• Non ci sono risultati.

DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (Presidente Claudia Mezzabotta)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (Presidente Claudia Mezzabotta)"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (Presidente Claudia Mezzabotta)

Gruppo di studio:

Alessandra Alfieri, Matteo Gandini, Christophe Gonnet, Fer- nando Mastidoro, Barbara Premoli, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore), Giusi Zuccarà

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubbli- ca dell’aggiornamento del seguente Principio contabile nazionale:

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Di seguito le principali osservazioni:

- Par. 17 e 18: il paragrafo 17 statuisce che gli effetti del cambia- mento di un principio contabile sono contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso e, specifica- tamente, la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo o in altra componente del patrimonio netto se più appropriato.

Tuttavia, il successivo paragrafo 18 sembra incoerente con il pa- ragrafo 17 in quanto specifica che ai fini dell’applicazione re- troattiva la società deve rettificare il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio precedente ed i dati comparativi

(2)

dell’esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. Ciò sembra richiedere che una quo- ta dell’impatto dell’applicazione retroattiva, che secondo il para- grafo 17 sarebbe da contabilizzare tra gli utili a nuovo, secondo il paragrafo 18 sarebbe da ripartire nella quota relativa all’esercizio precedente da contabilizzare con impatto sul risulta- to dell’esercizio (precedente) e la restante parte da rilevare tra gli utili a nuovo (come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio). Tale comprensione/interpretazione, tuttavia, non sem- bra chiaramente esplicitata. E con riferimento ad entrambi i pa- ragrafi 17 e 18 non sembra del tutto chiaro l’impatto, rispettivamente, contabile e di esposizione in bilancio (stato pa- trimoniale e conto economico) correlato alla variazione del pa- trimonio netto.

Si ritine, pertanto, che sia necessario o comunque certamente uti- le soprattutto per le piccole e medie imprese che detti temi ven- gano ulteriormente sviluppati per non incorrere in errori contabili e/o di rappresentazione in bilancio. Se possibile, un esempio in appendice sarebbe certamente di ausilio.

- Par. 48: si riterrebbe utile integrare il primo punto dell’elenco puntato alla voce “(b) fatti successivi che non devono essere re- cepiti nei valori di bilancio” da “la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiu- sura dell’esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;” come se- gue: “la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli o la flessione del fair value di uno strumento finanziario derivato avvenute nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora in quanto talei riduzionei/flessioni riflet- teono solitamente condizioni di mercato e altre circostanze in- tervenute verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio;”;

- Par. 50: si ritiene che non tutti “i fatti del tipo (b)” rappresentino

“avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compro-

(3)

mettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societa- ria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisio- ni”; l’informativa da illustrare in nota integrativa dovrebbe essere fornita solo in caso di fatti rilevanti, in quanto solo la mancata informativa per questi ultimi potrebbe influenzare le de- cisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio.

Milano, 31 maggio 2016

Riferimenti

Documenti correlati

13: ivi è indicato che le “partecipazioni in società a control- lo congiunto (joint venture) possono essere classificate nelle partecipazioni in imprese collegate”; si ritiene che

Quanto poi all’ipotesi della suddivisione del ricavo di vendita di un bene per attribuire un prezzo/ricavo alla garanzia concessa sul bene stesso ap- pare non perseguibile vuoi

Alessandra Alfieri, Matteo Gandini, Alessandra Maggioni, Fer- nando Mastidoro, Barbara Premoli, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore), Francesco Telch, Giusi Zuccarà.

In ogni caso, si ritiene inutile e fuorviante trattare specificamente dei cespiti obsoleti in quanto quelli che di questi non vengono più utilizzati in modo permanente sarebbero

50: si ritiene che per prudenza ed al fine di evitare compor- tamenti arbitrari venga specificato che la stima del costo di pro- duzione partendo dal solo costo della materia prima

l’esposizione al valore netto è richiesta non solo dagli schemi, ma anche dai criteri di valutazione; forse sarebbe meglio rinviare semplice- mente alla norma di legge e

I limiti ora previsti dal principio si riferiscono non solo alle mi- cro e alle piccole imprese (per le quali in primis il legislatore, tenuto conto della loro dimensione e,

Ai fini del calcolo dell’interesse effettivo non necessariamente deve essere “eliminata” detta tipologia di costi pluriennali e con- nesso loro trattamento contabile e di bilancio;