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VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

S 19 3

3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni

Presidenza Racioppi

Giudici Pedretti, von Salis

Attuario Paganini

SENTENZA

del 3 novembre 2020

nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali

A._____,

rappresentato dall'Avvocato Paolo Marchi,

ricorrente contro

Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni,

convenuto

concernente rendita AI

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Fattispecie:

1. A._____, padre di due figli, di nazionalità turca con diploma di commercio, si è trasferito con la moglie a X._____ nel 2000. Tra il 2000 e il 2008 egli ha svolto diversi lavori (aiuto cuoco, gommista e operaio).

2. Il 24 settembre 2007 A._____ si è sottoposto a un intervento di artroscopia alla spalla destra con stabilizzazione anteriore con Suretac. Il 15 luglio 2008 si è eseguito il medesimo intervento alla spalla sinistra.

3. Dal 1. gennaio 2009 al 30 aprile 2016 A._____ ha lavorato presso la B._____. come addetto della linea automatica di confezione. Dal 2010 al 2014 egli ha pure esercitato un'attività indipendente (gestione di un Kebap).

A causa dei dolori alle spalle, nel 2014 alla B._____ ha potuto lavorare in magazzino. Ma da aprile 2015 ha dovuto riprendere il lavoro nella linea di confezionamento e con ciò l'attività, eseguita all'altezza delle spalle, di rifornimento della macchina d'imballaggio. Da allora i dolori alle spalle sono di nuovo aumentati. Dopo un diverbio con il nuovo superiore e il susseguente licenziamento, A._____ si è rivolto alla psichiatra Dr.ssa med.

C._____, la quale gli ha attestato un'incapacità lavorativa totale a partire dall'11 aprile 2016.

4. Il 19 aprile 2016 A._____ ha inoltrato una richiesta di prestazioni all'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni.

5. Nella valutazione del 26 aprile 2016 lo psichiatra Dr. med. D._____, incaricato dall'assicurazione di indennità giornaliera per malattia, ha rilevato una sindrome da disadattamento con prevalenti altri aspetti emozionali e ha ritenuto impossibile un reinserimento presso l'attuale datore di lavoro; egli, per contro, ha negato un'inabilità lavorativa presso un altro datore di lavoro a partire dal 1. luglio 2016. Dopo essere venuto a

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conoscenza del licenziamento e del fatto che A._____ non avrebbe riferito al datore di lavoro degli interventi chirurgici alle spalle, nel rapporto del 3 maggio 2016 lo psichiatra ha rivisto la sua valutazione, ritenendo che non vi erano limitazioni lavorative di natura psichica.

6. Il 22 luglio 2016 l'Ufficio AI ha negato un diritto a provvedimenti di riqualifica e prospettato il rigetto della richiesta di prestazioni AI. Contro quest'ultima decisione A._____ ha sollevato obiezione il 18 agosto 2016.

7. A causa della tendinopatia degenerativa alla spalla sinistra con lesione del tendine sovraspinoso, il 24 ottobre 2016 il Dr. med. E._____ ha effettuato un'artroscopia con sutura del tendine sovraspinoso, tenotomia e tenodesi del capolungo del bicipite brachiale e acromioplastica.

8. Nella perizia pluridisciplinare del Servizio accertamento medico (SAM) del 24 maggio 2017 si è diagnosticato, con influenza sulla capacità lavorativa, una periartropatia omeroscapolare bilaterale e una sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a destra nonché una gonalgia mediale meccanica a destra. Ai disturbi psichici constatati (reazione ansioso-depressiva da disadattamento in fase di remissione sintomatologica) non è stata attestata alcuna influenza sulla capacità lavorativa. Nell'ultima attività svolta A._____ è stato reputato inabile al 100 % dall'11 aprile 2016 fino ad aprile 2017 e abile al 50 % a partire da maggio 2017, mentre in attività adeguata è stato ritenuto totalmente abile a partire da maggio 2017. Dal 10 al 19 febbraio 2017 vi è stata un'incapacità lavorativa totale a causa della patologia urologica.

9. Nel nuovo progetto di decisione 3 novembre 2017 l'Ufficio AI ha prospettato un diritto a una rendita intera dal 1. aprile 2017 al 31 luglio 2017. Oltre questa data, non si è riconosciuto un diritto a una rendita. A._____ ha sollevato obiezione contro questo progetto di decisione, segnalando un

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peggioramento dello stato di salute (fisico e psichico) e inoltrando a più riprese degli scritti a cui ha allegato diversi documenti medici.

10. Con decisione 21 novembre 2018 l'Ufficio AI ha confermato quanto preavvisato, ossia il diritto a una rendita dal 1. aprile 2017 al 31 luglio 2017 e il rifiuto di una rendita oltre questa data secondo un grado di invalidità del 1.22 %.

11. Avverso questa decisione, il 7 gennaio 2019 A._____ (qui di seguito:

ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendone l'annullamento e chiedendo che gli sia riconosciuto un diritto a una rendita AI intera dal 1. aprile 2017 in poi.

12. Nella risposta del 23 gennaio 2019 l'Ufficio AI (qui di seguito: convenuto) ha postulato il rigetto del ricorso.

13. Nel secondo scambio di scritti le parti si sono riconfermate nei loro petiti e nelle loro motivazioni.

Considerando in diritto:

1. I requisiti processuali non danno adito a osservazioni, per cui questo competente Tribunale entra nel merito del presente ricorso contro la decisione del 21 novembre 2018, con cui il convenuto ha respinto la richiesta di prestazioni del ricorrente.

2. Controverso è se il ricorrente abbia diritto a una rendita intera, in via eventuale a una mezza rendita, da agosto 2017 in avanti.

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3.1. Giusta l'art. 28 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se è invalido almeno al 60 %, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 % o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 %.

3.2. Secondo il principio inquisitorio l'assicuratore, parimenti al giudice, accerta d'ufficio la fattispecie. Per quanto riguarda la procedura amministrativa, l'art. 43 cpv. 1 frase 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) prescrive che l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (per la procedura giudiziaria v.

art. 61 lett. c LPGA). Applicando una valutazione anticipata delle prove è possibile rinunciare a ordinare ulteriori accertamenti, qualora si giunga alla convinzione che questi non possono cambiare una fattispecie acclarata con il grado della verosimiglianza preponderante. Se tuttavia permangono dei forti dubbi sulla completezza e/o la correttezza dei fatti accertati, occorre continuare a indagare, premesso che da ulteriori accertamenti ci si debba attendere nuove informazioni essenziali (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_956/2011 del 20 giugno 2012 consid. 5.1 con rinvii).

3.3. Per stabilire il grado d'impedimento, l'amministrazione e il giudice si fondano su documenti allestiti dal medico o eventualmente da altri specialisti, il cui compito consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurata sia incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2). Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

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espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Decisivo quindi per stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova non è tanto la sua origine o la sua denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c). La giurisprudenza ha tuttavia sviluppato alcune direttive in relazione a determinate forme di attestazioni mediche (DTF 125 V 351 consid. 3b, 118 V 286 consid. 1b). In tal senso, se non vi sono indizi concreti che depongano contro la loro attendibilità, va riconosciuto pieno valore probatorio alle perizie di medici specialistici esterni che rilasciano i propri referti in base a indagini e osservazioni accurate e dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica e che nella descrizione dei loro reperti giungono a risultati concludenti (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4, 125 V 351 consid. 3b/bb). Anche i rapporti allestiti da medici alle dipendenze dell'amministrazione hanno piena valenza probatoria, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (DTF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/bb, 122 V 157 consid. 1c). Riguardo alle attestazioni del medico curante si può ritenere che, secondo la generale esperienza della vita, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente con la paziente il medico curante tenda a esprimersi a favore del suo cliente (DTF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3b/cc, 124 I 170 consid. 4).

4. Il ricorrente sostiene, in sostanza, che il convenuto non avrebbe considerato l'evoluzione negativa del danno alla salute (fisico e psichico).

Dal profilo psichico egli sarebbe inabile al 50 % (come attestato dalla Dr.ssa med. C._____) e da quello fisico all'80 % (come attestato dal Dr.

med. E._____). Siccome la perizia del SAM risale al 9 ottobre 2017, a detta del ricorrente essa non terrebbe conto del peggioramento intervenuto successivamente. Al momento della decisione del convenuto del 21

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novembre 2018 detta perizia non sarebbe più stata basata sulla conoscenza completa del caso e non avrebbe più rappresentato una valutazione adeguata. Ora sarebbe evidente che il SAM avrebbe sottovalutato il danno psichico. Non vi sarebbe stata remissione, bensì un'evoluzione negativa. Inoltre, la documentazione medica specialistica trasmessa in sede di osservazioni al progetto di decisione non sarebbe stata oggetto di una valutazione medica, ma unicamente giuridica.

Il convenuto controbatte che la documentazione medica dei Dr. med.

C._____ e E._____ allegata al ricorso non sarebbe in grado di cambiare la sua valutazione, siccome non comproverebbe un peggioramento sostanziale dello stato di salute. Inoltre, il convenuto fa osservare che il Dr.

med. E._____ si sarebbe pronunciato soltanto in merito alla capacità lavorativa nell'attività originaria e non anche in merito alla capacità lavorativa in un'attività adeguata.

5. Riguardo alla censura secondo cui la perizia del SAM sarebbe superata e non potrebbe fungere da base per la decisione sul diritto a una rendita, va innanzitutto detto che la perizia del SAM datata 9 ottobre 2017 con accertamenti avvenuti in maggio e giugno 2017, è vero, risale a più di un anno prima dal rilascio della decisione qui impugnata del 21 novembre 2018. Tuttavia, il fatto che tra una perizia e la decisione AI trascorra un certo periodo di tempo è intrinseco della procedura di obiezione al progetto di decisione. Determinante in questo caso è che, come si vedrà qui di seguito, i rapporti dei medici curanti inoltrati dal ricorrente dopo il rilascio della perizia del SAM del 9 ottobre 2017 non sono atti a scalfire le conclusioni dei periti del SAM.

6. Preliminarmente, va osservato che la perizia del SAM del 9 ottobre 2017 ha valore probatorio, siccome ottempera ai requisiti per la valenza probatoria di un rapporto medico (v. sopra consid. 3.3), cosa che peraltro non è contestata.

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7.1. Dal profilo fisico, il consulente reumatologico del SAM Dr. med. F._____ ha rilevato le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

- periartropatia omeroscapolare bilaterale, in:

- esiti da stabilizzazione anteriore con Suratec in artroscopia alla spalla destra, il 24 settembre 2007;

- esiti da stabilizzazione anteriore con Suratec in artroscopia per instabilità anteriore e lesione SLAP grado II alla spalla sinistra, il 15 luglio 2008;

- esiti da sutura del tendine sovraspinoso mediante vite Twin-Fix, tenotomia e tenodesi del capolungo del bicipite brachiale con acromioplastica alla spalla sinistra, il 24 ottobre 2016;

- sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a destra, in:

- alterazioni degenerative del rachide lombare (focalità erniaria mediana D12-L1 alla MRI lombare del 10 gennaio 2013, spondilosi anteriori al passaggio toracolombare;

- esiti da morbo di Scheuermann;

- anomalia di transazione lombosacrale con lombarizzazione della prima vertrebra sacrale;

- disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna lombare con scoliosi destro-convessa lombare);

- decondizionamento e sbilancio muscolare;

- gonalgia mediale meccanica a desta, in:

- incipiente gonartrosi;

- possibile lesione meniscale mediale;

- obesità.

Viste queste patologie, il Dr. med. F._____ ha giudicato adatta allo stato di salute un'attività tenente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti: fino all'altezza dei fianchi il ricorrente può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg, di rado tra 5 e 10 kg, mai oltre i 10 kg; sopra l'altezza del petto il ricorrente può talvolta sollevare pesi fino a 2 kg, di rado tra 2 e 5 kg, mai oltre i 5 kg; il ricorrente può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, mai attrezzi pesanti; il

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ricorrente può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, può spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi e inclinata in avanti, talvolta la posizione inginocchiata, molto spesso può effettuare la flessione delle ginocchia, talvolta può assumere la posizione accovacciata; il ricorrente può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni al bisogno; il ricorrente può molto spesso camminare fino a 50 m, molto spesso oltre 50 m, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, mai salire su scale a pioli. In un lavoro adatto allo stato di salute il reumatologo ha giudicato il ricorrente abile sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con rendimento massimo del 100 % (cfr. doc.

89 pag. 21 e 23 e doc. 89 pag. 23-47 convenuto).

7.2. I certificati e i rapporti medici dell'ortopedico curante Dr. med. E._____, inoltrati dal ricorrente (cfr. scritto dell'11 novembre 2017 [doc. 100 convenuto], del 24 gennaio 2018 [doc. 106 pag. 2 convenuto], del 22 febbraio 2018 [doc. 107 pag. 2], del 22 marzo 2018 [doc. 108 pag. 2 convenuto], del 26 aprile 2018 [doc. 109 pag. 2 convenuto], del 29 maggio 2018 [doc. 109 pag. 3 convenuto], del 12 luglio 2018 [doc. 109 pag. 4 convenuto], del 13 settembre 2018 [doc. 110 pag. 2], del 21 settembre 2018 [doc. 111 pag. 2 convenuto e 112 pag. 4], del 27 settembre 2018 [doc. 112 pag. 3] nonché dell'8 novembre 2018 [doc. E e Ebis ricorrente]) non si confrontano con le conclusioni nella perizia del SAM e tantomeno si esprimono circa la percentuale d'abilità lavorativa rimanente in attività adatta. Anzi, si rileva che le limitazioni lavorative attestate dal Dr. med.

E._____ non sono sostanzialmente in contrasto con quelle esposte nella perizia SAM, soprattutto quando questi descrive che un'attività consona per il ricorrente sarebbe un'attività "dove l'utilizzo degli arti superiori sia limitato al sotto del livello delle spalle e con pesi non superiori ai 5 kg" (v. rapporto

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del 24 gennaio 2018 [106 pag. 2 convenuto]). Riguardo ai dolori lamentati nella regione gluteale e lombo-sacrale prossimale con irraggiamento in regione gluteale e dei flessori della coscia, riportati nel rapporto del 22 marzo 2018 (doc. 108 pag. 2 convenuto), si osserva che non si tratta di una problematica nuova, siccome il ricorrente stesso ha riferito di averla già avuta in passato (cfr. anche diagnosi nella perizia SAM di un'anomalia di transazione lombosacrale con lombarizzazione della prima vertebra sacrale). Per quanto attiene al "peggioramento della sintomatologia dolorosa a carico del ginocchio sinistro con particolare dolorabilità nell'inginocchiarsi ma soprattutto estrema difficoltà nel rialzarsi" (v.

rapporto del 13 settembre 2018 [doc. 110 pag. 2 convenuto]), circa le quali la RM ha evidenziato "un quadro di meniscosi del corno posteriore del menisco mediale, che appare aumentato di volume, in assenza di lesioni franche del menisco stesso" (v. rapporto del 21 settembre 2018 [doc. 111 pag. 2]), si constata che, per quanto intravedibile, si tratta sì di dolori nuovi, per i quali il Dr. med. E._____ ha prescritto un ciclo di fisiokinesiterapia e l'applicazione di gel, ma non è stato comprovato che questi siano duraturi e invalidanti. Non si può dunque rimproverare al convenuto di non aver effettuato ulteriori accertamenti sotto il profilo reumatologico.

8.1. Dal punto di vista psichiatrico, il consulente psichiatrico del SAM Dr. med.

G._____ ha rilevato, senza influenza sulla capacità lavorativa, una reazione ansioso-depressiva da disadattamento (ICD-10 F.43.22) in fase di remissione sintomatologica (cfr. doc. 89 pag. 14 convenuto). Il Dr. med.

G._____ ha concluso che gli esordi psicopatologici risalirebbero a febbraio 2016, quando al ricorrente sarebbe stato notificato il licenziamento, evento che di per sé egli forse si sarebbe aspettato, in quanto con il cambio di direzione della ditta le cose avrebbero preso una piega a lui non più favorevole a seguito dei provvedimenti che sarebbero stati assunti dalla nuova dirigenza. Questo evento sarebbe stato tra l'altro preceduto di qualche mese dalla disattesa di un accordo preso con il capo della ditta che

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sarebbe parso potesse porre le basi per un consolidamento del suo posto di lavoro rinnovando la fiducia nei suoi confronti. Ciò avrebbe portato a un pesante conflitto con il datore di lavoro e al conseguente sovraccarico emotivo sofferto da parte del ricorrente. Egli avrebbe quindi manifestato una sintomatologia psichica reattiva alla situazione lavorativa che si sarebbe venuta a creare con le risonanze negative legate al non mantenimento degli accordi presi e al successivo licenziamento che egli avrebbe vissuto con molta amarezza. A distanza di alcuni mesi dagli eventi che avrebbero scombussolato la sua esistenza, che fino a quel punto sarebbe proceduta in maniera piuttosto regolare e lineare, il ricorrente ora mostrerebbe un certo miglioramento della sintomatologia psichica legato alla minore intensità del pensiero ruminativo su quanto è accaduto, risentendo di meno della ferita dell'ingiustizia che riterrebbe essergli stata comunque arrecata senza tenere conto della sua sensibilità e di una ragione che potesse almeno in qualche misura giustificarla (cfr. doc. 89 pag. 19 seg. e 89 pag. 48-56 convenuto).

8.2. Innanzitutto, si constata che già il medico di fiducia della CSS Dr. med.

D._____, specialista in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 26 aprile 2016 risp. 3 maggio 2016 aveva diagnosticato una sindrome da disadattamento con prevalenti altri aspetti emozionali (ICD-10 F.43.23). Si tratta dunque di una diagnosi simile a quella fatta dal SAM risp. dal Dr. med.

G._____, che rientra nella sottocategoria "Disturbi dell'adattamento" (ICD- 10 F.43.2), la quale include condizioni di malessere soggettivo e di disturbo emozionale, che in genere interferiscono con il funzionamento e le prestazioni sociali, e che insorgono nel periodo di adattamento ad un significativo cambiamento di vita o ad un evento stressante. Questo tipo di diagnosi è stato fatto inizialmente anche da parte della psichiatra curante Dr.ssa med. C._____ (cfr. rapporto del 12 maggio 2016 [doc. 89 pag. 57 seg. convenuto]). Soltanto dopo la comunicazione del progetto di decisione del 3 novembre 2017 (doc. 91 convenuto), la Dr.ssa med. C._____ nel

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rapporto dell'11 gennaio 2018 (doc. 104 pag. 2) formula l'ipotesi diagnostica di depressione di media-grave gravità, sindrome ricorrente (ICD-10 F.33.2) reattiva alla patologia organica di dolori alle spalle. A tal proposito, tuttavia, va evidenziato che si tratta soltanto di un'ipotesi e che i disturbi rilevati verosimilmente erano correlati al progetto di decisione negativo del convenuto e al rifiuto di misure di riqualifica professionale, come sembra riferire il medico di famiglia Dr. med. H._____ nel certificato medico del 27 dicembre 2017 (doc. 102 pag. 4 convenuto). Questi motivi non hanno tuttavia carattere invalidante secondo la giurisprudenza (cfr.

DTF 127 V 299 consid. 5a). Non è pertanto rilevante che il medico di famiglia in detto certificato abbia accertato, senza approfondire eventuali motivi invalidanti e senza confrontarsi con la diagnosi nella perizia del SAM, un'inabilità lavorativa in qualsiasi lavoro a causa di peggioramento. Nel rapporto del 18 settembre 2018 la Dr.ssa C._____ riformula l'ipotesi diagnostica di depressione di media-grave gravità in sindrome ricorrente reattiva alla patologia organica dei dolori alle spalle dal 2016, peggiorato da gennaio 2018, nonché un disturbo d'ansia generalizzato (ICD-10 F.41.1) dal 2016, peggiorato da gennaio 2018, con prognosi di capacità lavorativa al 50 %. Queste conclusioni sono confermate nel rapporto del 10 dicembre 2018 della stessa (doc. D ricorrente). Come esposto sopra, tuttavia, nel 2016 la Dr.ssa C._____ aveva diagnosticato un disturbo dell'adattamento (ICD-10 F.43.23; cfr. rapporto del 14 maggio 2016 [doc. 89 pag. 58 convenuto]). Queste ultime sue diagnosi (depressione di media-grave gravità in sindrome ricorrente reattiva alla patologia organica dei dolori alle spalle dal 2016, peggiorato da gennaio 2018, e disturbo d'ansia generalizzato dal 2016, peggiorato da gennaio 2018) restano delle ipotesi non oggettivate e non menzionate nel 2016, in contraddizione alle sue successive affermazioni che ne riconducono l'insorgenza al 2016. I rapporti medici della psichiatra curante non sono quindi in grado di sollevare dei dubbi sulle conclusioni nella perizia del SAM. Il convenuto poteva dunque fondarsi interamente su detta perizia per la determinazione della capacità

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lavorativa residua. Non appaiono quindi necessari ulteriori accertamenti medici.

9. Accertato che il convenuto poteva partire dal presupposto che il ricorrente dispone di una capacità lavorativa del 100 % in attività adeguata al suo stato di salute, il calcolo del grado di invalidità (1.22 %), non contestato di per sé, può essere confermato. Non sussiste pertanto un diritto a una rendita oltre il 31 luglio 2017. La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso va respinto.

10. In deroga all'art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). L'esito della controversia giustifica l'accollamento delle spese processuali fissate a fr. 700.-- al ricorrente.

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevati dei costi procedurali di CHF 700.--, il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]

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