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COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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(1)

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA Presidente

(RM) SCIUTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) POZZOLO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(RM) MONTESI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 19/09/2019

FATTO

1. Espone il ricorrente che nel marzo 2015, su suggerimento del suo consulente finanziario, chiudeva il suo conto presso la banca X, accendendone uno nuovo presso la banca resistente, per quanto questa non praticasse finanziamenti utili all’attività economica (un ambulatorio) del ricorrente; finanziamenti che però avrebbero potuto essere erogati da altra banca, Y, presso la quale il ricorrente avrebbe potuto aprire un altro conto con affidamento.

2. A giugno 2015, una ditta a favore della quale il ricorrente aveva emesso un assegno di € 366,00 lo informava che il pagamento dell’assegno era stato rifiutato.

Non riuscendo a comprendere l’accaduto, visto che il suo conto era ampiamente capiente, il ricorrente, due giorni dopo, chiedeva alla Centrale d’Allarme Interbancaria il prospetto delle segnalazioni a suo carico, scoprendo di esservi stato iscritto, con revoca della facoltà di emettere assegni per 6 mesi (dal 1.7.2015 al 31.12.2015), proprio a causa del predetto assegno da € 366,00, andato insoluto.

Richieste spiegazioni alla banca resistente, questa negava di aver effettuato la segnalazione e che forse ciò era dispeso da qualche altro assegno pervenuto alla banca X dopo che il conto presso di questa era stato chiuso, con conseguente segnalazione alla CAI.

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3. Il ricorrente - che precisa di non aver mai ricevuto preavvisi di segnalazione in CAI, né dalla banca X né da quella resistente, e di non essere mai stato protestato in vita sua - preferiva momentaneamente soprassedere, visto che gli effetti di revoca sarebbero durati solo sei mesi. Sennonché, anche dopo tale periodo, l’intermediario resistente, richiesto di un nuovo libretto assegni, lo negava; anche la banca Y, che frattanto aveva concesso al ricorrente l'apertura del conto corrente, gli respingeva una richiesta di fido a causa di una segnalazione presso la CAI, ciò che procurò al ricorrente notevoli difficoltà sia materiali – per la sua attività economica e per i suoi bisogni familiari - che morali.

4. Quando poi, successivamente, si recava presso la banca resistente, gli veniva ripetuto che la segnalazione non era stata da essa disposta, e che essa sarebbe durata dai 3 ai 5 anni. Espletata una nuova visura nel 2018 presso la CAI, il ricorrente verificava di non esservi più segnalato, ma che la precedente segnalazione era stata operata dalla banca resistente. Interpellata di nuovo quest’ultima, verificava allora che allorché l’assegno di € 366,00 venne presentato, il conto del ricorrente presentava un saldo superiore ad € 200.000,00 e che, ciò nonostante, oltre all'assegno da € 366,00 erano stati protestati anche altri due assegni successivi, probabilmente perché emessi senza autorizzazione. Il ricorrente ribatteva che non vi erano ragioni per protestare i tre assegni e che, comunque, non aveva ricevuto nessun preavviso di segnalazione; dopo qualche tempo, dapprima rassicurato dalla banca sulla possibilità di poter ottenere nuovamente un libretto degli assegni online e che l'iscrizione alla CAI non era stata fatta dalla banca resistente, il ricorrente inoltrava una nuova richiesta, tuttavia ancora respinta.

5. Effettuate nuove verifiche presso la CAI, ove veniva confermato che la banca segnalante era proprio la resistente, e non ricevendo spiegazioni dalla banca resistente, il ricorrente presentava infine reclamo, al quale veniva risposto che sui tre assegni sopra menzionati era stato levato protesto perché emessi senza autorizzazione, in quanto l’istante risultava già segnalato in CAI da altra banca. Il 4.12.2018 il ricorrente chiedeva quindi all’intermediario il risarcimento dei danni subiti, senza tuttavia ricevere riscontro. Tali danni, in particolare, consistono nella mancata concessione dell'affidamento da parte della banca Y, ciò che ha costretto il ricorrente a rateizzare il pagamento di un importo richiesto dall’Agenzia delle Entrate, senza aver potuto onorare totalmente il pagamento delle imposte dovute per il 2019, trovandosi inoltre nella necessità di corrispondere circa € 60.000,00 all’INPS. In buona sostanza – lamenta il ricorrente - sono tre anni che egli non può accedere al credito. Lamenta altresì di aver subito un danno non patrimoniale, per la frustrazione di dover richiedere per più di tre anni spiegazioni alla banca resistente ottenendo soltanto risposte vaghe.

6. Nelle sue controdeduzioni, l’intermediario ricorda che in data 10.10.2014 il ricorrente apriva presso di essa un conto corrente, al quale veniva successivamente associato un libretto assegni. Su tale libretto veniva emesso, il 16.6.2015, un assegno di € 366,00; poi, il 19.6.2015, un ulteriore assegno di € 232,53; dopodiché, il 22 e 23 giugno 2015 veniva richiesto il pagamento di titoli, non andato a buon fine per mancanza di autorizzazione. Infatti, alla data di ricezione delle richieste di pagamento, già risultava a carico del ricorrente una “revoca”

all'emissione degli assegni, disposta dalla banca X, con data inizio revoca 9.5.2015 e fine revoca 8.12.2015. Il notaio incaricato dalla banca resistente levò quindi protesto il 29.6.2015 per l'assegno n. ******5773 e il 1° luglio 2015 per il n.

******5774, ossia dopo rispettivamente 13 e 12 giorni dall'emissione dei titoli

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medesimi, nei termini previsti dalla normativa. A seguito della levata del protesto, la banca resistente iscrisse quindi il nominativo del ricorrente nella Centrale d’Allarme Interbancaria in relazione ai due predetti assegni n. *****5773 e n. *****5774.

7. Al riguardo, rileva l’intermediario che in base alla circolare di Banca d'Italia n. 229 che in caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di autorizzazione, la banca trattaria ha l’obbligo di iscrivere il nominativo del traente in CAI entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, senza bisogno di alcuna altra formalità, non essendo consentita alcuna regolarizzazione tardiva dell'assegno. Pertanto, conclude l’intermediario, la richiesta di risarcimento del ricorrente non merita accoglimento, essendo stata la condotta dell’intermediario del tutto legittima e non avendo il ricorrente provato il danno lamentato.

8. A tali controdeduzioni, il ricorrente ha replicato che seppure la segnalazione alla CAI è stata effettuata il 9.6.2015 dalla banca X, tuttavia, quando l’istante si è recato presso quest’ultima a settembre del 2018, gli è stato detto che non era stata la banca X a segnalare il ricorrente; dal prospetto delle segnalazioni CAI, peraltro, non risultano segnalazioni da parte della banca X ma solamente da quella resistente.

Inoltre, la banca resistente e la banca X avrebbero potuto avvertire il ricorrente che gli era stata revocata la facoltà di emettere assegni. La banca ha quindi controreplicato, osservando di non poter rispondere circa la condotta della banca X, ma che è la normativa a prevedere che la segnalazione in CAI del mancato pagamento degli assegni determina la cd. "revoca di sistema''. Il ricorrente ha replicato ulteriormente che nella missiva del 15.4.2018 la banca resistente si è limitata a rispondere che la segnalazione non era partita da loro, senza informare l’istante che questi risultava segnalato in CAI già dalla banca X.

DIRITTO

9. Il ricorso (considerato dal Collegio, ai fini della sua composizione, come proposto da un non-consumatore, in quanto avente ad oggetto assegni emessi per pagamenti inerenti allo svolgimento dell’attività professionale del ricorrente) non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

10. Emerge dall’evidenza delle segnalazioni della Centrale d’Allarme Interbancaria allegata alle controdeduzioni, che già in data 9.6.2015 la banca X aveva segnalato il ricorrente nella medesima CAI. Allorché parte ricorrente, dopo avere aperto un conto corrente presso la resistente in data 10.10.2014 e ricevuto da essa un collegato carnet di assegni, spiccò il primo di essi per l’importo di € 366,00 in data 16.6.2015, un secondo di € 232,53 in data 19.6.2019 (risulta in atti, peraltro, anche un terzo assegno, poi protestato, emesso in data 9.6.2015 ma con numero progressivo successivo rispetto a quello emesso il 19.6.2015), l’effetto interdittivo della previa segnalazione al CAI operata dalla banca X (cd. revoca di sistema) si era dunque già prodotto. Fu così inevitabile che allorché venne richiesto il pagamento dei due titoli, in data 22 e 23.6.2015, il pagamento non poté andare buon fine, risultando gli assegni emessi in mancanza di autorizzazione. Ne conseguì il protesto dei medesimi assegni (in data 29.6.2015 e 1°.7.2015) e la ulteriormente conseguente segnalazione del ricorrente in CAI, anche da parte della resistente, in data 1°.7.2015, come risulta dai prospetti della CAI allegati da entrambe le parti.

11. La condotta della banca resistente, da questo punto di vista, fu allora legittima in quanto conforme alla normativa che regola la materia, e principalmente quella dettata da:

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¾ l. n. 386 del 15.12.1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) secondo la quale: (art. 1, “Emissione di assegno senza autorizzazione”) “Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni”; (art. 5, “Sanzioni amministrative accessorie”): “La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali (….)”; (art. 9, “Revoca delle autorizzazioni”) “In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis.

L'iscrizione è effettuata: nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; (…) L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio. 4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista”.

¾ Circolare n. 229 del 21.4.1999 della Banca d’Italia, Istruzioni di vigilanza per le banche (Titolo IV – Cap. 11 – Sex. V – Emissione e gestione di assegni bancari), secondo cui: (2. Assegni) “[…] In caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di autorizzazione, la banca trattaria iscrive il traente nella CAI entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo. […] Le banche assicurano l’esattezza e la completezza dei dati trasmessi all’archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati”.

12. Non v’è dunque la possibilità, per l’intermediario che constati il mancato pagamento in difetto di autorizzazione, di non procedere all’iscrizione in CAI, che costituisce piuttosto un suo dovere senza che ciò implichi, secondo la predetta normativa, alcun obbligo di preavviso (v. fra gli altri, Coll. Palermo, dec. n. 15423 del 24.11.2017).

13. Vi sarebbe stato, semmai, da parte della banca resistente (e tralasciando ora la condotta della banca X, non coinvolta nella presente procedura) un più generale obbligo di trasparenza e correttezza verso il cliente allorché egli - più volte presentatosi a richiedere spiegazioni presso la banca resistente - venne informato che constava una segnalazione della banca X (il che era vero), ma che alcuna segnalazione invece fosse riconducibile ance alla banca resistente (il che non era vero). Circostanze, queste, che venendo ripetutamente affermate dal ricorrente senza che la banca le contesti, possono ritenersi provate in questo procedimento.

14. Che tuttavia da una tale condotta sia derivato, al ricorrente, un danno eziologicamente collegato non può però affermarsi. Difatti, l’effetto della revoca di sistema e l’eventuale, conseguente diniego di finanziamenti da parte di altri intermediari a causa della segnalazione del nominativo del ricorrente, da parte della banca X, in CAI sarebbe stato, appunto, un effetto diretto di tale segnalazione, che non avrebbe potuto essere evitato neppure se il ricorrente fosse stato informato

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dell’esistenza, oltre che di tale prima segnalazione, anche delle due, di poco successive, effettuate dalla resistente.

15. D’altra parte, anche quanto al lamentato danno non patrimoniale, è orientamento consolidato di questo Collegio (fra le più recenti, decisioni n. 12335/2019; n.

8614/2019; n. 17193/2019), che “non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale”

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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