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R E G O L A M E N T O I N T E R N O D I S T I T U T O

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Academic year: 2022

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GEOMETRI “J. SANSOVINO” – ODERZO (TV)

R E G O L A M E N T O I N T E R N O

D’I S T I T U T O

REV DATA DESCRIZIONE Verifica Approvazione

1 06/04/2005 Aggiornamento Consiglio d’Istituto Consiglio d’Istituto 2 14/12/2007 Aggiornamento Consiglio d’Istituto Consiglio d’Istituto 3 17/06/2008 Aggiornamento Consiglio d’Istituto Consiglio d’Istituto 3 22/09/2008 Aggiornamento Consiglio d’Istituto Consiglio d’Istituto 4 25/09/2009 Aggiornamento Capo II: “Studenti” Consiglio d’Istituto Consiglio d’Istituto 5 14/02/2012 Aggiornamento Consiglio d’Istituto Consiglio d’Istituto 6 20/04/2012 Aggiornamento Consiglio d’Istituto Consiglio d’Istituto 7 10/04/2017 Aggiornamento reg. di disciplina

artt.20-21

Consiglio d’Istituto Consiglio d’Istituto

8 11/12/2018 Aggiornamento art.15 Consiglio d’Istituto Consiglio d’Istituto 9 26/06/2019 Aggiornamento artt.19 e 21 Consiglio d’Istituto Consiglio d’Istituto

10 15/10/2020 Aggiornamento Collegio docenti Consiglio d’Istituto

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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE E PER GEOMETRI “J. SANSOVINO” – ODERZO (TV)

R E G O L A M E N T O I N T E R N O D’ I S T I T U T O

Principi generali

Tutte le diverse componenti della scuola devono partecipare con responsabilità e spirito democratico, collaborando attivamente per poter contribuire alla formazione personale, culturale e professionale dei giovani ed al loro responsabile inserimento nella realtà sociale.

I rapporti tra i singoli o tra gruppi dovranno essere sempre improntati a correttezza ed al pieno rispetto delle idee e della personalità altrui.

Ogni classe è una comunità di lavoro e di ricerca, individuale e collettiva, guidata dagli insegnanti.

I rapporti tra docenti e studenti si basano sul colloquio e sulla collaborazione.

CAPO I

ORGANI COLLEGIALI: NORME COMUNI

SEZIONE I: Organi Collegiali

Art. 1 Convocazione

La convocazione degli organi collegiali deve essere effettuata con un congruo preavviso, di regola non inferiore ai cinque giorni dalla data della riunione.

La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta trasmessa via email, diretta ai singoli componenti l’organo e mediante affissione all’albo.

Detta comunicazione deve indicare con chiarezza e precisione gli argomenti all’ordine del giorno. Per particolari motivi d’urgenza le riunioni possono essere indette con un preavviso, anche telefonico, più breve, di almeno 3 giorni fatta eccezione per motivate situazioni d’urgenza per le quali l’immediata convocazione dell’organo collegiale competente è indispensabile.

La convocazione si effettua su iniziativa del Presidente dell’organo o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti, salvo diversa regolamentazione degli organi stessi prevista dalla legge.

Art. 2 Validità sedute

La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. La seduta può aver luogo a distanza tramite dispositivo elettronico.

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 3 Programmazione delle attività degli organi collegiali

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Ciascun organo collegiale programma la propria attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze in modo da assicurare uno svolgimento ordinato e finalizzato delle attività stesse, predisponendo un calendario per la discussione di argomenti omogenei di cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni, esprimere pareri o formulare proposte, in conformità a quanto stabilito dal P.O.F..

Art. 4 Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali

Ciascun organo collegiale opera in modo coordinato con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele o confluenti in determinate materie.

Sarà cura del Dirigente Scolastico promuovere l’attuazione pratica di tale coordinamento, tenendo conto dei vincoli relativi agli obblighi di servizio del personale scolastico ed alle esigenze delle varie componenti

Art. 5 Modalità di svolgimento delle sedute e delle attività degli organi collegiali

Fatte salve le disposizioni di legge e ministeriali, lo svolgimento delle sedute e delle attività del Consiglio d’Istituto, del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Classe, del Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti, del Comitato studentesco e del Comitato dei Genitori, è regolato da apposite norme interne adottate da ciascun organo.

Art. 6 Elezione degli organi collegiali

Salvo diverse disposizione di legge o ministeriali, le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno (ed entro il secondo mese dall’inizio dell’anno scolastico).

Art. 7 Pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto

La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione, in apposito albo, della copia integrale della seduta. L’affissione dovrà essere effettuata entro il termine massimo di cinque giorni dalla relativa seduta del Consiglio e la copia rimarrà esposta per almeno quindici giorni.

Sarà assicurata la massima conoscenza degli atti stessi anche con l’emanazione di apposite circolari dirette agli interessati.

Gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone non sono soggetti a pubblicazioni, salvo richiesta contraria dell’interessato.

Il Consiglio d’Istituto si dichiara favorevole alla pubblicità delle sue sedute, salvo i casi in cui l’ordine del giorno preveda la discussione su fatti inerenti singole persone o su casi di coscienza.

SEZIONE II: Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 8 Diritto di assemblea

Gli studenti e i genitori della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli e nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Art. 9 Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

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Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.

E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Le assemblee di classe e di Istituto non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee di istituto, svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 10 Funzionamento delle assemblee studentesche

L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico e comunque almeno cinque giorni prima della convocazione.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.

Art. 11 Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell’istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

Nel caso previsto dal comma 3 l’assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l’assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora lo richiedano il 10% degli aventi diritto.

Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dall’orario delle lezioni.

L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio di Istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All’assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell’istituto.

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CAPO II STUDENTI

SEZIONE I: Comportamento degli studenti

Art 12 Disciplina degli studenti

La disciplina nella scuola è affidata al senso di responsabilità e all’autocontrollo degli studenti nonché alla responsabilità del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei genitori e del personale non docente.

In ogni caso i rapporti tra le diverse componenti della scuola saranno improntati al reciproco rispetto.

Art. 13 Ingresso nella scuola

Gli alunni entrano nella scuola ordinatamente al suono del primo campanello, cinque minuti prima delle lezioni

Al suono del secondo campanello alunni ed insegnanti dovranno trovarsi in classe per il regolare inizio delle lezioni.

Gli alunni possono attendere il suono del primo campanello nell’atrio d’ingresso e nei corridoi dei tre piani senza entrare in classe fino alle 7:55, così da essere visibili dai collaboratori scolastici assegnati ai vari piani secondo il piano di lavoro del personale ATA.

Gli studenti in ritardo potranno essere ammessi in aula dall’insegnante della prima ora, entro i primi dieci minuti di lezione, segnalandolo comunque sul registro di classe con la voce “ritardo”;

negli altri casi dovranno essere ammessi con riserva ed il ritardo dovrà essere giustificato. Non si può essere ammessi in Istituto dopo le 10.30 salvo giusta motivazione.

Gli alunni che devono recarsi in strutture esterne (sportive o non sportive) non possono utilizzare i mezzi di trasporto personali.

Art. 14 Assenze

Le assenze devono essere giustificate.

Le giustificazioni sono vagliate dalla Dirigenza o dal docente della prima ora di lezione; esse devono essere sottoscritte con firma autografa di un genitore o di un tutore corrispondente a quella depositata presso la segreteria dell’Istituto.

La quinta, decima e quindicesima assenza vanno giustificate in vicepresidenza. Per le stesse sarà rilasciato il libretto solo dopo colloquio (anche telefonico) tra il genitore e la vicepresidenza.

In caso di astensione dalle lezioni ("sciopero") l’allievo deve giustificare l’assenza sul libretto.

Il docente della prima ora riporta una "S" a fianco della propria firma. Alla terza segnalazione "S", il docente fa pervenire il libretto alla segreteria la quale comunica alla famiglia le assenze. Tali atti verranno riportati nel fascicolo dell’allievo. Queste modalità saranno sospese nel caso in cui la proclamazione dell’azione di "sciopero" abbia seguito il seguente iter:

1) convocazione dell’Assemblea d’Istituto;

2) discussione del problema in Assemblea d’Istituto;

3) contrattazione con il Capo d’Istituto;

4) proclamazione dello sciopero se dopo 15 giorni il problema non è stato affrontato.

Per le assenze causate da malattia è necessario il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni consecutivi.

Assenze prolungate per oltre cinque giorni, per motivi che non siano di salute, dovranno essere comunicate al Dirigenza.

In tutti i casi di assenze frequenti, ritardi ripetuti ed ingiustificati, nonché inosservanze dei normali doveri scolastici, il Dirigente Scolastico interesserà i genitori o chi ne fa le veci anche mediante convocazione in Istituto.

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In caso di comportamenti o di assenze anomale, i genitori saranno avvertiti a prescindere dal raggiungimento o meno del 18° anno di età.

In caso di ingresso senza libretto, fuori orario o dopo un’assenza di uno o più giorni, il docente dell’ora interessata dovrà riportare sul registro l’annotazione: “l’allievo Mario Rossi deve giustificare”. Il docente della prima ora del giorno successivo dovrà controllare il libretto e riportare sul registro quanto avvenuto.

Art. 15 Comportamento degli studenti

Nel corso delle lezioni gli studenti possono lasciare l’aula, uno per volta, solo in casi di particolare necessità, autorizzati dal professore.

E’ fatto divieto, inoltre, di lasciare sui banchi e sul pavimento oggetti, carte od altro.

Allo stesso modo è vietato lasciar cadere dalle terrazze e dai ballatoi oggetti di qualsiasi genere.

Gli studenti sono tenuti ad un comportamento consono agli obiettivi educativi e formativi della scuola.

Per motivi igienico-sanitari e per espressa disposizione di legge è vietato fumare nell’ambito della scuola. Il divieto di fumo è esteso a tutti gli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto. La scuola trasmetterà comunicazione alle famiglie degli allievi che infrangono il divieto.

Il personale e l’Istituto non sono responsabili di quanto lasciato incustodito nell’ambito della scuola. In conformità alla normativa vigente, nell’ambiente scolastico interno ed esterno, è vietato l’uso del telefono cellulare ad ogni titolo, compreso il controllo dell’ora, nonché di altri dispositivi elettronici non espressamente richiesti nell’attività didattica.

L’Istituto fornisce ad ogni classe una cassettina con chiavi, all’interno della quale andranno collocati i telefoni degli allievi.

Art. 16 Libertà di espressione

La libertà di espressione, con la parola e lo scritto, è diritto inalienabile di tutte le componenti della scuola.

Gli studenti hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero, con la parola o lo scritto, in classe durante le lezioni ed in ogni altra sede.

Tutti possono, nell’ambito dell’Istituto, redigere ed esporre, nell’apposita bacheca, scritti che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile.

La diffusione e la distribuzione di giornali, periodici e volantini, dovrà avvenire nello spazio antistante la scuola.

I documenti affissi, previa autorizzazione della Presidenza, devono portare chiaramente espressa l’indicazione degli autori.

Non è permessa l’affissione di scritti che turbino il regolare andamento della scuola, che contengano offesa al decoro personale, alla religione, alle istituzioni, alla morale; che contengano oltraggi all’Istituto e alle varie componenti della scuola o istigazioni alla violenza, alla discriminazione, all’intolleranza o al razzismo.

E’ esclusa ogni forma di censura ideologica, nello spirito della Costituzione.

Per favorire ogni libertà di espressione gli studenti possono servirsi delle fotocopiatrici secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto.

Art. 17 Uscita degli alunni

Al termine delle lezioni l’uscita degli studenti avviene ordinatamente sotto la vigilanza del personale docente dell’ultima ora di lezione.

Gli allievi che intendano uscire anticipatamente devono presentare al docente della prima ora la richiesta sul libretto; la richiesta sarà controfirmata dal docente della lezione durante la quale avviene l’uscita. Sarà cura del personale di portineria verificare che gli allievi minorenni escano dall’istituto accompagnati da un parente adulto. Le uscite anticipate dovute ad indisposizione dello

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studente o ad altro evento eccezionale saranno autorizzate dal docente dell’ora in cui questo si verifica.

Nel caso in cui la vicepresidenza comunichi alla classe, annotando sul registro, un'entrata o un’uscita fuori orario del gruppo classe, l’allievo deve riportare sul libretto delle giustificazioni tale comunicazione e farla firmare al genitore; il docente della prima ora del giorno interessato dovrà verificare l’avvenuta firma per presa visione da parte del genitore; in caso di mancata segnalazione alle famiglie gli allievi non potranno lasciare l’Istituto e lo stesso insegnante comunicherà i nomi in vicepresidenza perché si provveda alla loro sorveglianza anche distribuendoli nelle varie classi.

Art. 18 Diritti e doveri degli studenti

Diritti degli studenti. Il Piano dell’Offerta Formativa, perché possa risultare efficiente ed efficace, deve favorire il coinvolgimento di allievi e famiglie nel processo formativo e valorizzare l’interazione, il dialogo, il confronto tra docente e discente, per permettere a quest’ultimo di diventare cosciente della sua identità, di acquisire autonomia e capacità di scelta, di inserirsi in modo consapevole e responsabile, completato il quinquennio, nella società e nel mondo del lavoro.

Per conseguire queste finalità educative e formative, gli studenti hanno diritto a:

 conoscere e discutere con i docenti il piano di lavoro, con particolare riguardo agli obiettivi didattici ed educativi, ai criteri di valutazione, alle metodologie, ai contenuti, all’adozione dei libri di testo. Hanno diritto inoltre ad una valutazione tempestiva e motivata al fine di arricchire il proprio bagaglio culturale, migliorare e affinare le proprie strategie di apprendimento, acquistare coscienza dei propri punti di forza e di debolezza. In particolare, la comunicazione del voto orale dovrà essere immediata; i risultati delle prove scritte saranno consegnati entro due settimane e, in ogni caso, prima dell’effettuazione di nuove prove scritte nella stessa materia;

 ricevere una formazione culturale e professionale che valorizzi l’identità e le capacità individuali, nel pieno rispetto delle idee di ciascuno;

 conoscere le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;

 riunirsi in assemblea (di classe, di Istituto…) sulla base delle norme vigenti;

 usare, secondo quanto previsto dal regolamento d’Istituto, gli ambienti della scuola per svolgere attività pomeridiane di studio, culturali e ricreative.

La scuola:

 favorisce la solidarietà tra le varie componenti e garantisce il diritto alla riservatezza;

 si impegna a creare condizioni favorevoli per la formazione e lo sviluppo della personalità dello studente, attraverso un’offerta formativa ed educativa di qualità;

 pone attenzione alle situazioni di svantaggio e di disadattamento, attivando interventi di recupero e di sostegno, onde prevenire il fenomeno della dispersione e dell’abbandono e promuovere il successo formativo;

 garantisce, per quanto di sua competenza, un ambiente salubre e sicuro, con particolare riguardo alle condizioni degli allievi con handicap. Garantisce inoltre una attrezzatura tecnologica adeguata e moderna, necessaria alla formazione professionale degli studenti;

 promuove iniziative di educazione alla salute e di assistenza psicologica;

 si impegna a mantenere un rapporto di continuità con gli ex studenti e con le loro associazioni;

 promuove, nei confronti degli studenti stranieri, iniziative di accoglienza e di supporto che ne favoriscano l’inserimento e il coinvolgimento nella vita della scuola, pur nel rispetto della loro identità culturale e religiosa.

Doveri degli studenti.

 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

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 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui al successivo art.19.

 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.

 Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 19 Principi e finalità dei provvedimenti disciplinari

Gli articoli 19-25 della presente Sezione, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n.

275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modificazioni e integrazioni, individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabiliscono le relative sanzioni, individuano gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. Sono coerenti e funzionali al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.

Anche nel contesto di attività di contrasto al bullismo e con finalità preventive, l’istituto può attivare il servizio di mediazione tra pari, con la conseguente formazione di un gruppo di studentesse e studenti mediatori tra pari e l'indicazione del suddetto servizio sul sito dell'istituto.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell’Istituto.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l’allontanamento oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d’Istituto.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 20 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari Si configurano come mancanze lievi:

a) presentarsi alle lezioni in ritardo;

b) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione, anche durante la DAD (Didattica a Distanza);

c) tenere comportamenti non corretti nelle attività didattiche, al cambio dell’ora e negli spostamenti interni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall’aula, ecc.);

d) non eseguire i compiti assegnati per casa;

e) non portare il materiale scolastico;

f) durante la DAD non mantenere la telecamera accesa o non utilizzare il microfono come da indicazioni del docente;

g) durante l’emergenza sanitaria, non rispettare la procedura di accesso ai Servizi igienici e ai distributori automatici;

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h) durante l’emergenza sanitaria, non indossare la mascherina negli spostamenti in entrata e in uscita dall’Istituto e dall’aula, nei movimenti all’interno dell’aula e comunque qualora non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro (anche durante la ricreazione all’esterno).

Si configurano come mancanze gravi:

a) utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico (ricreazione compresa) per motivi non direttamente connessi alla didattica e senza l’autorizzazione del docente;

b) fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;

c) frequentare volutamente in modo irregolare le lezioni, anche in DAD;

d) mancare di rispetto, con atteggiamenti scorretti, parole o bestemmie, al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;

e) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;

f) danneggiare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;

g) reiterare mancanze lievi;

h) riprodurre, parzialmente o integralmente, testi (verbali, figurativi, sonori, digitali) senza dichiararne la proprietà intellettuale e la fonte;

i) falsificare la firma dei genitori o di chi ne fa le veci nelle comunicazioni scuola-famiglia.

Si configurano come mancanze gravissime:

a) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; insultare e umiliare i compagni; il comportamento diretto a persone diversamente abili o le offese razziste costituiscono aggravante;

b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione scolastica;

c) compiere atti di vandalismo su cose;

d) compiere atti di violenza su persone;

e) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);

f) compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone e la salute pubblica;

g) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti/alcoliche all’interno dell’Istituto o negli spazi adiacenti;

h) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni audio e video, relative anche alla DAD, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.

Art. 21 Violazioni e sanzioni

Le mancanze lievi previste nell’art. 20 c.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero orale o con l’ammonizione scritta. Il provvedimento scritto viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente o registro elettronico. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione scritta, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui al comma successivo.

Le mancanze gravi indicate nell’art. 20 c.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera b) dell’art. 20 c.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. La mancanza di cui alla lettera a) dell’art. 20 c. 2 comporta anche la consegna del telefono cellulare all’Ufficio del Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello studente. Le violazioni di cui alle lettere d), e), f), h), i) dell’art. 20 c.2, nonché la reiterazione delle violazioni di cui all’art. 20 c.2, possono venire sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a

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seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le mancanze gravissime di cui all’art. 20 c.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato secondo le norme vigenti. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria in base al diritto vigente. I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d’Istituto. L’ adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Allo studente può essere proposto preliminarmente il procedimento di mediazione tra pari, ma è sempre essere offerta l’opportunità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica

Art. 22 Comunicazione di avvio del procedimento di contestazione dell’addebito e audizione in contraddittorio

L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui agli artt. 20 e 21 è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione. Nei casi in cui le mancanze non sono gravissime verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell’alunno.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell’audizione viene redatto verbale.

Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell’audizione il Dirigente scolastico potrà decidere:

a) l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; in tal caso il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

b) la rimissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente, sulla base della valutazione dello stesso operata dal Consiglio di Istituto. In caso non sia possibile attribuire la responsabilità del danno al/i singolo/i, il risarcimento può essere chiesto al gruppo direttamente coinvolto, o con evidente atteggiamento di complicità. Stabilito l’ammontare del danno dal Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico ne invia comunicazione scritta alla famiglia, la quale è direttamente tenuta al versamento dell’importo a favore dell’Istituto, anche in caso di figlio/a maggiorenne.

Art. 23 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo Collegiale

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L’Organo Collegiale viene convocato entro cinque giorni lavorativi dalla data fissata per il contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione all’istituto di destinazione. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest’ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall’Istituto di provenienza.

Art. 24 Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, nella stessa forma in cui è stato formulato.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all’Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 25.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola.

L’Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 25 Organo di garanzia

L’Organo di Garanzia interno è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede; da un docente designato dal Consiglio d’Istituto su proposta del Collegio dei Docenti; da un genitore, eletto nei Consigli di Classe e designato dall’Assemblea dei genitori Rappresentanti; da uno studente eletto nei Consigli di Classe o nella Consulta e designato dall’Assemblea degli studenti rappresentanti.

Ciascun organismo individua anche un membro supplente.

L’Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell’eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti. In caso di mancanza dei requisiti di eleggibilità anche per i membri supplenti, si procederà con la designazione dei membri mancanti (effettivi e supplenti) che resteranno in carica per il tempo residuo.

(12)

L’organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

Le adunanze dell’Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio scolastico regionale.

(13)

CAPO III

PERSONALE DELL’ISTITUTO

SEZIONE I: Personale scolastico

Art.26 Organizzazione degli uffici e del personale

Il Dirigente scolastico disciplina l’organizzazione degli uffici e del personale in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il Dirigente dà informazioni sulle decisioni prese alle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

Art. 27 Orario di servizio personale ausiliario

L’orario di servizio è disciplinato dalla normativa vigente.

Il Dirigente scolastico nello stabilire i criteri generali per l’articolazione dell’orario di servizio utilizzerà gli istituti della flessibilità e della turnazione, con una programmazione plurisettimanale, in coincidenza con i periodi di particolare intensità del servizio scolastico. Il Dirigente dà informazioni sulle decisioni prese alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Art. 28 Libertà sindacali

Le libertà sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del decreto legislativo 3.2.1993, n.29 e successive modificazioni, dalla legge 20.05.1970, n.300 e dalle disposizioni dei contratti collettivi.

E’ concesso alle organizzazioni sindacali l’uso gratuito di apposti spazi per l’affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati contenenti notizie di carattere sindacale.

E’ altresì, assicurato il diritto di riunione e di assemblea secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

SEZIONE II: Personale docente

Art. 29 Funzione docente

La funzione docente si esplica nei modi e nelle forme previsti dall'art. 395 del Decreto legislativo 16.4.1994, n.297; e così come viene delineata dall’art.38, ai punti 3 e 4, del presente contratto scolastico.

Ad ogni docente è garantita la libertà di insegnamento. L’esercizio di tale libertà si manifesta nel rispetto della coscienza morale e civile ed è intesa a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni.

Oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento i docenti esplicano le altre attività connesse con la funzione di docente.

I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione.

In caso di ritardo di un alunno, occorre segnare l’orario d’entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe secondo quanto previsto nell’art.13.

I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

Durante l’intervallo i docenti, secondo il calendario predisposto, vigilano sui settori dell’Istituto loro assegnati.

Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

(14)

Se un docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sugli allievi.

I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in presidenza. I danni vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in CdC con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola-famiglia più trasparente e fattivo.

Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle comunicati.

Consci dei loro doveri educativi e formativi, i docenti devono tenere un comportamento consono alle finalità ed agli obiettivi della scuola.

I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.

Il personale docente deve rispettare il divieto di fumo durante l’orario di servizio.

I docenti devono assicurare che le famiglie siano informate circa le attività didattiche diverse da quelle curricolari.

I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione della presidenza.

Durante l’assemblea generale degli studenti gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti nell’Istituto secondo il loro orario di insegnamento.

Art. 30 Diritto di sciopero

Il diritto di sciopero si manifesta nelle forme e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

In caso di sciopero le famiglie verranno tempestivamente avvertite e saranno adottati i provvedimenti tesi ad assicurare la vigilanza e l’incolumità degli alunni.

CAPO IV

ORGANI COLLEGIALI: FUNZIONAMENTO

SEZIONE I: Consigli di classe

Art. 31 Convocazione

La convocazione delle adunanze del Consiglio di Classe, secondo le modalità previste nell’art.2, spetta al Dirigente Scolastico che lo presiede; fissa l’ordine del giorno ed esegue le delibere.

La presidenza delle sedute può essere delegata ad un docente membro del consiglio. La delega deve essere conferita di volta in volta, e per iscritto, con l’atto di convocazione o con atto distinto precedente, comunque, la seduta.

La presidenza delle sedute di scrutinio, in particolare per le classi iniziali e finali, può essere delegata solo in caso di effettiva impossibilità.

Non è ammissibile per tale organo la autoconvocazione

Art. 32 Adunanza

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica (quorum strutturale).

Per la validità delle adunanze che prevedono atti deliberativi definitivi occorre la presenza di tutti i componenti in carica (quorum integrale per i collegi perfetti).

(15)

Le riunioni possono essere svolte a distanza, in video conferenza. I partecipanti esprimono il voto alle delibere con chiamata nominale o, qualora sia possibile attivare tutte le telecamere, con alzata di mano.

Al Consiglio di Classe, nella sua composizione allargata, non si applica quanto previsto al comma 1 e 2. Non essendo previsto alcun quorum strutturale prestabilito, la validità delle adunanze può risultare inficiata solo dalla irregolarità delle convocazioni.

La funzione di segretario del consiglio è attribuita dal Dirigente Scolastico.

Il segretario incaricato può essere temporaneamente sostituito a cura del Coordinatore.

Art. 33 Verbalizzazione

a) Nel verbale il segretario indica l’ora di inizio e fine dei lavori, l’elenco dei presenti e degli assenti, verbalizza le entrate e le uscite non concomitanti con l’inizio e la fine dei lavori.

b) Il presidente concede e toglie la parola e mette ai voti le delibere.

c) Il segretario verbalizza i nominativi dei docenti che votano a favore, contro o si astengono.

d) Il registro dei verbali deve essere consegnato in Vicepresidenza entro il quinto giorno dallo svolgimento del Consiglio.

e) Il foglio riportante le firme di presenza deve essere consegnato dal coordinatore alla segreteria amministrativa entro il giorno successivo al Consiglio.

f) Il verbale rappresenta la sintesi fedele degli elementi essenziali emersi durante la riunione.

g) Il segretario ha il compito di redigere il verbale e depositarlo in Vicepresidenza con la sua firma.

h) Il verbale delle sedute diverse dallo scrutinio viene approvato nella seduta successiva dal Consiglio di Classe con eventuali integrazioni e/o modifiche.

i) Nelle sedute dei Consigli di Classe in cui si esaminano situazioni particolarmente delicate è consigliabile la redazione immediata del verbale.

Art. 34 Termine riunioni

Tutte le riunioni scolastiche pomeridiane vengono convocate secondo orari di inizio e di termine prefissati dalla programmazione d’istituto.

Il termine delle riunioni non può protrarsi oltre le ore 19.00 salvo diversi accordi nel caso degli organi collegiali.

SEZIONE II: Collegio dei Docenti

Art. 35 Composizione

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato, ivi compresi gli assistenti di cattedra in servizio nell’Istituto.

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico, il quale partecipa, con diritto di voto, a tutte le deliberazioni dell’organo.

Art. 36 Convocazione

Il Collegio si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico.

Il Collegio si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Il Collegio viene convocato con avviso-circolare, rivolto ai Docenti, da affiggere all’albo della sala docenti e all’albo dell’Istituto da inviare via email almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta, indicando luogo, ora e data della convocazione e l’ordine del giorno. In caso di motivata urgenza il Collegio può essere convocato con avviso-circolare non dopo le ore 8,30 antimeridiane del giorno precedente a quello fissato.

(16)

Il Dirigente scolastico potrà integrare l’O.d.G con note esplicative e/o documentazione che, sinteticamente, illustrino l’argomento oggetto di trattazione e/o delibera. Anche colleghi che abbiano predisposto per tempo del materiale lo metteranno a disposizione nella apposita bacheca con il nome di chi lo espone.

Se la convocazione avviene su richiesta di 1/3 dei componenti, il Collegio deve essere convocato entro dieci giorni dalla data di presentazione dell’istanza al Dirigente Scolastico, nelle forme previste dal 1° comma.

Le riunioni possono essere svolte a distanza, in video conferenza.

Art. 37 Formulazione dell’ordine del giorno

L’ordine del giorno è fissato dal Dirigente Scolastico che deve tener conto delle eventuali indicazioni date dal Collegio nel corso della seduta precedente.

E’ ammessa la dizione “Comunicazioni del Preside”, con semplice indicazione degli oggetti da comunicare.

Sulle comunicazioni del Dirigente Scolastico possono essere presentati ordini del giorno da discutere nelle riunioni successive.

Qualsiasi docente potrà chiedere l’inserimento di un punto all’Odg a patto che la richiesta pervenga entro due giorni lavorativi successivi alla convocazione. Se tale richiesta è corredata da un numero di firma pari ad almeno 1/3 dei docenti in servizio s’intende recepita, purché avvenga entro i due giorni lavorativi successivi alla convocazione. Eventuale aggiunta di ulteriori punti all’Odg potrà essere fatta in apertura di seduta del Collegio con l’approvazione all’unanimità dei presenti. In caso di maggioranza dovrà essere inserito nell’Odg del Collegio successivo.

In caso di particolare urgenza possono essere inclusi nell’ordine del giorno nuovi argomenti, con avviso da rendere pubblico non più tardi delle ore 9,30 antimeridiane del giorno precedente a quello fissato per la seduta.

In nessun caso possono essere discussi argomenti non espressamente inseriti nell’ordine del giorno.

Qualora la discussione degli argomenti non possa essere esaurita in una seduta, il Collegio viene riconvocato di regola entro 8 giorni per gli argomenti ancora da discutere.

Art. 38 Validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute del Collegio è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti il Corpo docente alla data della riunione. In caso di videoconferenza fa testo l’elenco presenze ricavabile dal file log della riunione telematica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, fatte salve le norme speciali che diversamente prescrivano.

Nel computo di tali voti non possono essere compresi gli astenuti, coloro cioè che pur essendo presenti e concorrendo a formare la validità della seduta, dichiarino di non voler partecipare alla votazione.

Devono essere computate nel calcolo le schede bianche e le schede nulle.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Collegio dei Docenti sono da considerare atti definitivi e come tali impugnabili per soli vizi di legittimità.

Art. 39 Verbalizzazione delle sedute

Le funzioni di Segretario del collegio sono svolte, su designazione del Dirigente Scolastico, da uno dei collaboratori.

Di ogni seduta viene redatto un verbale, per riassunto, su registro numerato e vidimato.

(17)

Ogni verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verrà di regola letto ed approvato dal Collegio all’inizio della seduta successiva.

Se la seduta viene aggiornata il verbale potrà essere unico per tutte le sedute successive della stessa convocazione.

Copia dei verbali deve essere pubblicata entro 15 giorni dalla data di effettuazione del Collegio.

L’approvazione del verbale è il primo punto dell’Odg del Collegio successivo e verrà dato per letto.

In caso contrario il verbale è integralmente letto nella seduta successiva e posto ai voti. Eventuali proposte di integrazioni o modifiche dovranno essere presentate per iscritto almeno due giorni prima dell’effettuazione del Collegio successivo. Ciascun docente potrà chiedere la lettura delle parti inserite. La lettura dei soli punti modificati avverrà nella seduta stessa. Il verbale presenterà una sintesi fedele della discussione avvenuta, con il testo delle delibere, il numero dei voti favorevoli, contrari o astenuti. Tale sintesi è determinata congiuntamente dal Segretario e dal Presidente. Solo su esplicita richiesta del singolo docente si preciserà la sua modalità di votazione e se ne registrerà il nome. Ogni componente del Collegio può chiedere che il proprio intervento sia riportato integralmente, purché lo presenti per iscritto al termine del Collegio stesso.

Art. 40 Svolgimento delle sedute

Gli argomenti trattati seguono l’ordine del giorno e vengono illustrati dal Presidente o da un relatore.

Dopo che l’argomento è stato illustrato si apre il dibattito.

Il Dirigente Scolastico concede la parola secondo l’ordine delle richieste.

Durante il dibattito possono essere formulati, per iscritto e debitamente sottoscritti, emendamenti o proposte alternative.

Eventuali dichiarazioni che s’intende vengano inserite a verbale devono essere presentate per iscritto al Segretario e debitamente sottoscritte dai presentatori.

L’ordine degli argomenti all’ordine del giorno può essere cambiato per deliberazione del Collegio con mozione motivata.

Le sedute del Collegio non sono pubbliche.

Art. 41 Modalità delle votazioni

Su ogni argomento, chiusa la discussione, si procede alla votazione.

La votazione, se non diversamente previsto, è palese ed avviene per alzata di mano o per appello nominale quando richiesto; in ogni caso il Presidente indica preliminarmente il significato del “si” e del “no”.

Nelle riunioni a distanza i voti sono attribuiti dai partecipanti tramite la compilazione di un modulo il cui link è reso disponibile dal dirigente scolastico. Il modulo deve garantire l’unicità del voto e, in caso di scrutinio segreto, la garanzia dell’anonimato.

La votazione è segreta, mediante schede, solo quando si faccia questione di persone.

Terminato il conteggio dei voti il Presidente proclama il risultato della votazione. Nel caso in cui la maggioranza dell’assemblea riconosca la carenza di elementi conoscitivi di particolare importanza in merito all’argomento oggetto di trattazione, la votazione viene rinviata alla seduta successiva. Nel caso in cui sussistano elementi certi e noti, il Collegio è tenuto ad esprimersi con una votazione.

Art. 42 Ordine delle votazioni

Le proposte e gli emendamenti sono votati separatamente, nell’ordine di presentazione e, comunque, dopo la proposta oggetto dell’ordine del giorno. Prima del passaggio al voto i proponenti hanno la facoltà di ritirare gli emendamenti o le proposte avanzate.

Nel caso vengano poste in votazione proposte tra loro incompatibili, l’approvazione della prima esclude il passaggio al voto per le successive, che si considerano automaticamente respinte.

(18)

Art. 43 Atti del Collegio

I pareri e le delibere del Collegio sono riservati e vengono comunicati solo agli eventuali destinatari a cura del Dirigente Scolastico.

Chiunque abbia un interesse personale e concreto può ottenere estratto del verbale previa domanda scritta che comprovi l’interesse connesso con l’oggetto della richiesta.

Art. 44 Commissioni

Per lo studio di particolari problemi, il Collegio può istituire una o più Commissioni speciali.

I lavori delle Commissioni verranno verbalizzati e depositati in Presidenza.

Art. 45 Elezione del Comitato di valutazione

Il Collegio, nella sua prima adunanza di ogni anno scolastico, provvede ad eleggere il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti ai sensi dell’ art 11 del Decreto Legislativo 16/4/1994, n.297 con voto limitato e segreto.

Art. 46 Assenze

Il Collegio si riunisce in orario di servizio non coincidente con l’orario di lezione.

La durata delle sedute non dovrà eccedere le tre ore.

Le assenze dei membri del Collegio devono essere giustificate secondo la vigente normativa, prima dell’inizio della seduta o, qualora ciò risulti impossibile, entro le 48 ore successive alla seduta stessa.

In caso di mancata giustificazione il Dirigente Scolastico provvederà a contestare l’addebito all’interessato secondo le norme vigenti per i casi di assenze ingiustificate dal servizio e con le medesime conseguenze.

SEZIONE III: Comitato di valutazione per il servizio dei Docenti

Art. 47 Composizione

Il Comitato per la Valutazione dei docenti è previsto dall’art. 11 commi 1, 2 e 3 del T.U. di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 novellato dalla legge 107/2015 all’art. 1 comma 129.

Il Comitato è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli allievi scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il Comitato per la Valutazione dei docenti composto dal presidente e dai soli docenti esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

La funzione del Presidente non può essere delegata.

Art. 48 Durata

Il comitato ha durata di tre anni scolastici.

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.

Spetta al Comitato vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla surroga secondo le modalità stabilite dalla Legge.

(19)

Art. 49 Adunanza e valutazione

L’iniziativa della convocazione del Comitato è esercitata dal Presidente o per iniziativa di almeno 3 componenti.

La convocazione è disposta con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere pubblicata all'albo on line . Il materiale sarà preparato a cura dei relatori sugli argomenti e sarà inviato per posta elettronica. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.

La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati.

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti; in caso di parità prevale l’indicazione del Presidente.

Sulle deliberazioni inerenti l’art. 1 comma 3 del presente regolamento non è possibile astenersi.

Art. 50 Decadenza e surroga dei membri cessati

I membri del Comitato sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.

Spetta al Comitato vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla surroga secondo le modalità stabilite dalla Legge.

(20)

SEZIONE IV: Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva

Art. 51 Composizione e Presidenza

In base all’attuale popolazione scolastica i componenti del Consiglio sono 19, di cui: 8 rappresentanti del personale docente; 2 rappresentanti del personale non docente; 4 rappresentanti dei genitori; 4 rappresentanti degli studenti; eletti secondo le modalità della normativa vigente. Il Dirigente Scolastico, quale membro di diritto.

I membri elettivi vengono nominati con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei risultati delle elezioni.

Così formato il Consiglio è validamente costituito, anche se non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

La Presidenza del Consiglio spetta ad uno dei genitori membri eletto nella prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti o a maggioranza relativa se si dà luogo ad un seconda votazione.

Se due o più candidati ottengono uguale numero di voti si dovrà procedere a successive votazioni, non risultando possibile il ballottaggio.

Il Consiglio ha la facoltà di eleggere un vice-presidente, il quale ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 52 Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da 6 membri rappresentanti di tutte le componenti, di cui: un docente, un non docente, un genitore, espresso dal Consiglio, uno studente, il Dirigente Scolastico, il Capo dei servizi di Segreteria.

Il Presidente è il Dirigente Scolastico; il Segretario è il Capo dei servizi di Segreteria.

La Giunta è l’organo tecnico del Consiglio d’Istituto; predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio predisponendo per tempo, e là dove è possibile, ogni documento utile ai lavori del Consiglio; cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni; cura adempimenti e adotta decisioni di sua competenza.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed agli atti di tale organo non si applica il regime di pubblicità.

Art. 53 Convocazione del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva

La convocazione del Consiglio spetta, in via ordinaria, al Presidente (e se previsto al vice- Presidente. Essa va fatta mediante comunicazione, con congruo anticipo, a tutti i membri, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno.

Le riunioni devono svolgersi in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei componenti eletti. Le riunioni possono essere svolte a distanza, in video conferenza.

Le funzioni di Segretario sono attribuite dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio stesso.

Il Segretario redige il verbale delle sedute e lo sottoscrive assieme al Presidente; cura la raccolta degli atti consiliari che possono essere affidati per la loro tenuta alla Segreteria dell’Istituto, previo assenso del Presidente medesimo.

In via straordinaria, e nei casi necessari ed urgenti, il Consiglio viene convocato secondo le modalità previste dall’art.2 del presente Regolamento.

La Giunta è convocata dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

Art. 54 Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio e della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In caso di videoconferenza fa testo l’elenco presenze ricavabile dal file log della riunione telematica.

(21)

La mancanza del numero legale all’inizio o nel corso della riunione, comporta lo scioglimento della seduta su dichiarazione del Presidente assunta a verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta occorre la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

All’inizio dei lavori della seduta, il CdI fissa il tempo di massima da riservare alla seduta. Ogni punto all’OdG sarà affrontato con una presentazione dell’argomento, proposte e discussione, votazione per singole proposte. Nel caso in cui la maggioranza dell’assemblea riconosca la carenza di elementi conoscitivi di particolare importanza, la votazione in merito all’argomento in oggetto verrà rinviata alla seduta successiva. Nel caso in cui sussistano elementi certi e noti che permettano una delibera, il Consiglio è tenuto ad esprimere una votazione. La votazione si esprime per alzata di mano e, ove previsto, a scrutinio segreto. In quest’ultimo caso due scrutatori spogliano le schede. In presenza di proposte alternative ogni membro può votarne una sola. Copia del verbale verrà pubblicata entro 5 giorni dalla data di effettuazione del Consiglio. Il verbale deve presentare una sintesi fedele della discussione avvenuta, con il testo delle delibere contenente il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti con i rispettivi nomi. Ogni componente il Consiglio può richiedere che il proprio intervento sia riportato integralmente, purché lo presenti per iscritto, al termine della seduta. L’approvazione del verbale sarà il primo punto all’OdG del Consiglio successivo e sarà dato per letto. Eventuali proposte di integrazione e/o modifiche dovranno essere presentate per iscritto almeno due giorni prima dell’apertura della seduta del Consiglio successivo. Ciascun componente potrà chiedere lettura delle parti inserite. La lettura dei soli punti che abbiano subito modifiche avverrà nel corso della seduta stessa.

Nelle riunioni del Consiglio in video conferenza, i partecipanti esprimono il voto alle delibere con chiamata nominale o, qualora sia possibile attivare tutte le telecamere, con alzata di mano. Se è richiesto lo scrutinio segreto, i voti sono attribuiti dai partecipanti tramite la compilazione di un modulo il cui link è reso disponibile dal dirigente scolastico. Il modulo deve garantire l’unicità del voto e la garanzia dell’anonimato.

Art. 55 Impugnazioni delle delibera del Consiglio d’Istituto e della Giunta

Le deliberazioni consiliari e di Giunta, tranne quelle soggette al controllo del Dirigente dell’Ufficio Scolastico, sono atti definitivi e come tali impugnabili per soli vizi di legittimità con ricorso giurisdizionale al competente TAR.

La rappresentanza processuale del Consiglio spetta al suo Presidente.

CAPO V

ACCESSO DEL PUBBLICO

Art. 56 Accesso nell’Istituto

Nessuno, sprovvisto di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico, può accedere all’edificio scolastico dove si svolgono attività didattiche.

Le componenti scolastiche dell’Istituto possono, previa richiesta motivata, accedere nei locali dell’Istituto, in orario extra-curriculare, usufruendo degli spazi scolastici prestabiliti, al fine di svolgere le attività complementari ed integrative previste dalla Direttiva 133/96 e dalla Legge 440/97. Sarà cura della Giunta Esecutiva stabilire, successivamente, modi e forme di utilizzo degli spazi consentiti.

Esperti esterni possono essere invitati a svolgere attività a supporto della didattica, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso o il cancello principale.

Chiunque ha libero accesso durante le ore di apertura della scuola al locale dove si trova l’albo d’istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere agli uffici durante l’orario di apertura degli stessi.

Riferimenti

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