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DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (Presidente Claudia Mezzabotta)

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DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (Presidente Claudia Mezzabotta)

Gruppo di studio:

Alessandra Alfieri, Matteo Gandini, Alessandra Maggioni, Fer- nando Mastidoro, Barbara Premoli, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore), Giusi Zuccarà

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubbli- ca dell’aggiornamento del seguente Principio contabile nazionale:

OIC 13 – Rimanenze

Di seguito le principali osservazioni:

- Par. 40: l’art. 2423, comma 4, del c.c. pertinente il principio del- la rilevanza non permette al redattore del bilancio di individuare criteri/metodi di valutazione alternativi (ad es. metodo dei prezzi al dettaglio e costi standard) rispetto a quelli di cui all’art. 2426 (ad es. costo specifico, LIFO, FIFO e CMP), in ragione del fatto che i risultati/valori che lo stesso otterrebbe sarebbero assimila- bili a quelli che avrebbe ottenuto in ossequio ai criteri di valuta- zione dettati dell’art. 2426. Il principio della rilevanza permette esclusivamente di non rispettare gli obblighi in tema di valuta- zione (ad es., per le rimanenze, il minore tra costo e mercato) qualora ciò non infici la rappresentazione veritiera e corretta.

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Non è, peraltro, più previsto esplicitamente che debba essere

“dimostrato” che i due predetti metodi producano valori assimi- labili a quelli prodotti dalle configurazioni di costo previste dall’art. 2426, n. 10, c.c. (v. vecchio par. 62). Si ritiene – almeno per prudenza – che debba permanere detta condizione di dimo- strabilità.

Ad abundantiam si ribadisce (v. osservazioni alla bozza dell’OIC 13 poi emesso nell’agosto 2014) che metodo dei prezzi al detta- glio e costi standard non sono previsti dall’art. 2426 del codice civile.

In ogni caso, sia concessa la seguente ovvia quanto “significati- va” considerazione: per affermare che applicando ad esempio uno dei predetti due metodi si producono valori assimilabili a quelli prodotti dalle configurazioni di costo previste dal codice civile vuol dire che il redattore del bilancio deve procedere ad una doppia valutazione, un doppio calcolo; sorge, quindi, spon- tanea la domanda: perché non applicare subito uno dei metodi previsti dal codice civile senza perdere tempo, energie e costi per applicare metodi alternativi che poi, forse, non producono valori assimilabili?

- Par. 50: si ritiene che per prudenza ed al fine di evitare compor- tamenti arbitrari venga specificato che la stima del costo di pro- duzione partendo dal solo costo della materia prima per il successivo confronto con il presumibile valore di realizzazione debba soddisfare i requisiti di attendibilità e verificabilità; nella versione precedente del principio, infatti, era previsto che qualo- ra il costo di sostituzione fosse stato minore del costo di acquisto si doveva procedere con la svalutazione salvo si fosse in grado di stimare in modo attendibile i costi a finire per comparare così il costo di produzione stimato con il presumibile valore di realizza- zione verificando che quest’ultimo fosse superiore; più precisa- mente era previsto che “[…] se la possibilità della loro realizzazione è oggettivamente documentabile e verificabile tali

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materiali non sono svalutati”; v. vecchio par. 58).

Ancora, si ritiene che forse varrebbe la pena – anche per dare una consecuzione teorico-pratica con la versione precedente – inseri- re una parentesi nell’ultima frase del paragrafo come segue: “In tali circostanze, il prezzo di mercato delle materie prime e sussi- diarie (costo di sostituzione) può rappresentare la migliore stima disponibile del loro valore netto di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato”.

- vecchio Par. 55: si ritiene utile che detta indicazione permanga e non venga invece eliminata;

- vecchio Par. 61: si ritiene utile che detta indicazione permanga e non venga invece eliminata;

- vecchia Appendice E: si ritiene utile che permanga almeno in parte e non venga invece eliminata del tutto.

Milano, 29 luglio 2016

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