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VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

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VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

A 15 31

4a Camera

presidenza Racioppi

giudici Stecher, Meisser attuaria Krättli-Keller

SENTENZA

del 6 ottobre 2015

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____,

ricorrente contro

Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni,

convenuto

concernente condono fiscale

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1. Il 20 giugno 2014, A._____ chiedeva il condono dell'imposta cantonale e federale diretta sul reddito da utili di liquidazione non ancora corrisposta nel 2012 per un ammontare di fr. 6'390.45 (Cantone) e di fr. 2'211.-- (Con- federazione), adducendo delle ristrettezze finanziarie.

2. Il 1. giugno 2015, il Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni (DFC) respingeva la richiesta. L'istante avrebbe ancora debiti per un am- montare di fr. 40'000.-- (fr. 30'000.-- a favore del figlio e fr. 10'000.-- a fa- vore di terzi) e senza una rinuncia da parte dei creditori un condono non sarebbe proponibile. Anche la volontaria cessione di sostanza a favore del figlio B._____ priverebbe la richiesta di condono di qualsiasi possibilità di successo.

3. Nel ricorso interposto al Tribunale amministrativo il 15 giugno 2015 (data del timbro postale), A._____ chiedeva in sostanza l'accoglimento della domanda di condono. Da anni il negozio gestito dai coniugi a X._____

avrebbe avuto difficoltà finanziarie. Dopo la morte della moglie nel 2012, all'istante non sarebbe rimasta altra scelta che cedere l'immobile al figlio, essendo i costi superiori ai ricavi. Avendo a disposizione la sola rendita di vecchiaia, l'istante considera di poter a mala pena far fronte alle spese correnti e reputa pertanto impossibile corrispondere l'importo preteso.

4. Nella risposta di causa del 7 luglio 2015, il DFC chiedeva la reiezione del ricorso per i motivi già esposti nella decisione impugnata.

5. Il 17 agosto 2015, il ricorrente puntualizzava che i creditori avrebbero rinunciato nel frattempo alle loro pretese. In effetti, in data 26 agosto 2015, B._____ comunicava al Tribunale amministrativo di rinunciare al suo credito nei confronti del padre per un importo di fr. 30'000.-- e di as- sumersi l'ulteriore debito di fr. 10'000.-- contratto dal genitore verso terzi.

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6. Duplicando, il DFC si riconfermava nelle proprie precedenti allegazioni e proposte precisando che l'istante non avrebbe saputo debitamente com- provare né l'estinzione dei debiti contratti né la necessità di alienare l'im- mobile di sua proprietà al figlio.

Considerando in diritto:

1. La controversia verte sul rifiuto di accordare il condono per l'importo anco- ra dovuto per il 2012 a titolo di imposta cantonale e federale diretta sul reddito per utili di liquidazione.

2. a) Gli artt. 167 cpv. 1 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD;

RS 642.11) e 156 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIC; CS 720.000), anche se la loro formulazione è leggermente diversa, contemplano ambedue la possibilità di accordare al contribuente un con- dono dall'imposta. Giusta il disposto della LIC, le imposte possono essere condonate del tutto o in parte a contributori venuti a trovarsi nel disagio o ai quali il pagamento riuscirebbe oltremodo gravoso per altre ragioni. La domanda di condono, motivata e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata per iscritto all'Amministrazione cantonale delle imposte. E' il DFC che decide su domande di condono superiori a fr. 5'000.-- per anno fiscale (art. 156 cpv. 3 LIC). In virtù di quanto stabilito all'art. 156 cpv. 4 LIC, per domande di condono concernenti l'imposta federale diretta deci- de l'autorità competente per il condono dell'imposta cantonale. Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le ragioni di una simile rinuncia - che provoca l'estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica - vanno essenzialmente ricercate nella persona del debitore, segnatamente nelle sue difficili con- dizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l'istituto

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del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio- politica oppure finanziaria. In definitiva, questa rinuncia viene concessa perché si ritiene che l'esistenza economica di un contribuente debba es- sere per quanto possibile preservata (decisione del Tribunale amministra- tivo federale no. A-2250/2007 dell'11 marzo 2009).

b) Partendo dal presupposto - come espressamente sancito all'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (Ordinanza sul condono dell'imposta; RS 642.121) - che una procedura di condono deve contribuire al risanamento stabile e duraturo della situazione economica del contribuente e deve per- tanto giovare a quest’ultimo e non ai suoi creditori, uno dei presupposti per accordare tale richiesta è propriamente quello che i creditori abbiano rinunciato alle loro pretese. Senza tale rinuncia, un eventuale condono delle imposte 2012 ancora scoperte non favorirebbe tanto il ricorrente quanto piuttosto i suoi creditori privati. A questo proposito, nell'ambito del secondo scambio di scritti processuali, il figlio dell'istante ha dichiarato di rinunciare alle proprie pretese e di assumersi anche il restante debito del ricorrente nei confronti di terzi. Contrariamente a quanto preteso dal DFC, una simile dichiarazione è propria a comprovare quanto l'istante pretende, ovvero che tutti i suoi creditori hanno rinunciato alla pretesa o verranno tacitati da altre persone, per cui non esistono più debiti del ricorrente ver- so terzi. In tali condizioni, un eventuale esonero fiscale sarebbe essen- zialmente nell'interesse del richiedente e non più dei suoi creditori. Que- sta condizione posta all'esonero fiscale dalla prassi fiscale va pertanto nell'evenienza considerata attualmente ossequiata.

3. a) Come si è detto, un condono fiscale viene concesso, per intero o in parte, se il contribuente si ritrova in una situazione di necessità o se per altre ra- gioni il pagamento dell'importo dovuto costituirebbe un onere troppo gra- ve. Si riconosce uno stato di necessità in particolare in caso di mancanza

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di reddito e di sostanza o in caso di copertura dei costi di vita da parte dell'ente pubblico. È dato un onere troppo grave, se il pagamento dell'im- porto dovuto rappresenterebbe per il contribuente un sacrificio spropor- zionato rispetto alla sua capacità finanziaria e se pertanto non è dato pre- tendere il versamento dell'importo fiscale scoperto. Che le entrate del ri- corrente di fr. 1'784.--, costituite dalla sola rendita di vecchiaia, non basti- no a coprire le uscite di fr. 2'320.-- non viene contestato. Problematica in- vece in quest'ottica è la rinuncia di sostanza fatta dal ricorrente a favore del figlio per un valore dichiarato di fr. 267'000.--.

b) Giusta le direttive cantonali sulla tassazione zero “se un contribuente di- spone di una sostanza considerevole, un'eventuale richiesta di condono va bocciata”. Che cosa vada inteso per sostanza considerevole non è di- rettamente specificato. A questo riguardo è però perlomeno dato ispirarsi a quanto previsto all'art. 51 delle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG; CS 720.015), il quale ammette la possibilità di emanare su richiesta una tassazione zero, se la sostanza determinante ammonta per persone sole a meno di fr. 25'000.-- e per coniugati a meno fr. 40'000.--. L'ammontare di questi importi si basa sull'art. 11 cpv. 1 lett. c della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RU 831.30) nel testo valido fino a fine 2010. Sebbene gli importi nella LPC siano stati aumentati con effet- to al 1° gennaio 2011, la legislazione d'applicazione cantonale non ha vo- lutamente effettuato un adeguamento, poiché un simile aumento non era reputato supportato da motivi oggettivi e neppure conciliabile con il princi- pio della tassazione secondo la capacità economica (vedi sentenza del Tribunale amministrativo A 13 29). Tenuto conto delle considerazioni che precedono, l'importo qui in discussione è pertanto di entità tale da essere in ogni caso rilevante per la decisione sul condono.

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4. a) In ossequio a quanto stabilito all'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sul condono dell'imposta, l'autorità di condono nella sua decisione deve prendere in considerazione l'insieme della situazione economica del contribuente. Ai fini di un corretto apprezzamento della situazione finanziaria d’insieme del ricorrente, occorre allora considerare anche le fonti di reddito e gli ele- menti della sostanza di cui lo stesso si è volontariamente spossessato.

Giusta l'art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza sul condono dell'imposta, quando il contribuente si è volontariamente privato delle proprie fonti di reddito o di elementi della sostanza, tale diminuzione del reddito o della sostanza non è presa in considerazione al momento in cui la domanda di condono vie- ne giudicata. Infatti, una corretta valutazione della capacità finanziaria di un contribuente presuppone il computo delle fonti di reddito e di tutti gli elementi della sostanza di cui lo stesso si è volontariamente privato, in base ai medesimi principi che reggono le cosiddette azioni revocatorie o pauliane in materia esecutiva (MICHAEL BEUSCh, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 214). Contrariamente però a dette procedure, nella procedura di condono i beni di cui si è vo- lontariamente privato il contribuente non devono necessariamente esser- gli restituiti, ma vanno unicamente computati nel calcolo della sua situa- zione economica d’insieme.

b) In base ai dati forniti dal contribuente stesso sul questionario per la do- manda di condono, agli inizi di gennaio 2013 egli ha ceduto al figlio a tito- lo di futura eredità l'immobile sito … nel comune di X._____, costituito da casa d'abitazione e commerciale, con garage doppio, pollaio, giardino e cortile per un valore di fr. 267'000.--. A detta del petente tale valore di cessione risultava dalla differenza tra il valore fiscale dell'immobile e il de- bito ipotecario. Per il Tribunale amministrativo il valore della cessione po- trebbe in realtà essere ben superiore, ritenuto che il valore fiscale di un immobile è solitamente più contenuto del suo effettivo valore di mercato.

In ogni caso, la cessione avveniva senza alcuna controprestazione - ver-

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sando attualmente il ricorrente un regolare canone d'affitto mensile di fr. 500.-- più spese accessorie per continuare a vivere nell'abitazione - e circa un anno e mezzo prima della presentazione della domanda di con- dono. Per questo Giudice, già in conformità a quanto stabilito dall'ordi- nanza sul condono dell'imposta, il DFC ha pertanto giustamente computa- to tale sostanza nella situazione patrimoniale dell'istante e ha negato un diritto al condono.

c) Per la prima volta in sede di ricorso, l'istante pretende che la cessione non sia avvenuta a titolo volontario, ma che fossero state le sue precarie condizioni finanziarie a imporgli la rinuncia all'immobile, essendo i costi di manutenzione dello stabile superiori agli utili. In principio, in applicazione analogica della regola generale prevista all'art. 8 del Codice civile svizze- ro (CC; RS 210), nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contri- buente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il de- bito verso l’erario (DTF 133 II 153 cons. 4.3 e 121 II 257 cons. 4c/aa).

Applicato al presente procedimento questo principio esige quindi che sia il ricorrente a provare quanto fa valere in vista del riconoscimento del con- dono richiesto. A sostegno però di quanto pretende, l'istante non adduce alcunché, in particolare non vengono prodotti mezzi di prova o presentati elementi che potrebbero in qualche modo sostenere o giustificare che la cessione non abbia privato l'istante di un importante elemento della pro- pria sostanza. In base a quanto emerge dagli atti, già l'ingente differenza tra il valore fiscale dell'immobile e il debito ipotecario lasciano presumere che l'istante avrebbe potuto gestire la pretesa situazione deficitaria della costruzione in modo indubbiamente più conveniente per i propri interessi economici che cedendo gratuitamente lo stabile al figlio. Ne consegue che la presa in considerazione di questo elemento di sostanza nel calcolo della situazione economica dell'istante sfugge alle censure di ricorso e

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merita protezione. Di riflesso la rinuncia ad un tale valore patrimoniale non può giustificare il condono dalle imposte preteso.

5. Per quanto esposto in precedenza, il ricorrente non ha diritto al condono delle imposte e il ricorso va respinto. In conformità all'art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), nella procedura di ricor- so la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. L'esito della controversia giustifica pertanto l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento al ricorrente.

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 1'000.--

- e le spese di cancelleria di fr. 194.--

totale fr. 1'194.--

il cui importo sarà versato da A._____, X._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Can- tone dei Grigioni, Coira.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]

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