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VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

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S 17 73

2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller

SENTENZA

del 26 giugno 2017

nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali

A._____,

ricorrente contro

Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni,

convenuto

concernente sospensione dal diritto all'indennità

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1. A._____, era da ultimo occupato in qualità di minatore con un contratto a termine dal 1. ottobre al 23 dicembre 2016. Dal 30 gennaio 2017 rivendicava il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione, dopo essere stato completamente inabile al lavoro dal 28 novembre 2016. A seguito di un infortunio del 2014 all'assicurato venivano infatti impiantate tre viti a livello del femore che nel novembre 2016 dovevano essere rimosse, a causa dei dolori e delle limitazioni della mobilità che comportavano. Con la riapertura del cantiere dell'Albula, dal 1. marzo 2017 l'assicurato ha ripreso regolarmente la propria attività.

2. Con decisione 8 marzo 2017, A._____ veniva sospeso dal diritto all'indennità per la durata di cinque giorni per non aver fatto il possibile per trovare un'occupazione adeguata e per non aver forniti motivi a giustificazione dell'omissione. Per l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML), durante il periodo precedente alla disoccupazione l'assicurato non avrebbe saputo fornire alcuna ricerca di lavoro. La tempestiva opposizione 17/22 marzo 2017 veniva respinta con decisione 25 aprile 2017.

3. Nel ricorso interposto al Tribunale amministrativo in data 18 maggio 2017, A._____ chiedeva l'annullamento della sospensione decisa. Prima della disoccupazione sarebbe stato inabile al lavoro a causa d'infortunio e non avrebbe potuto prevedere quando una ripresa dell'attività sarebbe stata possibile. Non avrebbe inoltre saputo di dover informare gli organi della disoccupazione a questo proposito e la sollecitazione a voler prendere posizione sulla eventuale sospensione del diritto all'indennità non gli sarebbe mai stata recapitata.

4. Nella risposta di causa del 9 giugno 2017, l'UCIAML chiedeva la conferma del provvedimento impugnato. Sapendo che il suo rapporto di lavoro era

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terminato al 23 dicembre 2016, l'assicurato avrebbe dovuto cercare un'occupazione già prima del subentrare dell'inabilità lavorativa, questa inabilità sarebbe comunque stata debitamente considerata nella determinazione della sanzione che verrebbe a situarsi nel limite inferiore della colpa lieve.

5. Replicando e duplicando le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro allegazioni e proposte. Su istanza del giudice dell'istruzione, all'UCIAML veniva chiesta l'edizione del tracciamento dell'invio del 20 febbraio 2017.

Considerando in diritto:

1. Giusta l'art. 43 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di Giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell'evenienza, l'indennità giornaliera di disoccupazione ammonta a fr. 279.40. Essendo litigiosa una sospensione di cinque giorni, il valore litigioso corrisponde a fr. 1'397.-- (fr. 279.40 x 5), per cui è data la competenza del giudice unico.

2. Formalmente, nella decisione 8 marzo 2017 l'assicurato è stato sospeso dal diritto all'indennità in base all'art. 30 cpv. 1 lett. c della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0). In seguito sia nella decisione su opposizione che nello scritto di ricorso viene erroneamente richiamata la disposizione di cui all'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, anche se il testo della normativa si riferisce alla lettera c del disposto. Poiché è chiaro che nei confronti dell'assicurato è ritenuta una violazione dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non si giustificano ulteriori

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esposizioni al riguardo, fermo restando che la prassi esige una corretta indicazione della fattispecie che viene opposta all'assicurato essendo possibile, in presenza di più motivi di natura diversa o di natura uguale, decidere una sospensione del diritto all'indennità separatamente per ciascuna fattispecie (DTF 123 V 150 cons. 1c).

3. Nel proprio ricorso l'istante sostiene di non aver saputo di dover informare gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione in merito all'inabilità lavorativa e considera che lo avrebbe comunque fatto qualora avesse ricevuto lo scritto del 20 febbraio 2017 con il quale veniva invitato a prendere posizione sulla prevedibile sospensione del diritto all'indennità per non aver cercato lavoro. In base alla documentazione messa a disposizione dall'UCIAML su richiesta del giudice dell'istruzione, il preteso invio del 20 febbraio 2017 risulta consegnato alla posta Coira 1 il 21 febbraio 2017 e intimato via casella postale a X._____ il 22 febbraio 2017.

Sia la lettera del 20 febbraio 2017 che l'atto di ricorso recando come indirizzo del ricorrente la casella postale 146 a Y._____. Ne consegue che, in base alle prove fornite da controparte, l'intimazione dello scritto 20 febbraio 2017 all'istante non ha potuto essere comprovata, ma tale documento conferma semmai che l'intimazione è avvenuta altrove. A prescindere dalla violazione del diritto di audizione, la questione non riveste però alcuna rilevanza ai fini del giudizio giacché l'inabilità era perfettamente a conoscenza della parte convenuta che nella decisione dell'8 marzo 2017 dichiarava espressamente di aver "tenuto conto del fatto che l'assicurato è stato inabile al lavoro dal 28.11.2016 al 31.01.2017."

4. a) Giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata. Come previsto all'art. 17 cpv. 1 LADI, l'assicurato che fa valere

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prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.

L'art. 26 OADI prescrive che l'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie.

Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve fornire la prova per ogni periodo di controllo. E' considerato periodo di controllo ogni mese civile (art. 27a OADI).

L'obbligo di fornire degli sforzi personali nell'intento di trovare un lavoro implica, da parte dell'assicurato, che esso deve adoperarsi pienamente per far cessare la sua disoccupazione conformemente al principio della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b, 400 e riferimenti).

b) La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (sentenza del Tribunale federale C 138/05 del 3 luglio 2006). L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) e in generale già nel lasso di tempo prima di annunciarsi alla disoccupazione per trovare una nuova occupazione (DTF 139 V 524 cons. 4; sentenze del Tribunale federale 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 cons. 4.2, 583/2009 del 22 dicembre 2009 cons. 3.1 ed i numerosi riferimenti). Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro. Questa giurisprudenza è stata

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regolarmente confermata (sentenze del Tribunale federale C 200/03 del 15 dicembre 2003 cons. 3.1 e C 210/04 del 10 dicembre 2004 cons.

2.2.3).

5. a) Nella fattispecie in oggetto l'assicurato è stato inabile completamene al lavoro i due mesi precedenti la disoccupazione e le parti concordano nel considerare che durante questo periodo di inabilità completa al lavoro egli era pure esonerato dall'obbligo di cercare lavoro (vedi anche art. 28 LADI), come del resto era stato correttamente indicato all'interessato sia da parte degli incaricati del comune che del suo collocatore.

Concretamente viene pertanto accollata all'istante una violazione dell'art.

30 cpv. 1 lett. c LADI per non aver cercato lavoro già durante il mese di ottobre o novembre 2016, dovendo sapere che per la fine dell'anno sarebbe rimasto senza lavoro. In considerazione delle concrete circostanze del caso in esame la tesi della convenuta non è però corretta.

b) Come si è detto, gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare un'occupazione durante un "periodo ragionevole" che precede la fine del rapporto di lavoro o comunque "durante il periodo che precede la disoccupazione" (in tedesco

"während der Zeit vor der Anmeldung"). Facendo forza al senso letterale e comune di queste nozioni, la convenuta sembra pretendere che le ricerche vadano nel caso di un contratto a termine intraprese subito dopo l'assunzione. In realtà invece, il periodo ragionevole per iniziare la ricerca di un lavoro durante il periodo che precede la disoccupazione va determinato in base alle concrete circostanze e alle qualifiche richieste al lavoratore. Per una forza lavoro non qualificata, due al massimo tre mesi di ricerche di lavoro prima della disoccupazione dovrebbero bastare, anche perché per detti lavoratori trovare un impiego oltre due o tre mesi prima di poter iniziare l'attività risulta difficile già in considerazione del

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forte interesse che suscitano simili lavori per manodopera non qualificata.

Nel caso in oggetto, l'assicurato è una persona che non ha imparato una professione e che era da ultimo impiegato quale minatore. Egli faceva valere il diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal mese di febbraio 2017. Se come "periodo ragionevole" o "periodo che precede la disoccupazione" si dovessero intendere due mesi, l'atteggiamento assunto dall'istante andrebbe esente da critiche non essendo tenuto a cercare lavoro durante il periodo di inabilità completa per infortunio dal 28 novembre 2016 al 30 gennaio 2017. Per l'ufficio convenuto, le ricerche avrebbero invece dovuto iniziare già nell'ottobre 2016, ovvero quattro mesi prima del subentrare della disoccupazione. Per questo giudice, nella concreta situazione, la pretesa appare perlomeno dubbia. Seguendo il ragionamento dell'ufficio convenuto infatti, un lavoratore con contratto a termine dovrebbe iniziare a cercare lavoro fin da subito. Si pensi all'incoerenza dell'assunto per un lavoratore impiegato a termine per un anno ad esempio. La questione di sapere a partire da quanto il lavoratore era tenuto ad iniziare la ricerca di lavoro può però nell'evenienza restare aperta in quanto il ricorso deve essere accolto anche per altri motivi.

c) L'assicurato aveva nel 2014 subito una frattura del femore trattata mediante la posa di materiale osteosintetico. Ad un anno dalla posa delle viti era data l'indicazione per la loro rimozione. L'assicurato aveva però ritardato tale intervento, preferendo eseguire l'operazione alla scadenza del contratto di lavoro (verso la fine del 2016), per venire incontro alle esigenze del datore di lavoro. Da ultimo l'assicurato era impiegato con un contratto a termine dal 1. ottobre al 23 dicembre 2016. Già il 10 ottobre 2016 subentravano però dolori al femore che rendevano necessaria una sospensione del lavoro per 8 giorni. Dalla consultazione con il chirurgo dott. med. B._____ del 13 ottobre 2016 emergeva la necessità di procedere al più presto alla rimozione del materiale d'osteosintesi. La

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convocazione per l'intervento datata 2 novembre 2016 prevedeva l'entrata in clinica il 28 di novembre 2016. Incontestato è il fatto che a priori l'assicurato non potesse sapere quanto tempo la convalescenza avrebbe richiesto. Pure incontestato è il fatto che l'assicurato intendesse riprendere la propria attività alla ripresa della stagione attiva nel suo settore di attività come aveva già fatto da anni e come ha potuto fare anche questa volta, riprendendo il lavoro all'apertura del cantiere il 1.

marzo 2017.

d) Alla luce della concreta situazione come si presentava all'assicurato il mese di ottobre e novembre 2016 è allora riduttivo pretendere che l'interessato dovesse sapere che alla fine dell'anno sarebbe rimasto senza lavoro. In realtà, dal 13 ottobre 2016 l'istante sapeva che sarebbe stato operato al più presto e che all'intervento sarebbe certamente seguito un periodo di convalescenza. Senza però sapere quanto sarebbe stato convocato per l'intervento e quanto sarebbe durata la convalescenza, era per l'interessato difficile prevedere se vi sarebbe anche stato anche un periodo di disoccupazione. Infatti, se l'intervento avesse avuto luogo solo verso la fine dell'anno, con i due mesi di convalescenza, egli avrebbe probabilmente potuto riprendere il proprio lavoro senza alcun periodo di disoccupazione. A prescindere comunque da tali considerazioni, pretendere che un assicurato cerchi lavoro senza che sappia se sarà effettivamente temporaneamente disoccupato e a partire da quando sarebbe di nuovo abile al lavoro è discutibile. Dalla convocazione del 2 novembre 2017 si evince che accanto alla rimozione delle viti era necessaria pure una borsectomia all'anca destra. Non è pertanto dato concludere che a priori l'assicurato avrebbe dovuto contare su di un periodo di disoccupazione tra la cessazione dell'attività nel 2016 e la ripresa dei cantieri nel 2017. Nei mesi di ottobre e novembre 2016 l'assicurato sapeva pertanto con certezza che verso la fine dell'anno vi

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sarebbe stato un periodo di inabilità, ma non necessariamente anche uno di disoccupazione. Per questo motivo la sospensione decisa non trova giustificazione.

6. In conclusione, la sospensione decretata non resiste alle censure di ricorso e va annullata. La procedura davanti al Tribunale amministrativo è gratuita giusta quanto previsto all'art. 61 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

Il Giudice unico decide:

1. Il ricorso è accolto e la decisione di sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione del 9 giugno 2017 è annullata.

2. La procedura è gratuita.

3. Non vengono assegnate ripetibili.

4. [Vie di diritto]

5. [Comunicazioni]

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