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LA CERTIFICAZIONE MEDICA IN AMBITO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

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LA CERTIFICAZIONE MEDICA IN AMBITO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

Incontro - dibattito A.C.S.A. 2.2.2002 – Messina Dr. Aldo Di Blasi

Dal rilascio di certificazione medica, attestante stati di malattia e di inabilità temporanea assoluta, derivano varie conseguenze, rilevanti nei confronti della pubblica amministrazione, o dell’autorità giudiziaria, come anche nei rapporti fra i privati.

Nei vari ambiti di applicazione, diverse sono le definizioni date dal legislatore alla malattia e all’inabilità temporanea assoluta .

DEFINIZIONI DI MALATTIA E INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA NEI VARI AMBITI DI APPLICAZIONE

IN AMBITO PENALE:

In ambito penale, la definizione scaturisce dall’art.582 c.p.: la “malattia nel corpo o nella mente”,

che deriva da una lesione personale è : “un processo morboso, ancorché localizzato e non impegnativo di tutto l’organismo, a carattere dinamico ,che cioè abbia un inizio in rapporto causale con l’azione o l’omissione del colpevole ; una sequenza sintomatologica funzionale connessa con la natura del processo stesso e con eventuali complicanze con esso correlate; un termine prognosticabile a breve o a lunga scadenza, ovvero non prevedibile o addirittura escludibile”. un’alterazione semplicemente e puramente anatomica, che non si esprima in un danno funzionale, non puo’ essere considerata malattia ex art.582 c.p. L’art.583 c.p. prevede ,fra le lesioni personali gravissime, la malattia certamente o probabilmente insanabile, e, fra le gravi, oltre alla

malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, anche la

“malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di durata superiore ai quaranta giorni”.

Viene equiparata la malattia a tale incapacità, intesa però non come capacità di lavoro, ma riguardante qualsiasi attività prima svolta abitualmente dal leso nella sua vita quotidiana,come lavarsi, vestirsi, fare sport, ecc.

Medico Legale – referente “M.Gioia” Messina

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IN AMBITO PUBBLICO IMPIEGO:

La malattia che consente l’assenza nella pubblica amministrazione deve impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio(D.P.R.

10.01.1957 N.3).

La materia e’ regolamentata, ai sensi del decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993, dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Unico presupposto per la giustificazione dell’assenza per malattia è

la certificazione medica.

“La malattia accertata deve avere carattere inabilitante, impeditiva, cioe’, dello svolgimento di qualsiasi attivita’, e non semplicemente debilitante, che non impedirebbe, astrattamente, lo svolgimento del servizio (Corte dei conti,1958-II-18)”

“La non idoneita’ di un impiegato alla regolare prestazione del servizio,deve essere valutata e accertata in relazione a tutte le mansioni che si riferiscono al servizio medesimo (Cons.Stato-ad.gen.- parere 22 dicembre 1962,n.694)”

“La ripresa del servizio non postula necessariamente la totale guarigione della malattia,in quanto deve soltanto cessare il quadro patologico che per la sua gravita’ aveva determinato il giudizio di non idoneita’, mentre e’ irrilevante la sussistenza di residue manifestazioni morbose compatibili con la prestazione del servizio (TAR Lazio n.146,24.5.85; TAR Lazio sez.I, 4.3.1981,n.211)”

“Nel concetto di malattia (ex artt.32 Cost. e 2110 c.c.) sono anche comprese le terapie che si rendono indispensabili, pur dopo l’esaurimento della fase acuta, ai fini della guarigione del lavoratore, ovvero, nel caso di malattie croniche, per evitare un peggioramento della malattia (C.Cass.,sent.

5.9.1988,n.5027)”.

IN AMBITO I.N.A.I.L.:

T.U. D.P.R. 1120/1965: “Condizione di incapacità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro (art.68), che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni (art.2)”.

“Rispecchia una inattitudine lavorativa dovuta non solo e non tanto alla ridotta efficienza fisica,ma anche all’impossibilità di adeguarsi ad un ciclo produttivo che richiede pienezza di capacità psico-fisiche” (Fallani).

Essa è:

- comprensiva della durata della malattia o della lesione (con un periodo di carenza per i primi tre giorni), del periodo di convalescenza e di eventuale riabilitazione funzionale;

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- intesa come possibilità per il lavoratore infortunato di attendere totalmente alla lavorazione specifica, di fatto svolta dall’assicurato e non ad una qualsiasi attività proficua, generica.

- giudicata conclusa quando la lesione abbia raggiunto lo stadio di

“stabilizzazione” tale da non potersi prevedere un ulteriore miglioramento con cure complementari .

La formulazione legislativa degli artt. 2 e 68 T.U. sembra quindi dare per scontato il riferimento alla capacità lavorativa specifica, intesa come mansione esercitata fino al verificarsi dell’evento infortunio.

IN AMBITO D.LGS. 626/94:

La temporanea non idoneità del lavoratore alla mansione

specifica ai sensi del D.Lgs. 626/94, art. 16, comma 1, lettera b, è certificata dal medico competente, il quale effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il

soggetto è destinato, previa l’ indispensabile la conoscenza dell’ambiente in cui tale lavoro si svolge, la natura delle mansioni e la realtà psicosomatica dell’individuo.

L'idoneità fisica alla mansione va riferita al possesso da parte del lavoratore delle capacità comunemente indispensabili per le attività oggetto del contratto.

In caso di inidoneità parziale, temporanea o totale, il datore di lavoro deve provvedere all'allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio e affidargli un eventuale successivo compito, tenendo conto della confacenza della mansione con il suo stato di salute,e con le sue attitudini, senza danno per la sua professionalità.

Il concetto di inabilità lavorativa temporanea deve essere oggi riferito alla capacità di fornire prestazioni lavorative e non più alla capacità specifica, proprio perché tale idoneità specifica può essersi modificata per le conseguenze di un infortunio , e il lavoratore deve essere inserito in attività compatibili e idonee,con giudizio espresso dal medico competente (De Ferrari), purché,ovviamente, esistenti nell’azienda.

L’inabilita’ temporanea deve considerarsi fino “alla cessazione dello stato transitorio di malattia” e del “periodo necessario perché l’infortunato,non solo sia guarito,cioè non abbia più bisogno di cure, ma sia anche in grado di fornire prestazioni lavorative (Umani Ronchi, Galasso) .

IN AMBITO ASSICURAZIONE PRIVATA INFORTUNI:

-Nell’assicurazione privata per infortunio, l’inabilità temporanea,ai sensi di polizza, va considerata come quella conseguenza dell’infortunio per cui l’assicurato versa nella totale o parziale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni.

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La polizza-tipo dell’A.N.I.A. prevede le seguenti condizioni:

“l’indennizzo per l’inabilità temporanea è dovuto:

A) integralmente, per ogni giorno in cui l’assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;

B) al 50% per ogni giorno in cui l’assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

L’indennizzo è corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni”.

La inabilità temporanea deve essere valutata tenendo conto non solo delle attività professionali dell’assicurato, ma anche in riferimento alle occupazioni extralavorative dello stesso, non essendo previsti nella formulazione del contratto-tipo

precisi riferimenti ovvero delimitazioni ed esclusioni. Molte polizze, tuttavia, tra le definizioni esplicative della terminologia, inseriscono la definizione: “temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali svolte”.

IN AMBITO ASSICURAZIONE PRIVATA MALATTIA

Nell’assicurazione privata per malattia, oggetto dell’assicurazione sono:

-la malattia,intesa come ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;

-l’infortunio,inteso come ogni evento dovuto a causa fortuita,violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;

-il ricovero,la degenza in istituto di cura regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera ;

-la conseguente convalescenza,se prescritta dal medico curante;

-il parto, anche fisiologico;

-l’aborto.

L'indennità giornaliera è variabile, a seconda del tipo di polizza. Le polizze possono prevedere:

-il rimborso spese mediche o di cura;

-una indennita’ giornaliera in caso di ricovero, per la durata massima di 360 giorni per anno assicurativo;

-una indennita’ giornaliera in caso di degenza senza ricovero ;

-una indennita’ giornaliera di convalescenza, prescritta dal curante per un numero massimo di giorni pari al ricovero e per un periodo massimo di 90 giorni per anno assicurativo

IN AMBITO DI RESPONSABILITA’ CIVILE:

Per invalidità temporanea si intende il periodo di tempo durante il quale il soggetto leso, per effetto delle lesioni, dello stato di malattia e di convalescenza, non è in grado di svolgere in tutto o in parte le sue abituali

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,lecite attività quotidiane, anche ricreative, e, nei bambini, quelle ludiche proprie dell’età.

Ciò concretizza il danno biologico temporaneo che sussiste, quindi, sempre e costantemente in ogni caso di malattia conseguente a fatto lesivo illecito.

Qualora il leso si trovi in attività di lavoro e di guadagno, il tempo durante il quale è stato impedito a svolgere la propria attività si configura come danno lavorativo temporaneo, riferito alla capacità specifica, al lavoro in concreto esercitato.

La inabilita’ temporanea è distinta in totale e parziale a seconda che il soggetto sia stato impedito in modo completo parziale nello svolgimento delle attività consuete e/o del suo lavoro.

IN AMBITO I.N.P.S.:

Legge n.33/1980: ”infermità comportante incapacità lavorativa”. Unico rischio assicurato: il solo evento patologico che causi di per sé l'incapacità al lavoro specifico, una inabilità temporanea assoluta alle mansioni specifiche ( Una stessa infermità può incidere in modo diverso sulla capacità lavorativa a seconda delle mansioni svolte e dell' ambiente di lavoro ).

Circolare 09.07.87, n. 42 pmmc n. 28 asmm:

“la visita di controllo..non è rivolta al solo riscontro dell'infermità in sé, nella sua realtà clinico-diagnostica, bensì alla verifica della sussistenza o meno della incapacità lavorativa che va intesa non in senso assoluto o generico ma relativo e specifico, rapportata cioè alla concreta attività lavorativa cui il lavoratore è addetto. Sotto tale aspetto, l'incapacità lavorativa e la durata della prognosi non dipendono soltanto dalla natura e dallo stadio della forma morbosa ma sono correlate al tipo e all'ambiente di lavoro, con riferimento anche alla gravosità ed all' eventuale pericolosità del lavoro stesso. Non apparirà superfluo, pertanto, il richiamo alla obiettività dei riscontri ed al rigore interpretativo dei dati che sono i cardini della metodologia medico-legale. tale metodologia va osservata in tutti i "momenti"

della visita di controllo: dall'anamnesi all'esame obiettivo e, anche attraverso l'utilizzazione della documentazione sanitaria eventualmente in possesso del lavoratore, fino alla diagnosi ed alla conseguente prognosi che assumerà il carattere di un giudizio preventivo nei riguardi del tempo in cui potrà considerarsi reintegrata la capacità lavorativa del soggetto, compromessa dalla malattia in atto”.

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CERTIFICAZIONI DI MALATTIA ABNORMI, O “ANOMALE”, DI PIÙ FREQUENTE RISCONTRO IN AMBITO I.N.P.S. (Belloni, 1998):

1)-CERTIFICATI DI MALATTIA CON PROGNOSI INCONGRUE;

2)-CERTIFICATI ATTESTANTI PSEUDOINFERMITÀ, FINALIZZATI A FAVORIRE IL LAVORATORE DI GIORNI DI FERIE EXTRA- CONTRATTUALI PER LE PIÙ SVARIATE FINALITÀ (CURE TERMALI, VACANZE, ATTIVITÀ LAVORATIVE IN PROPRIO, FORME DI RIVALSA CONTRO IL DATORE DI LAVORO ECC.);

3)-CERTIFICATI DI PSEUDO-INFERMITÀ SOSTITUTIVI DELLA CASSA INTEGRAZIONE O DELLA DISOCCUPAZIONE, O DEL “FERMO BIOLOGICO”, COME SI PUÒ RISCONTRARE NEI LAVORI STAGIONALI, QUALI QUELLI DELLO SPETTACOLO, EDILI, AGRICOLI, STAGIONALI IN GENERE;

4)-MALATTIE DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ DI TERZI;

5)-PATOLOGIE DI COMPETENZA INAIL.

CERTIFICAZIONI ABNORMI DI MALATTIA DI FREQUENTE RISCONTRO NELLA PRATICA MEDICA:

CERTIFICATI DI MALATTIA/ASSENZA DAL SERVIZIO, CHE COMPROVANO SOLO LA REALE ENTITÀ DELLA INTERRUZIONE LAVORATIVA, NON CERTO LA TOTALE INCAPACITÀ LAVORATIVA O ATTITUDINALE, CHE PUÒ BEN ESSERE RIMASTA CONSERVATA, ALMENO PER GRAN PARTE DEL PERIODO DI ASSENZA.

LE CAUSE:

- PROTERVIA E ARROGANZA CON CUI ALCUNI ASSISTITI SI RIVOLGONO AL PROPRIO MEDICO CURANTE O AI MEDICI DELLE STRUTTURE.

- RICORSI SUCCESSIVI DI ALCUNI SOGGETTI ,OLTRE CHE AL MEDICO DI BASE, PER AVVALORARE I PRESUNTI DANNI SUBITI, AI PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO O DI GUARDIA MEDICA,A STRUTTURE SANITARIE OSPEDALIERE O AMBULATORIALI, O A SPECIALISTI (SPECIE ORTOPEDICI, NEUROLOGI, PSICHIATRI), ACCUSANDO I SINTOMI PIÙ SVARIATI (PRETESTAZIONI DI LESIVITÀ), ACRITICAMENTE TRASCRITTI E “CERTIFICATI”, IN ASSENZA DI

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RISCONTRO DI PATOLOGIA CLINICA OBIETTIVA, PER OTTENERE ULTERIORI GIUDIZI PROGNOSTICI, ANCHE QUANDO PRECEDENTI SANITARI HANNO GIÀ RITENUTO STABILIZZATE LE CONDIZIONI CLINICHE.

-EFFETTUAZIONE DI ACCERTAMENTI STRUMENTALI, ANCHE SOFISTICATI, CHE DOVREBBERO AVVALORARE L'ESISTENZA DI PATOLOGIA INVALIDANTI, CON RISULTATI SPESSO INTERPRETATI AD USUM DELPHINI.

-PRESCRIZIONE, O SPESSO USO SENZA PREVIA PRESCRIZIONE, DI PRESIDI E PROTESI PER COMPROVARE E FAR LIEVITARE INESISTENTI INABILITA’ TEMPORANEE ASSOLUTE (VEDI ABUSO DI COLLARE ORTOPEDICO CERVICALE IN OCCASIONE DEGLI INFLAZIONATO “COLPI DI FRUSTA”).

- POSIZIONE DI ACQUIESCENZA DI ALCUNI MEDICI DI FAMIGLIA, PER:

- INTIMIDAZIONI - LEGGEREZZA - MAL POSTO PIETISMO

- TIMORE DI PERDERE LE “SCELTE”

-CERTIFICAZIONE MEDICA REDATTA DA STRUTTURE PUBBLICHE POCO PROFESSIONALE E RESPONSABILE, PER INTERFERENZA DI VARIE FIGURE, ALL’INTERNO DELLE STESSE STRUTTURE (FREQUENTE RISCONTRO DI FIRME ILLEGGIBILI, MANCANZA DI TIMBRI IDENTIFICATIVI, O TALORA TIMBRI A COPERTURA DI SIGLE ANONIME, DIAGNOSI COSTITUITE DA SINTOMI RIFERITI O CON PALESI STRAFALCIONI MEDICI E LESSICALI).

-SCARSA CONOSCENZA DI ALCUNI MEDICI DEI TEMPI MEDI DI GUARIGIONE, CHE DOVREBBERO COSTITUIRE NOZIONE DI SCIENZA FONDAMENTALE E CORRENTE (BRONDOLO, FARNETI, MANGILI;

CRINÒ), STANTE ANCHE LA CARENZA DIDATTICA NEGLI ORDINAMENTI UNIVERSITARI E NELLA LETTERATURA (ECCETTO TABELLE DI ITALO LANZA).

CERTIFICAZIONI ABNORMI DI MALATTIA DI FREQUENTE RISCONTRO NELLA PRATICA MEDICA:

LE CONSEGUENZE:

- CERTIFICAZIONI INATTENDIBILI, FONDATE SU RIFERITE SINTOMATOLOGIE, IN ASSENZA DI OBIETTIVITÀ PATOLOGICA, SPESSO SMENTITE DALLO STESSO INTERESSATO;

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- SOSPETTI DI COMPIACENZA: CERTIFICATI STILATI IN SERIE , A DISTANZA DI PARECCHIO TEMPO DOPO LA GUARIGIONE CLINICA, CON LA STESSA PENNA, TALORA CON ERRORI MACROSCOPICI NELLA DATAZIONE;

- PROGNOSI ECCEDENTI I NORMALI DECORSI CLINICI, E ANCHE ESORBITANTI LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, PER IGNORANZA DEI FONDAMENTALI CONCETTI DI CORRELAZIONE FRA EVENTI LESIVI O PATOLOGIE E COMUNI TEMPI DI GUARIGIONE O STABILIZZAZIONE;

- INDENNITA’ E INDENNIZZI NON DOVUTI ;

- RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEL MEDICO CERTIFICANTE.

DOTTRINA E GIURISPRUDENZA:

ARAGONA: PER LA LEGGE NON ESISTE IL CERTIFICATO COMPIACENTE, BENSÌ QUELLO FALSO O VERIDICO .

CRINÒ: LE CONSEGUENZE PENALI E CIVILI DELLA FALSITÀ IDEOLOGICA IN CERTIFICATI DOVREBBERO RICHIAMARE L’ATTENZIONE DEL PROFESSIONISTA SULLA NECESSITÀ TASSATIVA DI ATTESTAZIONI VERIDICHE, NON PERDENDO MAI DI VISTA CHE IL COSIDDETTO CERTIFICATO COMPIACENTE È IN REALTÀ AD OGNI EFFETTO GIURIDICO FALSO IDEOLOGICAMENTE. DA QUI LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO CHE È MEGLIO NON REDIGERE QUANDO NON SIA POSSIBILE TROVARE RISCONTRI OGGETTIVI DELLA SINTOMATOLOGIA ACCUSATA DAL PAZIENTE.

BRONDOLO ET AL.: NELL'AMBITO DELLA VALUTAZIONE DEL DANNO A PERSONA, QUALSIASI CERTIFICAZIONE “NON VA ACCETTATA IN MODO ACRITICO E PASSIVAMENTE, MA VERIFICATA NELLA SUA CONGRUITÀ CON RIFERIMENTO ALLE LESIONI PATITE DAL SOGGETTO E, QUINDI, CON ADEGUATA MOTIVAZIONE PUÒ ESSERE ANCHE TOTALMENTE DISATTESA”.

CRINO’: NELL’OTTICA DEI PRETESTATORI DI LESIVITA’, IL RICORSO A CERTIFICATI E ACCERTAMENTI SPECIALISTICI NON NECESSARI DOVREBBE “PRECOSTITUIRE SOLIDE BASI MEDICO-BIOLOGICHE A SOSTEGNO DI PIÙ O MENO RILEVANTI POSTUMI,NELLA REALTÀ INSUSSISTENTI, O DI ENTITÀ SEGNATAMENTE ESIGUA, OVVERO NON RICONDUCIBILI ALLE LESIONI SUBITE”.

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SENTENZE DELLA MAGISTRATURA: NON RICONOSCONO AL “COLPO DI FRUSTA” LA CAPACITÀ DI RENDERE UNA PERSONA TOTALMENTE TEMPORANEAMENTE INABILE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ABITUALI OCCUPAZIONI, ANCORCHÉ INDOSSANDO IL COLLARE.

FENOMENI PATOLOGICI DI ASSENTEISMO E CONSEGUENTI ESAGERATE INDENNITÀ DI MALATTIA IN AMBITO PREVIDENZIALE

CAUSE DI DISORIENTAMENTO DEI SANITARI COMPILATORI DEI CERTIFICATI:

-LEGISLAZIONE POCO CHIARA

-NORMATIVE SULLA SPECIFICA MATERIA NON PUBBLICIZZATE -SENTENZE MALE INTERPRETATE

-DIRETTIVE BUROCRATICHE DELL’INPS IMPRECISE, ERRATE, CONTRASTANTI:

1) “CLASSIFICAZIONE NOSOLOGICA PER LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA”;

2) “AVVERTENZE PER IL MEDICO” ALLEGATE AI BLOCCHETTI DEI CERTIFICATI

3) INDICAZIONI ERRATE DI ESEMPI DI “COMPILAZIONE CORRETTA”

(ARTROSI CERVICALE)

4) ISTRUZIONI EMANATE PER I PROPRI SANITARI, MA NON PUBBLICIZZATE FRA I MEDICI DI BASE: “NON DEVONO ESSERE RITENUTI VALIDI I CERTIFICATI IN CUI SIANO MENZIONATE

‘PATOLOGIE CHE DI PER SÉ NON COMPORTANO NECESSARIAMENTE INCAPACITÀ AL LAVORO ’, QUALI, AD ESEMPIO,

‘ARTROSI NON IN FASE DI RIACUTIZZAZIONE, MALATTIE DERMATOLOGICHE NON INFETTIVE, QUALI LA VITILIGINE,LA ROSACEA, LA PSORIASI NON COMPLICATA, ALTERAZIONI ESTETICHE E LORO TRATTAMENTI, COME LIPOSUZIONE, LIFTING, ECC.’.

CERTIFICAZIONI ANOMALE:

- DIAGNOSI CON PATOLOGIE NON COMPORTANTI INCAPACITÀ AL LAVORO.

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- GENERICITÀ NELLA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DIAGNOSTICO, INSUFFICIENTE AD ATTESTARE L'INCAPACITÀ LAVORATIVA

- MANCANZA DI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI CERTIFICATIVI:

COGNOME, NOME, FIRMA DEL MEDICO, GIUDIZIO DIAGNOSTICO, DATA DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO, DATA DI SCADENZA DELLA PROGNOSI

- INCONGRUENZA PER DIAGNOSI INCOMPATIBILI CON LE CARATTERISTICHE BIOLOGICHE DELL'INTESTATARIO DEL CERTIFICATO

IN TALI CASI L’ INPS DEVE INVIARE UNA LETTERA ALL'ASSICURATO CON LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEL MEDICO CURANTE, ALLO SCOPO DI REGOLARIZZARE, OVE POSSIBILE, LA CERTIFICAZIONE PRODOTTA SENZA PROCEDERE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

DIFFORMITA’ FRA DIAGNOSI DEL MEDICO CURANTE E DIAGNOSI DEL MEDICO DI CONTROLLO:

SENTENZA SECONDA SEZIONE PENALE DELLA CASSAZIONE (N.5923/94) :

”SECONDO LOGICA E BUONSENSO”, E’ IMPOSSIBILE DARE MAGGIORE CREDITO, DI FRONTE AD UNA INFERMITÀ NON OBIETTIVABILE, ALLA DIAGNOSI DEL MEDICO FISCALE,RISPETTO A QUELLA DEL MEDICO DI FAMIGLIA, CHE E’ L’UNICO AD “ESSERE IN POSSESSO DI UN’ESPERIENZA SPECIFICA,INTESA COME CONOSCENZA DEL SOGGETTO VISITATO”.

CONSEGUENZE:

-QUALCHE MEDICO DI FAMIGLIA HA RITENUTO DI NON POTER ESSERE CONTESTABILE IN NESSUN CASO

-QUALCHE ASSISTITO HA CREDUTO DI AVER DIRITTO DI GODERE AD LIBITUM DI RIPOSO PER “MALATTIA”

-QUALCHE MEDICO FISCALE SI E’ CONVINTO DI NON POTER FARE ALTRO CHE CONFERMARE LA PROGNOSI DEL CURANTE.

POSIZIONE DELLA FIMMG:

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I MEDICI DI FAMIGLIA NON CERTIFICANO L'INCAPACITÀ AL LAVORO, MA LA MALATTIA. IN ALTRE PAROLE,PUÒ ESSERCI UNA DIFFORMITÀ TRA LA CERTIFICAZIONE DEL CURANTE E QUELLA DEL MEDICO FISCALE,PERCHÉ I MMG CERTIFICANO LA PROGNOSI DI MALATTIA, MENTRE IL MEDICO DI CONTROLLO PUNTA SOLO A STABILIRE LA DURATA DELLA INCAPACITÀ LAVORATIVA (BONI).

GIURISPRUDENZA:

LA SENTENZA DEL 1994 NON PUÒ CERTO RIFERIRSI ALLA PROGNOSI.

RESTA VALIDA LA GIURISPRUDENZA PREVALENTE IN PASSATO: IN CASO DI CONTRASTO TRA IL CONTENUTO DEL CERTIFICATO DEL MEDICO CURANTE DEL LAVORATORE E GLI ACCERTAMENTI COMPIUTI DAL MEDICO DI CONTROLLO, IL GIUDICE DI MERITO DEVE PORRE A CONFRONTO LE CONTRASTANTI CERTIFICAZIONI E STABILIRE QUALE DI ESSE SIA MAGGIORMENTE ATTENDIBILE E CONVINCENTE.

APPARE ARTIFICIOSO FARE TALE TIPO DI DISTINZIONE, CHE APPARE SOLO COME UNA GIUSTIFICAZIONE: IL MEDICO DI FAMIGLIA, NELL'ATTO STESSO DI COMPILARE IL MODELLO DI CERTIFICAZIONE DI MALATTIA, SVOLGE FUNZIONI MEDICO LEGALI CHE GLI DERIVANO DALLA LEGGE (D.P.R. 882/84), E QUINDI DEVE CONOSCERE GLI SCOPI E LE FINALITA’ DI TALE CERTIFICAZIONE.

IL CERTIFICATO DI DIAGNOSI DEVE ATTESTARE LA SUSSISTENZA DI UNA INFERMITÀ CHE RENDA INEVITABILE L'ASSENZA DAL LAVORO FINTANTO CHE È IN ATTO E NON BASTA CHE SIA ACCERTATA L'ESISTENZA DI UNA QUALSIASI INFERMITÀ, MA QUESTA DEV' ESSERE DI PORTATA TALE DA DETERMINARE UNA INCAPACITÀ LAVORATIVA, IN RAPPORTO ALLE SPECIFICHE MANSIONI CONTRATTUALI.

DIFFORMITA’ FRA DIAGNOSI DEL MEDICO CURANTE E DIAGNOSI DEL MEDICO DI CONTROLLO:

POSIZIONE DELL’ I.N.P.S.:

-RISERVATA INPS DELL'AREA SMM, RUOLO PROFESSIONALE, RAMO LEGALE, 18.12.86:

NELL'EVENTUALITÀ DI CONTRASTO, “PIÙ INDICATIVA, IN QUANTO PIÙ ATTUALE, LA CERTIFICAZIONE SUCCESSIVA NEL TEMPO, A

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PRESCINDERE DALLA VESTE DEL MEDICO DA CUI LA STESSA PROVIENE; POTREBBE, INFATTI, ESSERSI VERIFICATO UN MUTAMENTO DEL QUADRO CLINICO DEL MALATO”.

-CIRCOLARE 09.07.87, N. 42 PMMC N. 28 ASMM:

"…DIVERSO SIGNIFICATO TRA PROGNOSI CLINICA E PROGNOSI MEDICO-LEGALE: L' UNA RIFERITA ALLA GUARIGIONE CLINICA, L'ALTRA AL MOMENTO IN CUI SI SIA REALIZZATO IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI CHE CONSENTANO LA PIENA RIPRESA DELLA SPECIFICA ATTIVITÀ LAVORATIVA. NON SI ESCLUDE, OVVIAMENTE, CHE LE DUE PROGNOSI ABBIANO A COINCIDERE, COME PUÒ AVVENIRE QUANDO CI SI TROVI DI FRONTE A STATI MORBOSI ACUTI E BEN DEFINITI. MA IN PRESENZA DI INFERMITÀ ACCOMPAGNATE DA UN' ESIGUA OBIETTIVITÀ SINTOMATOLOGICA O INFERMITÀ AD ANDAMENTO CRONICO, L'ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE DIVENTA PIÙ IMPEGNATIVO COMPORTANDO UN'ATTENTA CONSIDERAZIONE DELLA STORIA CLINICA DEL PAZIENTE OLTRE AD UN'ESATTA CONOSCENZA DELLA SUA SITUAZIONE DI LAVORO".

CIRCOLARE INPS N. 7 DEL 05.01.95:

“... IL DECRETO INTERMINISTERIALE 15.07.86, LUNGI DALL'ABILITARE I MEDICI DI CONTROLLO ALLA SOLA "CONFERMA" DELLA PROGNOSI, PREVEDE ESPLICITAMENTE, ALL'ART. 6, LA POSSIBILITÀ DI ASSEGNARE PROGNOSI, COMPRENDENDO QUINDI, CON CIÒ, LA LORO RIDUCIBILITÀ... È POSSIBILE DA PARTE DEL MEDICO DI CONTROLLO, ESPRIMERE UN GIUDIZIO DI "INESISTENZA" DELLA PATOLOGIA DENUNCIATA OVVERO DI "COMPATIBILITÀ" DELLA STESSA CON IL LAVORO SPECIFICO; CIÒ SPECIALMENTE QUANDO LA VERIFICA FA SEGUITO AD UNA PRECEDENTE VISITA DI CONTROLLO CONCLUSA CON UN AVVIAMENTO AL LAVORO DISATTESO DAL LAVORATORE…”

CONCETTI NORMATIVI E MEDICO-LEGALI SU CUI OCCORRE UNIFORMITA’ :

"MALATTIA” E “INVALIDITÀ”, AL LAVORO O AGLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA NON SONO DA CONSIDERARE TERMINI EQUIVALENTI E NON COSTANTEMENTE SI IDENTIFICANO NELLA LORO DURATA.

SOPRATTUTTO PER LE PATOLOGIE AD ESPRESSIONE LOCO- REGIONALE, NON COINVOLGENTI L'INTERO ORGANISMO ED

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ESTRINSECANTESI A CARICO DI APPARATI OD ORGANI COMPATIBILI CON LO SVOLGIMENTO DELLA USUALE ATTIVITÀ LAVORATIVA O QUOTIDIANA, E' NECESSARIA UNA CORRETTA FORMULAZIONE DEL CONCETTO DI GUARIGIONE, CHE DEVE COINCIDERE CON IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA PSICO-FISICA ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI O DELLE ORDINARIE OCCUPAZIONI.

I COROLLARI SINTOMATOLOGICI DICHIARATI, DIPENDENTI AD ES. DA UN EVENTO TRAUMATICO,COMPATIBILI CON L'ESPLETAMENTO DELL’

ATTIVITÀ LAVORATIVA, NON POSSONO VENIRE CERTIFICATI COME PERIODI DI INCAPACITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA, MA VANNO INQUADRATI COME POSTUMI PERMANENTI, CESSANDO IL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITÀ DI TEMPORANEA.

NON SI PUÒ FAR RIENTRARE NELL'OGGETTO DEL RISCHIO ASSICURATO IL CONCETTO CLINICO DELLA GUARIGIONE INTESA COME RESTITUITO AD INTEGRUM, POICHÉ IN TAL MODO SI CORRE IL RISCHIO DI PROLUNGARE ALL'INFINITO NEL TEMPO IL MOMENTO DELLA RIPRESA LAVORATIVA O ATTITUDINALE.

LA CORTE DI CASSAZIONE HA RITENUTO GIUSTIFICATI ANCHE:

I PERIODI DI ASSENZA PER CONVALESCENZA, PER LE EMODIALISI, PER LE EMOTRASFUSIONI, L'ALLONTANAMENTO DAL LAVORO DA PARTE DELL'AUTORITÀ SANITARIA PER I PORTATORI SANI DI SALMONELLA O ALTRI AGENTI INFETTIVI, IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO SPECIFICO, PER ALCOOL E DROGHE E PER TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DI SALUTE PREGIUDICANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE LA CAPACITÀ LAVORATIVA. NON POSSONO INVECE ESSERE CONSIDERATI INABILITÀ ASSOLUTA I PERIODI RELATIVI A CICLI DI FISIOTERAPIA.

PROPOSTE PER RISOLVERE I PROBLEMI DELL’ACCERTAMENTO DI MALATTIA E INABILITA’ TEMPORANEA:

-Trasmettere ai medici di controllo tutta la certificazione relativa alla malattia dei singoli lavoratori da sottoporre a visita fiscale, compresi i certificati precedenti,di inizio malattia.

Spesso infatti al medico fiscale viene fornita solo la data di continuazione, con ciò non consentendogli di valutare completamente la reale situazione sanitaria del lavoratore ammalato.

-Fornire ai medici legali dell’INPS tutta la documentazione sanitaria precedente relativa al lavoratore malato (anche di anni precedenti) al fine di poter esprimere un corretto giudizio medico- legale relativamente alla congruità delle prognosi e alla necessità di disporre i controlli.

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-Utilizzazione e perfezionamento del supporto informatico, per gestire con precisione i dati relativi alla malattia, sia ai fini di un efficace controllo, sia per scopi epidemiologici, sociologici e lavorativi.

-Periodici incontri fra medici INPS, INAIL, AUSL e medici di famiglia, per permettere di scambiarsi esperienze e chiarire concetti normativi e medico- legali, al fine di ottenere una maggiore chiarezza nelle diagnosi, una maggiore precisione circa il periodo di convalescenza post-chirurgico, etc.

-Ipotesi di sollevare i medici di famiglia dall’incombenza, attribuita loro dalla legge,di certificare lo stato di malattia dei propri assistiti, mediante il metodo,proposto dalla stessa fimmg, con il consenso della FNOMCEO, dell’autocertificazione anche per la malattia e inabilità temporanea breve, previa adeguata formazione di cittadini responsabili.

-Creazione di un unico dipartimento di medicina legale pubblica,di cui dovrebbero far parte i medici dell’INPS, dell’INAIL, del servizio di medicina legale e fiscale delle AUSL, dell’università, ecc., al fine di ottenere una uniformità di giudizio e un apposito coordinamento, per le varie funzioni medico-legali oggi svolte da vari enti, compreso l’accertamento della inabilità temporanea e dell’inidoneità lavorativa.

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