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IVA - Modulo elearning 12 OBBLIGHI

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Academic year: 2022

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IVA - Modulo eLearning 12 OBBLIGHI

Temi di apprendimento del corso

Questo è un utile riepilogo delle informazioni più importanti del corso.

Questo corso eLearning si basa sulla legislazione sull'IVA dell'UE in vigore al 1° gennaio 2020 (relativamente alla direttiva IVA dell'UE, alla direttiva sui rimborsi IVA dell'UE e al regolamento di esecuzione IVA dell'UE).

Questo modulo fa parte di un più ampio corso sull'IVA costituito dalle seguenti unità:

 Introduzione

 Territorio

 Soggetto passivo

 Operazioni

 Luogo delle operazioni imponibili

 Servizi digitali e mini sportello unico (MOSS)

 Fatto generatore dell'imposta e base imponibile

 Aliquote

 Esenzioni

 Diritto a detrazione

 Rimborso

Obblighi

Questo corso illustra gli obblighi giuridici definiti nella Direttiva IVA. Questi sono applicabili ai soggetti passivi e alle persone non soggetti passivi. Troverai anche informazioni sul VAT Information and Exchange System (VIES), che consente agli Stati membri di collaborare e controllare l'IVA in tutta l'UE.

1. Obiettivi didattici

Al termine del corso saprai:

Che cosa devi fare per agire correttamente dal punto di vista giuridico nel campo dell'IVA.

Comprendere l'importanza del Value added tax Information Exchange System (VIES) nel mercato unico.

Quali sono gli obblighi che i soggetti passivi e alcune persone non soggetti passivi

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- obbligo di pagamento;

- designazione del rappresentante fiscale;

- modalità di pagamento;

- identificazione;

- fatturazione;

- contabilità;

- dichiarazioni;

- elenchi riepilogativi.

2. Soggetto passivo e soggetto debitore d'imposta

Normalmente, il soggetto debitore dell'IVA è il soggetto passivo che effettua l'operazione imponibile.

Talvolta, il debitore d'imposta sarà invece sarà invece il soggetto passivo o un altro soggetto, ad esempio un ente non soggetto passivo identificato ai fini IVA, destinatario della cessione.

Al fine di determinare chi deve pagare l'imposta, un soggetto passivo verrà considerato come non stabilito quando effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibili all'interno del territorio di uno Stato membro in cui non è stabilito o in cui ha solo una stabile organizzazione che non interviene in tale cessione o prestazione.

Talvolta invece il destinatario di una operazione è colui che dovrà pagare l'imposta.

Esempio: se il fornitore non è stabilito nel luogo dove viene effettuata la cessione o la prestazione, l'acquirente può diventare debitore d'imposta al suo posto.

Esiste una distinzione tra soggetti passivi e soggetti debitori d'imposta. È necessario stabilirla perché, in caso di versamento dell'IVA errato, tardivo o mancato, le autorità fiscali sappiano a chi richiedere le necessarie rettifiche.

È obbligatorio per il soggetto passivo destinatario della cessione essere il soggetto debitore dell'IVA, nel caso in cui un soggetto passivo non stabilito gli fornisce gas naturale o elettricità.

In generale, lo stesso accade quando il prestatore rende servizi a un soggetto passivo in un altro Stato membro.

In ogni caso, è opzionale che l'acquirente sia considerato debitore d'imposta, se il fornitore è un soggetto passivo non stabilito. Lo stesso vale quando vengono effettuate operazioni quali la prestazione di servizi di costruzione, la cessione di rottami, ecc. nei confronti di un acquirente che è un soggetto passivo o, in alcuni casi, un ente di diritto pubblico che non è soggetto passivo (Art.192a-205).

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3. Rappresentante fiscale

Il rappresentante fiscale sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi al posto del soggetto debitore, incluso l'obbligo di pagamento dell'IVA nei confronti delle autorità fiscali.

Può essere necessario un rappresentante fiscale quando il soggetto debitore dell'IVA non è stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta.

Quando il soggetto debitore dell'IVA è stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta, non c'è bisogno di un rappresentante fiscale. Ciò tuttavia non si applica nel caso

dell'importazione di beni, in cui può essere imposto un rappresentante fiscale (a meno che non esista un accordo di reciproca assistenza).

Soggetto debitore d'imposta - stabilito nell'UE

La designazione di un rappresentante fiscale è opzionale se il soggetto debitore dell'IVA è stabilito all'interno dell'UE.

Il rappresentante fiscale è inoltre facoltativo se il soggetto passivo è stabilito in un paese esterno all'UE con cui esiste un accordo di mutua assistenza.

Soggetto debitore d'imposta - non stabilito nell'UE

La designazione del rappresentante fiscale può essere obbligatoria se il soggetto debitore dell'IVA è stabilito in un paese esterno all'UE con cui non esiste un accordo di reciproca assistenza. Ciò si applica anche in caso di importazione di beni.

Soggetto debitore d'imposta - imposto da uno Stato membro

Ciascuno Stato membro decide se richiedere che sia designato un rappresentante fiscale. In questo caso, è obbligatorio per il debitore dell'IVA procedere a tale designazione.

4. Obblighi dei soggetti passivi

Il versamento dell'IVA ricevuta non è il solo obbligo.

I soggetti passivi, anche se non sono debitori dell'imposta, devono adempiere a vari altri obblighi. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per predisporre norme amministrative specifiche.

Obblighi più importanti elencati nella Direttiva IVA

Responsabilità: Ogni soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile deve versare l'IVA alle autorità fiscali. Esistono però alcune situazioni in cui l'obbligazione viene trasferita all'acquirente o destinatario.

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Pagamento dell'IVA: tutti i soggetti passivi debitori d'imposta devono versare l'importo netto dell'IVA quando presentano la dichiarazione IVA. Il versamento dell'IVA all'importazione da parte del debitore può essere effettuabile già all'atto dell'importazione.

Identificazione: il soggetto passivo deve notificare l'inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in quanto soggetto passivo. Gli Stati membri attribuiscono un numero di identificazione IVA individuale ad ogni soggetto passivo.

In certe circostanze, gli Stati membri possono tuttavia decidere di non attribuire tale numero ad alcuni soggetti passivi.

Fatturazione: ogni soggetto passivo deve assicurare che venga emessa una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi fatte salve le condizioni elencate nella direttiva IVA.

Questa fattura può essere cartacea o elettronica. Quando sussiste l'obbligo di fornire una fattura, i soggetti passivi debbono inserire in essa le indicazioni elencate nella Direttiva IVA.

Contabilità: ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente dettagliata per consentire l'applicazione dell'IVA e il suo controllo da parte delle autorità fiscali. Ogni soggetto passivo deve tenere un registro dei beni spediti o trasportati ad altri Stati membri.

Ogni soggetto passivo deve provvedere all'archiviazione di copie delle fatture emesse e ricevute.

Dichiarazioni: ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, nella misura in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile:

- l'importo complessivo delle operazioni;

- detrazioni;

- l'importo delle operazioni esenti.

La dichiarazione IVA deve essere presentata entro un termine che è stabilito dagli Stati membri.

Elenchi riepilogativi: ogni soggetto passivo deve depositare, per ogni mese o trimestre civile, un elenco riepilogativo degli acquirenti in altri Stati membri cui ha ceduto dei beni in esenzione d'IVA o ha prestato servizi per cui il destinatario è, ai sensi dell'articolo 196, il debitore d'imposta. Nell'elenco riepilogativo debbono figurare inoltre alcune informazioni specifiche.

Collaborazione tra gli Stati membri: VAT Information Exchange System (VIES). Tra gli Stati membri esiste un obbligo di collaborazione. È stato creato un sistema tramite il quale gli Stati membri si scambiano le informazioni che raccolgono dai propri soggetti passivi.

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Le amministrazioni degli Stati membri possono accedere alle informazioni sulle operazioni transfrontaliere UE relative ai beni e ai servizi per cui l'acquirente o il destinatario è, ai sensi dell'articolo 196, il soggetto debitore d'imposta.

Tutti i soggetti passivi possono inoltre accedere ad alcune funzioni del sistema per verificare il numero di identificazione IVA dei loro clienti. Questo sistema consente agli Stati membri la collaborazione e il controllo dell'IVA in tutta l'UE.

L'accesso libero ai corsi eLearning è disponibile sul sito web EUROPA:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en.

Questo è un breve e utile riepilogo delle informazioni più importanti del corso.

Solo la legislazione dell'Unione europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è considerata autentica. La Commissione non accetta alcun tipo di responsabilità o di obbligo in relazione

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