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Convocazione dell assemblea di condominio: ultime sentenze

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Convocazione dell’assemblea di condominio: ultime sentenze

29 Marzo 2019Redazione

Avviso di convocazione dell’assemblea e onere di provare l’avvenuto recapito. I condomini possono scegliere di essere convocati in assemblea tramite avviso comunicato in forme diverse da quelle previste dalla legge: l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale può essere fatto tramite e-mail.

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Convocazione dell’assemblea tramite e- mail

In materia di convocazione dell’assemblea condominiale, se è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso, tuttavia qualora sia lo stesso condomino ad aver richiesto la comunicazione della convocazione avverso un mezzo “informale”

quale la e-mail, non avendo egli indicato un indirizzo pec bensì l’indirizzo, mail, ne consegue che l’invio della mail dal condominio ha rispettato le forme indicate dal condomino e è perfettamente valida.

Corte appello Brescia sez. II, 03/01/2019, n.4

Impugnazione delibere condominiali

L’omessa convocazione all’assemblea condominiale legittima il condomino pretermesso ad agire per l’annullamento della delibera adottata in quella sede, per contrarietà alla legge ex art. 1137 c.c., senza necessità di allegare e provare uno specifico interesse connesso al contenuto della delibera impugnata, diverso da quello rappresentato dalla rimozione dell’atto in conseguenza del vizio salvo verificare, in corso di causa, la fondatezza, o meno, della relativa contestazione.

Tribunale Bari sez. III, 03/12/2018, n.5047

Avviso convocazione assemblea condominiale

In materia di condominio, ai fini della conoscenza dell’avviso di convocazione dell’assemblea, la mera ricognizione operata dall’ente postale risulta inidonea a surrogare quella documentazione tesa ad accertare l’avvenuta ricezione dell’atto al destinatario o quantomeno ad attestare l’ingresso del medesimo nella sua sfera di conoscibilità, poiché non è atto che permetta il controllo dell’effettiva consegna della raccomandata al condomino o il rilascio nella sua cassetta postale dell’avviso di giacenza (adempimento che consente di acquisire conoscenza dell’invio della comunicazione e la conoscibilità del suo contenuto). Pertanto, in difetto di

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un’attestazione del postino che – fino a querela di falso – attribuisca una presunzione di veridicità in merito all’avvenuta comunicazione della missiva, la comunicazione dell’assemblea non è corretta.

Tribunale Grosseto, 13/11/2018, n.958

Conflitto di interessi e avviso di convocazione

L’invalidità della delibera assembleare discende non solo dalla positiva verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto ma altresì dalla dannosità, seppure potenziale, della deliberazione in particolare laddove sia diretta a soddisfare interessi extracondominiali o esigenze lesive dell’interesse condominiale alla gestione dei beni comuni. Emergenze da accertare in concreto come da accertare in concreto il fatto se la partecipazione al voto del condomino in conflitto di interessi sia risultata essenziale per raggiungere la maggioranza di legge.

Tribunale Roma sez. V, 10/10/2018, n.19275

Assemblea condominiale: delibere nulle e delibere annullabili

In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate

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maggioranze in relazione all’oggetto.

Tribunale Roma sez. V, 13/08/2018, n.16513

Onere di provare l’avvenuto recapito della convocazione all’assemblea

La disposizione del sesto comma dell’art. 1136 c.c. implica che ogni condomino ha diritto di intervenire all’assemblea e deve quindi essere messo in condizioni di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione previsto dall’ultimo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine (almeno 5 giorni fissati prima della data di adunanza) ivi previsto.

L’onere di provare l’avvenuto recapito incombe sul condominio.

Tribunale Massa, 15/06/2018, n.439

Indicazione degli argomenti dell’ordine del giorno e diritto di informazione dei condomini

Perché venga rispettato il diritto dei condomini alla partecipazione informata in assemblea, è sufficiente che nell’avviso di convocazione vengano indicati gli argomenti all’ordine del giorno nei loro termini essenziali.

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2018, n.15587

Mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale: conseguenze

In tema di condominio, la mancata comunicazione a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale tempestivamente impugnata nel termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, in caso di assenza del condomino all’assemblea condominiale.

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Tribunale Bari sez. III, 11/05/2018, n.2093

Convocazione per l’assembla condominiale mediante deposito nella casella di posta

Prima della novella introdotta dalla legge 220/2012 vigeva un principio di liberalità delle forme per la convocazione dell’assemblea condominiale, sicchè doveva ritenersi valida anche una convocazione mediante deposito nella cassetta postale dei vari proprietari.

Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n.10866

Avviso di convocazione condominiale:

natura di atto unilaterale recettizio

Giusta la generale presunzione di conoscenza degli atti recettizi fissata dall’art.

1335 c.c., deve ritenersi osservata la prescrizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 66 disp.att. c.c. qualora, nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea o nel termine più ampio previsto nel regolamento, il destinatario assente sia stato informato, mediante avviso di giacenza, della disponibilità della raccomandata presso l’ufficio postale, ancorché non abbia provveduto al tempestivo ritiro della medesima. Ciò che acquista rilievo infatti è che l’atto sia pervenuto nella sfera di disponibilità del destinatario.

Tribunale Roma sez. V, 06/03/2018, n.4742

Mancanza della delibera autorizzativa:

non invalida il procedimento di mediazione

Rientra nelle facoltà del mediatore disporre un rinvio per la convocazione dell’assemblea, anche quando ad avviare il contenzioso è il condominio. Ne consegue che la mancanza dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale non

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rende nullo il procedimento di mediazione, in quanto il vizio è sanabile, ai sensi dell’art. 71-quater, comma 4, disp. att. c.c.che prevede la facoltà del mediatore di disporre, su richiesta dell’amministratore, proroga della prima comparizione allo scopo di consentire a quest’ultimo di munirsi della predetta delibera.

Tribunale Milano, 25/01/2018, n.836

Autore immagine: assemblea condominio di Rawpixel.com

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