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VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

A 19 45

4a Camera

Presidenza Racioppi Attuario Rogantini

SENTENZA

del 12 novembre 2019

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____,

rappresentato dall'Unia Ticino e Moesa,

ricorrente contro

Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni,

resistente

concernente imposta alla fonte

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Fattispecie:

1. Dal 3 settembre 2018 al 30 novembre 2018 A._____, cittadino italiano titolare di un permesso di dimora, fu impiegato dall'agenzia di collocamento B._____ AG, la quale conteggiò le prestazioni erogate applicando la tariffa per l'imposta alla fonte B0Y (tariffa per persone coniugate con un solo reddito, senza deduzioni per figli, con imposta di culto). Dal 29 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 A._____ percepì prestazioni sostitutive risp.

indennità giornaliere dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni SUVA, le quali furono conteggiate applicando la tariffa A0Y (tariffa per persone sole, senza deduzioni per figli, con imposta di culto).

2. Tramite l'Unia Ticino e Moesa, Sezione Sopraceneri, con scritti del 10 maggio 2019 e del 13 maggio 2019 (correzione del primo scritto) A._____

fece presentare una domanda di modifica della classificazione della tariffa in relazione all'imposta alla fonte 2018 dai due debitori della prestazione imponibile (act. C.1 e C.2). Fece valere di essere coniugato, che la moglie non svolgerebbe nessun'attività lucrativa e che egli si farebbe carico del mantenimento dei due figli. Chiese per questo motivo di ricalcolare l'imposta alla fonte 2018 interamente sulla base della tariffa B2Y (tariffa per persone coniugate con un solo reddito, con deduzioni per figli, con imposta di culto) e che gli venga rimborsato l'importo pari alla differenza, ossia a suo dire CHF 1'358.40.

3. Lo stesso 13 maggio 2019 l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni [nel seguito: Amministrazione imposte] comunicò a A._____ la sua decisione di non entrata nel merito della domanda (act. C.3). In motivazione addusse che la richiesta scritta per l'adeguamento dell'imposta alla fonte potrebbe essere fatta valere al più tardi entro fine marzo dell'anno civile che segue la scadenza della prestazione e che nell'occorrenza questo termine legale improrogabile non sarebbe stato rispettato.

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4. Il 16 maggio 2019, sempre tramite l'Unia Ticino e Moesa, Sezione Sopraceneri, A._____ fece presentare un reclamo contro detta decisione (act. C.4), chiedendo di decidere come da istanza presentata, richiamando una sentenza del Tribunale federale in materia di restituzione d'imposta alla fonte e termini di perenzione.

5. L'Amministrazione imposte respinse il reclamo con decisione del 30 luglio 2019 (act. C.5), ritenendo tardiva la domanda di modifica della classificazione della tariffa delle imposte alla fonte e confermando così la decisione di non entrata nel merito.

6. Il 9 agosto 2019 l'Amministrazione imposte comunicò a A._____ una nuova decisione di tassazione definitiva per il 2018. Da essa risulta che l'imposta alla fonte conteggiata ammonta a CHF 1'533.30, quella effettivamente dovuta invece a soli CHF 302.50. Di conseguenza vi sarebbe un'eccedenza a suo favore di CHF 1'230.80, la quale sarebbe versata prossimamente.

Tale rimborso fu prima confermato per telefono e con e-mail del 21 agosto 2019, per poi essere revocato con un'altra e-mail di stessa data, spiegando che vi sarebbe stato un malinteso interno e che le due decisioni del 9 agosto 2019 (una con un rimborso previsto di CHF 577.20 e l'altra appunto con l'importo da restituire di CHF 1'230.80) sarebbero state prese per errore e verrebbero annullate. Resterebbe dunque valida la decisione su reclamo del 30 luglio 2019.

7. A._____ ha fatto presentare reclamo [recte: ricorso] al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni contro quest'ultima decisione in data 29 agosto 2019 (act. A.1), chiedendone l'annullamento nonché la condanna dell'Amministrazione imposte a restituirgli l'importo di CHF 1'230.80 come dal conteggio di conguaglio del 9 agosto 2019, allegato al ricorso assieme alle e-mail menzionate (act. B.8), il tutto con protesta di spese e ripetibili.

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8. Invitata a esprimersi con decreto del 30 agosto 2019 (act. D.1), l'Amministrazione imposte ha presentato dapprima le sue osservazioni in lingua tedesca il 17 settembre 2019 (act. A.2), segnalando che seguirebbe una traduzione entro breve. Materialmente propone la reiezione integrale del ricorso. Nel seguito ha trasmesso la versione in italiano il 30 settembre 2019 (vedi act. D.2), costituente una traduzione del primo scritto. Entrambi i documenti sono stati notificati per conoscenza e per l'eventuale introduzione di una replica al ricorrente il 1° ottobre 2019 (act. D.3).

9. Il 18 ottobre 2019 il giudice dell'istruzione ha invitato il ricorrente a presentare la sua nota d'onorario e l'accordo sull'onorario (act. D.4). Il ricorrente ha inoltrato la nota d'onorario senza accordo sull'onorario l'11 novembre 2019, chiedendo un'indennità a titolo di ripetibili di CHF 900.00, composta da 5 ore a CHF 180.00 l'una. Questa nota d'onorario è poi stata trasmessa dal giudice dell'istruzione per conoscenza all'Amministrazione imposte il 12 novembre 2019 (act. D.5).

10. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.

Considerandi:

1. Contro le decisioni di reclamo dell'Amministrazione imposte può essere presentato ricorso scritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla presa in consegna della decisione (art. 139 cpv. 1 della Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 [abbreviazione inufficiale qui utilizzata LIGR; CSC 720.000]) e l'art. 49 cpv. 1 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 [LGA; CSC 370.100]).

Diversamente da quanto considerato erroneamente nella sentenza di questa Corte A 19 26 del 20 agosto 2019 al consid. 1.3, secondo la

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giurisprudenza del Tribunale federale nel campo d'applicazione della Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD; RS 642.11) non si applica la sospensione dei termini prevista nei codici di procedura amministrativa cantonali (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_1107/2016 del 5 aprile 2017 consid. 3.1). Per il resto si applicano i presupposti processuali di cui agli artt. 140 cpv. 2 LIFD, 139 cpv. 2 LIGR e 38 cpv. 1 LGA. Il ricorso deve contenere il petito, la fattispecie e una motivazione. Deve inoltre essere firmato e inoltrato in duplice copia, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente (vedi anche l'art.

38 cpv. 2 LGA).

Nel presente caso, il ricorso essendo tempestivo e adempiente dei presupposti formali, questa Corte può entrare nel merito dello stesso.

2. Giusta l'art. 43 cpv. 3 LGA il Tribunale amministrativo dei Grigioni decide in composizione monocratica quando il valore litigioso non supera i CHF 5'000.00 e non è prescritta una composizione di cinque giudici (cfr.

l'art. 43 cpv. 2 LGA). Nel caso qui in giudizio il valore litigioso ammonta a CHF 1'230.80. Il presidente della 4a Camera competente può perciò decidere in qualità di giudice unico (art. 6 lett. d ed e dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale amministrativo del 5 dicembre 2008 [OOTA; CSC 173.300]).

3. Come precisato a ragione dall'Amministrazione imposte, l'oggetto dell'impugnazione è la decisione di non entrata nel merito per tardività della domanda di correzione ai sensi degli artt. 137 cpv. 1 LIFD, 133 cpv. 1 LIGR e 42 delle Disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte del 27 novembre 2011 (DELIG; CSC 720.015). La questione materiale a sapere se sia stata applicata la tariffa corretta non può costituire oggetto della presente procedura di ricorso.

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A mero titolo di completezza sia precisato ancora che le due decisioni del 9 agosto 2019 (per l'una vedi l'act. B.1, l'altra invece non è stata versata agli atti), prima confermate e poi ritirate lo stesso giorno via e-mail in data 21 agosto 2019, avrebbero dovuto essere revocate con una decisione formale e non solo con una semplice e-mail. L'Amministrazione imposte non avendo inoltrato tutti gli atti, questa Corte non può verificare se ciò sia stato fatto o meno. Comunque sia va fatto appello al rispetto delle prescrizioni di forma. Si invita inoltre nuovamente l'Amministrazione imposte a voler trasmettere tutti gli atti del caso al Tribunale amministrativo, essendo di esclusiva competenza della Corte decidere quali siano quelli pertinenti e quali no per il giudizio sul ricorso giudiziario.

4. Giusta l'art. 137 cpv. 1 LIFD in caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile possono esigere dall'autorità di tassazione – sino alla fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione – una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento. Parimenti, a livello cantonale, ai sensi dell'art. 133 cpv. 1 LIGR o meglio dell'art. 42 DELIG qualora il contribuente o il debitore della prestazione imponibile non siano d'accordo con la deduzione dell'imposta, possono chiedere all'Amministrazione imposte – entro la fine di marzo dell'anno civile che segue la scadenza della prestazione – una decisione sulla sussistenza e l'estensione dell'assoggettamento (va detto a tale riguardo che il testo dell'art. 42 DELIG è più preciso di quello dell'art. 133 cpv. 1 LIGR).

4.1. Il ricorrente fa valere che nella DTF 135 II 271 il Tribunale federale avrebbe ritenuto che il termine della fine di marzo dell'anno successivo non potrebbe essere considerato come un termine perentorio. La massima Corte avrebbe ricordato che l'imposta alla fonte differirebbe dal sistema d'imposizione ordinario in quanto si baserebbe sul principio dell'autotassazione e pertanto non sarebbe adeguato parificare l'autotassazione a una decisione cresciuta in giudicato. Secondo il Tribunale federale, le disposizioni degli artt. 137

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seg. LIFD (e quelle rispettive del diritto ticinese) dovrebbero essere interpretate nel senso che dopo la scadenza del termine di fine marzo non sarebbe più possibile sollevare contestazioni sul principio dell'assoggettamento fiscale, ma resterebbe tuttavia possibile contestare l'aliquota applicata sia a favore dell'autorità fiscale sia a favore del contribuente. L'art. 138 LIFD (e la norma corrispondente della legge ticinese) andrebbe considerato quale lex specialis rispetto all'art. 137 LIFD (e l'equivalente ticinese) limitatamente al problema concernente la ritenuta alla fonte eccessiva o insufficiente. Il Tribunale federale avrebbe ribadito che questa soluzione apparirebbe ancora più giustificata nella misura in cui l'art. 138 cpv. 1 LIFD (e l'equivalente ticinese) riconoscerebbe all'autorità fiscale la possibilità – anche dopo la scadenza del termine di fine marzo – di recuperare le trattenute effettuate in maniera insufficiente. Perciò, al fine di garantire una parità di trattamento e rispettare il principio della parità delle armi tra il fisco e il contribuente, occorrerebbe riconoscere un'analoga facoltà anche in favore del contribuente rispettivamente del debitore della prestazione imponibile fondata sull'art. 138 cpv. 2 (e l'equivalente ticinese).

Sempre secondo il Tribunale federale in realtà queste ultime disposizioni non sancirebbero una pretesa diretta di restituzione del contribuente nei confronti dell'autorità fiscale, bensì del contribuente nei confronti del debitore delle imposte (ossia il datore di lavoro). Sarebbe tuttavia giustificato che il contribuente possa comunque chiedere la restituzione direttamente all'autorità fiscale sulla base dei precitati disposti di legge.

La citata DTF 135 II 274 sarebbe stata confermata con sentenza del Tribunale federale 2C_601/2010 del 21 dicembre 2010. Inoltre, nel caso qui in giudizio al ricorrente non si potrebbe imputare una violazione dei propri doveri di diligenza. Essendo una persona senza formazione secondaria e al suo primo impiego di lavoro in Svizzera, non si avrebbe potuto oggettivamente pretendere conoscenze di natura fiscale che differirebbero in maniera importante dal suo paese di provenienza, l'Italia. Riassumendo,

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alla sua domanda di "deduzione per figli" di cui al punto 4.1.3 delle Istruzioni per la riscossione dell'Amministrazione imposte avanzata dal ricorrente non avrebbe potuto essere applicato il termine di perenzione del 31 marzo dell'anno successivo. La sua domanda di revisione della tassazione 2018 non si sarebbe fondata sulla richiesta di deduzione degli oneri non considerati nella tariffa come previsto al punto 6 di dette Istruzioni, bensì sul riconoscimento dello stato di famiglia del ricorrente che le debitrici d'imposta, la B._____ AG e la SUVA, avrebbero precedentemente omesso di considerare.

4.2. L'Amministrazione imposte replica che secondo la dottrina predominante e la giurisprudenza il termine di cui agli artt. 137 cpv. 1 LIFD e 42 DELIG andrebbe qualificato quale termine perentorio. Tale termine sarebbe applicabile non soltanto per correzioni della tariffa ai sensi dell'art. 105a cpv.

5 LIGR, bensì anche per richieste di modifica della classificazione della tariffa. Come esposto nell'analisi della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) delle decisioni del Tribunale federale adottate tra il 26 gennaio 2010 e il 4 ottobre 2010, al più tardi con le trattenute mensili dell'imposta alla fonte sul loro reddito da attività lucrativa (ad esempio nel conteggio dello stipendio) i contribuenti tassati alla fonte verrebbero sostanzialmente a conoscenza dell'esistenza dell'assoggettamento all'imposta alla fonte e dell'ammontare approssimativo delle imposte. Si potrebbe pretendere da loro che ai sensi delle menzionate disposizioni si impegnino per ottenere un chiarimento – se necessario mediante decisione – e una correzione entro la fine di marzo dell'anno che segue, presentando almeno in sostanza una richiesta e, se disponibili, utilizzando i moduli a disposizione a tale scopo.

In un momento successivo sarebbe ammissibile soltanto ancora una revisione ai sensi dell'art. 141 LIGR e dell'art. 147 LIFD se le relative condizioni sarebbero soddisfatte, segnatamente la rivendicazione tempestiva entro il termine di 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione e la diligenza che potrebbe ragionevolmente essere pretesa. Non sarebbe

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ammissibile invece una mera richiesta di rimborso in virtù dell'art. 157 LIGR e dell'art. 168 cpv. 1 LIFD (restituzione di imposte versate erroneamente), dato che queste disposizioni riguarderebbero solamente la riscossione e non la tassazione. In tal modo non sarebbe possibile modificare una tassazione passata in giudicato. Per una modifica dovrebbero essere soddisfatti invece i requisiti per una revisione.

La sentenza citata dal ricorrente (DTF 135 II 274) non riguarderebbe un caso paragonabile. Essa avrebbe per oggetto la richiesta di rimborso per imposte troppo elevate secondo l'art. 138 LIFD. Nel consid. 6.3 il Tribunale federale avrebbe spiegato tale circostanza, ritenendo che il caso concreto non riguarderebbe una situazione in cui, nell'ambito della ritenuta dell'imposta alla fonte, si sarebbe omesso erroneamente di prendere in considerazione taluni oneri familiari. Sarebbe invece stata applicata la pertinente tariffa fiscale, ma il debitore della prestazione imponibile si sarebbe sbagliato riguardo all'aliquota determinante, errore non facilmente rilevabile dal contribuente.

Il presente caso oggetto di controversia riguarderebbe invece la tariffa fiscale applicata, ragione per cui la disposizione di cui all'art. 138 LIFD non troverebbe applicazione a priori. Sarebbe incontestato che il ricorrente abbia presentato la sua domanda di modifica della classificazione della tariffa per l'imposta alla fonte solo con gli scritti del 10 e 13 maggio 2019.

Pertanto la domanda sarebbe evidentemente stata presentata dopo il scadere del termine perentorio. Con le trattenute mensili dell'imposta alla fonte, il contribuente tassato alla fonte sarebbe venuto a conoscenza dell'esistenza dell'assoggettamento all'imposta alla fonte e dell'ammontare approssimativo delle imposte. Si sarebbe potuto pretendere da lui che entro la fine di marzo 2019 facesse quanto necessario per ottenere una modifica della classificazione della tariffa e presentasse una corrispondente richiesta. Avendo omesso di farlo, la trattenuta dell'imposta alla fonte effettuata dalle debitrici della prestazione imponibile sarebbe passata in

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giudicato e non potrebbe più essere modificata. La non entrata del merito si rivelerebbe dunque giustificata e il ricorso, infondato, andrebbe respinto.

4.3. È pur vero che il Tribunale federale abbia deciso che il termine previsto dall'art. 137 cpv. 1 LIFD (come d'altronde quello dell'art. 42 DELIG) non implichi che, se non viene emanata alcuna decisione, alla scadenza di tale termine la ritenuta d'imposta alla fonte acquisisca forza di regiudicata e che dopo tale momento non solo l'autorità di tassazione possa ancora esigere il versamento di eventuali arretrati giusta l'art. 138 cpv. 1 LIFD, ma anche il debitore della prestazione imponibile possa ancora pretendere la restituzione di imposte versate in misura eccessiva. La massima Corte non ha tuttavia voluto concedere quest'interpretazione generosa degli artt. 137 seg. LIFD sotto qualsiasi circostanza. Come adduce giustamente l'Amministrazione imposte, al consid. 6.3 della DTF 135 II 274 il Tribunale federale ha costatato che in quel caso non si poteva imputare al contribuente una violazione dei propri doveri di diligenza. Nella fattispecie che qui ci occupa, invece, il ricorrente poteva senz'altro notare già fin da subito e al più tardi entro il termine di fine marzo 2019 che le debitrici d'imposta hanno trattenuto un'imposta secondo la tariffa a suo dire sbagliata. Difatti anche senza formazione secondaria bastava visitare il sito internet dell'Amministrazione imposte e cercare le tariffe dell'imposta alla fonte per trovare le tabelle esatte per i rispettivi periodi fiscali dal 2014 in poi (vedi

<https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dfg/stv/steuererklaerung/

quellensteuer/Istruzioni_promemoria_tariffe/Tarif%20B%202018i.pdf>, visitato da ultimo il 13 ottobre 2020). Già solo dall'elenco delle varie tariffe risulta chiaramente quale sia la tariffa applicabile. Su detto sito si trovano però, volendo, anche informazioni più dettagliate. Le tariffe base stesse sono del resto definite nell'art. 1 cpv. 1 dell'Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta del 19 ottobre 1993 (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo; RS 642.118.2). Non occorrono

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comunque delle conoscenze particolari per comprenderle. Ne è prova il fatto che il qui ricorrente ha appunto fatto valere – sebbene solo tardivamente – di essere stato tassato secondo la tariffa sbagliata. Ciò dimostra che gli era possibile verificare quale tariffa sia quella giusta e pretendere subito una modifica.

4.4. In ogni modo, in merito al termine di cui all'art. 137 cpv. 1 LIFD (fine marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione) si può ricordare che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, predetto termine è considerato perentorio e si applica innanzitutto qualora il contribuente intenda contestare l'assoggettamento all'imposta alla fonte (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_1017/2015 del 9 marzo 2017 consid. 2.1; FELIX

RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, in Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 4 ad art. 137 LIFD). Il Tribunale federale ha deciso in tal senso pure in un caso in cui il contribuente ha fatto valere delle deduzioni supplementari in applicazione dell'art. 2 lett. e OIFo (vedi anche l'art. 33 LIFD), considerando che vi sarebbe un obbligo del contribuente a farle valere entro il termine legale e che se omette di farlo, viola i suoi doveri di diligenza e deve portarne le conseguenze (sentenza del Tribunale federale 2C_684/2012 del 5 marzo 2013 consid. 5.4). La stessa cosa deve valere quando il contribuente sostiene di essere stato tassato secondo una tariffa sbagliata. Difatti, l'Amministrazione imposte puntualizza a giusto titolo che la sentenza citata dal ricorrente (DTF 135 II 274) non riguarda un caso paragonabile a quello qui in giudizio. In quella sentenza il Tribunale federale ha sottolineato espressamente che nel caso in cui era stato chiamato a decidere non si trattava di una situazione in cui si sarebbe omesso erroneamente di prendere in considerazione degli oneri familiari. In altre parole, non era stata applicata una tariffa sbagliata (ad esempio A0Y anziché B0Y o B2Y), bensì una percentuale errata all'interno della tariffa giusta. Si trattava dunque di un errore di calcolo che, a mente della massima Corte, non era così

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facilmente individuabile dal contribuente. Nel caso che qui ci occupa, invece, è il ricorrente stesso a essersi accorto che anziché la tariffa B0Y rispettivamente A0Y andrebbe, a suo dire, applicata la tariffa B2Y, tenendo conto dei due figli che sarebbero a suo carico e del fatto che lui sarebbe coniugato e che sua moglie non svolgerebbe un'attività lucrativa. Queste censure avrebbe senz'altro potuto avanzarle già entro il termine legale di fine marzo 2019, poiché si tratta di fatti che sono venuti in essere nel corso del 2018. Anzi, il ricorrente deve per forza aver inoltrato una richiesta di assegni familiari prima del decorso del termine, poiché lui stesso ha presentato a questa Corte la decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton San Gallo del 2 aprile 2019, con la quale si è dato seguito alla sua domanda per i mesi di settembre e ottobre 2018 soltanto. Se dunque il ricorrente non ha preteso una modifica della classificazione della tariffa entro il 31 marzo 2019 benché avrebbe senz'altro potuto farlo, la sua richiesta di metà maggio 2019 va considerata tardiva e l'Amministrazione non doveva e, anzi, non poteva neanche entrare nel merito della stessa.

Non cambia infine nulla a tal riguardo nemmeno la sentenza del Tribunale federale 2C_601/2010 del 21 dicembre 2010 (consid. 2.2), alla quale fa riferimento il ricorrente. In quella sentenza il problema centrale era la denegata giustizia. Le autorità ginevrine avevano deciso soltanto riguardo al marito ma non concernente la moglie. Solo a titolo di completezza il Tribunale federale ha rinviato alla sua giurisprudenza di cui alla DTF 135 II 274, rinviando comunque la causa a nuovo giudizio alle autorità precedenti appunto per denegata giustizia formale.

4.5. Resta ancora da esaminare se sono dati i presupposti per una restituzione del termine ai sensi dell'art. 133 cpv. 3 LIFD (vedi la già citata sentenza 2C_684/2012 del 5 marzo 2013 consid. 5.6). È palese che ciò non è il caso nell'occorrenza, il ricorrente non facendo valere nulla di simile, neanche per solo accenno. Non si impone perciò indugiare oltre.

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4.6. Riassumendo, il ricorso si rivela infondato e va respinto integralmente. La decisione di non entrata nel merito dell'Amministrazione imposta merita di essere confermata.

5. Per finire vanno distribuite le spese giudiziarie, composte dalle spese processuali (tassa di Stato e spese di cancelleria) e dalle spese ripetibili.

Giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese.

5.1. Il ricorrente soccombe pienamente. Gli vanno perciò accollate le spese processuali, consistenti in una tassa di Stato, fissata qui a CHF 800.00 tenendo conto di tutti gli elementi del caso in giudizio, e in un emolumento di cancelleria, calcolato in base all'art. 2 dell'Ordinanza sulle tasse e sulle spese in contanti del Tribunale amministrativo del 2 novembre 2006 (CSC 370.110).

5.2. Parimenti, di principio la parte soccombente viene obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 78 cpv. 1 LGA). Si parla anche di indennità a titolo di ripetibili o semplicemente spese ripetibili. Al Cantone, invece, per regola non vengono assegnate ripetibili se vince la causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Ciò vale anche per l'Amministrazione imposte. Pertanto nel caso di specie non si riconoscono spese ripetibili.

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Il Giudice unico decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di CHF 800.00

- e le spese di cancelleria di CHF 302.00

totale CHF 1'102.00

il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3. Non sono riconosciute spese ripetibili.

4. [Vie di diritto]

5. [Comunicazioni]

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