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(1)Allegato 2 CAPITOLATO D’ONERI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART

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Allegato 2

CAPITOLATO D’ONERI

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. b), DEL D. LGS.

N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE STATISTICA MEDIANTE INDAGINE TELEFONICA CON IL SISTEMA CATI, SULLA PERCEZIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO (PROGETTO INSuLa - INDAGINE NAZIONALE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO).

CUI: 01165400589201800446 CIG: 7493838EBC

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PREMESSA

Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali l’Inail, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, svolge, oltre alle attività di tipo tipicamente assicurativo, attività di ricerca e consulenza scientifica in materia di tutela globale del lavoratore.

Tali attività, che si esplicano anche attraverso lo studio di settori industriali e di comparti tecnologici specifici, sono volte all’individuazione delle cause delle tecnopatie e degli infortuni lavorativi, al fine di garantire il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In particolare, il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale, di seguito Dimeila, svolge e promuove attività di studio, ricerca scientifica, sperimentazione e formazione specialistica secondo i principi della medicina del lavoro, dell’epidemiologia occupazionale e dell’igiene del lavoro e ambientale finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale e con Enti terzi, nazionali e internazionali.

Il Dimeila, con l’approvazione e il finanziamento del Ministero della salute, ha realizzato nel 2014 il Progetto INSula “Sviluppo di modelli per un sistema permanente di rilevazione della percezione del rischio per la salute e sicurezza in ambiente di lavoro da parte dei lavoratori e delle figure della prevenzione”.

Tale Progetto ha realizzato un’indagine su un campione ampio e rappresentativo di lavoratori e di datori di lavoro, fornendo dati utili allo sviluppo di strumenti di prevenzione finalizzati al miglioramento della qualità della vita lavorativa.

In raccordo con i dati emersi dalla prima indagine INSuLa, il Dimeila intende quindi realizzare una seconda mappatura nazionale ed un monitoraggio della percezione dei lavoratori e dei datori di lavoro relativamente alle condizioni lavorative, qualità del lavoro e rischi emergenti.

Tale mappatura contribuirà a consolidare un sistema permanente di rilevazione della percezione del rischio per la salute e sicurezza sul lavoro fornendo indicazioni sulla qualità della vita lavorativa al fine di adeguare, nel tempo, tale monitoraggio ai cambiamenti del mondo del lavoro e ai bisogni dei principali attori coinvolti nel sistema di prevenzione.

Per le finalità sopra illustrate è necessario individuare un operatore economico specializzato cui affidare sia la rilevazione di dati, tramite interviste telefoniche con metodo CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), sia l’elaborazione statistica dei dati relativi ai lavoratori e ai datori di lavoro.

1 - DEFINIZIONI

Nel corpo del presente capitolato con i termini:

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“Fornitore/Affidatario”: si intende l’Impresa, il Consorzio di imprese, il Raggruppamento temporaneo di imprese o il Contratto di rete, aggiudicatario dell’appalto che si impegna ad eseguire, in favore della Stazione appaltante, le attività per esso previste;

“Stazione appaltante/Committente”: si intende la Direzione centrale acquisti dell’Inail che espleta la procedura di gara;

“Responsabile unico del procedimento (Rup)”: si intende il soggetto dell’Inail che, ai sensi della legge 241/90 e dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, svolge tutti i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti;

“Verificatore/i della conformità dei servizi”: si intendono uno o più soggetti di cui si avvale il Rup i quali svolgono le operazioni di verifica di conformità del servizio;

“Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac)”: si intende il soggetto individuato dal Fornitore quale responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto;

“CATI” (Computer Assisted Telephone Interviewing): è la tecnica di raccolta dati in cui l’intervista viene somministrata da un intervistatore mediante intervista telefonica assistita da PC;

“Intervista completa/portata a buon fine”: s’intende l’intervista effettuata dopo aver acquisito i dati relativi all’integrale somministrazione di tutte le sezioni previste nel questionario;

“Fase di rilevazione estensiva”: è il periodo in cui possono essere effettuate le interviste.

2 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di una rilevazione statistica attraverso un questionario da sottoporre ai lavoratori e ai datori di lavoro, che si svolge mediante interviste telefoniche con metodologia CATI nonché nell’elaborazione statistica dei dati per la realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto “INSuLa”.

In particolare le attività sono contraddistinte nelle seguenti fasi:

a) Piano di indagine

Il piano di indagine, redatto dal Fornitore in raccordo con i ricercatori Inail del Dimeila, è un documento che contiene la definizione dettagliata e la programmazione di tutti gli aspetti metodologici, tecnici e operativi del servizio da eseguire, nonché il cronoprogramma delle diverse fasi descritte nel seguente capitolato.

Il piano di indagine, così concordato, viene trasmesso dal Ruac al Rup entro 10 giorni dal briefing di cui al paragrafo 4.3.6, che lo approva entro 5 giorni decorrenti dalla data della relativa ricezione.

b) Rilevazione dei dati

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Gli strumenti di rilevazione dei dati sono costituiti da due questionari, uno per i lavoratori e uno per i datori di lavoro, predisposti dai ricercatori del Dimeila.

L’avvio delle attività di rilevazione estensiva è preceduto da una verifica dei questionari, mediante una fase “pilota” che si suddivide in due sottofasi, come meglio specificato al paragrafo 4.3.5.

I questionari, pertanto, sono suscettibili di variazioni, come specificato nel seguito del presente capitolato.

Prima dell’attivazione delle interviste ai lavoratori: controllo dei numeri telefonici finalizzato alla verifica della validità dei numeri forniti dal gestore/i telefonico/i individuato/i dal fornitore nonché reperimento di eventuali ulteriori recapiti telefonici rispetto a quelli già forniti, secondo quanto previsto nell’ articolo 4.1.2

c) Classificazione e codifica dei dati

Una volta verificata la qualità dei dati, essi sono classificati secondo il calcolo del coefficiente di ponderazione, che consente di riportare i dati alle corrette proporzioni rispetto all’universo utilizzato come riferimento di partenza, sulla base degli obiettivi conoscitivi. I dati sono restituiti in formato excel e software statistico Spss e sono sottoposti a codifica conforme al questionario.

d) Elaborazione dei dati

In questa fase vengono effettuate le elaborazioni statistiche che consentono di descrivere le caratteristiche del collettivo di interesse, in coerenza con gli obiettivi conoscitivi.

Il fornitore elabora i dati grezzi, mediante un’analisi di frequenze assolute e percentuali di tutte le domande del questionario e un’analisi più dettagliata delle domande del questionario incrociate con le principali caratteristiche socio- demografiche (genere, età, area geografica, tipo di contratto, settore economico, dimensione aziendale).

e) Interpretazione dei risultati

I risultati ottenuti dalle elaborazioni sono interpretati in raccordo con i ricercatori del Dimeila (che partecipano attivamente in tutte le fasi dell’indagine), secondo le modalità definite al successivo paragrafo 4.3.6. in modo che possano emergere possibilità di elaborazione ulteriore al fine di comprendere meglio il fenomeno di interesse.

L’oggetto dell’appalto ricomprende, inoltre, i servizi logistici e organizzativi per la conduzione, gestione e monitoraggio delle interviste, per i briefing e per la formazione del personale, secondo quanto previsto nel seguito del presente capitolato.

3 – VALORE STIMATO E DURATA DELL’APPALTO 3.1 Valore massimo stimato

L’importo stimato complessivo del presente appalto è pari a € 180.000,00, Iva esclusa.

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L’importo stimato soggetto a ribasso posto a base di gara è € 70.000,00. L’offerta economica è infatti determinata al netto delle spese relative al costo del personale call center, ai sensi dell’art. 24-bis del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l.

n. 134/2012, così come modificato ai sensi dell’art. 1, comma 243 della legge di bilancio 232/2016.

Il costo degli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso è pari a € 0,00 (zero/00), considerato che le prestazioni si svolgono presso sedi esterne all’Inail.

Per tale motivo ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non vi sono rischi di natura interferenziale tali da richiedere la stesura e l’inserimento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del codice dei contratti pubblici, il valore dell’appalto è calcolato tenendo conto dei costi della manodopera del personale impiegato nel servizio, di cui una parte addetto al call center e una parte preposto all’analisi dei primi dati.

3.2 Durata

Le attività di rilevazione ed elaborazione dei dati oggetto dell’appalto sono svolte e concluse entro il termine massimo di 6 mesi dalla stipula del contratto.

4. - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4.1 Indagine sui lavoratori

4.1.1 Acquisizione del database telefonico Il servizio prevede:

- l’acquisizione di un database telefonico, costituito da numeri di rete fissa e mobile che si stima possa consentire la realizzazione di 8.000 interviste portate a “buon fine” attraverso la somministrazione di un questionario, predisposto dal committente, allegato al presente capitolato (allegato 2/A);

- la somministrazione delle 8.000 interviste portate a “buon fine” nel rispetto del campionamento stratificato, incrociando il genere con le altre variabili socio- demografiche (macroregioni, età, tipologia di contratto, livello di inquadramento, settore di attività merceologica). Al fine di garantire i criteri di rappresentatività del campione, nella seguente tabella sono indicate le quote di ciascun gruppo di soggetti, generati dai suddetti incroci di variabili, per le quali sono completate le interviste:

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L’universo preso in considerazione per l’indagine è quello dei lavoratori assoggettati al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In base all’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 sono esclusi dall’indagine:

- i titolari o soci di aziende o imprese;

- i lavoratori in proprio;

- i lavoratori di alcuni settori assoggettabili solo in parte al suddetto decreto e che, per la particolarità delle attività svolte, rientrano nell’ambito di applicazione di regolamentazioni specifiche, vale a dire:

o Forze Armate (Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, ecc.) e tutte le altre strutture con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (Vigili del Fuoco, servizi di Protezione Civile, ecc.);

o cooperative sociali;

o organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, volontari della Croce

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Rossa Italiana, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, volontari dei Vigili del Fuoco e del Servizio Civile;

o Piccoli lavori domestici a carattere straordinario (compresi insegnanti privati collaboratori domestici, badanti, baby sitter, etc.) o portieri/custodi, etc. (cioè lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati),

o componenti di imprese familiari.

4.1.2 Caratteristiche e costituzione del campione dei lavoratori

La verifica della rispondenza del campione al criterio di assoggettabilità al decreto 81/2008 ha luogo nella fase iniziale dell’intervista.

Il fornitore, pertanto, procede alla verifica dei numeri di telefono acquisiti ed eventualmente alla ricerca di ulteriori contatti telefonici, al fine di garantire il numero di interviste ‘a buon fine’ necessario.

In base all’ambito di applicazione del suddetto decreto sono inclusi nell’indagine solo i lavoratori che fanno parte delle categorie indicate nella tabella di cui al precedente paragrafo 4.1.1.

Il campione è costituito tenendo conto delle condizioni di eleggibilità, come specificato al successivo paragrafo 4.1.3.

Il campione, inoltre, ricomprende una quota di lavoratori di origine straniera, proporzionalmente al peso effettivo sull’universo complessivo dei lavoratori, stimato sulla base dei dati più recenti. La definizione della quota di lavoratori di origine straniera è stabilita nel Piano di indagine e non supererà in ogni caso la quota del 3%

del campione.

4.1.3 Modalità di esecuzione delle interviste ai lavoratori

- Modalità di contatto e di selezione dei rispondenti (fase di screening)

Data l’ampia diffusione del fenomeno mobile only, vale a dire di famiglie in cui non è più presente una linea telefonica di rete fissa, una quota pari al 25% delle interviste è realizzata su numeri di cellulare, verificando, in fase di screening, che il rispondente non abbia un numero di rete fissa presso la propria abitazione. Non essendo disponibile l’universo dei lavoratori suddiviso in base al possesso o meno della linea telefonica di rete fissa, è necessario realizzare per prime tutte le interviste sul target dei mobile only, in modo che le stesse siano distribuite nel modo più rappresentativo possibile, e successivamente le telefonate su numeri di rete fissa.

E’ inoltre necessario procedere alla selezione dei rispondenti secondo il criterio di eleggibilità. Sono da considerare eleggibili coloro che hanno lavorato:

• almeno 2 mesi, anche se in modo non continuativo, negli ultimi 6 mesi;

• almeno 1 ora nell’ultima settimana.

La verifica della rispondenza al criterio di eleggibilità ha luogo nella fase iniziale di intervista, dedicata alla selezione dei rispondenti.

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Al fine di garantire la massima rappresentatività del campione è, inoltre, necessario selezionare i rispondenti all’interno della famiglia (solo per le chiamate su rete fissa), oltre che in base ai criteri di screening per la verifica delle condizioni di eleggibilità del target, sulla base della cosiddetta “regola del compleanno”: l’intervista quindi non è realizzata con la prima persona che ha risposto alla chiamata, ma con il componente della famiglia che ha compiuto gli anni più di recente.

4.2 Indagine sui datori di lavoro

4.2.1 Acquisizione del database telefonico e caratteristiche del campione

Il Committente fornisce all’Affidatario un database telefonico contenente circa 5.300 riferimenti telefonici di aziende estratte dall’archivio di aziende assicurate all’INAIL, al fine di realizzare 1.000 interviste a “buon fine” attraverso la somministrazione di un questionario predisposto dal committente allegato al presente capitolato (Allegato 2/B).

Inail provvederà a trasmettere al Fornitore, sotto forma di database SPSS o Excel, i seguenti dati per ciascun soggetto:

- posizione assicurativa territoriale (PAT);

- ragione sociale;

- area geografica;

- recapiti telefonici;

- indirizzo e-mail (ove disponibile);

- settore Ateco;

- classe addetti;

- ogni altra eventuale informazione che il Committente ritenesse necessaria per lo svolgimento della rilevazione.

4.2.2. Modalità di esecuzione delle interviste ai datori di lavoro - Modalità di contatto e di selezione dei rispondenti

L’impianto metodologico prevede un ordinamento delle anagrafiche secondo le seguenti variabili: dimensione aziendale, codice ATECO, area geografica.

Il Fornitore imposta il campione prendendo in considerazione gruppi di 5 aziende (nominativo base + 4 nominativi di riserva).

4.3 Disposizioni comuni per le interviste ai lavoratori e ai datori di lavoro 4.3.1 Luogo del servizio

Data la complessità e la peculiarità della rilevazione nel settore degli studi sociali e la necessità di disporre di una conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro italiano, il fornitore per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto si impegna ad utilizzare esclusivamente postazioni CATI allestite all’interno di locali

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ubicati in un’unica sede nel territorio dello Stato italiano, disponibili ed operative al momento dell’avvio della rilevazione.

4.3.2 Caratteristiche della tecnica di indagine

Nell’esecuzione del servizio il fornitore adotta la tecnica di indagine CATI, quale specifica modalità di contatto delle unità statistiche interessate dalla rilevazione, al fine di garantire i seguenti vantaggi:

- controlli di qualità eseguiti dal computer al momento dell’immissione;

- randomizzazione e gestione agevolata del questionario elettronico;

- possibilità di predisporre formulazioni alternative delle domande;

- ottimizzazione dei tempi di completamento della rilevazione.

Tutte le suddette funzioni, relative sia alla gestione del CATI sia allo sviluppo e alla manutenzione dei questionari digitali, sono sviluppate e rese operative al 100% in modo da consentire il corretto svolgimento delle interviste.

4.3.3 Questionario di indagine a) Predisposizione dei questionari

L’affidatario realizza la rilevazione sulla base dei questionari predisposti dal Committente, in lingua italiana, allegati al presente capitolato (allegato 2/A e allegato 2/B).

Le versioni finali, che rimarranno comunque analoghe nella struttura fondamentale a quelle dei modelli riportati negli allegati, sono consegnate al Fornitore al momento della stipula, ferma restando la facoltà dell’Inail di richiedere implementazioni o modifiche nelle seguenti ipotesi:

1. successivamente alla realizzazione della fase pilota, il questionario dei lavoratori (allegato 1/A) è considerato suscettibile di variazione a seguito di eventuali problematiche e criticità di somministrazione, comprensione delle domande o significatività dei risultati emersi;

2. ulteriori variazioni potranno essere richieste a seguito di modifiche normative o per ottimizzazione/miglioramento dei questionari stessi e, in ogni caso, su insindacabile richiesta di Inail.

Tutte le eventuali modifiche relative alla gestione del software CATI e dei questionari digitali sono condivise, supportate e approvate da Inail.Tale gestione è progettata ed implementata dal Fornitore per assicurare il rispetto dei criteri di riservatezza ed integrità delle informazioni.

b) Struttura e modalità di somministrazione dei questionari

La prima parte dei questionari è finalizzata a verificare se il rispondente appartenga o meno alle categorie assoggettabili alle disposizioni di cui al d.lgs 81/2008.

Il questionario utilizzato è costituito da quesiti a risposte chiuse precodificate. In taluni casi è tuttavia prevista la modalità “altro” che il soggetto intervistato potrà specificare, fornendo una risposta non compresa nelle alternative indicate. In tali casi sarà cura del Fornitore registrare tali risposte, rendendole disponibili al Committente e

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procedere, con la supervisione di personale incaricato dal Committente stesso, ad una loro codifica a posteriori, riconducendo, ove possibile, le risposte ottenute alle modalità già previste. A tale scopo, l’Inail potrà fornire eventualmente al Fornitore uno schema di codifica individuato sulla base delle precedenti esperienze.

L’Affidatario, con la supervisione di personale incaricato dal Committente, cura l’adattamento del questionario alla metodologia CATI e almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell’avvio della fase pilota, lo trasmette al Committente.

4.3.4 La formazione degli intervistatori e il materiale di supporto

E’ calendarizzata, prima della fase pilota, una giornata di briefing formativo che sarà gestita congiuntamente dal Fornitore e dai ricercatori dell’Inail, finalizzata alla formazione di tutti gli operatori che realizzano le interviste. La giornata consegue le seguenti finalità:

- illustrare gli obiettivi generali dello studio ed il suo inquadramento nel sistema delle indagini inerenti la Sicurezza e salute sul lavoro (SSL), sia a livello nazionale che internazionale;

- spiegare i contenuti e gli argomenti affrontati dall’indagine, l’organizzazione del questionario, lo scopo delle singole domande e, nel dettaglio, il significato della terminologia utilizzata;

- far comprendere i criteri di selezione dei rispondenti, le loro caratteristiche e le diverse modalità di contatto (rete fissa e mobile);

- mostrare il funzionamento tecnico del questionario digitale, con l’analisi dei vari percorsi e flussi delle domande;

- analizzare nel dettaglio la classificazione dei settori utilizzati come criterio di costruzione del campione, per fare in modo che gli operatori possano essere in grado di collocare correttamente i rispondenti.

Per tutta la durata della rilevazione, sono messi a disposizione degli operatori dei materiali didattici di supporto, da consultare in qualsiasi momento in caso di dubbi o di richieste di chiarimento provenienti dai rispondenti.

Nello specifico sono consegnati agli operatori:

- un glossario con la spiegazione delle singole domande del questionario e della terminologia utilizzata;

- una guida per la classificazione dei settori, con il dettaglio delle attività economiche ricomprese in ciascuna macro-categoria di attività utilizzata come criterio di costruzione del campione.

4.3.5 Fase pilota

La campagna di rilevazione estensiva è preceduta da una fase pilota, che ha la finalità di testare l’efficienza del questionario e delle interviste.

La fase pilota è effettuata in due distinte sottofasi:

1. fase pilota preliminare: da realizzare per la verifica preliminare del questionario svolta congiuntamente dal Fornitore e dai ricercatori dell’Inail,

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2. fase pilota: esecuzione di almeno 50 interviste, con la finalità di:

- valutare il tasso di adesione all’indagine;

- verificare la fluidità, esaustività e comprensibilità del questionario;

- verificare le procedure per il controllo della qualità dei dati e per la riduzione degli errori nella raccolta.

La fase pilota, più nello specifico, verifica i seguenti elementi:

Aspetti di “contenuto”:

- esaustività del questionario in riferimento ai temi affrontati nelle diverse sezioni e corretta articolazione dei contenuti;

- formulazione delle singole domande (chiarezza e univocità semantica, modalità di risposta esaustive e esclusive, ecc.);

- analisi delle difficoltà o di mancate risposte su specifici quesiti;

- possibilità di pre-codificare eventuali domande aperte (se opportuno lasciarle in forma spontanea, ma precodificata per l’intervistatore, in base ad es.

all’omogeneità nelle modalità di risposta, o di proporle in modo suggerito, in base ad es. alla forte difficoltà a fornire libere verbalizzazioni sull’argomento);

- diagnostica sugli elementi che possono favorire la disponibilità all’intervista (ad es.

mancato contatto per irreperibilità generica, domande percepite come “invasive”, ecc.).

Aspetti tecnico/gestionali, in relazione a:

- coerenza e logica del flusso d’intervista (funzionalità dei filtri ed eventuale ottimizzazione);

- orari fieldwork, al fine di ottimizzare l’organizzazione generale e la pianificazione delle risorse per la fase estensiva (ad es. fasce privilegiate in caso d’appuntamento, ecc.).

Tutte le verifiche svolte rispetto al contenuto del questionario sono condivise e supportate dai ricercatori dell’Inail ai fini della messa a punto del questionario.

Al medesimo fine il fornitore predispone un report redatto sulla base di un dettagliato

‘debriefing’ con gli operatori che hanno partecipato alla fase pilota e sulla base dell’analisi dei risultati raccolti come meglio specificato al successivo articolo 4.3.6.

4.3.6 Modalità e tempi del briefing

Ai fini della programmazione e della valutazione dell’andamento dell’indagine sono previsti una serie di incontri (da realizzarsi anche per via telematica o telefonica).

Nello specifico si prevede lo svolgimento dei seguenti briefing:

o Briefing per la definizione del ‘piano di indagine’: entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto il Fornitore concorda con il Committente il cronoprogramma delle attività secondo le modalità di cui al paragrafo 2, lett a). Inoltre sono definite, al fine di individuare in modo chiaro e univoco l’oggetto di indagine, le unità statistiche sulle quali effettuare la rilevazione, tra cui la quota dei lavoratori

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di origine straniera.

o Briefing formativo per gli intervistatori: il Fornitore concorda con il Committente una preliminare giornata di briefing, presieduta congiuntamente dal Fornitore e dai ricercatori dell’INAIL, finalizzata alla formazione di tutti gli operatori che devono realizzare le interviste.

o Tre briefing periodici:

- il primo nella fase pilota

- il secondo al termine della fase pilota - il terzo al 50% della rilevazione estensiva.

o Briefing finale per elaborazione output: i risultati dell’elaborazione dei dati sono discussi in raccordo con i ricercatori Inail del Dimeila, in modo che possano emergere possibilità di elaborazione ulteriore che consentano di comprendere meglio il fenomeno di interesse.

Inoltre il fornitore si impegna a organizzare eventuali ulteriori incontri su richiesta motivata del Committente.

4.3.7 Modalità di esecuzione delle interviste

Le interviste sono realizzate telefonicamente, attraverso il sistema CATI.

Il tempo medio per la somministrazione di ogni intervista è stimato in circa 25 minuti.

Nella somministrazione delle interviste, gli intervistatori fanno esclusivo riferimento al testo del questionario. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono essere forniti agli intervistati solo su loro richiesta diretta; tali spiegazioni e chiarimenti possono essere conformi alle indicazioni contenute nel glossario d’indagine ed a quelle impartite nel corso del briefing formativo così come specificato al precedente paragrafo 4.3.4..

Il Fornitore comunica immediatamente al Committente gli eventuali problemi che dovessero emergere nel corso della rilevazione, così da poter apportare tempestivamente i correttivi necessari.

In ogni caso, proprio al fine di chiarire gli eventuali dubbi e quesiti emersi durante le interviste, il fornitore si impegna, qualora il Committente motivatamente lo ritenesse necessario, ad organizzare incontri con la presenza del Committente, che potrà partecipare con suoi incaricati.

4.3.8 Gestione dei contatti e dei rifiuti

All’inizio dell’intervista, sono illustrati gli obiettivi e le finalità dell’indagine, specificando la rilevanza pubblica dello studio.

Al fine di ridurre la distorsione delle risposte dovuta al primacy effect, è necessario procedere alla randomizzazione di alcune domande.

E’ inoltre necessario limitare il più possibile l’auto-selezione del campione legata alla disponibilità e reperibilità dei rispondenti.

Per ogni questionario, l’intervista è considerata completa solo dopo aver acquisito i dati relativi all’integrale somministrazione di tutte le sezioni previste.

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Qualora non fosse possibile il completamento dell’intervista con un solo contatto telefonico, si procede con ulteriori contatti telefonici.

4.3.9 Controlli dell’indagine

Il Fornitore assicura il monitoraggio delle attività oggetto del presente Capitolato al fine di garantire la qualità del servizio e sanare le criticità riscontrate in corso di svolgimento, nonché verificare il regolare andamento delle attività degli intervistatori e garantire la corretta esecuzione del servizio nel rispetto della normativa di riferimento in materia di “controlli a distanza” (art. 4 legge n. 300/1970 e relative disposizioni attuative) e tutela della “privacy” (D.lgs. 196/2003, relative disposizioni attuative).

Il Committente può, previo preavviso di 24 ore, visionare e assistere allo svolgimento nell’indagine nel corso della rilevazione effettuata dagli operatori. Il Committente è, pertanto, autorizzato ad accedere con suoi incaricati negli uffici operativi del fornitore per controllare i risultati delle interviste.

Il Committente si riserva ogni più ampia facoltà di controllo sull’ottenimento del miglior risultato del servizio affidato al Fornitore, anche nel corso della rilevazione.

4.4 Tempi e risultati dell’indagine

Le tempistiche sono concordate nel corso del “Briefing per la definizione del piano di indagine”. L’Inail si riserva la facoltà di proporre, in corso d’opera, variazioni a tale calendario senza che ciò comporti oneri economici aggiuntivi per l’Inail stessa.

Il Fornitore consegna un Report relativo allo stato di avanzamento dell’indagine alla fine delle seguenti fasi di rilevazione: fase pilota; a metà della rilevazione estensiva;

report conclusivo contenente la reportistica relativa alle interviste effettuate. Inoltre, il Fornitore, qualora il Committente ne faccia espressa richiesta, si impegna a consegnare entro due giorni lavorativi dalla richiesta, un Report dettagliato, la cui struttura sarà definita dal Committente, contenente lo stato di avanzamento della rilevazione.

Tutti i report comprendono, come contenuto minimo essenziale: il numero di interviste complessive realizzate ‘a buon fine’, il numero di nominativi contattati distinti per esito del contatto, al fine di consentire al Committente la valutazione del mantenimento degli impegni assunti nel contratto.

In particolare, il report relativo alla fase pilota deve contenere, in aggiunta al contenuto minimo, anche l’analisi delle problematiche e criticità di comprensione e/o somministrazione delle domande o di significatività del dato ottenuto, emersi durante la fase pilota.

Il Fornitore consegna una Relazione sulla metodologia adoperata in tutte le fasi delle attività svolte, tra cui in particolare: la realizzazione della fase pilota, la modalità di contatto e la selezione dei rispondenti, con riferimento esplicito alla selezione dei rispondenti raggiunti con telefono cellulare, al fine di garantire una quota del 25% e la gestione dei contatti e dei rifiuti.

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4.5 Restituzione dell’output

L’affidatario procede all’elaborazione dei dati grezzi, effettuata con un’analisi di frequenze assolute e percentuali di tutte le domande del questionario e un’analisi più dettagliata delle domande del questionario incrociate con le principali caratteristiche socio-demografiche: genere, età, area geografica, tipo di contratto, settore economico, dimensione aziendale per i lavoratori; area geografica, settore economico e dimensione aziendale per i datori di lavoro.

Ultimata l’elaborazione del dati, il Fornitore restituisce il dataset di interviste sia in formato excel che SPSS, quest’ultimo già codificato per tutte le variabili del questionario e già utilizzabile per l’analisi. Il dataset deve contenere la variabile di ponderazione che includa anche la variabile del titolo di studio.

Al fine di garantire la qualità del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi, la restituzione dei dati e la conseguente chiusura del servizio avvengono in raccordo con i ricercatori Inail.

Il dataset e i risultati dell’indagine sono di esclusiva proprietà dell’Inail. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti e report a dell’altro materiale realizzato dal Fornitore nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva dell’Inail

5 – CONDIZIONI DEL CONTRATTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi o conseguenti allo svolgimento del servizio e alle connesse forniture oggetto del contratto, nonché a ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna ai fini del corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi al trasporto e agli spostamenti del personale addetto all’esecuzione del contratto stesso.

Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nell’offerta tecnica, in quella economica e nel Patto d’Integrità, pena la risoluzione del contratto.

Le prestazioni contrattuali devono essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, ai livelli minimi di servizio richiesti e all’offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano a esclusivo carico del Fornitore, che se ne assume la relativa alea, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore non può, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, al titolo

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suddetto, nei confronti dell’Inail.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- manlevare e tenere indenne l’Inail da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, propria o di terzi, delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;

- rimborsare all’Inail l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto medesimo dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.

Il Fornitore si obbliga a consentire all’Inail di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene i relativi oneri.

In particolare il Fornitore del servizio dovrà osservare le disposizioni di cui al d.lgs 81/2008 in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ai fini di quanto sopra stabilito, il Fornitore dovrà impegnarsi a presentare la relativa documentazione su eventuale richiesta dell’Inail.

Qualora a carico del Fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, si procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice.

In ipotesi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applicherà quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, è a carico del Fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare all’ Inail in relazione alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30, il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di

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applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto.

I contratti collettivi devono essere applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o al rinnovo degli stessi.

7 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti, struttura presso la quale è incardinato il Responsabile unico del procedimento (RUP) che, nella fase di esecuzione del contratto, svolge, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, le funzioni di seguito indicate:

- dirige l’esecuzione del contratto e controlla la corretta esecuzione delle relative prestazioni, avvalendosi di eventuali collaboratori, all’uopo nominati dalla stazione appaltante, ai quali è demandato il compito di verificare l’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, accertandosi, altresì, che i suindicati soggetti svolgano correttamente ed effettivamente le funzioni loro affidate;

- approva il piano di indagine;

- provvede al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;

- rilascia il certificato di verifica di conformità;

- rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3 del Codice.

È compito del Rup, in particolare, interloquire con il Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), al fine di ottenere il corretto svolgimento del servizio, verificarne la conformità rispetto a quanto pattuito e, in caso di esito positivo, rilasciare il certificato relativo.

Il Fornitore, dal canto suo, comunica alla stazione appaltante, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), quale soggetto incaricato dal Fornitore medesimo di sovraintendere all’esatta, corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali assunte, garantendo la continuità operativa del servizio in stretto coordinamento con il Rup.

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al Ruac devono intendersi come presentate direttamente al Fornitore.

Durante il periodo di efficacia e di esecuzione del contratto sono legittimati ad esprimere la volontà della stazione appaltante nei confronti del Fornitore, dei suoi organi, ausiliari, dipendenti, collaboratori e degli eventuali subappaltatori, esclusivamente il Direttore della Direzione centrale acquisti e il Rup.

L’Inail non si riterrà vincolato né responsabile di atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere, nei rapporti col Fornitore, con i suoi organi, ausiliari, dipendenti, collaboratori o con eventuali subappaltatori, da soggetti diversi, anche se collaboratori o incardinati negli stessi uffici o strutture dei soggetti legittimati sopra indicati.

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8 – VERIFICA DI CONFORMITA’

Il servizio oggetto del presente Capitolato è sottoposto a verifica di conformità da parte del Rup, allo scopo di certificare che le prestazioni siano state eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

Sono previste tre verifiche di conformità al termine delle seguenti fasi:

- Fase pilota

- Fase di rilevazione estensiva dei dati - Fase di elaborazione statistica dei dati

Il Rup, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ultimazione di ciascuna delle predette fasi, procede alle verifiche di cui all’art. 102 d.lgs. 50/2016 e, in particolare, al controllo del rispetto dei livelli minimi di servizio richiesti nel presente capitolato, nonché dei requisiti e dei livelli migliorativi di cui all’offerta tecnica, e, in caso di esito positivo dei predetti controlli, redige il certificato di verifica di conformità.

9 – CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell’art. 113 bis del Codice, il Rup rilascia - entro il termine di 5 gg. lavorativi dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente articolo 8 - il certificato di pagamento, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura.

Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste dal presente capitolato e dall’offerta tecnica, il Rup procede all’applicazione delle penali, come meglio descritte nel successivo paragrafo 12, inviando al Ruac una nota di debito a valere sull’importo della relativa fattura nonché, nelle ipotesi di cui al paragrafo 13 del presente capitolato, alla risoluzione del contratto.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 del codice civile.

10 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo del servizio è costituito dall’importo complessivo risultante dall’offerta economica, spettante al Fornitore per l’erogazione del servizio oggetto dell’appalto, che sarà pagato secondo i seguenti stati di avanzamento dell’appalto:

- 30% a conclusione della fase pilota;

- 50% a conclusione della fase di rilevazione estensiva dei dati;

- 20% a conclusione della fase di elaborazione statistica dei dati.

Le fatture devono essere emesse secondo la cadenza sopra specificata ed inviate in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

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Il Fornitore può emettere le fatture dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento relativo all’espletamento di ciascuna delle tre fasi sopra indicate.

Il Codice univoco ufficio (C.u.u.) della Direzione centrale acquisti al quale deve essere spedita, tramite il predetto Sistema di interscambio, la fattura stessa è il seguente:

7JN1MF.

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice Cig del relativo contratto, ai sensi dell’art. 25, comma 2 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66.

Il pagamento è effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo degli accertamenti di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.

Qualora, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. d) del d.lgs. 231/2002, l’Inail riceva la fattura in data anteriore a quella di emissione del certificato di pagamento, il pagamento è effettuato entro 30 gg. dalla data di emissione dello stesso.

Sull'importo del corrispettivo spettante all’affidatario è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto, con le modalità e nei termini previsti al paragrafo 12.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora il Durc segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5 bis del medesimo articolo, su ciascuna fattura è operata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’affidatario prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante dell’affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 10.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione).

11 – GARANZIA DEFINITIVA

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L’affidatario deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1, dello stesso.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice per quella provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento dell’appalto, l’incameramento, da parte dell’INAIL, della garanzia provvisoria presentata con l’offerta e l’aggiudicazione della gara al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di escutere la garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, e di contestuale esecuzione in danno.

La stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art. 103, comma 5, del Codice.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 103 del Codice, il pagamento dell’ultimo stato di avanzamento dell’appalto è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo del medesimo corrispettivo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere definitività di cui all’art. 102, comma 3 del citato decreto.

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12 – PENALI

Per ogni giorno di ritardo - non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore - rispetto ai termini riportati nel cronoprogramma contenuto nel piano di indagine, è applicata al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto del servizio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Salvo quanto previsto al successivo articolo 13, in caso di mancata realizzazione del numero di interviste andate a “buon fine” stabilito nel rispetto dei livelli minimi di servizio, e per ogni ulteriore ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, è irrogata una penale di € 250,00, fatto salvo - in ogni caso - il risarcimento del maggior danno.

Le detrazioni a titolo di penali sono indicate nel certificato di pagamento rilasciato dal Rup e comunicato al Fornitore ai fini dell’emissione della fattura, e vengono applicate sul pagamento dell’importo fatturato.

Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al Fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo spettante al Fornitore in occasione della prima liquidazione delle somme a questi spettanti.

Le penali per le fattispecie di inadempimento diverse dal ritardo vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al Fornitore da parte del Rup. A tal fine, il Rup fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle contestazioni, entro il quale il Fornitore deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il Fornitore non invii le proprie controdeduzioni, ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, si dà corso all’irrogazione della penale con la comunicazione del relativo ammontare mediante apposita nota di debito e l’importo della sanzione pecuniaria viene decurtato dal corrispettivo spettante al Fornitore, in occasione della prima liquidazione utile delle somme a questi spettanti.

In caso di applicazione delle penali, l’Inail si riserva comunque il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno, come consentito dall’art. 1382 cod. civ. nonché la risoluzione del contratto in caso di grave o reiterato inadempimento.

La richiesta di pagamento e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali è sorto l’obbligo di pagamento delle penali.

Le penali - a qualsiasi titolo comminate – sono cumulabili tra loro e non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo alla stazione appaltante, il diritto all’applicazione della penale.

13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

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Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del Codice con le modalità ivi indicate e le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente capitolato, dagli altri atti di gara, dal codice civile e dalle altre norme di legge, costituiscono fattispecie, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

- la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;

- l’inosservanza degli obblighi di cui al successivo paragrafo 16 - Tutela della privacy e obblighi di riservatezza;

- l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente paragrafo 12);

- non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

La stazione appaltante, avvalendosi delle clausole risolutive espresse sopra indicate, ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore e di procedere all’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Tale facoltà di risoluzione stragiudiziale del contratto è esercitata dal responsabile della stazione appaltante mediante comunicazione al Fornitore da darsi via Pec o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale.

In caso di risoluzione, è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni subiti ed è sempre consentita all’Istituto l’esecuzione, in danno dell’aggiudicatario, della fornitura o della parte di fornitura non effettuata.

14 - NUOVO CONTRAENTE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

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15 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs.

159 del 2011, l’Inail può recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, integralmente o in parte qua - in qualunque momento - e con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo di quelli non eseguiti, calcolato come descritto al comma 2 del richiamato articolo.

La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte qua, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Il recesso è esercitato dal responsabile della stazione appaltante mediante comunicazione al Fornitore da effettuarsi via Pec o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale.

16 – TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avviene nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 196/03.

Il personale del Fornitore deve essere di sicura affidabilità e riservatezza.

Il Fornitore risponde dell’operato del proprio personale nei confronti dell’Inail e di terzi anche per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili acquisiti dagli operatori in occasione dell’erogazione delle prestazioni. L’Inail è, in tal senso, il Titolare del trattamento dei dati, mentre il Fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento stesso, è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel ciato d.lgs.

196/2003 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza dell’impegno contrattuale, notizie e fatti relativi all’attività dell’Inail di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni di che trattasi, e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere

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degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli.

Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, l’Inail contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Inail ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto (cfr. paragrafo 13), fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

17 – SUBAPPALTO

Il Fornitore può affidare in subappalto il servizio oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Inail, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n.

50/2016, purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti generali e speciali pro-quota previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento;

c) all'atto dell'offerta sia stata indicata la quota di servizio da subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto.

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.

L’affidatario deposita il contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso l’Inail almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’affidatario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Gli eventuali contratti tra l’affidatario subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art. 105, comma 13 del d.lgs.

50/2016. In caso di non correntezza contributiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.

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18 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

19 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al contratto d’appalto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

20 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del codice civile e del d.lgs. n. 50 del 2016.

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