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DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (Presidente Claudia Mezzabotta)

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DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (Presidente Claudia Mezzabotta)

Gruppo di studio:

Alessandra Alfieri, Matteo Gandini, Alessandra Maggioni, Fer- nando Mastidoro, Barbara Premoli, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore), Francesco Telch, Giusi Zuccarà

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubbli- ca dell’aggiornamento del seguente Principio contabile nazionale:

OIC 9 – Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immo- bilizzazioni materiali e immateriali

Di seguito le principali osservazioni:

- Par. 16: ivi è indicato che “la società valuta a ogni data di rife- rimento del bilancio …”. Affinché sia più chiaro ed inequivoca- bile che ipotesi di svalutazione (e ripristino) di valore debbano essere sempre monitorate/valutate nel momento in cui si redige un qualsiasi bilancio (annuale, semestrale, trimestrale, infrannua- le in genere) si ritiene utile che ciò venga specificato; ad esempio inserendo una parentesi specificativa dopo la parola bilancio:

“(annuale o infrannuale che sia)”;

- Par. 30: tenuto conto delle novità apportate dal D.Lgs. n.

139/2015 in tema di valutazioni (in particolare in tema di valuta-

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zione degli strumenti finanziari derivati, di valutazione dei credi- ti e debiti al costo ammortizzato, di attualizzazione dei crediti e debiti, ecc., che sostanzialmente sono stati introdotti sul presup- posto che le imprese di medie e grandi dimensioni sia struttural- mente “attrezzate” per seguire detti più articolati e complessi criteri ovvero che, comunque, data la loro dimensione, non pos- sano non esserlo e, quindi, che debbano adeguarsi) si ritiene deb- ba essere valutata fattivamente l’ipotesi di ridurre i limiti dimensionali entro i quali per un’impresa è possibile seguire l’approccio semplificato.

I limiti ora previsti dal principio si riferiscono non solo alle mi- cro e alle piccole imprese (per le quali in primis il legislatore, tenuto conto della loro dimensione e, quindi, della struttura or- ganizzativa che ragionevolmente le caratterizza, ha previsto delle specifiche semplificazioni), bensì anche alle società rientranti nella categoria delle medie imprese.

Nel contesto normativo vigente dal 1° gennaio 2016 di cui si è detto supra ritiene più coerente e adeguato che l’approccio sem- plificato della “capacità di ammortamento” sia rivolto solo alle società per le quali sono previste (anche) normativamente delle semplificazioni e, quindi, solo per quelle società che redigono il bilancio abbreviato di cui all’art. 2435 bis del c.c. ovvero il bi- lancio “semplificato” di cui all’art. 2435 ter del c.c.. E, pertanto, non più anche per le società di medie dimensioni.

- Par. 33: l’ultima frase ivi aggiunta (“per valore economico signi- ficativo si intende il valore terminale di realizzo dell’immobilizzazione al termine dell’orizzonte di previsione esplicita che sia significativamente superiore al valore netto contabile a tale data”) non è del tutto chiara e risulterebbe non coerente con quanto indicato nella frase precedente del medesi- mo paragrafo.

Nella frase precedente è sostanzialmente già indicato (eliminan- do virgole e subordinate) che “il valore economico significativo”

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è “determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l’immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita”.

Quanto ora aggiunto, al di là della ripetizione, non si ritiene co- munque del tutto corretto. Si fa riferimento cioè solo al caso in cui si abbia un valore positivo da far concorrere alla determina- zione della capacità di ammortamento e non anche, come do- vrebbe essere, al caso in cui si abbia un valore negativo.

In conclusione, si ritiene che la frase aggiunta vada eliminata la- sciando inalterata l’indicazione del principio rispetto alla versio- ne precedente.

Si segnala inoltre che in merito sarebbe chiarificatore e molto utile (soprattutto ai redattori del bilancio delle micro e piccole imprese) un esempio che vada ad aggiungersi a quelli già propo- sti in appendice;

- Appendice B (sia Caso 1, sia Caso 2): ivi si fa riferimento a quanto desumibile “dai piani aziendali più recenti a disposizio- ne”; al fine di evitare fraintendimenti, si ritiene utile che venga specificato (aggiungendo una parentesi ovvero riformulando la frase) che detti piani aziendali a cui riferirsi devono essere espressione di documenti ufficialmente formalizzati dall’organo amministrativo (così in presenza di un Consiglio di Amministra- zione è chiaro che non si possa che fare rifermento ad un docu- mento approvato da questo in una riunione consiliare e come risultante dal relativo verbale riportato sul Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione).

Milano, 13 settembre 2016

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