• Non ci sono risultati.

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

A 19 8

4a Camera

presidenza Racioppi

giudici Meisser, von Salis

attuario Paganini

SENTENZA

del 21 maggio 2019

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____,

rappresentato da Yasar Ravi, CP 138, Via Soldino 22,

ricorrente contro

Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni,

convenuta

concernente imposte alla fonte (correzione tariffa risp. rettifica)

(2)

1. Con lettera del 10 aprile 2017 A._____, cittadino tedesco, chiedeva all'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo del Cantone Ticino la correzione retroattiva della tariffa concernente le imposte alla fonte a partire dal 2015. Egli sosteneva che sarebbe stata applicata l'aliquota dell'imposta alla fonte errata, ovvero che non si sarebbe tenuto conto dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei suoi tre figli.

2. Il 19 marzo 2018 egli inviava nuovamente una lettera a detto ufficio ribadendo la sua richiesta di correzione dell'aliquota. Alla lettera allegava un questionario per la domanda di tassazione correttiva 2017 compilato e firmato.

3. L'8 maggio 2018 l'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo del Cantone Ticino inoltrava l'intera corrispondenza all'Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: Amministrazione delle imposte), dato che A._____, dopo la sua entrata in Svizzera dalla Germania, dall'D.1._____ fino al D.2._____ aveva il proprio domicilio fiscale nel Cantone dei Grigioni.

4. Con lettera del 15 ottobre 2018 inviata all'Amministrazione delle imposte A._____ faceva osservare che una correzione dell'aliquota sarebbe necessaria anche per gli anni 2015 e 2016 e non solo per il 2017.

5. Il 30 ottobre 2018 l'Amministrazione delle imposte accoglieva la domanda per la correzione della tariffa per le imposte alla fonte 2017. Per contro, con decisioni 20 dicembre 2018 essa non entrava nel merito della rispettiva domanda di correzione per gli anni 2015 e 2016 poiché tardiva.

6. ll 21 gennaio 2019 A._____ presentava reclamo contro le decisioni di non entrata nel merito del 20 dicembre 2018, adducendo che non si tratterebbe di una domanda di correzione della tariffa conformemente all'art. 31 cpv. 1

(3)

DELIG, bensì di una rettifica di un errore di calcolo ai sensi dell'art. 144 LIG.

7. Con decisione su reclamo 12 febbraio 2019 l'Amministrazione delle imposte respingeva il reclamo, ribadendo che, in base all'art. 31 cpv. 1 DELIG, le domande di correzione della tariffa devono essere presentate entro la fine di marzo dell'anno civile che segue la scadenza della prestazione, per cui il termine legale per una domanda di correzione della tariffa per le imposte alla fonte 2015 e 2016 non sarebbe stato rispettato.

Oltretutto, l'Amministrazione imposte aggiungeva che sarebbe spettato ad' A._____ verificare la correttezza delle indicazioni fornite dal datore di lavoro sui conteggi salariali.

8. Contro questa decisione, il 4 marzo 2019 A._____ (qui di seguito:

ricorrente) inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni postulando l'annullamento della decisione su reclamo 12 febbraio 2019 nonché della decisione 20 dicembre 2017 e il rinvio degli atti all'Amministrazione imposte per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

In via subordinata, chiedeva l'annullamento della decisone su reclamo 12 febbraio 2019 e la riforma della decisione 20 dicembre 2017 ai sensi dei considerandi. Infine, egli chiedeva l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio.

Nel ricorso il ricorrente sosteneva che avrebbe prodotto sin da subito, presso il proprio datore di lavoro, i documenti comprovanti i contributi di mantenimento versati ai propri figli. Tali documenti sarebbero stati nuovamente prodotti il 10 aprile 2017. Al momento dell'emanazione della decisione 20 dicembre 2017 l'Amministrazione imposte avrebbe dunque dovuto già essere a conoscenza di tutti i documenti per una rettifica. Di conseguenza, bisognerebbe applicare la prescrizione quinquennale della rettifica giusta l'art. 144 LIG, la quale qui sarebbe rispettata. Inoltre, da parte sua non vi sarebbe una negligenza oppure una violazione del dovere di collaborazione. Secondo la legislazione fiscale cantonale l'obbligo di

(4)

collaborazione sarebbe impartito al debitore della prestazione imponibile che, nel caso di imposte alla fonte, sarebbe il datore di lavoro. Il ricorrente sostiene di aver potuto contare sul fatto che il suo datore di lavoro avrebbe corrisposto all'Amministrazione imposte i documenti consegnatigli per la deduzione dei contributi versati ai figli.

9. Con presa di posizione del 2 aprile 2019 l'Amministrazione imposte (qui di seguito: convenuta) chiedeva il rigetto del ricorso. La convenuta asseriva che la domanda sarebbe stata presentata oltre il termine perentorio giusta l'art. 31 cpv. 1 DELIG. Inoltre, non sussisterebbero né errori di cancelleria né un motivo di revisione che consentirebbero una rettifica a posteriori giusta l'art. 144 LIG o una revisione giusta l'art. 141 LIG delle tassazioni passate in giudicato.

Considerando in diritto:

1.1. Oggetto impugnato è la decisione su reclamo 12 febbraio 2019. Nella misura in cui il ricorrente chiede l'annullamento e la riforma della decisione (decisioni) 20 dicembre 2018 di non entrata nel merito della domanda di correzione per gli anni 2015 e 2016, alla base della decisione di reclamo, va osservato che, siccome la decisione su reclamo sostituisce la prima decisione, oggetto impugnato può essere soltanto la decisione su reclamo (cfr. STF 8C_592/2012 cons. 3.2 con rinvii).

1.2. La competenza del Tribunale amministrativo di giudicare la vertenza è data dall'art. 139 cpv. 1 legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG; CSC 720.000) e art. 49 cpv. 1 lett. b legge sulla giustizia amministrativa (LGA;

CSC 370.100). La legittimazione del ricorrente quale destinatario della decisione impugnata è pacifica (cfr. art. 50 LGA). Essendo tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (art. 139 LIG) il ricorso è dunque ricevibile.

(5)

2. Contestato e da esaminare è se la decisione della convenuta di non entrare nel merito della richiesta del ricorrente di correzione della tariffa dell'imposta alla fonte 2015 e 2016 sia corretta.

3. Il ricorrente possiede un permesso B (permesso di dimora) ed è soggetto all'imposizione alla fonte (art. 98 LIG). Nel periodo qui rilevante (2015- 2016) il ricorrente ha risieduto a X._____ ed ha lavorato stagionalmente per alcune ditte. Il ricorrente ha fatto valere delle deduzioni (alimenti versati ai figli) non considerate nella tariffa applicata per l'imposta alla fonte dal 2015 al 2017. La domanda è stata accolta per quanto riguarda il 2017 mentre per il 2015 e il 2016 non si è entrato nel merito a causa della scadenza del termine per la presentazione della domanda, cosa che qui di seguito occorre giudicare.

4.1. Per determinare la tariffa dell'imposta alla fonte si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali e i premi d'assicurazione nonché le deduzioni degli oneri familiari (art. 86 cpv. 1 legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11] e art. 33 cpv. 3 legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID;

RS 642.14]). Tuttavia, conformemente all'art. 2 cpv. 1 lett. e dell'ordinanza sull'imposta alla fonte (OIFo; RS 642.118.2), l'Amministrazione federale accorda alle autorità fiscali cantonali la possibilità di concedere individualmente delle deduzioni non sufficientemente considerate nella tariffa (per definire tale situazione nella prassi si parla di "correzione della tariffa").

4.2. Nel Cantone dei Grigioni, il ricorrente, quale contribuente assoggettato all'imposta alla fonte, può presentare domanda scritta di correzione della tariffa all'Amministrazione cantonale delle imposte entro la fine di marzo dell'anno civile che segue la scadenza della prestazione. In questo modo, nella misura in cui non siano già considerati nella tariffa, possono essere

(6)

fatti valere segnatamente i contributi di mantenimento (cfr. art. 105a cpv. 4 e 5 LIG in combinato disposto con l'art. 31 delle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte [DELIG; CSC 720.015]). Si tratta di un termine perentorio (cfr. STF 2C_684/2012 in merito all'art. 137 LIFD, che combacia con l'art. 31 DELIG). Ciò significa che la trattenuta dell'imposta alla fonte effettuata dal datore di lavoro passa in giudicato alla fine del mese di marzo dell'anno civile seguente, così come se egli avesse ricevuto una corrispondente decisione e avesse poi omesso di ricorrere a un rimedio giuridico ordinario entro il termine previsto (cfr. doc. 10 convenuta, analisi della Conferenza fiscale svizzera del 3 novembre 2010, p. 18 n. 6.3).

Contrariamente a un contribuente che viene tassato in modo sbagliato a seguito di un'applicazione errata e non facilmente individuabile per il contribuente della tariffa fiscale o dell'aliquota d'imposta da parte del suo datore di lavoro, il contribuente che omette di far valere deduzioni supplementari entro il termine fissato viola i propri obblighi di diligenza. Se un contribuente fa valere deduzioni supplementari, non è giustificato concedergli un termine più lungo, poiché questo modo di procedere comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a un contribuente tassato in via ordinaria, il quale può far valere le proprie deduzioni soltanto fino alla scadenza del termine di reclamo. Il contribuente tassato alla fonte deve quindi dare seguito al proprio obbligo di diligenza e presentare la propria richiesta entro il termine previsto dalla legge (cfr. STF 2C_684/2012 cons. 5.4).

5.1. Nel caso di specie, il ricorrente ha omesso di annunciare le deduzioni circa i contributi di mantenimento dei figli (alimenti) per gli anni 2015 e 2016 entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno seguente. La domanda è dunque tardiva, giacché il ricorrente (tramite il suo legale) ha annunciato l'errore nella tariffa applicata per la prima volta soltanto il 10 aprile 2017.

5.2. Il ricorrente sostiene che da parte sua non vi sarebbe una negligenza oppure una violazione del dovere di collaborazione. Egli avrebbe prodotto

(7)

sin da subito presso il proprio datore di lavoro i documenti comprovanti i contributi di mantenimento versati ai propri figli. Secondo la legislazione fiscale cantonale, l'obbligo di collaborazione sarebbe impartito al debitore della prestazione imponibile che, nel caso di imposte alla fonte, sarebbe il datore di lavoro. Egli avrebbe dunque potuto contare sul fatto che il suo datore di lavoro avrebbe corrisposto all'Amministrazione imposte i documenti consegnatigli per la deduzione dei contributi versati ai figli.

Questo punto di vista non può essere condiviso. L'obbligo di diligenza spetta al contribuente. Come giustamente rimarcato dalla convenuta, il ricorrente (contribuente) avrebbe dovuto verificare la correttezza delle indicazioni fornite dal datore di lavoro sui conteggi salariali. Il ricorrente aveva tempo fino alla fine di marzo dell'anno seguente la scadenza della prestazione per contestare l'ammontare della trattenuta dell'imposta alla fonte effettuata dal datore di lavoro. Attraverso le trattenute mensili dell'imposta alla fonte si presume che abbia preso nota dell'ammontare delle imposte. Omettendo di far valere le deduzioni per gli alimenti versati ai figli entro il termine fissato, non ha ottemperato ai propri obblighi di diligenza e deve farsi carico delle conseguenze. Le trattenute delle imposte alla fonte 2015 e 2016 sono passate in giudicato e non possono essere corrette.

6. Il ricorrente si appella (a torto) alle norme sulla rettifica (art. 144 LIG; cfr.

anche art. 150 LIFD). Giusta l'art. 144 cpv. 1 LIG, gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni passate in giudicato sono da rettificare a richiesta o d'ufficio dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla loro notifica. Nel caso di specie, la convenuta non ha evidentemente fatto alcun errore di calcolo o di scrittura.

Inoltre, non è nemmeno dato ricorrere alle disposizioni sulla revisione o la restituzione del termine legale. Giusta l'art. 141 cpv. 2 LIG la revisione è esclusa se il richiedente, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nella procedura ordinaria quello che adduce come motivo di revisione. Come

(8)

visto sopra, va ritenuto che il ricorrente, usando la dovuta diligenza, avrebbe dovuto far valere le deduzioni prima del 31 marzo del rispettivo anno. I presupposti per una revisione non sono perciò dati. Per lo stesso motivo, non può essere concessa una restituzione del termine legale per la presentazione della domanda di correzione. Giusta l'art. 124 cpv. 3 LIG in unione con l'art. 10 cpv. 1 LGA i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può provare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa. Come menzionato, in questo caso va ritenuto che il ricorrente abbia una colpa (negligenza) nell'inosservanza del termine legale.

7. Riassumendo, la domanda per la correzione della tariffa per gli anni 2015 e 2016 è tardiva, per cui la convenuta non è giustamente entrata nel merito della stessa. Inoltre, non sussistono né motivi di rettifica né tantomeno di revisione o di restituzione del termine. Il ricorso è quindi evidentemente infondato e va respinto.

8.1. Visto l'esito della vertenza, i costi di procedura sono posti a carico del ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA). Secondo la regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA alla convenuta non spettano ripetibili.

8.2. Il ricorrente chiede di poter beneficiare dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Giusta l'art. 76 cpv. 1 LGA, tramite decisione determinante il corso della procedura o decisione nella causa principale, l'autorità può, su richiesta, concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è evidentemente temeraria o a priori senza speranza. Il ricorrente sostiene di essere in una situazione economica e familiare (figli a carico) precaria a causa dell'attuale disoccupazione. Egli si riserva di produrre l'usuale certificato municipale, se richiesto. La questione dell'indigenza, tra l'altro non sufficientemente dimostrata, può rimanere aperta, siccome il ricorso,

(9)

per i motivi suesposti, va qualificato come a priori senza speranza. La richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio va quindi rigettata.

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. La richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.

3. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 800.--

- e le spese di cancelleria di fr. 194.--

totale fr. 994.--

il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

4. [Vie di diritto]

5. [Comunicazioni]

Riferimenti

Documenti correlati

Per quanto attiene l'estensione della sua richiesta, ossia di riconoscere CHF 1'000.-- di spese di alloggio per almeno tre mesi, si osserva che le spese di alloggio

Solche wurden indes weder geltend gemacht noch sind sie ersichtlich, zumal sich die genannte Vorstra- fe in Bezug auf den banden- und gewerbsmässigen Diebstahl als einschlägig

Nelle zone edificabili che ancora non disporrebbero di un impianto centrale di depurazione aerobica biologica delle acque di scarico (IDA C), come prescritto

Per l’esame della questione di sapere se l’appellante circolava con il parabrezza che non rispondeva ai requisiti legali, le circostanze che egli procedeva lentamente e formava

L’appellante ha deposto che l’imputato era irritato e che pur non temendo di essere aggredito, si sentiva a disagio che l’indiziato potesse fare qualche sciocchezza, impedendogli

Il certificato medico esibito dal ricorrente è del 2009 (doc. 5 replica ricorrenti) e quindi irrilevante per lo stato di salute attuale, tanto più che in base al

_ poteva essere coltivata senza il par- cheggio di un veicolo sui fondi dei convenuti (sentenza impugnata, cons. L’appellante ripropone l’intera questione di merito, vale a dire

Già nel precedente giudizio era emersa la grande difficoltà a poter stabilire di quale patologia soffrisse la paziente a seguito dell'intervento subito in quanto le