VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
U 19 90
3a Camera
Giudice unico Racioppi e attuario Paganini
SENTENZA
del 1° novembre 2019
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____,
ricorrente
contro
Comune di X._____,
convenuto
concernente assistenza sociale
1. Con domanda del 4 luglio 2019 il Servizio sociale Moesa chiedeva al Comune di X._____ il rinnovo dell'aiuto assistenziale di CHF 1'883.60 mensili per A._____ per i mesi da luglio a settembre 2019.
2. Con decisione 23/29 luglio 2019 il Municipio accoglieva la domanda di assistenza a determinate condizioni limitatamente al mese di luglio 2019.
Per le spese di alloggio veniva riconosciuto un importo di CHF 800.--. Dalla quota assistenziale venivano inoltre dedotti CHF 610.-- incassati da A._____ in seguito alla vendita di una borsa.
3. Il 30 luglio 2019 B._____ chiedeva al Comune di X._____ il rimborso dei CHF 610.--, siccome il suo compagno A._____ non sarebbe stato in grado di restituirglieli in seguito al decurtamento per tale importo dall'assistenza per luglio 2019.
4. Con scritto dell'8 agosto 2019 il Servizio sociale Moesa contestava la riduzione per le spese di alloggio a partire da luglio e chiedeva di applicare un'eventuale riduzione solo dopo un preavviso di tre mesi tenente conto dei termini di disdetta del contratto di locazione.
5. Il 13 agosto 2019 il Servizio sociale Moesa comunicava che A._____ non avrebbe diritto all'assistenza pubblica per il mese di agosto 2019, in quanto grazie ai salari ricevuti raggiungerebbe il minimo vitale.
6. Contro la decisione del 23 (comunicata il 29) luglio 2019 A._____ (qui di seguito: ricorrente) il 21 agosto 2019 inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo chiedendone la modifica nel senso che per le spese di alloggio gli sia riconosciuto un importo pari a CHF 1'000.-- per almeno tre mesi. Inoltre, egli chiedeva che il ricavo dalla vendita della borsa di CHF 610.-- da lui organizzata non venga decurtato dal contributo assistenziale, in quanto l'importo andrebbe versato a B._____ quale (ex) proprietaria.
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7. Con decisione 20 agosto/30 settembre 2019 il Municipio negava a A._____
il diritto all'assistenza pubblica per il mese di agosto 2019 in conformità alle indicazioni del Servizio sociale Moesa; mentre in approvazione della richiesta di annullare la decisione di riduzione dell'importo per la pigione, esso rimborsava a A._____ CHF 200.--.
8. Con scritto del 30 settembre 2019 il Municipio respingeva la richiesta di rimborso di B._____, siccome, secondo le dichiarazioni del ricorrente, la borsa sarebbe stata regalata al ricorrente e anche il ricavato dalla vendita sarebbe stato destinato a lui.
9. Nella risposta del 30 settembre 2019 il Municipio del Comune di X._____
(qui di seguito: convenuto) postulava il rigetto del ricorso. Esso segnalava, in particolare, di aver riconosciuto al ricorrente l'importo di CHF 1'000.- per le spese di alloggio già dal 1° aprile 2019 e di avergli rimborsato, secondo decisione 20 agosto 2019, CHF 200.-- per il mese di luglio (corrispondente alla deduzione per le spese di alloggio decretata con decisione 23/29 luglio 2019).
10. Nella replica del 12 ottobre 2019 il ricorrente confermava quanto asserito dal convenuto riguardo alle spese di alloggio e al fatto che la borsa era un regalo da parte della sua compagna B._____.
11. Nello scritto del 24 ottobre 2019 il convenuto rinunciava all'inoltro di una duplica.
1. I requisiti processuali sono dati. Su questa controversia giudica il giudice unico, giacché il ricorso – come si vedrà qui di seguito – è, per quanto non divenuto privo d'oggetto, evidentemente infondato (cfr. art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG]).
2. Contestato è soltanto ancora il decurtamento dal contributo assistenziale per il mese di luglio 2019 del ricavato dalla vendita di una borsa per l'importo di CHF 610.--. La richiesta del ricorrente di riconoscergli CHF 1'000.-- di spese di alloggio per almeno tre mesi è invece divenuta priva d'oggetto visto che il convenuto, dopo la decisione impugnata 23/29 luglio 2019 in cui si è decretato un importo di CHF 800.-- per l'alloggio, con decisione 20 agosto/30 settembre 2019 ha rimborsato al ricorrente CHF 200.-- (corrispondenti alla deduzione per il mese di luglio 2019 da CHF 1'000.-- [come in precedenza riconosciuto] a CHF 800.--). Ciò è stato riconosciuto dal ricorrente in sede di replica. Per quanto attiene l'estensione della sua richiesta, ossia di riconoscere CHF 1'000.-- di spese di alloggio per almeno tre mesi, si osserva che le spese di alloggio giudicate eccessivamente elevate devono essere finanziate soltanto fino al prossimo termine di disdetta (in questo case di tre mesi; cfr. art. 8 delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza [DELCAss; CSC 546.270]), sempreché sussista un diritto all'assistenza. Siccome ad agosto 2019 il ricorrente non aveva più diritto all'assistenza, un eventuale futuro contributo per le spese di alloggio va semmai decretato di nuovo da parte del convenuto su nuova domanda di assistenza e non può essere deciso in questa sede.
3. Stando al ricorrente, i CHF 610.-- accreditatigli il 16 luglio 2019 sul suo conto (cfr. doc. 11 convenuto) sarebbero il ricavo – da tenere come regalo – dalla vendita online di una borsa regalatagli dalla sua compagna B._____
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per far fronte alle sue spese (cfr. doc. 7 convenuto). In Svizzera il diritto all'assistenza sociale impedisce che le persone bisognose debbano far capo al benevolo appoggio di terze persone. Per contro, le assegnazioni di terzi, quali delle donazioni rilevanti, vanno considerate pienamente come entrate (cfr. WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, pag. 435 segg.; art. 2 cpv. 2 della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno [LCAss; CSC 546.250]). Nel caso di specie, non trattandosi di una modica somma, appare sostenibile che il convenuto l'abbia conteggiata come entrata del mese di luglio 2019. Irrilevante è che B._____ abbia chiesto dapprima al ricorrente e poi al convenuto la restituzione di tale somma (cfr.
richiesta di rimborso al convenuto del 30 luglio 2019 [doc. 9 convenuto]).
Contrariamente alla sua esposizione dei fatti, secondo cui lei avrebbe chiesto al ricorrente di vendere la borsa, stando alla più credibile versione del ricorrente, ella gli avrebbe regalato tale borsa. Siccome il ricorrente non ne è più arricchito (nemmeno per mezzo di surrogato in denaro) (cfr. art.
249 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; CO; RS 220]), ella non può a priori revocare la donazione e farsi restituire la somma del ricavato dalla vendita della borsa. Ne discende che il convenuto non deve al ricorrente CHF 610.- - da destinare a B._____ (e né tantomeno CHF 610.-- a B._____, per quanto questo Tribunale possa esprimersi in merito). Il convenuto ha perciò giustamente decurtato l'importo per il mese di luglio 2019 e non deve rimborsare tale importo al ricorrente, per cui, per quanto non divenuto privo d'oggetto, il ricorso va respinto.
4. Considerato che il convenuto ha di fatto dato seguito al petito del ricorrente di riconoscere l'importo di CHF 1'000.-- per le spese di alloggio (per quanto concerne il mese di luglio 2019, nella misura che si può entrare nel merito di tale richiesta), e che il ricorrente soccombe soltanto riguardo al decurtamento del ricavo di CHF 610.--, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie.
Il Giudice unico decide:
1. Per quanto non divenuto privo d'oggetto e per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese.
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4. [Comunicazioni]