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CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE DI CUSTOMER FRA. l Autorità Idrica Toscana (AIT) (P.Iva ) con sede legale a Firenze, Via

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CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION CIG Z991D9E94D

FRA

l’Autorità Idrica Toscana (AIT) (P.Iva 06209860482) con sede legale a Firenze, Via G. Verdi n. 16, in persona del Dirigente dell’Area Amministrazione e Risorse Umane, Dr. Massimiliano Refi, C.F. RFEMSM72P06A390I domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell’art.

107, comma 3 lettera c) ed ai sensi del decreto del direttore Generale n. 58/2015 e

la ditta ______________ con sede legale in Via ___________n. P.I.

________________ed iscrizione alla camera di commercio n. ______rappresentata dal Sig. ______________nato a __________ il __________e residente a ____________ in Via ____________nella qualità di legale rappresentante

Art. 1 – Norme regolatrici

1.Gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come la proposta economica e il Capitolato Tecnico.

Art. 2 - Oggetto

1.Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi previsti nel Capitolato Tecnico.

Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1.L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente.

Art. 4 – Durata del Contratto

1.Il presente contratto ha una durata fino al 31 luglio 2017.

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Art. 5 – Importo contrattuale

1.L’importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all’art. 2 e per tutta la durata prevista dall’art. 4, viene determinato in € _______________________________ oltre I.V.A. di legge.

Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1.L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

1.L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l’AIT. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e consulenti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Autorità.

2.L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Autorità.

3.Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla

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normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i).

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1.L’AIT tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. I dati forniti saranno trattati, inoltre, ai sensi e per le finalità di cui al D.lgs. 33/2013 (pubblicazioni sul sito web dell’ente). Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati per le finalità sopra specificate.

2.Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni

1.Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Autorità e/o di terzi.

Art.10 - Brevetti industriali e diritti d’autore

1.L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Art. 11 – Recesso

1.L’Autorità ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a/r o PEC .

2.Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’AIT. In tale caso l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a

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regola d’arte e collaudato secondo le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al dieci per cento calcolato sulle attività già eseguite e collaudate.

Art.12 – Recesso per giusta causa

1.Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’AIT ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso.

2.In ogni caso, l’AIT potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

3.In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’AIT che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa AIT potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC . 4.Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito a regola d’arte e rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

1.E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. 50/2016.

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2.L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

3.Le cessioni dei crediti devono essere notificate all’AIT. L’Appaltatore, in tal caso si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

4.In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 – Penali

1.Le penali a carico del fornitore sono previste nei seguenti casi:

a) una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze previste dal capitolato, dal disicplinare e dal presente contratto.

In tali casi il direttore dell’esecuzione provvederà, in forma scritta (con trasmissione a mezzo PEC e/o fax) a contestare le inadempienze riscontrate; il soggetto aggiudicatario dovrà in ogni caso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) le proprie deduzioni al direttore dell’esecuzione nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

2.Qualora, a giudizio della stazione appaltante, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste su proposta del Responsabile del Procedimento.

3.Il servizio non effettuato non sarà comunque pagato ed in ogni caso l’Ente si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’Appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione.

4.Qualora, infine, il soggetto aggiudicatario non esegua la prestazione richiesta il

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Direttore dell’esecuzione procederà alla diffida assegnando un congruo termine per adempiere, scaduto il quale il contratto sarà risolto fatta salva l’applicazione delle penali previste.

Art. 15 - Risoluzione per inadempimento

1.L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

2.In ogni caso si conviene che l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o PEC (se posseduta dall’appaltatore), nei seguenti casi:

a)Frode nell’esecuzione del servizio;

b)Manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;

c)Cessione del contratto a terzi;

d)Violazione degli obblighi relativi ai versamenti contributivi e assistenziali e)Mancato rispetto condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3);

f)Violazione degli obblighi di riservatezza (art.7);

3.Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

4.In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.

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Art. 16 - Direzione esecuzione del contratto e attestazione regolare esecuzione 1.L’AIT può nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2.Il Direttore dell’esecuzione del contratto procede, altresì, alla verifica di conformità in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs. n.

50/2016, rilasciando apposita attestazione di regolare esecuzione, prima del pagamento di ogni singola fattura.

3.Nel caso in cui l’Autorità non nomini il Direttore dell’esecuzione, le attività sopra indicate sono di competenza del RUP.

Art. 17 – Verifiche

1.Sarà sottoposto a verifica il servizio di cui all’articolo 2 del presente contratto.

2.Qualora, dagli accertamenti effettuati in sede di verifica, il servizio reso non risultasse conforme a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dal Direttore dell’esecuzione/RUP che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni lavorativi. Decorso detto termine il Direttore dell’esecuzione/RUP procederà ad una seconda verifica.

Art. 18 – Corrispettivo e pagamenti

1.L’Autorità Idrica Toscana pagherà all’appaltatore, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto il corrispettivo di cui all’art. 5.

2.Il corrispettivo sarà corrisposto sulla base alle modalità previste nel Capitolato Tecnico a seguito del ricevimento della fattura.

3.Il pagamento del corrispettivo della fornitura dei servizi verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura.

4.L’Ente effettuerà il pagamento dopo aver accertato la regolare erogazione del

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servizio, e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC).

5.Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull’imponibile netto di ciascuna fattura emessa l’Appaltatore opererà una ritenuta dello 0,50%; tutte le predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione da parte dell’AIT dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

6.Per ciascuna erogazione dovrà essere emessa fattura elettronica in conformità alle disposizioni di cui all’art.1, comma 209, della legge 244/2007, come modificata dal D.lgs. 201/2011. A tal uopo si fa presente che il codice univoco dell’ufficio di destinazione delle fatture elettroniche dell’Autorità Idrica Toscana è UF345N e la denominazione dell’ufficio è Uff_eFatturaPA.

7.L’AIT dichiara che la spesa di €___________ , è stata regolarmente impegnata sul bilancio di previsione 2017, come da Determinazione del Dirigente dell’Area Regolazione n. xxx del xx/xx/20xx - impegno n. xx/20xx.

8.Ciascuna fattura dovrà contenere, pena il rifiuto, il CIG, il riferimento alla Determinazione di cui al comma 7, il numero di impegno di spesa, la descrizione delle attività svolte, il periodo di competenza, la dicitura “split payment”.

9.L’Ente effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’appaltatore con apposita dichiarazione. La liquidazione su detto conto corrente esonera l’Ente da ogni responsabilità in ordine ai pagamenti.

10.L’appaltatore prende atto che le condizioni di pagamento sono quelle applicate dal Tesoriere dell’Ente contenute nella convenzione di affidamento del servizio.

Art. 19 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1.Il fornitore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

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all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e s.m.i.. In particolare si impegna a:

a)comunicare all’Autorità gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale per le operazioni finanziarie relative all’appalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni variazione dei dati trasmessi;

b)effettuare le operazioni finanziarie relative all’appalto con strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva all’appalto, con indicazione del CIG;

c)effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.

Art. 20 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore

1.Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2.L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di

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compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3.L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4.L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

Art. 21 - Proprietà dei dei prodotti

1.Quanto realizzato dall’Appaltatore resterà di piena ed assoluta proprietà dell’AIT, nel senso che l’AIT si riserva l’insindacabile facoltà di poter utilizzare i prodotti realizzati per le proprie finalità istituzionali. L’AIT avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti realizzati, anche in caso di revoca del contratto.

Art. 22 – Codici di comportamento

1.La Società sopra rappresentata dichiara di aver preso visione del “Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001” di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell’Autorità approvato in ultimo con Decreto n. 77/2014.

2.La Società si impegna, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, a rispettare i suddetti codici pena l’applicazione del comma 3.

3.L’Autorità Idrica Toscana potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di accertata violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4.Con la sottoscrizione del presente contratto la società dichiara il rispetto della misura di prevenzione obbligatoria indicata al punto 6.2 del PTPC 2017/2019 approvato con delibera Assemblea AIT n. 3/2017, attuativa di quanto previsto

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all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

Art. 23 – Controversie

1.Ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente incarico viene devoluta alla competenza del Tribunale ordinario di Firenze.

Art. 24 – Spese contrattuali

1.Le spese contrattuali sono a carico della Società incaricata.

2.Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, come prescritto dall’art. 2 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642. La Società, ha prodotto copia del modello F23 comprovante il pagamento dell’imposta di bollo.

Art. 25 – Registrazione

1.La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 1, lett. b) della tariffa parte seconda, del D.P.R. n. 131/1986”.

2.Le Parti approvano, confermano e sottoscrivono il presente contratto, unitamente ai citati allegati, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n.

82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata verificata ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013

Per l’Autorità Idrica:

……….

Per l’Appaltatore

……….

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