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VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

V 18 9

1a Camera in qualità di Corte costituzionale

presidenza Racioppi

giudici Audétat, von Salis

attuaria Krättli-Keller

SENTENZA

del 27 novembre 2018

nella vertenza di diritto costituzionale

Partito "Evviva X"

Proponenti della lista per le elezioni del consiglio comunale, A._____,

B._____, e C._____,

ricorrenti contro

Comune di X._____,

rappresentato dall’Avvocato Andrea Toschini,

convenuto

concernente elezioni (consiglio comunale)

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1. Il 30 agosto 2018 il Comune di X._____ fissava le date per il rinnovo - tra gli altri - del municipio, il 28 ottobre 2018, e del consiglio comunale, il 2 dicembre 2018, per la legislatura 2019 - 2022. Entro il termine del 1. ottobre 2018 venivano inoltrate sei liste. Il sindaco uscente D._____, sostenuto da diversi consiglieri comunali in carica e di cui il primo firmatario era E._____, figurava sulla lista "Gruppo F._____", denominazione già utilizzata nel 2014 in occasione della sua prima elezione. Con lo stesso nome, ovvero "Gruppo F._____", di cui A._____ era il primo firmatario, veniva proposta la candidatura a sindaco di C._____, che fino ad allora non aveva ricoperto cariche. Contattato dalla cancelleria comunale, E._____ comunicava già il giorno stesso la propria disponibilità a cambiare il nome della lista in

"Gruppo X Viva". Venuto a conoscenza del cambiamento della denominazione, anche A._____ chiedeva alla cancelleria, tramite messaggio di posta elettronica, il 1. ottobre 2018 di poter cambiare la propria denominazione in "Viva X".

2. Con decisione 3 ottobre 2018 la richiesta veniva respinta, poiché dopo il cambiamento di nome di una delle due liste omonime, il rischio di confusione era stato eliminato per cui non esisteva motivo per rettificare anche il nome della lista "Gruppo F._____". Inoltre il nuovo nome proposto

"Viva X" era considerato una designazione troppo simile a "Gruppo X Viva"

per poter essere accettato. La decisione cresceva incontestata in giudicato.

In seguito sia C._____ che A._____ ammettevano pubblicamente, l'uno, di aver deliberatamente provocata l'omonimia delle due liste e, l'altro, che la proposta fosse "una candidatura farsa".

3. Il 5 novembre 2018 alle ore 15:00 scadeva il termine per la presentazione delle liste per l'elezione del consiglio comunale. Il "Gruppo X Viva"

manteneva la propria denominazione e proponeva 17 candidati con il sindaco D._____ quale primo firmatario. A._____ e altri quattro firmatari, di cui tre erano già gli stessi che avevano sottoscritto la lista "Gruppo

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F._____" alle elezioni del municipio, proponevano C._____ modificando l'intestazione della lista in "Gruppo Viva X".

4. Il 7 novembre 2018, l'esecutivo di X._____ invitava allora i proponenti della lista "Gruppo Viva X" a voler cambiare la denominazione della lista a favore di una designazione che non prestasse fianco a confusione entro il 9 novembre 2018 alle ore 15:00. Il movimento "Gruppo X Viva" si era già presentato alle elezioni del municipio per il periodo 2019 - 2022 con la stessa denominazione, per cui era il "Gruppo Viva X" a essere invitato a voler modificare il proprio appellativo.

5. L'8 novembre 2018 il "Gruppo Viva X" chiedeva una proroga del termine per correggere la propria denominazione fino al 14 novembre 2018, essendo impossibile garantire una risposta definitiva entro il termine assegnato dal municipio. Lo stesso giorno l'esecutivo di X._____ informava i proponenti del "Gruppo Viva X" che una proroga non era possibile, essendo per la sera di venerdì 9 novembre 2018 prevista la pubblicazione ufficiale delle liste e venendo il lunedì successivo a scadenza il termine per dichiarare eventuali congiunzioni di liste. Nuovamente il "Gruppo Viva X"

veniva invitato a rispettare il termine loro assegnato del 9 novembre 2018 alle ore 15:00. Nello scritto 9 novembre 2018 il "Gruppo Viva X"

polemizzava con l'esecutivo sul modo di procedere, ma non dava seguito alla richiesta di dare al gruppo una diversa e distinta appellazione.

6. Con decisione 12 novembre 2018 il Comune di X._____ annullava la lista

"Gruppo Viva X", non essendo stato il movimento in grado di rettificare la denominazione scelta entro il termine loro assegnato per ovviare al vizio.

7. Nel ricorso interposto davanti al Tribunale amministrativo in data 19 novembre 2018 (data del timbro postale), il Partito "Evviva X" e i proponenti della lista "Evviva X" chiedevano che al ricorso venisse conferito l'effetto sospensivo, che le decisioni del 7 e 12 novembre 2018 venissero annullate

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e che venisse ordinata la sospensione delle elezioni del consiglio comunale previste per il 2 dicembre 2018. Il ricorso era sottoscritto dai due proponenti A._____ e B._____ nonché dal presidente del partito "Evviva X" A._____ e dal vicepresidente C._____. Per gli istanti, i due provvedimenti in questione andrebbero annullati in quanto non giustificati. Il termine di due giorni assegnato agli esponenti del "Gruppo Viva X" per modificare il nome della lista sarebbe stato troppo breve. Il "Gruppo Viva X" avrebbe cambiata l'intestazione della lista con il nome "Evviva X" in data 13 novembre 2018, ovvero entro 5 giorni dalla richiesta. Inoltre la decisione di annullare la lista

"Gruppo Viva X" sarebbe arbitraria in quanto emessa allorquando sarebbero ancora decorsi i termini di ricorso contro il richiesto cambiamento di nome.

8. Nella risposta di causa del 22 novembre 2018, il Comune di X._____

concludeva alla reiezione dell'effetto sospensivo e del ricorso. L'elezione per cui gli istanti chiederebbero il conferimento dell'effetto sospensivo sarebbe già in corso di svolgimento e non vi sarebbe allora più motivo di decidere su tale pretesa. Gli istanti avrebbero poi atteso a oltranza prima di insorgere davanti al Tribunale amministrativo per chiedere la sospensione del voto. Per il resto, alla luce della manifesta malafede degli insorgenti, l'agire dell'autorità comunale non darebbe adito a critiche anche quanto ai tempi assegnati loro per modificare l'intestazione della lista. In realtà poi, lo scopo perseguito dai ricorrenti non sarebbe quello di veder salvaguardato il diritto di voto dei cittadini quanto quello di abusare dei loro diritti, onde mettere in difficoltà gli organi comunali e creare confusione.

Materialmente, l'intera operazione di voto non avrebbe permesso l'assegnazione di un termine più breve per correggere la denominazione e conseguentemente l'agire dall'autorità comunale andrebbe esente da critiche. Per il resto il fatto che la seconda decisione fosse stata emanata ancora durante il termine d'impugnazione di 10 giorni indicato sul primo provvedimento non renderebbe certo nulla la misura.

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9. Il 26 novembre 2018, i ricorrenti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte, contestando aspramente di agire in malafede e precisando di ritenere criticabile nonché immotivato il termine di soli due giorni loro assegnato per cambiare il nome della lista. Al Tribunale amministrativo veniva parimenti chiesto un giudizio sull' ammissibilità del nuovo nome scelto per la loro fazione.

Considerando in diritto:

1.1. Giusta l'art. 57 cpv. 1 lett. b della legge sulla giustizia amministrativa (LGA;

CS 370.100), in veste di Corte costituzionale il Tribunale amministrativo giudica ricorsi contro attentati al diritto di voto, nonché elezioni e votazioni.

In caso di ricorsi contro attentati al diritto di voto, nonché contro elezioni o votazioni il termine è di dieci giorni dalla pubblicazione ufficiale dei risultati della votazione (vedi art. 60 cpv. 1 lett. b LGA). Nell'evenienza l'istanza datata 16 novembre 2018 è stata consegnato alla posta il 19 novembre 2018 per cui la stessa è stata presentata entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione 12 novembre 2018 ed è pertanto indubbiamente tempestiva. Il provvedimento del 7 novembre 2018 veniva intimato il giorno stesso a un firmatario della lista, non essendo reperibile il primo firmatario. Il termine di ricorso iniziava quindi a correre il giorno successivo all'intimazione, ovvero l'8 di novembre 2018, e veniva a scadenza il 17 novembre 2018, che essendo un sabato veniva riportato a lunedì 19 novembre 2018. Il ricorso anche contro tale provvedimento è tempestivo.

1.2. In conformità all'art. 58 LGA, è legittimato a ricorrere contro attentati al diritto di voto, nonché contro elezioni e votazioni chiunque abbia diritto di voto nel rispettivo circondario elettorale o di votazione (art. 58 cpv. 2 LGA).

Per il resto, è legittimato a ricorrere chiunque sia interessato dall'atto normativo impugnato o dalla decisione impugnata e abbia un interesse

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tutelabile all'abrogazione o alla modifica degli stessi (art. 58 cpv. 4 LGA).

Giusta la prassi di questa sede (PTA 1991 no.83), nelle elezioni a sistema proporzionale, i partiti o gruppi che partecipano all'elezione con lista propria detengono un interesse all'andamento ed all'esito dello scrutinio.

Nell'evenienza in oggetto, il presente ricorso è stato interposto dal partito

"Evviva X" che come tale non aveva proposta alcuna lista ufficiale entro il termine di presentazione e che non era conseguentemente stato escluso dalla considerazione. Il provvedimento impugnato è stato intimato ai proponenti della lista denominata "Gruppo Viva X" e non al partito o ai proponenti del partito "Evviva X". Il 5 novembre 2018 la candidatura di C._____ veniva proposta "a nome del Gruppo Viva X", senza che vi fosse alcuna indicazione che potesse lasciare anche solo supporre che si trattasse di un partito e non di un semplice gruppo. Del resto la pretesa che si tratterebbe di un partito contraddice quanto preteso da A._____ stesso il 1. ottobre 2018. Nello scritto di posta elettronica di tale data all'attenzione della cancelleria comunale A._____ ammetteva di aver appreso nel pomeriggio del cambiamento di nome di una lista e pretendeva seduta stante (alle ore 19:50 dello stesso giorno), e quindi senza convocazioni di assemblee di partito o altro, di modificare il proprio nome in "Viva X".

Formalmente quindi è stato il "Gruppo Viva X" a proporre una candidatura e non l'attuale partito ricorrente. Ciò comporterebbe la non entrata nel merito del ricorso per difetto di legittimazione. A questo proposito gli istanti pretendono che il nuovo partito sia subentrato al preteso partito "Gruppo Viva X". A prescindere della perplessità che l'affermazione comporta, la questione della legittimazione al ricorso del nuovo partito "Evviva X" può in effetti essere lasciata aperta.

1.3. Il ricorso è stato introdotto anche a nome dei proponenti della lista "Evviva X" che nelle intenzioni degli istanti succederebbe alla lista "Gruppo Viva X".

I due proponenti e il candidato che hanno sottoscritto la lista "Evviva X"

figuravano pure tutti sulla lista "Gruppo Viva X", dichiarata nulla dal provvedimento impugnato. Ne discende che A._____, B._____ e C._____

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in quanto proponenti o candidati e aventi diritto di voto sul suolo comunale detengono in ogni caso la legittimazione a ricorrere a titolo individuale e personale. È allora dato entrare nel merito del ricorso.

1.4. Formalmente, con l'emanazione della presente sentenza di merito diviene priva di oggetto la richiesta volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

1.5. Sotto l'aspetto formale gli istanti censurano infine il provvedimento del 12 novembre 2018 che sarebbe stato emanato allorquando la decisione 7 novembre 2018 non era ancora cresciuta in giudicato. La censura cade a lato. Come giustamente precisato dal comune convenuto, le decisioni sono immediatamente esecutive per cui nulla osta alla possibilità di emanare due provvedimenti di cui uno è la conseguenza di un altro o dipende dall'altro, senza che siano ancora spirati i termini di impugnazione.

2.1. Giusta l'art. 35 cpv. 1 terza frase del regolamento comunale sulle elezioni e votazioni (REV), qualora non tornasse applicabile il presente regolamento, fanno stato a titolo sussidiario le norme della legge federale sui diritti politici inerenti l'elezione del consiglio nazionale di volta in volta in vigore. Riguardo le liste, l'art. 11 REV prescrive che le persone da eleggere devono essere designate in modo da evitare confusioni con altre persone.

Un candidato può figurare su una sola lista per il medesimo consesso. Se un candidato figura più di una volta il suo nome è stralciato da tutte le liste.

Quanto alla possibilità di confusione tra le liste stesse il REV è silente per cui anche se il principio valido per le persone debba necessariamente valere anche per le liste, è bene richiamarsi alla normativa federale. In conformità all'art. 29 cpv. 1 e 3 della legge federale sui diritti politici (LDP;

RS 161.1), il Cantone esamina le proposte e assegna al rappresentante dei firmatari un termine per rettificarle, per modificare denominazioni che si prestano a confusione e per sostituire i candidati stralciati d'ufficio. La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto

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un candidato, è stralciato unicamente il nome di costui. Nella misura in cui il disposto evoca il "modificare denominazioni che si prestano a confusione"

va ritenuto che lo stesso contempli anche necessariamente la denominazione delle liste, non essendo come tale possibile modificare "la denominazione" di un candidato. In ossequio quindi al principio di trasparenza, una lista che dà adito a confusione va modificata onde ovviare al vizio e dare quindi all'elettorato la possibilità di esprimersi chiaramente e in inconfondibilmente per l'uno o l'altro gruppo d'interessi.

2.2. La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto (art. 34 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost; RS 101). Giusta quanto previsto all'art. 10 cpv. 2 seconda frase della Costituzione del Cantone dei Grigioni (CstC, CSC 110.100), devono essere garantite una formazione e una manifestazione autentiche della volontà popolare. La libertà di voto e di elezione - sancita a livello federale e cantonale - garantisce ai cittadini elettori che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettorato liberamente espressa (DTF 130 I 290 cons. 3.1; 129 I 232 cons. 4.2). Una formazione e un'espressione libera della volontà popolare presuppone che l'oggetto sottoposto al voto sia portato tempestivamente e in maniera adeguata alla loro conoscenza. Nell'ambito di un'elezione a sistema proporzionale, è chiaro che la difficoltà di distinguere tra le liste presentate possa viziare la volontà del corpo elettorale. Questo ha, infatti, il diritto di sapere quale fazione sceglie dando la preferenza a una determinata lista. L'autorità è quindi obbligata a intervenire per portare chiarezza in caso di possibili equivoci. Come debba essere questo intervento dipende dalle circostanze concrete e dal tempo a disposizione. Una possibilità potrebbe essere quella di esaminare in primo luogo quale gruppo o partito abbia un miglior diritto all'utilizzazione del nome, evitando così che nuove formazioni possano usurpare il nome di altre fazioni già attive e note all'elettorato. Se nessun gruppo d'interesse dovesse detenere un miglior diritto, occorrerà cercare

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l'accordo tra i diversi esponenti in vista di una soluzione che escluda la possibilità di confondere le liste. In assenza di un consenso potrebbe essere la sorte a decidere quale delle fazioni possa mantenere la propria denominazione e quale invece sia tenuta a modificarla. Nell'evenienza concreta, la vertenza riguarda propriamente la liceità della sollecitazione a cambiare appellativo alla lista proposta dai ricorrenti e della successiva dichiarazione di nullità della lista denominata "Gruppo Viva X" a seguito dell'inadempienza temporale di dar seguito al cambiamento di nome in vista delle elezioni del consiglio comunale.

2.3. Onde chiarire la situazione attuale, in particolare quanto alla buona o mala fede dell'agire dei ricorrenti, è bene rievocare l'iter che ha preceduto l'elezione dell'esecutivo comunale. Il "Gruppo F._____" - di cui il primo firmatario era A._____ - aveva inizialmente proposto per l'elezione del municipio una lista con la stessa dicitura di un'altra fazione comunale che però aveva candidato con tale appellativo già nel 2014. Per l'elezione del municipio il primo firmatario del gruppo facente capo al sindaco uscente D._____ si dichiarava subito disposto a modificare il nome della propria lista in "Gruppo X Viva". Da tale diponibilità a procedere a una modifica da parte dell'altro gruppo è evidente che gli istanti non possono dedurre un qualsivoglia pregiudizio del loro diritto di proposta per non essere stati previamente sentiti o invitati a modificare la loro denominazione.

Un'audizione tra diversi primi firmatari sarebbe stata necessaria qualora i diritti del "Gruppo F._____" di A._____ fosse stato toccato nei propri interessi legittimi dalla decisione dell'altro gruppo, ma non evidentemente in un frangente come quello in parola, giacché dal momento che il gruppo omonimo sceglieva un nome diverso per evitare confusioni, i diritti del

"Gruppo F._____" di A._____ erano interamente salvaguardati, mantenendo la fazione il nome proposto, senza che potessero sorgere equivoci. Il cambiamento di nome dell'altra lista permetteva poi di garantire la fedeltà del voto espresso alla volontà del corpo elettorale, essendo state le liste presentate epurate dal vizio di cui erano affette e quindi dalla

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possibilità di equivoci. Già in detta occasione però A._____ cercava di nuovamente modificare il nome della lista di cui era primo firmatario cambiandolo in "Viva X" (vedi messaggio di posta elettronica del 1. ottobre 2018). Dopo che quindi gli istanti avevano in un primo momento proposto il nome "Gruppo F._____" già appartenente a un'altra fazione, cercavano poi subito di ricopiare tale agire proponendo un nuovo nome ispirato alla nuova denominazione datasi dal "Gruppo X Viva". Tale agire denota manifesta malafede e contraddice il senso stesso della normativa in materia di elezione, il cui obiettivo è propriamente quello di ovviare a possibili confusioni, nell'interesse della persona che elegge e viene eletta.

2.4. Per la successiva elezione del consiglio comunale, il "Gruppo F._____"

cambiava il proprio appellativo in "Gruppo Viva X" e quindi sceglieva intenzionalmente una denominazione che avrebbe potuto dar adito a confusione, giacché la fazione facente capo al sindaco D._____ candidava notoriamente con il nuovo appellativo "Gruppo X Viva" - già scelto per necessità per la precedente elezione del municipio. Il fatto che la nominazione scelta dagli istanti facesse capo alla stessa qualifica di

"gruppo" e si definisse con le due identiche successive parole messe in ordine inverso avrebbe evidentemente potuto ingenerare confusione. Alla luce di tale situazione, e per quanto già esposto in precedenza, è chiaro che il miglior diritto a utilizzare il nome "Gruppo X Viva" era da attribuire al gruppo facente capo al sindaco D._____, che sulla lista con questo nome aveva partecipato alcune settimane prima all'elezione del municipio. Di riflesso questo Giudice ritiene allora perfettamente lecito che fosse stato sollecitato il "Gruppo Viva X" a cambiare il proprio nome. Infatti era stato questo gruppo a nuovamente e deliberatamente creare confusione con la propria denominazione, pur sapendo esattamente che tale nominativo non sarebbe stato accettato (vedi decisione del 3 ottobre 2018). Evidentemente in una situazione simile sarebbe stato improponibile pretendere un nuovo cambiamento di nome da parte del "Gruppo X Viva", giacché era chiaro che il tentativo di imitare tale nome e di creare confusione veniva

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propriamente da parte del gruppo dei qui ricorrenti che già per l'elezione del municipio non solo "usurpavano" il nome della lista con la quale era stato eletto nel 2014 il sindaco uscente, ma tentavano di cambiare nuovamente nome alla loro lista (vedi messaggio di posta elettronica del 1.

ottobre 2018) per "copiare" la denominazione scelta dalla fazione che faceva capo al sindaco uscente anche dopo che questa aveva per necessità cambiato nome. Ne consegue che la richiesta di modifica della denominazione di lista fatta agli istanti sfugge a qualsiasi critica e merita conferma.

2.5. Per quanto riguarda la compatibilità della nuova denominazione attribuita al partito degli istanti - proposta per la prima volta in sede di ricorso - con gli appellativi dati alle altre liste per l'elezione qui in discussione, tale tematica è estranea alla vertenza in oggetto e non merita di essere discussa oltre.

3.1. Per i ricorrenti, sarebbe stato oggettivamente impossibile modificare il nome del "partito" entro il breve tempo concesso loro dall'esecutivo comunale. In effetti, per la correzione del vizio gli istanti chiedevano una proroga fino al 14 novembre 2018 e cambiavano poi la loro denominazione in "Evviva X" il 13 novembre 2018. Anche questa censura quanto alla pretesa mancanza di proporzionalità del termine assegnato si palesa infondata. Come esaurientemente e dettagliatamente esposto nel ricorso, la richiesta di correzione del 7 novembre 2018 entro il venerdì 9 novembre 2018 era dettata da motivi cogenti onde garantire la corretta esecuzione della votazione. Per lo svolgimento regolare dell'elezione a sistema proporzionale era indispensabile conoscere entro il 9 novembre 2018 le fazioni interessate, sia per decidere in seguito sull'eventuale congiunzione di liste che per poi procedere alla pubblicazione delle liste e ordinare la stampa delle schede di voto. L'elezione era prevista per il 2 dicembre 2018 con apertura dei seggi già dal 23 novembre 2018. Come addotto dal comune convenuto quindi, il materiale di voto andava consegnato alle

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cittadine e ai cittadini aventi diritto di voto preferibilmente durante la settimana dal 12 al 16 novembre 2018, cosa che non sarebbe certo stata possibile aspettando il cambiamento di denominazione della lista fino al 14 novembre 2018.

3.2. La richiesta di un termine più lungo per correggere il nome del gruppo proposto è poi censurabile anche per altri motivi. In primo luogo, nella decisione del 3 ottobre 2018 riguardante le elezioni del municipio veniva testualmente ricordato: "inoltre il nome "Viva X" proposto dal Signor A._____ non potrebbe comunque essere accettato in quanto molto simile alla denominazione "Gruppo X Viva" e quindi atto a prestare confusione nell'elettore". Questa decisione cresceva in giudicato. Decidendo quindi di ignorare tale decisione e di presentare una lista che non si chiamava solo

"Viva X", ma addirittura "Gruppo Viva X" gli istanti sapevano fin dall'inizio che la denominazione non sarebbe stata accettata. Avendo voluto malgrado questo correre il rischio di presentarsi sotto detto nome essi sono allora malvenuti a voler contestare ora le conseguenze di tale loro deliberato agire. Visto quanto era già deciso il 3 ottobre 2018, il comune convenuto avrebbe anche potuto semplicemente escludere la lista dalla considerazione, senza accordare ai ricorrenti un termine per correggere il vizio. Secondariamente, il primo firmatario della lista "Gruppo Viva X"

spendeva l'8 e il 9 novembre 2018 ben tre pagine di considerazioni polemiche per discutere sui termini che gli erano stati assegnati per modificare il nome del gruppo, mentre avrebbe comodamente potuto proporre un nome diverso (da solo come aveva già fatto del resto in precedenza), riservandosi poi eventualmente la successiva ratifica in sede di "assemblea di partito". Infine, per quanto già esposto in precedenza, in base al messaggio di posta elettronica del 1. ottobre 2018 un cambiamento di nome entro alcune ore dalla conoscenza del nuovo appellativo della lista del dichiarato avversario politico di A._____, ovvero del sindaco D._____, sembrava fattibile senza alcuna ulteriore formalità. Non vi sono allora motivi per censurare il termine imposto dall'autorità comunale per correggere il

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vizio di cui era affetta la proposta di candidatura degli istanti. Se questi avessero voluto, anche grazie a una successiva ratifica, una correzione entro il termine loro intimato sarebbe stata possibile. Alla luce di tali considerazioni, la decisione del 7 novembre 2018 merita piena conferma.

4. In conformità all'art. 29 cpv. 3 LDP, la proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Nell'evenienza è indubbio che la correzione del nome del gruppo non sia avvenuta entro il termine intimato agli interessati per cui la lista presentata sotto l'appellativo "Gruppo Viva X" è stata giustamente dichiarata nulla. Le misure che gli istanti propongono in sede di replica al ricorso, oltre a contravvenire manifestamente a quanto previsto espressamente in questi casi dalla LDP e dal REV, sarebbero improponibili già in considerazione dell'atteggiamento assunto durante tutta la procedura di rinnovo delle autorità comunali, giacché ai ricorrenti va interamente accollata la responsabilità di quanto è successo. Merita allora piena conferma anche il provvedimento impugnato del 12 novembre 2018.

5.1. L'art. 101 cpv. 1 della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LCDP; CSC 1509.100), sancisce il principio secondo cui in caso di procedure di ricorso in materia di diritto di voto, elezione e votazione non siano riscosse né spese procedurali né assegnate indennità alle parti. Sono invece esclusi dall'esonero delle spese i ricorsi temerari e sconsiderati. A livello federale la gratuità di detti provvedimenti è stata da tempo abbandonata (vedi sentenza 1C_13/2007 del 23 marzo 2007 cons. 4).

5.2. Come emerge dall'intera cronistoria delle qui presenti elezioni del municipio e del consiglio comunale e come del resto dichiaratamente ammesso anche dal primo firmatario della lista del "Gruppo Viva X" e dal candidato proposto per ambedue le elezioni, il motivo per cui gli istanti cercavano a più riprese di utilizzare lo stesso nome del gruppo facente capo al sindaco uscente D._____ era quello di mettere in difficoltà l'esecutivo e non quello di veder eletto il candidato proposto, la cui candidatura veniva definita dallo

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stesso candidato come "una farsa" e alla quale sembrava anche rinunciare (per l'elezione del municipio). Con il loro atteggiamento, gli istanti hanno manifestamente abusato delle istituzioni per polemizzare e portare scompiglio nell'elettorato. A più riprese l'autorità comunale si vedeva costretta a controbattere alle accuse e a rettificare o precisare la reale situazione, non da ultimo anche nell'interesse di una corretta informazione del corpo elettorale. In principio, la scelta di toni in parte polemici o accesi, la promozione delle proprie candidate e dei propri candidati e le critiche a carico di avversarie e avversari fanno parte del gioco politico e sono intrinseche a una campagna elettorale. Quanto emerge però nell'ambito della presente controversia travalica manifestamente quello che va considerato politicamente corretto. I ricorrenti hanno per loro stessa ammissione proposto delle candidature per burla e hanno ingenerato con le loro richieste, rasentanti l'assurdo, degli ingenti dispendi di forze e tempo da parte delle autorità comunali e del Tribunale amministrativo. In tali circostanze sarebbe scorretto che i costi di un ricorso sconsiderato come quello in oggetto ricadano sulla collettività pubblica. Per questo il Tribunale decide il prelievo di spese di giustizia per un importo di fr. 2'000.-- e pone le stesse a carico di chi le ha per leggerezza e per burla occasionate.

5.3. In conformità a quanto previsto dall'art. 78 cpv. 2 della LGA, ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. L'accezione impiegata dal legislatore cantonale lascia aperta la possibilità di una diversa diposizione in casi particolari. Giusta la prassi di questa sede (PTA 2015 no. 20), è possibile assegnare a un'unità amministrativa un'indennità di inconvenienza, quando a seguito dell'atteggiamento assunto dalla parte ricorrente vengano generati dei costi che se le parti si fossero comportate correttamente non sarebbero insorti. Nell'evenienza, per quanto esposto in precedenza, gli istanti hanno adito il Tribunale amministrativo con un ricorso temerario e in parte sconsiderato. Così facendo essi hanno occasionato all'autorità

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comunale dei costi di rappresentanza che andrebbero altrimenti sopportati dalla collettività pubblica. Per il Tribunale amministrativo, in questo caso si giustifica allora un parziale accollamento di tali costi ai ricorrenti, che con il loro atteggiamento imperniato sulla malafede hanno inutilmente ingenerato spese a controparte.

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 2'000.--

- e le spese di cancelleria di fr. 416.--

totale fr. 2'416.--

il cui importo sarà versato dal partito "Evviva X", da A._____, da B._____ e da C._____, responsabili solidalmente, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3. Il partito "Evviva X", A._____, B._____ e C._____, responsabili in solido, versano al Comune di X._____ un'indennità d'inconvenienza di fr. 1'500.--.

4. [Vie di diritto]

5. [Comunicazioni]

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