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DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (Presidente Claudia Mezzabotta)

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DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (Presidente Claudia Mezzabotta)

Gruppo di studio:

Alessandra Alfieri, Matteo Gandini, Christophe Gonnet, Fernando Mastidoro, Barbara Premoli, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore), Giusi Zuccarà

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubblica dell’aggiornamento del seguente Principio contabile nazionale:

OIC 14 – Disponibilità liquide

Di seguito le principali osservazioni:

- Par. 5: è stato eliminato il requisito dell’incassabilità “a breve termi- ne”; detta eliminazione non appare coerente con quanto indicato al successivo par. 9 ove si tratta delle disponibilità liquide vincolate temporaneamente (che quindi non sono incassabili a pronti); si ritiene debba essere mantenuta la versione precedente;

- Par. 9: al fine di evitare dubbi o fraintendimenti (si tratta infatti di disponibilità liquide e non di crediti) si ritiene debba essere integrata la prima parte del presente paragrafo come segue: “le disponibilità li- quide vincolate sono iscritte nelle disponibilità liquide dell’attivo cir- colante …”;

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- Par. 11: la classificazione proposta non appare del tutto coerente con le risultanze sostanziali della sussistenza dei due requisiti ivi previsti.

In altri termini, se effettivamente sussiste sostanziale assimilazio- ne/equivalenza ai conti correnti bancari, questa particolare tipologia di crediti da cash pooling dovrebbe essere trattata proprio in ossequio ed in funzione di questa assimilazione/equivalenza e, quindi, che la classificazione di questi crediti avvenga tra le disponibilità liquide.

La classe di bilancio “Attività finanziarie che non costituiscono im- mobilizzazioni” pertiene ed accoglie esclusivamente investimenti temporanei di liquidità e non crediti (di finanziamento). Tant’è che per classificare in questa classe detta particolare tipologia di crediti finanziari si dovrebbe aggiungere una specifica voce (peraltro con tut- te le conseguenti problematiche connesse alla difformità dalla tasso- nomia per la predisposizione del bilancio in formato xbrl).

Secondo il criterio di classificazione dettato dal codice civile per l’attivo dello stato patrimoniale i crediti finanziari/di finanziamento debbono essere classificati tra le immobilizzazioni finanziarie; e qua- lora siano esigibili entro l’esercizio successivo gli stessi devono esse- re separatamente indicati nel contesto della medesima voce dell’attivo immobilizzato.

Per effetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (cioè, in concreto, se sono effettivamente sussistenti i due requisiti indicati nel medesimo par. 11 del principio de quo) si ritiene che la classificazione di detta tipologia di crediti da cash pooling possa av- venire tra le disponibilità liquide dell’attivo circolante. E ivi la voce di bilancio potrebbe/dovrebbe essere la stessa (data l’equivalenza ri- scontrata nella sostanza) ove sono classificati i conti correnti bancari, senza aggiungere un’ulteriore voce, ma ovviamente dando adeguata informazione in nota integrativa in tema vuoi di composizione della voce stessa, vuoi di ragioni di classificazione in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

- Par. 13: vale quanto sopra esposto con riferimento al par. 11; anzi, a maggior ragione dovrebbe valere per il bilancio abbreviato e quello

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delle micro imprese dato che per questi è prevista la rappresentazione nello schema di stato patrimoniale della sola classe “Attività finanzia- rie che non costituiscono immobilizzazioni” e, quindi, senza che siano rappresentate le singole voci di bilancio che la compongono; ad una prima lettura dello stato patrimoniale potrebbe infatti sembrare che l’impresa abbia in essere investimenti temporanei di liquidità in titoli e partecipazioni, salvo poi eventualmente trovare ulteriore informa- zione in nota integrativa che precisi che trattasi invece di crediti da cash pooling (naturalmente, ed ancor più in questo caso, sorgerebbe sempre il problema della difformità dalla tassonomia per il deposito del bilancio in formato xbrl);

- Par. 20: si ritiene debba essere riformulato il criterio di valutazione delle poste “depositi bancari e postali” e “assegni” dato che il “prin- cipio generale” per la valutazione dei crediti non è più quello del

“presumibile valore di realizzo”, bensì quello del “costo ammortizza- to, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo”.

Conseguentemente, si dovrebbe inserire un apposito paragrafo ovvero una specificazione in questo par. 20 per i bilanci redatti ex art. 2435- bis ed ax art. 2435-ter;

- Par. “Nota Integrativa”: si ritiene debba essere integrato con tutte le altre previsioni normative che pertengono il contenuto della note inte- grativa con riferimento alle disponibilità liquide (ad. es. manca il rife- rimento al n. 1 in generale, al n. 4 e al n. 6 del comma 1 dell’art. 2427 c.c.);

- Par. 24: l’esenzione ivi richiamata in tema di operazioni realizzate con parti correlate non è disciplinata dal comma 5 dell’art. 2435-bis, bensì dal comma 6 dell’art. 2435-bis.

Lo stesso vale per l’indicazione riportata in parentesi ove si tratta del- la medesima questione nel paragrafo relativo a “Le disponibilità li- quide nella legislazione civilistica”.

Milano, 6 luglio 2016

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