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VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

U 18 61

1a Camera

presidenza Racioppi

giudici Audétat, von Salis attuaria Krättli-Keller

SENTENZA

del 10 aprile 2019

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____,

ricorrente contro

Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni,

convenuto

concernente permesso di soggiorno UE/AELS (revoca)

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1. A._____ è nato e cresciuto a O.1._____. Il 23 dicembre 2007 lasciava O.1._____ e l'8 febbraio 2008 convolava a nozze con una cittadina francese residente in Svizzera. Dopo l'annullamento di questo matrimonio egli rientrava a O.1._____, il 29 gennaio 2009. Il 16 giugno 2009 A._____

sposava una cittadina di croata e la coppia emigrava in O.3._____ il 27 novembre 2009. Dopo il divorzio, A._____ faceva rientro in patria in data 20 settembre 2010. Nuovamente espatriato il 14 febbraio 2011, il 6 maggio 2011 A._____ raggiungeva nuovamente la Svizzera, dove faceva formale domanda di asilo. Il 5 marzo 2012 la domanda veniva respinta e pronunciato l'allontanamento della Svizzera. Con decreto d'accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 26 novembre 2012, A._____

veniva dichiarato colpevole di lesioni corporali semplici qualificate e condannato ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.--, sospesi condizionalmente per due anni, e a una multa di fr. 500.--. Con sentenza del 28 febbraio 2013, Tribunale amministrativo federale confermava la reiezione della domanda d'asilo e l'allontanamento deciso.

Il 2 ottobre 2014 avveniva il rinvio coatto.

2. Il 2 novembre 2015, A._____ entrava nuovamente in Svizzera per poi sposare l'11 dicembre 2015 B._____, una cittadina in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata UE/AELS. Di conseguenza al cittadino di O.1._____ veniva rilasciato un permesso di lunga durata analogo a quello della moglie e scadente il 7 giugno 2019. Il 9 gennaio 2018, B._____ comunicava all'ufficio della migrazione e il diritto civile dei Grigioni (UMDC) la separazione di fatto dal marito dal 22 dicembre 2017 a seguito di una violenta litigata e l'intenzione di voler avviare le pratiche di divorzio. Dal 22 dicembre 2017 A._____ abiterebbe presso un conoscente a O.5._____.

3. Ventilandosi la possibilità di un ritiro del permesso di soggiorno, l'UMDC dava all'interessato la possibilità di determinarsi sulla questione. Nello scritto del 15 febbraio 2018, A._____ addossava alla moglie - e alle

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presunte patologie di cui questa soffrirebbe - l'intera responsabilità della separazione. Sentita al riguardo la moglie confermava quanto già addotto in precedenza e lasciava certificare dal proprio medico curante il suo stato di salute. Le prove assunte venivano trasmesse all'interessato.

4. Con decisione 16 aprile 2018, l'UMDC revocava a A._____ il permesso di soggiorno UE/AELS e decretava il suo allontanamento della Svizzera.

L'interposto ricorso al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (DGSS) del 3 maggio 2018 veniva respinto con decisione del 5 settembre 2018. In detto provvedimento al petente venivano pure rifiutati l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio. Sostanzialmente, dopo aver constatato che il permesso di soggiorno dell'istante fosse legato a quello della moglie e dopo la cessazione dell'unione coniugale di fatto due anni dopo aver contratto matrimonio, il DGSS reputava soddisfatti i presupposti per la revoca del permesso di soggiorno, anche considerato che nell'evenienza una simile misura appariva del tutto proporzionale, potendo il cittadino di O.1._____ far ritorno in patria dove avrebbe del resto trascorso la maggior parte della propria esistenza.

5. Nel ricorso interposto al Tribunale amministrativo in data 2/8 ottobre 2018 A._____ chiedeva, in regime di assistenza giudiziaria gratuita, l'annullamento del provvedimento impugnato e la proroga del permesso di soggiorno oltre al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. In sostanza, il ricorrente ritiene di non essere in alcun modo colpevole del fallimento del proprio matrimonio, mentre si ritiene vittima di abuso di autorità, non avendo potuto produrre le necessarie prove a suo discarico.

6. Nella propria presa di posizione del 1. novembre 2018, il DGSS non si opponeva al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e materialmente ne postulava la sua reiezione, per i motivi già esposti nella decisione impugnata. Il 25 febbraio 2019, il DGSS trasmetteva al Tribunale amministrativo il decreto di sospensione del procedimento penale nei

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confronti dell'istante a seguito di presunta coazione per la durata di sei mesi, avendo la moglie di A._____ chiesta la sospensione di detto procedimento.

7. Nel frattempo, in data 2 novembre 2018 al ricorso veniva conferito l'effetto sospensivo.

Considerando in diritto:

1. Dopo il suo matrimonio, all'istante è stato rilasciato un permesso di soggiorno a seguito del ricongiungimento familiare con una cittadina UE/AELS. E'controversa la legittimità del ritiro di detto permesso di soggiorno dopo la cessazione della convivenza con la consorte a due anni dal matrimonio.

2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità (ora: Unione) europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte dell'unione europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

Giusta l'art. 6 cpv. 1 primo periodo Allegato I ALC, la lavoratorice dipendente cittadina di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. L'art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC prevede che i membri della famiglia di una cittadina di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno a loro volta diritto di stabilirsi con essa (garanzia del diritto al ricongiungimento familiare, cfr. art. 7 lett. d ALC). Secondo il capoverso 2

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della medesima norma, sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico; gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico e nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico.

2.2. Il diritto al ricongiungimento familiare presuppone sempre un diritto di residenza originario di una cittadina UE/AELS giusta le disposizioni dell’ALC. Il diritto di residenza dei familiari costituisce pertanto un diritto derivato, la cui validità è subordinata all’esistenza del diritto di residenza originario. A fronte del loro carattere derivato, i diritti connessi al ricongiungimento familiare non hanno un’esistenza propria, bensì dipendono dai diritti originari da cui sono scaturiti. Il diritto di residenza del coniuge del cittadino UE/AELS detentore del diritto originario esiste pertanto solo fintantoché i coniugi sono sposati e il detentore del diritto originario soggiorna in Svizzera in virtù dell’ALC. In linea di principio, in caso di separazione dei coniugi – anche durevole - senza scioglimento del matrimonio, il diritto di residenza del coniuge del detentore del diritto originario non perde la propria validità, ma permane fintantoché il matrimonio non è legalmente sciolto per divorzio o in seguito a decesso. In caso di abuso di diritto (cfr. art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio [OLCP; RS 142.203] in concomitanza con l’art. 62 cpv. 1 lett. d della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]) occorre tuttavia revocare il permesso o rifiutarne la proroga. Vi è volontà di eludere le disposizioni in materia d’ammissione qualora il coniuge straniero si prevalga di un matrimonio mantenuto solo (formalmente) allo scopo di ottenere o di non perdere il permesso di soggiorno. In questo contesto, le autorità cantonali competenti prestano particolare attenzione alle situazioni potenzialmente abusive. Devono sussistere indizi chiari che permettano di concludere che i coniugi si apprestano ad abbandonare l’unione coniugale

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senza possibilità di ripresa (vedi sul tema le Istruzioni e commenti concernenti l’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, edita dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, 2019, cifra 9.4.2, pag. 112 seg.).

3.1. Non è contestato che in virtù delle sopracitate disposizioni dell'ALC, al ricorrente - che non è cittadino di uno Stato membro all'accordo - è stato rilasciato un permesso di soggiorno di lunga durata dopo il suo matrimonio con una cittadina in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata UE/AELS. Il diritto al soggiorno in Svizzera dell'istante è pertanto un diritto derivato da quello originario della consorte. Giusta le dichiarazioni fatte da quest'ultima nello scritto del 9 gennaio 2018 all'attenzione dell'ufficio cantonale della migrazione, la coppia non vivrebbe più sotto lo stesso tetto dal 22 dicembre 2017. In detta data "in seguito ad un'ennesima violenta lite con mio marito, sfociata poi in violenza fisica nei mei confronti, a tal punto da dovermi costringere a far intervenire la polizia, la quale ha provveduto ad allontanarlo da casa, informandolo che non può più tornare. A partire da tale data il mio ormai "ex marito", si è trasferito presso un conoscente a O.5._____ nel Cantone Ticino, dove risiede tutt'ora. Questa situazione è per me definitiva, non intendo più in alcun modo aver a che fare con questo individuo, violento e molesto. Sto infatti avviando le pratiche per il divorzio".

Sentita nuovamente sulla questione, in data 26 febbraio 2018, la moglie del ricorrente confermava la propria ferma intenzione di non voler più ritornare con il marito e dichiarava di aver contattato una legale per le pratiche di divorzio (protocollo dell'audizione del 26 febbraio 2018). A seguito dell'esistenza di un matrimonio privo di qualsivoglia contenuto, per l'ufficio della migrazione si imponeva la revoca del permesso di soggiorno UE/AELS, poiché il fatto che l'istante si appelli a tale matrimonio costituirebbe un abuso di diritto.

3.2. Per quanto riguarda la definitiva cessazione della convivenza e lo stato definitivo di questa situazione non vi sono motivi per mettere in dubbio le

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conclusioni dell'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni per stranieri. La moglie dell'istante ha dichiarata il 9 gennaio 2018 e poi confermata il 26 febbraio 2018 la propria ferma intenzione di mettere fine al matrimonio tramite divorzio e la stessa esclude la possibilità che possa esservi una ripresa l'unione coniugale o che la coppia possa in qualche modo riavvicinarsi. Dai termini impiegati dalla consorte nelle dichiarazioni fatte emerge in modo palese che essa non intende più avere nulla a che fare con l'istante in quanto individuo violento e molesto e che in pratica anche senza essere ancora divorziata lo consideri comunque già come un

"ex marito". Anche la definizione e l'interpretazione che la moglie del ricorrente ha dato ai tentativi di riavvicinamento dell'istante non lasciano dubbi sul fatto che simili approcci non siano solo malvisti, ma anche considerati come minacciosi (vedi querela penale del 20 aprile 2018, poi sospensione del procedimento del 19 febbraio 2019) e in ogni caso non certo forieri di riunificazione o riappacificazione.

3.3. Per l'istante la rottura dell'unione coniugale sarebbe da ricondurre ad una patologia psichica della consorte che la renderebbe aggressiva e violenta.

In questo contesto, la questione della colpa o a chi vada attribuita la responsabilità dell'insuccesso del matrimonio è in principio ininfluente.

Determinante è solo la questione di sapere se l'istante sia ancora legato anche di fatto al vincolo del matrimonio o se invece tale istituzione giuridica non esista che in teoria. Riguardo alla pretesa patologia di cui a detta dell'istante soffrirebbe la consorte vada però precisato che tale assunto è stato sconfessato dagli atti all'incarto. In data 1. marzo 2018, il medico curante della paziente certificava che questa non presentasse la patologia che il ricorrente voleva attribuirle. Altri motivi per indagare su semplici supposizioni di parte ricorrente non ve ne sono. Ma anche qualora la moglie del ricorrente dovesse, per delirio d'ipotesi, soffrire di disturbi di carattere psichico, tale questione non apporterebbe alcun elemento degno di nota alla questione qui in discussione e che riguarda unicamente il persistere o meno di un matrimonio a giustificazione del diritto dell'istante a continuare

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a risiedere in Svizzera (vedi sull'accezione di violenza anche psichica il considerando 4.3.1 che segue). Per la giurisprudenza, la procedura di assunzione delle prove può essere chiusa, qualora l’autorità a cui spetta potere decisionale raggiunge il convincimento, sulla base della documentazione agli atti, o possa ammettere senza cadere in un’arbitraria valutazione delle prove, che le conclusioni alle quali è giunta non potrebbero comunque essere influenzate dall’ulteriore assunzione di prove (DTF 134 U 140 cons. 5.3, 124 I 208 cons. 4a, 122 II 464 cons. 4a, 120 Ib 224 cons, 2b e 119 Ib 492 cons. 5b/bb). Nella fattispecie in esame, il Tribunale amministrativo non ravvisa la necessità di procedere a ulteriori accertamenti sullo stato di salute della moglie del ricorrente, essendo questi influenti ai fini della controversia.

3.4. In base a quanto esposto in precedenza, è effettivamente dato considerare che l'appello al matrimonio per giustificare il permesso di soggiorno sia abusivo. Non va dimenticato che il ricorrente è cittadino di un paese terzo e che non potrebbe far valere regolarmente un diritto di soggiorno proprio giusta le disposizioni dell’ALC. Nel caso concreto, l'istante ha ancora lo statuto di uomo sposato, ma il suo matrimonio figura unicamente sulla carta, senza che sia più vissuto quanto tale. Il titolo per cui gli era stato rilasciato il permesso di ricongiungersi alla moglie quale familiare è allora divenuto privo di portata effettiva e la permanenza in Svizzera del ricorrente non può più essere ricondotta alla sua vita matrimoniale e famigliare.

3.5. Giusta l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o

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della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Nel caso concreto l'appello a questa normativa non è d'aiuto al ricorrente, presupponendo l'applicazione di tale disposto un matrimonio che sia anche effettivamente vissuto come tale. Per potersi appellare al rispetto della vita privata e familiare è determinante la qualità della vita familiare e non la sua forma giuridica. In questo senso rapporti familiari istituzionalizzati possono rientrare nell'ambito di protezione dell'art. 8 CEDU se sussiste una relazione sufficientemente prossima, reale e effettivamente vissuta (DTF 135 I 143 cons. 3.1). La forma in cui l'istante vive il proprio matrimonio, che sussiste solo ancora formalmente, ma senza alcuna effettività nei fatti dopo la cessazione della convivenza, non è allora tutelata dall'art. 8 CEDU, giacché tra il ricorrente e sua moglie non vi è più alcuna stretta relazione familiare e personale.

4.1. Resta da stabilire se l'istante possa appellarsi alla presenza di un diritto originario suo al rilascio del permesso di soggiorno, indipendentemente all'ALC. L'art. 50 cpv. 1 LStrI prevede che dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio e alla proroga del permesso di soggiorno in virtù degli artt. 42 e 43 sussiste se:

a) l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo; oppure se: b) gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. Può segnatamente costituire un grave motivo personale ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa (cpv. 2). L'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStrI è rivolto ai casi che non rientrano sotto il cpv. 1 lett. a della medesima disposizione, sia perché l'unione coniugale è durata meno di tre anni, sia perché l'integrazione nel Paese non si è ancora compiuta, sia perché entrambe le ipotesi si verificano, ma - alla luce dell'insieme delle circostanze - lo scioglimento del vincolo coniugale porrebbe il cittadino straniero in una situazione di rigore personale (DTF 137 II 345, cons. 3.2.1 e 137 II 1 cons. 4.1). Nella verifica di tali circostanze, è decisiva la

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situazione personale dell'interessato e non l'interesse pubblico ad una politica migratoria restrittiva (decisioni del Tribunale federale 2C_1111/2013 del 12 maggio 2014 cons. 3 e 2C_1213/2013 del 6 gennaio 2014 cons. 4.2); d'altro canto occorre sottolineare che l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI accorda un vero e proprio diritto sia al rilascio di un permesso, rispettivamente al mantenimento di un permesso rilasciato in precedenza, che alla sua successiva proroga, quindi alla continuazione del soggiorno in Svizzera (DTF 137 II 345 cons. 3.2.1 e 137 II 1 cons. 4.1).

4.2. Non è contestato che nell'evenienza la durata dell'unione coniugale sia inferiore al minimo legale di tre anni. L'istante ha contratto matrimonio l'11 dicembre 2015 e l'unione coniugale è cessata due anni dopo il 22 dicembre 2017 per cui le condizioni di cui all'art. 50 cpv. 1 lett. a non sono soddisfatte.

4.3. Occorre allora analizzare se sono dati i presupposti di cui all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI, riguardo i gravi motivi personali che rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. Concretamente si tratta allora di analizzare se l'istante possa essere considerato vittima di violenza nel matrimonio o se la sua reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulti fortemente compromessa.

4.3.1. Ogni tipo di violenza coniugale dev'essere preso sul serio e condannato (DTF 138 II 229 cons 3.2.1 con rinvii); per prassi constante, la violenza coniugale cui si riferisce l'art. 50 cpv. 2 LStrI deve tuttavia assumere una certa intensità. Avendo quale obiettivo quello di esercitare potere e controllo sulla vittima, i maltrattamenti devono poi di principio avere un carattere sistematico (DTF 138 II 229 cons. 3.2.1 e 136 II 1 cons. 5.3).

Un'applicazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b è però possibile anche in un caso di violenza isolato, ma particolarmente grave (sentenze del Tribunale federale 2C_648/2015 del 23 agosto 2016 cons. 2.1 e 2C_590/2010 del 29 novembre 2010 cons. 2.5.2). Nel caso in esame è chiaro che l'istante non possa appellarsi a un qualsivoglia tipo di violenza coniugale nel senso

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inteso dalla disposizione legale. Dagli atti risulta semmai che ambedue i coniugi tendono ad imputare all'altro atti di violenza comunque del tutto relativi (in pratica neppure visibili in termini di ematomi, arrossamenti ecc.

per una querela) e in nessun caso suscettibili di raggiungere un grado di intensità tale da cadere sotto la normativa di cui all'art. 50 cpv. 2 lett. b LStrI.

Dei maltrattamenti sistematici nel senso della normativa in oggetto comportano l'instaurarsi di una chiara gerarchia tra la vittima e la persona dell'aggressore. Nel caso in esame, malgrado le affermazioni fatte dal ricorrente, tale interdipendenza di una persona con l'altra non esiste.

Appare pure evidente che l'istante non ha subito violenze che lo hanno reso in qualche modo succube o strumento della propria moglie, giacché già il comportamento assunto dopo la separazione e la continua ricerca di contatti con la consorte contrasta con la tesi stando alla quale la vittima possa essere il ricorrente. Nel dicembre 2017 era stata la moglie - e non il ricorrente - a chiamare la polizia, dopo aver preteso di essere stata vittima di vie di fatto da parte del marito. Inoltre, nell'ambito della querela penale del 20 aprile 2018, l'istante non contestava di aver contattato la moglie inviandole diversi messaggi con il telefonino. Ne risulta che la pretesa stando alla quale egli sarebbe vittima della moglie non regge anche solo alla logica degli eventi.

4.3.2. Per la parte convenuta, anche la reintegrazione sociale nel Paese d'origine non sarebbe fortemente compromessa. La tesi merita protezione. L'istante è un 43enne che ha trascorso i primi 33 anni circa della propria vita a O.1._____. Nel suo paese di origine rientrava poi nel 2009 e nel 2010.

Nuovamente espatriato nel 2011, veniva rimpatriato in modo coatto dalla Svizzera nel 2014 e lasciava O.1._____ nel 2015 per rientrare in Svizzera.

Da tali dati appare che la maggior parte della propria vita l'istante l'abbia trascorsa nel suo paese di origine, di cui conosce la lingua, gli usi e costumi, le regole ecc. Anche l'assenza da O.1._____, prima saltuaria e con ripetuti rientri, poi per la durata di tre anni e mezzo non è atta a mettere in qualche modo in dubbio la fattibilità di un rientro in patria. Non sono allora ravvisabili

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dei motivi per considerare che l'integrazione in patria del ricorrente possa essere in qualche modo compromessa e, contrariamente a quanto ancora preteso dinnanzi all'autorità dipartimentale, nel proprio ricorso davanti al Tribunale amministrativo l'istante non contesta tale assunto. Per questo, un diritto al rilascio di un permesso ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI non è dato.

5.1. Anche in presenza di motivi per revocare rispettivamente per non rinnovare un permesso di soggiorno una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nel quadro di questo esame vanno ponderati i fattori di cui all'art. 96 LStrI che nella versione in vigore il 1. gennaio 2019 prevede che nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengano conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione (nella versione antecedente: del grado d'integrazione) dello straniero. Un rientro nello Stato di origine può essere preteso se il soggiorno in Svizzera non è stato di lunga durata, se non si sono allacciati rapporti stretti con la Svizzera e se la reintegrazione nel paese d'origine non comporta alcun grave problema.

5.2. Come si è detto, il ricorrente è attualmente in Svizzera da soli 3 anni e mezzo, anche se è entrato nel nostro paese in precedenza per brevi periodi. Pur sostenendo di svolgere una regolare attività lucrativa e di essere ben integrato, elementi a comprova di tali pretese non ne sono stati forniti. Nello scritto del 4 ottobre 2018, il Tribunale amministrativo chiedeva all'istante la portata dell'affermazione stando alla quale avrebbe sempre lavorato e mantenuto la famiglia, ma su dette tematiche il ricorrente manteneva il silenzio. Non è allora dato sapere se l'istante lavori, quale sia eventualmente il datore di lavoro e in che misura sia in grado di far fronte ai propri bisogni. Dagli atti emerge solo che la moglie è impiegata presso la casa anziani del di lei comune di residenza. Ma anche se effettivamente il ricorrente dovesse svolgere un'attività lucrativa, nulla si oppone al fatto che possa parimenti mettere a buon frutto le competenze professionali

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acquisite o di cui comunque dispone anche in patria. In ogni caso l'assenza di qualsiasi indicazione a questo riguardo non permette di concludere all'inesigibilità di un rientro. Quanto alla pretesa integrazione vada menzionato il decreto d'accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 26 novembre 2012 con il quale il ricorrente è stato condannato a una pena pecuniaria e a una multa per lesioni semplici qualificate (oggetto pericoloso). Come precisato anche dall'autorità inferiore, l'episodio risale già a qualche tempo fa, ma è doveroso tenerne conto a carico del ricorrente, giacché non è allora dato parlare di condotta irreprensibile.

5.3. Per il resto, le conseguenze di un allontanamento non risultano essere di intensità considerevole. La reintegrazione a O.1._____ non può essere reputata comportare difficoltà eccessive. Come già evocato, l'istante è nato, è stato a scuola e ha trascorso la maggior parte della sua vita nel proprio paese d'origine, che ha lasciato quando era già da tempo una persona adulta. Conosce quindi perfettamente la lingua e la mentalità del luogo, in cui vivono anche i suoi familiari. Una partenza verso il suo Paese d'origine dopo circa tre anni e mezzo di soggiorno ininterrotto e otto anni complessivi di soggiorno in Svizzera può essere pretesa e non comporta conseguenze eccessive per l'interessato, anche tenuto conto dell'età, del tempo già trascorso a O.1._____ e dei ripetuti rientri (il primo dopo un anno e circa due mesi, il secondo dopo tre anni e circa sei mesi e il terzo dopo circa tre anni e mezzo). In queste condizione non è dato un rigore eccessivo. Non va dimenticato che il comportamento assunto dal ricorrente (due matrimoni di breve durata, tentativo di rimanere in Svizzera mediante una domanda d'asilo) indica chiaramente come egli cerchi di restare, o tornare nel nostro paese facendo capo a qualsiasi espediente. Significativo è al riguardo l'esempio addotto da controparte quanto alle circostanze che hanno condotto alla fine del primo matrimonio dopo che la moglie del ricorrente era venuta a sapere da un messaggio di posta elettronica spedito dal marito alla di lui sorella, che l'unica ragione del matrimonio sarebbe stata la possibilità di entrare in Svizzera. Come poi già evocato anche in

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precedenza, per cittadini di Stati terzi, come O.1._____, un'ammissione in Svizzera allo scopo di svolgere un'attività lucrativa è possibile solo in casi eccezionali, quando si tratta di lavoratori qualificati oppure quando motivi particolari giustificano un'ammissione. Il ricorrente, di cui sono addirittura ignote eventuali specifiche qualifiche professionali, non può essere considerato tra tali cittadini e quindi la sola possibilità che aveva ed ha di soggiornare, almeno inizialmente, in Svizzera dipende da terzi. Alla luce delle considerazioni che precedono la misura decisa va considerata proporzionale e ossequia anche l'art. 96 cpv. 1 LStrI. La revoca del permesso di soggiorno non comporta conseguenze particolarmente gravi per il ricorrente e merita di essere confermata.

6.1. In conclusione, il ricorso è respinto e merita conferma la revoca del permesso di soggiorno. L'UMDC è tenuto ad impartire all'istante un nuovo termine per lasciare la Svizzera dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. Giusta l'art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. L'esito della controversia giustifica allora l'accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte ricorrente.

6.2. L'istante chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. A livello cantonale l'art. 76 LGA sancisce che tramite decisione determinante il corso della procedura o decisione nella causa principale, l'autorità può, su richiesta, concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è evidentemente temeraria o a priori senza speranza (cpv. 1). La concessione esenta da tutte le spese e tasse di un'autorità. Sono fatte salve le disposizioni sul rimborso (cpv. 2). Laddove le circostanze lo giustifichino, l'autorità designa a proprie spese un avvocato. L'indennità si conforma alla legislazione sugli avvocati (cpv. 3). La condizione inerente alle possibilità di successo di fondo del ricorso posta dalla legge per il riconoscimento dell'assistenza

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giudiziaria vuole evitare abusi in materia. Per questo nella valutazione del diritto a ottenere l'esonero dalle spese di procedura e di rappresentanza occorre in primo luogo valutare se anche una persona tenuta a sostenere da sola i costi del procedimento avesse - nelle medesime condizioni - adito le vie legali. Questo presupposto va analizzato dando prova di una certa severità di giudizio (DTF 125 V 32 cons. 2 e STA U 04 103) e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (DTF 139 III 475 cons. 2.2 e 138 III 217 cons. 2.2.4).

6.3. Nell'evenienza, già il fatto che nell'ambito del presente procedimento l'istante cerchi di presentarsi come la vittima dell'unione coniugale lascia apparire il ricorso come temerario, avendo la condotta stessa dell'interessato contraddetto una simile presentazione dei fatti. A prescindere dalle temerarietà del ricorso, la richiesta di assistenza giudiziaria va rifiutata anche a seguito della completa assenza di collaborazione all'accertamento della fattispecie di cui l'istante si è reso colpevole. In data 4 ottobre 2018, il giudice dell'istruzione invitava il richiedente l'assistenza giudiziaria "a voler fornire al Tribunale la prova della pretesa indigenza, non esseno altrimenti possibile statuire positivamente sulla richiesta". Tale sollecitazione è rimasta senza alcun riscontro. Come si è detto non è dato sapere se e dove l'istante lavori, quale paga eventualmente consegua e quali siano le spese con cui è confrontato ed in generale quale sia la sua situazione di reddito e sostanza. In tali condizioni, non essendo possibile alcuna verifica delle condizioni finanziarie dell'istante la richiesta va respinta.

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Il Tribunale decide:

1.1. Il ricorso è respinto.

1.2. L'UMDC è tenuto ad impartire all'istante un nuovo termine per lasciare la Svizzera dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.

3. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 1'000.--

- e le spese di cancelleria di fr. 384.--

totale fr. 1'384.--

il cui importo a carico di A._____ verrà prelevato dall' anticipo di fr. 1'500.-- versato a favore dell'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

4. [Vie di diritto]

5. [Comunicazioni]

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