• Non ci sono risultati.

Scarica la nota informativa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Scarica la nota informativa"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

AREA ANAGRAFE ECONOMICA

Nota informativa n° 4 del 17.10.2013

Oggetto: Agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e spedizionieri:

cosa succede dopo la scadenza del 30 settembre 2013

Entro il 30 settembre 2013:

1. le imprese (individuali e societarie) in attività alla data del 12 maggio 2012, già iscritte negli ex Ruoli/Elenco, dovevano presentare richiesta di aggiornamento della propria posizione al registro delle imprese, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività;

2. le persone fisiche, già iscritte negli ex Ruoli, che non esercitavano l’attività alla data del 12 maggio 2012, dovevano iscriversi nell’apposita sezione del REA (con esclusione degli iscritti nel Ruolo dei Mediatori Marittimi e degli iscritti nell’Elenco degli Spedizionieri), pena la decadenza dalla possibilità di iscriversi successivamente.

Dopo il 30 settembre 2013:

1. Per le imprese (individuali e società) in attività che non hanno effettuato l'aggiornamento:

resta possibile la presentazione della richiesta di aggiornamento, ma sarà soggetta alla sanzione dovuta per le denunce tardive (sanzione REA);

quando sarà elaborata la lista delle imprese che non hanno presentato la richiesta di aggiornamento, nei loro confronti sarà avviato un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività disposta con provvedimento motivato del Conservatore.

Prima del provvedimento di inibizione, all’impresa sarà assegnato un congruo termine per presentare la richiesta di aggiornamento della propria posizione che, se presentata, sarà soggetta alla sanzione dovuta per le denunce tardive (sanzione REA). In caso contrario, all’impresa sarà notificato il provvedimento di inibizione del Conservatore. A partire dalla data di ricevimento del

Area Anagrafe economica - Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel. 011 571 6200 Fax 011 571 6205 E-mail [email protected] Web www.to.camcom.it/registroimprese

(2)

Area Anagrafe economica - Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel. 011 571 6200 Fax 011 571 6205 E-mail [email protected] Web www.to.camcom.it/registroimprese

provvedimento,l’impresa non potrà più esercitare l’attività; diversamente alla stessa verrà applicata la sanzione per esercizio abusivo dell’attività.

2. Per le persone fisiche che non si sono iscritte nell’apposita sezione del REA entro il 30 settembre 2013:

non sarà più possibile richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del REA (REGIME TRANSITORIO).

L'iscrizione nell'ex ruolo rimane requisito professionale idoneo per l'avvio dell'attività di agente e rappresentante sino al 12 maggio 2017 e di mediatore sino al 12 maggio 2016.

Torino, 17 ottobre 2013

IL CONSERVATORE

Maria Loreta Raso

Riferimenti

Documenti correlati

Il servizio gestisce tutte le richieste di informazioni e assistenza su predisposizione, invio e stato dell'istruttoria delle pratiche telematiche per il

Pertanto da tale data i soggetti privati non possono più presentare certificati del Registro delle Imprese ad organi della pubblica amministrazione, o gestori di pubblici servizi,

L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo

• per le imprese che si iscrivono con modalità informatica, direttamente allo sportello camerale per le domande presentate presso le sedi decentrate, oppure entro 30 giorni

Si fa presente all’utenza che il Registro delle imprese non è competente a rilasciare copia delle ricevute o delle risposte rilasciate dall’Inps, dall’Inail o dall’Agenzia

Soltanto in seguito all’avvio effettivo dell’attività ed entro trenta giorni da questa data, l’impresa ne dovrà dare comunicazione al registro delle imprese (o al REA), con

• per le imprese che si iscrivono con modalità informatica, direttamente allo sportello camerale per le domande presentate presso le sedi decentrate, oppure entro 30 giorni

Nel caso in cui le imprese non dovessero ricevere il bollettino entro il termine del 30 aprile dovranno provvedere al pagamento sul C/C 25077108 intestato a “CCIAA Torino – Sezione