OGGETTO: Pratica num. 264/VV/2020. Quesito in ordine alle problematiche che possono insorgere nella proroga richiesta per lo svolgimento delle funzioni civili.
(delibera 7 ottobre 2020)
Il Consiglio
rilevato che in data 27 aprile 2020 il presidente del Tribunale di XXX ha rivolto un quesito relativo al termine massimo di permanenza nelle funzioni della dott.ssa XXX;
- che in tale quesito si rappresenta che: il 26 luglio 2020 la dott.ssa XXX avrebbe maturato “il termine massimo di permanenza nell’incarico di giudice assegnato al settore civile”, e più precisamente di giudice assegnato al contenzioso civile; a decorrere dal febbraio del 2020 la dott.ssa XXX si occupa in prevalenza delle procedure fallimentari ed esecutive ma continua a svolgere pure alcune funzioni nel contenzioso civile; anche a causa delle scoperture d’organico che interessano il Tribunale, non è possibile destinare al settore civile ulteriori magistrati rispetto a quelli che già vi sono destinati;
- che, sulla base di tali presupposti di fatto, il presidente del Tribunale di XXX chiede “la proroga dello svolgimento delle funzioni civili della dott.ssa XXX fino alla immissione in possesso nel Tribunale di XXX dei mot destinati al settore civile…”;
- letto l’art. 19 del d.lgs. n. 160/2006;
- letto il regolamento in materia di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, approvato con delibera plenaria del 13 marzo 2008;
- considerato che, ai sensi degli artt. 1 e 2 di tale regolamento, il termine massimo “di permanenza di dieci anni nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro” riguarda anche i giudici addetti al contenzioso civile nei Tribunali plurisezionali1;
- considerato che la proroga biennale prevista dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 160/2006 è possibile soltanto per le funzioni penali (si veda in proposito anche la pregressa delibera consiliare n. 19836/2020 assunta nella seduta del 20 novembre 2019);
- considerato poi che non è stata rappresentata l’esistenza, nel medesimo Tribunale, di una pluralità di gruppi di lavoro;
- considerato altresì che lo svolgimento di altre funzioni, ulteriori rispetto a quelle per le quali è stata maturata la decennalità, non esclude di per sé la preclusione allo svolgimento di queste ultime oltre il decennio, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 60, comma 2, della circolare sulla formazione delle tabelle vigente al momento del quesito (art. 58 della circolare sulla formazione delle tabelle attualmente in vigore);
- che, infatti, in tale ultima ipotesi “alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare .. è possibile la permanenza all’interno della stessa sezione, a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60% del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l’analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile”;
- che, ove il contenzioso civile tuttora trattato dalla dott.ssa XXX assorba meno del 40% del suo attuale complessivo carico di lavoro, la predetta potrebbe continuare a trattarlo:
Pertanto, si
1 Più precisamente, ai sensi dell’art. 1 di tale regolamento, nei Tribunali ordinari di primo grado il termine di massima permanenza decennale non si applica unicamente negli uffici composti “da un’unica sezione”; in questi ultimi, comunque, il predetto termine si applica per alcune funzioni specialistiche, come quelle di gip/gup e di giudice fallimentare.
delibera
di dare risposta al quesito di cui in premessa affermando che lo svolgimento di altre funzioni, aggiuntive rispetto a quelle per le quali è stata maturata la decennalità, non esclude la preclusione allo svolgimento di queste ultime per un periodo ulteriore rispetto al decennio, salva la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 58 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle.”