Conto Corrente con la Posta
GAZZETTA EFFICIALE
PAR TE PRIMA D EL RE GNO D'IT A LIA
Anno LXVI Roma
-Lunedì, 19 genifaio 1925 Numero 14
Abbonternenti.
In Jtorna. sin pre so l'Ammin¡strazione clie :I
domicilio ed in tutto il Regno (Parte IrTl;
Allestero (Paesi t1ellTaione poshtje) . . .
In Ronifi, sia prcsso 1 \mministrazione clic a
domicilio ett in tutto il llegno (soli Ihrte I) All estero (Paesi siellTnino: pañole; , . . .
Anno S nl. Trim.
L. 100 60 40
n 200 120 TO
70 40 25
» 120 80 50
Gli abbonamenti llecorrono dal primo tM meso in cui ne viene faffri rielliesta, GI¡ alibonati hanno fliritto aliche ai suliplelmilli ordillari. I supplemeliti straor-
«Tin Iri smio innri chimn:imento.
I
prÁÒÁfdÍS
liðita di ogni ptintata, anche se arretrata, della«daz-zett, Ufff.cimie» (Parte 1 c II complessivamente) a fissato in lire UNA nel Regno, in lire DOS all'Estero.
I prezzo" tiet supplementi crainari e straordinari è fissato in r>
gion di teht.3 per ogni pagina.
ibb vo:¡,ti lujuio pres lAniministrazione della «Gazzetta Uffi- cia - Ministero deHe Finanze (Telef<iilo 111-86 re era pas libre; e
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La «Gazzetta Ufficiale ne tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono i: tyendita presso la Libreria de10 Stato.al ministero delle finanze e
presso le seguenti Librerie depositarie: Ah :iii<lria . .t. Ilo i. - Ancou:1 Anttihi I .t<,aelli i fyy>paini - Ascoli Piceno - Ugo censori - Avelliiin i
. ftp lui -- I irl I ta!-ll Iaria - i:Pl!ti .o R. lich ff a - l' To It. - Or ain - Anonimb/laariu ! li ja - lMn na - I, Cu;7«//i. - Polruta-LT ci lui. - I i . / talo -C:t;I tri- It. C<aI ! il, - / 1/ilio 1 -- t Hilpahteso- e). - aceita F. It
uitii . (i. (;ianoo't., - (:itanz:1 - Ch:eti . /. I crialil C. - t enzt- / 12/ccio. - Crtniana . I I l.11; I li -t tilamene. - Fcrr;ira - la /iSooli. - rzt . 1 o ini. - F e I.ili - lamela i 1 - forli . (i frclulli. - Genova - librerir
>n:/uhole Trrr<s ri,ll'1>uus,ca l nu, / ilo, i. - Gir enti ). - Grosse Impel a S. I 18 i - Trece I breviri F.lli Sparciant . - Li-
oriin- S 1;eif it, e t'. -- Luo i 11 1 r nC. - 31:wrata-17. F :c riietti l a Ll ll ni 3la i Carrar;t t. Zanurati - Alt lii:i (; I'ainell
- Milatio - Librcrire Fratelli Trect ticif inoninta librarl<t italiana. - Modella (i. T con:i e rivole. - Niipoli Anonima liiararit fluliawt. - Novara - II. Gent- (;;to. - Par10sa - A. Draq1ti. - Palerma . O. Fiorenza. - Parma D. lun i. -- P:tvil - Succ. 13rini Varelli. - Perligia - ). - Pesaro - 1
-- Place!!za . V. Porta. - Pisa 1,ibreria 11cmpored delle Librerie italiano riunite l'o1a - II. Sc/o idt. - Potenz:t . 0). - Itasciina E. Lucaona e F.
Reggio Calabria - R. D'Anacio. - Reggio Emilia - L. 13onricini. - Iloma Anonina til>raria italiana, Stanaperici Tirale. - llovigo (;. JIoria. - Saleriin - I' Ncitiarone. -- Sassari - G. Ledda. - Siena TibTC7ia San Tiernardino.-Siractis:i - G. (;reco. - Son<lrio - Zarucc1ti. - Spezia - A. Zacutti. - Taranto . Frafdli Filippi. - Teramo. L. d'Ignazio. - Torino- F. Casanova e C. -- Trapani. G. Dane -- Trento 3I. Discitori - Treviso- Lontio e Zoppelli. - Trieste . L. Cap.
pelli - Friuli . Carrlucci. - Venezia . L. Capellini. - Verotta - R. Cal>;anca. - Y0007;: Í| ÛdllO, - 70P3 . de Sc¡pf ( - I'er 12 Francia- F3rigÌ - Librer¡a r!«Tiana, Roc du 4 Septeml>re. - (1 Provvisoriamente prevo 1 Ilitendenz:t i tituinza.
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
SOMM A R I O
124. -- REGIO DECRETO es dicembre 1991, n. 2179.Approvazione
del nuovo statuto della Cassa dirispar-
ou
lÎcearo an1,
LEGGI E DECRETI mio di Torino . . . . .Pag.
ene4
116. -- REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2215•
. DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1924.
Riordinamento della
Regia
scuolaprofessionale,
in Inizio della conservazione del nuovo catasto nei comuni diLauria . . . . . . . . . ag. 01
Portico di Caserta e San Tammaro . . . Se 117. - REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2220.
nilRioLdinCamennato
dellaRegia
scuolaprofessionale
en DISPOSIZIONI E COMUNICATIMmistero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e
118. - REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1924, n. 2231. media dei consolidati
negoziati
a contanti . . .Pag.
SeuOrdinamento
definitivo dei servizipostali
e commer- Ministero delle comunicazioni: Casse dirisparmio posMi
Re- ciali marittimi sovvenzionati . . . . . . .Pag.
203 soconto sommario delleoperazioni eseguito
a tutto il niesedi agosto 1924 . . . . . . .
Pag.
207119, - REGlO DECRETO-LEGGE es dicembre 1924, n. 2233.
Determinazione della parte di utili dell'esercizio 1924
delle Casse di
risparmio
e dei Monti dipietà
da erogareLEGG I E
-DECRET I
in opere di beneficenza o di
pubblica
utilità .Pag.
204120. --- REGIO DECRETO-LEGGE D novembre 1924, n. 2232.
Modifica
degli
articoli 8 e 10 del testo unico delleleggi
Numero dipubblicazione
i16.sui
Corpi
consultivi dellaRegia
marina . . .Pag.
204 REGIO DECRETO 16 ottobre1924,
n. 2215.121. - REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 2235. Riordinamento della
Regia
scuolaprofessionale,
in Lauria.Disposizioni
concernenti laRegia
scuola di architetturain Roma . . . . . . . .
Pag.
205 VITTORIO EMANUELE III122. - REGIO DECRETO 14 dicembre 1924, n. 2160.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del
Regio liceo-ginnasio
«Petrarca», in Arezzo .Pag.
206123. - REGIO DECRETO n dicembre 1021, n. 2169.
Erezione in Ente morale
dell'Opeia
via «Luisa Scotti Ferrari », in Lodi . . . . . . . . . . .Pag.
206PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D°ITALIA
Visto il R.
geto
31 ottobre1923,
n,2328,
per ilriordi-
ramento
delPmeegnamento industrial
,Vistovil
R. decreto 3giugno 1924,
n 069. che approva ilregolamento per.Papplicazione
del E:gio
yretoanzidetto;
202
19-I-192õ --- GAZZETTAUFF1plaLE
DEL ItEGNO D'lTALIA ---- N. 14I I
Visto il
R.decreto
4dicembre 1919,
n.2628, concernente la istituzione
deRaRegia·scuolayprofessionale
diLaurla;
Visto
11'decret.o Ministeriale;
23aprile 1923, registrato alla,Coi•te dei'conti,il
5giugno1923, registro 3, foglio 270, che
fissa ilcontributo
delAfinistero
edegli
Enti locali nellamisura richiesta
perPapplicazione
alpersonale
delletabelle
di
stipendio previste
dal R.decreto
30dicembre 1923,
nu-mero
3144;
Sezitiès la.III .Sezione del Consiglio superiore
per l'istra-zione agraria, industriale
ecommerciale;
-Su proposta del Nostro Ministro Segretario
diStato'per Peçonomia nazionnie; di concerto
con il Ministroregretario di Stato per le finanze;
.gbiamo decretato
edecretiamo:
Art. 1;
La Regia' scuola professionale
diLauria,
èriordinatú'come
Regio laboratorio
scuola pertalegnami, .sealþellini
e fab-bri con annesso corso
preparatorio.
Art. 2.
Le esercitazioni pratiche degli alunni si cómpiõno
nei la-tioratori'del legno, della pietra
e dei metalliannessi
allaSduola.
Art. 3.
Il
personale titólare della Scuola
sicompone
del diret-tore,
_di due
insegnanti
e didue capofilcina.-
'-
Con
decretoMinisteriale
sarannostabiliti inoltre gli
even-tuälf insegnamenti
daailld'arsi
perincarico,
e le speseglo-
bali per
il personale avventizio,
diolBeina, di amministra- zione
edi-servizio:
Al mantenimento
annuodella Scuola
concorrono:il
Ministero .delPeconomig nazionale,
con L.41,733;
il comune di
Laurla,
con L.14,729.65;
la
.provincia di Potenza,
con L. 6137.85Il
comune.di Lauria resta.obbligato
inseguito
delle de-liberazioni
prese,alPatto della istituzione della Scuola,
afornire
allaScuola;
stessa ilocali ed
aprovvedere
allaloro manutenzione
ed allafornitura ûell'acqua, dell'illuminne zione
e delriscaldamento,
iVanno pure
abeneficio del bilancio della Scuola
icontri- bilti straordinari di
Enti edi privati
ele tasse ecolastiche.
Art. 4.
Il
Consiglid
diAmministrazione
ècãmpöstö di
un rap-presentante
perciascuno degli Enti sopraindicati. Con
de-creto del
Ministero'
sarannoammessi
a farparte
del Con-siglio di amministrazione
irappresentanti
dialtri.Enti
checoncorrino öon contributi Jissi
almantenimento della Scuo-
la,
con le normestabilite dall'art. 28 del regolamento.
Ordiniamö che il
presente decreto,.munito del sigillo dello Stato,'sia insel'to nella'raccolta ufBciale delle leggi
e deidecreti
delRegno'd'Italia, mandando
achinnque spetti di
osservarlo
e difarlo
osservare.Dat&
aSan Rossore, addì
16ottobre 1924.
VITTORIO EMANUELE.
19AVA
--Da' STEmm.
Visto,
ILGttardg3tgillis
OTIOfa0.Itegistrato
alla'Corte deiconti,
addi 13 gennaio 1925.Atti del Governo, regfstro 232, foglio 19. - GRANATA.
Numero di
pubblicazione
117.REGIOf
DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2220.Iliordinamento
dellaRegia
scuolaprofessionale femminile,
in Cesena.VITTORIO EMANUELE III
. PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA
-Visto il R. decreto 31 ottobre
1923,
n.2523,
per ilriordi
namento
dell'insegnamento
industriale ;Visto
il R. decreto 3giugno 1924,
n.969,
che approva ilregolamento
perPapplicazione
delRegio decreto anzidetto
Vistp
il R. decreto 5ma.rz,o 1922,
n.703,
concernentelà classificazione
dellaRegia
scuolaprofessionale femminile
diCesena;
Visto
il decreto Ministeriale 23aprile 1924, registrato allit
Corte dei conti il 2
giugno 1924, registro 5, foglio
272 chbfissa il contributo del
Ministero
edegli
Entilocali
nella'mÛ
sura
richiesta
perPapplicazione al personale delle afielle
di
stipendio previste
dal R.decreto
30dicembre 1923,
nu-mero
3144;
Sentita
la
III Sezione delConsiglio superiore
perPistru-
zione
agraria, industriale
ecommerciale;
. Su
proposta
delNostro Ministro Segretario
diStato
perPeconomia nazionale,
di concerto colMinistro SegretarÏo
di
Stato per lefinanze;
Abbiamo
decretato edecretiamo:
Art. 1.
La
Regia
scuolaprofessionale
femminile di Cesena èriõÙ
dinata come
Regia
scuola di avviamento allavoro
congá-
néeso
laboratorio
scuola per lavoridonneschi.
Art. 2. .
Le
esercitazioni pratiche
dellealunne si cömpiono nei la-
boratori di lavori donneschi e di economia
domestica ah-
nessi alla Scuola.
Art. 3.
Il
personale titolare
dellaScuola
si componedella dii•éta trice,
di treinsegnanti,
di tre maestra e di unasegretarii
Con
decreto Ministeriale sarannostabiliti
inoltregli eŸei-
tuali insegnamenti
da allidarsi perincarico
e le speseglo-
bali per il
personale avventizio,
diofficina,
diamministin
zione e di
servizio.
Al mantenimento annuo della
Scuola
concorrono:il
Ministero dell'economia nazionale,
coli L.79,500;
il comune di
Cesena,
con L.16,749.80
;. la
provincia
diForlì,
con L.11,106.80;
la
Congregazione
dicarità
diCesena,
con L.5588.40
Ilcomune di Cesena resta
obbligato
inseguito delle delt
herazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a for
nire
alla Scuola stessa ilocali
e aprovvedere alla
loroda
nutenzione
ed alla fornituradell'acqua, dëll'illuminazione
e
del
riscaldamento.Vanno pure a twn ficio del bilancio della Scuola i
contri buti
straordinari di Enti e diprivati
e le tassescolastiche
Art. 4.
Il
Consiglio
diamministrazione
ècomposto
di un rappresentante per ciascuno
degli
Entisopraindicati.
Con decreto del Ministero saranno ainmessi a farparte
delConsiglio
di10+-HC- GAZZETTA UFFICIA1Æ I>Ela ICEGNO JylTAL1A --.N. 11 203
| _ .. .. .
.. I
amzábisÈraiÏone
irappresentanti degli altri
Enti che con- corrano con contributi fissi almantenimento della Scuola,
con
le
normestabilite
dall'art. 28 delregolamento.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo dello Stato, sia
inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deideereti
delRegno d'Italia, mandando
achinnque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a San
Rossore,
addì 30 ottobre 1924.VITTORIO
EMANUELE.
NAVA - Dr:' STEPANI.
Visto, il
Gttardasigilli:
OVIGLIO.Registrato
alla Corte dei conti, add) 13 gertnaio 1925.Atti del Governo, registro 232,
foglio
84. - GRANATLNumero
dipubblicazione
118.REGIO DECRETO-LEGGE
30 ottobre 1924, n. 2231.Ordinamento
definitivo del servizipostali
e commerciali naa.rlttimi sovvenzionati.
VITTORIO EMANUELE III
PËR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Viste
11 R. decreto 31 dicembre1923,
n.3173,
che autovizza
11 Commissario
per i servizi delIn marinamercantile
adeterminare Pordinamento
definitivo dei servizipostali
ecòmmerciali
marittimisovvenzionati
e ad affidarel'esercizio
del servizi medesimi all'industriaprivata
anche alicitazione
o trattativa
privata;
Visto
il R. decreto 31 dicembre1923,
n.3223,
che auto- trizza 11Ministro
per i lavoripubblici
adeterminare
l'ordi- namentodefinitivo
dei servizipostali
marittimi fra leisole
e
il continente: Civitavecchia-Terranova; Terranova-Golfo Aranci-Maddalena; Napoli-Palermo: Palermo-Trapani-Tuni- si,
attualmentegestiti
dalle Ferrovie delloStato,
e ad aill-dare
Pesercizio
dei servizi medesimi alPindustriaprivata anche
alicitazione
o a trattativaprivata;
Visto 11 R. decreto-legge
30aprile 1924,
n.596,
cheistitui-
see il
Ministero
dellecomunicazioni;
Sentito
ilConsiglio dei Ministri;
Sulla
proposta
delMinistro
per lecomunicazioni,
di con certo coiMinistri
per le finan2ee perl'economia nazionade;
Abbia.mo
decretato e decretiamo:Art.
1.Gli assuntori dei nuovi servizi sovvenzionati hanno fa-
coltà,
per laprima
attuazione dei servizi stessi e per aggictLrarne la
esecuzione,
dichiedere,
ove nonintervengano,
acedrdi
fra
leparti,
laespropriazione
di tutti o diparte del piroscall adibiti alle
linee sovvenzionatecontemplate dalle coilvenzioni
18 marzo 1923approvate
con R.decreto-legge
20
aprile 1923,
n.1045,
e che agiudizio
del Ministro perle
comunicazioni siano ritenuticorrispondenti
aquelli
deirvizi da
essi assunti.Il
Ministro
per lecomunicazioni,
riconosciuta laoppor- niiith
della richiesta per assienrare ilpubblico servizio,
lichiarerà
conproprio
decreto essereluogo alla espropria-
lone
dei pirosenti
la cui richiesta sia con lo stesso decreto colta.Il prezzo dei
pirosenti
saràdeterminato
da unCollegio
r.itnlé co:uposto
dicinque minnbri,
deiquali
due nominatid.
nuovoassuntore,
ilne dalPassuntorecessante,
ed ilquinto,
in caso didisaccordo
fra leparta,
daLpresidente della
Corte dienssazione
delRegno, sulPanalogn
ric1destadi una delle
parti
stesse.Contro i
provvedimenti preaccennatti
del Ministro per de comunicazioni e contro leoperazioni
e le determinazioni delCollegio
deiperiti
non è ammessoalcun
reclaulo nè in viaordinaria
nò in viastraordinaria, giudiziale
od amministra tiva.L'assuntore si
intenderà aggiudicatario
delpiroscafo og- getto
della stimapreaccennata
e ne assumerà ilpossesse
appenapagato
odepositato
il relativo prezzo.Con
decreto Reale,
sentito ilConsiglio
deiMinistri
ed ilConsiglio
diStato,
saranno determinate le normeregola- trici
dellaespropriazione
snaccennata.Art. 2.
Il Ministro per le
comunicazioni,
d'accordo conquello
per le
finanze, potrA
autorizzaregli
assuntori -quando
adessi sin fatto
obbligo
diprovvedere
alla costruzione dipiro-
scafi
per
i servizi assunti - ad emetteretitoli
diobbliga-
zioni al
portatore
onominativi
ammortizzabili entro il pe- riododella concessione.
L'ammontare
di taliobbligazioni
e diquelle che
fossero state o venissero emesse ai senaldell'art.
171del Codice
dicommercio,
nonpotrà eccedere
nè ildoppio
delcapitale
versato,
nè idue
terzi delvalore
deipiroseafi dati
inpegno.
nè
il 40.°£
dellasovvenzione complessiva
ancoradovuta
almomento
dell'autorizzazione
della emissione.Art. 3.
Della
sovvenzione dovutadallo
Stato saràvigeð1sta presso
la Cassadepositi
eprestiti
laparte necessaria
agarantire
ill
servizio
diobbligazioni che gli
assuntori siano stati auto-rizzati ad
emettere ai sensidel precedente
art.2.
Le
modalità
diquesta vincolo
sarannostabilite
con de creto Reale promosso dal Ministro per lefinanze
di concerto col Ministro per lecomunicazioni.
Art. 4.
Oltre al vincolo della
sovvenzione, gli
assuntöri dõvrannoassoggettare
a vincolo di pegno pergaranzia
dello Stato e deipossessori
delleobbligazioni
per la valutacomplessiva
della
emissione, piroscati
di sloro liberaproprietà
cheabbiano
a
giudizio del Ministro per
lecomunicazioni
un valore udeguato
a talecopertura
comeall'art.
2.Anche
ipiroscafi
di nuova costruzionepotranno
esseresottomessi
a pegno sino daill'iniziodella
loro costruzioneper
un valore cœscente a
misura
delprogredire
deilavori, qua- Iora
tale facoltA sia consentita dal contratto dicostruzione.
I
piroscati
sottomessi apegno dovranno
essereassicúrnti
contro tutti i rischi e la relativa
polinigirata
afavöre dëI MÏnistero
dellecomunicazioni.
I
detti piroscafi sottoposti
apegno
dovranno essere liberi daqualunque
credito deHa natura diquelli indienti nel
nu- mero 13 delPart. G'i5 delCodice
di commercio.Art. 5.
L'emissione
diobbligazioni
dovrà essere di volta in Volta autorizzata dal Ministroper le donkunientioni dopo
l'accer-tamento delle garanzie indicate alParticolo precedente.
La somma
garantita
dapegno þòfra
esseregraduallmente
ridotta
inrelazione
alpagamento dellw obbligazioni
estrattea norma del
piano
diammórtamients.
204
19-1-1925 -- GAZZETTA UFFICIALEDEL
REGNO D'lTALIA -- 1 14Gli
attidikostituzione del pegno
sarannosoggetti
a11a Sentito ilConsiglio
deiMinistri;
tassa
fissa
diregistro
di L. 10. Sullaproposto
del Nostro Ministrosegretario
di Stataper
l'economia nazionale;
Art. 6.
Abbiamo
decretato e decretiamo:Nel caso che
venisse
a mancareagli
assuntori perqual- alpsi
causa ildiritto
allasovvenzione,
ilo Stato verseràugual-
mente l'ammontare
della parte
di essa vincolata per il ser.vizio
delleobbligazioni,
rivalendosi versogli
assuntori stessi.Art. 7. '
Sulle obbligazioni
emesse-a tenoredegili
articoli 2 e se-guenti, gli
istitutidi emissione potranno
fare leanticipn-
zioni
previste dalPart. 29,
n.2,
del testo unico dilágge sugli
istituti diemissione
esulla circolazione
deibiglietti
di banca
giubblicato
con R.decreto
28aprile 1910,
n. 204.Art. 8.
Le convenzioni
stipulate cogli
assuntori. dei nuoviservizi marittimi sovvenzionati
non sarannoobbligatorie
per lo Sta- to se nondopo che
siano stateapprovate
condecretogdei Ministri
per lecomunicazioni,
per le finanze e per Pecono-mia.nazionale, registrato alla
Corte deiconti.
Le
convenzioni
stesse e i relativicapitolati, nonchè gli
attirelativi alla costituzione di società
per
Pesercizio deiservizi, i.contratti
dicompra-sendita
deipiroscafi
inerenti ai servizi stessi egli
eventualiatti di
costituzione dipegno
agaranzia degli obblighi
assunti dai concessionaricolle convenzioni
suddette erelativi capitolati
sarannosoggetti al diritto
flssodi L. 10 per tassa di
registro.
Il
presente decreto
saràþresentato
al Parlamento per la suaconversione
inlegge.
Articolo unico.
Agli
effetti della determinazione dellaparte degli
utilinetti
che deve
essere destinata alla massa dirispetto
e diquella
chepuò
essereassegnata
ad operedi beneficenza
odi
pubblica utilità,
inapplicazione
deldisposto
delPart. 17della tegge
15luglio 1888,
n. GMG(serie 8=),
le Casse ordi-narie
dirisparmio
ed i Monti dipietà
che ricevonodepo
siti-fruttiferi hanno facoltà anche per
gli
utilidell'anno
1024 di
detrarré dall'ammontare complessivo dei depositi
ricevuti per
qualsiasi titolo,
le sommeinvestite
in buonidel
tesoro,
in titoli del VIprestito nazionale,
ed in oh-bligazioni redimibili
4.75°£
di cui al R. decreto 24 feb- braio1924,
n.210, provenienti
da trasformazioni di buoni del tesorogià
diproprietA degli
Enti.Tuttavia
laparte degli utili
mettidell'esercizio
1924 dadestinarsi
ad opere di beneficenza o dipubblica
utilità nonpotrà
superare laquota erogata pei
detti finisugli
utilide1Pesercizio
1923.Il
presente
decreto saràpresentato
alParlamento
per la conversione inlegge.
Ordiniamo
che ilpresente decretà,
munito delsigillo
dello.Stato,
sia inserto nellaraccolta ufficiale
delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia, Inandando
acldunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 28dicembre
1924.VITTORIO EMANUELE.
MUSSOÌJNI -
ËAVA.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
niunito delsigilio
delloßtato,
sia inserto nellaraccolta uinciale
delleleggi
e deidecreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque .spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a ein
Rossore, addì
30 ottobre 1924.VITTORIO
EMANUELE.MUSSOLINI - CIANO - DE' STEFANI
- NAVA.
Visto, li Gttardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addi 16
gennaio
1921 Atti del Governo,registro
232,fo0lfo
141. - GRANATA.Numero
dipubblicazione
120.REGIO
DECRETO-LEGGE 9 novembre1924,
n. 2232.Modifica
degli
articoli 8 e 10 del testo unico delleleggi
sulCorp1
consultivi dellaRegia
marina.VITTORIO EMANUELE III
VisiO, Il
GILGTdaSigilli,: RR•
PER GllAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Reptstrato alla Corte del conti, conriserva,
addi 16gennato
1926.Atti del
Governo, registro
232, foglio 139. - GRANATA.RE D'ITALIA
Numero
dipubblicazione
119.REGIO
DECRETO-LEGGE
28 dicembre1924,
n. 2233.Determinazione
dellaparte
di utilidell'esercizio
1924 delle Casse dirisparmio
e dei Monti dipietà
daerogare
in opere di beneficenza o dipubblica
utilità.VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRASTA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Veduta
lalegge
15luglio 1ß88,
n. 5546(serie 36),
sul-Pordinamento delle
Casse dirisparmio,
ela'legge
4 mag-gio 1898,
n.1G9,
suiMonti
dipietà
;Veduto
ildecreto Luogotenenziale
31 dicembre1917,
nu-mel'o
2082,
colquale
sistabilivano temporaneamente
spe- cialifacilitazioni
per ladeterminazione
dellaparte degli utili delle
Oaase dirieparmio
e deiMonti
dipietà
da ero-gare
in
opere di beneficenza e dipubblica utilità;
Visto
il R. decreto 19luglio 1924,
n.1521-1522,
ché approva
il testo unico delledisposizioni llegislative riguardanti la
costituzione e le attribuzioni deiOorpi consultivi della
Regia
marina;Visto
il R. decreto 30 dicembre1923,
n.2840,
cheapporta modificazioni
all'ordinamento delConsiglio
di Stato e ilR. decreto
26giugno 1921, che
approva il relativo testounico:
Visto
il R. decreto 23 ottobre1924,
n.1672;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Ministro per llamarina,
di concerto colPresidente
delConsiglio
deiMinistri,
col Ministro per Fiu- terno e conquello
per lefinanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Il n. 6 dell'art. 8 del testo unico delle
disposizioni legi-
slative
riguardanti
la costituzione e le attribuzioni dei Cor-pi
consultivi dellaRegia marino, approvato
con R.decreto
19+1925 --- GAZZETTA UFFIC1ALE DEL REGNO D'ITALIA -- N. 14
205
19
luglio 1924,
n.1521-1522,
èabrogato
esostituito
dal se-gnente:
« Parere tecnico
amministrativo
suicapitolati
di onerigeneralli
oparticolari,
ovvero suiprogetti
di contratti inte- ressanti laRegia marina,
nei casi in cui lalegge
sulla con-tabilità
generale
dello Statoprescrive
di sentire il parere delConsiglio
diStato,
eccettuatiquelli previsti
dal R. ·de- creto 8 febbraio1923,
n.422,
e sue successivemodificazioni
».Art. 2.
L'art. 10 del testo
unico
citato nelprecedente
articolo èabrogato
e sostituito dalseguente:
« Art. 10. -
Quando
ilConsiglio superiore
di marina deve dareparere
sopragli
affari di cui al n. 6 delprecedente art..8,
fannoparte
delConsiglio stesso,
come membri straor- dinari con voto, unavvocato erariale, ed,
aseconda
dellacompetenza sugli
affari datrattare,
l'ufficiale del Genio na-vale o Pulliciale per la
direzione
dellle macchinepiù
elevatoin
grado
fraquelli destinati
presso ilComitato
deiprogetti
delle navi escluso il
presidente:
fa ancheparte
delConai- glio stesso,
come.membro straordinario senzavoto,
un con-sigliere
di Stato.«Nei casi
previsti
dalpresente
articolo siapplica
ana-logamente
ildisposto
dell'art. 7 ultimo comma e de1Part. 16 d'el R.decreto-legge
28agosto 1924,
n. 1395-1307».Art. 3.
11
présente
decreto andrà invigore
dal 16 novembre 1924e sarà
presentato
al Parlamento per la sua conversione inlegg.
Ordiniaano che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei de-creti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di on-servarlo e di farlo osservare.
Dató a
Roma,
addì 9 novembre 1924.VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI --- THAON DI REVEL ---- FEDERZONI
-- ÛE' STEFANI.
Yisto, Il Guardasigilli: ROCCO.
itarjistrato
alla Corte del conti, con riserva, addi 16gennaio
1925.Atti, del Governo, registro 232, foflfo 140. -- GRANATA.
nessa al R. decreto 30 settembre
1923,
n. 2102. E'abrogata ogni
contrariadisposizione.
Art. 2.
Fermo restando il
disposto
dell'art. 80 del R. decreto 30 settembre1923,
n.2102,
lo statutodella Regia
scuoladi architettura di Roma è
approvato,
e occorrendomodî- ficato,
perdecreto Reale,
udita una Commissione nominata dal Ministro per lapubblica
istruzione ecomposta
di unpresidente
e di altri seimembri,
tre deiquali
scelti tra icomponenti
ilConsiglio superiore
dellapubblica
istruzionee tre tra i
componenti
la Commissione centrale per le an- tichità e bellearti;
ilpresidente
ò sceltoinvece
trapersone
estranee all'uno e all'altro consesso.Art. 3.
Oltre i
componenti
di cui all'art. 10 del R. decreto 30 set- tembre1923,
n.2102, modificato
dall'art. 1 del R, decreto 22maggio 1924,
n.744,
faparte
delConsiglio d'ammini-
strazione della
Regia
scuola diarchitettura
di Roma altrorappresentante
del Governo sceltodal. Ministro
tra .funzio- nari addetti ai servizi delle antichità e belle arti digrado
non inferiore al 6°.
Art. 4.
AI
Consiglio superiore
dellapubblica istruzione, ogni qual
volta è chiamato a
pronunciarsi
suoggetti
attinenti allaRegia
scuola di architettura di Roma.o adesercitare
le at- tribuzionirelative
a domande di abilitazionealla
libera do-cenza in
materie
riconosciute attinentiall'ordinamento del-
la Scuolastessa,
si aggregano trecomponenti
della Com-mission'e centrale per le antichità e
belle arti, designati
dal'Ministro per tutto il
periodo.
ditempo durante il quale
idesignati
medesimi fannoparte
dellapredetta Commissio-I
ne centrale.
Art. 5.
Per
quanto
concerne l'inscrizionedegli
studenti alla Re-gia scuola
di. architettura di Romanulla
èinnovato
alle norme di cuiagli
articoli64,
65 e 81del ,R.
decreto 31 di- cembre1923,
n. 3123.Numero di
pubblicazione
121.REGIO DEORETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 2235.
Disposizioni
concernenti laRegia
scuola di architettura in Roma,VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAEIONE RE D'ITALIA
Veduti i Nostri decreti 30 settembre
1923,
n.2102;
22maggio 1924,
n.744,
e 25 settembre1924,
n.1585;
Veduto il Nostro decreto 31 dicembre
1923,
n.3123;
Udito il, Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Statöper la
pubblica istruzione;
Abbiamo decretato
e decretiamo:Art. 1.
La
Regia
scuola di architettura di Roma faparte,
atutti gli effetti, degli
istitutisuperiori
di cui allatabella A,
an-Disposizioni
transitoric.Art. G.
Lö statutö della
Regia
scuola diarchitettura
di Roma saràapprovato, in
viaprovvisoria,
per l'anno accademico1924-25,
conordinanza del Ministro,
udito il pareredi
unaCommissione nominata
ecomposta
a norma dell'art. 2 delpresente
decreto.Le
proposte
di modificazioni a tale stattito saranno ras-segnate
alMinistro
non oltreil
30aprile 1925;
entro il1• ottobre successivo si
procederà all'approvazione
dello sta-tuto in via
definitiva, osservando
ledisposizioni
dicui al precitato
art. 2.Art. 7.
Cón decretö
Reale,
da -emanarsi suproposta del Ministro
per lapubblica istruzione,
saràstabilita ogni
altra normacomplementare
especiale
per laapplicazione del presente
decreto e delle
disposizioni
contenute nel R.decreto
31 &cembre
1923,
n. 3123.206 1921-1925
---GAZZETTA UFFICIALILDEL REGNO
D'lTALIA ---N. 14Art.· 8.
Il
presente decreto
haeffetto dal
1•dicembre
1924 esarà presentato al
Parlamento per la sua conversione inlegge.
Ordiniamo che
il presente decreto,
munito delsigillo
delloStato, sia
insertonella
raccoltauficiale delle leggi
e deidecreti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarlo
e difarlo
osservare.Dato a
San Rossore,
addi 10 novembre 1924.VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI ---· CASATI.
Visto. Il cuardasigilli: Rocco.
Ilegistrato
alla Corte dei conti, con riserva, addi 16 gennaio 1925 Atti del Governo, registro232,
foglio 143, - GRANATA.Numero di
pubblicazione
122.REGIO DEORETO
14 dicembre 1924, n. 2160.Erezione
in Este morale della cassa scolastica delIlegio liceo-ginnasio
«Petrarca», in Arezzo.N.
'2160. R.decreto
14dicembre 1924,
colquale,
sulla pro-posta del Ministro
per lapubblica istruzione, viene
eret-ta in:
Ente
morale la cassa scolastica delRegio liceo-gin-
imsfo
«Petrarca
» diArezzo,
ed èapprovato
11relativo
statuto.
y1sto,
tiGuardasigilit:
OVIGLIO.Registrato
alla Corte del conti, addi 9gennato
1925.Numero
dipubblicazione
123.REGIO DEORETO
11 dicembre 1924, n. 2169.Erezione.
In Ente moraledell'Opera
pla «Luisa Scotti Fer.rar1>,
in Lodi.N.
2169.
R. decreto 11 dicembre1924,
colquale,
sulla pro-posta
delMinistro
per Pinterno, viene eretta in Ente moralel'Opera pia
«Luisa Scotti
Ferraa•i », inLodi,
conamministrazione
autonoma ed èapprovato
il relativo sta-tuto organico.
Visto,
ilGuardasigilli:
OVIGLIO·Registrato
alla Corte dei conti, addi 12 gennaio 1925.I
Numero
dipubblicazione
I24.REGIO DECRETO
28 dicembre 1924, n. 2179.Approvazione
del nuovo statuto della Cassa dirisparmio
diTorino. --
N. 2179. R. decreto 28 dicembre
1924, col quale,
sulla pro-posta
delMinistro
perl'economia nazionale, viene
ap-provato
il nuovostatuto organico
della Cassa dirispar-
mio di
Torino,
yisto,
tiGuérdastgilli:
Oviat.to-Regial&o¾la
Cortedei
conti, addi 13 gennaio 1925.-DECRETO-MINISTERIALE
29 novembre 1924.Inizio della
conservazione del nuovo catasto nel comuni di Portico di Caserta e San Tammaro.IL MINISTRO PER LE FINANZE
Vedute le leggi
16 marzo1880,
n.3682
e 21gennaio 1807, .n.,23, che
ordinano laformazione del
nuovocatasto;
.
Veduto il regolamento per
la.secuzione
didette leggi,
ap-provato
con il R.decreto
20gennaio 1905,
n.05;
Veduta
lalegge
7luglio 1901,
n.321,
perl'attivazione del
nuovo catasto e per laesechsione
delle relativevolture
catastalli;
Veduto l'art.
141 delregolamento
20gennaio 1902,
n.70,
per la conservazione del nuovo
catneto;
Veduto
il R. decreto 23maggio 1924,
.n.924,
colquale,
apartire
dalluglio 1924,
i comunidi Portico di
Caserta edi San Tammaro
sonopassati
ainr parte
deldistretto di
agenzia
diSanta
MariaCapua Vetere,
, Veduto
11 decreto Ministeriale
4gennaio 1924,
n.15407,
col
quale
venneordinata,.
apartire dal
1• marzo1924, la
conservazione
del nuovocataato per
iComuni compresi
neldistretto di agenzia
diSante 3Idria Capua Vetere;
Ritenuta la opportunità
diiniziare
laconservazione
del nuovocatasto
anche neiprecitati comuni
diPortido
diØn-
serta e.
di San Tammaro:
Decreta:
I/a,ttivazione
del nuovocataeto,
forma.to in esecuziong delleleggi
1° marzo1886,
n. 3082 e 21gennaio 1897,
n.28, avrà
effetto dalgiorno
1°febbraio
1925.per
i comuni di Porticodi
Caserta edi SanTammary,
eda tale datacesserà
per i. Comuni stessi
laconservazione
del catastopreesistenter
Il
direttore generale
del catasto e dei servizi tecnici di finanza equello
delleimposté dirette
sonoincaricati della
esecuzionedel presente decreto,
ahe saràpubblicate nelÌn
Gazzetta Uf ßciale
delRegno.
Róma,
addl 20 novembre1921.
Il Ministro: T)s' STEFANI.
I)ISPOSIZIONI E COMUNICATI
MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
IsorrTORATO GENERAfÆ DEI CREDITO E DELLE ASSICill!\ZIONI PRIVATE
IJolleutna N. 12
CORSO
MEDIO DEI CAAIBIdet toru, 17
gennaio ig25
Media Modta
Parig
. . . . . . . 130 10Belgio
. . ..'
. . . 121 29 Londra. . . . . . . 115 203 Olanda. . . . . . . 9 7õ Svizzera . . . . . . 464 06Pesos oro. . . . . . 22 11
Spagna.
. . . . . . 341 37 Pesos carta. . .-. 9 73
Berlino (marco oro). 5 80
Vienna. . . . . . . 0 034
Yew-York
. . . . . 24 185 ragn . . . . . . . 72 25 Oro . . . . . . . 466 66 Yomania. . . . . . 12 _Iloigrado...
. . . . 30,17 Dollaro canadese . . 24 22findapest
. . . . . 0 0331Media dei consolidati
negoziati
acontanti.
con godimento
in oorso 3.50 a netto (1906). . . . . . . . 78 08 CONSOLIDATI . :ordo
.'1002).
. . . . . 25.5.00 netto-. . . . . . . . , , 20 64