni. Il confronto con il mese precedente è positivo: sono stati pubblicati più bandi di gara (la crescita è del 58,6%) per un valore molto più alto (+123,6%). Mentre la progettazione pura si indebolisce, il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel 2019 mostra ancora andamenti in forte crescita nel valore: le gare sono state 5.938 con un importo di 1.501,9 milioni, con un +0,8% sul 2018 nel numero, ma con un +20,1% per gli importi. Per tutti i servizi di ingegneria e architettura i bandi pubblicati a dicembre sono stati 688 per 175 milioni (+20,1% per le gare e -0,5% in valore su dicembre 2018). Rispetto a novembre il dato però è assai positivo: +31,8% e +140 per cento.

Gli appalti integrati rilevati a dicembre sono stati 26, con valore complessivo dei lavori di 910,3 milioni e con un importo dei servizi stimato in 9,7 milioni. Dei 26 bandi 18 hanno riguardato i settori ordinari, per 8,8 milioni di euro di servizi, e 8 i settori speciali, per 0,88 milioni di euro di servizi. In tutto il 2019 i bandi per appalti integrati rilevati sono stati 210 con un valore di 3.305,7 milioni di euro di lavori, rispetto al 2018 +45,8% in numero e +25,8% in valore. Il valore dei soli servizi nel 2019 è stato di 56,0 milioni di euro, era stato di 60,8 milioni di euro nel 2018, è quindi sceso del 7,8%.

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Opere anti-barriere architettoniche, Iva al 4% solo rispettando le

prescrizioni tecniche

Massimo Frontera

L'Agenzia delle Entrate sbarra la strada alle interpretazioni «estensive» delle deroghe concesse dal Dm 236/1989

L'Iva agevolata del 4% sui lavori per il superamento delle barriere architettoniche può essere applicata solo i relativi interventi edilizi che vengono eseguiti in fedele ottemperanza alle indicazioni tecniche specificate nel Dm 236/1989, altrimenti va applicata la maggiore aliquota del 10 per cento.

È, in sintesi, quanto afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 3/2020a un quesito di una impresa specializzata in questo tipo di interventi, alla quale il committente aveva chiesto l'applicazione della più bassa aliquota sul valore aggiunto nonostante i dubbi dell'impresa stessa. Il motivo della perplessità sta nel fatto che i lavori - nel caso specifico per realizzare un impianto di sollevamento di persone - non sono stati eseguiti in totale aderenza alle prescrizioni del Dm 236/1989 , articolo 8.1.13 in quanto di diversa misura rispetto a quella indicata. Peraltro, l'intervento stesso è qualificato come manutenzione straordinaria (e quindi non di superamento di barriere architettoniche). L'impresa - specializzata nell'esecuzione "chiavi in mano" di interventi ai sensi degli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile - chiede pertanto se,

«per l'applicare l'IVA al 4% sia necessaria la rispondenza dell'opera realizzata nell'ambito del contratto di appalto alle caratteristiche tecniche elencate nell'articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del 1989, oppure, più genericamente, sia sufficiente che la prestazione in oggetto debba rispettare nel suo complesso la disciplina contenuta nel citato D.M., con facoltà, quindi, di invocare - laddove possibile - la deroga di cui all'articolo 7 del medesimo decreto ai requisiti minimi dimensionali, di portata e di sicurezza». L'impresa prospetta inoltre - diversamente dal condominio-committente - una risposta negativa, sulla base della considerazione che «adottando l'interpretazione estensiva, gran parte degli edifici preesistenti è suscettibile di giustificare una progettazione in deroga ai requisiti tecnici minimi dell'articolo 8 del D.M. 236/1989 (basti pensare agli edifici storici). Ne conseguirebbe che i requisiti minimi di cui all'articolo 8.1.13potrebbero in concreto essere rispettati solo quando l'intervento è

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Costruzioni in cemento, il deposito tardivo della documentazione non sana l'irregolarità

Andrea Magagnoli

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 51652/2019

Non è possibile la sanatoria dei reati edilizi nel caso di successivo deposito della documentazione relativa alle opere edilizie compiute. Lo afferma la corte di cassazione con la sentenza n. 51652/2019 depositata lo scorso 23 dicembre. Il caso di specie trae origine dalla pronuncia di condanna di un costruttore per i reati edilizi, previsti dalla norme sull'iso del calcestruzzo.

Allo stesso, infatti era stato contestato di avere violato le norme sull'uso del cemento in zona sismica. Da parte sua il costruttore, osservava di avere ad ogni modo depositato, in seguito alla contestazione dei reati, tutti i documenti necessari per regolarizzare la situazione giuridica del fabbricato.

la Corta ha bocciato questa ricostruzione ricordando che le norme sul cemento devono ad ogni modo essere ottemperate sin dall inizio dell' edificazione dell' immobile, a nulla valendo condotte successive di ravvedimento.

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14 gennaio 2020 Servizio a pag. 1-12

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14 gennaio 2020 Servizio a pag. 7

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14 gennaio 2020 Servizio a pag. 32

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14 gennaio 2020 Servizio a pag. 32

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14 gennaio 2020 Servizio a pag. 39

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14 gennaio 2020 Pagina 1 di 1

Servizio a pag. 38

 

   

       

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