• Non ci sono risultati.

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI"

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

S 14 167

3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni

presidenza Racioppi

giudici Stecher, Moser

attuaria Krättli-Keller

SENTENZA

del 1° settembre 2015

nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali

A._____,

ricorrente contro

Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni,

convenuto

concernente rendita AI (revisione)

(2)

1. A._____, 1954, lattoniere da carrozzeria e istallatore di impianti sanitari, beneficia, accanto ad una rendita d'invalidità del 50 % da parte dell'assicurazione infortuni, anche di una corrispondente rendita da parte dell'Assicurazione per l'invalidità (AI) dal 1° novembre 1993, essenzialmente a seguito dell'insorgere di un'epicondilite radio-ulnare bilaterale, considerata dall'assicurazione infortuni come una malattia professionale. Tale grado d'invalidità veniva confermato in occasione delle revisioni ordinarie della rendita da parte degli organi AI nel 1999, 2004 e nel 2010. Dal canto suo l'assicurato continuava effettivamente a svolgere la propria attività di lattoniere/idraulico con un rendimento del 50 %, avendo una piccola ditta in proprio e volgendo essenzialmente lavori amministrativi e comunque di tipo leggero.

2. Il 14 agosto 2012, A._____ chiedeva una revisione del proprio grado d'invalidità. Dopo una caduta da una scala sarebbero infatti insorti persistenti dolori alla spalla sinistra e, dopo una ferita da taglio, anche dei disturbi alla mano sinistra. In esito agli accertamenti di carattere medico ed economico condotti, con decisione 16 dicembre 2013 l'Assicurazione federale per l'invalidità, Ufficio AI del cantone dei Grigioni (qui semplicemente ufficio AI) accordava all'assicurato una rendita d'invalidità intera per il periodo tra il 1° agosto 2012 al 31 agosto 2013. Dal 1°

settembre 2013 veniva ripristinata la mezza rendita d'invalidità sulla base di un grado d'impedimento del 50 %.

3. Entro il regolare termine di ricorso, in data 20 gennaio 2014, A._____ si rivolgeva all'ufficio AI contestando in particolare la valutazione medica peritale operata del reumatologo e non ritenendosi più in grado di svolgere il proprio lavoro in misura redditizia. Lo scritto non veniva però fatto proseguire al Tribunale amministrativo quale competente autorità di ricorso. Il 22 aprile 2014 l'assicurato presentava nuovi certificati medici, che da parte degli organi AI venivano considerati come una nuova

(3)

richiesta di revisione. Il 24 aprile 2014 veniva pertanto emanata una decisione di non entrata nel merito della richiesta di prestazioni non avendo l'assicurato reso plausibile un peggioramento della sua situazione di salute rispetto al provvedimento del 16 dicembre 2013.

4. Contro detto provvedimento l'assicurato insorgeva al Tribunale amministrativo, che d'intesa con l'ufficio AI procedeva allo stralcio della pratica (procedimento S 14 127), dopo che l'istanza inferiore aveva annullato la decisione di non entrata in materia del 24 aprile 2014. Di riflesso il reclamo del 20 gennaio 2014, veniva trasmesso a questo Giudice per la sua evasione come ricorso diretto contro il provvedimento del 16 dicembre 2013.

5. Nella presa di posizione del 22 dicembre 2014, l'ufficio AI postulava la reiezione del ricorso. In base alle conclusioni della perizia reumatologica, l'assicurato sarebbe in grado di svolgere la precedente attività come prima del temporaneo peggioramento per cui sarebbe giustificato il ripristino della mezza rendita d'invalidità.

6. Replicando, l'8 gennaio 2015, l'assicurato ribadiva di essere impossibilitato nell'esercizio in molte attività quotidiane e confermava la poca attendibilità della perizia reumatologica, in quanto l'esperto avrebbe tratte conclusioni affrettate da situazioni oggettivamente non paragonabili.

Dal canto suo, l'ufficio AI rinunciava a duplicare.

7. Il 27 gennaio 2015, A._____ chiedeva al Tribunale amministrativo di attendere gli esiti degli accertamenti medici da lui ordinati presso diversi specialisti, prima di statuire sulla vertenza e il 13 e 15 giugno 2015 (date dei timbri postali) tale documentazione veniva trasmessa al Tribunale amministrativo.

(4)

Considerando in diritto:

1. L'assicurato è posto a beneficio di un mezza rendita d'invalidità dal 1°

novembre 1993 per un grado d'invalidità del 50 %, grado poi confermato in occasione delle revisioni ordinarie della rendita da parte degli organi AI nel 1999, 2004 e nel 2010. A seguito dell'annuncio di un aggravamento nell'agosto del 2012, l'AI accordava una rendita intera per la durata di 13 mesi e decideva il mantenimento dello stesso grado d'invalidità presentato in precedenza a partire del 1° settembre 2013. La controversia verte sulla questione di sapere se dopo il 1° settembre 2013 tale valutazione sia corretta o se la situazione dell'assicurato abbia subito una modifica tale da giustificare un diverso grado d'invalidità.

2. a) Giusta l'art. 17 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rile- vante sul diritto alla rendita, questa sarà per il futuro aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cam- biamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una notevole variazione (DTF 130 V 349 cons. 3.5 e 113 V 275 cons. 1a). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 cons. 2b e 390 cons. 1b). Nel caso di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo

(5)

temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 114 cons. 5.4, 130 V 71 cons. 3).

b) Secondo l’art. 4 cpv. 1 dalla legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20) in relazione con l’art. 8 LPGA, per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. L'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

3. a) All'epoca della determinazione del grado d'invalidità iniziale, all'assicurato era stata riconosciuta una rendita d'invalidità del 50 %, essendo egli rimasto impiegabile nella propria azienda di lattoniere in ragione di tale percentuale. Allora la diagnosi era di epicondilite radiale cronica recidivante bilaterale (vedi relazione del 9 settembre 1993 del medico circondariale INSAI), stato dopo denervazione secondo Wilhelm e epicondilectomia parziale a destra, cervicobrachialgie e dolori sternocostali con tendinopatie a catena e disbalance muscolare: in particolare alterazioni degenerative moderate, condorsi e uncartrosi C5/C6 e turbe statiche: scoliosi toracica a largo raggio, sinistroconvessa e probabile sindrome del tunnel carpale. Veniva pure evocata una epatopatia citolitica di origine indeterminata (vedi relazione del dott. med.

B._____ del 12 settembre 1994). Allora, il grado d'inabilità era stato reputato corrispondere al grado d'invalidità, poiché l'assicurato continuava a lavorare nella propria azienda ed a svolgere essenzialmente quei lavori leggeri e di tipo amministrativo nell'esecuzione dei quali il danno alla

(6)

salute non era reputato ripercuotersi. Nell'ambito delle successive revisioni ordinarie da parte degli organi AI, poiché la situazione di lavoro e quella somatica rimanevano praticamente invariate, veniva semplicemente confermato il grado d'invalidità accertato in precedenza.

b) Dopo che l'assicurato aveva addotto un peggioramento della propria situazione di salute e di conseguenza richiesta una revisione della rendita d'invalidità, l'AI incaricava il dott. med. C._____ di una perizia specialistica. Nella sua relazione del 29 maggio 2013, lo specialista in reumatologia poneva le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: epicondilopatia radiale cronica al gomito destro e stato dopo denervazione secondo Wilhelm, periartropatia omero-scapolare tendinopatica bilaterale a sinistra leggermente più accentuata che a destra, neuroma terminale su una delle branche dorsali sensitive del nervo ulnare all'altezza del dorso della mano sinistra in stato dopo ferita lacero contusa alla metacarpo-falange del IV e V dito della mano sinistra.

Senza incidenza sull'abilità al lavoro erano invece considerate la sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative con osteocondrosi e spondilosi plurisegmentale, la sindrome lombo-vertebrale su alterazioni statiche e probabili alterazioni degenerative e l'iniziale poliartrosi delle dita delle mani. Per le patologie alle spalle, il reumatologo riteneva sussistere una leggera riduzione della capacità di lavorare con le braccia sopra l'orizzontale o di mantenere e alzare ripetutamente pesi con le mani sopra l'orizzontale. Per la patologia alla mano sinistra erano da evitare dei colpi o delle contusioni dell'arto sinistro contro oggetti. Per il resto l'assicurato era considerato capace di portare pesi di circa 15 kg fino all'altezza del corpo e solo pesi varianti da 3 a 5 kg saltuariamente sopra l'altezza del corpo. Nell'utilizzo delle mani non vi erano limitazioni per scrivere, lavorare con il mouse o eseguire attività manuali fini, mentre invece - a causa dell'epicondilite - persistevano delle limitazioni nella manipolazione di martelli, cacciaviti e tenaglie. Riguardo all'abilità

(7)

lavorativa nella ditta di sua proprietà, l'assicurato era ritenuto completamente abile nell'esecuzione di lavori di carattere amministrativo, per stendere preventivi, per fatturare, per acquistare materiali e per il controllo dei lavori sui cantieri. Invece, nell'attività manuale di lattoniere e posatore di impianti sanitari, l'incapacità lavorativa era valutata al 45 %.

Rispetto al 1993, il dott. med. C._____ reputava che la situazione del gomito destro fosse sensibilmente migliorata. Questo presentava infatti una normale mobilità, senza alcun gonfiore, sinovite o dolori alla palpazione. La forza della chiusura del pugno era definita normale. Anche il fatto che l'assicurato fosse in grado di eseguire movimenti ripetitivi, come ad esempio suonare la chitarra, avrebbe confermato il miglioramento intervento rispetto al 1993. In generale, il reumatologo concludeva alla presenza di una piena capacità lucrativa in un'attività confacente.

4. a) Per l'istante la perizia del 29 maggio 2013 sarebbe superficiale e incompleta. Contrariamente a quanto preteso dall'istante, il fatto che il reumatologo non avesse precedentemente conosciuto il paziente e che la visita peritale fosse durata poco più di mezz'ora non sminuisce il valore probatorio delle risultanze ottenute, essendo lo specialista perfettamente a conoscenza di tutta l'anamnesi clinica del peritando. Anche l'allusione agli strumenti suonati dal ricorrente per concludere ad un determinato impiego degli arti superiori, anche se non direttamente necessaria, non può essere interpretata come un'arbitraria o comunque tendenziosa valutazione della situazione medica del paziente. Questi contesta poi la valutazione del dott. med. D._____ non avendolo detto medico neppure visitato. Il dott. med. D._____ fa però parte del servizio medico regionale dell'AI e in tale funzione si è espresso sulla valutazione peritale fatta dal reumatologo onde stabilirne l'incidenza in termini di grado d'invalidità. Per detto esame, una vista del paziente non è solitamente indicata né necessaria, trattandosi di una consulenza specialistica interna all'apparato

(8)

AI e propria a fornire i dati indispensabili alla decisione materiale sulla base dei dati peritali raccolti.

b) L'assicurato contesta poi le conclusioni del dott. med. C._____ allegando in sede di ricorso numerose attestazioni mediche, redatte dopo il rifiuto qui contestato. In principio, il Giudice delle assicurazioni sociali giudica la legalità delle decisioni impugnate basandosi sullo stato di fatto attuale al momento dell'emanazione della decisione litigiosa (DTF 132 V 215 cons.

3.1.1; 130 V 138 cons. 2.1, 121 V 366 cons. 1b, 116 V 248 e riferimenti e sentenza del Tribunale amministrativo S 01 291). D'altro canto, situazioni atte a modificare posteriormente uno stato di fatto devono essere oggetto di una nuova decisione per quanto le stesse non siano idonee a influire sulla situazione al momento della decisione (DTF 117 V 293 cons. 4 e sentenza del Tribunale amministrativo S 09 92). Nell'evenienza in esame, nella misura in cui l'istante intende dimostrare il subentrare di un peggioramento durante gli ultimi anni, è dato prendere in considerazione i referti introdotti alfine di esaminare se detta documentazione medica sia suscettibile di apportare nuovi elementi di giudizio per la questione qui determinante.

c) Vada previamente precisato che la relazione allegata del dott. med.

E._____ del 6 novembre 1987 è irrilevante ai fini del presente giudizio, riferendosi all'insorgere della problematica soprattutto a livello dei gomiti.

In ogni caso, contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, la questione di sapere da quale momento la patologia sia subentrata non è pertinente per dirimere la presente controversia. Il 20 gennaio 2015 il dott.

med. F._____, specialista in neurochirurgia e in chirurgia vertebrale, dopo aver visionate anche le radiografie eseguite a livello della colonna lombare attestanti discopatie multiple lombari, spondilosi lombosacrale e degenerazione sacroiliaca bilaterale (vedi reperto dell'8 marzo 2014, dal quale non emergono conflitti radicolari), poneva la diagnosi di lombalgia cronica, senza deficit motori o sensitivi agli arti inferiori, ma con formicolii

(9)

a carico della faccia laterale di entrambe le gambe. Per il resto veniva evocato un dolore alla compressione epispinosa lombare e rilevata una modesta contrattura paravertebrale bilaterale in assenza di dolore alla compressione paravertebrale. La deambulazione su punte e talloni era consentita. Evidentemente da tale referto non è dato trarre alcuna valutazione in termini di esigibilità e tantomeno il quadro clinico descritto dal dott. med. F._____ permette di ritenere che sia subentrato un peggioramento della situazione vertebrale dell'istante. Anche dalla relazione del dott. med. G._____ del 12 marzo 2015 non è dato dedurre conclusioni nel senso perorato dal ricorrente. Detto medico ritrovava infatti - sulla base dei dati anamnestici, clinici e radiologici – degli elementi degenerativi compatibili con l'età del paziente sia alla coxofermorale che al ginocchio, alla caviglia e al mediopiede bilateralmente, senza segni di lesioni strutturali maggiori. Dal lato ortopedico, il dott. med. H._____ non riscontrava nulla che potesse giustificare i dolori lamentati dal paziente agli arti superiori (vedi relazione del 12 marzo 2015). Per quanto riguarda la specifica situazione della mano sinistra, nel reperto del 9 febbraio 2015, lo specialista in chirurgia della mano dott. med. I._____ evocava la probabile presenza di un neuroma e il 18 maggio 2015, il dott. med.

I._____ confermava la diagnosi di neuroma capillare nervoso dorsale del nervo ulnare. Il dott. med. I._____ si esprimeva poi alquanto prudentemente in merito ad un eventuale intervento di neurolisi o resezione.

d) In base quindi a tutta questa nuova documentazione non vi sono elementi di giudizio che non sarebbero stati valutati nella perizia del dott. med.

C._____, nella quale vengono infatti evocati sia disturbi alla mano sinistra che quelli a livello delle spalle e della schiena. Per quanto riguarda invece i pretesi disturbi alle gambe, questi sono stati reputati corrispondere all'età del paziente e nulla nella valutazione fatta dal dott. med. G._____ lascia supporre la presenza di una sintomatologia invalidante. L'istante pretende

(10)

comunque che sia il taglio alla mano che quello all'avambraccio sinistri siano avvenuti a seguito di una certa insicurezza e quindi della sua situazione di salute, tale argomentazione non trova però alcun supporto negli atti all'incarto. Anche la difficoltà a spostarsi in macchina su lunghe tratte viene per la prima volta addotta in sede di ricorso e, oltre a non essere senz'altro propria a ripercuotersi sulla capacità lucrativa dell'istante, non trova alcun riscontro nella documentazione medica prodotta. Ne consegue che anche questi nuovi reperti medici presentati dal paziente in sede di ricorso non sono atti a comprovare il persistere di un peggioramento della situazione clinica rispetto a quanto già rilevato all'epoca della fissazione della rendita d'invalidità nel 1993. Anche le successive valutazioni dello stato di salute riferite al 2015 confermano fondamentalmente il quadro già descritto dal dott. med. C._____. In ogni caso, tali referti non si esprimono sulla determinante questione di sapere quale sia la residua capacità lucrativa del paziente e neppure contestano o si confrontano oggettivamente con le - dal ricorrente contestate - conclusioni del dott. med. C._____. Per questo Giudice non sussistono allora motivi per scostarsi dalla valutazione medica operata dal reumatologo il 29 maggio 2013, non essendo stata prodotta alcuna certificazione suscettibile di confutare le risultanze dell'indagine reumatologica o propria a insinuare dei dubbi sull'attendibilità della perizia ordinata dall'AI.

5. a) All'epoca della fissazione della rendita d'invalidità, il ricorrente era proprietario di una ditta e come tale reputato essere in grado di svolgere completamente tutte le funzioni amministrative ad essa correlate oltre a poter svolgere lavori leggeri da lattoniere e per la posa di impianti sanitari.

Da evitare erano lavori che richiedevano il sollevamento di pesi superiori a 10 kg, di alzare le braccia sopra l'orizzontale o con l'estensione del polso e le attività monotone specialmente con braccia leggermente rialzate (vedi le valutazioni del 12 settembre 1994, 28 marzo 1995 e 30

(11)

ottobre 1995). Dalla descrizione della situazione di lavoro agli atti, la ditta risultava occupare fino al 1994 un operaio e un apprendista.

b) Attualmente, l'istante adduce di non lavorare, mentre la sua ditta occupa la figlia del ricorrente, la quale dispone di una formazione quale lattoniere e montatore di impianti sanitari (vedi informazioni fornite dal ricorrente stesso in occasione del consulto reumatologico del 16 maggio 2013, perizia del 29 maggio 2013, pag. 2 in fine). Rispetto alla situazione del 1993 le condizioni dell'impresa gestita dall'istante sono pertanto rimaste essenzialmente immutate. Essendo sostanzialmente esigibili le stesse attività come in precedenza, non è dato concludere ad una variazione del grado d'invalidità o ad un peggioramento della situazione di lavoro dopo il 1. settembre 2013, motivo per cui merita in questa sede conferma il grado d'invalidità accertato inizialmente e pari al 50 %, sulla base di una inabilità lavorativa corrispondente all'inabilità lucrativa.

6. In esito a quanto esposto il ricorso è respinto e la decisione impugnata viene confermata. In deroga al disposto di cui all'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. Giusta quanto previsto all'art. 69 cpv. 1bis LAI, l'ammontare delle spese è previsto fra i fr. 200.-- e i fr. 1'000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Nell'evenienza vengono prelevate spese per un ammontare di fr. 700.--.

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è respinto.

(12)

2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato da A._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]

Riferimenti

Documenti correlati

Nelle zone edificabili che ancora non disporrebbero di un impianto centrale di depurazione aerobica biologica delle acque di scarico (IDA C), come prescritto

Per l’esame della questione di sapere se l’appellante circolava con il parabrezza che non rispondeva ai requisiti legali, le circostanze che egli procedeva lentamente e formava

L’appellante ha deposto che l’imputato era irritato e che pur non temendo di essere aggredito, si sentiva a disagio che l’indiziato potesse fare qualche sciocchezza, impedendogli

Il certificato medico esibito dal ricorrente è del 2009 (doc. 5 replica ricorrenti) e quindi irrilevante per lo stato di salute attuale, tanto più che in base al

Per questo, solo una corretta indicazione degli elementi di reddito e di sostanza permette al contribuente di salvaguardare il proprio diritto al rimborso

Per quanto attiene l'estensione della sua richiesta, ossia di riconoscere CHF 1'000.-- di spese di alloggio per almeno tre mesi, si osserva che le spese di alloggio

Solche wurden indes weder geltend gemacht noch sind sie ersichtlich, zumal sich die genannte Vorstra- fe in Bezug auf den banden- und gewerbsmässigen Diebstahl als einschlägig

_ poteva essere coltivata senza il par- cheggio di un veicolo sui fondi dei convenuti (sentenza impugnata, cons. L’appellante ripropone l’intera questione di merito, vale a dire