IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
Avv. Bruno de Carolis Presidente
Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'Italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'Italia
[Estensore]
Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Avv. Chiara Petrillo Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 18/06/2013 dopo aver esaminato:
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
FATTO
La ricorrente riferisce di aver inoltrato all’intermediario, in data 2.5.2012 a mezzo raccomandata a/r (di cui allega copia), la richiesta di riduzione parziale del finanziamento stipulato con lo stesso, e che a tale richiesta l’intermediario non forniva alcun riscontro;
sicché, si vedeva costretta a ricorrere ad un legale per la tutela dei propri diritti, con aggravio di ulteriori spese economiche. Soltanto dopo aver proposto reclamo, riceveva la missiva del 31.10.2012 con cui l’intermediario adduceva giustificazioni. Chiede, quindi, (i) l’estinzione anticipata parziale del finanziamento a decorrere dal 15.5.2012, con imputazione delle n. 7 rate pari ad €. 250,00 ciascuna come conto anticipo per la riduzione stessa; (ii) l’estinzione immediata e totale del finanziamento; (iii) la condanna della resistente al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese sostenute, che quantifica, complessivamente, in €. 3.000,00.
L’intermediario rappresenta che, a seguito della richiesta inoltrata il 2.5.2012, i propri operatori telefonici contattavano la ricorrente per concordare le modalità con cui procedere all’estinzione anticipata parziale del finanziamento, per poi inviare al domicilio della stessa una comunicazione con cui veniva descritta, nel dettaglio, la procedura da seguire. Riferisce, tuttavia, che per un “disguido interno” non venivano riscontrati i successivi solleciti della ricorrente. Quanto alle richieste risarcitorie, eccepisce, in via preliminare, che la quantificazione operata dalla ricorrente con la prima istanza esula dalle competenze dell’ABF in quanto ammonta ad €. 3.000.000,00; in ordine al rimborso delle spese legali ne rileva, invece, l’indeterminatezza. Quanto alla richiesta di estinzione anticipata, infine, ne eccepisce la genericità e la sostanziale contraddittorietà, che si sostanzia nell’aver richiesto congiuntamente l’estinzione anticipata parziale e l’estinzione immediata totale del finanziamento. Dichiarandosi, in ogni caso, disponibile a dar seguito alle richieste della cliente secondo le modalità già esposte nella missiva del 31.10.2012, chiede, dunque, il rigetto del ricorso.
Con memoria di replica alle controdeduzioni, la ricorrente segnala l’errore di trascrizione in cui è incorsa indicando, nella prima istanza, l’ammontare del risarcimento in
€. 3.000.000,00, e specifica che lo stesso ammonta ad €. 3.000,00. Ribadisce, inoltre, la legittimità delle proprie pretese, per nulla definibili generiche o contraddittorie.
DIRITTO
La presente controversia si incentra sul mancato riscontro (rectius sul ritardo) alla richiesta formulata dalla ricorrente di anticipata estinzione parziale di un finanziamento. La richiesta, avanzata della ricorrente per la prima volta il 2.5.2012 a mezzo raccomandata a/r, risulta ricevuta dall’intermediario il 16.5.2012, come si evince dalla copia della raccomandata che la ricorrente stessa allega. L’intermediario, invece, dichiara di aver riscontrato tale richiesta con nota del 25.5.2012, ma nulla produce a dimostrazione dell’invio o della ricezione della predetta comunicazione. È pacifico, invece, che il primo riscontro di cui risulta provata la ricezione da parte della cliente risale al 31.10.2012, quindi sei mesi dopo l’invio della prima richiesta.
Inoltre, se da un lato la resistente si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta suddetta alle condizioni rappresentate nella lettera del 24.5.2012 (di cui però non fornisce prova), dall’altro, eccepisce la contraddittorietà delle pretese avversarie, consistente nel
del finanziamento, calcolandone la riduzione a partire dal momento in cui la richiesta è pervenuta all’intermediario, e successivamente, l’estinzione anticipata totale.
In realtà, dai chiarimenti resi dalla cliente nelle note di replica alle controdeduzioni, nonché dall’esame della complessiva documentazione in atti, si può verosimilmente inferire che la ricorrente abbia inteso chiedere all’ABF l’estinzione anticipata totale del finanziamento e la decurtazione dal debito residuo della quota parte di interessi sulle rate pagate successivamente alla richiesta di estinzione, che non sarebbero dovute se alla richiesta di estinzione anticipata parziale la banca avesse tempestivamente adempiuto.
Così interpretate, le domande della ricorrente appaiono degne di accoglimento nei limiti di cui appresso.
Ed infatti, in virtù dell’art. 125-sexies del T.U.B “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore.
In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
L'estinzione anticipata del finanziamento è un diritto potestativo che, sebbene a struttura unilaterale - atteso che postula uno ius variandi in capo al consumatore che incide, appunto, unilateralmente sul termine per l’adempimento - non produce ex se l'estinzione del rapporto che, invece, si compie con il pagamento della somma dovuta all'intermediario (cfr. in termini analoghi Collegio di Roma, decisione n. 1320 del 2013). In altri termini, tale diritto, che pure prelude inesorabilmente alla cessazione del rapporto, innesca una fase di cooperazione tra le parti verso la soddisfazione dell'interesse tutelato - per l'appunto l'immediata estinzione del finanziamento - che impone alla banca di riformulare i conteggi di estinzione ed al cliente di provvedere al relativo saldo.
Fermo quanto detto, con la comunicazione del 2.05.2012 la ricorrente richiedeva l’estinzione anticipata parziale del finanziamento in essere, autorizzando la banca a disporre l’addebito sul proprio c/c della somma di €. 15.000,00, ed invitandola, quanto alla restante somma di €. 5.300,00, a riformulare un nuovo piano di ammortamento in relazione alla durata residuale del rapporto. Della ricezione della richiesta così formulata, contrariamente a quanto sostenuto dall’intermediario, v’è prova in atti.
Sennonché, il contegno dell'intermediario è sicuramente censurabile poiché, sebbene non poteva dare immediata esecuzione alle modalità di rimborso richieste dal cliente, avrebbe dovuto quantomeno rispondere con immediatezza e fornire gli elementi informativi idonei per consentire la realizzazione dell'interesse tutelato.
Ne consegue, che il Collegio non può che dichiarare l’illegittimità del comportamento dell’intermediario, in quanto non conforme alla diligenza professionale che regola i rapporti con la clientela, né al canone di buona fede che impone un dovere di collaborazione e tutela nell’interesse della clientela stessa.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione con efficacia retroattiva del contratto di finanziamento, essendo necessario affinché si produca la definitiva chiusura del rapporto che intervenga il pagamento da parte del cliente di quanto risulta dovuto all’esito del conteggio estintivo predisposto dall’intermediario.
Con riguardo alla domanda risarcitoria si osserva che proprio il ritardo con cui l’intermediario ha riscontrato la richiesta di estinzione anticipata (sei mesi dopo l’inoltro della prima richiesta) è all’origine del danno lamentato dalla ricorrente, che non sarebbe stata gravata della quota parte di interessi maturati dalla data di richiesta dell'estinzione parziale del prestito per l'ammontare di €. 15.000,00 oltre alla perdita di tempo - copiosamente dimostrata - ed alle spese, anche legali, in cui la stessa è incorsa a seguito della colpevole inerzia della resistente.
In ordine alle pretese risarcitorie, tuttavia, occorre preliminarmente rigettare l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla banca a fronte della prima quantificazione in €. 3.000.000,00 del danno asseritamente patito, somma eccedente la competenza per valore dell’ABF in virtù del disposto di cui all’art. 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d’Italia, che sottopone alla cognizione dei Collegi le sole controversie di valore non superiore ad €. 100.000,00. Sul punto, sinteticamente, deve darsi atto, come ammesso dalla ricorrente nelle memorie di replica alle controdeduzioni, dell’errore di trascrizione in cui la stessa è incorsa con la redazione del reclamo, circostanza che risulta evidente se si considera che nella prima istanza del 2.5.2012 le somme richieste a titolo di risarcimento dei danni patiti e delle spese legali ammontavano ad €. 2.000,00, per poi essere riquantificate in €. 2.300,00 nella diffida del 13.11.2012. A tale stregua, le domande risarcitorie devono ritenersi ammissibili.
Alla luce di quanto dedotto e provato, il Collegio ritiene, quindi, che il danno subito dalla ricorrente possa essere quantificato, in via equitativa ed onnicomprensiva, in €.
2.500,00.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1