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COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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(1)

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) SIRGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) NERVI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(RM) CHERTI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 26/03/2020

FATTO

Parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato con l’intermediario resistente un contratto di finanziamento in data 05.12.2012. con cessione del quinto, da rimborsare in n.

120 rate mensili, estinto anticipatamente in data 01/02/2017, in corrispondenza della rata n. 49. Con ricorso, preceduto da reclamo in data 05.09.2019, parte ricorrente – contestando i conteggi estintivi effettuati dall’intermediario – chiede il rimborso dell’importo complessivo riconosciuti, di euro 3011,27 nonché il rimborso delle “spese di consulenza sostenute pari ad € 20 oltre iva. L’intermediario insiste per il rigetto del ricorso.

Il Collegio osserva come la controversia verta sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso

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DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.

4. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l’inammissibilità di cui si è detto sub 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi recurring, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

5. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporne un altro separato ai fini del rimborso dei costi up-front.

6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un’analoga conclusione a proposito dell’eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l’integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi up-front.

A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l’intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un’eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l’intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d’altro canto, un’eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l’esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall’art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso (v. supra, n. 6); in caso contrario, si verrebbe a creare un’ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se

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PREMESSO inoltre che:

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto […] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una

«integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che

«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell’ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz’altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni prese dall’ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO inoltre che:

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell’ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l’attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l’intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni prese da dall’ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell’intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell’ultimo periodo dell’art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO altresì che:

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell’ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni prese da dall’ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

***

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

-Ai sensi dell’art. 125 sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi

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compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

-Sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

-In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis)

Alla luce di quanto sopra, la somma che l’intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento 120

rate scadute 49

rate residue 71

TAN 4,23% 59,17%

37,17%

n/c importo rimborsi tot ristoro

commissioni bancarie (up front) € 1.761,37 € 1.042,14 € 654,73 € 654,73

commissioni int. cred. (up front) € 790,46 € 467,69 € 293,83 € 293,83

comm sogg. fin. (up front) € 644,60 € 381,39 € 239,61 € 381,27 -€ 141,66

spese istruttoria (recurring) € 350,00 € 207,08 € 130,10 € 207,08 € 0,00

comm. gest. prat. (recurring) € 605,73 € 358,39 € 225,16 € 358,39 € 0,00

comm. int. credito gest.pra(recurring) € 966,60 € 571,91 € 359,30 € 571,90 € 0,01

oneri assicurativi (recurring) € 2.538,50 € 1.501,95 € 943,60 € 880,74 € 880,74 € 0,00

rimborsi senza imputazione € 0,00

€ 806,91 1

% restituzioni - in proporzione lineare

- in proporzione alla quota

restituzioni in proporzione

lineare

in proporzione agli interessi

criterio contrattuale

tot rimborsi ancora dovuti interessi legali

La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell’intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 806,91 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

(5)

IL PRESIDENTE

firma 1

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